ACCORDO PER L'ADESIONE ALLE TRATTATIVE DI ACQUISTO DEI DIRITTI DI ACCESSO NON ESCLUSIVI DI RISORSE ELETTRONICHE (RIVISTE, BANCHE DATI, E-BOOKS) E DEI RELATIVI SERVIZI INTEGRATI.
ACCORDO PER L'ADESIONE ALLE TRATTATIVE DI ACQUISTO DEI DIRITTI DI ACCESSO NON ESCLUSIVI DI RISORSE ELETTRONICHE (RIVISTE, BANCHE DATI, E-BOOKS) E DEI RELATIVI SERVIZI INTEGRATI.
TRA
La CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) - di seguito indicata come CRUI - con sede in Roma, Xxxxxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, codice fiscale 97476030586, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore o di altra persona da lui all’uopo delegata,
E
Le Università pubbliche e/o private legalmente riconosciute
E
Gli Enti di ricerca
di seguito definiti come Istituzioni,
rappresentate dai rispettivi Rettori, Presidenti, Direttori generali, amministrativi e/o loro delegati; CRUI e le Istituzioni saranno collettivamente indicate nel prosieguo come Parti;
PREMESSO CHE
− i diritti di accesso alle risorse bibliografiche elettroniche costituiscono una risorsa rilevante e fondamentale per il sistema universitario italiano e per la ricerca e che senza il ricorso ai predetti servizi le attività di didattica e di ricerca risulterebbero meno efficaci;
− l’articolo 2 dello Statuto della CRUI sancisce che sono finalità della stessa, tra le altre, “rappresentare e valorizzare il sistema delle autonomie universitarie in ogni sede nazionale e internazionale, svolgendo attività di coordinamento, di indirizzo, di tutela e di promozione degli Atenei italiani; promuovere e sostenere ogni altra iniziativa utile al potenziamento dell'insegnamento superiore e della ricerca e ad elevare la funzionalità, la qualità e il prestigio, anche internazionale, del sistema universitario italiano” e che “per il perseguimento dei propri fini istituzionali la CRUI, su conforme delibera dell’Assemblea generale, può incrementare le proprie capacità operative mediante specifiche iniziative, ivi compresa l’attivazione di sedi ed uffici distaccati, la partecipazione in enti, organismi e società, nonché la sottoscrizione di accordi e convenzioni”;
− la CRUI è affiancata, nei compiti gestionali e operativi, dalla Fondazione CRUI, incaricata di svolgere servizi coerenti alle esigenze e rispondenti alle strategie della Conferenza dei Rettori, della quale costituisce il braccio operativo;
− attraverso il suo operato la CRUI a partire dal 2008 ha favorito il raggiungimento di economie nell’acquisto e nella gestione delle risorse elettroniche, rafforzando la posizione contrattuale delle Università e degli Enti aderenti;
− i contratti di risorse elettroniche siglati dalla CRUI soddisfano il fabbisogno di accesso alle risorse elettroniche delle Istituzioni aderenti, e dunque anche delle Università, offrendo le prestazioni essenziali per l’esercizio della ricerca e della didattica da parte delle stesse Istituzioni;
− gli Enti di ricerca, pur non essendo associati alla CRUI, conservano comunque un interesse concreto ed attuale ad aderire al presente accordo in funzione della necessità di acquisire gli stessi diritti ottenuti dalle Università per assicurare livelli di servizio adeguati alle proprie finalità istituzionali di ricerca;
E CHE
− i fornitori e/o prestatori (da ora in avanti “i fornitori) di cui all’appendice 1 annualmente aggiornata sono titolari dei diritti di accesso alle risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e di tutti i servizi ad esso connessi;
− le risorse offerte dai singoli fornitori sono concesse prevalentemente alle Istituzioni universitarie ed agli Enti di ricerca e comprendono l’accesso a risorse elettroniche dell’editore (riviste, banche dati, e-books), che consentono di effettuare differenti tipi di ricerche anche personalizzabili da parte del singolo utente, il testo pieno dei periodici, la disponibilità di copie dei dati in formato elettronico, l’accesso a backfiles, contenenti annate pregresse dei periodici, la disponibilità di dati statistici d’uso in formato standard;
− il complesso delle risorse online offerte tramite i contratti sono da considerarsi come un unicum, in quanto possono essere concessi solo ed esclusivamente da singoli fornitori e non sussistono condizioni e/o proposte alternative sul mercato offerte da altri operatori economici che possano concorrere e/o sostituirsi con prodotti che presentino le stesse caratteristiche proposte dai fornitori;
− tale unicità, ai sensi dell’art. 63 del D. lgs. 50/2016 comma 2. lett. b) punti 2 e 3 e ss.mm.ii., viene accertata anche attraverso analisi del mercato, effettuate allo scopo di verificare se le sopraddette forniture possano essere rese da altri operatori del mercato di riferimento, riscontrando che solo i fornitori elencati nell’appendice 1 per le rispettive risorse di riferimento possono fornire l'accesso alle risorse elettroniche presenti nelle rispettive piattaforme;
− pertanto non sono presenti sul mercato di riferimento soggetti che possano fornire in regime di concorrenza e alle stesse condizioni l'accesso alle risorse elettroniche;
− i fornitori, come sopra delineati, si pongono attualmente e in modo certo come gli unici soggetti con cui si può negoziare per acquisire i prodotti citati e non sussistono al momento soggetti che possano essere messi in concorrenza su queste tipologie di prodotti; né tantomeno risulta concepibile che i prodotti possano essere frazionati in lotti diversi per assicurare la concorrenza, perché verrebbe completamente inficiata l’usabilità dei prodotti e l’accesso alle risorse elettroniche di ciascun fornitore;
− comunque sussiste una parte residuale di fornitura di risorse online che è eventualmente suscettibile di specifiche offerte da parte di una pluralità di fornitori (Editori, Distributori, Commissionarie e Agenzie) e per la quale non sussiste quindi una condizione di privativa come sopra illustrata;
− il sistema universitario italiano a partire dall’anno 2001 ha visto lo sviluppo di numerose iniziative di cooperazione interuniversitaria finalizzata alla individuazione delle migliori condizioni di acquisto di risorse editoriali;
− a livello nazionale sono state realizzate aggregazioni tra le Università e gli Enti di ricerca per l'acquisto di beni e servizi comprese le risorse elettroniche;
− in particolare dal 2015 si è stabilizzata presso la CRUI l’attività di negoziazione di contratti per le risorse elettroniche anche attraverso il Gruppo CARE - Gruppo di Coordinamento per l'Accesso alle Risorse Elettroniche, nell’ambito della propria Commissione Biblioteche. CARE ha tra le sue finalità:
− acquisire e organizzare le informazioni relative ai fabbisogni di risorse elettroniche espressi dalle Università;
− mettere a punto modelli e formule contrattuali di possibile interesse comune e/o per l'acquisto in comune di prodotti;
− organizzare e curare le negoziazioni con gli editori e/o produttori delle "risorse elettroniche" e/o loro agenzie di intermediazione;
− fare proposte in merito alla gestione dei contratti;
− in considerazione di quanto sopra, le Istituzioni interessate che intendono formalizzare il presente accordo autorizzano la CRUI ad eseguire più procedure di affidamento per la sottoscrizione di contratti di accesso alle risorse elettroniche con i diversi fornitori presenti sul mercato come meglio rappresentati nell’appendice 1;
− la CRUI ha tra le proprie finalità statutarie quella di rappresentare e valorizzare il sistema delle autonomie universitarie in ogni sede nazionale e internazionale, svolgendo attività di coordinamento, di indirizzo, di tutela e di promozione degli Atenei italiani;
− per il perseguimento dei propri fini istituzionali la CRUI può incrementare le proprie capacità operative mediante specifiche iniziative, tra le quali la sottoscrizione di accordi e convenzioni;
− ne consegue che alla luce di quanto sopra, verificandosi le condizioni previste dall’art. 63 comma 2 lett. b) punti 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, e e ss.mm.ii., per ricorrere a più procedure negoziate senza pubblicazione preventiva di un bando di gara, in quanto sussistono ragioni di natura tecnica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato unicamente ad un singolo fornitore determinato
− l’unicità della trattativa comune, anche mediante il ricorso formale a una pluralità di procedure di affidamento, portata avanti da CRUI in nome e per conto di una pluralità di Istituzioni presenta anche i seguenti vantaggi:
a) la gestione unitaria di più negoziazioni con uno o più fornitori che sono proprietari esclusivi dei prodotti che offrono sulle proprie piattaforme di accesso alle risorse online;
b) la convenienza dovuta al peso complessivo delle Istituzioni universitarie e degli Enti di ricerca nella trattativa con i fornitori ai fini di ottenere forniture omogenee per tutti i soggetti aderenti;
− le Istituzioni convengono di sottoscrivere, mediante lettera di accettazione da inviare a CRUI, il presente accordo per assicurare una direzione condivisa e coordinata delle procedure di acquisizione delle risorse on line richieste ai fornitori, una programmazione condivisa, il monitoraggio nonché la gestione e l'esecuzione complessiva dei contratti che deriveranno dalle procedure di affidamento scelte da CRUI alla luce delle condizioni esistenti nel mercato.
Tutto ciò premesso, tra le Parti ut supra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – PREMESSE
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2 – OGGETTO
1. Il presente accordo ha ad oggetto la delega conferita dalle Istituzioni alla CRUI a negoziare la stipulazione dei contratti relativi alle risorse elettroniche, dalla fase delle trattative con gli Editori a quella della sottoscrizione dei contratti stessi, nonché l’esecuzione complessiva degli stessi, inclusi il correlato monitoraggio delle forniture e la gestione delle problematiche tecniche che dovessero insorgere durante la vigenza dei contratti sottoscritti.
2. L’Istituzione sottoscrivente si impegna espressamente ad autorizzare la CRUI a gestire le trattative ed a sottoscrivere i contratti in suo conto; conferisce inoltre l’autorizzazione a svolgere l’esecuzione complessiva e la gestione degli stessi, compreso il monitoraggio delle relative forniture e la gestione operativa dei prodotti offerti e relativi servizi collegati/accessori, con garanzia di avere per fermo, rato e valido a norma di legge l’operato della CRUI, senza bisogno di ulteriori atti di ratifica e conferma e salva la facoltà di non aderire a specifici contratti, secondo quanto previsto dal successivo art. 7.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano alcune delle facoltà conferite alla CRUI:
− acquisire ed organizzare le informazioni relative ai fabbisogni di risorse elettroniche manifestate dalle Istituzioni;
− organizzare e sovrintendere su quanto necessario per lo svolgimento corretto dell’attività di
trattativa con i fornitori;
− istruire ed avviare, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici dettata dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le procedure di affidamento opportune per la stipulazione di ogni singolo contratto, verificando le condizioni di fattibilità delle stesse;
− sottoscrivere i singoli contratti, compiendo e firmando anche tutti gli atti prodromici e conseguenti alla stipula comunque necessari, fino all’estinzione degli stessi;
− curare la fase di esecuzione dei contratti, monitorando la corretta fornitura dei prodotti offerti e relativi servizi collegati/accessori da parte dei fornitori.
4. L’Istituzione sottoscrivente ha preso atto delle attività gestite dalla CRUI nell’interesse dell’intero
sistema universitario nazionale e dà espressa autorizzazione alla CRUI a sottoscrivere i contratti.
5. L’Istituzione sottoscrivente garantisce di evitare per tutta la durata delle procedure negoziali contatti bilaterali con i fornitori sugli oggetti delle trattative, poiché tali contatti potrebbero annullare o vanificare le attività di interesse comune svolte dalla CRUI e conseguentemente conferisce alla stessa la facoltà di trattare in via esclusiva i rapporti con tali fornitori in suo nome e conto.
6. L’Istituzione sottoscrivente, consapevole del fatto che gli impegni indicati nei contratti saranno sottoscritti dalla CRUI per conto delle Università italiane e degli Enti di ricerca aderenti, ed in particolare anche di essa Istituzione, si impegna a rispettare le modalità ed i tempi stabiliti nel presente accordo e ad ottemperare a tutti gli obblighi indicati nei contratti, nessuno escluso, rispettando le clausole operative degli stessi.
7. Al fine di consentire alla CRUI la gestione operativa dei contratti, ed in particolare di effettuare, alle scadenze pattuite, i pagamenti dovuti ai fornitori, l’Istituzione sottoscrivente dichiara di prevedere nella propria programmazione di budget i fondi necessari ad assicurare i rispettivi pagamenti a carico della stessa CRUI.
8. La CRUI, uniformandosi alle scadenze stabilite nei singoli contratti, emetterà, per la quota parte dell’Istituzione sottoscrivente le relative note di debito, di norma con scadenza di pagamento a 30 giorni dalla data delle stesse, salvo che, per ragioni di urgenza, sia necessario emettere note di debito a rimessa diretta.
9. L’Istituzione sottoscrivente si impegna ad effettuare, entro le scadenze fissate nelle note di debito, un bonifico a favore della CRUI dell’importo che verrà indicato dalla CRUI stessa a seguito di quanto definito nei contratti e negli eventuali allegati. In caso di ritardo nel pagamento, verranno addebitate all’Istituzione sottoscrivente le penali previste nei contratti stessi.
10. L’Istituzione sottoscrivente dichiara di essere a conoscenza che il ritardo nel pagamento potrà anche determinare l’interruzione del servizio da parte del fornitore.
11. L’Istituzione sottoscrivente prende atto ed acconsente a che, nel caso in cui per i ritardi nei pagamenti ad essa addebitabili, la CRUI dovesse incontrare difficoltà e/o ritardi nei pagamenti dovuti ai fornitori, la CRUI possa informare i fornitori e gli stessi possano procedere direttamente nei confronti di essa Istituzione inadempiente, senza avere nulla da richiedere, pretendere o esigere né dalla CRUI né da tutte le altre Università ed Enti che abbiano partecipato ai contratti e che risultino adempienti per quanto di loro competenza.
ART. 3 – FINALITA’ E OBIETTIVI DELLE PROCEDURE
1. La finalità che si intende conseguire con il presente accordo è quella di rendere più rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità sia la gestione complessiva delle procedure di affidamento e di negoziazione con i fornitori, sia la successiva gestione amministrativo contabile, e la manutenzione coordinata dei contratti a favore delle Istituzioni aderenti all’accordo. La gestione comune e la manutenzione dei relativi contratti consentono un maggiore risparmio nelle spese di esecuzione della procedura e di conduzione del contratto. La standardizzazione delle prestazioni offerte, comuni per tutti gli enti aderenti, può portare ad ottenere economie di scala. L’utilizzo della gestione coordinata sia della procedura che della successiva esecuzione dei contratti può consentire inoltre la finalità di aumentare la qualità dei servizi per le Istituzioni aderenti in termini di competenza, razionalizzazione ed omogeneizzazione delle procedure.
ART. 4 – RUOLO DELLA CRUI
1. L’Istituzione con lettera di accettazione del presente accordo, secondo il modello allegato, attribuisce alla CRUI il compito di qualificare e di adottare le procedure di affidamento più opportune, secondo le condizioni presenti sul mercato di riferimento dei servizi online, di negoziare, sottoscrivere e gestire i contratti nel rispetto della normativa vigente.
ART. 5 – COMPITI DELLA CRUI
1. La CRUI svolge nei confronti e a favore delle Università e degli Enti di ricerca, ogni compito e funzione inerenti le procedure negoziate, comprese le stipulazioni dei contratti, qualora ne ravvisi le condizioni di convenienza sia sotto il profilo economico che di condizioni normative ottenute. In particolare, e in via meramente esemplificativa e non esaustiva, i compiti della CRUI sono quelli di:
a) raccogliere le accettazioni delle Università e degli Enti di ricerca alle trattative con i fornitori per i nuovi contratti;
b) compiere tutta l’attività istruttoria per la redazione degli atti necessari alle procedure di affidamento verso i fornitori;
c) curare e definire la predisposizione degli atti delle procedure di affidamento, assicurando momenti di condivisione con tutte le Istituzioni aderenti;
d) istruire le procedure di affidamento, verificandone le condizioni di fattibilità e di mercato per l'adozione di tali procedure;
e) avviare, dove sussistono le condizioni previste in premessa, una procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di un bando di gara nel rispetto delle previsioni delle direttive comunitarie di riferimento in materia di procedure di appalto e dall’art. 63 comma 2 lett. b) punti 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii;
f) inviare alle Istituzioni sottoscriventi la proposta contrattuale e l’offerta economica presentata dal fornitore che le Istituzioni dovranno formalmente accettare ed approvare, qualora abbiano intenzione di aderire al contratto in oggetto;
g) una volta ricevute le accettazioni e le approvazioni delle Istituzioni, previa verifica del possesso dei requisiti generali e speciali, provvedere alla aggiudicazione definitiva ed
efficace ed alla conseguente stipula nei tempi e alle condizioni previste dalla legge (art. 32
D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii);
h) garantire la gestione amministrativo contabile, inclusi i reclami, e la manutenzione dei contratti stipulati;
i) disciplinare eventuali regimi di proroga;
j) assicurare adeguata informazione a tutte le Istituzioni aderenti dello stato di avanzamento dei contratti;
k) assicurare alle Istituzioni aderenti una gestione coordinata del contratto;
l) assolvere a tutti gli adempimenti richiesti dall’ANAC, dal D. Lgs 33/2013 e dal D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di trasparenza degli appalti pubblici, di codice identificativo di gara, di pagamento del contributo e di tutti gli adempimenti connessi alle comunicazioni all'Osservatorio dei contratti pubblici per quanto di propria competenza;
m) assolvere, per quanto di propria competenza, agli adempimenti richiesti dalla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
n) dare attuazione a tutti gli adempimenti necessari a garantire il rispetto delle norme di tutela della privacy e in particolare al D. Lgs. n. 196/03 e al Regolamento dell’Unione Europea (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.
ART. 6 – SOGGETTI DELEGATI DALL’ISTITUZIONE
1. L’Istituzione aderente indica nella lettera di accettazione un Referente per la gestione dei rapporti derivanti dal presente accordo.
2. Il Referente sarà appositamente delegato a rappresentare formalmente l’ Istituzione, dallo stesso autorizzato alla firma degli impegni e delle adesioni ai singoli contratti e delegato a curare i contatti con la CRUI (Referente di Istituzione).
3. L’Istituzione aderente indica nella lettera di accettazione anche il nominativo della persona designata, nei confronti di XXXX, alle funzioni di natura tecnica relative dei contratti, quali - a titolo esemplificativo - partecipazione a incontri su tematiche di tipo tecnico, validazione di liste di titoli, indicazione di indirizzi IP, problematiche di accesso alle risorse (Referente tecnico).
4. E’ facoltà dell’Istituzione indicare che il Referente di cui al comma 1 svolga anche le funzioni di natura tecnica così come specificate al comma 3.
ART. 7 – COMPITI DELLE UNIVERSITA’ E DEGLI ENTI DI RICERCA
ADERENTI
1. Le Istituzioni aderenti confermano la loro adesione alle trattative e accettano e approvano gli esiti delle stesse, nelle modalità previste dagli artt.2, 5 e 6 del presente accordo. E in particolare le Istituzioni aderenti si impegnano a contribuire al buon esito delle procedure di affidamento ed alla successiva gestione dei contratti e dei rapporti con i fornitori e per tutta durata delle procedure negoziali a non intrattenere trattative e/o negoziati con i fornitori rispetto alle prestazioni oggetto del presente accordo e che saranno identificate nei futuri contratti.
2. In tal senso le Istituzioni aderenti attribuiscono alla CRUI il compito di trattare con i fornitori in via esclusiva fino alla firma dei contratti.
3. La mancata conferma da parte di una o più delle Istituzioni ad aderire a uno o più contratti conseguiti da CRUI non pregiudica l’adesione da parte delle restanti Istituzioni, nonché l'efficacia e la esecutività dei contratti verso le restanti Istituzioni aderenti.
4. Le Istituzioni aderenti, per quanto di propria specifica competenza, assolveranno a tutti gli adempimenti richiesti in materia di contratti pubblici, D. Lgs 50/ 2016 e ss.mm.ii.
5. Le Istituzioni aderenti assumono l’impegno di anticipare a CRUI gli specifici importi necessari affinché la CRUI possa pagare ai fornitori quanto da essa dovuto alle scadenze e con le modalità pattuite e concordate con i fornitori medesimi alla stipula dei rispettivi contratti, prendendo anche atto delle sanzioni derivanti in caso di ritardo laddove saranno previste.
6. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l’Istituzione aderente a contratti pluriennali ritenga di rinunciare ai prodotti ed ai servizi connessi prestati dai fornitori o di modificarne le quantità, l’Istituzione si impegna, nelle modalità previste dai singoli contratti, a segnalare tale eventualità alla CRUI non oltre 15 giorni prima della data prevista dal singolo contratto per consentire alla CRUI stessa di comunicarlo ai fornitori.
7. L’Istituzione aderente autorizza la CRUI a proporre al fornitore un’eventuale richiesta di proroga tecnica dei contratti in essere, nelle more dello svolgimento della procedura negoziata, nella misura strettamente necessaria al completamento della trattativa. L’eventuale proroga sarà giustificata per garantire la continuazione delle prestazioni al fine di non subire disservizi nell’uso delle risorse elettroniche.
ART. 8 – FORME DI COORDINAMENTO E CONSULTAZIONE - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Al fine di consentire lo scambio di informazioni con le Istituzioni aderenti, CRUI coordinerà le attività di gestione e manutenzione per tutta la durata dell’accordo e garantirà una informazione periodica adeguata interagendo con le Istituzioni aderenti.
2. La CRUI nominerà uno o più responsabili unici del procedimento per la gestione delle procedure di affidamento e dei relativi contratti.
ART. 9 – RECESSO O SCIOGLIMENTO DAL PRESENTE ACCORDO
1. E’ fatta salva la possibilità di recedere unilateralmente per giustificato motivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo problemi finanziari, serio taglio dei finanziamenti al budget del sistema bibliotecario), e di sciogliere consensualmente il presente accordo con preavviso di almeno tre mesi dalla data di scadenza annuale del medesimo. Il recesso e lo scioglimento stesso avranno effetto per l’avvenire e non incideranno sulla parte di accordo già eseguito.
2. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta all’altra parte, da notificare
attraverso posta elettronica certificata o con raccomandata A.R.
3. Qualora l’Istituzione sottoscrivente eserciti la facoltà di recesso dal presente accordo dovrà esercitare il recesso dai contratti sottoscritti dalla CRUI in suo conto. La CRUI non sarà quindi tenuta a garantire le obbligazioni a carico dell’Istituzione sottoscrivente scaturenti dai contratti ai quali la stessa aveva precedentemente aderito.
ART. 10 – RISERVATEZZA
1. Le Parti, fatti salvi gli obblighi sanciti dal D. Lgs. 33/2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, si impegnano a non divulgare all’esterno informazioni di carattere riservato relative al presente Accordo e agli Accordi che verranno sottoscritti a seguito della stessa.
2. Le Parti garantiscono di non utilizzare le informazioni, recepite attraverso il presente Accordo e i correlati Accordi scaturenti, per fini propri estranei o confliggenti con le attività esplicitate nel presente Accordo e che possano arrecare danno al sistema universitario italiano.
ART. 11 – CONTROVERSIE
1. Le Parti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse insorgere durante
l’esecuzione del presente Accordo.
ART.12 – ESONERO DI RESPONSABILITA’
1. La CRUI non sarà responsabile per qualunque ritardo o impossibilità nello svolgimento delle attività di trattativa ad essa affidate dovuti a cause ad essa non imputabili.
2. La CRUI, inoltre, non sarà responsabile dell’inesattezza o della mancata rispondenza a verità dei
dati e delle informazioni ricevute.
ART. 13 PIANO DEI FABBISOGNI
1. La CRUI e le Istituzioni si impegnano a definire il piano dei fabbisogni per le diverse procedure negoziate che dovranno essere attivate da CRUI in attuazione del presente accordo.
2. Il piano dei fabbisogni viene allineato alla programmazione effettuata dalla CRUI e dagli atenei per quanto di loro competenza, nell’ambito degli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di programmazione per l’acquisizione di forniture e servizi.
3. Il piano dei fabbisogni potrà essere variato e/o aggiornato dalla CRUI, previo intesa delle Istituzioni ogni qualvolta questa lo ritenga necessario in risposta alle mutate esigenze che si manifestassero a decorrere dal secondo anno di vigenza dell’accordo.
4. La CRUI si riserva la facoltà di avviare nuove procedure di acquisto per rispondere a nuove esigenze di fabbisogno avanzate dalle Istituzioni a decorrere dal secondo anno.
ART. 14 – DURATA
1. Il presente accordo ha durata di 3 anni dal primo gennaio 2018.
2. Le Parti si riservano la facoltà di prorogare, alle medesime condizioni, (per ulteriori 3 anni) il presente accordo in seguito ad accordo scritto tra le stesse, previa delibera dell’Organo competente.
3. Altresì le Parti dopo la prima proroga, laddove si riscontri ancora la necessità di completare prestazioni derivate dai singoli contratti, si riservano la facoltà di esercitare ulteriori proroghe, alle medesime condizioni, di durata annuale o infrannuale fino all’assolvimento di tutte le prestazioni contrattuali in corso di esaurimento.
4. Qualora l’Istituzione sottoscrivente al termine del terzo anno non intenda prorogare il presente accordo, dovrà esercitare il recesso dai contratti sottoscritti dalla CRUI in suo conto. La CRUI non sarà quindi tenuta a garantire le obbligazioni a carico dell’Istituzione aderente scaturenti dai contratti ai quali la stessa aveva precedentemente aderito.
ART 15 – COSTI DI GESTIONE
L’Istituzione si impegna a contribuire alle spese di manutenzione e di gestione del presente accordo ed ai costi complessivi di gestione delle trattative per il periodo di adesione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: i costi del personale, delle missioni, dei beni mobili, delle spese postali).
La ripartizione dei costi verrà effettuata sulla base della metodologia indicata nella nota allegata alla presente convenzione. Per il 2017, la nota già riporta lo schema della contribuzione prevista da applicare a ciascun ateneo. Per gli anni successivi, la ripartizione verrà effettuata secondo il medesimo schema, fatta salva la possibilità da parte della Giunta e dell’Assemblea di autorizzare variazioni a fronte di comprovati aumenti dei costi.
ART. 16 – MODIFICAZIONI DELL’ACCORDO
1. Ogni modificazione delle pattuizioni contenute nel presente accordo e negli allegati dovrà avvenire esclusivamente per iscritto e dovrà recare la sottoscrizione delle Parti. ln particolare, le Parti potranno definire, con appositi accordi scritti, le eventuali variazioni alle modalità di svolgimento delle attività previste dal presente accordo, che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni legislative sopravvenute, nonché la decorrenza della relativa operatività, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative e dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento normativo.
ART. 17 – TUTELA DELLA PRIVACY
1. Le Parti trattano i dati ad esse forniti esclusivamente per la gestione dell’Accordo e per la sua esecuzione, in particolare per l’adempimento degli obblighi legali connessi ai servizi da essa previsti. I dati anonimizzati potranno altresì essere utilizzati per fini di studio, statistici e gestionali.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati a principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal D. Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.