Lotto n. 2)
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO A LIBRO MATRICOLA E
AUTO RISCHI DIVERSI
(Lotto n. 2)
La presente polizza è stipulata tra
Comune di Imperia Xxxxx Xxxxxxxxx, 000
00000 Xxxxxxx
P.IVA: 00089700082
e
………………………………….
Decorrenza ore 24.00 del 30/04/2018
Scadenza ore 24.00 del Scadenza anniversaria Frazionamento premio
30/04/2021
30/04 di ogni anno annuale
Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice eventualmente allegati alla polizza, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d’atto del premio e dell’eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione
DEFINIZIONI
Assicurazione: | il contratto di assicurazione |
Polizza: | il documento che prova l'assicurazione |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza |
Assicurato: | il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione |
Società: | l’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici |
Premio: | la somma dovuta dal Contraente alla Società |
Rischio: | la probabilità che si verifichi l'evento dannoso e l'entità dei danni che possono derivarne |
Sinistro: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa |
Risarcimento: | la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro |
Indennizzo: | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
Xxxxxx: | Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861, quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. |
Legge: | Il D.Lgs. n. 209/2005 Titolo X, sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni |
Regolamento: | il Regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche ed integrazioni |
Proprietario: | l’intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà |
Conducente: | la persona fisica alla guida del veicolo |
ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA
1) L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale verranno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente. Per i veicoli inclusi nel libro matricola alla data di emissione del contratto, il Contraente dovrà versare alla firma il premio secondo la rateazione convenuta. Nel caso in cui un veicolo dovesse essere sostituito, verrà riconosciuta al mezzo subentrante la stessa classe di merito del veicolo sostituito, purchè la sostituzione avvenga contestualmente.
2) Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore a quel momento.
3) La cessazione di veicoli inclusi nel libro matricola, ammessa solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovrà essere accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati o contrassegni.
4) Per le inclusioni e le esclusioni, la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24.00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata, del telefax, o comunque dalle ore 24.00 della data di restituzione all'impresa del certificato e del contrassegno.
5) L'Impresa conteggia il premio di ciascun veicolo, tenendo conto delle variazioni di rischio per esso eventualmente intervenute, in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.
6) La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine della stessa. In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce, la differenza di premio per la rata successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine per il periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa. In caso di diminuzione l'Impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per la rata successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal
Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 45° giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa.
SEZIONE 1 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli a motore di proprietà del Contraente o dati in leasing, locazione o in comodato e anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente ed inseriti nel libro matricola.
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni causati ai trasportati e/o alle loro cose, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
L’Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.
In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.
L’assicurazione è valida anche se il veicolo assicurato traini un altro veicolo o ne è trainato.
Quando il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a Xxxxx derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonchè alle verifiche preliminari e finali.
Art. 2 - Esclusioni e rivalsa
L’assicurazione non è operante:
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni dell’art. 98 del D.L. 30/04/1992 n.285;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 della legge, l’impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamento di rischio
Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892-1893-1898 del C.C. nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Art. 4 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell’Unione Europea, nonchè per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.
L’Impresa è tenuta a rilasciare gratuitamente ed a richiesta del Contraente il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
Nel caso trovi applicazione l’art.1901, 2° comma, del C.C., l’impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del 45° giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.
Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all’Impresa. L’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Art. 5 – Durata del contratto
L’assicurazione avrà durata annuale, dalle ore 24 del 30/04/2018 alle ore 24 del 30/04/2021 senza necessità di disdetta, ma continua a produrre i suoi effetti fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza (valido anche per eventuali rinnovi).
Tale ulteriore copertura di 15 giorni cessa comunque nel momento in cui venga stipulato e perfezionato un nuovo contratto con altra compagnia.
Il Contraente si riserva comunque la facoltà di procedere ad un riaffidamento con procedura negoziata alle medesime Società per la stessa durata del contratto originale, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
E’ inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 15 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di espletare o di completare le procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 mesi giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte, ma comunque per un periodo massimo di 6 mesi giorni complessivamente.
Art. 6 - Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e regolazione del premio
L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24,00 del 30/04/2018 anche se il pagamento del primo premio potrà essere effettuato dalla Contraente entro i 60 (sessanta) giorni successivi.
24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
La Società si impegna in ogni caso a consegnare i documenti necessari e/o ad effettuare le opportune registrazioni / comunicazioni presso le sedi competenti al fine di garantire la copertura assicurativa e la regolarità amministrativa per la circolazione di un veicolo entro la decorrenza e/o le scadenza delle rate annuali, ferma la possibilità della società di agire in rivalsa in caso di sospensione.
Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 7 - Adeguamento del premio
L’Impresa rinuncia a chiedere adeguamento del premio dell’assicurazione per l’intera durata del contratto.
Il premio annuo lordo potrà subire variazioni solo per aumento o diminuzione delle imposte governative, inclusioni od esclusioni di mezzi, variazioni delle classi di merito B/M o maggiorazione del premio per sinistrosità (Peius).
Art. 8 - Periodo di osservazione della sinistrosità
Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Art. 9 - Trasferimento della proprietà del veicolo
Il trasferimento di proprietà del veicolo comporta la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l’alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà.
α) Nel caso di alienazione del veicolo assicurato, qualora l’alienante, previa restituzione del certificato e contrassegno relativi al veicolo alienato, chieda che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio.
β) Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che importi la cessione del contratto di assicurazione il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all’Impresa, la quale previa restituzione del certificato e del contrassegno, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti.
Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.
Per l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. L’Impresa non rilascerà l’attestazione dello stato di rischio.
Nel caso in cui l’acquirente del veicolo documenti di essere già Contraente di polizza riguardante lo stesso veicolo, l’impresa assicuratrice del veicolo ceduto all’acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nella polizza ceduta. Quest’ultima sarà annullata senza restituzione di premio dal giorno in cui venga restituito il certificato di assicurazione ed il contrassegno.
Per i contratti con frazionamento del premio l’impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.
E’ fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 10.
Art. 10 - Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato
Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all’Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
L’Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno. Per i contratti di durata inferiore all’anno l’impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Nel caso di demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo successive alla sospensione del contratto il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta all’Impresa della cessazione di rischio.
L’Impresa non procede alla restituzione della eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Art. 11 - Sospensione in corso di contratto
Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all’Impresa restituendo il certificato e il contrassegno.
In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del successivo art. 16.
La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno.
Decorsi 12 mesi dalla sospensione – senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia – il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito all’Impresa.
Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a tre mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia però, da parte dell’Impresa, alle successive rate di premio, ancorchè di frazionamento.
La riattivazione del contratto – fermo il proprietario assicurato – deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente il premio pagato e non goduto compresa l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi).
Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all’anno nonchè quelli relativi a ciclomotori, motocicli e motocarrozzette.
All’atto della sospensione l’impresa rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.
Art. 12 - Sostituzione del contratto, del certificato e del contrassegno
In tutti i casi in cui si debba procedere alla sostituzione del contratto, nel calcolo della prima rata di premio della polizza sostitutiva verrà effettuato eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto nella polizza sostitutiva.
Relativamente alla garanzia R.C.A., qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e/o del contrassegno, l’impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire. Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento di esecuzione del D.Lgs. 209 del 07/09/2005.
Art. 13 - Attestazione dello stato di rischio
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l’impresa deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga:
- la denominazione dell’impresa;
- il nome - denominazione o ragione sociale o ditta – del Contraente; il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l’attestazione viene rilasciata; nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato; i dati della targa di riconoscimento o quando questa sia prescritta;
- i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell’assicuratore.
Il Contraente deve consegnare all’assicuratore l’attestazione dello stato del rischio all’atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l’attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa che l’ha rilasciata.
E’ fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.
Art. 14 - Modalità per la denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l’Industria il Commercio e l’Artigianato ai sensi dell’Art. 143 del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 (modulo di constatazione amichevole d’incidente) e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.
In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:
a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all’Assicurato all’atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto ai sensi dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni per danni materiali al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente come identificate dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni;
b) all’Impresa di assicurazione del civilmente responsabile e, qualora diversa persona , al proprietario del veicolo di controparte, nei casi in cui trovi applicazione la procedura di risarcimento ordinaria ai sensi dell’art. 148 del Codice delle Assicurazioni;
c) alla Società e per conoscenza all’Assicurato nel caso di sinistro che comporti lesioni a terzi trasportati a bordo dei veicoli assicurati ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonchè nell’invio di documentazione o atti giudiziari, l’impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte, in ragione del pregiudizio sofferto, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.
Art. 15 - Gestione delle vertenze
La Società, ai sensi dell'art. 1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.
La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.
Art. 16 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo
In caso di furto l’assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza. In deroga all’Art. 1896 del Codice Civile l’assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al restante periodo assicurativo, al netto dell’imposta e del contributo al servizio sanitario nazionale.
Art. 17 - Clausola Broker
Per l’assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh
S.p.A. con sede operativa in Genova – Viale Padre Santo, n. 5 -Tel. 010/837391 Fax: 010/0000000, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.
La remunerazione del broker è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione appaltante.
La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
Art. 18 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
• sinistri denunciati;
• sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
• sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
• sinistri senza seguito.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art. 19 - Foro Competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l’Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 20 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 21 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 22 - Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto e sottoscritte dalle Parti. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.
Art. 23 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), PEC od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, o alla Società, oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 24 - Coassicurazione e delega
Qualora la polizza risulti ripartita tra diverse Società Coassicuratrici, la sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Società Coassicuratrici, indicate in polizza o appendice, a firmare anche in loro nome per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Direzione o Agenzia della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.
Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, nessuna esclusa, s'intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici, ivi comprese citazioni e notificazioni di carattere processuale. La Società Delegataria è incaricata dalle Società Coassicuratrici dell'intera gestione della polizza di assicurazione, ivi compresi, ad esempio, l'esazione dell'intero premio, il rilascio quietanze, la liquidazione ed il pagamento dei danni.
Si dà e si prende atto, ai sensi dell’art. 1911 C.C., che non vi è responsabilità solidale tra le Società Coassicuratrici.
Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea d’impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.
La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l’associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d’impresa concomitante o successivo all’aggiudicazione della gara.
Art. 25 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge interne e comunitarie.
Art. 26 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera
delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 27 – Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 28 – Clausole vessatorie
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale:
Art…………………………………………….
Art…………………………………………….
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<L’indicazione delle suddette clausole è a carico della Società aggiudicataria, che dovrà provvedervi prima della stipula e segnatamente nel termine indicato nel Disciplinare di gara.>
SEZIONE 2 CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (SEMPRE OPERANTI)
A - Carico e Scarico
La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici , esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.
B - Carico e Scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici
La Società assicura la responsabilità del contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza per la Responsabilità Civile Auto.
Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Le persone trasportate sul veicolo, fatta eccezione per i passeggeri costretti su sedie a rotelle o altri strumenti similari durante le operazioni di salita e di discesa, e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi. Il premio della garanzia è rapportato in misura percentuale a quello di Responsabilità Civile Auto.
C - Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione
A deroga dell’articolo 2, la Compagnia rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa spettantele ai sensi di legge nei seguenti casi:
- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso in cui il veicolo sia condotto, al momento del sinistro, da persona con patente scaduta il cui xxxxxxx sia stato già richiesto. Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro 12 mesi dalla data dell’esame o della richiesta di rinnovo, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo. La società eserciterà altresì il diritto di rivalsa se la patente non abiliti alla guida del veicolo assicurato a norma delle disposizioni legislative in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
Inoltre la Compagnia rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa spettantele ai sensi di legge quando :
- al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell’art. 80 del d.
Lgs. 30/04/92 n. 285 e s.m.i.
D - RC per difetti di manutenzione
La Società risponde, fino alla concorrenza di Euro 500.000,00 per sinistro, dei danni subiti dal conducente del veicolo assicurato a causa di difetti di manutenzione dei quali il proprietario dello stesso sia responsabile rinunciando a rivalersi nei confronti del Contraente/Assicurato.
E - Responsabilità Civile dei trasportati
L'impresa assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.
La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con la Società per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.
F - Ricorso Terzi da Incendio
L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi con il limite massimo di € 1.000.000,00 compresa l’esplosione del carburante non seguita da incendio.
Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:
a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall’assicurazione;
b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a) nonchè gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quandoconvivono con queste o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
G - Rimorchi – Rischio Statico
La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonchè per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.
H - Soccorso vittime della strada
La Società rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 250,00 per sinistro le spese sostenute per riparare i danni all’interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.
Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall’autorità.
I - Danni da inquinamento
Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato, qualora lo stesso non si trovi in circolazione.
L - Garanzia cristalli
La Società, limitatamente alle autovetture, risarcisce i danni di rottura accidentale del parabrezza, del lunotto posteriore, delle finestrature. Le rigature, scheggiature, screpolature dei cristalli sono risarcite solo se compromettono la sicurezza personale. Il limite massimo di indennizzo è pari ad Euro 750,00.
M - Concorso spese di recupero e di traino.
Qualora il veicolo assicurato non possa più procedere con i propri mezzi a seguito di guasto, incidente, incendio, furto o rapina, la Società rimborsa fino ad un massimo di € 500,00 per ogni evento - contro presentazione di regolare fattura - le spese sostenute per il recupero od il traino del veicolo stesso alla più vicina officina di riparazioni, entro il limite di km. 50.
N - Colpa grave dell'Assicurato
La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo.
O - Dolo e colpa grave
La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.
P - Rinuncia al diritto di surrogazione
A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di xxxxxxx nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo.
SEZIONE 3 RISCHI ACCESSORI (GARANZIE VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE PER I VEICOLI IDENTIFICATI)
Art. 1 Veicoli assicurati
Si intendono assicurati tutti quei veicoli iscritti nel Libro Matricola della presente polizza, inclusi gli accessori forniti dalla casa costruttrice ed ogni altra attrezzatura installata anche da altra ditta e che il Contraente ritenga necessaria in relazione al servizio che dovrà svolgere il veicolo stesso, per i quali siano state specificatamente attivate le garanzie di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 della presente sezione.
Art. 2 - (A) Incendio Oggetto della garanzia
La Società copre i danni cagionati al veicolo da incendio, qualunque ne sia la causa, e si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, sia fermo che in circolazione. L’assicurazione è prestata altresì per i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato dall’azione del fulmine e dall’esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.
Esclusioni
La garanzia incendio non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:
- Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
- Trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
- Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
- Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- Danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma;
- I danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Art. 3 - (B) Xxxxx Xxxxxxx della garanzia
La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina o estorsione, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.
La copertura del rischio Furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso, successiva all'evento.
Esclusioni
- La garanzia furto non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:
- Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
- Trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
- Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
- Furto e la rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell'Assicurato;
La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati.
La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.
La presente garanzia viene prestata con scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro.
Art. 4 - (C) Eventi Speciali Oggetto della garanzia
La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo ed atti dolosi in genere.
La Società risponde inoltre dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso, avvenuti in occasione di trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, bora e venti in genere, inondazioni ed alluvioni, frane, smottamenti del terreno e slavine.
La Società risponde altresì dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare
alle cose assicurate alle partite tutte.
La presente garanzia viene prestata con scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro.
Art. 5 - (D) Xxxxx accidentali Oggetto della copertura
La Società copre i danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con veicoli, persone o animali, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, uscita di strada.
Esclusioni
La garanzia non opera:
▪ se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
▪ per i danni avvenuti in conseguenza di:
- Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
- Trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
- Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
- Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione.
▪ Per i danni causati da materiali o animali trasportati sul veicolo.
▪ Per i danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
▪ Per danni durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale.
▪ Per i danni avvenuti in conseguenza di guida da parte di persone in stato ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione i guasti meccanici in genere se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.
La Società rimborsa altresì le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.
La presente garanzia viene prestata con scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro.
Art. 6 - Modalità di denuncia dei sinistri
I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società oppure al Broker entro 15 giorni lavorativi dal momento in cui l’ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ne ha avuto conoscenza.
La denuncia deve contenere data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.
In caso di danno totale l’Assicurato deve far pervenire alla Società la scheda di demolizione e l’estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).
In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l’estratto cronologico generale rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico).
Art. 7 - Determinazione del danno
a) In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.
Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.
Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).
Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.
b) In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione.
Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale il valore dei pezzi di ricambio viene ridotto del 10% per ogni anno intero dei veicolo dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%.
Art. 8 - Clausola arbitrale
Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.
Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.
Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.
Art. 9 - Pagamento dell'indennizzo
Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia alla Società Assicuratrice nonché di tutti gli altri documenti di cui all’art. 5 della presente Sezione.
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Ai fini della valutazione dei rischi previsti dalla presente contratto, di seguito viene fornito l’elenco dei veicoli da assicurare e per ciascun mezzo vengono indicati: marca e modello, targa, cavalli fiscali, peso complessivo a pieno carico, classe di merito e valore assicurato.
La quotazione dovrà essere formulata tenendo conto della rispettiva classe di provenienza in corso.
Si precisa infine che il premio annuo di polizza è subordinato alla verifica delle classi di merito di effettiva assegnazione.
FORMA TARIFFARIA
• Bonus/malus: autovetture e autopromiscui,:
• Bonus/malus o “Sconto in assenza di sinistri”: ciclomotori, motocicli;
• Tariffa fissa: tutti gli altri veicoli;
MASSIMALI
A valere per ciascun veicolo:
• € 6.070.000,00 per sinistro in caso di danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime;
• € 6.070.000,00 per sinistro in caso di danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.
A valere per ciascun scuolabus:
• € 32.000.000,00 unico per sinistro.
Si precisa che qualora venissero stabiliti, mediante emanazione di apposite norme, massimali minimi obbligatori superiori a quelli sopra indicati, gli stessi si intenderanno automaticamente adeguati a dette norme.
ELENCO VEICOLI: Vedasi allegato al Capitolato speciale d’Appalto.
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ