Disposizioni che regolano il contratto
Polizza No. 1.82.0201149
Disposizione per
Assicurazione Universale per la tutela legale penale per gli associtati alla Spett.Le Healthcare
Disposizioni che regolano il contratto
Condizioni Speciali per la Tutela Legale Penale Generale (CSP, Edizione: 01.02.2020).
(CTG, Edizione: 01.02.2020).
Contraente
Società HEALTHCARE
Xxx X. Xxxxxxxx 0 00000
Xxxxxx (XX) XXXXXX
Assicuratore
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG Rappresentanza Generale per l'Italia
Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, 0 XX- 00000 Xxxxxx (XX)
Persone assicurate
Assicurato sono medici di base, guardie mediche, dirigenti ospedalieri o di altra struttura sanitaria, farmacisti, psicologi, specialisti ambulatoriali, direttori case di riposo, medici fiscali, medici odontoiatri con o senza attività di implantologia, anestesisti, medici specializzandi, medici non specialisti, medici liberi professionisti, medici di medicina generale, associati alla contraente che hanno sottoscritto il certificato di applicazione, nello svolgimento della propria professione.
Ciascun assicurato riceve un certificato* emesso dal Contraente di assicurazione, relativo alla presente polizza, con l’estratto delle condizioni e informativa sulla privacy.
*come da allegato
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Descrizione delle attività
Medici di base Guardie mediche
Dirigenti ospedalieri o di altra struttura sanitaria Farmacisti
Psicologi
Specialisti ambulatoriali Direttori case di riposo Medici fiscali
Xxxxxx odontoiatri con o senza attività di implantologia Anestesisti
Medici specializzandi Medici non specialisti Medici liberi professionisti Medici di medicina generale
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Ambito della validità territoriale Europa
COPERTURA ASSICURATIVA
Procedimenti penali
La garanzia comprende
- la difesa dall'accusa di aver commesso un reato;
- l'assistenza di un avvocato nel caso in cui l'assicurato venga assunto come testimone in quanto persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso
(art. 210 c.p.p.).
Nel caso di procedimenti penali sussiste la copertura assicurativa per la difesa dall'accusa di aver commesso:
- un reato colposo;
- un reato doloso,
così come specificato all'art. 5 CSP.
Illeciti amministrativi
La garanzia comprende Ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei confronti dell'Assicurato così come specificato all'art. 5 (1) CSP.
Giurisdizioni Speciali/Cassazione / Corte Costituzionale
Si precisa che, qualora nell'ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l'assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, sono altresì comprese le spese relative all'assistenza di tale professionista (art. 6 (2) CSP).
Dissequestro
La garanzia comprende altresì le spese legali necessarie ad ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti al Contraente, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata (art. 5 (1) d) CSP).
Libera scelta del legale e del domiciliatario
Ai sensi dell'art. 6 (2) CSP, l'Assicurato può scegliere l'Avvocato liberamente senza alcun limite territoriale. Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario con un esborso massimo di € 5.000,00 per sinistro.
Patteggiamento
Ai sensi dell'art. 5 CSP, la garanzia si estende altresì al procedimento di patteggiamento (art. 444 e seguenti c.p.p.).
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Massimale di copertura
€ 25.000,00 per sinistro/€ 50.000,00 per sinistro/€ 100.000,00 per sinistro senza limite annuo
all'interno del massimale sono compresi:
diritti e onorari dell'avvocato illimitato
spese di viaggio dell'avvocato illimitato
spese di viaggio dell'assicurato illimitato
spese per CTU/Perito di parte illimitato
spese di traduzione illimitato spese per la ricerca
di prove a sostegno della difesa illimitato
Cauzione per evitare limitazioni della libertà personale: € 15.000,00 per persona assicurata.
Tale importo è da considerarsi aggiuntivo rispetto al massimale di copertura. Si precisa che, in caso di sinistro unico, l'importo cauzionale viene messo a disposizione a favore di ogni persona assicurata.
Per il resto trova applicazione l'art. 6 (7) CSP. Scoperto
Lo scoperto ammonta a 10% ma non inferiore ad € 1.900,00 per sinistro e persona assicurata e viene detratto dalle spese legali.
Scoperto in caso di sinistri pregressi
In base al numero dei sinistri pregressi indicati dall’assicurato il valore minimo dello scoperto varia come segue:
Un sinistro negli ultimi tre anni: + € 1.900,00 Due o più sinistri negli ultimi tre anni: + € 3.800
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Massimale e premio
La tabella riporta il premio annuale del singolo certificato incluso il 21,25 % per imposta assicurativa in base al massimale prescelto e all’attività del contraente del certificato
Inquadramento Assicurato | Premio annui lordi pro capite massimale € 25.000 | Premio annui lordi pro capite massimale € 50.000 | Premio annui lordi pro capite massimale € 100.000 |
Medici di base Medici specializzandi Medici non specialisti Medici di medicina generale | € 170,00 per ciascuna categoria | € 230,00 per ciascuna categoria | € 330,00 per ciascuna categoria |
Guardie mediche | |||
Dirigenti ospedalieri | |||
o di altra struttura | |||
sanitaria | |||
Farmacisti | € 290,00 per ciascuna categoria | € 390,00 per ciascuna categoria | € 530,00 per ciascuna categoria |
Psicologi | |||
Specialisti Ambulatoriali | |||
Direttori di case di riposo | |||
Medici Fiscali | |||
Xxxxxx odontoiatri con o senza attività di implantologia | |||
Medici liberi professionisti | |||
Anestesisti | € 380,00 | € 500,00 | € 700,00 |
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Durata dei certificati con tacito rinnovo
Ogni certificato scade alla scadenza annuale della presente polizza. Il certificato si rinnova tacitamente di una ulteriore annualitá.
In mancanza di una disdetta scritta mandata entro 60 giorni prima della scadenza, il certificato si intende automaticamente rinnovato.
Precisazione
In caso di emissione di certificati di durata inferiore ad 1 anno, il premio pattuito dovrà essere versato interamente, se la durata del certificato supera i 6 mesi, altrimenti sarà pari al 50%.
Sinistro unico
I titolari dei singoli certificati assicurativi sono "Assicurati" ai fini del "sinistro unico" art. 13 CTG e art. 8 (1), d) CSP.
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Conteggio del premio
Il conteggio del premio viene effettuato sul numero delle persone assicurate.
Il Broker comunicherà con cadenza mensile, tramite un file in formato excel, da inviarsi a mezzo email (xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx), le adesioni del periodo in questione. La comunicazione avverrà entro il 10 del mese successivo al periodo in questione.
Il versamento dei premi da parte del broker avverrà con cadenza trimestrale. ll file devo riportare i seguenti campi:
• Numero del certificato
• Nome
• Cognome
• Via e civico
• Codice fiscale
• CAP
• Località
• Premio
• Data del pagamento del premio
• Decorrenza della copertura
• Scadenza della copertura
Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
Ai sensi dell'art. 14 CSP, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di anno in anno, se non viene data disdetta, da una delle parti, mediante lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.
Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Nota Bene
La nostra offerta parte dal presupposto che l'assicurato non abbia subìto negli ultimi 3 anni alcun procedimento penale, alcun sinistro inerente alla polizza o per illeciti amministrativi (con una sanzione pecuniaria superiore a € 1.000,00) e che non sia in corso alcun procedimento del genere, salvo che queste circostanze siano state rese note per iscritto a ROLAND in fase di richiesta dell'offerta.
Esclusi: I casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale. Sinistri Pregressi: Nessuno
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(Indicazione di sinistri pregressi e/o riferimento agli allegati - NON INDICARE LE GENERALITÀ DELLE PERSONE)
In caso contrario Vi preghiamo di fornirci i dati corretti per aggiornare la nostra offerta. Assicurazione precedente
Precisiamo che la copertura del rischio in oggetto viene concessa sul presupposto che non siamo in presenza di subentro per il medesimo rischio ad altro Assicuratore che abbia provveduto a recedere dal contratto per sinistrosità ovvero abbia comunicato al l’assicurato di voler rivedere le condizioni di polizza sempre per sinistrosità. Altrimenti Vi preghiamo di fornirci ulteriori dettagli.
COVID-19 - retroattività
Ambito della copertura: La copertura si estende anche a sinistri originati da fatti avvenuti prima della decorrenza del contratto, ma in ogni caso relativi alla reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19, a condizione che l’Assicurato venga a conoscenza per la prima volta del sinistro successivamente alla data di decorrenza del contratto stesso.
La copertura è, invece, da considerarsi comunque esclusa se l’Assicurato sia venuto a conoscenza in qualsiasi modo della reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19 prima della decorrenza del presente contratto.
A tal proposito, l’Assicurato è consapevole che eventuali dichiarazioni inesatte e reticenze possono determinare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o alla cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Pertanto egli conferma che, fino al momento del ricevimento da parte di XXXXXX dell’accettazione della proposta di assicurazione, per quanto di sua conoscenza, non ci sono stati - né sono attualmente in corso - procedimenti penali, civili e/o amministrativi nei suoi confronti o nei confronti di persone assicurate che riguardano una presunta o reale infezione di una persona con il virus COVID-19.
Inoltre, in deroga alle pattuizioni contrattuali, l’eventuale periodo di carenza in qualsiasi modo previsto viene soppresso per i sinistri originati da una reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19.
Scoperto: Ai sinistri relativi alla reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19, insorti nel periodo di retroattività si applica uno scoperto del 10%, ma non inferiore a EUR 2.000,00 per assicurato, che si somma al valore della franchigia/dello scoperto già pattuita/o in polizza.
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TUTELA LEGALE PER LA CHIAMATA IN CAUSA DELLA COMPAGNIA DI R.C. PROFESSIONALE PER RESPONSABILITÀ CIVILE
Nel caso in cui l'Assicurato venga chiamato innanzi all'Autorità Giudiziaria Italiana a risacire un danno per responsabilità civile (anche morale) in connessione con la Sua attività assicurata, e a condizione che la causa dell'azione sia coperta come sinistro dalla sua Assicurazione R.C. Professionale, vale quanto segue.
La copertura è valida per sostenere le spese di chiamata in causa, fino al limite di € 3.000,00 dell'assicuratore di R.C. Professionale dell'Assicurato, nel caso in cui non adempia né in via stragiudiziale né durante il procedimento giudiziale al proprio obbligo a resistere alla richiesta di risarcimento promossa contro l'Assicurato.
Tutto ciò a condizione che l'Assicurato abbia avvisato tempestivamente l'assicuratore di R.C. e abbia rispettato tutti gli obblighi e adempimenti contrattuali previsti nella polizza R.C.
Ambito della validità territoriale Italia, San Marino, Città del Vaticano
Alla presente estensione si applicano esclusivamente le Condizioni Generali di assicurazione (CTG).
XXXXXXXX DI SUSSIDIARIETÀ DOPO L'INTERVENTO DELL'ENTE DI APPARTENENZA
(applicabile solo ai medici dipendenti)
Le prestazioni della polizza vengono erogate in via sussidiaria e integrativa al diritto dell'assicurato di essere manlevato dalle spese legali come previsto dal CCNL di riferimento, da altra forma contrattuale, da norme di legge o da altre polizze per la copertura delle spese legali e peritali di cui l'assicurato possa beneficiare.
Resta fermo l'obbligo dell'assicurato di fornire a XXXXXX la dimostrazione dell'avvenuta richiesta di patrocinio all'ente di appartenenza sin dal momento dell'avvenuta conoscenza del sinistro. In tal caso XXXXXX si assume, ai sensi di polizza, le spese che, altrimenti, l'Assicurato dovrebbe sostenere direttamente a causa del mancato intervento dell'Ente.
Alla definizione della vertenza assicurata, la presente polizza interverrà qualora, a seguito dell'ulteriore richiesta di accollo delle spese di difesa avanzata dall'Assicurato, l'Ente non abbia dato riscontro all'istanza di rimborso e a condizione che siano trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento del sollecito inviato dall'assicurato all'ente di appartenenza.
Ai sensi degli artt. 1201, 1203 e 1916 c.c. XXXXXX è surrogata fino alla concorrenza dell'importo corrisposto, in tutti i diritti dell'assicurato. Su richiesta di XXXXXX l'Assicurato, a sue spese, è tenuto a consegnare tutta la documentazione necessaria e a esperire tutte le azioni indispensabili per consentire a XXXXXX di far valere i diritti surrogati. Resta fermo l'obbligo dell'assicurato di comunicare, ai sensi dell'art. 1910 c.c., la presenza di altre polizze per le spese legali da lui stipulate.
Polizza No. 1.82.0201149
CLAUSOLA DI CONTINUITÀ in caso di subentro ad altro assicuratore
Ai sensi di quanto previsto all'art. 25 CSP la presente polizza opera in continuità di garanzia con la copertura cessata di seguito riportata:
Assicuratore:###SE.VORVU###
N. Polizza: ###SE.VORVSN###
Resta fermo in ogni caso quanto previsto all'Art 25 CSP. Broker / Intermediario
Società
ASSIMEDICI Srl
Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 00000
Xxxxxx (XX) XXXXXX
Clausola Broker
Tutta la gestione del presente contratto è affidata Assimedici Srl.
Denunce e dichiarazioni dell’assicurato si danno per conosciute a XXXXXX, quando sono pervenute al sopracitato broker. Il broker è obbligato alla loro immediata trasmissione a ROLAND.
Tuttavia, richieste, manifestazioni di volontà e denunce dell’assicurato volte a costituire, concludere, o ampliare l’ambito di copertura della presente polizza o riguardanti obblighi dell’assicurato in caso di sinistro, valgono solo dal momento in cui queste pervengono effettivamente a XXXXXX.
Assistenza in caso di sinistro
In mancanza di un intermediario, in caso di sinistro Vi preghiamo di contattarci direttamente ai seguenti recapiti:
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Sinistri
Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, 0 XX- 00000 Xxxxxx (XX)
Telefono: 0000 00 000 000 0
Telefax: 0039 02 776 775 39
e-mail: xxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxx.xx
Milano, 05/10/20
Assicurazione per la tutela legale
DIP – Documento informativo precontrattuale di contratti assicurazione danni
Compagnia: ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG Rappresentanza Generale per l’Italia con sede in Germania, iscritta al n. I.00062. Elenco I, dell’Albo Imprese IVASS
Prodotto: XXXXXX Xxxxxx - HEALTHCARE
Attenzione: Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nell’offerta personale, nella polizza di assicurazione e nel Set Informativo che contiene anche le condizioni di assicurazione.
Che tipo di assicurazione è?
Tutela legale in caso di imputazioni per reati o in caso di fatti o atti illeciti sanzionati da un’autorità pubblica
Che cosa non è assicurato?
x La difesa da reati connessi alla conduzione di veicoli sottoposti per legge all’obbligo d’assicurazione per la responsabilità civile
x La difesa contro l’accusa di aver violato una disposizione antimonopolio o un’altra norma di legge la cui violazione sia connessa a una violazione di norme antimonopolio o di aver costituito un cartello
x la difesa contro l’accusa di violazione di prescrizioni tributarie, fiscali e doganali;
x tutti i casi di costituzione di parte civili nel procedimento penale;
x la garanzia assicurativa opera solo e fintanto che ciò non sia vietato da limitazioni o sanzioni economiche, commerciali, o finanziarie o embarghi dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite direttamente opponibili alle parti contrattuali.
Che cosa è assicurato?
Sono assicurate le spese legali, peritali e di giustizia per la tutela legale dell’assicurato, nell’ambito della sua attività assicurata. L’assicurazione vale solo per i sinistri insorti durante il periodo di validità della polizza e per le seguenti casistiche:
✓ la difesa dell’assicurato dall’accusa di aver commesso un reato colposo o doloso;
✓ l’opposizione a una sanzione amministrativa pecuniaria (superiore a € 1.000,00);
✓ il ricorso per il dissequestro di beni dell’assicurato sequestrati nell’ambito di un procedimento penale;
✓ il procedimento di patteggiamento ex art. 444 e seguenti codice di procedura penale;
✓ l’assistenza all’assicurato che viene chiamato a testimoniare in un procedimento penale;
✓ la difesa in procedimenti disciplinari aperti in seguito alla contestazione di un reato o un illecito amministrativo;
✓ l’anticipo di una cauzione per evitare all’assicurato misure di restrizione della sua libertà personale;
✓ I sinistri originati da fatti avvenuti prima della decorrenza del contratto, ma in ogni caso relativi alla reale o presunta infezione di una persona dal virus COVID-19, a condizione che l’assicurato venga a conoscenza per la prima volta del sinistro, successivamente alla data di decorrenza del contratto stesso. Si applica uno scoperto generalmente del 10%, ma non inferiore a €2.000,00;
✓ Tutela legale per la chiamata in causa della Compagnia di r.c. professionale per responsabilità civile.
L’importo massimo (massimale) che può essere pattuito per ogni caso assicurato è di €25.000,00, €50.000,00, €100.000,00.
Ci sono limiti di copertura?
! L’assicurazione paga solo fino all’importo del massimale pattuito per il caso.
! Possono essere pattuiti scoperti e franchigie che restano a carico dell’assicurato;
! L’assicurazione non paga per l’opposizione a pene pecuniarie penali o sanzioni di importo inferiore a € 1.000,00;
! L’assicurazione non soddisfa pretese dell’Assicurato che sono prescritte;
! La chiamata in causa della compagnia di RC è limitata a 3.000€
! La retroattività non opera se il Contraente sia venuto a conoscenza, in qualsiasi modo, della reale o presunta infezione di una persona dal virus COVID-19 prima della decorrenza del presente contratto;
! L’assicurazione non paga spese collegate all’esecuzione di pene detentive e alla custodia di cose.
Lo scoperto ammonta a 10% ma non inferiore ad € 1.900,00 per sinistro e persona assicurata e viene detratto dalle spese legali. In base al numero dei sinistri pregressi indicati dall’assicurato il valore minimo dello scoperto varia come segue:
Un sinistro negli ultimi tre anni: + € 1.900,00 Due o più sinistri negli ultimi tre anni: + € 3.800
In particolare, l’assicurazione paga le seguenti spese nel momento in cui occorrono:
✓ il compenso dell’avvocato liberamente scelto e dell’eventuale Avv. domiciliatario nei limiti delle norme vigenti;
✓ il compenso del perito di parte liberamente scelto nei limiti delle norme vigenti;
✓
✓ tutte le spese processuali che il giudice pone a carico dell’assicurato; spese per la registrazione e per copie di atti giudiziari;
✓ spese di viaggio del legale o dell’assicurato se sono necessarie nell’ambito del procedimento assicurato;
✓ spese per traduzioni necessarie di atti processuali;
✓ spese d’investigazione
Dove vale la copertura?
✓ La copertura vale in Europa
Che obblighi ho?
Prima della stipulazione del contratto, Xxxxxx deve essere informata in modo veritiero e completo sul rischio assicurato.
Se questo rischio subisce una variazione significativa nel corso della durata del contratto, XXXXXX deve esserne avvertita tempestivamente.
Il Contraente/Assicurato deve segnalare a XXXXXX, per iscritto o anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando diventa necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali. In seguito l’assicurato deve collaborare alla gestione del caso fornendo spontaneamente informazioni corrette ed esaurienti, atti e documenti. Atti giudiziari devono essere trasmessi a Roland entro 30 giorni.
Quando e come devo pagare?
Quando:
Il premio deve essere pagato anticipatamente per l’anno assicurativo (o per il semestre in caso di accordo per pagamenti semestrali). Xxxxx xxxxx diversi, il pagamento deve sempre avvenire entro i primi 30 giorni dall’inizio del periodo assicurativo.
Come:
Il premio deve essere pagato esclusivamente tramite bonifico bancario direttamente a Xxxxxx o all’agente o al broker incaricato se questi hanno la facoltà di incassare i premi per conto della Compagnia.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Inizio:
Se il premio viene pagato entro 30 giorni dalla decorrenza, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nel documento contrattuale individuale. Se non pattuito diversamente, non si rinnova tacitamente di anno in anno. La parti concordano un’estensione temporale di ciascun certificato di 30 giorni dopo la naturale scadenza del certificato. Se entro questo periodo aggiuntivo XXXXXX non riceve la comunicazione di rinnovo, il certificato si intende automaticamente cessato con effetto alla scadenza naturale. Sinistri insorti in questo periodo aggiuntivo sono coperti solo se il certificato è stato rinnovato per un‘ulteriore annualità e corrisposto il relativo premio.
Se la presente polizza subentra senza interruzione di continuità a una precedente, vengono coperti i sinistri insorti durante la precedente polizza.
Fine:
L’assicurazione finisce alle ore 24 del giorno di scadenza pattuito nel documento, fatta salva la proroga del cliente con le modalità indicate al punto precedente. Per un minimo di due anni dopo la fine (tre se il contratto durava più di tre anni), l’assicurato può ancora denunciare sinistri che si sono verificati durante il periodo di validità del documento contrattuale.
L’assicurazione finisce anticipatamente se cessa il rischio assicurato e l’Assicuratore ne viene informato. In questo caso, il contraente ha diritto al rimborso della quota parte del premio netto non goduta. Dopo ogni sinistro le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. Anche in questo caso, il contraente ha diritto al rimborso della quota parte del premio netto non goduta.
Per quanto riguardi i contratti individuali la scadenza è fissata alla scadenza annuale del documento contrattuale.
Come posso disdire la polizza?
Il documento contrattuale può essere disdettato dal Contraente tramite PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedite entro 60 giorni prima della scadenza.
I singoli assicurati non hanno necessità di inviare disdetta in quanto i certificati cessano alla scadenza annuale del documento contrattuale.
Assicurazione di tutela legale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
ROLAND-Rechtsschutz-Versicherungs-AG Prodotto ROLAND Penale Professioniti
10/04/2020
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Roland-Rechtsschutzversicherungs-AG Rappresentanza Generale per l’Italia, iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione con il numero I.00062, Elenco I, Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, x. xxxxxx 0; XXX 00000 Xxxxxx; tel. 00 000000-0; sito internet: xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxxxx-xxxxxx.xx; pec: XXXXXXXX@xxxxxxxxx.xx.
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG, società del Gruppo ROLAND,sede legale Xxxxx-Xxxxxx-Xxxxxx 00, Xxxxxxx, X-00000 (Xxxxxxxx), tel. x00-000-0000000, xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxxxx.xx, xxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxxxxxxx.xx.
Il contratto sarà concluso con la Rappresentanza Generale per l’Italia, iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione tenuto dall’IVASS con il numero I.00062, Elenco I e con sede in Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, 0 in 00000 Xxxxxx, tel. 00 000000-0, sito internet: xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxxxx-xxxxxx.xx; pec: XXXXXXXX@xxxxxxxxx.xx.
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG opera in Italia in regime di stabilimento ed è sottoposta alla vigilanza dell’Autorità tedesca BAFIN - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
Il patrimonio netto di XXXXXX Xxxxxxxxxxx riferito al bilancio 2019 è di 104,94 mln €; il capitale sociale è di 10,3 mln € e il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 84,89 mln €. Dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) 2018, disponibile sul sito internet (xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxx_0/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxxx), risulta che il Requisito patrimoniale di solvibilità è di 111 mln €, mentre i fondi propri ammissibili alla sua copertura sono di 158,3 mln €. Il Requisito patrimoniale minimo è di 50 mln € e i fondi propri ammissibili alla sua copertura sono di 153,2 mln €. L’indice di solvibilità è di 143,60%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Per quanto riguarda le garanzie base non ci sono informazioni integrative e complementari sul prodotto. L’impegno di pagamento dell’impresa per ogni sinistro corrisponde al massimale pattuito. Per singole garanzie possono essere concordati dei sottolimiti. Per le garanzie integrative si rimanda al paragrafo “Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo” Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Riduzione del massimale | Si riduce il massimale a disposizione per la liquidazione dei sinistri. |
Durata del certificato inferiore ad un anno | Si riduce la durata del certificato d’applicazione |
OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO | |
Aumento del massimale | Si aumenta il massimale a disposizione per la liquidazione dei sinistri. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Sono esclusi i pagamenti di sanzioni, multe, ammende, e qualsiasi forma di risarcimenti danni in forza alla responsabilità civile e/o amministrativa in capo all’assicurato |
Non vi sono ulteriori limiti da segnalare rispetto a quanto indicato nel DIP. Rispetto alle informazioni fornite nel DIP Danni, avuto riguardo alla presenza di franchigie, scoperti e limiti d’indennizzo, si rimanda alla sezione “OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO” del presente DIP aggiuntivo.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: Il Contraente/Assicurato deve segnalare a Xxxxxx, per iscritto o anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando diventa necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali. In seguito l’assicurato deve collaborare alla gestione del caso fornendo spontaneamente informazioni corrette ed esaurienti, atti e documenti. Atti giudiziari devono essere trasmessi a Roland entro 30 giorni. |
L’assistenza fornita all’assicurato è diretta. Non ci sono enti/strutture convenzionate con la compagnia allo scopo. | |
Gestione da parte di altre imprese: non ci sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri. | |
Prescrizione: per legge i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni. La prescrizione decorre da quando diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell’assicurato, generando così spese legali. La prescrizione può essere interrotta con apposita lettera raccomandata o PEC e dopo l’interruzione il termine biennale inizia nuovamente a decorrere. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Dichiarazioni inesatte o reticenti sul rischio assicurato che influenzano la determinazione del rischio e del premio possono portare alla parziale o totale perdita della garanzia assicurativa o allo scioglimento del contratto. |
Obblighi dell’impresa | Xxxxxx si obbliga a pagare il sinistro a seguito dell’adempimento degli obblighi previsti in capo all’assicurato dalle Condizioni di polizza. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | ▪ Il premio viene pagato anticipatamente per l’anno assicurativo. Non è legato ad alcun indice. Alla fine dell’anno, il premio del successivo anno assicurativo viene adeguato in base all’andamento dei parametri indicati in polizza (p.e.: fatturato dell’impresa, numero delle persone assicurate, numero di veicoli o immobili, variazioni dell’attività assicurata). Al contraente viene richiesto il pagamento del premio annuo lordo comprensivo del 21,25% d’imposta. ▪ Tutti i premi e rate di premio devono essere pagati entro 30 giorni dalla relativa scadenza ▪ Su richiesta, il premio può essere pagate in due rate semestrali senza maggiorazione. ▪ XXXXXX non utilizza tecniche di vendita multilevel marketing. |
Rimborso | In ogni caso di risoluzione anticipata della polizza, al contraente spetta il rimborso della quota parte di premio non goduta al lordo dell’imposta già versata. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La durata del documento contrattuale è annuale. Salvo disdetta di una delle parti, è previsto il rinnovo automatico. Se XXXXXX non riceve la comunicazione di rinnovo, il documento contrattuale individuale si intende automaticamente cessato con effetto alla scadenza naturale del documento contrattuale. |
Sospensione | Se il contraente non paga il premio entro il termine stabilito, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento del premio. I sinistri insorti durante il periodo di sospensione della garanzia non saranno coperti dalla polizza. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dalla polizza entro un determinato termine dalla stipulazione. |
Risoluzione | Un sinistro può essere motivo per la risoluzione anticipata della polizza su iniziativa di una delle parti. Il decesso, l’interdizione o l’inabilitazione del contraente persona fisica costituisce un altro motivo. Per il contraente persona giuridica in caso di apertura di una procedura di insolvenza o amministrazione controllata o straordinaria, la polizza si risolve di diritto, salvo diversa valutazione di XXXXXX. |
Il prodotto è destinato a medici di base, guardie mediche, dirigenti ospedalieri (ex primari e aiuto primari), farmacisti, psicologi, specialisti ambulatoriali, direttori case di riposo, medici fiscali, medici odoiantrici con o senza attività di implantologia, anestesisti, medici specializzandi, medici non specialisti, medici liberi professionistiche vogliono tutelarsi nell’ambito della loro attività.
A chi è rivolto questo prodotto?
costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 18,50 %.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami inerenti al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all’ufficio reclami con una delle seguente modalità: ▪ tramite raccomandata a/r al seguente indirizzo: ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx; ▪ via fax al n. (x00) 00 000 000 00, all’attenzione dell’Ufficio Reclami; ▪ via e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxx-xxxxxx.xx; ▪ tramite Posta Elettronica Certificata (PEC): XXXXXXXX@xxxxxxxxx.xx ▪ Il termine di risposta ai reclami previsto dalla normativa è di 45 giorni. |
All’IVASS | Per qualsiasi reclamo è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx L'autorità di vigilanza del Paese di Roland è BAFIN (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), alla quale è possible inviare il recalmo con le seguenti modalità; E-mail: xxxxxxxxxx@xxxxx.xx, Fax: x00(0)0000000-0000, per posta a Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx 000 – 53117 Bonn o online tramite l’apposito formulario che si trova sul sito xxxxx://xxx.xxxxx.xx/XX/Xxxxxxxxxxx/XxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxxx/XxXxx/xxxxx_xxxx.xxxx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | ▪ In caso di divergenza di opinioni tra il Contraente/Assicurato e XXXXXX circa la gestione del sinistro o in caso di conflitto d’interessi, la controversia potrà essere devoluta ad un arbitro che verrà nominato di comune accordo tra le parti; qualora tale accordo non venga raggiunto, l’arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di Assicurazione. ▪ Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET . Per attivare la rete FIN- NET è possibile rivolgersi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxx- net_en oppure all’IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CONDIZIONI SPECIALI PER LA TUTELA LEGALE PENALE CSP
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione e condizioni applicabili
XXXXXX assicura al Contraente/Assicurato la possibilità di salvaguardare i propri diritti assumendo le spese necessarie a tale fine, alle condizioni e per le garanzie indicate in polizza. Alla polizza si applicano le presenti Condizioni speciali per la tutela legale penale (CSP); per quanto non espressa-mente derogato o disciplinato, si applicano le disposizioni del diritto italiano.
Art. 2 Attività assicurate
La garanzia assicurativa è operante esclusivamente con riferimento a sinistri riconducibili all’esercizio dell’attività del Contraente e delle società coassicurate. L’attività assicurata è quella che si rileva da:
a) voce specifica prevista in polizza;
b) oggetto sociale;
c) visura camerale; ogni attività funzionale al raggiungimento dell’oggetto sociale.
In caso di attività professionali vale l’attività riportata in polizza e quanto indicato nelle norme/prescrizioni che disciplinano la relativa attività professionale.
Se il Contraente è una persona fisica vale quanto indicato in polizza, fatto salvo quanto previsto nella sua procura, nel suo contratto e/o nel suo mandato.
Se, successivamente alla stipula del contratto, il Contraente o la società coassicurata modificano l’attività tutelata nel contratto d’assicurazione o ne aggiungono una ulteriore, la garanzia si estende immediatamente anche a questa, nei limiti del contratto. Entro la prima scadenza annuale successiva alla variazione, questa dovrà essere portata a conoscenza di XXXXXX per iscritto ai fini della modifica/integrazione del contratto.
In mancanza di tale comunicazione trova applicazione l’art. 16 (1).
XXXXXX comunica quindi l’eventuale aumento del premio a seguito della variazione comunicata. Trascorsi
30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Contraente della comunicazione del nuovo premio, senza manifestazioni contrarie, il nuovo premio si intenderà accettato.
Al rinnovo della polizza, resta comunque salva la facoltà di XXXXXX di rifiutare la copertura per la nuova attività. I sinistri insorti fino al momento di tale rifiuto da parte di XXXXXX sono coperti ai sensi di polizza.
Art. 3 Società coassicurate
(a) Se il Contraente è una società/ente, sono in modo automatico assicurate le sedi secondarie, se non si tratta di persone giuridiche autonome, della società/ente Contraente in Italia e all’estero, nei territori pattuiti in polizza. In tutti gli altri casi sono coassicurate le società/enti solo se pattuito in polizza.
(b) Se la copertura ricomprende l’inclusione di coassicurate e, se successivamente alla stipula del contratto il Contraente o la società coassicurata costituiscono o acquisiscono altre società, la copertura assicurativa si estende a queste ultime, alle seguenti condizioni:
a) le nuove società abbiano sede nel territorio pattuito in polizza;
b) le nuove società entrino nel bilancio consolidato del Contraente.
Lo stesso vale nel caso di fusione di società coassicurate con altre società, fatto salvo i precedenti punti a) e b).
Quanto indicato al presente punto (2) si applica ai sinistri insorti dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di efficacia della costituzione/acquisizione/fusione.
Nel caso in cui una società dovesse già beneficiare di una polizza di Tutela Legale trova applicazione, per quanto compatibile, il contenuto degli artt. 25 e 26.
(c) In deroga all’art. 16 (2), entro la prima scadenza annuale successiva alla variazione, le modifiche dovranno essere portate a conoscenza di XXXXXX per iscritto ai fini della modifica/integrazione del contratto e per l’eventuale rideterminazione del premio e delle condizioni.
Resta comunque salva la facoltà di XXXXXX di rifiutare la prosecuzione della garanzia assicurativa per le nuove società dal momento del ricevimento di tale
comunicazione. I sinistri insorti fino al momento di tale rifiuto da parte di XXXXXX sono coperti ai sensi di polizza.
In mancanza della comunicazione relativa alla modifica, trova applicazione l’art. 16 (1)
(d) Se una società coassicurata viene venduta vale quanto segue:
previa valutazione di XXXXXX, in base all’art. 26, può essere pattuita continuità con la polizza XXXXXX con la quale era precedentemente coassicurata, purché l’ordine per la nuova polizza XXXXXX pervenga entro tre mesi dalla cessione.
Il nuovo contratto avrà le medesime garanzie delle quali beneficiava la Società ceduta, fermo quanto stabilito dall’art. 26.
Indipendentemente dalla stipula di una copertura successiva, le garanzie assicurative continuano per le persone assicurate dalla polizza ROLAND del Contraente per le attività prestate presso la società venduta/fuoriuscita e per i sinistri insorti durante il periodo in cui la società era coassicurata.
(e) Lo stesso vale nei casi di fusione del Contraente con altra società o cessione/affitto di ramo d’azienda.
(f) Indipendentemente dalla stipula di una successiva polizza con XXXXXX, la copertura assicurativa continua a favore delle persone già assicurate con la precedente polizza XXXXXX per gli incarichi precedentemente svolti presso la società ceduta, incorporata per fusione o in caso di cessione/affitto di ramo d’azienda.
Ciò a condizione che la presunta o reale violazione di norme di legge e/o di contratti contestata ricada temporalmente nel periodo in cui la società risultava assicurata.
(g) Alle società coassicurate si applicano, inoltre, le seguenti disposizioni:
a) vengono applicate le medesime condizioni contrattuali pattuite con il Contraente;
b) le manifestazioni di volontà in merito alla polizza spettano esclusivamente al Contraente e a XXXXXX;
c) solo il Contraente risponde dei premi assicurativi;
d) il Contraente può opporsi alla garanzia assicurativa a favore delle coassicurate;
(h) alle società controllate o collegate con sede al di fuori dello spazio economico europeo (SEE)1 la copertura dei rischi assicurati dalla presente polizza viene prestata mediante apposita garanzia “perdite pecuniarie”. La suddetta garanzia opera come segue:
(a) rimborsa i costi sostenuti dalla contraente per aver manlevato le società affiliate al di fuori dello SEE1 dalle spese legali in applicazione di tutte le condizioni di polizza;
(b) Qualora esista un’eventuale copertura assicurativa equivalente2 per le spese legali contratta localmente nel paese SEE1 dove ha avuto origine il sinistro, la presente garanzia interviene a secondo rischio in caso contrario interverrà a primo rischio.
(c) Il rischio della garanzia “perdite pecuniarie” è assunto da:
XXXXXX Xxxxxxxxxxx-Versicherung XX Xxxxx-Xxxxxx Xxxxxx 00
00000 Xxxx (Xxxxxxx)
Registro Commerciale di Colonia, numero di iscrizione 9084
1) Fanno parte dello SEE.:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia.
2) equivalente
La copertura assicurativa è equivalente solamente quando i contenuti fondamentali delle sue condizioni nonché l'importo coperto dall'assicurazione risultino equiparabili alle condizioni della presente polizza ROLAND. Il massimale della polizza estera può scostarsi al massimo del 5% rispetto a quello previsto dal presente contratto.
Art. 4 Persone assicurate
Assicurati sono i soggetti indicati in polizza. Le persone fisiche indicate in polizza sono assicurate nell’espletamento delle loro funzioni/mansioni svolte a favore del Contraente e/o delle società/enti coassicurati o presso società/enti non indicati in polizza. In questo ultimo caso la copertura opera purchè esista incarico scritto della Contraente/societá coassicurata.
Per tutti gli altri incarichi per i quali non esista un incarico scritto tra Contraente/società coassicurata e l’assicurato, la copertura deve essere espressamente richiamata in polizza.
Alle persone assicurate vengono applicate le medesime condizioni contrattuali pattuite con il Contraente.
Il Contraente può opporsi alla garanzia assicurativa delle persone assicurate.
Sono, altresì, assicurate le persone che non si trovano più al servizio del Contraente o delle società coassicurate, in caso di sinistri insorti in corso di validità della polizza ROLAND (o di altra precedente, se è prevista la clausola di continuità) e riconducibili a fatti accaduti in corso di rapporto con il Contraente o con la società coassicurata. In tali casi le garanzie di polizza saranno operanti purché il Contraente dia il proprio consenso scritto a XXXXXX.
Art. 5 Rischio assicurato (1)
Difesa in procedimenti penali e per illeciti amministrativi pecuniari e/o non pecuniari
XXXXXX xxxxxxxxxx i costi:
– per la difesa in caso di procedimenti penali, compreso il c.d. patteggiamento ex art. 444 e segg. c.p.p.;
– Se previsto in polizza, per la difesa in caso di contestazione di un illecito amministrativo, qualora sia stata conseguentemente emessa con il relativo atto una singola sanzione amministrativa pecuniaria superiore a euro 1.000,00 e/o non pecuniaria.
Inoltre, qualora sia prevista ai sensi di legge una fase prodromica antecedente l'emissione del provvedimento amministrativo (di carattere pecuniario, come sopra precisato, superiore nel minimo edittale a euro 1.000,00, o non pecuniario) contro cui presentare ricorso, ROLAND garantisce, se previsto in polizza, le spese per la difesa in tale fase (ad esempio, attraverso la presentazione di memorie).
La copertura per la fase prodromica, sempreché pattuita in polizza, opera come sopra precisato con il sottolimite, per le spese legali, di euro 3.500,00 per sinistro.
Sia per la fase prodromica, sia in caso di presentazione di ricorso davanti all’autorità giudiziaria competente, XXXXXX - una volta esaminata la documentazione -
conferma la copertura senza previa valutazione della probabilità di successo.
La garanzia di cui alla presente lettera b) è prestata fino a 5 denunce per anno assicurativo, per la fase prodromica, indipendentemente dal numero di società/enti assicurati in polizza.
Dalla sesta denuncia in poi fatta nell’anno assicurativo, la copertura sarà operante esclusivamente per il ricorso avverso la sanzione amministrativa pecuniaria superiore a euro 1.000,00 e/o non pecuniaria, con esclusione pertanto di qualsiasi fase prodromica;
– per l’assistenza nel caso in cui l’Assicurato venga assunto come teste in un procedimento penale, così come specificato all’art. 6 (2) b);
– sostenuti dal Contraente, qualora assicurato in polizza, e/o dalla società coassicurata, per ottenere il dissequestro di beni, mobili e immobili, appartenenti al Contraente/alla società coassicurata, o detenuti o posseduti dagli stessi, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell’ambito di procedimenti penali a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell’attività assicurata.
La garanzia assicurativa decade, con effetto retroattivo, esclusivamente in caso di condanna - con efficacia di giudicato - per un reato e/o un illecito amministrativo nei quali venga accertato il dolo della persona assicurata. In questo caso il Contraente, in solido con l’Assicurato, è obbligato a rifondere a ROLAND gli importi per spese legali di difesa già corrisposte.
(2)
Difesa in procedimenti disciplinari
Qualora, a seguito della contestazione di un reato o di un illecito amministrativo, ai sensi
dell’art. 5 (1) (a) e (b), dovesse aprirsi una qualsiasi vertenza davanti al relativo ordine professionale di appartenenza, XXXXXX xxxxxxxxxx le spese di difesa.
Art. 6 Spese assicurate
ROLAND garantisce, alle condizioni e per le garanzie indicate in polizza, le spese legali nei limiti del
massimale pattuito in polizza e ad esclusione delle voci non assicurate di cui all’art.12.
Gli indennizzi vengono liquidati in euro.
Le spese sostenute in valuta diversa vengono rifuse in euro applicando il cambio in vigore il giorno in cui è stata sostenuta la spesa per la quale si richiede il rimborso, salvo quanto previsto all’ultimo comma del successivo punto (4) del presente articolo.
(1)
Spese giudiziarie ROLAND riconosce:
- le spese processuali poste a carico dell’Assicurato;
- le spese per la registrazione di atti giudiziari;
- le spese per ottenere copia degli atti d’indagine.
(2)
Onorari e scelta dell’Avvocato
L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente un Avvocato senza alcun limite territoriale.
ROLAND liquida i compensi di un Avvocato, nei limiti stabiliti in polizza, in applicazione dei parametri forensi o della normativa vigente.
In caso di compensi calcolati in modo diverso, vi sarà copertura solo previo accordo o successiva ratifica di XXXXXX sull’adeguatezza dei costi.
In caso di vertenza instaurata all'estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell'Avvocato secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.
La copertura viene prestata per le seguenti attività:
• difesa dell’Assicurato per i casi previsti dall’art. 5 (1) (a), (b) e (d);
• assistenza ai testimoni, ai sensi dell’art. 5 (1) (c), qualora l’Assicurato venga assunto quale teste o persona informata sui fatti in un procedimento:
- nel quale sussiste il pericolo di un’incriminazione propria o di altre persone assicurate;
- stralciato (cioè separato) da quello in cui era imputato o indagato (teste in procedimento connesso).
Qualora nell’ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l’assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, XXXXXX riconoscerà altresì le spese aggiuntive relative all’assistenza di tale professionista.
Qualora, per qualunque ragione, l'Assicurato decida di revocare il mandato all'Avvocato per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato.
Lo stesso si applica in caso di rinuncia o cessazione del mandato da parte dell'Avvocato.
(3)
Spese di viaggio dell’Avvocato e dell'eventuale domiciliatario
Qualora l’Assicurato nomini un Avvocato non domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente, ROLAND riconosce le spese sostenute dal legale per le trasferte necessarie per raggiungere la sede dell’autorità competente a decidere del procedimento. La rifusione delle sopra citate spese avviene previo accordo o successiva ratifica di XXXXXX.
Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario, con l’esborso massimo indicato in polizza, ad esclusione delle spese che rappresentano una duplicazione perché relative ad attività già svolte ed esposte dal primo Avvocato.
Per il pagamento dei relativi compensi si applica quanto stabilito al precedente punto (2).
(4)
Spese di viaggio dell’Assicurato
XXXXXX riconosce solo le spese di viaggio sostenute dall’Assicurato per raggiungere le sedi delle Autorità Giudiziarie estere, che abbiano disposto la sua comparizione personale, e precisamente:
a) quelle necessarie utilizzando un mezzo pubblico, ossia le Ferrovie dello Stato in prima classe o un volo di linea in “economy class”;
b) in caso di utilizzo di mezzo proprio, verrà riconosciuto un importo comunque non superiore a quello che sarebbe stato sostenuto con l’utilizzo di un mezzo pubblico secondo il punto precedente.
L’Assicurato è tenuto a trasmettere a ROLAND le ricevute di pagamento.
Le spese di viaggio vengono rifuse in euro.
Le spese sostenute in valuta diversa vengono rifuse in euro applicando il cambio in vigore il giorno di inizio del viaggio.
(5)
Spese del C.T.U./Consulente di Parte ROLAND garantisce:
- le spese di Consulenti Tecnici d’Ufficio (C.T.U.), qualora l’Autorità Giudiziaria le ponga a carico dell’Assicurato;
- a seguito di autorizzazione/ratifica di XXXXXX, le spese di un consulente nominato dall’Assicurato - senza alcun limite territoriale - nel caso in cui l’Avvocato incaricato reputi tale nomina necessaria a supporto della difesa. Tali spese vengono riconosciute nei limiti della tariffa di riferimento in vigore al momento della presenta-zione della parcella professionale. In mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii..
In caso di vertenza instaurata all'estero, il compenso adeguato viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferi- mento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.
Qualora, per qualunque ragione, l'Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di Parte per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente.
Lo stesso si applica in caso di rinuncia o cessazione del mandato da parte del Consulente.
(6)
Spese di traduzione
XXXXXX provvede alla traduzione della documentazione necessaria per la difesa dell’Assicurato
all’estero e sopporta le relative spese. Qualora XXXXXX autorizzasse l’Assicurato a provvedere alla traduzione, il rimborso del relativo costo fiscalmente documentato avverrà nel limite di euro 2.000,00 anche in caso di reiezione del sinistro denunciato a seguito della disamina della documentazione prodotta.
(7)
Cauzione
XXXXXX provvederà all’anticipazione di una cauzione che si dovesse rendere necessaria per evitare all’Assicurato l’applicazione di misure di restrizione della libertà personale. L’Assicurato e il Contraente sono obbligati in solido alla restituzione a ROLAND dell’importo versato a titolo di cauzione:
a) quando la cauzione sia stata restituita dall’Autorità Giudiziaria competente;
b) quando l’Assicurato, a causa di un suo comportamento attivo od omissivo, determini la mancata restituzione della cauzione da parte dell’Autorità Giudiziaria competente.
Indipendentemente dal verificarsi dei casi di cui alle lettere a) e b), la cauzione deve essere restituita entro
12 (dodici) mesi dalla data di anticipazione dietro richiesta scritta di XXXXXX.
(8) X.X.X.
XXXXXX si assume l’I.V.A. relativa ai compensi di avvocati e consulenti, qualora il Contraente/Assicurato dichiari di non essere autorizzato alla detrazione dell’imposta.
(9)
Copia di atti giudiziari
XXXXXX provvederà al rimborso delle spese necessarie a ottenere copia degli atti giudiziari.
(10)
Spese di investigazione
A seguito di autorizzazione/ratifica di XXXXXX, le spese adeguate di un investigatore esterno (non facente parte, cioè, dell’organico del Contraente e/o coassicurato) nominato dall’Assicurato/ Avvocato - senza alcun limite territoriale nel caso in cui l’Avvocato incaricato reputi tale nomina necessaria a supporto
della difesa. Quanto sopra vale anche in caso di vertenza instaurata all'estero.
Art. 7 Massimale
XXXXXX si espone per ogni sinistro fino al massimale indicato in polizza. Tale principio trova applicazione anche quando XXXXXX, in un unico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati. Inoltre, in caso di una o più reali o presunte violazioni collegate temporalmente e/o causalmente che abbiano dato origine a un sinistro unico, il massimale a disposizione sarà sempre unico.
Art. 8 Sinistro – Obblighi dell’Assicurato (1)
Insorgenza del Sinistro – Sinistro unico
Si intende quale sinistro la vertenza, penale o amministrativa per la quale viene prestata la garanzia di polizza.
Il sinistro deve insorgere tra la data di efficacia e quella di cessazione della polizza. Si precisa, pertanto, che:
a) in caso di procedimenti contro l’Assicurato previsti all’art. 5 (1), a) e art. 5 (2), il sinistro si considera insorto nel momento in cui l’Assicurato ha o avrebbe cominciato a trasgredire obblighi giuridici o norme di legge. In presenza di più trasgressioni rileva, per stabilire l’insorgenza del sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso.
b) in caso di contestazione di un illecito amministrativo pecuniario e non pecuniario, il sinistro si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale che abbia dato origine al provvedimento amministrativo.
c) Per l’assistenza ai testimoni prevista all’art. 5 (1) c), il sinistro si intende insorto con l’invito all’Assicurato, da parte dell’Autorità o della Polizia Giudiziaria, a rendere l’interrogatorio in qualità di persona informata sui fatti (artt. 197 bis e 377
c.p.p. o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.)).
Se, successivamente, nel procedimento penale dovesse esservi il coinvolgimento dell’Assicurato, troverà applicazione - ai fini dell’insorgenza del sinistro - quanto disposto alla lettera a) del presente articolo.
d) Nell’esclusiva ipotesi di assistenza in caso di sequestro di beni mobili o immobili del Contraente, qualora assicurato in polizza, e/o della società coassicurata per procedimenti penali aperti a carico di una persona assicurata o di terzi di cui all’art. 5
(1) d), il sinistro è da considerarsi insorto con la notifica del provvedimento di sequestro.
Se, successivamente, nel procedimento penale dovesse esservi il coinvolgimento dell’Assicurato, troverà applicazione - ai fini dell’insorgenza del sinistro - quanto disposto alla lettera a) del presente articolo.
e) Se il medesimo procedimento coinvolge più Assicurati o se nello stesso procedimento più Assicurati vengono invitati a fornire testimonianza o se vengono disposti più sequestri, il sinistro è da considerarsi unico a tutti gli effetti e non di volta in volta un sinistro nuovo.
f) In caso di contestazione di illeciti amministrativi pecuniari, se vengono contestate violazioni collegate temporalmente e/o causalmente, il sinistro è da considerarsi unico a tutti gli effetti e non di volta in volta un sinistro nuovo. Inoltre, ai fini del calcolo del valore minimo della sanzione pecuniaria di euro 1.000,00, gli importi delle singole sanzioni irrogate (o superiori nel minimo edittale a euro 1.000,00 in caso di fase prodromica) non si sommano tra loro e vengono quindi sempre considerati singolarmente.
(2)
Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In deroga all’art. 1913 Cod. Civ., il Contraente/Assicurato deve segnalare a XXXXXX, per iscritto o anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni dal primo momento in cui viene a conoscenza di una fattispecie di cui all’art. 5 che rende necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali.
La denuncia, così come qualsiasi comunicazione, può pervenire anche dall'Avvocato difensore.
L’Assicurato è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica.
Inoltre, deve trasmettere a XXXXXX copia di qualsiasi atto giudiziario a lui notificato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica.
L’inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensi dell’art. 1915 Cod. Civ., alla decadenza parziale o totale del diritto alla garanzia assicurativa.
Il termine prescrizionale previsto dall'art. 2952, comma 2, Cod. Civ. decorre da quando diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell'Assicurato, generando così spese legali.
Ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ., l’Assicurato deve segnalare, al momento della denuncia del sinistro, l’esistenza di altre polizze di Tutela Legale.
Art. 9 Validità territoriale
Sussiste copertura assicurativa per sinistri per i quali è data competenza giurisdizionale nei territori pattuiti in polizza.
Art. 10 Esclusioni
(1)
Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i costi e le spese:
a) per la difesa dell’Assicurato contro l’accusa di aver commesso un reato o un illecito amministrativo in qualità di conducente di veicoli viaggianti su terra sottoposti per legge all’obbligo d’assicurazione per la responsabilità civile; sono altresì escluse le vertenze inerenti la conduzione di imbarcazioni, natanti, aeromobili o locomotori, se non diversamente pattuito;
b) per la difesa contro l’accusa:
- di aver violato una disposizione antimonopolio o un’altra norma di legge la cui violazione sia connessa a una violazione di norme antimono- polio;
- di aver costituito un cartello;
c) per la difesa contro l’accusa di violazione di prescrizioni tributarie, fiscali e doganali, se non diversamente pattuito;
d) in tutti i casi di costituzione di parte civili nel procedimento penale, se non diversamente pattuito;
e) fatta salva ogni altra previsione contrattuale, la garanzia assicurativa opera solo e fintanto che ciò non sia vietato da limitazioni o sanzioni economiche, commerciali, o finanziarie o embarghi dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite direttamente opponibili alle parti contrattuali.
(2)
Non vi è inoltre copertura assicurativa per il pagamento di:
a) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
b) spese collegate all’esecuzione di pene detentive e alla custodia di cose.
Art. 11 Difesa contro le sanzioni amministrative di cui all’art. 9 D.Lgs. n. 231/2001
Se espressamente previsto in polizza, la garanzia si estende ai costi di difesa dell’ente/società contro le sanzioni amministrative, pecuniarie e non pecuniarie, previste dall’art. 9 D.Lgs. n. 231/2001, comprese le misure cautelari.
XXXXXX provvede ad anticipare le spese legali.
In deroga all’art. 5 (1), ultimo comma, XXXXXX copre le spese legali sostenute per la difesa dell’ente/società anche nel caso di condanna con sentenza passata in giudicato, salvo che si tratti di ente “stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità” ai sensi dell’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2001.
Art. 12 Costi non assicurati
La polizza non prevede il pagamento delle seguenti spese:
a) i costi assunti dal Contraente e/o dall’Assicurato senza obbligo giuridico;
b) le franchigie e gli scoperti comunque pattuiti in polizza;
c) i costi per la difesa da pene pecuniarie penali/sanzioni di qualsiasi natura comunque inferiori a euro 1.000,00;
d) la ritenuta d’acconto da versarsi a cura del sostituto d’imposta, in quanto XXXXXX non riveste tale figura nel rapporto fra Contraente/Assicurato e professionista incaricato.
Art. 13 Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio
(1)
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato in polizza.
(2)
Ai sensi dell’art. 1901, comma 1, Cod. Civ., se il Contraente non salda il primo premio annuale o la prima rata del premio entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza prevista nella polizza, la garanzia resta sospesa e priva di efficacia fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto.
(3)
Se, alle scadenze convenute, il Contraente non paga i premi successivi, in deroga all’art. 1901, comma 2, Cod. Civ., l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento.
(4)
Il contratto si risolve di diritto con effetto retroattivo dal momento della scadenza del premio annuo o dell’ultima rata, se XXXXXX, in caso di mancato pagamento del premio annuo o dell’ultima rata, non agisce per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno della scadenza di quel premio o di quella rata di premio (art. 1901, comma 3, Cod. Civ.), salvo accordi diversi.
(5)
In caso di emissione di appendice che comporta un aumento del premio, il Contraente deve effettuare il relativo pagamento entro il termine pattuito.
(6)
Nell’ipotesi di parziale pagamento del premio dovuto, in caso di sinistro, XXXXXX decurterà dalle spese indennizzabili la percentuale risultante dal rapporto tra il premio saldato e quello dovuto dal Contraente.
Con il pagamento di quanto dovuto entro l’anno assicurativo di competenza o nel termine pattuito, il Contraente ripristina il suo diritto all’intera prestazione assicurativa.
(7)
Se, alla scadenza pattuita, il Contraente non paga il premio intero dovuto, XXXXXX sospenderà la liquidazione di tutti i sinistri denunciati fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente effettuerà il pagamento del premio dovuto. In caso di pagamento parziale si applicheranno le disposizioni di cui al punto (6) di cui sopra.
Art. 14 Xxxxxx e proroga del contratto di assicurazione
Se non diversamente pattuito, il contratto ha durata annuale e si proroga tacitamente di anno in anno in mancanza di disdetta che deve essere inviata al destinatario almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.
La disdetta deve avvenire esclusivamente tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC). Ogni altra forma di disdetta si considera senza effetto.
Art. 15 Risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso
(1)
a) La polizza si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del Contraente persona fisica, di una delle seguenti fattispecie: decesso, interdizione o inabilitazione.
b) Se il Contraente è una persona giuridica, in caso di sentenza di fallimento o di richiesta di apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria nei suoi confronti, il contratto si risolve di diritto, salvo diversa valutazione di
ROLAND. Se la sentenza di fallimento o la richiesta di apertura ad altra procedura concorsuale riguarda una coassicurata, quest’ultima viene esclusa dalla copertura dalla data di sentenza di fallimento o dall’apertura di altra procedura concorsuale, salvo
diversa valutazione di XXXXXX.
Quanto sopra si applicherá conformemente alle procedure corrispondenti in caso di modifiche legislative.
c) In caso di liquidazione volontaria del Contraente e/o delle società/enti coassicurati, il Contraente deve avvertire per iscritto ROLAND entro 30 giorni dall’avvenuta delibera. Di seguito XXXXXX, ai sensi dell’art. 1898 del Cod. Civ., valuterà l’aggravio del rischio e l’eventuale prosecuzione del contratto.
d) Nei casi di risoluzione/recesso previsti dal presente articolo, esclusivamente per le persone giuridiche/enti, le azioni in corso proseguono fino all’esaurimento del relativo grado di giudizio, mentre quelle future non vengono in ogni caso prese in carico, con liberazione da parte di XXXXXX da ogni ulteriore prestazione. Per le persone fisiche, le azioni in corso e quelle future non vengono in ogni caso prese in carico, con liberazione da parte di XXXXXX da ogni ulteriore prestazione. Vengono comunque indennizzate le spese legali maturate al momento del verificarsi della risoluzione/recesso del contratto.
(2)
Se l’oggetto dell’assicurazione viene a mancare del tutto o in parte - per motivi diversi dalla previsione del punto (1) - verrà meno la copertura assicurativa per l’oggetto cessato, se non diversamente pattuito. Se XXXXXX viene a conoscenza del venir meno dell’oggetto dell’assicurazione dopo più di due mesi dall’evento, le spetta comunque il premio nella sua totalità fino al momento dell’avvenuta conoscenza.
Se XXXXXX viene invece a conoscenza del venir meno dell’oggetto dell’assicurazione entro due mesi dall’evento, al Contraente spetta il rimborso del premio al netto dell’imposta assicurativa.
Art. 16 Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo/aumento/diminuzione del rischio
(1)
Dichiarazioni inesatte, incomplete o reticenti del Contraente durante la negoziazione, la conclusione o durante la vigenza della polizza, relative a circostanze che influenzano la determinazione del rischio da parte di XXXXXX o l’ammontare del premio, possono portare
- ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Cod. Civ.
- alla totale o parziale perdita della garanzia assicurativa, oppure allo scioglimento del contratto.
(2)
Ai sensi dell’art. 1898 Cod. Civ., il Contraente è obbligato a dare immediato avviso a ROLAND di ogni aggravamento del rischio, salvo quanto previsto agli articoli 2 e 3.
(3)
Una volta a conoscenza di un fatto/una circostanza che giustifica un premio maggiore rispetto a quello pattuito, XXXXXX ha la facoltà di richiedere modifiche al contratto compreso un premio maggiore, anche con effetto retroattivo. Il contratto si scioglie ai sensi e per gli effetti dell’art. 1898 Cod. Civ. qualora il Contraente, una volta ricevuta la comunicazione da parte di XXXXXX, non intenda accettare la proposta di modifica, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.
Sempre ai sensi e per gli effetti dell’art. 1898, ultimo comma, secondo periodo, Cod. Civ., in caso di sinistro, XXXXXX ha il diritto di prestare la garanzia in proporzione al rapporto tra il premio pattuito e quello effettivamente dovuto se il Contraente avesse comunicato il fatto/la circostanza in modo esatto e completo prima della conoscenza del fatto/della circostanza relativi all’aggravamento del rischio.
(4)
Se, dopo la conclusione del contratto, si verifica un evento che giustifica un premio minore rispetto a quello pattuito, il Contraente può richiedere una diminuzione del premio dal momento del verificarsi di tale evento. Se il Contraente denuncia la circostanza oltre 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi, il premio verrà diminuito solo dal momento del ricevimento della denuncia.
(5)
Fermo quanto stabilito ai punti (1), (2), (3) e (4), XXXXXX resta obbligata alla prestazione se il Contraente dimostra che l’inesattezza o l’omissione delle informazioni non sono dovute a suo dolo o colpa grave.
Art. 17 Variabilità del premio di assicurazione (1)
Se il premio annuale di polizza è calcolato sulla base di parametri variabili (es.: n. addetti, fatturato, attività assicurate, ecc.), il Contraente dovrà fornire i relativi dati entro un mese dalla data di scadenza.
Conseguentemente, il premio di rinnovo potrà subire un adeguamento.
Su richiesta di XXXXXX, il Contraente fornisce i documenti che attestino i dati comunicati per l’aggiornamento del premio.
(2)
Se il Contraente non adempie a quanto indicato al punto (1), o fornisce le indicazioni richieste in modo incompleto o inesatto, ROLAND - in caso di sinistro - ha il diritto di prestare la garanzia in proporzione al rapporto tra il premio pattuito e quello effettivamente dovuto se il Contraente avesse comunicato quanto richiesto in modo esatto e completo.
Trova comunque applicazione quanto previsto dall’art. 16.
Art.18 Gestione del sinistro
a) collaborare attivamente con il professionista incaricato della tutela dei suoi diritti informandolo in modo completo e veritiero sulla situazione, indicandogli tutti i mezzi di prova, tutte le informazioni e fornendo tutta la documentazione necessaria;
b) fornire a XXXXXX, su richiesta, informazioni sullo stato della pratica, chiedendo eventualmente anche al professionista incaricato di procedere in tal senso;
c) a meno che i suoi interessi non vengano compromessi dovrà:
- prima di adire l’Autorità Giudiziaria, attendere il formarsi del giudicato di altri procedimenti giudiziari che possano in fatto o in diritto influire sul procedimento giudiziario da intentare;
- evitare di porre in essere comportamenti che potrebbero aumentare le spese o rendere più difficile la loro rifusione da parte dell’avversario.
(1)
XXXXXX conferma per iscritto la misura della prestazione assicurativa per il sinistro.
(2)
Nell’ambito delle garanzie prestate dalla polizza, la pratica verrà affidata direttamente all’Avvocato liberamente scelto dall’Assicurato ai sensi dell’art. 6 (2) senza valutare nel merito la probabilità di successo.
(3)
Esaurito il primo grado, per i procedimenti assicurati in polizza, la garanzia assicurativa viene prestata in ogni caso per i successivi gradi di giudizio, senza previa valutazione da parte di ROLAND della probabilità di successo.
La copertura assicurativa decade, con effetto retroattivo, solo nel caso in cui sia stato accertato definitivamente il dolo della persona assicurata per qualsiasi garanzia prevista in polizza.
In questo caso il Contraente, in solido con l’Assicurato, è obbligato a rifondere a ROLAND gli importi per spese legali già corrisposte.
(4)
Il conferimento di incarico al consulente tecnico di parte di cui all’art. 6 (5) deve essere autorizzato/ratificato da XXXXXX.
(5)
In caso di operatività della polizza, l’Assicurato dovrà:
(6)
XXXXXX presta comunque la copertura se la violazione degli obblighi di cui al punto (5) non è causata da dolo e/o colpa grave. In caso di violazione per dolo e/o colpa grave, XXXXXX resta obbligata qualora la violazione non le abbia causato un pregiudizio.
(7)
Le prestazioni assicurative della polizza possono essere cedute soltanto con il consenso scritto di XXXXXX. XXXXXX, ai sensi degli artt. 1201, 1203 e 1916 Cod. Civ., è surrogata, fino alla concorrenza dell’importo corrisposto, in tutti i diritti dell’Assicurato verso i terzi.
L’Assicurato, a sue spese, è tenuto, su richiesta di XXXXXX, a consegnare tutta la documentazione necessaria e a esperire tutte le azioni indispensabili per consentire a XXXXXX di far valere i diritti surrogati.
(8)
Ai sensi dell’art. 174 del Codice delle Assicurazioni, in caso di divergenza di opinioni tra l’Assicurato e XXXXXX circa la gestione del sinistro o in caso di conflitti di interessi, la controversia potrà essere devoluta a un arbitro che verrà nominato di comune accordo tra le parti; qualora tale accordo non venga raggiunto, l’arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di Assicurazione.
a) L’arbitro deciderà secondo xxxxxx e i costi della controversia arbitrale saranno sopportati dalla parte soccombente.
b) Qualora vi sia il rischio della prescrizione del diritto dell’Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli può, a sue spese, intraprendere i necessari atti interruttivi della prescrizione.
c) I costi di cui al precedente punto b) verranno rimborsati da XXXXXX in caso di sua soccombenza nel procedimento arbitrale di cui sopra.
Art. 19 Indicizzazione - adeguamento dei massimali, degli indennizzi e dei premi
(1)
Se previsto in polizza, il massimale, le indennità e i premi di polizza vengono determinati in base all’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati pubblicato dall’ISTAT, secondo i criteri che seguono:
a) base per l’adeguamento durante l’anno sarà l’indice del mese di settembre dell’anno precedente;
b) alla scadenza annuale il massimale, le indennità e i premi verranno aumentati o diminuiti in proporzione all’indice ISTAT;
c) gli aumenti/le diminuzioni avranno validità dalla data di decorrenza della rata annuale di premio.
(2)
Se, in seguito a una modifica dell’indicizzazione il massimale, le indennità o i premi dovessero raddoppiare (rispetto agli importi inizialmente stabiliti) sia il Contraente che XXXXXX possono rinunciare all’adeguamento della polizza. In questo caso, valgono per il massimale, per le indennità e per i premi gli importi calcolati in base all’ultimo adeguamento avvenuto.
(3)
In caso di ritardo o interruzione della pubblicazione dell’indice, XXXXXX propone un adeguamento corrispondente alle modificazioni dei prezzi generali e alle variazioni conosciute dall’ultimo adeguamento
avvenuto. Il Contraente ha tuttavia la facoltà di rinunciare all’adattamento proposto.
Art. 20 Riscossione di somme di denaro (1)
Gli importi corrisposti dalla controparte a titolo di capitale, risarcimento del danno e interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato.
(2)
Se l’Assicurato dovesse recuperare importi anticipati da XXXXXX, lo stesso è obbligato alla restituzione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di recupero.
Art. 21 Disdetta in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno da ogni pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente x XXXXXX possono recedere dalla polizza esclusivamente mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di 30 (trenta) giorni. Ogni altra forma di disdetta si considera senza effetto.
In questo caso, il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio - al netto dell’imposta assicurativa - per il periodo d’assicurazione non ancora trascorso.
Art. 22 Periodo di postuma per la denuncia di sinistri dopo la cessazione del contratto
La copertura assicurativa sussiste per i sinistri insorti durante la validità della polizza XXXXXX e denunciati a ROLAND entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della polizza. Se la polizza ha una durata complessiva superiore a tre anni, il periodo di cui sopra si estende a 36 (trentasei) mesi dalla cessazione del contratto.
Art. 23 Oneri fiscali
Tutti gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente, anche se sono stati anticipati da ROLAND.
Art. 24 Modifiche al contratto d’assicurazione
La polizza può essere modificata solamente per iscritto.
In caso di emissione di appendice, salvo diverso accordo, quanto in essa previsto si applica dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di efficacia indicato nell’appendice stessa.
In caso di sinistro, il contenuto della appendice trova applicazione relativamente ai sinistri insorti dopo la data di effetto dell’appendice.
Art. 25 Clausola di continuità
Se il contratto subentra senza soluzione di continuità temporale ad un’altra polizza di Tutela Legale stipulata a favore del Contraente/società e/o ente coassicurato/ assicurato trova applicazione quanto segue:
la copertura assicurativa si estende altresì agli eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente polizza di assicurazione accesa presso la compagnia indicata nella polizza XXXXXX e dei quali il Contraente venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente Assicuratore.
Quanto sopra a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:
1. la polizza XXXXXX abbia continuità temporale, ovvero segua senza alcuna interruzione la polizza del precedente assicuratore indicato nella polizza XXXXXX;
2. il sinistro venga obbligatoriamente denunciato a XXXXXX entro la durata della
xxxxxxx XXXXXX;
3. l'assicuratore precedente indicato nella polizza XXXXXX abbia respinto il sinistro per tardiva comunicazione, ossia oltre il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto, e non per altri motivi;
4. l'Assicurato abbia denunciato il sinistro al precedente assicuratore tempestivamente.
Di conseguenza, XXXXXX avvierà la gestione del caso applicando le condizioni della polizza XXXXXX, a condizione che la fattispecie denunciata rientri nelle garanzie previste sia nella polizza del precedente assicuratore che in quella di XXXXXX.
Nel caso in cui la polizza precedente preveda continuità con altre polizze, si intende adempiuto quanto previsto al punto 1.
I punti 3 e 4 decadono se l'Assicurato viene a conoscenza dell'evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto o se il precedente contratto non prevede alcun periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessa-
zione del contratto.
Il Contraente si obbliga a fornire a XXXXXX, in sede della richiesta d’offerta, le seguenti informazioni:
• nominativo della Compagnia precedente;
• numero di polizza;
• condizioni che regolano il preceden-te contratto ed eventuali appendici;
• situazione dei sinistri denunciati/ liquidati/riservati/respinti/chiusi senza seguito degli ultimi tre anni, suddivisi per tipologia.
In mancanza di tali informazioni, trova applicazione quanto indicato all’art. 16 (1), (3) e (5).
Art. 26 Continuità con altre polizze ROLAND
Nel caso in cui il nuovo contratto subentri senza soluzione di continuità temporale a un’altra polizza stipulata con XXXXXX a favore del Contraente/società e/o ente coassicurato/assicurato, trova applicazione quanto segue:
Il contratto dà continuità di copertura alla polizza stipulata con XXXXXX.
Quanto sopra a condizione che la persona assicurata risulti esserlo sia con la nuova polizza XXXXXX che con quella precedente e che il sinistro colpisca una garanzia assicurata sia con la nuova polizza sia con quella/e precedente/i.
In questi casi si applicano le condizioni in vigore al momento della denuncia del sinistro.
Quanto previsto dal presente articolo si applica anche nel caso in cui un assicurato beneficiario di
xxxxxxx XXXXXX possa usufruire di un’altra polizza già in essere con XXXXXX.
Art. 27 Clausola di salvaguardia
Nel caso di aggiornamento delle condizioni, con modifiche del contenuto che non generano un sovrappremio, le stesse avranno efficacia dalla data della loro pubblicazione e varrà quanto segue:
- qualora il contenuto delle nuove condizioni fosse più favorevole per la gestione di un sinistro e/o del contratto, XXXXXX applicherà le nuove condizioni;
- qualora il contenuto delle precedenti condizioni fosse più favorevole per la gestione di un sinistro e/o del contratto, XXXXXX applicherà le vecchie condizioni;
Quanto sopra vale anche nel caso in cui i documenti contrattuali dovessero riportare il vecchio normativo.
Quanto sopra vale esclusivamente per i sinistri denunciati dalla data di efficacia delle nuove condizioni.
Art. 28 Foro competente
Foro competente per decidere le controversie relative all’applicazione della polizza è esclusivamente quello di Milano. Qualora il Contraente sia un consumatore come definito dal Codice del Consumo, il foro competente sarà quello di residenza del Contraente.
Art. 29 Ordinamenti giuridici esteri
Se non diversamente previsto in polizza, la copertura assicurativa si estende alle fattispecie previste dalle normative estere, per quanto queste ultime siano corrispondenti alla normativa italiana oggetto della copertura della polizza in specie.
Art. 30 Clausola in presenza di intermediario
Se il Contraente ha affidato la gestione del contratto a un Intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del R.U.I., così come richiamato in polizza, e che abbia un accordo di collaborazione in vigore con XXXXXX trova applicazione quanto segue:
tutta la gestione del contratto è affidata all’Intermediario, salvo relativa clausola di precisazione inserita in polizza e approvata per iscritto dalle parti. Comunicazioni dell’Assicurato si danno per conosciute a XXXXXX quando sono pervenute all’Intermediario. Quest’ultimo è obbligato alla loro immediata trasmissione a XXXXXX.
Tuttavia, richieste, manifestazioni di volontà e denunce dell’Assicurato volte a determinare, concludere, modificare l’ambito di copertura della polizza o
riguardanti obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro, valgono solo dal momento in cui queste pervengono effettivamente a XXXXXX.
Se, durante la vigenza del contratto, il Contraente dovesse revocare l’incarico della gestione assicurativa all’Intermediario indicato in polizza, la gestione del contratto potrà continuare purché venga fornito regolare incarico sottoscritto dal Contraente e che il nuovo Intermediario abbia un accordo di collaborazione con XXXXXX.
Nel caso di cessazione del contratto assicurativo, nell’ipotesi di revoca dell’incarico all’Intermediario indicato in polizza, la gestione e denuncia di eventuali sinistri potrà continuare con il nuovo Intermediario, anche se non ha un accordo di collaborazione, purché venga trasmesso a XXXXXX l’incarico sottoscritto dal Contraente.
CONDIZIONI GENERALI D’ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE CTG
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione per la Tutela Legale e Norme applicabili
XXXXXX, alle condizioni e per le garanzie indicate in polizza, assicura al Contraente/Assicurato la possibilità di salvaguardare i propri diritti assumendo le spese necessarie a tale fine (Tutela Legale).
Alla polizza si applicano le presenti Condizioni Generali nonché, ove previsto, le Condizioni Speciali; per quanto non diversamente disciplinato, si applicano le disposizioni del diritto italiano.
Art. 2 Attività assicurate
La garanzia assicurativa è operante esclusivamente con riferimento a sinistri riconducibili all’esercizio dell’attività del Contraente e delle società coassicurate. L’attività assicurata è quella che si rileva da:
• voce specifica prevista in polizza;
• oggetto sociale;
• visura camerale; ogni attività funzionale al raggiungimento dell’oggetto sociale.
In caso di attività professionali vale l’attività riportata in polizza e quanto indicato nelle norme/prescrizioni che disciplinano la relativa attività professionale.
Se il Contraente è una persona fisica, vale quanto indicato in polizza, fatto salvo quanto previsto nella sua procura, nel suo contratto e/o nel suo mandato.
Se, successivamente alla stipula del contratto, il Contraente o la società coassicurata modifica-no l’attività tutelata nel contratto d’assicurazione o ne aggiungono una ulteriore, la garanzia si estende immediatamente anche a questa, nei limiti del contratto.
Entro la prima scadenza annuale successiva alla variazione,
questa dovrà essere portata a conoscenza di XXXXXX per iscritto ai fini della modifica/ integrazione del contratto.
In mancanza di tale comunicazione trova applicazione l’art. 9 (1).
XXXXXX comunica quindi l’eventuale aumento del premio a seguito della variazione comunicata. Trascorsi
30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Contraente della comunicazione del nuovo premio, senza manifestazioni contrarie, il nuovo premio si intenderà accettato.
Al rinnovo della polizza, resta comunque salva la facoltà di XXXXXX di rifiutare la copertura per la nuova attività. I sinistri insorti fino al momento di tale rifiuto da parte di XXXXXX sono coperti ai sensi di polizza.
Art. 3 Società coassicurate (1)
Se il Contraente è una società/ente, sono in modo automatico assicurate le sedi secondarie, se non si tratta di persone giuridiche autonome, della società/ente Contraente in Italia e all’estero, nei territori pattuiti in polizza. In tutti gli altri casi sono coassicurate le società/enti solo se pattuito in polizza.
(2)
Se la copertura ricomprende l’inclusione di coassicurate e, se successivamente alla stipula del contratto il Contraente o la società coassicurata costituiscono o acquisiscono altre società, la copertura assicurativa si estende a queste ultime, alle seguenti condizioni:
a) le nuove società abbiano sede nel territorio pattuito in polizza;
b) le nuove società entrino nel bilancio consolidato del Contraente.
Lo stesso vale nel caso di fusione di società coassicurate con altre società, fatto salvo i precedenti punti a) e b). Quanto indicato al presente punto (2) si applica ai sinistri insorti dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di efficacia della costituzione/acquisizione/fusione.
Nel caso in cui una società dovesse già beneficiare di una polizza di Tutela Legale trova applicazione, per quanto compatibile, il contenuto degli artt. 26 e 27.
(3)
In deroga all’art. 9 (2), entro la prima scadenza annuale successiva alla variazione, le modifiche dovranno essere portate a conoscenza di XXXXXX per iscritto ai fini della modifica/integrazione del contratto e per l’eventuale rideterminazione del premio e delle condizioni.
Resta comunque salva la facoltà di XXXXXX di rifiutare la prosecuzione della garanzia assicurativa per le nuove società dal momento del ricevimento di tale comunicazione. I sinistri insorti fino al momento di tale rifiuto da parte di XXXXXX sono coperti ai sensi di polizza.
In mancanza della comunicazione relativa alla modifica, trova applicazione
l’art. 9 (1).
(4)
Se una società coassicurata viene venduta vale quanto segue:
previa valutazione di XXXXXX, in base all’art. 27, può essere pattuita continuità con la polizza XXXXXX con la quale era precedentemente coassicurata, purché l’ordine per la nuova polizza XXXXXX pervenga entro tre mesi dalla cessione.
Il nuovo contratto avrà le medesime garanzie delle quali beneficiava la Società ceduta, fermo quanto stabilito dall’art. 27.
Indipendentemente dalla stipula di una copertura successiva, le garanzie assicurative continuano per le persone assicurate dalla polizza ROLAND del Contraente per le attività prestate presso la società venduta/fuoriuscita, per i sinistri insorti durante il periodo in cui la società era coassicurata.
(5)
Lo stesso vale nei casi di fusione del Contraente con altra società o cessione/affitto di ramo d’azienda.
(6)
Alle società coassicurate si applicano, inoltre, le seguenti disposizioni:
a) vengono applicate le medesime condizioni contrattuali pattuite con il Contraente, salvo diverse disposizioni;
b) le manifestazioni di volontà in merito alla polizza spettano esclusivamente al Contraente e a XXXXXX;
c) solo il Contraente risponde dei premi assicurativi;
d) il Contraente può opporsi alla garanzia assicurativa a favore delle coassicurate, qualora nei confronti di queste ultime vengano elevate contestazioni per atti o omissioni diretti contro gli interessi del Contraente;
e) alle società controllate o collegate con sede al di fuori dello spazio economico europeo (SEE)1 la copertura dei rischi assicurati dalla presente polizza viene prestata mediante apposita garanzia “perdite pecuniarie”. La suddetta garanzia opera come segue:
x. xxxxxxxx i costi sostenuti dalla contraente per aver manlevato le società affiliate al di fuori dello SEE1 dalle spese legali in applicazione di tutte le condizioni di polizza;
b. Qualora esista un’eventuale copertura assicurativa equivalente2 per le spese legali contratta localmente nel paese SEE1 dove ha avuto origine il sinistro, la presente garanzia interviene a secondo rischio. In caso contrario interverrà a primo rischio.
c. Il rischio della garanzia “perdite pecuniarie” è assunto da:
XXXXXX Xxxxxxxxxxx-Versicherung XX Xxxxx-Xxxxxx Xxxxxx 00
00000 Xxxx (Xxxxxxx)
Registro Commerciale di Colonia, numero di iscrizione 9084
1) Fanno parte dello SEE.:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia.
2) equivalente
La copertura assicurativa è equivalente solamente quando i contenuti fondamentali delle sue condizioni nonché l'importo coperto dall'assicurazione risultino equiparabili alle condizioni della presente polizza ROLAND. Il massimale della polizza estera può scostarsi al massimo del 5% rispetto a quello previsto dal presente contratto.
Art. 4 Persone assicurate
Assicurati sono i soggetti indicati in polizza. Le persone fisiche indicate in polizza sono assicurate nell’espletamento delle loro funzioni/mansioni svolte a favore del Contraente e/o delle società/enti coassicurate.
Alle persone assicurate vengono applicate le medesime condizioni contrattuali pattuite con il Contraente.
Il Contraente può opporsi alla garanzia assicurativa delle persone assicurate. Sono altresì assicurate le persone che non si trovano più al servizio del
Contraente o delle società coassicurate, in caso di sinistri insorti in corso di validità della polizza ROLAND (o di altra precedente, se è prevista la clausola di continuità) e riconducibili a fatti accaduti in corso di rapporto con il Contraente o con la società coassicurata. In tali casi le garanzie di polizza saranno operanti purché il Contraente dia il proprio consenso scritto a XXXXXX.
Art. 5 Spese assicurate
ROLAND garantisce, alle condizioni e per le garanzie indicate in polizza, le spese legali nei limiti del massimale pattuito in polizza e ad esclusione delle voci non assicurate di cui all’art.12, per la tutela dei diritti dell’Assicurato nella fase stragiudiziale (se non diversamente pattuito) e nella fase giudiziale.
Gli indennizzi vengono liquidati in Euro.
Le spese sostenute in valuta diversa vengono rifuse in euro applicando il cambio in vigore il giorno in cui è stata sostenuta la spesa per la quale si richiede il rimborso.
Più precisamente sono ricompresi:
(1)
il compenso previsto dai parametri forensi o della normativa vigente, relativo all’attività di un Avvocato liberamente scelto senza alcun limite territoriale. In caso di compensi calcolati in modo diverso, vi sarà copertura solo previo accordo o successiva ratifica di XXXXXX sull’adeguatezza dei costi.
Qualora l’Assicurato nomini un Avvocato non domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente, ROLAND riconosce le spese sostenute dal legale per le trasferte necessarie per raggiungere la sede dell’autorità competente a decidere del procedimento. La rifusione delle sopra citate spese avviene previo accordo o successiva ratifica di XXXXXX.
Sempre nei limiti del massimale previsto per la garanzia colpita, vengono inoltre garantite per la fase giudiziale le spese di un secondo legale domiciliatario, fino a euro 2.000,00 (o di diverso importo pattuito in polizza), ad esclusione delle spese che rappresentano un raddoppio perché relative ad attività già svolte ed esposte dal primo Avvocato.
Per il pagamento dei relativi compensi si applica quanto stabilito al primo comma del presente punto (1).
In caso di vertenza instaurata all’estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell’Avvocato secondo quanto previsto dall’ordinamento giuridico di
riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;
(2)
in caso di vertenze dinnanzi a Giurisdizioni Speciali, il compenso di un ulteriore Avvocato iscritto in appositi albi speciali;
(3)
qualora per qualunque ragione l’Assicurato decida di revocare il mandato all’Avvocato per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato.
Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte dell’Avvocato;
(4)
le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombenza;
(5)
le spese di transazioni preventivamente autorizzate da XXXXXX.
In caso di transazioni concluse senza il preventivo accordo di XXXXXX, vengono tuttavia indennizzate le spese del Contraente/Assicurato con esclusione di quelle di controparte assunte transattivamente e delle spese del Contraente/ Assicurato eventualmente assunte da controparte;
(6)
le spese dell’attività di Consulenti Tecnici d’Ufficio (C.T.U.) e di controparte, se l’Assicurato è obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi;
(7)
le spese, a seguito di autorizzazione/ratifica di XXXXXX, per l’attività di un Consulente Tecnico di Parte liberamente scelto senza alcun limite territoriale.
Qualora l’Assicurato nomini un consulente non domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente, ROLAND riconosce le spese sostenute dal consulente per le trasferte necessarie per lo svolgimento della sua attività e per raggiungere la sede dell’autorità competente a decidere del procedimento in caso di una sua chiamata in tale sede.
Le spese del consulente di parte vengono riconosciute nei limiti del tariffario di riferimento; in mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii..
In caso di vertenza instaurata all’estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto previsto
dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;
(8)
qualora per qualunque ragione l’Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di Parte per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente.
Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte del Consulente;
(9)
le spese di mediazione finalizzata alla conciliazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. (spese di avvio e indennità del mediatore) nei limiti degli importi previsti dall’allegato “A” del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii..
Se il mediatore si avvale di un suo consulente, XXXXXX si fa carico fino al 50% del relativo compenso.
In caso di analoga procedura conciliativa instaurata all'estero, vengono riconosciute le spese di procedura nei limiti degli importi previsti dall’allegato “A” del
D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii..
Per la procedura di mediazione sono altresì garantiti i compensi di un Avvocato previsti dall’ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.
Nell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può dare mandato a un Avvocato diverso;
(10)
XXXXXX provvederà al rimborso dell’I.V.A. relativa ai compensi di avvocati e consulenti, qualora il Contraente/Assicurato dichiari di non essere autorizzato alla detrazione dell’imposta;
(11)
le spese nei procedimenti speciali/d’urgenza di cui al IV libro del codice di procedura civile (esempio: procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.);
(12)
con la previa autorizzazione di XXXXXX, le spese per accertamenti economico-finanziari su persone ed enti;
(13)
le spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione forzata;
(14)
le spese di giustizia in ambito penale poste a carico dell’Assicurato;
(15)
le spese di registrazione della sentenza nonché le spese necessarie a ottenere una copia integrale della stessa;
(16)
le spese relative al contributo unificato;
(17)
i costi relativi ai primi tre tentativi d’esecuzione forzata avviati entro 5 (cinque) anni dopo il passaggio in giudicato del titolo esecutivo;
(18)
le spese sostenute in caso di negoziazione assistita di cui al Decreto Legge 132/2014, convertito nella Legge n. 162/2014 e ss.mm.ii.;
(19)
A seguito di autorizzazione/ratifica di XXXXXX, le spese adeguate di un investigatore esterno (non facente parte, cioè, dell’organico del Contraente e/o coassicurato) nominato dall’Assicurato/ Avvocato - senza alcun limite territoriale - nel caso in cui tale nomina sia reputata necessaria, a supporto della difesa, dall’Avvocato incaricato. Quanto sopra vale anche in caso di vertenza instaurata all'estero.
Art. 6 Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio
(1)
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato in polizza e sussiste per i sinistri insorti come segue:
(a) dalle ore 24 (ventiquattro) del primo giorno di validità della polizza, per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali, per procedimenti penali e per l’opposizione contro sanzioni e misure amministrative;
(b) fermo quanto previsto al successivo punto (2), tre mesi dal primo giorno di decorrenza della polizza, per controversie di natura contrattuale. Se le controversie contrattuali vengono incluse in garanzia successivamente, il periodo di carenza decorre dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di inclusione indicato nel documento contrattuale, a condizione che il relativo premio sia stato pagato nei termini pattuiti.
(2)
Ai sensi dell’art. 1901, comma 1, Cod. Civ., se il Contraente non salda il primo premio annuale o la prima rata del premio entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza prevista nella polizza, la garanzia resta sospesa e priva di efficacia fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto.
(3)
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, in deroga all’art. 1901, comma 2, Cod. Civ., l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento.
(4)
Il contratto si risolve di diritto con effetto retroattivo dal momento della scadenza del premio annuo o dell’ultima rata, se XXXXXX, in caso di mancato pagamento del premio annuo o dell’ultima rata, non agisce per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno della scadenza di quel premio o di quella rata di premio (art. 1901, comma 3, Cod. Civ.), salvo accordi diversi.
(5)
In caso di emissione di appendice che comporta un aumento del premio, il Contraente deve effettuare il relativo pagamento entro il termine pattuito.
(6)
Nell’ipotesi di parziale pagamento del premio dovuto, in caso di sinistro, XXXXXX decurterà dalle spese indennizzabili la percentuale risultante dal rapporto tra il premio saldato e quello dovuto dal Contraente.
Con il pagamento di quanto dovuto entro l’anno assicurativo di competenza o nel termine pattuito, il Contraente ripristina il suo diritto all’intera prestazione assicurativa.
(7)
Se, alla scadenza pattuita, il Contraente non paga il premio intero dovuto, XXXXXX sospenderà la liquidazione di tutti i sinistri denunciati fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui il Contraente effettuerà il pagamento del premio dovuto. In caso di pagamento parziale si applicheranno le disposizioni di cui al punto
(6) di cui sopra.
Art. 7 Proroga del contratto di assicurazione
Se non diversamente pattuito, il contratto si proroga tacitamente per un anno in mancanza di disdetta che deve essere inviata al destinatario almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.
La disdetta deve avvenire esclusivamente tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC).
Art. 8 Risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso
(1)
a) La polizza si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del Contraente persona fisica, di una delle seguenti fattispecie: decesso, interdizione o inabilitazione.
b) Se il Contraente è una persona giuridica, in caso di sentenza di fallimento o di richiesta di apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria nei suoi confronti, il contratto si risolve di diritto, salvo diversa valutazione di XXXXXX. Se la sentenza di fallimento o la richiesta di apertura ad altra procedura concorsuale riguarda una coassicurata, quest’ultima viene esclusa dalla copertura dalla data di sentenza di fallimento o dall’apertura di altra procedura concorsuale, salvo diversa valutazione di XXXXXX.
Quanto sopra si applicherà conformemente alle procedure corrispondenti in caso di modifiche legislative.
c) In caso di liquidazione volontaria del Contraente e/o delle società/enti coassicurati, il Contraente deve avvertire per iscritto ROLAND entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta delibera. In seguito XXXXXX, ai sensi dell’art. 1898 del Cod. Civ., valuterà l’aggravio del rischio e l’eventuale prosecuzione del contratto.
d) Nei casi di risoluzione/recesso previsti dal presente articolo, esclusivamente per le persone giuridiche/enti, le azioni in corso proseguono fino all’esaurimento del relativo grado di giudizio, mentre quelle future non vengono in ogni caso prese in carico, con liberazione da parte di XXXXXX da ogni ulteriore prestazione. Per le persone fisiche, le azioni in corso e quelle
(2)
future non vengono in ogni caso prese in carico, con liberazione da parte di XXXXXX da ogni ulteriore prestazione. Vengono comun-que indennizzate le spese legali maturate al momento del verificarsi della risoluzione/recesso del contratto.
Sempre ai sensi e per gli effetti dell’art. 1898, ultimo comma, secondo periodo, Cod. Civ., in caso di sinistro, XXXXXX ha il diritto di prestare la garanzia in proporzione al rapporto tra il premio pattuito e quello effettivamente dovuto se il Contraente avesse comunicato il fatto/la circostanza in modo esatto e completo prima della conoscenza del fatto/della circostanza relativi all’aggravamento del rischio.
Se l’oggetto dell’assicurazione viene a mancare del tutto o in parte - per motivi diversi dalla previsione del punto (1) - verrà meno la copertura assicurativa per l’oggetto cessato, se non diversamente pattuito. Se XXXXXX viene a conoscenza del venir meno dell’oggetto dell’assicurazione dopo più di due mesi dall’evento, le spetta comunque il premio nella sua totalità fino al momento dell’avvenuta conoscenza.
Se XXXXXX viene invece a conoscenza del venir meno dell’oggetto dell’assicurazione entro due mesi dall’evento, al Contraente spetta il rimborso del premio al netto dell’imposta assicurativa.
Art. 9 Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo/aumento/diminuzione del rischio
(1)
Dichiarazioni inesatte, incomplete o reticenti del Contraente durante la negoziazione, la conclusione o durante la vigenza della polizza, relative a circostanze che influenzano la determinazione del rischio da parte di XXXXXX o l’ammontare del premio, possono portare
- ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Cod. Civ.
- alla totale o parziale perdita della garanzia assicurativa, oppure allo scioglimento del contratto.
(2)
Ai sensi dell’art. 1898 Cod. Civ., il Contraente è obbligato a dare immediato avviso a ROLAND di ogni aggravamento del rischio, salvo quanto previsto agli articoli 2 e 3.
(3)
Una volta a conoscenza di un fatto/una circostanza che giustifica un premio maggiore rispetto a quello pattuito, XXXXXX ha la facoltà di richiedere modifiche al contratto compreso un premio maggiore, anche con effetto retroattivo. Il contratto si scioglie ai sensi e per gli effetti dell’art. 1898 Cod. Civ. qualora il Contraente, una volta ricevuta la comunicazione da parte di XXXXXX, non intenda accettare la proposta di modifica, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.
(4)
Se, dopo la conclusione del contratto, si verifica un evento che giustifica un premio minore rispetto a quello pattuito, il Contraente può richiedere una diminuzione del premio dal momento del verificarsi di tale evento. Se il Contraente denuncia la circostanza oltre 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi, il premio verrà diminuito solo dal momento del ricevimento della denuncia.
(5)
Fermo quanto stabilito ai punti (1), (2), (3) e (4), XXXXXX resta obbligata alla prestazione se il Contraente dimostra che l’inesattezza o l’omissione delle informazioni non sono dovute a suo dolo o colpa grave.
Art. 10 Variabilità del premio di assicurazione (1)
Se il premio annuale di polizza è calcolato sulla base di
parametri variabili (es.: x. xxxxxxx, fatturato, attività assicurate ecc.), il Contraente dovrà fornire i relativi dati entro un mese dalla data di scadenza. Conseguentemente il premio di rinnovo potrà subire un adeguamento.
Su richiesta di XXXXXX, il Contraente fornisce i documenti che attestano i dati comunicati per l’aggiornamento del premio.
(2)
Se il Contraente non adempie a quanto indicato al punto (1), o fornisce le indicazioni richieste in modo incompleto o inesatto, ROLAND - in caso di sinistro - ha il diritto di prestare la garanzia in proporzione al rapporto tra il premio pattuito e quello effettivamente dovuto se il Contraente avesse comunicato quanto richiesto in modo esatto e completo.
Trova comunque applicazione quanto previsto dall’art. 9.
Art. 11 Esclusioni
(1)
La garanzia assicurativa non è operativa per le seguenti fattispecie:
(a) vertenze tra persone coassicurate nonché tra queste e il Contraente, se non diversamente pattuito;
(b) vertenze conseguenti a insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive (quest’ultima esclusione non si applica per attività sanitarie/mediche);
(c) vertenze di natura amministrativa con Enti Pubblici ed Enti di Previdenza e Assistenza obbligato-ria/di categoria;
(d) vertenze riguardanti diritti d’autore, brevetto, marchio, proprietà intellettuale o esclusiva e diritto dei cartelli o concorrenza sleale;
(e)
- vertenze di diritto societario;
- vertenze tra organi, amministratori e/o soci di cooperative e consorzi inerenti qualsiasi materia;
- vertenze previste dal capo II° e III° Cod. Civ., per le associazioni, le fondazioni e i comitati;
(f) vertenze riguardanti contratti di agenzia e con agenti/rappresentanti;
(g) vertenze di diritto amministrativo, tributario, fiscale e doganale;
(h) vertenze riguardanti il diritto di famiglia, successioni e donazioni;
(i) arbitrati, se non diversamente pattuito;
(j) vertenze riguardanti l’art. 28 dello statuto dei lavoratori (comporta-menti antisindacali);
(k) vertenze in relazione alla compravendita, alla nuova costruzione o all'ampliamento di beni immobili;
(l) sinistri che l’Assicurato ha causato con dolo accertato in qualsiasi modo (art. 1900 Cod. Civ.);
(m) sinistri connessi al compimento di un reato doloso da parte dell’Assicurato, accertato in qualsiasi modo;
(n) se non diversamente pattuito, vertenze e procedimenti derivanti da o riguardanti il possesso, la proprietà o la conduzione di veicoli viaggianti su terra sottoposti per legge all’obbligo d’assicurazione per la responsabilità civile; sono altresì escluse le vertenze inerenti alla conduzione, il possesso o la proprietà di imbarcazioni o aeromobili;
(o) se non diversamente pattuito, vertenze riguardanti l’inosservanza o la violazione di obblighi contrattuali;
(p) vertenze contrattuali con i clienti;
(q) vertenze direttamente conseguenti all'acquisto, alla gestione o alla vendita di azioni, titoli di stato, obbligazioni e strumenti finanziari in generale;
(r) vertenze dinnanzi a Corti Costituzionali e a qualsiasi Corte Internazionale;
(s) vertenze con ROLAND Rechtsschutz- Versicherungs-AG e con le società del gruppo;
(t) vertenze conseguenti a procedure concorsuali/fallimentari aperte sul patrimonio del Contraente;
(u) vertenze inerenti l’acquisto, la vendita, l’affitto o l’usufrutto di aziende;
(v) controversie relative a contratti che, al momento della decorrenza della polizza XXXXXX, siano già stati disdetti dal Contraente/ coassicurato, o dalla controparte o la cui rescissione, risoluzione o modificazione sia già stata richiesta da una delle parti.
Art. 12 Costi non assicurati XXXXXX non si assume:
(a) i costi assunti dal Contraente e/o dalle persone assicurate senza obbligo giuridico;
(b) le franchigie e gli scoperti pattuiti in polizza;
(c) i costi per la difesa da pene pecuniarie penali/sanzioni di qualsiasi natura inferiori a euro 1.000,00;
(d) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti da crediti o debiti trasferiti o che si trasferiscono in capo al Contraente/ Assicurato dopo il verificarsi del sinistro;
(e) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati fatti valere dal Contraente/Assicurato in nome proprio per richieste di altre persone o per responsabilità propria per obblighi di altre persone;
(f) le spese di costituzione di parte civile nel procedimento penale, se non diversamente pattuito;
(g) la ritenuta d’acconto da versarsi a cura del sostituto d’imposta, in quanto XXXXXX non riveste tale figura nel rapporto fra Contraente/Assicurato e professionista incaricato;
(h) nei casi di procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione all’estero, i costi dell’eventuale consulente nominato dall’organismo competente;
(i) il pagamento di sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa o pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
(j) le spese collegate all’esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose.
Art. 13 Massimale
XXXXXX xxxx per ogni sinistro fino al massimale pattuito. Tale principio trova applicazione anche quando XXXXXX, in un unico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati. In caso di più sinistri collegati temporalmente e/o causalmente, il massimale sarà a disposizione per un unico pagamento globale.
Art. 14 Sinistro - Insorgenza del sinistro - Sinistro unico (1)
Si intende quale sinistro la vertenza civile, penale o
amministrativa per la quale viene prestata la garanzia di polizza.
(2)
Il sinistro deve insorgere tra la data di efficacia e quella di cessazione della polizza.
Si intende quale insorgenza del sinistro:
(a)nel caso in cui si voglia far valere una pretesa di risarcimento del danno extracontrattuale, il momento del primo evento che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno;
(b)in tutti gli altri casi, il momento in cui l’Assicurato o un altro soggetto ha o avrebbe iniziato a violare norme di legge od obblighi contrattuali. In presenza di più violazioni dello stesso tipo è determinante la prima violazione per stabilire l’insorgenza del sinistro.
(3)
Si intende quale sinistro unico:
(a)la tutela di interessi giuridici in caso di controversie instaurate da/ contro una o più persone assicurate che hanno ad oggetto pretese identiche o connesse;
(b)l’instaurazione di procedimenti istruttori o istanze volte all’instaura-zione di procedimenti penali contro una o più persone assicurate che si riferiscono allo stesso evento o alla stessa fattispecie.
Art. 15 Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro e nomina dell’Avvocato
(1)
In deroga all’art. 1913 Cod. Civ., il Contraente/Assicurato deve segnalare a XXXXXX, per iscritto o anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando diventa necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali. La denuncia scritta, che può pervenire anche dall’Avvocato difensore, deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell’evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, i nomi e
gli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.
L’Assicurato è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica.
Inoltre, deve trasmettere a XXXXXX copia di qualsiasi atto giudiziario a lui notificato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica.
Qualsiasi comunicazione può pervenire anche dall’Avvocato difensore.
L’inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensi dell’art. 1915 Cod. Civ., alla decadenza parziale o totale del diritto alla garanzia assicurativa.
Il termine prescrizionale previsto dall’art. 2952, comma 2, Cod. Civ., decorre da quando diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell’Assicurato, generando così spese legali.
Ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ., il Contraente/Assicurato deve segnalare, al momento della denuncia del sinistro, l’esistenza di altre polizze di Tutela Legale.
(2)
Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, il Contraente/Assicurato può comunicare a XXXXXX il nominativo di un Avvocato cui affidare la tutela dei propri diritti, fermo restando quanto stabilito all’art. 15 comma 1.
Se l’Assicurato non usufruisce del suo diritto di nomina del legale di fiducia, sarà XXXXXX - su richiesta dell’Assicurato - a segnalare un Avvocato.
Anche in tal caso, sarà sempre il Contraente/Assicurato a conferire mandato al legale.
In nessun caso XXXXXX risponde per l’attività di legali e consulenti in qualsiasi modo segnalati/incaricati.
Art.16 Gestione del sinistro (1)
Dopo il ricevimento della denuncia del sinistro e su richiesta dell’Assicurato, XXXXXX, da sola o avvalendosi di uno specialista da essa incaricato, tenta di risolvere in modo bonario la controversia.
Se il tentativo di componimento xxxxxxx non ha esito positivo o la soluzione prospettata non viene accettata dall’Assicurato per fondati motivi e se si individua un probabile successo della fase giudiziale, XXXXXX
autorizzerà/ratificherà l’instaurazione del relativo procedimento.
Limitatamente ai prodotti “ROLAND Azienda”, “XXXXXX Xxxxxx/Dirigenti” “ROLAND Circolazione” e “ROLAND Professionisti”, la copertura per la fase giudiziale viene garantita senza previa valutazione della probabilità di successo; per gli altri prodotti regolati dalle presenti condizioni, se si individua un probabile successo della fase giudiziale, XXXXXX autorizzerà/ratificherà l’instaurazione del relativo procedimento.
Limitatamente alla difesa penale, la pratica verrà affidata direttamente all’Avvocato liberamente scelto dall’Assicurato senza valutare nel merito la probabilità di successo.
(2)
Esaurito il primo grado, per i procedimenti assicurati in polizza e sempre limitatamente ai prodotti “ROLAND Azienda”, “XXXXXX Xxxxxx/Dirigenti”, “ROLAND Circolazione” e “ROLAND Professionisti”, la garanzia assicurativa viene prestata in ogni caso per i successivi gradi di giudizio, senza previa valutazione da parte di ROLAND della probabilità di successo; per gli altri prodotti regolati dalle presenti condizioni, se si individua un probabile successo della fase giudiziale, XXXXXX autorizzerà/ratificherà l’instaurazione del relativo procedimento.
La copertura assicurativa decade, con effetto retroattivo, solo nel caso in cui sia stato accertato definitivamente il dolo della persona assicurata per qualsiasi garanzia prevista in polizza.
In questo caso il Contraente, in solido con l’Assicurato, è obbligato a rifondere a ROLAND gli importi per spese legali già corrisposte.
(3)
Ai sensi dell’art. 174 del Codice delle Assicurazioni, in caso di divergenza di opinioni tra l’Assicurato e XXXXXX circa la possibilità di successo di un’azione oppure di procedure d’impugnazione avanti le Autorità competenti o in caso di conflitto d’interessi, la controversia potrà essere devoluta a un arbitro che verrà nominato di comune accordo tra le parti; qualora tale accordo non venga raggiunto, l’arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di Assicurazione.
(a) L’arbitro deciderà secondo xxxxxx e i costi della controversia arbitrale saranno sopportati dalla
(4)
parte soccombente. Se le spese sono poste a carico di ROLAND, l’art. 11 (1) s) non trova applicazione.
(b) Qualora vi sia il rischio della prescrizione del diritto dell’Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli può, a sue spese, intraprendere i necessari atti interruttivi della prescrizione.
(c) I costi di cui al precedente punto b) verranno rimborsati da XXXXXX in caso di sua soccombenza nel procedimento arbitrale di cui sopra.
(8)
XXXXXX conferma per iscritto la misura della prestazione assicurativa per il sinistro.
Se l’Assicurato intraprende iniziative per la tutela dei propri interessi prima di questa comunicazione e se per tale motivo vengono causate delle spese, XXXXXX riconosce solo quelle che avrebbe rifuso in caso di conferma antecedente alle iniziative intraprese.
(9)
In caso di prestazione della garanzia l’Assicurato dovrà:
Alternativamente alla procedura arbitrale per i casi di cui al comma 3, XXXXXX provvederà al rimborso delle spese legali del relativo grado di giudizio qualora il Contraente/Assicurato risulti vittorioso in misura maggiore rispetto al precedente grado di giudizio.
Pertanto, qualora il Contraente/Assicurato dovesse ottenere lo stesso o meno di quanto già ottenuto nel precedente grado di giudizio o nella fase stragiudiziale immediatamente precedente, non si procederà ad alcun indennizzo.
(5)
La garanzia assicurativa viene prestata anche per i successivi gradi di giudizio:
- qualora l’Assicurato sia risultato vittorioso parzialmente o totalmente nel grado di giudizio precedente;
- laddove l’Assicurato sia risultato totalmente soccombente nel giudizio precedente; in questo caso XXXXXX provvederà al rimborso delle spese legali del relativo grado di giudizio qualora l’Assicurato risulti vittorioso in misura maggiore rispetto al precedente grado di giudizio. XXXXXX, limitatamente alla difesa penale dell’Assicurato, - una volta esaminata la documentazione - conferma la copertura per i successivi gradi di giudizio senza previa valutazione della probabilità di successo.
(10)
(a) collaborare attivamente con il professionista incaricato della tutela dei suoi diritti informandolo in modo completo e veritiero sulla situazione, indicandogli tutti i mezzi di prova, tutte le informazioni e fornendo tutta la documentazione necessaria;
(b) fornire a XXXXXX, su richiesta, informazioni sullo stato della pratica chiedendo eventualmente anche al professionista incaricato di procedere in tal senso;
(c) a meno che i suoi interessi non vengano compromessi dovrà:
– chiedere l’accordo di XXXXXX prima di adire l’Autorità Giudiziaria o di proporre qualsiasi impugnazione, fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli;
– prima di adire l’Autorità Giudiziaria, attendere il formarsi del giudicato di altri procedimenti giudiziari che possano in fatto o in diritto influire sul procedimento giudiziario da intentare;
– evitare di porre in essere comportamenti che potrebbero aumentare le spese o rendere più difficile la loro rifusione da parte dell’avversario.
(6)
Si precisa che nei procedimenti disciplinari, per i gradi successivi al primo, trova applicazione analoga quanto indicato al precedente comma 5.
(7)
Il conferimento di incarico al consulente tecnico di parte di cui all’art. 5 (7) deve essere autorizzato/ratificato da XXXXXX.
Per contenere il danno, il Contraente deve chiedere e seguire le raccomandazioni di XXXXXX e le deve comunicare anche al suo Avvocato.
(11)
XXXXXX presta comunque la copertura se la violazione degli obblighi di cui sopra non è causata da dolo. In caso di violazione per dolo, XXXXXX resta obbligata qualora la violazione non le abbia causato un pregiudizio.
(12)
Le prestazioni assicurative della polizza possono essere cedute soltanto con il consenso scritto di XXXXXX. XXXXXX, ai sensi degli artt. 1201, 1203 e 1916 Cod. Civ., è surrogata, fino alla concorrenza dell’importo corrisposto, in tutti i diritti dell’Assicurato verso terzi.
L’Assicurato, a sue spese, è tenuto, su richiesta di XXXXXX, a consegnare tutta la documentazione necessaria e a esperire tutte le azioni indispensabili per consentire la surrogazione in tali diritti.
Art. 17 Riscossione di somme di denaro (1)
Gli importi corrisposti dalla controparte a titolo di capitale, risarcimento del danno e interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato.
Art. 20 Ambito di validità territoriale
Sussiste copertura assicurativa per sinistri per i quali è data competenza giurisdizionale nei territori pattuiti in polizza.
Art. 21 Indicizzazione - adeguamento dei massimali, degli indennizzi e dei premi
(1)
Se previsto in polizza, il massimale, le indennità e i premi di polizza vengono determinati in base all’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati pubblicato dall’ISTAT, secondo i criteri che seguono:
(a) base per l’adeguamento durante l’anno sarà l’indice del mese di settembre dell’anno precedente;
(2)
Se l’Assicurato dovesse recuperare importi anticipati da XXXXXX, lo stesso è obbligato alla restituzione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di recupero.
Art. 18 Disdetta in caso di sinistro
(2)
(b) alla scadenza annuale il massimale, le indennità e i premi verranno aumentati o diminuiti in proporzione all’indice ISTAT;
(c) gli aumenti/le diminuzioni avranno validità dalla data di decorrenza della rata annuale di premio.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno da ogni pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente x XXXXXX possono recedere dalla polizza esclusivamente mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di 30 (trenta) giorni. In questo caso il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio - al netto dell’imposta assicurativa - per il periodo d’assicurazione non ancora trascorso.
Art. 19 Periodo di postuma per la denuncia di sinistri dopo la cessazione del contratto
La copertura assicurativa sussiste per i sinistri insorti durante la validità della polizza XXXXXX e denunciati a ROLAND entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della polizza. Se la polizza ha una durata complessiva superiore a tre anni, il periodo di cui sopra si estende a 36 (trentasei) mesi dalla cessazione del contratto.
Se, in seguito a una modifica dell’indicizzazione il massimale, le indennità o i premi dovessero raddoppiare (rispetto agli importi inizialmente stabiliti), sia il Contraente che XXXXXX possono rinunciare all’adeguamento della polizza. In questo caso valgono per il massimale, per le indennità e per i premi gli importi calcolati in base all’ultimo adeguamento avvenuto.
(3)
In caso di ritardo o interruzione della pubblicazione dell’indice, XXXXXX propone un adeguamento corrispondente alle modificazioni dei prezzi generali e alle variazioni conosciute dall’ultimo adeguamento avvenuto. Il Contraente ha tuttavia la facoltà di rinunciare all’adattamento proposto.
Art. 22 Oneri fiscali
Tutti gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente, anche se sono stati anticipati da ROLAND.
Art. 23 Modifiche al contratto d’assicurazione
La polizza può essere modificata solamente per iscritto. In caso di emissione di appendice, quanto in essa previsto, salvo diverso accordo, si applica dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di efficacia indicato nell’appendice stessa.
In caso di sinistro, il contenuto della appendice trova applicazione relativamente ai sinistri insorti dopo la data di efficacia dell’appendice.
Art. 24 Foro competente
Foro competente per decidere le controversie relative all’applicazione della polizza è esclusivamente quello di Milano. Qualora il Contraente sia un consumatore come definito dal Codice del Consumo, il foro competente sarà quello di residenza del Contraente.
Art. 25 Ordinamenti giuridici esteri
Se non diversamente previsto in polizza, la copertura assicurativa si estende alle fattispecie previste dalle normative estere, per quanto queste ultime siano corrispondenti alla normativa italiana oggetto della copertura della polizza in specie.
Art.26 Clausola di continuità
Se il contratto subentra senza soluzione di continuità temporale ad un’altra polizza di Tutela Legale stipulata a favore del Contraente/società e/o ente coassicurato/ assicurato trova applicazione quanto segue:
la copertura assicurativa si estende altresì agli eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente polizza di assicurazione accesa presso la compagnia indicata nella polizza XXXXXX e dei quali il Contraente venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente Assicuratore.
Quanto sopra a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:
1. la polizza XXXXXX abbia continuità temporale, ovvero segua senza alcuna interruzione la polizza del
precedente assicuratore, indicato nella polizza XXXXXX;
2. il sinistro venga obbligatoriamente denunciato a XXXXXX entro la durata della polizza XXXXXX;
3. l'assicuratore precedente indicato nella polizza XXXXXX abbia respinto il sinistro per tardiva comunicazione, ossia oltre il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto, e non per altri motivi;
4. l'Assicurato abbia denunciato tempestivamente il sinistro al precedente assicuratore.
Di conseguenza, XXXXXX avvierà la gestione del caso applicando le condizioni della polizza XXXXXX, a condizione che la fattispecie denunciata rientri nelle garanzie previste sia nella polizza del precedente assicuratore che in quella di XXXXXX, senza applicazione di alcuna carenza contrattuale in deroga all’Art 6 (1) b).
Nel caso in cui la polizza precedente preveda continuità con altre polizze, si intende adempiuto quanto previsto al punto 1.
I punti 3 e 4 decadono se l'Assicurato viene a conoscenza dell'evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto o se il precedente contratto non prevede alcun periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del contratto.
Il Contraente si obbliga a fornire a XXXXXX, in sede della richiesta d’offerta, le seguenti informazioni:
• nominativo della Compagnia precedente;
• numero di polizza;
• condizioni che regolano il precedente contratto ed eventuali appendici;
• situazione dei sinistri denunciati/ liquidati/riservati/respinti/chiusi senza seguito degli ultimi tre anni, suddivisi per tipologia.
In mancanza di tali informazioni trova applicazione quanto indicato all’art. 9 (1), (3) e (5).
Art. 27 Continuità con altre polizze ROLAND
Nel caso in cui il nuovo contratto subentri senza soluzione di continuità temporale a un’altra polizza stipulata con XXXXXX a favore del Contraente/società
e/o ente coassicurato/assicurato trova applicazione quanto segue:
Il contratto dà continuità di copertura alla polizza stipulata con XXXXXX.
Quanto sopra a condizione che la persona assicurata risulti esserlo sia con la nuova polizza XXXXXX che con quella precedente e che il sinistro colpisca una garanzia assicurata sia con la nuova polizza sia con quella/e precedente/i.
In questi casi si applicano le condizioni in vigore al momento della denuncia del sinistro senza alcuna carenza contrattuale in deroga all’art. 6 (1) b).
Quanto previsto dal presente articolo si applica anche nel caso in cui un Assicurato beneficiario di polizza XXXXXX possa usufruire di un’altra polizza già in essere con XXXXXX.
Art. 28 Clausola di salvaguardia
Nel caso di aggiornamento delle condizioni, con modifiche del contenuto che non generano un sovrappremio, le stesse avranno efficacia dalla data della loro pubblicazione e varrà quanto segue:
- qualora il contenuto delle nuove condizioni fosse più favorevole per la gestione di un sinistro e/o del contratto, XXXXXX applicherà le nuove condizioni;
- qualora il contenuto delle precedenti condizioni fosse più favorevole per la gestione di un sinistro e/o del contratto, XXXXXX applicherà le vecchie condizioni.
Quanto sopra vale anche nel caso in cui i documenti contrattuali dovessero riportare il vecchio normativo.
Quanto sopra vale esclusivamente per i sinistri denunciati dalla data di efficacia delle nuove condizioni.
Art. 29 Clausola in presenza di intermediario
Se il Contraente ha affidato la gestione del contratto a un Intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del R.U.I., così come richiamato in polizza, e che abbia un accordo di collaborazione in vigore con XXXXXX, trova applicazione quanto segue:
tutta la gestione del contratto è affidata all’Intermediario, salvo relativa clausola di precisazione inserita in polizza e approvata per iscritto dalle parti. Comunicazioni dell’Assicurato si danno per conosciute a XXXXXX quando sono pervenute all’Intermediario. Quest’ultimo è obbligato alla loro immediata trasmissione a XXXXXX.
Tuttavia, richieste, manifestazioni di volontà e denunce dell’Assicurato volte a determinare, concludere, modificare l’ambito di copertura della polizza o riguardanti obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro, valgono solo dal momento in cui queste pervengono effettivamente a XXXXXX.
Se, durante la vigenza del contratto, il Contraente dovesse revocare l’incarico della gestione assicurativa all’Intermediario indicato in polizza, la gestione del contratto potrà continuare purché venga fornito regolare incarico sottoscritto dal Contraente e che il nuovo Intermediario abbia un accordo di collaborazione con XXXXXX.
Nel caso di cessazione del contratto assicurativo, nell’ipotesi di revoca dell’incarico all’Intermediario indicato in polizza, la gestione e denuncia di eventuali sinistri potrà continuare con il nuovo Intermediario, anche se non ha un accordo di collaborazione, purché venga trasmesso a XXXXXX l’incarico sottoscritto dal Contraente.