CONTRATTO DI COMODATO DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DI RETE
Rubrica n° /2016
CONTRATTO DI COMODATO DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DI RETE
FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.
TRA
• RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A., con sede in Xxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx xx 0, capitale sociale € 00.000.000.000,00 (euro trentunomiliardicinquecentoventicinquemilioniduecentosettantanovemilaseicento- trentatre/00)-interamente sottoscritto e versato; codice fiscale 01585570581, P. IVA 01008081000, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo (REA) di Roma al n. 758300, (società per azioni con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA a norma dell’art. 2497 sexies del codice civile e del d.lgs. n. 188/2003), di seguito più brevemente denominata “RFI”, ovvero “COMODANTE” - per la quale interviene Ferservizi S.p.A., con sede in Xxxx-Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0-xxxxxxxx sociale i.v. € 8.170.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma-codice fiscale e P. IVA 04207001001 R.E.A: 741956 (società per azioni con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA)- nella sua qualità di mandataria con rappresentanza di RFI in virtù del contratto per Servizi Immobiliari sottoscritto l’11 aprile 2013 e rubricato al N° 1/2013-Rubrica Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A.-Direzione Affari Legali e Societari e, per essa, il responsabile ad interim del Distaccamento Servizi Immobiliari della Sede Territoriale di Venezia di Ferservizi, in persona dell’Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a
Lendinara (RO) il 17 Marzo 1972 giusti i poteri allo stesso conferiti con procura rilasciata dall’Amministratore Delegato pro tempore di Ferservizi S.p.A. in data 29 Aprile 2015 per atti Notaio in Roma Dr. Xxxxx Xxxxxxxxxx classificata al numero
• 80791 di Repertorio Rogito 21418
• Il Comune di Ponte di Piave, Codice Fiscale e Partita IVA 00595560269, con sede in cap 31047 Ponte di Piave (TV), Piazza X. Xxxxxxxxx n° 1, in persona del Geom. Xxxxxxxx Xxxxx, nella sua qualità di Responsabile Lavori Pubblici e del Patrimonio del Comune di Ponte di Piave, giusto Decreto Sindacale n° 6/2016 del 16/02/2016, nato ad Oderzo (TV) il 05/02/1955, il quale esibisce come documento di riconoscimento la carta d’identità numero AV 9384111 rilasciata dal Comune di Oderzo, di seguito anche più brevemente denominato “COMODATARIO” o singolarmente, come la “Parte” e, congiuntamente, come le “Parti”
La Regione del Veneto, che di seguito, per brevità, verrà denominata “Regione” e che interviene nel presente atto esclusivamente in qualità di promotore dell’iniziativa – con sede in Venezia Dorsoduro 3901, Palazzo Balbi, per la quale interviene la Dr.ssa Elisa De Xxxxx, nata a Bovolone (VR) il 22/10/1974, in qualità di Assessore ai Lavori Pubblici, Infrastrutture e Trasporti della Regione Veneto in forza dei poteri ad essa conferiti con Delibera della Giunta Regionale n. 1217 del 23/03/2010 e atto di delega a firma del Presidente della Giunta Regionale del Veneto Xxxx. Xxxx Xxxx.
Premesso:
• che in data 18 settembre 2009 la Regione e Ferrovie dello Stato S.p.A.
hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa per il potenziamento del trasporto ferroviario nell’ambito del territorio regionale, proponendosi, tra l’altro, di pervenire alla definizione di un ulteriore Protocollo d’Intesa per la riqualificazione dei siti stessi nel breve e medio periodo;
• che in data 28 aprile 2010 la Regione e RFI hanno sottoscritto un “Protocollo di Intesa per l’uso di immobili ed aree nell’ambito di diverse stazioni ferroviarie”;
• che è interesse di entrambe le parti riqualificare le stazioni ferroviarie di proprietà di RFI presenti sul territorio della Regione;
• che RFI, al fine di migliorare i servizi alla clientela, mantenere il decoro degli impianti e degli immobili di sua proprietà e al fine di garantire la loro costante manutenzione, intende affidare a soggetti esterni al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane l’utilizzo e la gestione delle stazioni ferroviarie interessate da una frequentazione inferiore a 500 viaggiatori/ giorno;
• che la Regione, preso atto dell’intendimento di RFI, si è impegnata, in qualità di soggetto promotore a definire, tramite apposite convenzioni, i criteri da adottare per disciplinare l’utilizzo delle aree e dei fabbricati di stazione;
• che l’utilizzo e la gestione delle aree e dei fabbricati di stazione, di volta in volta individuati con particolare riguardo ai servizi da garantire alla clientela ferroviaria, verrà affidato agli Enti Locali, con prelazione di interpello, per lo svolgimento di attività sociali, istituzionali ed economico-produttive, ma anche ad altri Soggetti, che dovessero esprimere interesse a gestirli e ad utilizzarli, in
proprio o tramite associazioni;
• che il Comune di Ponte di Piave con la nota prot. n° 13770 del 23/11/2015 ha manifestato l’interesse ad ottenere la disponibilità di alcuni immobili siti in stazione di Ponte di Piave ricadenti nel territorio comunale da destinare alle associazioni di volontariato del Comune di Ponte di Piave;
• che RFI intende concedere in comodato gli immobili ferroviari non strumentali all’esercizio ferroviario presenti nella stazione di Ponte di Piave per i quali non sono previsti futuri programmi di riutilizzo.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2 Oggetto
RFI SpA concede in comodato al Comune di Ponte di Piave (TV), che accetta, al fine di destinarli alle associazioni di volontariato del Comune di Ponte di Piave, i seguenti immobili qui di seguito dettagliati ed identificati catastalmente:
• Locale vano scala mq. 6,20 circa sito a piano terra e piano primo del Fabbricato Viaggiatori in stazione di Ponte di Piave al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Ponte di Piave Sez. A Foglio 13, Particella 112, sub 1, BCNC;
• Alloggio murato mq. 106 circa sito al piano primo del Fabbricato Viaggiatori della stazione di Ponte di Piave al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di
Ponte di Piave Sez. A Foglio 13, Particella 112, sub 3, Categoria catastale A/3, Rendita € 312,97;
• Alloggio mq. 83 circa sito al piano primo del Fabbricato Viaggiatori della stazione di Ponte di Piave al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Ponte di Piave Sez. A Foglio 13, Particella 112, sub 4, Categoria catastale A/3, Rendita € 286,89;
• Locale Magazzino mq. 33 circa sito al piano terra del Fabbricato Viaggiatori della stazione di Ponte di Piave al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Ponte di Piave Sez. A Foglio 13, Particella 112, sub 6, Categoria catastale C/2, Rendita € 80,77.
I locali oggetto del presente comodato, sono evidenziati in linea magenta tratteggiata nelle planimetrie allegati 1 e 2 che sottoscritte dalle parti si allegano al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale.
Le spese catastali occorrenti per la variazione della destinazione d’uso e variazione di classe catastale saranno a carico del Comodatario.
I locali che formano oggetto del presente contratto vengono consegnati ed
accettati nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutti gli oneri reali, le servitù attive e passive, pubbliche e private, apparenti e non apparenti che eventualmente vi gravino. La consegna degli immobili, che dovrà essere effettuata dopo la stipula del contratto, avverrà mediante apposito verbale, sottoscritto da RFI e dal Comune, corredato delle tabelle riassuntive dell’immobile, recante l’indicazione del suo uso attuale, nonché delle relative planimetrie.
Articolo 3
Durata - Recesso
Il presente contratto è stipulato tra le parti senza determinazione di durata con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Il Comodatario è tenuto a restituire il complesso immobiliare non appena il Comodante lo richieda, ai sensi dell’art. 1810 del C.C.
Qualora il presente contratto venisse risolto su richiesta di RFI, ogni eventuale intervento migliorativo e/o modificativo del complesso immobiliare realizzato dal Comodatario, preventivamente autorizzato da RFI, sarà ritenuto dal Comodante; in tal caso il Comodante corrisponderà al Comodatario, all’atto della restituzione del bene, un importo pari al valore di tale intervento, tenuto conto dell’ammortamento e dello stato di fatto delle opere all’epoca della restituzione.
Resta inteso che, per esigenze connesse all’esercizio ferroviario RFI potrà, in ogni momento, chiedere al Comodatario la restituzione in tutto o in parte dei beni facenti parte del Complesso immobiliare; in tal caso RFI sarà tenuta a corrispondere al comodatario un importo pari al valore residuo degli interventi autorizzati da RFI, nonché alle porzioni immobiliari effettivamente restituite a RFI. Qualora nel corso dell’esecuzione del presente contratto, si rendessero disponibili ulteriori porzioni immobiliari collegate agli immobili di cui al presente Contratto, le parti, qualora ne esprimano l’interesse, potranno procedere alla sottoscrizione di un comodato per le nuove porzioni immobiliari a condizioni analoghe al presente Contratto.
In caso di risoluzione del contratto di comodato, per fatto non imputabile a RFI, la stessa rientrerà in possesso degli immobili senza alcun obbligo di corresponsione dell’eventuale incremento di valore degli interventi eseguiti dal comodatario/conduttore, il quale è
tenuto, in caso di richiesta di RFI, a ripristinare lo status quo ante.
Articolo 4
Oneri del comodatario – Manutenzione
Il Comodatario è tenuto a custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può servirsene che per l’uso determinato dall’art. 2 del presente contratto.
Tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, le spese per il risanamento e quelle occorrenti all’uso ed impiego dei beni sono a carico del Comodatario.
Ai fini della conservazione dello stato funzionale e materiale dei beni concessi in uso, del migliore svolgimento del servizio di trasporto (in particolare del rispetto degli obiettivi previsti nella “Carta dei Servizi” di RFI), nonché dell’utilizzo degli stessi in sicurezza nell’ambito generale delle attività di esercizio ferroviario, il Comodatario si impegna:
1) Effettuazione bisettimanale delle pulizie delle aree aperte al pubblico, dei marciapiedi interni ed esterni del Fabbricato Viaggiatori, con assoluto divieto di eseguire le pulizie di binari ed interbinari;
2) Verifica e adeguamento degli scarichi fognari con la normativa vigente.
Il Comodatario dovrà provvedere, a propria cura e spese, agli interventi necessari per il distacco e il funzionamento indipendente ed autonomo delle utenze dei servizi (impianto elettrico, idrico, riscaldamento, ecc.), ivi compresa la loro eventuale messa a norma, e ad attivare i nuovi contratti di intestazione ed allacciamento autonomo presso gli enti erogatori entro 180 giorni dalla stipula. Qualora per l’utilizzo dell’immobile si rendano necessari interventi di recinzione, questi dovranno essere preventivamente concordati con RFI e realizzati a cura e spese del Comodatario.
Qualsiasi intervento di adeguamento, e più in generale di trasformazione degli immobili dovrà essere preventivamente concordato tra RFI ed il Comodatario. Ad interventi eseguiti il Comodatario sarà tenuto a consegnare ad RFI la relativa rendicontazione, nonché tutta la documentazione tecnica prevista dalla legge.
In deroga all’articolo 1808 del C.C., tutte le innovazioni imposte per legge, le opere di sicurezza, prevenzioni incendi e tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie di qualsiasi natura ricadenti negli immobili oggetto del presente contratto, sono a carico del Comodatario. Il COMODATARIO ha inoltre l’obbligo di consentire e agevolare il passaggio e la sosta dei clienti FS nelle aree aperte al pubblico. Il COMODATARIO non potrà utilizzare l’immobile oggetto del presente contratto a scopo alloggiativo/residenziale.
Articolo 5 Valorizzazione degli immobili
Il Comodante si impegna fin d’ora nei confronti del Comodatario che beneficia della consegna dei beni, ad autorizzare, previo specifico parere vincolante in funzione degli scopi societari di RFI, la realizzazione di eventuali interventi volti alla valorizzazione degli immobili stessi, con possibilità anche di destinazione ad impieghi economici e produttivi - da concordarsi preventivamente anche in relazione all’eventuale modifica del contratto, nel caso di destinazione ad impieghi economici e produttivi - restando da assicurasi la compatibilità con l’esercizio ferroviario, nonché più in generale la salvaguardia delle caratteristiche storiche, architettoniche, topografiche e funzionali dei beni stessi.
In ogni caso, qualsiasi intervento di modifica, innovazione, miglioria o addizione, da effettuarsi sul complesso immobiliare oggetto del contratto di comodato, dovrà essere previamente autorizzato da parte di RFI nei termini che seguono:
• per le parti degli immobili non aperte al pubblico, il progetto di intervento dovrà essere previamente comunicato alle Strutture territoriali di RFI; trascorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione senza risposta da parte di RFI, il Comodatario potrà dare corso alla realizzazione delle opere per come descritte nel progetto comunicato a RFI;
• per le parti degli immobili aperte al pubblico il progetto di intervento dovrà essere previamente approvato da parte di RFI tramite le sue Strutture territoriali, con l’impegno da parte di RFI di formalizzare eventuali osservazioni entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione; resta inteso che il Comodatario interessato non potrà in alcun modo dare corso all’esecuzione delle opere se non risulteranno previamente approvate da RFI.
Resta inteso che i lavori di cui sopra dovranno essere eseguiti secondo le norme vigenti per RFI e la corretta esecuzione degli stessi dovrà essere accertata dal personale incaricato da RFI medesima; il Comodatario si assumerà l’obbligo di richiedere ai competenti organi amministrativi, a propria cura e spese, ogni eventuale autorizzazione o permesso prescritto dalla normativa vigente per l’esecuzione dei lavori; ad interventi eseguiti, il Comodatario dovrà consegnare a RFI la relativa rendicontazione, nonché tutta la documentazione tecnica prevista dalle normative di legge.
Articolo 6
Presa in consegna
Il Comodatario dichiara di aver preso visione dei locali concessi in comodato e di ritenerli idonei alle predette finalità e si obbliga a riconsegnarli su richiesta di RFI, o alla eventuale scadenza del contratto, liberi da persone e cose e con gli impianti in condizioni di regolare funzionamento.
Articolo 7 Garanzie
Non è previsto alcun deposito cauzionale a garanzia del presente contratto
Articolo 8
Spese per l’uso della cosa
Il Comodatario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ceduti in comodato.
Il Comodatario, nei limiti della destinazione di cui all’art. 2 del presente contratto, provvederà, ove necessario, ad adeguare i locali alle proprie specifiche esigenze d’uso nel rispetto delle vigenti normative, con particolare riguardo a quelle in materia di antinfortunistica e di sicurezza del lavoro, e alle disposizioni di legge emanate in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario di cui al D.P.R. 753/80 e successive modificazioni, previa comunicazione scritta al COMODANTE. Il COMODATARIO ha l’obbligo di comunicare al COMODANTE gli estremi dei contratti stipulati con i fornitori di servizi di energia elettrica, gas, acqua, e quant’altro necessario per l’uso previsto dal presente contratto.
Articolo 9
Modifiche ed addizioni
Il Comodatario non può apportare, anche se a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali concessi in comodato senza il preventivo consenso scritto e l’approvazione del relativo progetto da parte del Comodante, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5. Le migliorie ed addizioni che venissero eseguite, anche con la tolleranza del comodante, resteranno di proprietà del comodante senza che questi abbia l’obbligo di corrispondere alcun indennizzo o compenso.
In caso di lavori non autorizzati e non assentibili, il comodatario avrà l’obbligo della rimessa in pristino, a proprie spese, a semplice richiesta del Comodante anche nel corso del Comodato.
Il Comodatario ha l’obbligo di richiedere, a propria cura e spese, ai competenti organi amministrativi ogni eventuale autorizzazione o permesso prescritto dalla normativa vigente per l’esecuzione dei lavori di cui sopra.
Il COMODANTE ha il diritto di occupare parzialmente e temporaneamente i locali concessi in comodato per esigenze connesse all’esercizio ferroviario.
Articolo 10 Divieto di pubblicità
L’esercizio della pubblicità sugli immobili oggetto del presente contratto è riservata in via esclusiva a RFI che potrà svolgerlo direttamente ovvero mediante propri incaricati. Il Comodatario si impegna a consentire a RFI ovvero a personale dalla stessa incaricato, di effettuare tutte le operazioni di installazione e manutenzione degli impianti pubblicitari, nonché di sostituzione del materiale pubblicitario.
Al Comodatario è fatto divieto negli immobili di svolgere attività pubblicitarie in conto terzi di tipo commerciale; è consentita la divulgazione di messaggi all’utenza relativi ai servizi offerti dal Comune di tipo istituzionale e/o per la promozione del territorio (musei, parchi, ecc) ed in assenza di sponsorizzazione commerciale.
È fatto divieto ai terzi utilizzatori di installare o fare installare scritte o cartelli pubblicitari eccezion fatta per le scritte o cartelli che rechino l’indicazione dell’attività svolta all’interno. Tali indicazioni dovranno essere esteticamente confacenti agli ambienti e non essere in contrasto con gli interessi di RFI o contrarie alla decenza, al buon costume e all’ordine pubblico.
Le obbligazioni di cui al presente articolo dovranno essere portate a conoscenza degli utilizzatori dei locali ed espressamente riportata negli eventuali contratti di sub comodato dei locali.
Articolo 11
Divieto di cessione e subcomodato
Il COMODATARIO non può cedere il presente contratto, mentre ha la facoltà di subcomodare, anche parzialmente, i locali ad Enti non profit solo su espressa e preventiva autorizzazione del COMODANTE, purché ne venga mantenuta la destinazione d’uso, salva comunque la propria responsabilità per l’adempimento da parte del sub COMODATARIO di tutto quanto stabilito dal presente contratto.
Il COMODATARIO deve comunicare per iscritto al COMODANTE il nominativo/ragione sociale del soggetto sub COMODATARIO. Nel contratto di subcomodato dovrà essere previsto il divieto di subcomodare a terzi. In tutti i casi in cui
il Comodatario intendesse locare in tutto od in parte gli immobili ricevuti in uso da RFI ad altri Soggetti che esercitano attività commerciali, dovrà essere prevista la partecipazione di RFI agli eventuali utili che derivassero al predetto Ente locale dalla gestione complessiva degli immobili concessi in uso, nella misura massima del 50%. In tal caso si provvederà alla stipulazione di un nuovo Contratto, con l’Ente Locale con il quale verranno disciplinate le modalità di calcolo dell’importo che l’Ente Locale medesimo dovrà corrispondere annualmente a RFI a titolo di partecipazione agli utili.
Articolo 12
Divieti e prescrizioni di sicurezza
Il Comodatario è obbligato a rispettare e a far rispettare agli utilizzatori degli immobili ed agli addetti all’esecuzione agli adempimenti tecnici previsti, le prescrizioni ed i divieti per la sicurezza contenuti nel D.P.R. 753/80, L. 191/74 e D.P.R. 469/79, nonché nel documento allegato 3, dei quali dovranno dichiarare di aver preso e fatto prendere piena conoscenza, e/o eventuali condizioni e/o prescrizioni in relazione alla specifica situazione dei luoghi e degli spazi concessi ai fini della sicurezza dell’esercizio ferroviario e qui di seguito vengono indicati in via meramente indicativa e non esaustiva:
• divieto di attraversamento dei binari se non sotto la disciplina del preposto personale di RFI;
• divieto di avvicinamento con il corpo ad oggetti ad una distanza inferiore a metri 2 (due) dalla più vicina rotaia, senza l’approntamento dell’apposita “protezione cantieri” prevista dalle norme ferroviarie;
• divieto di avvicinamento con il corpo ed oggetti ad una distanza inferiore a
metri 1 (uno) dalla linea elettrica di contatto, senza che si sia proceduto alla necessaria “tolta tensione” da parte del personale di RFI;
• divieto di percorrenza della sede ferroviaria, anche lungo i sentieri di banchina;
• divieto, salvo espressa autorizzazione di RFI e nei limiti e con le modalità da questa previsti, di esecuzione di scavi od infissioni, per la possibile presenza di sottoservizi e cavi ad alta tensione.
In ogni caso, per ragioni di sicurezza, qualora il Comodatario intenda effettuare interventi a copertine, grondaie, tettoie, pensiline, alberature, ecc., potendo interessare zone situate in prossimità della linea elettrica di contatto, il comodatario stesso dovrà preventivamente richiedere a RFI l’autorizzazione ad effettuarli, perché si possa procedere prima degli stessi alla disalimentazione e messa a terra della linea elettrica di contatto a 3.000 volts (“tolta tensione”).
Resta inteso che il personale ferroviario avrà comunque il potere di impartire eventuali prescrizioni in ragione di particolari circostanze.
Articolo 13 Recesso
Il COMODATARIO ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, che si intenderà risolto decorsi 90 giorni dalla data della comunicazione del recesso
a mezzo di lettera raccomandata A.R..
Articolo 14 Clausola risolutiva espressa
Costituiscono cause di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. per
fatto e colpa del COMODATARIO, salvo il diritto al risarcimento dei danni, la violazione degli obblighi e oneri di cui agli artt. 2, 4, 7, 8, 10, 11 e 12 del presente contratto.
Articolo 15 Accesso ed ispezione
Il Comodante ha il diritto di accedere in qualsiasi momento agli immobili e all’area concessi in comodato con il proprio personale, o con il personale appositamente autorizzato, per ogni accertamento e/o verifica.
Articolo 16 Responsabilità
Il Comodatario esonera espressamente il Comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi di terzi, ivi compresi i fatti del personale addetto all’uso dell’area ed all’esecuzione degli oneri di cui all’art. 4 del presente contratto.
Il Comodatario inoltre esonera espressamente il Comodante da ogni responsabilità per danni od infortuni che possano derivare a terzi, ivi compreso al personale addetto all’uso dell’area ed alla prestazione dei servizi di cui all’art. 4 del presente contratto, per l’uso degli immobili concessi in comodato, o comunque verificatisi negli immobili stessi, anche a causa di terzi. Ai fini del presente articolo è considerato terzo anche il sub comodatario, il conduttore ed il personale da esso incaricato.
Articolo 17 Tributi locali
Il Comune, in qualità di soggetto attivo del prelievo tributario, esonera RFI per la durata
del presente contratto dal pagamento delle somme dovute a titolo di TARI
(ex TARSU/TARES). Il Comune si impegna per la durata del presente contratto a rimborsare a RFI le somme percepite a titolo di IMU.
Articolo 18 Intervento della Regione
La Regione interviene in questo atto esclusivamente in qualità di promotore dell’iniziativa, come indicato nel Protocollo di intesa stipulato con RFI in data 28 aprile 2010 e, come tale, resta estranea ai rapporti tra comodante e comodatario, comprese eventuali controversie insorgenti tra gli stessi; può, tuttavia, valutare la possibilità di erogare finanziamenti per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione, adeguamento e messa a norma degli immobili interessati dal comodato, mediante delibera di Giunta regionale e nei limiti degli eventuali stanziamenti di bilancio.
Articolo 19 Clausola fiscale
Il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi dell’art. 5 punto 4 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86. L’imposta di registro e di bollo sono a carico del comodatario.
Articolo 20 Domicilio
Per ogni effetto dipendente dal presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi e giudiziari, le parti eleggono i seguenti domicili anche fiscali:
• Comune di Ponte di Piave
(TV):
Xxxxxx X. Xxxxxxxxx xx 0 – 00000 Xxxxx xx Xxxxx – Cod-Fisc.P.IVA 00595560269;
• Rete Ferroviaria Italiana -
Società per Azioni:
Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxx - Partita IVA n. 01008081000;
• Regione del Veneto:
Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx 0000 - 00000 Xxxxxxx - Partita IVA n. 02392630279.
Articolo 21 Foro
Resta convenuto fra le Parti che eventuali vertenze giudiziarie, comunque derivanti dal presente contratto, saranno deferite in via esclusiva alla cognizione del foro territorialmente competente.
Articolo 22 Modifiche al contratto
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.
Articolo 23
Clausola di Trasparenza e Rinvio al Codice Etico
Il COMODATARIO espressamente e irrevocabilmente:
• dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
• dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,
direttamente o attraverso imprese controllate o collegate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la
• conclusione del contratto stesso;
• si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
• dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di conflitto di interessi di cui all’articolo 3.6 del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
Nel caso in cui fosse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi dei commi precedenti, ovvero il COMODATARIO non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c. per fatto e colpa del COMODATARIO, salvo il risarcimento del danno derivante
dalla risoluzione, su semplice richiesta del COMODANTE. Resta convenuto che
le prestazioni oggetto del presente Incarico dovranno essere eseguite, sempre ed in ogni caso, nell'ottica di salvaguardare l'immagine ed il prestigio di Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A. e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA nel suo complesso, privilegiando sempre tale indicazione rispetto al successo dell'attività affidata a codesta Società. A tal fine il COMODATARIO espressamente dichiara di ben conoscere le prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA visionabile sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx al fine di informare, ove compatibile, il proprio
comportamento ai criteri in esso previsti.
Articolo 24 Trattamento dei dati ex d.lgs. 196/03
25.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
il COMODATARIO dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto
dell’Informativa di cui all’allegato 4 sul trattamento dei dati ex d.lgs. 196/03. Pertanto il
COMODATARIO, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 23 e 25
del citato decreto legislativo, attesta il proprio consenso affinché venga effettuato da parte
del COMODANTE il trattamento dei dati personali in suo possesso e la comunicazione
degli stessi secondo quanto scritto nella menzionata informativa.
Articolo 25 Applicazione delle norme
Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle leggi vigenti, alle consuetudini ed usi locali.
……………………………(luogo e data di stipula) Per RFI S.p.A. – comodante
…………………………………………
Per il Comune di Ponte di Piave - comodatario
……………………………………………….. Per la Regione del Veneto - promotore
…………………………………………
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C. si approvano
specificamente e senza riserve le clausole di cui agli articoli del presente contratto:
2. Oggetto - 3. Durata – Recesso - 4. Oneri del comodatario – manutenzione - 8. Spese per l’uso della cosa - 9. Modifiche ed addizioni - 10. Pubblicità - 11. Divieto di cessione - sub comodato - 12. Divieti e prescrizioni di sicurezza - 15. Accesso ed ispezione - 16. Responsabilità - 21. Foro
… …… …… …………………. (luogo e data) Per il Comune di Ponte di Piave - comodatario
…………………………………………………