SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SCANDICCI, SESTO FIORENTINO, BAGNO A RIPOLI, FIESOLE, IMPRUNETA, CAMPI BISENZIO, SIGNA, LASTRA A SIGNA, CALENZANO PER LA GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO TAXI
ALLEGATO N. 1 alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. …… del ……………
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SCANDICCI, XXXXX XXXXXXXXXX, BAGNO A RIPOLI, FIESOLE, IMPRUNETA, CAMPI BISENZIO, SIGNA, LASTRA A SIGNA, CALENZANO PER LA GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO TAXI
Il Comune di Scandicci, rappresentato da………………………………………………………………….
Il Comune di Xxxxx Xxxxxxxxxx, rappresentato da………………………………………………………….
Il Comune di Bagno a Ripoli, rappresentato da…………………………………………………………….
Il Comune di Fiesole, rappresentato da……………………………………………………………………..
Il Comune di Impruneta, rappresentato da……………………..…………………………………………..
Il Comune di Campi Bisenzio, rappresentato da…………………………………………………………...
Il Comune di Signa, rappresentato da………………………………………………………………………
Il Comune di Lastra a Signa, rappresentato da…………………………………………………………….
Il Comune di Calenzano, rappresentato da…………………………………………………………………
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: Art. 1 – OGGETTO E OBIETTIVI
La presente Convenzione ha per oggetto la gestione unificata dell’autoservizio di taxi da attuarsi in
conformità agli articoli che seguono.
La gestione unificata si prefigge i seguenti obiettivi:
- maggiore fruibilità del servizio da parte dell’utenza
- rapporto ottimale fra domanda e offerta
- trasparenza ed uniformità tariffaria
- equi livelli di redditività per le imprese di trasporto
Art. 2 – DURATA
La presente Convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2019 e potrà essere prorogata nei modi di cui al successivo articolo 5.
ART. 3 – COORDINAMENTO
All’Amministrazione Comunale capofila sono affidati, oltre ai compiti specifici di cui agli articoli successivi, il coordinamento e la rappresentanza delle parti per tutti gli aspetti connessi al servizio, fatte salve le prerogative istituzionali di ciascun comune così come individuate nel Regolamento Unificato.
ART. 4 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Le Amministrazioni Comunali, si impegnano a valutare congiuntamente e periodicamente l’andamento del servizio.
La valutazione viene effettuata nell’ambito di apposita Conferenza dei Sindaci, di cui al successivo articolo 5, alla quale può essere invitato il Presidente della Città Metropolitana.
In relazione agli esiti delle valutazioni espresse, sono adottate le eventuali misure di adeguamento necessarie per il miglioramento del servizio.
ART. 5 – CONFERENZA DEI SINDACI
La Conferenza dei Sindaci, presieduta dal Sindaco del Comune capofila (o suo Delegato), individuato dalla Conferenza dei Sindaci, è composta dai Sindaci dei Comuni firmatari della presente Convenzione (o loro Delegati).
La Conferenza dei Sindaci è convocata dal suo Presidente, ovvero da almeno due Sindaci dei Comuni sottoscrittori, per:
- la designazione dei rappresentanti delle Amministrazioni Comunali alla Commissione sovracomunale di cui al successivo Art. 7;
- la valutazione congiunta di eventuali problematiche emerse;
- le modifiche all’organico, al sistema tariffario o al Regolamento unificato;
- la proroga della Convenzione vigente.
Alla Conferenza possono partecipare, su espresso invito, i rappresentanti della categoria e/o i tecnici esperti del settore, che esprimono eventualmente pareri propri non vincolanti.
La Conferenza stabilisce le misure attuative da adottare, acquisendo il parere della Commissione Sovra comunale consultiva di cui al successivo art. 7. Tali misure dovranno essere recepite dalle singole Amministrazioni Comunali di norma entro 30 giorni.
ART. 6 – REGOLAMENTO UNIFICATO
L’autoservizio taxi, nell’area sovracomunale, è disciplinato da apposito Regolamento Unificato, approvato con delibera del Consiglio comunale n.42 del 24.3.2009.
ART. 7 – COMMISSIONE SOVRACOMUNALE
E’ istituita una Commissione sovracomunale, che svolge tutti i compiti attribuiti per legge alle Commissioni comunali, e che interviene sulle competenze comunali.
Tale Commissione Sovra comunale è composta dal Dirigente (o suo Delegato) del settore competente del Comune capofila, con funzioni di Presidente, da un rappresentante di ciascun comune aderente, garantendo la presenza tra questi di almeno un rappresentante della Polizia Municipale e da un Rappresentante designato dall’Organizzazione Sindacale rappresentativa, a livello nazionale, regionale, territoriale e comunale di categoria.
La Commissione si intende validamente costituita con la presenza del 50% + 1 degli aventi diritto e decide a maggioranza.
Alla Commissione possono partecipare, su espresso invito, tecnici esperti del settore.
La Commissione Sovra comunale ha il compito di redigere eventuali proposte di modifica al Regolamento Unificato da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci.
ART. 8 – ORGANICI
L’organico del servizio di taxi è costituito, nella gestione unificata, dall’insieme delle vetture in esercizio nei Comuni firmatari della presente Convenzione.
Tale organico è approvato dai Consigli Comunali delle Amministrazioni firmatarie della presente Convenzione.
ART. 9 – TARIFFE
Il sistema tariffario, da applicarsi uniformemente su tutta l’area sovra comunale, è quello di cui all’allegato “A” del Regolamento Unificato approvato, con Deliberazione di Consiglio, dai Comuni sottoscrittori dalla presente Convenzione.
Le determinazioni relative all’articolazione delle voci del tariffario sono disciplinate dallo stesso Regolamento Unificato.
Al fine di garantire uniformità tariffaria in tutto il comprensorio, per la base tariffaria (inizio corsa, costo chilometrico e costo orario) sarà ricercata un’intesa generale di Area tra i Comuni comunque coinvolti nella gestione del servizio taxi, tra cui il Comune di Firenze.
L’indicizzazione delle tariffe avverrà con cadenza annuale ai sensi della Delibera della Regione Toscana n. 131/1995, con determinazione dirigenziale. Adeguamenti diversi non automatici dovranno essere preventivamente approvati dalla Conferenza dei Sindaci.
ART. 10 – MODALITA’ ORGANIZZATIVE
La gestione operativa dei servizi unificati (piombatura tassametri, contrassegni identificativi, controllo veicoli, istruttorie varie), la gestione amministrativa (rilascio e trasferimento titoli, controllo requisiti, applicazione sanzioni, ecc.) come pure l’allestimento e la manutenzione delle aree pubbliche di stazionamento sono a carico di ciascun Comune, che vi provvede tramite i propri uffici, limitatamente ai servizi ed al territorio di competenza.
L’organizzazione dei turni di servizio sarà disciplinata ai sensi delle norme vigenti e del Regolamento Unificato. Sarà in seguito onere di ciascun Comune la deliberazione e l’applicazione dei medesimi.
ART. 11 – MODALITA’ DI PRELEVAMENTO UTENZA
Il prelevamento dell’utenza nel territorio dei Comuni sottoscrittori della presente Convenzione, fatte salve tutte le possibilità di prelevamento previste dall’art. 6, commi 1, 2, 3, della Deliberazione n. 131 del 1.3.1995 del Consiglio Regionale, avrà carattere di omogeneità su tutto il territorio.
Lo stazionamento nei luoghi a ciò preposti nei Comuni sottoscrittori della Convenzione è consentito ai tassisti in possesso di licenze rilasciate dai suddetti Comuni.
Le norme tecniche attuative di quanto sopra sono previste dal regolamento Unificato.
Le chiamate Taxi provenienti dal territorio dei Comuni sottoscrittori devono essere assegnate solo ed esclusivamente ai taxi con licenza rilasciata dai comuni firmatari della presente convenzione. Solo nel caso in cui non ci sia disponibilità di vetture, la chiamata può essere assegnata ad altro soggetto.
Ogni altra assegnazione diversamente motivata è da considerarsi illegittima e in quanto tale sanzionabile a norma di legge, ai sensi dei regolamenti comunali vigenti e di quanto stabilito dal Codice della strada.
ART. 12 – MACCHINA DI SCORTA
Il Comune capofila ha rilasciato una licenza, denominata “licenza BIS -A”, per l’immatricolazione di una autovettura ad uso taxi in servizio di scorta, il cui uso è gestito dall’ organismo associativo individuato dagli esercenti il servizio, ovvero dalla So.Co.Ta, che dà comunicazione di ciascun utilizzo al Comune che ha rilasciato la licenza sostitutiva.
Tale autovettura è usufruibile, con le modalità stabilite dal Regolamento Unificato, da tutti i titolari di licenza rilasciata dai Comuni firmatari della presente Convenzione che siano impossibilitati ad utilizzare la propria autovettura per guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio e atto vandalico ovvero per servizi di trasporto di portatori di handicap.
Il comune capofila potrà rilasciare ulteriori licenze per auto di scorta, se richieste, acquisendo il parere favorevole della Conferenza dei sindaci.
ART. 13 – SPESE PER LA GESTIONE DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione non comporta alcuna spesa a carico delle Amministrazioni firmatarie.
ART. 14 – RECESSO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
Gli enti stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all’art. n. 2, ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse.
In tal caso il comune recedente deve darne comunicazione alla Conferenza dei Sindaci i quali ne prendono atto, con avviso di almeno 6 mesi rispetto alla scadenza dell’esercizio finanziario in corso, ed è efficace dal 1° gennaio dell’anno successivo.
ART. 15 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE
Altri Comuni potranno aderire alla convenzione con richiesta al Comune capofila.
L’ingresso di Comuni richiedenti dovrà essere deliberato dai Consigli Comunali dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione.
A seguito dell’ingresso di ulteriori Comuni si provvederà a verificare le condizioni organizzative del servizio ed introdurre le eventuali modifiche.
ART. 16 – CONTROVERSIE
Per le eventuali controversie che potessero derivare dalla presente convenzione sarà adita l’autorità giudiziaria competente.