Con Socio Unico Prot. 1079/2018
Trieste, 27 Settembre 2018
Con Socio Unico Prot. 1079/2018
Sede legale e amministrativa:
Palazzina Ex XXXX ‐ Punto Franco Nuovo 34123 TRIESTE
Tel.: 040‐0000000 Fax: 040‐0000000
CONDIZIONI GENERALI DI OFFERTA ADRIAFER SRL PER I SERVIZI DI MANOVRA E TRASPORTO FERROVIARI
I) Disposizioni Comuni
Art. 1 ‐ Ambito di applicazione
Le presenti “Condizioni Generali” (CG) regolano l’esecuzione dei servizi di manovra dei treni merci svolti da Adriafer S.r.l. con Socio Unico (Adriafer), in arrivo e partenza negli impianti del Porto di Trieste raccordati alla Località di Servizio di Trieste Campo Marzio e da terminalizzare nei Terminal Portuali , e dei trasporti di merci effettuati da Adriafer, in qualità di trasportatore, a titolo oneroso, sulle tratte dove è certificata.
Esse, unitamente ai documenti a complemento, trovano applicazione per quanto non disposto dagli accordi cliente e dai relativi allegati tecnico‐economici.
Trovano, altresì, applicazione tutte le disposizioni vigenti di legge, fra le quali le seguenti:
‐ le “Regole Uniformi riguardanti il contratto di trasporto internazionale ferroviario delle merci” (Regole Uniformi CIM) – Appendice B alla “Convenzione relativa al trasporto ferroviario internazionale” (COTIF) 1999;
‐ se ed in quanto applicabili, le norme del “Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia” (RID) ‐ Appendice C alla COTIF 1999;
‐ se ed in quanto applicabili, le norme delle “Regole uniformi sui contratti di utilizzazione dei veicoli nel traffico internazionale ferroviario” (CUV) ‐ Appendice D alla COTIF 1999.
Le eventuali deroghe previste dall’accordo cliente sono efficaci solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui si riferiscano a disposizioni per le quali le presenti CG ammettono espressamente una diversa disposizione contrattuale.
Art. 2 ‐ Definizioni
I seguenti termini ed espressioni hanno nelle presenti Condizioni Generali il significato di seguito indicato:
Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320 Capitale sociale Euro 600.000,00 i.v.
a. accordo cliente: il contratto concluso tra Xxxxxxxx ed il cliente che disciplina i rapporti tra le parti. A seconda delle prestazioni che ne sono oggetto essi potranno essere eventualmente designati con l’espressione:
i) accordo manovra: il contratto di manovra a titolo oneroso concluso tra Xxxxxxxx ed il cliente che disciplina l’esecuzione di una o più manovre;
ii) accordo trasporto: il contratto di trasporto a titolo oneroso concluso tra il trasportatore ed il cliente che disciplina per un periodo di tempo determinato uno o più trasporti;
b. cliente: la persona fisica o giuridica che stipula l’accordo cliente con Xxxxxxxx, incaricandolo di effettuare il servizio di manovra ovvero l’esecuzione di uno o più trasporti;
c. mittente: la persona fisica o giuridica che commissiona i servizi di manovra ovvero quella indicata in lettera di vettura (cliente o suo rappresentante) con cui il trasportatore conclude il contratto di trasporto;
d. destinatario: la persona fisica o giuridica indicata in lettera di vettura cui è destinato il trasporto;
e. detentore: la persona o il soggetto giuridico proprietario del carro o che fruisce del diritto di disporre del carro medesimo, che lo gestisce come mezzo di trasporto ed è iscritto in qualità di detentore del carro nel registro ufficiale corrispondente dei veicoli (NVR);
f. Concessione: l’Atto n. 1834/2004 dell’Autorità Portuale di Trieste, ovvero quello successivo di rinnovo, di concessione del servizio d’interesse generale di manovra ferroviaria nell’ambito del Sistema e del suo Comprensorio;
g. HLR: l’orario limite entro cui il cliente deve aver terminato l’operazione di carico e consegnato il trasporto al trasportatore sul punto di presa e consegna indicato nell’allegato tecnico‐economico dell’accordo cliente, insieme a tutti i documenti che devono accompagnare il trasporto;
h. MAD: l’orario limite entro cui il trasporto deve essere messo a disposizione dal vettore nel punto di presa e consegna per lo scarico della merce, indicato nell’allegato tecnico‐ economico dell’accordo cliente;
i. LDV: il documento di trasporto per le merci e per i veicoli utilizzati come mezzo di trasporto comprovante il trasporto stesso, compilato dal mittente, denominato “lettera di vettura elettronica/lettera di vettura”, registrato su supporto elettronico/cartaceo;
j. Servizio di manovra: attività di unione e distacco rotabili in genere ed esecuzione dei movimenti necessari per comporre e scomporre treni, per spostare i rotabili da un posto all’altro di un impianto secondo le modalità previste dalla normativa vigente, comprese tutte le operazioni all’uopo necessarie (aggancio, sgancio, collegamento freno continuo automatico, composizioni, scomposizioni, spostamenti, immobilizzazioni e disimmobilizzazioni del materiale rotabile, predisposizione istradamento ecc.).
i) Manovra primaria: operazioni di manovra atte allo spostamento dei treni dai binari di arrivo o partenza al punto di presa e consegna e viceversa;
Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320 Capitale sociale Euro 600.000,00 i.v.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, VI informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d’adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: xxx.xxxxxxxx.xxx.
ii) Manovra secondaria: operazioni di manovra atte al trasferimento di convogli o di carri dai binari di presa e consegna ai binari del terminale raccordato con l’infrastruttura ferroviaria, indicato dal mittente quale origine o destinazione finale del trasporto e viceversa;
k. SRM: Soggetto Responsabile della Manutenzione di un veicolo ferroviario ai sensi del Regolamento UE 445/2011 ovvero ECM ‐ Entity in Charge of Maintenance sul testo inglese, registrato in quanto tale nel NVR;
trasportatore: il trasportatore “contrattuale” (Xxxxxxxx) con il quale il cliente ha concluso l’accordo cliente.
Art. 3 ‐ Disciplina del rapporto ‐ Norme di rinvio
3.1 I servizi di manovra e i trasporti ferroviari di merci possono essere effettuati dopo la sottoscrizione di un accordo col cliente.
Nelle more della formalizzazione di quest’ultimo, si applicano in ogni caso le presenti CG, previa sottoscrizione da parte del cliente delle “Dichiarazioni” annesse all’ offerta commerciale condivisa tra le parti.
Salvo diverso accordo tra le parti, l’accordo cliente è concluso:
‐ con la forma della corrispondenza commerciale a mezzo raccomandata o PEC;
‐ quando il trasportatore riceve la comunicazione di accettazione da parte del cliente della proposta contrattuale a mezzo raccomandata o PEC.
Per la formalizzazione degli atti di cui sopra è ammesso l’utilizzo della modalità elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia (firma elettronica certificata).
3.2 Il contratto concluso tra Adriafer ed il cliente, è disciplinato dai seguenti documenti, in ordine di priorità:
‐ l’accordo col cliente relativo ai servizi di manovra ferroviaria e/o i servizi di trasporto ferroviario;
‐ le presenti CG;
‐ i seguenti ulteriori documenti a complemento delle presenti CG:
. “Tariffario per i servizi di manovra ferroviaria del Porto di Trieste”
⋅ “Procedure per l’acquisto del trasporto a treno completo”
⋅ “Listino Prezzi per il trasporto a treno completo”
Inoltre sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx;
‐ il GCU/CUU/AVV (General Contract of Use for Wagons/Contrat Uniforme d'Utilisation des wagons, Allgemeiner Vertrag für die Verwendung von Güterwagen) edizione vigente, laddove applicabile;
Art. 4 ‐ Merci escluse
4.1 Xxxxxxxx non accetta per il trasporto :
a. merci che per dimensioni, peso od altra causa, non si prestano ad essere trasportate;
b. merci il cui trasporto è vietato per disposizioni di legge o misure di ordine pubblico;
c. merci pericolose la cui esclusione è prevista dal RID;
Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320 Capitale sociale Euro 600.000,00 i.v.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, VI informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d’adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: xxx.xxxxxxxx.xxx.
4.2 Similmente, Xxxxxxxx non accetta per la manovra carri il cui contenuto corrisponda a quanto descritto al comma che precede.
Art. 5 ‐ Legge applicabile e Foro
5.1 Per i servizi di manovra e per i trasporti in ambito nazionale, salva diversa previsione nell’accordo cliente, trova applicazione il diritto italiano.
5.2 La competenza per le controversie comunque inerenti alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto è devoluta in via esclusiva al Foro di Trieste.
5.3 Non è ammessa la competenza arbitrale.
Art. 6 ‐ Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico del cliente
Salva diversa previsione contrattuale, sono a carico del cliente le eventuali spese di bollo e di registro della copia del contratto e dei documenti allegati.
Sono inoltre a carico del cliente tutte le spese di bollo inerenti agli ulteriori atti eventualmente occorrenti per l’esecuzione del contratto.
Art. 7 ‐ Riservatezza
Se nel corso delle trattative o dell’esecuzione del contratto una parte ha fornito all’altra informazioni riservate di carattere industriale o commerciale, l'altra parte si obbliga a non divulgarle e a non utilizzarle per scopi diversi da quelli per cui sono state comunicate.
Art. 8 ‐ Clausola risolutiva espressa
8.1 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione di cui alle presenti CG, nonché quelle eventualmente previste nell’accordo cliente, ciascuna parte è in facoltà di risolvere l’accordo con dichiarazione ai sensi dell’art. 1456 del c.c., qualora l’altra parte sia incorsa nell’applicazione di penali, contrattualmente previste, in misura superiore al 20% (ventipercento) del valore stimato dell’accordo cliente.
8.2 Il trasportatore è altresì in facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora il cliente non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo per 2 (due) mensilità, anche non consecutive.
Art. 9 – Modalità di pagamento
Il cliente deve provvedere al pagamento della fattura emessa dal trasportatore, entro 30 giorni dalla data di emissione, mediante bonifico bancario con valuta fissa per il beneficiario, sul c/c indicato nell’accordo cliente.
Per la canalizzazione dei flussi finanziari, il cliente dovrà emettere i bonifici bancari sul seguente iban: IT 48 T 01030 02230 000004216455 – Monte dei Paschi di Siena – filiale di Trieste.
In caso di ritardo nel pagamento saranno dovuti al trasportatore gli interessi di mora al tasso degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali ai sensi del D. L.vo 231/2002.
Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320 Capitale sociale Euro 600.000,00 i.v.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, VI informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d’adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: xxx.xxxxxxxx.xxx.
Qualora il cliente provveda al pagamento anticipato dei trasporti deve far pervenire al trasportatore copia dell’attestazione dell’avvenuto pagamento.
II) Disciplina della manovra ferroviaria Art. 10 – Oggetto del contratto
Adriafer fornisce i servizi indicati nelle presenti CG ai prezzi indicati nel listino prezzi, entro i limiti consentiti dalle proprie capacità tecnico‐organizzative.
Tali servizi hanno ad oggetto la Manovra Primaria e/o la Manovra Secondaria, che Xxxxxxxx svolgerà, in conformità alla richiesta del Cliente, consegnatario e custode dei carri ferroviari, secondo buona norma ferroviaria, senza prenderne consegna, assumerne custodia o effettuare verifica della loro idoneità al carico ed alla circolazione in efficienza e sicurezza ovvero della corretta caricazione, rizzaggio e fardaggio delle merci.
Xxxxxxxx non assume gli obblighi del trasporto, custodia, deposito, delle merci caricate sui carri, in transito sull’impianto ferroviario di propria competenza. Adriafer risponderà unicamente della corretta esecuzione delle manovre ferroviarie richieste dal Cliente. Hanno carattere eventuale e vengono prestate esclusivamente a richiesta del Cliente le seguenti ulteriori manovre accessorie:
‐ Sgancio locomotiva treno;
‐ Aggancio locomotiva treno;
‐ Apposizione e rimozione fanali di coda;
‐ Comando manovra locomotiva;
I servizi oggetto delle presenti CG potranno subire, a discrezione di Adriafer, variazioni nella modalità di fornitura, nei prezzi e negli altri termini e condizioni con un preavviso minimo di 30 giorni, previo invio via PEC alla clientela e pubblicazione sul sito internet della società.
Art. 11 – Programmazione – Modalità di esecuzione e gestione del servizio.
La programmazione del servizio dovrà avvenire secondo le modalità e la tempistica precisate nel Capitolato Tecnico Organizzativo di volta in volta pattuito dalle parti prima dell’inizio del servizio, ovvero, in sua assenza, secondo i seguenti termini: Entro le ore 12.00 del mercoledì della settimana precedente il servizio da svolgere.
I tempi e le modalità di prelievo e consegna dei materiali rotabili vengono concordati in coerenza con la programmazione dei treni.
Art. 12 – Obblighi delle parti.
Adriafer e Cliente hanno il dovere reciproco di collaborazione e si comunicano le informazioni necessarie nella misura richiesta dall’esecuzione dei loro obblighi e delle operazioni che loro competono.
Art. 13 – Responsabilità di Adriafer.
Adriafer risponde per la perdita o l’avaria del solo carro danneggiato, ad esclusione della merce in esso contenuta, nei limiti del valore del carro.
Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320 Capitale sociale Euro 600.000,00 i.v.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, VI informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d’adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: xxx.xxxxxxxx.xxx.
Qualora Cliente e Xxxxxxxx concordassero l’assunzione da parte di quest’ultima di custodia e vigilanza delle merci, la responsabilità di Xxxxxxxx sarà delimitata a quanto stabilito per iscritto nello specifico contratto, non potendo tale responsabilità in alcun caso eccedere il lasso temporale tra l’affidamento ad Adriafer delle merci e dei carri e il momento della loro consegna al Cliente, ed essendo tale responsabilità espressamente esclusa sintanto che il Cliente abbia accesso a merci e carri.
Il normale metodo di pesatura è quello dinamico ed il Cliente riconosce la intrinseca imprecisione di tale metodologia e dell’esistenza di un consuetudinario margine di tolleranza, secondo i parametri di tolleranza indicati. A discrezione di Xxxxxxxx sarà possibile utilizzare anche il metodo della pesatura statica.
Se non sussistono impedimenti Adriafer posizionerà i carri presso il punto di carico o scarico fornito dal Cliente. Gli impedimenti potranno essere dettati anche da condizioni climatiche tali da compromettere la sicurezza dell’esercizio e valutati a insindacabile giudizio del Direttore di esercizio. In questo, come in ogni altro caso di forza maggiore, nessun addebito potrà essere imputato ad Xxxxxxxx per il mancato servizio.
In ogni caso nessun addebito potrà essere posto a carico di Adriafer per il ritardato piazzamento o la ritardata consegna dei carri ferroviari movimentati, nei limiti del giorno lavorativo e previa segnalazione al Cliente.
Qualora il Cliente ritenga necessario coprire eventuali danni dovuti all’avaria ovvero alla perdita totale o parziale della merce oppure al ritardo nella resa, potrà richiedere, all’atto della stipula dell’accordo col proprio cliente, potrà assicurare direttamente la manovra. In tale eventualità la relativa polizza, a carico del Cliente, dovrà contenere un’espressa rinuncia al diritto di rivalsa da parte dell’assicuratore nei confronti di Xxxxxxxx, oltre i limiti di risarcibilità di cui al presente articolo.
Con riferimento ai servizi di pesatura, l’obbligo e la responsabilità di Adriafer saranno circoscritti al corretto svolgimento della manutenzione dell’impianto di pesatura, alla verifica del suo buon funzionamento alle scadenze programmate (ovvero ogni volta che ne emerga la necessità) ed alla corretta esecuzione delle operazioni di pesatura da parte del personale di Xxxxxxxx.
Ogni responsabilità di Xxxxxxxx si estingue con il ritiro senza riserve della spedizione da parte del Cliente oppure da parte dell’impresa raccordata o il terminalista portuale o loro rappresentante al cancello o banchina.
Art. 14 – Responsabilità del Cliente.
Con la richiesta di servizio il Cliente si assume la responsabilità per:
1. l'esattezza e la completezza dei dati da lui xxxxxxx;
2. l’adeguato imballaggio, xxxxxxxxx e fissaggio delle merci, l'apposizione del sigillo di chiusura nonché la sua indicazione sulla richiesta di servizio;
3. la corretta compilazione di tutti i documenti richiesti dalle leggi in materia doganale, sanitaria, ambientale, amministrativa, di sicurezza, ecc., vigenti.
Adriafer può verificare la correttezza delle indicazioni fornite dal Cliente compilando l’apposita richiesta di servizio ed, in caso di difformità, si riserva il diritto di non accettare la richiesta di servizio.
Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320 Capitale sociale Euro 600.000,00 i.v.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, VI informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d’adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: xxx.xxxxxxxx.xxx.
Il Cliente garantisce ad Adriafer che le merci sono adeguate per il loro immagazzinaggio, movimentazione e eventuale trasporto da parte delle imprese ferroviarie, agli effetti dei servizi stipulati in queste Condizioni Generali.
I carri saranno assemblati, in fornitura e in prelievo, secondo le disposizioni ricevute dal Cliente.
Il Cliente resta comunque responsabile di ogni danno che la giacenza del carro possa arrecare alla sicurezza ed alla regolarità dell’esercizio, nonché di ogni spesa che Adriafer dovesse sostenere per l’eventuale rimozione d’ufficio del carro. Adriafer esegue le manovre ferroviarie richieste dal Cliente, che sarà il consegnatario e custode dei carri ferroviari e degli attrezzi di carico, senza prendere in consegna, assumere custodia o effettuare verifica dell’idoneità di tale materiale e degli attrezzi di carico. Non essendo né consegnatario né custode dei carri ferroviari né degli attrezzi di carico, Xxxxxxxx non sarà pertanto mai responsabile per eventuali danni o mancanze dei carri ferroviari e degli attrezzi di carico.
Fermo quanto stabilito dall’Art. 9 delle presenti CG, il Cliente dovrà comunicare ad Adriafer tutti i dati relativi alle merci, con particolare riguardo alla natura e qualità delle stesse, mediante compilazione della richiesta di servizio in ogni sua parte.
Il Cliente, impegnandosi altresì per il fatto dei suoi clienti, dei suoi fornitori, preposti e terzi in genere, dovrà, inoltre, garantire l’assolvimento di tutte le prescrizioni stabilite da leggi e regolamenti in relazione al tipo di merce che intende movimentare.
Adriafer può condizionare l’esecuzione del servizio all’adempimento dell’obbligo, da parte del Cliente, di dare prova scritta, al momento della richiesta, dell’esistenza di adeguata assicurazione che copra tutti i rischi inerenti al tipo di merce da movimentare. In particolare, nel caso di merci di valore superiore a € 1.000, il Cliente dovrà stipulare una assicurazione la cui polizza dovrà contenere un’espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della società Adriafer da parte dell’assicuratore per la parte eccedente il medesimo valore.
Nel caso di merci pericolose, così come definite e classificate nell’ Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose via ferrovia (RID), e successive modificazioni ed integrazioni, è fatto obbligo al Cliente, con un anticipo di 7 giorni per consentire ad Adriafer di organizzare il servizio e fermo restando che Xxxxxxxx si riserva il diritto di rifiutare il servizio, di:
1. riportare sulla richiesta di servizio la denominazione esatta delle merci, secondo la classificazione in vigore al momento della richiesta del servizio;
2. consegnare ad Xxxxxxxx copia delle schede di sicurezza e degli altri documenti necessari;
3. adottare le precauzioni tutte prescritte dalle leggi e regolamenti per la movimentazione della merce in questione nonché le ulteriori precauzioni necessarie per un ordinato e sicuro maneggio e movimentazione della merce.
Non si accetteranno merci pericolose le cui esclusione è prevista dal RID, né merci per le quali il trasporto è vietato per disposizione di legge o misure di ordine pubblico.
Il Cliente terrà Xxxxxxxx manlevata e indenne a fronte di qualsiasi responsabilità derivata dal mancato adempimento delle presenti garanzie. Eventuali danni derivanti dall'inosservanza delle presenti disposizioni saranno direttamente a carico del Cliente, il quale è comunque responsabile per tutti i danni, siano essi diretti e indiretti, causati dal mancato rispetto degli obblighi su di lui incombenti.
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Art. 15 – Corrispettivi – Termini e modalità di pagamento.
Salvo diverso accordo scritto, i servizi saranno compensati con la corresponsione degli importi indicati nel listino prezzi e il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario a presentazione della fattura.
III) Disciplina del trasporto delle merci per ferrovia
Art. 16 ‐ Garanzie finanziarie del trasporto
Le garanzie finanziarie a carico del cliente per l’adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di trasporto sono disciplinate dall’accordo cliente ed in mancanza dal documento “Listino Prezzi per il trasporto ferroviario a treno completo”.
Art. 17 ‐ Lettera di vettura (LDV)
17.1 Generalità
17.1.1 Fermo quanto previsto ai successivi punti 17.1.4 ed 17.1.6, ad integrazione degli artt. 6 e 7 delle Regole Uniformi CIM, la LDV deve essere redatta in formato elettronico da parte del mittente entro e non oltre l’HLR definito nell’accordo cliente, ovvero ove non previsto, entro l’ora di consegna della merce, e trasmessa attraverso la casella di Posta Elettronica (xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx ; xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx)
17.1.2 Per ogni trasporto deve essere trasmessa dal mittente una LDV.
La LDV può riguardare anche più carri, a condizione che sia presentata da un unico mittente per un unico destinatario.
In tal caso i carri devono essere messi a disposizione e caricati nello stesso impianto ferroviario per un unico impianto ferroviario di arrivo.
Il mittente dovrà inoltre compilare la distinta carri secondo quanto riportato nell’Annex 5 alla “Guida alla LdV‐CIM” del Comitato internazionale dei trasporti ferroviari ‐ CIT [rif. parte B‐par.
4 della “Guide Lettre de Voiture CIM”. “xxx.xxx‐xxxx.xxx”], nonché aggiungere le altre indicazioni richieste dal trasportatore.
L’utilizzo di un’unica LDV per più carri deve essere inoltre preventivamente autorizzata da tutte le Imprese Ferroviarie eventualmente partecipanti al trasporto.
17.1.3 Il mittente è responsabile dei dati trasmessi, ivi compresi quelli relativi alla natura della merce, al tipo di imballaggio, alla quantità, alle marche e ai relativi numeri dei colli, nonché al peso lordo complessivo della merce oggetto del trasporto.
17.1.4 In mancanza di firma elettronica qualificata secondo la procedura concordata con il trasportatore, ancorché in presenza di trasmissione elettronica diretta dei dati, il mittente dovrà provvedere alla sottoscrizione ed alla presentazione della copia cartacea della stessa, in originale.
17.1.5 Qualora specifiche disposizioni di legge, o accordi tra il cliente ed il trasportatore, prevedano che per ogni singolo carro in composizione ad un trasporto a treno completo o a gruppi di carri, debba essere rilasciata una distinta LDV, ciascuna di esse dovrà prevedere espresso riferimento all’insieme del trasporto.
17.1.6 In caso di utilizzo da parte del mittente, in virtù di specifico accordo con il trasportatore o per altre specifiche ragioni, di una LDV in formato cartaceo, redatta secondo il modello
Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320 Capitale sociale Euro 600.000,00 i.v.
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uniforme pubblicato sul sito internet del trasportatore e da presentare alla Gestione Merci di pertinenza prima dell’inizio del carico, il trasportatore si riserva la facoltà di addebitare al mittente stesso le spese supplementari sostenute per la relativa trasformazione in LDV elettronica, determinate, salvo diverso accordo, ai sensi del “Listino prezzi per il trasporto ferroviario a treno completo”.
17.2 Struttura e caratteri della LDV
17.2.1 Per i trasporti eseguiti dal trasportatore deve essere utilizzato il modello uniforme di LDV disponibile sul Annex 3 del CU.
Per i trasporti eseguiti in Italia da più vettori in virtù del medesimo accordo di trasporto o includenti una terminalizzazione su gomma, il trasportatore può stabilire LDV specifiche.
17.2.2 Il duplicato della LDV cartacea non è rilasciato con la clausola «all'ordine».
17.3 Compilazione della LDV
17.3.1 La LDV deve essere compilata dal mittente nelle parti di propria competenza secondo le indicazioni e modalità descritte, oltre che dall’art. 7 delle Regole Uniformi CIM, nella “Guida alla Lettera di Vettura CIM” del CIT.
Nel caso di discordanze fra diverse versioni della LDV fa fede:
‐ l’ultima trasmessa in formato elettronico dal cliente e dal trasportatore in relazione ai dati di propria competenza, ciascuna certificata dalla firma elettronica qualificata;
‐ l’originale in caso di utilizzo della LDV cartacea.
17.3.2 In ogni caso il mittente è obbligato, per il trasporto di esplosivi e materie radioattive, ad indicare in LDV, separatamente, il peso degli esplosivi o delle materie radioattive e il peso delle altre merci; restano fermi i divieti di con carico di cui al RID, qualora oltre agli esplosivi o alle materie radioattive siano caricate sul/i medesimo/i carro/i altre merci.
17.4 Allegati alla LDV
Ad integrazione dell’art. 15 delle Regole Uniformi CIM, i documenti allegati alla LDV devono riguardare unicamente le merci indicate nella stessa ed essere funzionali all’esecuzione del trasporto.
Il trasportatore non è responsabile di documenti allegati alla LDV diversi da quelli previsti al presente paragrafo.
I documenti che in base alla vigente legislazione devono seguire il trasporto obbligatoriamente in formato cartaceo, devono essere consegnati dal mittente al trasportatore entro e non oltre l’HLR stabilita nell’accordo cliente ovvero, ove non previsto, entro l’ora di consegna della merce.
17.5 Accettazione del trasporto ‐ Incomplete o inesatte dichiarazioni in LDV
17.5.1 Il trasporto si intende accettato dal trasportatore quando le condizioni sottoindicate siano integralmente soddisfatte:
a. il mittente abbia, nel luogo, nel momento ed alle modalità convenute con il trasportatore, presentato la LDV ed eventuali documenti allegati, ed abbia consegnato la merce;
b. il trasportatore abbia verificato:
1. il contenuto della LDV e la sua congruità con le condizioni concordate nell’accordo cliente;
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Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, VI informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d’adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: xxx.xxxxxxxx.xxx.
2. per quanto riscontrabile mediante controlli visivi esterni la conformità e il rispetto delle condizioni di sicurezza del carico.
L’attività di verifica di cui al presente punto 17.5.1.lett. b rileva ai soli richiamati fini dell’accettazione del trasporto da parte del trasportatore, senza alcuna limitazione, anche parziale, della responsabilità del mittente per danni cagionati al trasportatore, alla merce o a terzi, derivanti dall’aver fatto sì che il veicolo, comprensivo del carico, risultasse non conforme alle condizioni di impiego richieste, affinché potesse essere utilizzato dal trasportatore in modo sicuro.
Il trasportatore ha il diritto di rifiutare il trasporto nel caso in cui non sia rispettata anche una sola delle suddette condizioni.
In caso di rifiuto il cliente è tenuto a corrispondere al trasportatore le spese sostenute.
In tutte le ipotesi in cui la merce sia stata stivata in carri, contenitori, semirimorchi o casse mobili ad opera del cliente o del mittente, così come in ogni altro caso in cui il trasportatore non abbia partecipato a tale xxxxxxxxx, la LDV costituisce la ricevuta solo di tali carri, contenitori, semirimorchi o casse mobili.
17.5.2 Il trasportatore, anche in corso di trasporto, ha la facoltà di procedere all’accertamento del peso, della quantità, della natura e dello stato della merce caricata.
Degli accertamenti eseguiti redige apposito verbale.
Il mancato utilizzo della facoltà predetta non vale a sollevare in alcun modo il mittente da responsabilità riguardo alla completezza e/o esattezza delle proprie dichiarazioni.
17.5.3 In tutti i casi di incomplete o inesatte dichiarazioni in LDV, il mittente sarà tenuto ad indennizzare il trasportatore ai sensi dell’art. 8 delle Regole Uniformi CIM.
Art. 18 ‐ Carri utilizzati per il trasporto
I carri utilizzati per il trasporto devono essere messi a disposizione dal cliente.
18.1 Carri messi a disposizione dal cliente
18.1.1 Il cliente è obbligato a mettere a disposizione carri il cui detentore abbia aderito al GCU/CUU/AVV, ovvero abbia concluso con il trasportatore altro accordo che garantisca le stesse condizioni previste dal GCU/CUU/AVV.
Qualora il cliente presenti un detentore del carro che non aderisce al GCU/CUU/AVV, è obbligato a fornire copia degli accordi validi per il detentore medesimo, da sottoporre ad un esame preventivo da parte del trasportatore, a garanzia del rispetto delle condizioni previste dal GCU/CUU/AVV stesso.
I carri messi a disposizione devono essere:
• marcati TEN o RIV o RIV‐TEN
• conformi al RID, qualora adibiti al trasporto di merci pericolose
• autorizzati alla messa in servizio da una autorità nazionale per la sicurezza o, come disciplinato dall’art. 7 del GCU/CUU/AVV, da organismo equivalente
• ammessi alla circolazione su tutte le linee per le quali è stata programmata l’effettuazione dei treni
• in regola con il programma di manutenzione previsto all’atto dell’ammissione tecnica.
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Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, VI informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d’adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: xxx.xxxxxxxx.xxx.
18.1.2 Il trasportatore non accetta carri che appartengono a gruppi e tipologie che il trasportatore medesimo ha escluso dai propri treni a seguito di Alert di sicurezza emessi dall’ ANSF e dalle autorità preposte alla sicurezza ferroviaria degli Stati Membri dell'Unione Europea e della Svizzera o a seguito di provvedimenti restrittivi e cautelativi adottati per i propri veicoli, sulla base dei ritorni dall’ esercizio, al fine di garantire la sicurezza del trasporto ferroviario per la parte di competenza.
18.1.3 A seconda degli accordi tra le parti, nel caso in cui il cliente metta a disposizione i carri per il trasporto, comunica preventivamente al “soggetto incaricato della gestione
operativa dei veicoli” individuato dal trasportatore, per ogni carro merci:
• a quale tipologia appartiene il veicolo utilizzato
• il soggetto responsabile della manutenzione (SRM) in conformità al Regolamento UE 445/2011
• il detentore associato nel Registro Nazionale Veicoli di uno Stato Membro dell’Unione Europea, della Svizzera o di uno stato firmatario della COTIF
• l’elenco delle officine utilizzate per la manutenzione.
Il cliente deve inoltre fornire evidenza al “soggetto incaricato della gestione operativa dei veicoli” di Adriafer:
a) dell'adeguatezza delle caratteristiche del carro, nonché dei piani di manutenzione adottati, all'attuale profilo di esercizio dei carri messi a disposizione
b) dell'adozione delle misure stabilite dalla task force ERA in materia di manutenzione dei carri merci (controlli EVIC e EWT) e contenute nel "Final Report on the activities of the Task Force Freight Wagon Maintenance" pubblicato sul sito Web ERA xxx.xxx.xxxxxx.xx
c) dell’adozione da parte del Detentore/del SRM delle pertinenti misure cautelative nel caso di “Safety Alert” emessi dalle Autorità Nazionali preposte alla Sicurezza e/o nel caso di provvedimenti restrittivi e cautelativi adottati da Adriafer per i propri veicoli;
d) dell'utilizzo per la manutenzione dei carri esclusivamente di officine certificate in conformità al Regolamento UE 445/2011
e) del possesso di abilitazione ai sensi del Decreto ANSF n. 4/2012 da parte del personale di manutenzione che opera in Italia
f) del possesso di qualifiche ai sensi delle Linee Guida ANSF n. 2/2012 da parte del personale che esegue i controlli non distruttivi (CND) in Italia.
18.1.4 Il trasportatore, prima di accettare il trasporto, verifica, tramite controllo esterno, che le condizioni dei carri siano idonee per il trasporto.
Il trasportatore esegue la verifica tecnica (secondo l’art. 7 Regolamento Circolazione Ferroviaria emanato con il summenzionato Decreto ANSF n. 4/2012) di un treno prima che sia immesso in circolazione sulla infrastruttura.
La verifica interessa gli organi di sicurezza dei veicoli in composizione al treno, nonché i carichi, le iscrizioni ed il rispetto della portata del carro e della sagoma limite.
Per l’esecuzione della visita tecnica utilizza proprie procedure di sicurezza e quanto stabilito dal Contratto Uniforme di Utilizzazione (GCU/CUU/AVV), in particolare dall’Allegato 9.
Nel caso in cui il carro sia ritenuto idoneo al trasporto ciò non può in alcun modo impegnare la responsabilità del trasportatore, salvo quando un danno sia causato da difetto di un organo
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interessante la sicurezza dell'esercizio ferroviario ed il cliente provi che fosse esistente all'atto della verifica stessa ed evidente nelle condizioni di verifica realizzate.
18.1.5 I carri che trasportano, o che hanno trasportato, merci pericolose sono accettati con le riserve ed alle condizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore (tra gli altri, il RID).
18.1.6 L’eventuale stazionamento dei carri vuoti non riutilizzati immediatamente per un nuovo trasporto dopo lo scarico della merce, o che sia necessario porre in stato di fermo per avaria, è disciplinato da accordi particolari tra il cliente e la gestione merci di riferimento.
In difetto, il trasportatore provvederà allo stazionamento d’ufficio dei carri non riutilizzati per il trasporto ed addebiterà in ogni caso al cliente l’importo così come determinato nel “Listino Prezzi per il trasporto ferroviario a treno completo”.
Il cliente resta comunque responsabile di ogni danno che la giacenza del carro possa arrecare alla sicurezza ed alla regolarità dell'esercizio, nonché di ogni spesa che il trasportatore dovesse sostenere per l'eventuale rimozione d'ufficio del carro.
18.1.7 Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il trasportatore ha diritto di risolvere il contratto di trasporto nel caso i carri messi a disposizione dal cliente non soddisfino le condizioni ed i requisiti di cui al presente articolo.
Art. 19 – Trasporti containerizzati
19.1 In ipotesi di trasporto di merci containerizzate i contenitori devono essere messi a disposizione dal cliente.
19.2 Il trasportatore non risponde per avarie o ammanchi di quanto stivato nei contenitori e il cliente lo terrà manlevato ed indenne rispetto a ogni danno, perdita, spesa, onere o responsabilità in cui il trasportatore dovesse incorrere il trasportatore se tali avarie o ammanchi a quanto stivato nei contenitori e/o se tali danno, perdita, spesa, onere o responsabilità siano stati causati da eventi a costui non imputabili quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
(a) il modo in cui le merci sono state stivate all’interno del contenitore; o
(b) l’insuscettibilità delle merci al trasporto containerizzato; o
(c) l’inadeguatezza o le cattive condizioni del contenitore; o
(d) l’errato settaggio di qualsivoglia apparecchiatura termostatica, di ventilazione o deputata ad altri tipi di controllo di cui il contenitore sia munito.
19.3 Il mittente è responsabile per lo stivaggio delle merci all’interno del contenitore e dell’apposizione del sigillo a ciascun contenitore consegnato al trasportatore.
19.4. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai trasporti aventi ad oggetto merce stivata in semirimorchi e casse mobili.
Art. 20 ‐ Termini di resa della merce ‐ operazioni terminali del trasporto
20.1 Termini di resa
20.1.1 I termini di resa della merce sono indicati nell’ accordo cliente.
In difetto di accordo, si applicano in ogni caso le disposizioni dell’art. 16 delle Regole Uniformi CIM.
L’accordo cliente determina le eventuali penalità per tardata resa della merce dipendente da fatto e colpa del trasportatore.
In mancanza trova applicazione l’art. 33 delle Regole Uniformi CIM.
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20.1.2 Resta in ogni caso inteso che il termine di resa resta sospeso:
‐ per il tempo necessario all’esecuzione delle formalità prescritte dalla Pubblica Autorità;
‐ per il tempo necessario all’esecuzione di ordini ulteriori impartiti dal mittente ai sensi delle Regole Uniformi CIM ed a fornire le prestazioni occorrenti alla conservazione delle merci;
‐ nel caso di impedimenti al trasporto o alla riconsegna.
20.1.3 Il termine di resa si intende rispettato qualora le merci siano messe a disposizione del destinatario entro il tempo costituente il termine di resa di cui all’accordo cliente o determinato ai sensi del presente articolo delle CG.
20.2 Avviso arrivo merce ‐ diritti del destinatario
20.2.1 Le merci si considerano messe a disposizione del destinatario quando il trasportatore le abbia poste nel luogo convenuto con il cliente e abbia emesso l’avviso di arrivo merce.
Con il pagamento delle eventuali spese gravanti sul trasporto, il destinatario è autorizzato al ritiro del trasporto e il trasportatore a fatturare il trasporto medesimo.
20.2.2 Qualora la messa a disposizione della merce non possa essere effettuata per fatto imputabile al destinatario, la merce stessa si considera in ogni caso messa a sua disposizione con la sola emissione dell’avviso di arrivo merce, fatto salvo quanto previsto dall’art. 17 § 2 delle Regole Uniformi CIM.
Qualora il destinatario, per fatto a lui imputabile, non provveda ad ultimare lo scarico delle merci e la rimessa a disposizione dei carri al trasportatore entro i termini contrattualmente previsti, trovano applicazione le penalità eventualmente stabilite dall’accordo cliente, ed in mancanza quanto stabilito dal “LISTINO PREZZI per il trasporto a treno completo” per il caso di ingombro, fatto salvo, in tal caso, l’indennizzo di ulteriori spese e danni sopportati dal trasportatore per effetto di tale inadempienza.
Art. 21 ‐ Carico e scarico ‐ Adempimenti ai fini dell’accettazione del trasporto
21.1 Responsabilità per il carico e scarico
21.1.1 Ad integrazione di quanto stabilito dall’art. 13 delle Regole Uniformi CIM, e fatta salva una diversa previsione contrattuale nell’accordo cliente, è stabilito quanto segue:
‐ il carico e lo scarico avvengono sotto la responsabilità del mittente/destinatario, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti (Norme di Carico) od in base alle istruzioni per il carico e lo scarico del trasportatore;
‐ il carico deve essere eseguito nel rispetto del limite di carico, con una ripartizione uniforme sul piano di carico e sugli assi del carro, in modo che sia garantita la sicurezza nei confronti dello spostamento anomalo del carico e del baricentro in senso longitudinale e/o trasversale durante il percorso, nonché del profilo limite per i carri scoperti;
‐ per il trasporto di veicoli su ruote il mittente, prima della partenza del trasporto, deve rilasciare dichiarazione scritta allo scopo di prevenire indebite eccedenze al profilo limite di carico, e/o accidentali aperture;
‐ la responsabilità della custodia delle merci e dei carri/autoveicoli durante le operazioni di carico/scarico grava sul mittente/destinatario.
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In caso di necessità il mittente/destinatario chiederà al trasportatore le istruzioni per il carico e lo scarico.
Gli obblighi di custodia gravano sul trasportatore esclusivamente:
‐ dal momento in cui le merci e i carri/autoveicoli sono stati a lui affidati ed il mittente/destinatario non abbia accesso a questi;
‐ in fase di messa a disposizione del trasporto per lo scarico, dalla scadenza dei termini di ritiro del trasporto.
21.1.2 Il mittente è tenuto a completare il carico ed a consegnare il trasporto stesso al trasportatore (ivi inclusa la LDV) entro l’HLR definita nell’accordo cliente.
Qualora tale limite sia superato, trovano applicazione le penalità eventualmente stabilite dall’accordo cliente, fatto salvo, in mancanza, l’indennizzo di spese e danni sopportati dal trasportatore per effetto di tale inadempienza.
21.2 Sigilli
Prima di ciascun invio, il mittente applica i sigilli ai carri chiusi secondo le specifiche di cui alla Appendice 1 alla “Guida al Trasporto Merci” del CIT (GTM‐CIT), “Checklist for Sealing Wagons, Photographs and explanatory notes to facilitate the sealing of wagons and UTI (www.cit‐ xxxx.xxx) , edizione vigente al momento della consegna del trasporto, quando ciò è previsto dalla legge, dalla normativa comunitaria o è stabilito dall’accordo cliente.
I requisiti tecnici minimi dei sigilli standard sono descritti nella Fiche UIC 426. Qualora il mittente applichi sigilli di qualità superiore (quali quelli usati per il trasporto marittimo, rif. norma ISO 17712, p.e. il bolt seal) non sono richiesti ulteriori sigilli standardizzati.
Il cliente applica in ogni caso i sigilli alle unità di trasporto intermodale coperte dopo il caricamento.
La tipologia, la marcatura ed il numero dei sigilli devono essere riportati in LDV a cura del mittente (CIM art. 7, par.2, alinea h).
Salvo diverso accordo scritto, il trasportatore che rilevi l’assenza o la rottura di un sigillo non è tenuto ad applicare il sigillo mancante o a sostituire il sigillo rotto. Qualora, per qualsiasi ragione, il trasportatore sia tenuto ad apporre a propria cura i sigilli mancanti o difettosi al carico, si riserva la facoltà di addebitare al cliente le relative spese.
Resta fermo in ogni caso quanto previsto dall’art. 8 §1 delle Regole Uniformi CIM in caso di omesse o erronee indicazioni in LDV in merito ai sigilli.
Nel caso in cui, secondo l’ordinaria diligenza, il trasportatore riscontri all’atto dell’accettazione del trasporto o nel corso dello stesso la mancanza, difettosità o comunque non conformità alle prescrizioni applicabili dei sigilli previsti, il trasportatore, fermo restando l’addebito di spese, costi ed oneri comunque sostenuti come sopra stabilito, darà seguito agli adempimenti a suo carico secondo quanto previsto dalla “Guida al Trasporto Merci” del CIT (GTM‐CIT), edizione vigente (xxx.xxx‐xxxx.xxx).
In nessun caso il trasportatore risponderà di danni, avarie alle merci, e quant’altro possa anche da terzi essere preteso nei confronti del trasportatore stesso qualora i difetti o le mancanze dei sigilli non siano riscontrabili secondo il criterio dell’ordinaria diligenza, tenendo il mittente delle merci indenne e manlevando al riguardo il trasportatore.
Se un carro, contenitore, semirimorchio o cassa mobile in cui le merci siano state stivate dal cliente o dal mittente è riconsegnato dal trasportatore con il sigillo originale integro si Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320
Capitale sociale Euro 600.000,00 i.v.
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presume che il trasportatore abbia esattamente adempiuto l’obbligazione di custodia avuto riguardo ad eventuali ammanchi accertati a destino.
21.3 Verifiche e controlli del trasportatore
Il trasportatore ha il diritto di controllare in qualsiasi momento il carico, le modalità di effettuazione del carico, il rispetto delle direttive di carico, la conformità del carico alle indicazioni in LDV, ed eventuali difetti e danni.
Tali controlli non implicano in alcun modo l’assunzione di qualsiasi responsabilità al riguardo da parte del trasportatore.
Xxxxx inteso che il mittente/destinatario assumono ogni responsabilità riguardo alla sicurezza dell’esercizio ferroviario, ed a eventuali danni e pregiudizi, che il trasportatore o terzi (inclusi i dipendenti ed agenti del mittente/destinatario) o il carico stesso (merce) dovessero subire comunque in connessione con difetti ed omissioni delle operazioni di carico/scarico e per la mancata osservanza delle relative direttive impartite dal trasportatore, esonerando e tenendo indenne al riguardo il trasportatore da pretese e richieste di terzi per danni alla merce o di altra natura, anche indiretti, verificatisi durante il trasporto e derivanti da una errata o difettosa modalità di carico od assicurazione.
Qualora, in esito alle verifiche per l’accettazione del trasporto il trasportatore abbia rilevato il mancato rispetto del limite di carico stabilito per il carro o per le linee interessate al trasporto, occorre procedere a regolarizzazione mediante trasbordo del carico eccedente su altro carro. Se la verifica viene eseguita all’atto della partenza, alla regolarizzazione deve provvedere direttamente il mittente, altrimenti l’operazione è eseguita dal trasportatore a spese del mittente, fermo restando che, qualora per deficienza di impianti, di carri o altro non si possa provvedere, il trasportatore sarà titolato a rifiutare il trasporto senza incorrere in alcuna penalità o altra responsabilità di tipo contrattuale.
Art.22 ‐ Responsabilità del cliente e del trasportatore
Il cliente/mittente risponde di tutti i danni subiti dal trasportatore o da terzi e derivanti da propri errori, inadempienze ed omissioni nonché da quelli dei suoi collaboratori, dipendenti, agenti e/o subappaltatori da lui direttamente contrattualizzati.
La responsabilità del trasportatore è in ogni caso fissata nei soli limiti stabiliti dalle Regole Uniformi CIM – Titolo III e del GCU/CUU/AVV, per il trasporto nazionale e internazionale.
Il trasportatore non è responsabile per qualsiasi danno indiretto, consequenziale e/o semplicemente morale, compresa la perdita di un possibile profitto e la perdita di vendite.
Il trasportatore inoltre non è responsabile per danni di qualsiasi natura derivanti dal verificarsi di eventi imprevisti che non possono essere attribuiti al trasportatore stesso, e le cui conseguenze sono inevitabili, come ad esempio: guerra, rivolta, sabotaggio, calamità naturali, gelo, esplosioni, incendi, boicottaggi, scioperi, serrate, occupazione di posti di lavoro, interruzione del traffico sull'infrastruttura ferroviaria, interruzione della fornitura di energia elettrica, revoca della traccia oraria da parte del Gestore dell’Infrastruttura e simili (casi di c.d. “forza maggiore”).
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In ogni caso di forza maggiore, il trasportatore avrà anche il diritto di sospendere (in tutto o in parte) l'esecuzione del contratto per la durata del periodo di forza maggiore.
Salvo diversa previsione nell’accordo cliente, il cliente/ mittente è obbligato a stipulare adeguata copertura assicurativa della responsabilità per danni comunque derivanti dal contratto di trasporto.
Art. 23 ‐ Disdetta treni
L’accordo cliente ed i relativi allegati determinano le eventuali penalità a carico delle Parti, in caso di disdetta o mancata effettuazione dei trasporti, per causa imputabile ad una delle Parti.
Art. 24 ‐ Formalità doganali
Il mittente è responsabile per la creazione e la presentazione dei documenti doganali eventualmente richiesti per il trasporto, secondo le vigenti diposizioni in materia.
Se, a causa della mancanza, inesattezza, invalidità di tali documenti o a causa di un periodo di validità inadeguato degli stessi, il trasportatore è tenuto a compiere delle formalità doganali, sarà reputato, nell’esecuzione di tali formalità, come agente in nome e per conto del cliente. Il mittente è responsabile di tutti i danni derivanti dal mancato rispetto delle formalità di cui in questo articolo, ed indennizzerà il trasportatore delle spese, danni e pregiudizi eventualmente da questi patiti per effetto di tale mancato rispetto.
Trovano applicazione, in ogni caso, le disposizioni dell’art. 15 delle Regole Uniformi CIM.
Art. 25 ‐ Servizi accessori
Ulteriori servizi accessori possono essere concordati tra il cliente ed il trasportatore secondo modalità e condizioni definite nell’accordo cliente o con separati accordi per iscritto.
Art. 26 ‐ Merci pericolose
Le spedizioni contenenti merci pericolose sono ammesse al trasporto con le riserve e le condizioni stabilite dalle leggi e regolamenti, tra cui in particolare il RID ‐ Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose ‐ Appendice C alla COTIF 1999.
Le indicazioni e gli elementi necessari per soddisfare le disposizioni sopracitate sono fornite dal mittente nei documenti (es.: LDV) di esecuzione del contratto di trasporto.
Il trasportatore non è tenuto a garantire che tali informazioni siano accurate o sufficienti. Trova applicazione, in ogni caso, l’art. 9 delle Regole Uniformi CIM.
Resta inteso che il mittente indennizzerà il trasportatore di ogni danno, spesa, pregiudizio in cui il trasportatore dovesse incorrere per effetto dell’inadempimento delle obbligazioni a lui incombenti in base alla vigente normativa relativa al trasporto ferroviario di merci pericolose, impegnandosi a tenere indenne e manlevare il trasportatore contro ogni e qualsivoglia pretesa e richiesta di terzi al riguardo.
In ogni caso i trasporti di merce pericolosa potranno essere effettuati solo previa:
• avvenuta verifica che l’impianto mittente/destinatario nazionale sia inserito nell’elenco degli Scali Merci Terminali (SMT) ripreso nel Prospetto Informativo della Rete e nell’elenco degli SMT utilizzati da Adriafer
• avvenuta verifica dell’ammissibilità al trasporto in base al RID, a eventuali deroghe e restrizioni di traffico
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• avvenuta verifica che la merce pericolosa rientri fra quelle ammesse al trasporto presso lo SMT mittente/destinatario nazionale
• esistenza di programmazione del trasporto con minimizzazione dei tempi di sosta
• esistenza del “nulla osta di ricettività” da parte del destinatario in relazione all’arrivo previsto dei trasporti.
Art. 27 ‐ Servizi di trasporto. Rinvio ai documenti “Procedure per l’effettuazione del trasporto a treno completo” e “LISTINO PREZZI per il trasporto a treno completo”
Le modalità operative ed esecutive di dettaglio dei trasporti, sono individuate e descritte nei documenti a complemento denominati “Procedure per l’effettuazione del trasporto a treno completo” e “Listino Prezzi per il trasporto a treno completo” pubblicati sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx, a costituire parte integrante e sostanziale delle presenti CG.
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