Contract
Servizio di Trasporto scolastico con personale di sorveglianza agli alunni delle scuole dell’ infanzia, primarie e secondarie di primo grado, con fornitura di servizi di trasporto supplementari per alunni e per persone diversamente abili del comune di Genzano di Roma, per 2 anni
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
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Articolo 1 Durata del servizio
Il servizio avra’ la durata di anni 2 a decorrere dalla stipula del contratto.
Articolo 2
Disciplina normativa dell’appalto
I rapporti tra la stazione appaltante e il contraente aggiudicatario della presente gara d’appalto sono regolati:
- dal D. Lgs 50/2016 e s. m. e i.
- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale d’oneri e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui al bando di gara;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalle legge n. 123/2007;
- dal D.Lgs 81/2008;
- dal D.Lgs. n. 285/1992 e successive m. e i.
- dal D.M. Trasporti 18.04.1977;
- dal D. Lgs 31.03.1998 n. 112;
- dalla L. 30.03.1971 n. 118;
- dalla L. 05.02.1992 n. 104.
Articolo 3 SPECIFICHE TECNICHE
Modalità di esecuzione del Servizio
A. TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio di trasporto scolastico ha inizio e termine secondo la cadenza del calendario predisposto dalle competenti autorità scolastiche e deve essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti secondo gli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche.
L’appaltatore è tenuto altresì ad adeguarsi alle eventuali variazioni di orari di entrata e di uscita che dovessero verificarsi durante l’anno scolastico nei singoli plessi per scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate dall’ufficio pubblica istruzione.
Spetta all’Amministrazione Comunale comunicare all’appaltatore gli orari esatti dell’inizio e della fine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio, nonché le variazioni che dovessero verificarsi nel corso dell’anno scolastico.
Il servizio dovra’ essere effettuato tutti i giorni dal Lunedì al Sabato secondo gli orari e i percorsi indicati nell’ allegato A - parte integrante e sostanziale del presente capitolato speciale di appalto e sarà utilizzabile solo dagli alunni che ne faranno richiesta.
Il Comune deve informare costantemente l’utenza di ogni variazione relativa alla fruizione del servizio. Le informazioni devono essere tempestive e facilmente accessibili a tutti, come da offerta tecnica del concorrente.
L’appaltatore ha l’obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso, in particolare, l’accesso sugli automezzi a persone estranee al servizio, tranne a soggetti appositamente autorizzati dal competente servizio, a tutela del minore. A tutti gli alunni trasportati deve essere garantito il posto a sedere.
L’assistenza agli alunni deve essere assicurata da personale della Ditta che deve vigilare sulla sicurezza e sul corretto comportamento degli alunni durante il tragitto. La salita e la discesa dovranno essere regolate in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti.
Il personale di vigilanza deve scendere dal pulmino alle fermate di raccolta ed aiutare i bambini a salire e sistemarsi sui mezzi. Ferma restando la responsabilità dei genitori e/o loro incaricati alla conduzione del minore dalla fermata di discesa all'abitazione, gli assistenti, in assenza dei suddetti soggetti, devono adottare tutte le necessarie cautele suggerite dall'ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo. Ulteriori modalità di attuazione del servizio sono stabilite dalle disposizioni che impartirà l’ Ufficio servizi Scolatici dell’Ente.
Non saranno previste interruzioni del servizio. Qualora si verificassero cause di forza maggiore, la ditta dovrà garantire un servizio sostitutivo che andrà preventivamente concordato e tempestivamente comunicato all’Ufficio servizi Scolastici dell’ Ente.
In caso di sciopero del personale, la ditta appaltatrice assicura comunque l’esecuzione del servizio di trasporto scolastico trattandosi di servizio pubblico essenziale ai sensi della legislazione vigente, avendo comunque cura di dare opportuna informazione al riguardo al Comune ed alle scuole.
Il servizio di trasporto scolastico interessa al giorno mediamente e complessivamente ca. n. 140 alunni, appartenenti alle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado.
B. SERVIZI SUPPLEMENTARI
B1. L’impresa affidataria si impegna ad effettuare il servizio di trasporto degli alunni dalle scuole per le visite didattiche, in relazione alla programmazione annuale delle scuole. Tali uscite dovranno essere garantite anche agli alunni diversamente abili e non deambulanti.
Le visite didattiche, fino ad un massimo di 50 per tutte le scuole, possono essere realizzate nel territorio comunale e nei comuni limitrofi fino ad un massimo di Km. 60 (andata e ritorno) dal plesso scolastico.
Il servizio, di norma, potrà essere richiesto dall’Amministrazione comunale in qualsiasi giorno della settimana, in orario scolastico (ore 08,45 – ore 12,30), al termine del servizio di trasporto scolastico per l’entrata e prima del trasporto per l’uscita e deve essere espletato utilizzando gli stessi mezzi impiegati per il trasporto scolastico specifico.
E’ considerata una visita didattica l’uscita di una o più classi che preveda lo stesso orario e la stessa destinazione a prescindere dal numero degli automezzi.
I servizi descritti nel presente articolo, previa comunicazione delle scuole e autorizzazione dell’ Ufficio Servizi Scolastici saranno coordinati dal Responsabile del servizio indicato dalla ditta in collaborazione con l’ufficio preposto.
Tali servizi sono retribuiti con il corrispettivo onnicomprensivo senza alcun altro onere economico per il Comune.
B2. La Ditta deve garantire l’accesso al servizio agli utenti diversamente abili. Pertanto 1 (uno) degli automezzi utilizzati dovrà essere munito di pedana. Lo stesso dovrà essere conforme alla vigente normativa in materia, e dotato di dispositivi di ancoraggio per alunni non deambulanti.
Attualmente non ci sono alunni non deambulanti trasportati. Tale numero può essere soggetto a variazione nel corso dell’appalto; in tal caso l’impresa sarà comunque tenuta ad assicurare il servizio in parola. Per tali aumenti o diminuzioni la ditta aggiudicataria non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né pretendere risarcimento alcuno, impegnandosi ad effettuare il servizio giornalmente, agli stessi patti, prezzi e condizioni.
Il personale impiegato dovrà essere munito di idonei strumenti di comunicazione (es. telefoni cellulari) che consentano di affrontare e risolvere tempestivamente eventuali imprevisti, in particolare l’immediata comunicazione alle scuole e all’ufficio istruzione di ritardi e disguidi comunque determinati.
Per gli alunni non deambulanti il sorvegliante o l’accompagnatore specializzato avrà cura di assicurare al mezzo la carrozzina tramite il blocco di sicurezza. Gli alunni devono essere aiutati eventualmente dall’addetto alla vigilanza laddove è necessario, ed accompagnati a scuola e consegnati al custode o al personale docente o di sostegno.
La ditta’ dovra’ inoltre garantire, durante l’orario scolastico, il trasporto degli alunni diversamente abili che necessitano di terapia, presso i luoghi di somministrazione dislocati entro un raggio di 35 Km con periodicita’ al massimo di tre volte a settimana. Gli alunni diversamente abili che necessitano di terapia dovranno essere prelevati e riconsegnati presso l’Istituto Scolastico di appartenenza.
Il numero degli alunni che, nell’anno scolastico 2017/2018, che hanno usufruito di tale servizio è stato pari a 3.
La ditta dovra’, inoltre, garantire il trasporto giornaliero (5 su 6) di persone adulte diversamente abili presso i centri diurni dislocati entro un raggio di 35 Km..
Il numero delle persone che usufruiscono attualmente di tale servizio e ‘ pari a 9 e sono prelevate dalle vie elencate nell’ allegato B al presente disciplinare.
Per tale servizio la ditta dovrà/ utilizzare un veicolo concesso dal Comune di Genzano di Roma in comodato d’ uso gratuito unicamente per tale tipo di trasporto.
È richiesta la massima attenzione a garantire la continuità della presenza dello stesso o degli stessi accompagnatori (es. un accompagnatore al mattino ed uno al pomeriggio) su ogni itinerario perché tale elemento rafforza la fiducia nel servizio sia dei genitori sia dell’alunno disabile; la continuità dello stesso operatore è altresì necessaria per garantire la tenuta organizzativa del servizio.
Trattandosi infatti di un servizio molto delicato dal punto di vista relazionale ma anche organizzativo, la ditta aggiudicataria dovrà proporre una soluzione tecnica, , al fine di stabilire rapporti comunicativi diretti con le famiglie, in modo da poter scambiare direttamente con queste, informazioni circa l’assenza o la presenza dell’alunno, in tempi rapidi e senza dover ricevere preventivamente autorizzazione dagli uffici della Ditta e del Comune, che sarà oggetto di valutazione – Art. 7 Punteggi analitici per elemento – Organizzazione del servizio - punto 1F.
Tali servizi sono retribuiti con il corrispettivo onnicomprensivo senza alcun altro onere economico per il Comune.
Articolo 4
Obblighi dell’aggiudicatario e condizioni di utilizzo dei veicoli
La ditta appaltatrice deve garantire sempre il servizio provvedendo a sostituire i mezzi di trasporto, nonché il personale ogniqualvolta risulti necessario al corretto espletamento dell’attività, tenendo indenne l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità o da maggiori spese.
La ditta appaltatrice deve sottostare a tutte le ispezioni e controlli dell’Ispettorato della Motorizzazione Civile e dal personale comunale preposto e adotta tutte le misure di sicurezza eventualmente prescritte.
L’impresa è tenuta a segnalare al Comune eventuali disfunzioni rilevate dall’utenza ed a rispondere per iscritto entro 7 gg. ai chiarimenti richiesti dal Comune, in merito ai reclami presentati dall’utenza.
L’affidatario è tenuto a comunicare, prima dell’inizio dell’appalto, il nominativo (corredato di apposito recapito telefonico) del Coordinatore del Servizio, come da offerta tecnica del concorrente, referente unico nei confronti del Comune per l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell’appalto che risponda del regolare svolgimento del servizio e della sicurezza del relativo esercizio nei confronti degli enti preposti alla vigilanza. Detto responsabile dovrà garantire la reperibilità telefonica e costituirà per il Comune l’interlocutore cui lo stesso potrà rivolgersi in qualsiasi momento, al fine di coordinare la gestione delle attività regolate dal presente Capitolato.
Al Coordinatore del Servizio sono assegnati, a titolo esemplificativo, i seguenti compiti, oltre quelli indicati nell’offerta tecnica dal concorrente:
- di comunicare immediatamente per iscritto all’autorità scolastica e al Comune ogni incidente o inconveniente accaduto agli alunni durante lo svolgimento del servizio, in particolare infortuni e simili di qualunque entità, anche quando nessun rilevante danno si sia effettivamente verificato;
- di segnalare all’ufficio pubblica istruzione ogni circostanza rilevante riscontrata nel corso del servizio, con particolare riferimento al comportamento degli utenti del personale o di terzi, al fine di concordare gli opportuni provvedimenti;
- di riscontrare per iscritto non oltre due giorni dalla richiesta del Comune ogni rilevante circostanza relativa al servizio, compresi: segnalazioni, richieste, lamentele, etc., avanzate da utenti, scuole e terzi all’ufficio istruzione;
- ad assicurare che i mezzi dovranno essere in grado di effettuare il servizio anche in condizioni climatiche avverse (ghiaccio; neve; ecc.);
Prima dell’inizio di anno scolastico, la Ditta appaltatrice, a seguito della trasmissione da parte dell’ufficio competente dell’elenco degli iscritti, inserirà gli stessi nelle direttrici cui appartengono ottimizzando il servizio al fine di poter soddisfare, fin dal primo giorno di lezione, le richieste pervenute. Le eventuali richieste di trasporto scolastico che perverranno oltre i termini stabiliti dall’amministrazione comunale, dovranno essere assorbite in tempi brevi compatibilmente con le esigenze del servizio e con la disponibilità di posti sulla direttrice di riferimento.
Il responsabile del servizio deve coordinare, in collaborazione con l’ufficio pubblica istruzione, il servizio di trasporto per le gite di istruzione ferma restando la preventiva autorizzazione delle stesse da parte dell’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune.
L’impresa è tenuta a controllare che tutti i trasportati siano regolarmente inseriti nelle liste comunicate alla Ditta dall’ Ufficio Servizi Scolastici del Comune.
La ditta dovrà apporre sui mezzi di trasporto idonei cartelli indicanti, in maniera visibile, il tipo di servizio e la linea di percorrenza.
La ditta appaltatrice si obbliga:
• a trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo, curando di garantire l’incolumità degli utenti, nel rispetto delle norme di sicurezza e di circolazione stradale e delle regole di attenzione, prudenza e diligenza valutate in base alle circostanze del caso;
• ad utilizzare i veicoli adibiti al trasporto nell’assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi, contenute nel D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e relativo regolamento di attuazione e ss.mm.ii. – comprese altresì quelle che impongono cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta per
bambini ai sensi del D.Lgs 150/2006, e inoltre ad osservare tutte le eventuali prescrizioni o limitazioni contenute nelle carte di circolazione e nei documenti autorizzativi dei veicoli (licenze).
• ad effettuare il servizio di trasporto scolastico esclusivamente con l'utilizzazione dei mezzi dichiarati e descritti dalla Ditta Appaltatrice in sede di presentazione dell’offerta. Qualsiasi successiva variazione sull'impiego dei mezzi dovrà essere comunicato per iscritto all'appaltante e da questi accettata, pena la rescissione unilaterale e senza preavviso del contratto.
• a descrivere tecnicamente i veicoli da impiegare per il servizio in oggetto, riportando per ciascun mezzo che si intende impiegare, i seguenti dati:
• data di prima immatricolazione;
• numero di posti disponibili;
• tipologia di alimentazione;
• data ultima revisione;
• tipo di motorizzazione espressa in Euro.
• ad effettuare regolare positivo collaudo secondo le norme vigenti, per tutto il tempo in cui ha in appalto il servizio, poiché gli automezzi devono essere utilizzati nel loro normale stato di usura, ma con tutte le garanzie di sicurezza e di idoneità.
I mezzi devono essere mantenuti dall'appaltatore in perfetta efficienza tecnica, pena l’applicazione delle penali e/o della risoluzione del contratto.
Il numero degli alunni trasportati sui mezzi impiegati non dovrà in nessun caso superare quello risultante dal libretto di circolazione, pena l’applicazione delle penali e/o della risoluzione del contratto.
La Ditta Appaltatrice dovrà inoltre provvedere:
• a rispettare le disposizioni in materia di circolazione sulle strade ed aree pubbliche (velocità, condotta di marcia ecc.), ed apporre sugli autobus utilizzati, in modo che siano perfettamente visibili, le seguenti
«diciture»: sulla parte anteriore «TRASPORTO SCOLASTICO», e sulla parte posteriore
«ATTENZIONE SALITA E DISCESA BAMBINI»;
• ad assicurare la costante efficienza e pulizia dei veicoli;
• a fornire, all’inizio del servizio, l’elenco nominativo del personale impiegato nella guida degli automezzi e nella vigilanza;
• a curare che il personale indossi durante il servizio un abbigliamento decoroso e che esponga apposito tesserino di riconoscimento;
• ad assumere provvedimenti adeguati, anche su richiesta dal Comune, nei confronti degli addetti al servizio che si siano resi responsabili di comportamenti non consoni o scorretti verso utenti e terzi (ad esempio: linguaggio scurrile, fumo, condotta di marcia non adeguata, contegno pericoloso, utilizzo di telefono cellulare alla guida, diverbi con utenti o terzi , etc...), o che non osservino le disposizioni comportamentali o regolamentari tempo per tempo emanate dal Comune;
• all’immediata sostituzione di addetti responsabili di accertati comportamenti di gravità tale da rendere assolutamente inopportuna la destinazione degli stessi al servizio di trasporto scolastico;
• a trasmettere trimestralmente un report dettagliato del servizio reso.
Tutte le spese di gestione, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta appaltatrice (compresi i costi per le revisioni annuali, per le assicurazioni dei mezzi, le tasse automobilistiche e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i mezzi).
Art. 5 Organizzazione del servizio
La Ditta Appaltatrice si obbliga ad organizzare il servizio con:
1. (n.3) scuolabus, messi a disposizione dalla ditta appaltatrice - immatricolati scuolabus e/o autobus con le caratteristiche prescritte per il servizio di trasporto scolastico dal D.M. 31.01.1997 «Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico» e s.m.i. tenendo conto delle ultime modifiche apportate dal Decreto 1 aprile 2010 “Caratteristiche costruttive degli scuolabus”.
Detti automezzi dovranno essere idonei per capienza e dimensione ad assicurare il servizio sulle singole direttrici tenendo conto del numero degli studenti iscritti per ogni anno scolastico e del flusso degli studenti sulle direttrici stesse. Di questi 3 scuolabus, almeno 1 (uno) dovrà essere conforme alla vigente normativa in materia di trasporto disabili, munito di pedana, e dotato di dispositivi di ancoraggio per alunni non deambulanti.
2. n. 3 conducenti con la qualifica di “Autista”;
3. n. 3 addetti al servizio di assistenza e vigilanza con il ruolo di “Vigilante Scolastico”, uno su ogni scuolabus, muniti di idonei strumenti di comunicazione (es. telefoni cellulari) che consentano di affrontare e risolvere tempestivamente eventuali imprevisti, in particolare l’immediata comunicazione alle scuole e all’ufficio istruzione di ritardi e disguidi comunque determinati;
4. n. 1 pulmino in comodato d’uso fornito dal comune;
5. attrezzature adeguate alla qualità e quantità delle prestazioni richieste lungo le direttrici di cui all’allegato A), dove sono riportati nel dettaglio i percorsi per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado. E’ fatta salva la possibilità, con le modalità previste nel presente capitolato e nel rispetto delle previsioni legislative, di parziali e minime modifiche alle linee mediante accorpamento o scorporo di tratti di percorso.
I percorsi, i turni e le modalità organizzative verranno stabilite all’inizio di ogni anno scolastico secondo le esigenze che si presenteranno (diverse articolazioni orarie delle scuole, variazioni temporanee di percorso nell’ambito della stessa direttrice, inserimento di nuove vie, diversa determinazione dei calendari scolastici, istituzione di nuovi plessi scolastici, ecc) e non comporteranno variazioni delle clausole contrattuali.
Allo stato attuale il servizio di trasporto scolastico viene effettuato presso i plessi scolastici di cui all’allegato A con orario di massima di entrata 8.20/30, secondo il calendario scolastico, ed usicta differenziata 13:30/14:00, 16:15/16:30.
Di anno in anno l’Amministrazione Comunale renderà noto alla Ditta aggiudicataria:
- il numero di alunni e la localizzazione delle scuole site nel Comune;
- gli orari delle lezioni al mattino e al pomeriggio (su indicazione delle scuole interessate)
Il gestore ha l'obbligo di arrivare con i propri mezzi presso ciascun plesso scolastico, in tempo utile rispetto agli orari fissati dalle autorità scolastiche per l'inizio ed il termine delle lezioni (5 minuti prima dell’inizio delle lezioni).
A titolo indicativo, nell’allegato C si riportano il numero degli alunni trasportati negli anni scolastici 2015/16 e 2016/17 e iscritti per l’a.s. 2017/18 distinti per scuola, nonché le zone di provenienza.
Il dato relativo al numero di alunni da trasportare è indicativo, in quanto suscettibile di variazioni, con possibilità di aumento o diminuzione, secondo le effettive richieste della popolazione scolastica ad usufruire del servizio. Il Comune di Genzano di Roma potrà chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.
Le modifiche temporanee del servizio dovute ad eventi straordinari ed imprevedibili saranno comunicate immediatamente alla Ditta dall’Ufficio preposto del Comune. Qualora tali modifiche abbiano una durata superiore ai 2 giorni, i percorsi e gli orari dovranno essere autorizzati dal Comune stesso. Il mancato rispetto degli orari concordati causato da interruzioni stradali, qualora siano ripetitive o rischino di diventare strutturali, deve essere comunicato all’Ufficio competente presso il Comune, per l’adozione dei provvedimenti del caso. Anche nel caso di ritardi per intensità del traffico questi devono essere comunicati al Comune ed adottati i provvedimenti di modifica degli orari senza pretendere revisione dei prezzi. Eventuali ritardi accidentali, per guasti o eventi del tutto imprevedibili (incidenti ecc.) devono essere annotati giornalmente da parte dell’autista su apposito diario di bordo.
In caso di temporanea chiusura del traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso di forza maggiore, l’impresa dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari, che dovranno essere autorizzate dal Comune, per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti, al Comune e alle scuole interessate.
In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, l’Amministrazione potrà sostituirsi all’appaltatore senza formalità di sorta, anche attraverso l’affidamento ad altra Ditta con rivalsa delle spese a carico dell’appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dall’eventuale risarcimento dei danni.
La Ditta si obbliga a fornire un mezzo di riserva in qualunque momento e per qualunque causa si dovesse verificare l’indisponibilità di uno degli automezzi in modo da non interrompere la continuità del servizio. Detto mezzo, in stato di efficienza e con caratteristiche equivalenti a quello da sostituire, deve essere messo concretamente a disposizione entro mezz’ora dal verificarsi dell’indisponibilità.
La Ditta si impegna, altresì, a mettere a disposizione un ulteriore automezzo di riserva, in stato di efficienza e con caratteristiche equivalenti agli altri, da utilizzare sulla Linea che, per ragioni non preventivate, registrasse un numero di utenti in esubero, al fine di garantire la regolarità del servizio senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione in caso di prestazione saltuaria e limitata nel tempo e comunque non eccedente un numero complessivo di trenta giorni nel corso dell’anno scolastico.
Gli automezzi previsti per l’espletamento del servizio dovranno essere tutti utilizzati in ciascuna giornata di
servizio sia nella fase di raccolta degli alunni per l’accesso a scuola sia nelle fasi di accompagnamento degli stessi all’uscita dalla scuola.
Gli automezzi che si renderanno inefficienti dovranno essere sostituiti immediatamente con automezzi aventi le stesse caratteristiche e requisiti previsti dal presente Capitolato per ciascuna direttrice, evitando di interrompere il servizio e creare disservizi.
Il Comune si riserva di effettuare ogni tipo di controllo sui veicoli, sui conducenti, sull’utenza e sullo svolgimento del servizio. Resta comunque inequivocabilmente inteso che l’Amministrazione Comunale è del tutto esonerata da ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio.
Rientrano tra gli obblighi dell’appaltatore:
- per gli autobus forniti dal concorrente e per il pulmino del Comune, la manutenzione ordinaria annuale e straordinaria, la riparazione degli automezzi nel rispetto delle caratteristiche previste dalle vigenti normative in materia di trasporto scolastico e circolazione stradale;
- la predisposizione di una carta dei servizi contenente i livelli minimi di qualità, efficienza ed efficacia dei servizi garantiti agli utenti. La carta sarà sottoposta a revisione biennale;
- il controllo periodico dei mezzi di trasporto, al fine di garantire la sicurezza, la continuità e regolarità del servizio;
- le spese per carburante;
- le spese per l’uso di magazzini tettoie e quant’altro necessario per il ricovero dei mezzi;
- il lavaggio interno ed esterno di tutti gli automezzi adibiti al servizio in modo da assicurare standard qualitativi adeguati;
- sottoporre il personale alle visite mediche previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 23.2.1999 n° 88;
- tutti gli adempimenti resi necessari per ottemperare all’obbligo di osservanza ed applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti dalle vigenti normative;
- l’esecuzione del servizio fino al termine dello stesso, garantendo il regolare svolgimento dell’appalto ed intervenendo tempestivamente per risolvere situazioni impreviste relative a assenza di personale, avaria di mezzi, incidenti o altro;
- il rispetto delle norme vigenti in materia di trasporto scolastico;
- il trasporto nel rispetto delle vigenti normative degli eventuali utenti portatori di handicap;
- il rispetto degli orari di ingresso ed uscita degli alunni dalle scuole definiti dalle autorità scolastiche con le eventuali modifiche che dovessero intervenire durante l’anno;
- la registrazione da parte dell’addetto al servizio di assistenza e vigilanza, delle presenze giornaliere dei minori trasportati sia all’andata che al ritorno;
- l’effettuazione dei percorsi stabiliti dal Comune (non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari indicati dal Comune, se non a seguito di espressa autorizzazione oppure per cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate e autorizzate dall’organo comunale competente. Ugualmente non sono ammesse soste o fermate durante lo svolgimento del percorso o quant’altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio);
- la vigilanza e controllo degli aventi diritto non permettendo l’accesso ai mezzi a persone estranee al servizio e consegna degli alunni alle fermate ai genitori e/o a persone adulte dagli stessi autorizzati sulla base della documentazione (elenco degli alunni da trasportare con a fianco di ogni nominativo la fermata utilizzata e i nominativi dei genitori e dell’eventuali persone adulte autorizzate a prelevare il minore) fornita dal Comune.
- la comunicazione all’ufficio competente del Comune di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
- curare la tenuta del diario di bordo sui mezzi con annotate le irregolarità e gli eventi eccezionali del servizio;
- gli accorgimenti e misure necessari a salvaguardare l’incolumità degli alunni nelle fasi in cui si suddivide l’attività di trasporto scolastico, vale a dire nei momenti immediatamente precedenti la salita sui mezzi, durante il trasporto e nella discesa;
- l’adozione tutti i provvedimenti e le cautele necessaria a garantire la corretta esecuzione delle prestazioni o per evitare ogni rischio agli utenti e al personale nonchè per evitare danni a beni pubblici o privati assumendosi l’onere per gli eventuali risarcimenti esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità;
- la responsabilità per sinistri che possono colpire l’alunno durante il trasporto esonerando il Comune da ogni responsabilità;
- l’assicurazione R.C.A. con massimale di garanzia di almeno € 10 milioni e R.C.T. con massimale di almeno € 9 milioni per danni a persone e cose per ogni automezzo;
- informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione
PER MOTIVI DI SICUREZZA NON E’ CONSENTITO IL TRASBORDO DI ALUNNI DA UN AUTOBUS AD UN ALTRO AL FINE DI CONSENTIRE IL RAGGIUNGIMENTO DI UNA SCUOLA DI DIVERSA DESTINAZIONE.
Articolo 6 Personale addetto al Servizio
E’ fatto divieto all’appaltatore di utilizzare personale diverso da quello indicato nell’elenco consegnato al Comune.
La ditta dovrà applicare al personale di vigilanza le condizioni economiche e normative di cui al CCNL vigente della categoria. La ditta si obbliga altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i lavoratori impiegati nel servizio in oggetto, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Nel caso di inottemperanza a tali obblighi o qualora si riscontrino delle irregolarità, il Committente segnalerà la situazione al competente Ispettorato del lavoro.
La ditta appaltatrice, che è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni, si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche.
Tutti gli emolumenti al personale e relativi oneri (Assicurazione sociale - Assicurazione obbligatoria - Oneri fiscali ecc.), nonché ogni responsabilità dipendente o, comunque, connessa al rapporto di lavoro sono a completo carico dell’Impresa appaltatrice.
L’Amministrazione Comunale ha facoltà di chiedere la sostituzione del personale che si dimostrasse incapace o non idoneo a svolgere il servizio affidatogli ovvero che non osservasse un comportamento irreprensibile, o per altri gravi motivi. In tal caso l’Impresa dovrà provvedere alla sostituzione di detto personale entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della insindacabile richiesta dell’Ente.
Il personale di vigilanza dovrà lasciare e prelevare gli alunni alla porta di ingresso della scuola, dovrà scendere dal pulmino alle fermate di raccolta per consegnarlo al genitore o persona munita di delega ed aiutare i bambini a salire e sistemarsi sui mezzi.
Il personale impiegato durante l’espletamento del servizio deve essere munito di distintivo riportante le relative generalità ed il nominativo dell’Impresa che gestisce il servizio e deve mantenere un contegno corretto ed indossare abbigliamento conforme al servizio svolto.
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche, anche di concerto con organismi ritenuti competenti.
6.1 – Disposizioni a tutela del lavoro
Il soggetto giuridico aggiudicatario della presente gara d’appalto deve osservare tutti gli obblighi derivanti da Leggi e Regolamenti vigenti, in materia di lavoro ed assicurazioni sociali a favore dei lavoratori, sugli infortuni sul lavoro e in genere a tutta la legislazione e i regolamenti vigenti in materia di lavoro, di igiene e previdenza sociale, comprese le disposizioni di Xxxxx relative all’assunzione obbligatoria degli invalidi. L’appaltatore è altresì obbligato alla integrale applicazione di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di riferimento e negli accordi locali integrativi dello stesso.
L’appaltatore dovrà applicare, pertanto, ai propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa, ai propri soci-lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio de quo, un trattamento economico e normativo non inferiore (né derogante in peius) a quello risultante dal C.C.N.L. di categoria.
In particolare l'appaltatore dovrà app1icare, nei confronti dei propri lavoratori, condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni normative vigenti in materia, manlevando l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.
Qualora si accerti la violazione di uno dei suddetti obblighi l’Amministrazione sospenderà i pagamenti dovuti all’impresa appaltatrice fino alla concorrenza dell’importo del 20% dell’appalto. Dette somme saranno trattenute a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra e potranno essere svincolate e pagate all’impresa – senza alcuna maggiorazione - solo dopo che la stessa avrà dimostrato, presentando idonea dichiarazione degli Enti preposti, che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti con definitiva chiusura di ogni pendenza.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l’appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione all’Amministrazione e non avrà diritto ad alcun risarcimento, indennità o rimborso a nessun titolo.
Il soggetto giuridico aggiudicatario della presente gara d’appalto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose, arrecati all’Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell’esecuzione del contratto.
L’impresa è tenuta all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi.
L’impresa dovrà comunicare, al momento della stipulazione del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
L’appaltatore si obbliga, comunque, a provvedere a proprie cure e carico, nonché sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio alla vigente normativa in materia di sicurezza, la completa tutela durante l’esercizio dei lavori e l’incolumità dei lavoratori e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone e/o case, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando e manlevando l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità.
L’appaltatore è tenuto a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione, assumendone la garanzia anche a mente degli artt. 106 e 269 c.p.c., da qualsivoglia responsabilità per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore medesimo o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
6.2 – Clausola sociale
Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/16, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea e, ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante- conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza- e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente con i medesimi livelli occupazionali nel rispetto delle norme contenute nel C.C.N.L. applicato.
Articolo 7
Responsabilità dell’esecutore del contratto
L’esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
L’esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all’Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell’esecuzione del contratto.
Articolo 8
Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento
L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla Ditta un compenso annuo omnicomprensivo, in rate mensili posticipate, a decorrere dal mese successivo a quello dell’inizio del servizio.
Il pagamento delle fatture emesse dall’Appaltatore sarà effettuato dal Comune, entro 60 giorni dal ricevimento fattura.
Si stabilisce sin d’ora che il Comune potrà rivalersi per il rimborso delle spese e per il pagamento delle penalità, al fine di ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all’Appaltatore, mediante incameramento della cauzione ovvero a mezzo ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.
Le eventuali penali verranno detratte dal pagamento della prima rata mensile che risulti da corrispondersi successivamente alla scadenza dei termini di cui ai precedenti commi.
Ai sensi dell’art 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore deve utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi, il bonifico bancario o postale deve riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore il codice identificativo gara (CIG).
SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI
Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che l'impresa non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.
La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, ed è preceduta da "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, l’Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.
VERIFICA DI CONFORMITA’ e CERTIFICATO DI CONFORMITA’
Il servizio è soggetto a verifica di conformità diretta a certificare che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità termini e prescrizioni del contratto e delle leggi di settore, nonché ad accertare che i dati risultati dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto.
La verifica è eseguita in corso d’esecuzione dal direttore dell’esecuzione e conclusa nel termine di 15 giorni dall’ultimazione delle prestazioni contrattuali ed è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica ritenga necessari.
Le verifiche in corso di esecuzione e la verifica di conformità definitiva devono essere svolte in contraddittorio con l’appaltatore e le operazioni svolte devono risultare da appositi verbali.
Il direttore dell’esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
La mancata accettazione delle prestazioni effettuate dall’appaltatore comporta la sospensione dei pagamenti.
Articolo 9 Revisione del prezzo
Il prezzo dell’appalto è immodificabile nel primo anno di durata del contratto.
Trascorso il primo anno, qualora ne sussistano le condizioni riscontrate ai sensi dell’art 106 comma 1 del Decreto Legislativo 50/2016, la ditta appaltatrice potrà richiedere l’adeguamento del prezzo offerto sulla base della variazione dell’Indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (FOI) rilevati a livello nazionale, elaborati dall’ISTAT) e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ( o in alternativa sul sito istituzionale dell’ISTAT) con riferimento alla data del 31 agosto di ciascun anno, rispetto a quello del 31 agosto dell’anno precedente, previa istruttoria del competente ufficio pubblica istruzione.
La revisione annuale potrà essere richiesta dall’affidatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento o via pec entro il 15 settembre. L’applicazione della revisione sarà subordinata all’adozione, da parte
dell’Amministrazione Comunale, di apposito atto.
Articolo 10 Clausole penali
La Ditta appaltatrice, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti vigenti, anche alle istruzioni comunicate verbalmente o per iscritto dall’Amministrazione appaltante.
In caso di inadempienze contrattuali di minore importanza, come valutate dall’Amministrazione Comunale, l’Ente ha la facoltà di applicare una penale variabile da un minimo di € 260,00 ad un massimo di € 1.550,00, da determinarsi, comunque, in relazione alla gravità dell’inadempienza ed all’eventuale recidiva di quanto riscontrato.
L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta, comunque, da regolare constatazione e contestazione dell’inadempienza e dalla valutazione delle controdeduzioni presentate dalla Ditta appaltatrice.
Più specificatamente e a titolo esemplificativo, e non restrittivo, oltre a quelle di carattere generale, le manchevolezze che possono comportare l’applicazione di penali ovvero, in relazione alla loro gravità, la risoluzione del contratto possono essere:
- gravi ritardi nello svolgimento del servizio;
- mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti ;
- minore utilizzo del numero di mezzi;
- mezzi non idonei;
- personale non adeguato
Le penali saranno trattenute dai compensi dovuti.
Il pagamento della penale non esonera l’impresa dall’obbligazione di risarcire l’eventuale ulteriore danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell’inadempimento.
Articolo 11 Contestazioni
Il Committente farà pervenire per iscritto all'Appaltatore le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Entro sette giorni dal ricevimento della nota di contestazione, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare le proprie controdeduzioni.
L'Appaltatore non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti ininfluenti sul servizio benché prevedibili se non preventivamente comunicate per iscritto.
Sono fatte salve le norme relative all’applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.
Articolo 12
Recesso unilaterale dal contratto
L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all’esecutore del contratto delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture (art. 109, comma 1, D.Lgs. 50/2016).
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, D.Lgs. 50/2016).
Articolo 13 Risoluzione del contratto
1. L’amministrazione, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 D.Lgs. 50/2016, può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 dell’art 106 D.Lgs. 50/2016; o siano sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, D.Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 D.Lgs. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, (per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo D.Lgs. 50/2016);
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016 (art. 108 comma 1 D.Lgs. 50/2016).
La stazione appaltante deve risolvere il contratto (art. 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016), durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:
a) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016.
Si applicano le disposizioni di cui all’art.108, cit., commi 3 e seguenti.
Articolo 14
Vicende soggettive dell’esecutore del contratto
In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.
Nei sessanta giorni successivi l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell’Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Articolo 15 Assicurazioni
In sede di stipula del contratto l’impresa è tenuta ad esibire copia delle stipulate polizze assicurative relative agli automezzi.
E’ a carico dell’appaltatore ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, restando pertanto esonerato da responsabilità il Comune. L’Amministrazione Comunale deve ritenersi esente da ogni responsabilità in ordine all’eventuale inosservanza delle norme di viabilità o di trasporto persone.
Articolo 16 Verifiche e controlli
A discrezione dell’Amministrazione Comunale saranno eseguiti, in qualsiasi momento, controlli sull’osservanza delle norme contrattuali a cura degli Uffici Comunali nonché ogni altro tipo di verifica sulla regolarità del servizio e l’idoneità dei mezzi servendosi all’uopo anche del Comando dei Vigili Urbani.
Dovrà essere esibita su richiesta dell’Amministrazione Comunale la carta di circolazione ogni qualvolta il personale di controllo lo reputi necessario e quando si renderà opportuno verificare l’avvenuta revisione degli automezzi.
Articolo 17
Oneri a carico dell’amministrazione Comunale
Ad ogni inizio di anno scolastico l’Amministrazione Comunale si impegna a fornire alla ditta appaltatrice il calendario predisposto dalle autorità scolastiche, l’elenco nominativo degli utenti iscritti al servizio con l’indicazione della residenza, della scuola frequentata e dei relativi orari di entrata e di uscita di ogni plesso scolastico.
Sarà cura dell’Ufficio Servizi scolastici comunicare alla ditta appaltatrice le variazioni, conseguenti a nuove iscrizioni, la diversa articolazione dell’orario delle lezioni, le chiusure straordinarie comunicate dalle scuole e altre sopraggiunte evenienze non prevedibili, in modo da consentire la tempestiva riorganizzazione del servizio.
Articolo 18
Norme in materia di sicurezza
Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro è fatto obbligo all’impresa di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa di cui al D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.
L’impresa entro 60 giorni dall’inizio del servizio dovrà redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro. Il documento dovrà essere trasmesso all’Amministrazione comunale che si riserva di indicare ulteriori prescrizioni, alle quali l’impresa dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di 90 giorni dall’inizio delle attività. Altresì dovrà essere comunicato al Committente ad al dirigente dell’ Area Amministrativa il nominativo del referente per la sicurezza.
Resta a carico dell’impresa la dotazione, per tutto il personale impiegato in servizio, di dispositivi di protezione individuale (DPI) e ad uso promiscuo, necessari all’espletamento del lavoro in sicurezza.
Articolo 19
Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro
L'Appaltatore, conformemente alle normativa vigenti deve predisporre e far affiggere a propria cura e spese presso sui mezzi, dei cartelli che illustrino le norme principali di prevenzione e antinfortunistica.
Articolo 20 Proroga
Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto nella misura strettamente necessaria per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di gara (art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016).
Articolo 21 Cessione dei crediti
Le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l’Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
Ai fini della sua opponibilità all’Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione medesima.
La cessione di crediti è efficace e opponibile all’Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
In ogni caso, l’Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
Articolo 22
Divieto di cessione del contratto e subappalto
Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’articolo 14 del presente Capitolato.
Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto.
I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto i servizi e le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) tale facoltà sia prevista dal bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni (art.105, comma 4, lettera a) D.Lgs. 50/2016);
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare (art.105, comma 4, lettera b) D.Lgs. 50/2016);
c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art 80 D.Lgs. 50/2016 (art. 105 comma 4 lettera c) X.Xxx. 50/2016).
Si applicano le disposizioni di cui all’art.105, cit., commi 7 e seguenti.
Articolo 23 Foro competente
Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.
- Articolo 24
- Tutela dei dati personali
Il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale – xxx XX Xxxxxxxx, 000/X- 00000 Xxxx e il Comune di Genzano di Roma – Via Xxxxx Xxxxxxx 81 – 00000 Xxxxxxx xx Xxxx.
Il responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento Xxxx. Xxxxx Xxxxx, domiciliato in Roma – Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00/00, e il Dirigente Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx, domiciliata in Xxxxxxx xx Xxxx, xxx Xxxxx Xxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx xx Xxxx
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D. Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che:
1. i dati forniti all’Amministrazione verranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici dal personale dell’Amministrazione della Città Metropolitana di Roma e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei corrispettivi;
2. il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all’esecuzione del presente contratto e per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.
Ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Xxxxxx) il contraente è designato “responsabile del trattamento dei dati personali” per le finalità di cui al presente contratto. Il contraente effettuerà il suddetto trattamento secondo le modalità e con gli strumenti definiti dall’Amministrazione quale titolare del medesimo trattamento, adottando le misure di sicurezza prescritte dal D. Lgs. n. 196/03.
Il contraente, nell’espletamento dell’incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi al soggetto coinvolto nel caso assicurativo, che, come tale, è soggetto alla applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. Il contraente deve provvedere a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati del trattamento di che trattasi ai sensi di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 196/03, comunicare i relativi nominativi, unitamente all’ambito del trattamento a ciascuno consentito, al Dirigente responsabile, impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla loro diretta sorveglianza.
Il contraente deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dall’Amministrazione.
In particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
Il Responsabile del Trattamento è tenuto a consentire agli interessati, titolari dei dati oggetto di trattamento, l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n.196/2003.
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
12. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Il trattamento di dati sensibili e giudiziari deve avvenire secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato anche verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, altresì per i dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità' dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità sopraesposte anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
L’Amministrazione, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.
Il contraente è tenuto a relazionare semestralmente/annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad informare tempestivamente l’Amministrazione in caso di situazioni anomale o di emergenze.
Il trattamento suddetto, da parte del contraente, cessa ad avvenuto espletamento dell’incarico. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il contraente previa loro consegna all’Amministrazione provinciale, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.
Articolo 25 Protocollo di legalità
Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti
di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art.317 del c.p.
La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art 1456 del c.c.., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 –bis c.p., 319-ter c.p.,319 – quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353- bis c.p.
Articolo 26 Norma di rinvio
Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
ALLEGATI al Capitolato
Sono allegati al presente capitolato, divenendone parte integrante e sostanziale, gli allegati tecnici A, B, C e D .
IL RUP DEL COMUNE DI GENZANO DI ROMA
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx