ASSEGNAZIONE INCARICO AD ESPERTI
ALLEGATO N. 6
ASSEGNAZIONE INCARICO AD ESPERTI
Visto l'art. 40 comma 1 del D.I. n. 44/2001, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
Visto l'art. 40 comma 2 del D.I. n. 44/2001, il quale prevede che il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplini nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto;
Visto l'art. 33 comma 2 lettera g) del D.I. n. 44/ 2001, ai sensi del quale al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, della attività negoziale inerente i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;
Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
Visto il CCNL del comparto scuola sottoscritto in data 29/11/2007;
Visto il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995;
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/02/2009;
Vista la Circolare n. 3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A)
Viste le linee guida del MIUR aggiornamento 25 luglio 2017 recanti tra l’altro le modalità di selezione degli esperti interni ed esterni da impiegare nei progetti PON sia FSE che FESR 2
Vista la circolare prot. n° 35815 del 2 agosto 2017 recante chiarimenti circa la selezione degli esperti sia interni che esterni
Considerata la necessità di reperire esperti interni e/o esterni con cui sottoscrivere contratti per attività previste nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)
Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti e tutor, interni ed esterni all'istituzione scolastica, di incarichi di lavoro, anche all’interno delle attività finanziate con il Fondo Sociale Europeo (progetti PON – POR - FESR) per attività specifiche e peculiari, che richiedono specifica competenza professionale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate e rientranti nel Piano Triennale
dell’Offerta Formativa (PTOF) o nel programma annuale. ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 40 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 40.
Art. 2 (Condizioni per la stipula dei contratti)
1) L’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, nonché convenzioni con Enti pubblici o di Formazione professionale, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione.
2) Al fine di soddisfare le esigenze di cui al comma precedente, su proposta del Collegio dei docenti ed in base alla Programmazione dell’offerta formativa, l’Istituzione Scolastica, verificata l’impossibilità di utilizzare al fine il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, può ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
In caso di elevata complessità dei percorsi formativi l’istituzione scolastica può affidare a soggetti esterni il percorso formativo in ragione della sua complessità, (Università, associazioni, enti di formazione esperti della materia, enti accreditati dal MIUR, ecc..) senza previa consultazione della presenza di professionalità interne, ricorrendo ad una procedura negoziale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50 e successive modificazioni e integrazioni secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n° 56/2017
In tal caso è possibile mettere a base d’asta esclusivamente l’importo previsto per la formazione (esperti e anche tutor) ed eventualmente il materiale didattico specifico o spese strettamente correlate, dovendo rimanere ad esclusivo carico e responsabilità dell’istituzione scolastica tutti gli aspetti organizzativi, amministrativo contabili e gestionali.
3) Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell’insegnamento o nel progetto didattico richiesto.
4) L’affidamento dell’incarico avverrà previa acquisizione dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza dell’esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell’art.58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l’art. 32 del CCNL del personale del
comparto “Scuola” del 24 Luglio 2003
Art. 3 (Pubblicazione avvisi di selezione)
Il Dirigente Scolastico sulla base delle esigenze dei progetti del PTOF e sui finanziamenti a disposizione per la loro realizzazione quando autorizzati e finanziati con il Fondo Sociale Europeo (PON – POR – FESR) individua di volta in volta le attività e gli insegnamenti per i quali è necessario conferire incarichi a personale esperto o tutor interno/esterno e ne dà informazione pubblicando sul sito della scuola l’avviso di selezione contenente
a) la tipologia dell’incarico e l'attività prevista
b) la durata
c) il luogo
d) il compenso dello specifico incarico da conferire.
Art. 4 (Requisiti professionali per la selezione di esperti/tutor interni o esterni)
Per ciascuna attività o progetto deliberato e rientrante nel PTOF per lo svolgimento del quale si richiede la collaborazione di personale esperto interno/esterno, il Consiglio di Istituto stabilisce i requisiti che devono essere posseduti dai medesimi e che danno titolo a precedenze in termini di titoli professionali e di studio/esperienze lavorative.
In caso di selezione di esperti e tutor, interni o esterni saranno valutati, previa comparazione dei curriculum, i seguenti titoli:
1) titolo di Laurea, diplomi, abilitazioni, altri titoli accademici (Master universitari di I e II livello) se inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta;
2) titoli specifici afferenti la tipologia di intervento;
3) competenze informatiche certificate (ove funzionali);
4) competenze linguistiche certificate (ove funzionali)
5) iscrizioni in albi professionali se inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta;
6) comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore;
7) esperienze di collaborazione documentata con Enti, Università, associazioni professionali o altro se inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta;
8) esperienza di docenza nei progetti di finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta
9) esperienza di tutoraggio nei vari ruoli (tutor coordinatore – tutor didattico – tutor d’aula) nei progetti di finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta
10) esperienza di appartenenza nei vari ruoli al GOP (Facilitatore - valutatore) nei progetti di finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta
11) esperienza di supporto al coordinamento nei progetti di finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta
12) esperienza di tutor d’aula – tutor coordinatore –tutor valutatore solo per i tutor interni di Alternanza Scuola lavoro)
13) possesso di ulteriori certificazioni attinenti al bando se inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta.
A parità di punteggio la precedenza verrà data al candidato più giovane di età.
In caso di selezione di esperti e tutor con affidamento ad Enti o ad Agenzie di Formazione costituirà criterio preclusivo di ammissibilità l’accreditamento all’albo MIUR delle agenzie di formazione ai sensi della circolare prot. n°. 170 del 21/03/2016.
I criteri di valutazione dei nominativi di esperti candidati sono gli stessi di quelli stabiliti per la selezione diretta di esperti e tutor. La procedura di evidenza pubblica per l’affidamento seguirà l’iter di cui al successivo art. 5;
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accettare la maturata esperienza nel settore (Rif. Art. 46 L. 133/08).
I titoli di cui all’elenco sopra indicati potranno essere utilizzati tutti o in parte in funzione della tipologia di incarico. I punteggi da attribuire a ciascun titolo sono riportati nella griglia di
valutazione allegata e possono anche essi essere determinati al momento in funzione della tipologia di incarico fermo restando che il totale massimo farà somma 100 .
I titoli occorrenti e i punteggi assegnati potranno essere variati occasionalmente dal Dirigente Scolastico, inserendo anche titoli non previsti in questo regolamento, in funzione delle esigenze e della tipologia di incarico previa comunicazione al collegio dei docenti e al consiglio di istituto.
Art. 5 (modalità di selezione esperti e tutor)
La selezione delle professionalità occorrenti seguirà l’ordine e le modalità seguenti:
a) selezione esperto/tutor interno:
avviso interno pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica contenente le notizie di cui all’art. 3.
All’avviso sarà allegato format di istanza di partecipazione contenenti le dichiarazioni di legge e la griglia di autovalutazione titoli.
L’avviso rimarrà pubblicato sul sito dell’istituto per n° 7 giorni consecutivi. Solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati dal DS è prevista la procedura d’urgenza, con un limite di pubblicazione ridotto a 4 giorni per esperti/tutor interni, previa adeguata pubblicità del limite ridotto agli interessati (invio avviso via mail). La data di fine pubblicazione coinciderà con la data termine di presentazione delle istanze di partecipazione. Alla scadenza del termine utile di presentazione il dirigente scolastico provvederà alla comparazione dei curriculum in autonomia o previa la nomina di una commissione di valutazione e entro 5 giorni provvederà a stilare le graduatorie provvisorie che saranno pubblicate sul sito della istituzione scolastica. Avverso alle graduatorie saranno concessi ulteriori 5 giorni, a far data dalla pubblicazione, per eventuali ricorsi. In assenza di ricorsi o comunque dopo aver espletato le procedure ricorsuali, il Dirigente scolastico provvederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive e al decreto di nomina degli esperti/tutor selezionati a cui seguirà contratto o lettera di incarico.
Nell’eventualità che le candidature siano in numero pari o inferiore alle figure necessarie il Dirigente Scolastico assegna gli incari residuali distribuendoli tra gli aventi presentata candidatura in parti uguali, purché in possesso dei titoli richiesti e della provata esperienza e motivazione accertata attraverso colloquio con il D.S. Qualora non possibile il DS riapre il bando.
In tal caso il D.S. provvederà all’assegnazione degli incarichi senza la necessità di attendere i 5 giorni per i ricorsi.
In osservanza del principio della rotazione, al fine delle pari opportunità, verrà data la precedenza a coloro che non risultino già assegnatari, nello stesso anno scolastico, di ruolo equivalente, ossia avente come oggetto la stessa figura professionale (esperto o tutor) e la stessa fonte di finanziamento.
Nel caso in cui non vi fossero disponibilità di figure professionali aventi diritto di precedenza, le professionalità richieste verranno selezionate, sempre in ordine di graduatoria, tra coloro che risultano già assegnatari per quanto esposto prima.
Solo nel caso in cui non fosse presente alcuna professionalità interna, e nelle more della decisone di affidare l’intero percorso formativo, data la sua complessità, a enti pubblici o agenzie di formazione senza previo riscontro di professionalità interne, si farà ricorso a personale esterno individuato ai seguenti comma;
b) Selezione esperto/tutor esterno attraverso collaborazioni plurime o lavoro autonomo:
avviso interno pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica contenente le notizie di cui all’art. 3.
All’avviso sarà allegato format di istanza di partecipazione contenenti le dichiarazioni di legge e la griglia di autovalutazione titoli. L’avviso rimarrà pubblicato sul sito dell’istituto per n° 7 giorni consecutivi. Solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati dal DS è prevista la procedura d’urgenza, con un limite di pubblicazione ridotto a 4 giorni per esperti esterni. La data di fine pubblicazione coinciderà con la data termine di presentazione delle istanze di partecipazione. Alla scadenza del termine utile di presentazione il dirigente scolastico provvederà alla comparazione dei curriculum in autonomia o previa la nomina di una commissione di valutazione e entro 5 giorni provvederà a stilare le graduatorie provvisorie che saranno pubblicate sul sito della istituzione scolastica. Avverso alle graduatorie saranno concessi ulteriori 5 giorni, a far data dalla pubblicazione, per eventuali ricorsi. In assenza di ricorsi o comunque dopo aver espletato le procedure ricorsuali, il Dirigente scolastico provvederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive e al decreto di nomina degli esperti/tutor selezionati a cui seguirà contratto o lettera di incarico.
Nell’eventualità che le candidature siano in numero pari o inferiore alle figure necessarie il Dirigente Scolastico assegna gli incari residuali distribuendoli tra gli aventi presentata candidatura in parti uguali, purché in possesso dei titoli richiesti e della provata esperienza e motivazione accertata attraverso colloquio con il D.S. Qualora non possibile il DS riapre il bando.
In tal caso il D.S. provvederà all’assegnazione degli incarichi senza la necessità di attendere i 5 giorni per i ricorsi,
c) Selezione esperto/tutor esterno attraverso procedura negoziale:
In caso di selezione attraverso procedura negoziale rivolta ad Agenzie di Formazione o Enti pubblici, per un affidamento inferiore ai 40.000,00 euro si procederà, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016 così come modificato dall’art. 25 del Dlgs. 56/2017, attraverso pubblicazione di manifestazione di interesse pubblicata sul sito dell’istituto per i tempi previsti dal Dlgs. 50/2016, ovvero indagine di mercato attraverso il web, ovvero selezione da albo fornitori della istituzione scolastica, alla individuazione di almeno 3 ditte da invitare alla procedura negoziata.
In caso importi di piccola entità (inferiori ai 3.500,00 euro) ovvero di motivata urgenza o oggettive condizioni, sarà possibile procedere all’affidamento diretto senza previa consultazione di almeno due operatori economici, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016 così come modificato dall’art. 25 del Dlgs. 56/2017, anche per importi superiori ai 3.500,00 euro e fino al limite di 40.000,00 euro.
La gara verrà considerata valida anche in presenza di una sola offerta pervenuta purché ritenuta valida, economicamente conveniente e congrua con le necessità della scuola. della presentazione di un unico preventivo tra quelli richiesti,
La procedura negoziale avverrà attraverso la comparazione delle offerte secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Dlgs. 50/2016
La manifestazione di interesse dovrà contenere al minimo:
la tipologia dell’incarico e l'attività prevista
la durata
il luogo
Il numero di esperto/tutor richiesti
Il numero di ore complessive
La ripartizione delle stesse tra i singoli esperti e tutor
il compenso dello specifico incarico da conferire
l’importo complessivo messo a base d’asta per la formazione
l’importo complessivo messo a base d’asta per l’eventuale materiale di consumo o spese
generali legate all’attuazione del progetto
l’indicazione dei criteri di valutazione anche senza specifica dei sotto criteri
gli eventuali requisiti tecnico - professionali o economico - finanziari richiesti
gli eventuali criteri di ammissibilità o esclusione
In allegato alla manifestazione saranno acclusi i format di istanza di partecipazione e delle eventuali dichiarazioni sui requisiti richiesti
La valutazione delle offerte delle ditte ammesse alla procedura negoziale verrà effettuata secondo i sottostanti criteri:
1) Esperienze pregresse dell’azienda secondo la tabella indicata sotto
max punti 25
DESCRITTORI | INDICATORI | |
1 | Erogazione pregressa documentabile della formazione al personale della scuola: dirigenti, docenti e personale ATA | 5 punti |
2 | Capacità documentabili di valutare le competenze acquisite mediante modelli UE | 5 punti |
3 | Capacità documentabili di promuovere modelli di innovazione didattica attraverso le tecnologie digitali | 7,5 punti |
4 | Attivazione di piattaforme on line dove caricare i contenuti dei percorsi con accesso dei corsisti per sei mesi almeno dalla conclusione del percorso formativo | 7,5 punti |
2) Valutazione curriculum degli esperti/tutor presentati secondo i criteri di cui all’art. 4 parametrati al punteggio massimo attribuibile. Il punteggio complessivo sarà dato dalla media per ogni singola voce di valutazione dei curriculum presentati.
max punti 50
3) Valutazione offerta economica secondo la sottostante tabella:
max punti 25
DESCRITTORI | INDICATORI | |
1 | Ribasso d’asta da 0% fino a 10% | Max 10 punti in proporzione al ribasso offerto |
2 | Ribasso d’asta superiore a 10% fino a 20% | Max 7,5 punti in proporzione al ribasso offerto |
3 | Ribasso d’asta oltre il 20% | Max 7,5 punti in proporzione al ribasso offerto |
Art. 6 (massimali retributivi e aspetti fiscali previdenziali assistenziali)
Si distinguono i seguenti casi:
a) selezione di esperti e tutor per progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo su misure/azione PON MIUR (FSE – FESR):
I compensi massimi saranno quelli attribuiti dal relativo bando e conseguente lettera di autorizzazione.
I compensi saranno, ai sensi della circolare MIUR prot. n° 34815 del 02/08/2017, uguali per personale interno/esterno alla istituzione scolastica.
Il conferimento di incarichi a docenti interni all’Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo.
Il compenso erogato agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 deve essere assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo (v. ritenuta d’acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, qualora dai contratti d’opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro, come previsto, inter alia, dalla Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito in Legge 326/2003
b) selezione di esperti e tutor per progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo su misure/azione POR Regione Friuli(FSE – FESR – FEASR etc. etc.):
I compensi massimi saranno quelli attribuiti dal relativo bando e conseguente atto di concessione e/o comunque il conformità alle linee guida regionali per il POR 2014 – 2020
Il conferimento di incarichi a docenti interni all’Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo.
Il compenso erogato agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 deve essere assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo (v. ritenuta d’acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, qualora dai contratti d’opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro, come previsto, inter alia, dalla Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito in Legge 326/2003
c) selezione di esperti e tutor per progetti finanziati dalla istituzione scolastica o con fondi diversi da quelli del Fondo Sociale Europeo (PON – POR – FESR)
I compensi massimi attribuibili per il personale interno alla istituzione scolastica o comunque reclutato presso altre istituzioni scolastiche in base all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 saranno quelli , in relazione all’incarico svolto, stabiliti dal CCNL
SCUOLA. Per i contratti di lavoro autonomo i massimali sono stabiliti in conformità al Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995 e alla Circolare Ministero del Lavoro n. 101/1997:
Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995
Tipologia | Importo |
Direzione, organizzazione | Fino ad un massimo di € 41,32 giornaliere |
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione e monitoraggio | Fino ad un massimo di € 41,32 orarie e fino ad un massimo di € 51,65 orarie per universitari |
Docenza | Fino ad un massimo di € 41,32 orarie e fino ad un massimo di € 51,65 orarie per universitari |
Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro | Fino ad un massimo di € 41,32 orari |
Circolare Ministero del Lavoro n. 101/1997
Tipologia | Importo |
Docenti, direttori di corso e di progetto; docenti universitari di ruolo, ricercatori senior; Dirigenti di azienda, imprenditori, esperti del settore senior (con esperienza decennale); professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (con esperienza decennale) | Fino ad un massimo di € 85,22 |
Docenti, co-docenti, direttori di corso e co- direttori di progetto; ricercatori universitari I livello, Ricercatori junior (esperienza triennale); professionisti, esperti di settori junior (triennale); professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (iniziale e continua) e di didattica con esperienza triennale di docenza | Fino ad un massimo di € 56,81 |
Co-docenti o co-direttori di corsi e progetti | Fino ad un massimo di € 46,48 |
Tutor | Fino ad un massimo di € 30,99 |
Il conferimento di incarichi a docenti interni all’Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo.
Il compenso erogato agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 deve essere assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo (v. ritenuta d’acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, qualora dai contratti d’opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro, come previsto, inter alia, dalla Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito in Legge 326/2003
Art. 7 – (Doveri e responsabilità dell’esperto)
L’esperto destinatario del contratto di prestazione d’opera deve assumere nei confronti dell’istituzione scolastica i seguenti impegni:
- Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle eventuali indicazioni e richieste della scuola;
- Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni;
in base al contratto d’opera, può svolgere la propria attività didattica curriculare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l’esperto è tenuto a rispondere direttamente all’istituzione scolastica per ogni intervento connesso all’incarico.
Art. 8 –(Stipula del contratto/lettera di incarico)
Nei confronti dei candidati selezionati il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto o lettera di incarico.
Nel contratto/lettera di incarico dovranno essere specificati:
- L’oggetto della prestazione,
- I termini di inizio e conclusione della prestazione;
- Il corrispettivo della prestazione indicato al netto dell’imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e della contribuzione previdenziale e fiscale divisa nelle quote a carico del lavoratore e quelle a carico dell’amministrazione
- Le modalità di pagamento del corrispettivo;
- Le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.
Per i titolari dei contratti deve essere previsto l’obbligo di:
- svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola;
- assicurare se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto; documentare l’attività svolta;
- autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente alla legge 196/2003
Art. 9 (Impedimenti alla stipula del contratto)
I contratti con collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del D.I. 44/2001, soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per:
- inesistenza di specifiche competenze professionali;
- Non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- Necessitano, per la loro complessità, al ricorso di una specifica professionalità esterna.
Art. 10 (Incarichi a dipendenti pubblici)
Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui sopra è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art.53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo N.165/2001
Art. 11 (manifestazioni particolari)
Per manifestazioni particolari, ristrette nel tempo, che richiedano l’intervento di personalità e professionalità particolari è possibile derogare dalla procedura e dai limiti di spesa; in tal caso si procede a chiamata diretta a discrezione del Dirigente che successivamente richiederà al Consiglio di Istituto l’approvazione per compensi ed eventuali rimborsi spese.
Art.12 (Modifiche)
Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d’Istituto e ha durata e validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d’Istituto con apposita delibera. Esso è affisso all’albo della Scuola e pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica
Art.13 (Pubblicità)
Il presente Regolamento è portato a conoscenza tramite affissione all’albo dell’Istituto.
(Aggiornato con la delib. del Cons. di Istituto n. 170 del 16 ottobre 2017)
ALLEGATO N. 7
ACCESSO AI DOCUMENTI
Diritto di accesso
La disciplina dell’accesso (L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni) si riferisce ad atti o documenti che, normalmente non divulgati, possano servire a tutelare l’interesse del singolo.
La legge riconosce il diritto di accesso solo a coloro che siano titolari di un interesse giuridicamente rilevante.
Non sono consentite richieste finalizzate ad un semplice desiderio di conoscenza. Deve essere salvaguardata la riservatezza di terzi, persone o gruppi.
La richiesta di duplicazione deve essere fatta per iscritto alla Ufficio di Dirigenza didattica e deve essere debitamente motivata.
La Ufficio di Dirigenza risponde di documenti che ha formato o che detiene stabilmente.
E’ comunque garantita ai richiedenti, la visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.
Procedura
La Ufficio di Dirigenza didattica accerta che il richiedente sia effettivamente titolare del diritto e la validità delle motivazioni
La Segreteria rilascia ricevuta con timbro datario. In caso di richiesta pervenuta per posta fa fede il timbro postale. Da dette date decorrono 30 giorni per concludere il procedimento.
Il rilascio di copia del documento è sottoposto al pagamento di un corrispettivo, fissato delle vigenti disposizioni di legge, da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con timbro datario.
Pubblicità degli atti
L’affissione degli atti all’Albo della scuola è considerata come avvenuta pubblicità degli stessi.
La scuola garantisce, per quanto è possibile, la diffusione degli atti tramite il sito web del Istituto.
ALLEGATO n. 8
CRITERI DI FORMAZIONE DELLE SEZIONI /CLASSI
SCUOLA INFANZIA
Tenuto conto dei vincoli normativi e delle assegnazioni dell’organico, alla formazione delle sezioni provvede il Dirigente Scolastico sulla base dei seguenti criteri:
separazione, se possibile, dei fratelli, soprattutto se gemelli;
scelta, secondo criteri di necessità e funzionalità, tra:
formazione di sezioni omogenee per età;
formazione di sezioni miste, avendo cura di evitare lo squilibrio numerico tra età
diverse (non si dovranno creare situazioni in cui un’età sia eccessivamente prevalente rispetto ad un’altra);
i bambini di tre anni nati entro il 31 gennaio, che abbiano già frequentato la scuola dell’infanzia, saranno inseriti di regola nel gruppo dei “piccoli” (tre anni).
SCUOLA PRIMARIA
Tenuto conto dei vincoli normativi e delle assegnazioni dell’organico, nei plessi ove si renda necessaria la costituzione di più sezioni di classe prima, alla formazione delle sezioni provvede il Dirigente Scolastico sulla base dei seguenti criteri generali:
- rispettare le scelte di tempo scuola operate dalle famiglie in sede di iscrizione sulla base dell’organizzazione possibile nel plesso
- mirare all’omogeneità numerica delle classi e all’equilibrata presenza nelle sezioni di alunni e di alunne
- tenere conto delle indicazioni della scuola dell’infanzia su:
ritmi di apprendimento
caratteristiche del comportamento
incompatibilità relazionali tra bambini
favorire l’inserimento degli alunni in situazione di handicap secondo le disposizioni di legge per ricercare un’equilibrata distribuzione complessità/opportunità costituite dalle variegate presenza di alunni e di alunne in ciascuna delle sezioni
- per gli alunni stranieri, applicare quanto previsto dal Protocollo di Accoglienza approvato dalla scuole aderenti alla rete “Scuola a colori”, di cui al successivo allegato n. 10.
Eventuali motivate richieste espresse dai genitori in merito alla assegnazione degli alunni/alunne a dette sezioni, possono essere accolte qualora non determinanti una squilibrata formazione delle sezioni e non in contrasto pertanto con le indicazioni fornite dalle insegnanti della scuola dell’infanzia di provenienza.
Eventuali richieste per gravi motivi, espresse formalmente al dirigente scolastico dai genitori in merito alla assegnazione degli alunni/alunne a dette sezioni, da questi vengono accolte con conseguente assegnazione alla sezione da loro indicata.
SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO
Tenuto conto dei vincoli normativi e delle assegnazioni dell’organico, a) per i corsi a tempo prolungato e ad indirizzo musicale, si fa riferimento ai criteri di priorità per l’ammissione alle classi definiti dal Consiglio di Istituto, riportati in questo Regolamento di Istituto; b) per le restanti classi comuni, le sezioni sono formate dal dirigente scolastico, su proposta della apposita Commissione da esprimere sulla base dei seguenti criteri generali:
- rispettare le scelte per la seconda lingua comunitaria operate dalle famiglie in sede di iscrizione sulla base dell’organizzazione possibile nella sede
- mirare all’omogeneità numerica delle classi e all’equilibrata presenza nelle sezioni di alunni e di alunne
- tenere conto delle indicazioni della scuola primaria su:
ritmi di apprendimento
caratteristiche del comportamento
incompatibilità relazionali tra alunni
favorire l’inserimento degli alunni in situazione di handicap secondo le disposizioni di legge
per ricercare un’equilibrata distribuzione delle complessità/opportunità costituite dalle variegate presenze di alunni e di alunne in ciascuna delle sezioni
- per gli alunni stranieri, applicare quanto previsto dal Protocollo di Accoglienza approvato dalla scuole aderenti alla rete “Scuola a colori”, di cui al successivo allegato n. 10.
Eventuali motivate richieste espresse dai genitori in merito alla assegnazione degli alunni/alunne a dette sezioni, possono essere accolte qualora non determinanti una squilibrata formazione delle sezioni e non in contrasto pertanto con le indicazioni fornite dalle insegnanti della scuola primaria di provenienza.
Eventuali richieste per gravi motivi, espresse formalmente al dirigente scolastico dai genitori in merito alla assegnazione degli alunni/alunne a dette sezioni, da questi vengono accolte con conseguente assegnazione alla sezione da loro indicata.
ALLEGATO n. 9.
REGOLAMENTO PER IL COMODATO D’USO DEI LIBRI DI TESTO DA PARTE DI ALUNNE/I DI SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO
La gestione del “Servizio di comodato per l’uso dei libri di testo” a favore di alunne/i della Scuola secondari di 1^ grado è affidata ad un apposito Gruppo di lavoro, nominato dal dirigente scolastico e formato da n. 2 docenti, n. 2 collaboratori amministrativi e n. 1 assistente amministrativo.
Il personale addetto cura l’acquisto, l’inventario, la distribuzione, la restituzione, il controllo e la conservazione dei testi riconsegnati dagli alunni alla fine delle attività didattiche.
L’Istituto scolastico destina alla spesa di gestione del servizio il finanziamento necessario a retribuire le ore di lavoro prestate. L’importo a ciò destinato non può, comunque, essere superiore al 20% della somma complessiva assegnata.
Il servizio comprende anche l’immagazzinamento dei volumi momentaneamente non in uso. Per le specifiche modalità di applicazione delle prescrizioni generali si fa riferimento al Regolamento sotto riportato:
1. La Scuola secondaria di 1^ grado adotta i libri di testo nella seduta del Collegio dei docenti di maggio, secondo la normativa vigente;
2. la Scuola secondaria di 1^ grado, sulla base delle adozioni, invita le maggiori librerie del territorio a fare la loro migliore offerta per l’acquisto di tutti i volumi necessari;
3. essa attribuisce la fornitura al miglior offerente per la consegna da parte di questi dei volumi, porto franco, entro la prima decade del mese di settembre;
4. il Gruppo di lavoro riceve i volumi, li controlla, li timbra con il sigillo dell’Istituto scolastico e li prende in carico nel “Registro di facile consumo”;
5. il personale incaricato distribuisce i volumi, facendo firmare per ricevuta al singolo alunno/a ed al genitore/legalmente facente le veci l’elenco dei libri ricevuti;
6. quale garanzia è richiesto ai genitori degli alunni /esercenti la patria potestà su di loro il versamento anticipato di un importo non superiore ad un terzo del prezzo di copertina dei libri di testo forniti in comodato gratuito. Tale importo viene rimborsato dalla Scuola in caso di restituzione dei libri di testo intonsi, o dalla stessa trattenuto in caso di mancata restituzione o di danneggiamento/cattiva conservazione dei libri medesimi;
7. i libri devono essere tenuti con cura dall’alunno/a che li riceve: è fatti divieto apporre sottolineature e/o evidenziazioni, annotazioni/scritte indelebili;
8. al termine dell’anno scolastico, nei giorni appositamente prefissati, gli alunni/e riconsegnano i testi annuali e/o triennali, dopo avere cancellato le scritte a matita eventualmente fatte (sottolineature, appunti, svolgimento di esercizi, …);
9. il personale addetto controlla lo stato dei libri che vengono resi, rileva eventuali danneggiamenti o perdite e prende i provvedimenti indicati dal punto successivo;
10. al termine delle attività didattiche, in caso di perdita o di danneggiamento del testo, la famiglia dell’alunno/a è tenuta a rimborsare il costo del volume, in base allo stato d’uso. L’importo non del rimborso non può superare il 50% del prezzo di copertina;
11. al termine del triennio, gli alunni che ne fanno richiesta possono riscattare i libri triennali ricevuti in comodato, versando una quota pari ad un terzo del prezzo di copertina. Le somme così raccolte sono destinate all’acquisto di nuovi volumi o, comunque, ad incrementare le dotazioni librarie delle biblioteche scolastiche;
12. è favorita la cessione di testi non più in uso, ad un prezzo simbolico; anche in questo caso, le somme così raccolte sono destinate all’acquisto di nuovi volumi o, comunque, ad incrementare le dotazioni librarie delle biblioteche scolastiche.
000 === 000 === 000
Delib. del Cons. di Ist. n. 276 del 231.03.2015
Il Regolamento è modificato come segue, in adeguamento al DPReg. N. 92 del 27/04/2011 e s.m.i.:
a) riduzione dal 20% al 15% dell’importo massimo del finanziamento regionale utilizzabile per le spese di gestione del servizio “comodato gratuito libri di testo”;
b) la riduzione dal 50% al 33% dell’importo del prezzo di copertina dei libri di testo dati in comodato quale rimborso a carico dei genitori dell’alunno in caso di perdita / danneggiamento dei libri ricevuti.
ALLEGATO N. 10
PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI
PREMESSA :
Il Protocollo di Accoglienza degli alunni stranieri definisce le procedure di inserimento, accoglienza e prima attuazione del diritto allo studio degli alunni stranieri nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Sacile e i compiti di ciascuno dei soggetti coinvolti nel processo di inserimento/accoglienza.
Al fine di aiutare e migliorare l’inserimento scolastico degli alunni neo-arrivati l’I.C. di Sacile si avvale degli operatori del Servizio di “Facilitazione dell’Accoglienza” come previsto dal Progetto di Ambito 6.1 “SCUOLA A COLORI” al quale aderisce in rete con gli Istituti Comprensivi di Aviano, di Fontanafredda, di Caneva, di Brugnera.
Il protocollo sarà suscettibile di integrazioni e rivisitazioni sulla base delle esperienze realizzate e dei problemi che potranno emergere nel corso della sua applicazione .
I riferimenti normativi del presente protocollo sono:
C.M. n. 301 dell’08.09.1989
C.M. n. 205 del 26.07.1990
L. n. 40 del 06.03.1998, art. 36
D.P.R. n. 394 del 31.08.1999, art. 45 : iscrizione scolastica
C.M. n. 24 del 01.03.2006 :
Linee guida per l’accoglienza degli alunni stranieri - 2006
“La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri” - 2007
C.M. relativa alle iscrizioni per l’anno scolastico 2008/2009
FASI DELL’ACCOGLIENZA
1^ FASE. ISCRIZIONE :
L’iscrizione avviene presso la Segreteria dell’Istituto dove l’incaricato dell’ufficio di segreteria:
a. assiste la famiglia nell’espletamento di tutte le pratiche previste, possibilmente tradotte in una lingua a loro nota
b. raccoglie la documentazione sulla scolarità precedente dell’alunno
c. fornisce ai genitori una prima informazione sul funzionamento della scuola e consegna, se disponibile, materiale bilingue informativo sulla scuola
d. indica la classe (non la sezione) di iscrizione corrispondente all’età anagrafica dell’alunno, come da normativa
e. comunica la data d’inizio della frequenza scolastica, che potrà avvenire non prima di tre giorni lavorativi dalla data dell’iscrizione
f. informa la famiglia che sarà convocata per incontrare, entro i tre giorni successivi l’iscrizione, il facilitatore dell’accoglienza e gli insegnanti di classe
(scuola dell’infanzia: informa la famiglia che incontrerà i docenti di sezione)
g. avverte la funzione strumentale per l’integrazione degli alunni stranieri e il Servizio di Facilitazione dell’Accoglienza della avvenuta neo iscrizione
(scuola dell’infanzia: informa l’insegnante coordinatore della scuola della avvenuta neo iscrizione)
h. informa la famiglia della data stabilita per l’incontro di “prima conoscenza”.
2^ FASE. PRIMA CONOSCENZA
Incontro famiglia e alunno, facilitatore dell’accoglienza, docenti della classe (o coordinatore di classe/referente di plesso) e funzione strumentale per:
- raccogliere informazioni sulla scolarità pregressa e sulla storia personale e famigliare dell’alunno
- informare la famiglia in modo dettagliato sull’organizzazione della scuola/istituto
- definire con gli insegnanti le modalità di prima accoglienza ( benvenuto ) dell’alunno nella classe assegnata
Nella scuola dell’infanzia :
la famiglia viene informata delle modalità adottate dalla scuola per l’inserimento/prima accoglienza del bambino/a:
- 1°settimana: frequenza ridotta (alcune ore/solo al mattino)
- 2°settimana: frequenza antimeridiana con il pranzo ed eventuale avvio della permanenza per l’intera giornata.
3^ FASE. ACCOGLIENZA E INSERIMENTO
Accoglienza dell’alunno in classe/sezione:
- predisposizione di un ambiente “amichevole” che sappia contenere l’ansia e il disagio dell'alunno;
- promozione di attività che ne valorizzino la persona e l’origine culturale e favoriscano la conoscenza e la socializzazione con i compagni;
- eventuale individuazione all’interno della classe di un compagno di viaggio (tutor) che affianchi l’alunno straniero nel primo periodo di frequenza scolastica.
Osservazione dell’alunno in classe/sezione per :
- rilevazione della preparazione scolastica di base e del livello di conoscenza della lingua italiana
- comprensione dei bisogni e di eventuali situazioni di disagio/difficoltà.
Inserimento dell’alunno in un laboratorio L2.
Assegnazione definitiva alla classe dopo un periodo massimo di due/tre settimane.
Predisposizione, qualora si ritenga opportuno, di un percorso individualizzato a breve e/o lungo termine sulla base delle osservazioni raccolte.
Incontro della famiglia con il facilitatore e i docenti della classe per condividere intenzionalità educative e un eventuale percorso personalizzato.
Incontro finale tra facilitatore, insegnanti e famiglia dell’alunno per formalizzare la chiusura dell’intervento di facilitazione dell’accoglienza, fare un bilancio delle azioni realizzate, scambiarsi informazioni ed elaborare eventuali ipotesi di azioni future.
I SOGGETTI DELL’ACCOGLIENZA: Compiti.
SEGRETERIA
Fornire ai genitori i moduli per l’iscrizione a scuola e ai servizi parascolastici e le prime informazioni generali sulla scuola.
Ricevere i documenti riguardanti la scolarità pregressa dell’alunno.
Individuare la classe (sulla base dei criteri di legge), non la sezione, di inserimento dell’alunno.
Informare tempestivamente la figura strumentale e il servizio di facilitazione dell’accoglienza dell’arrivo del nuovo alunno.
FIGURA STRUMENTALE
Informare i docenti di classe dell’inserimento del nuovo alunno.
Organizzare l’incontro di “prima conoscenza” in accordo con i soggetti coinvolti.
Partecipare all’incontro di “prima conoscenza” e all’incontro di chiusura dell’intervento di facilitazione dell’accoglienza.
Informare i docenti della classe sulle attività di accoglienza da realizzare nei primi giorni in collaborazione con il facilitatore dell’accoglienza.
Monitorare il percorso di inserimento degli alunni neo-arrivati.
Progettare e coordinare i laboratori L2 in collaborazione con i docenti di classe.
COMMISSIONE INTERCULTURA
Progettare i laboratori di L2 di prima alfabetizzazione e di L2 avanzato.
Monitorare i dati, i problemi e gli interventi relativi alla presenza di alunni immigrati nelle scuole dell’Istituto.
Promuovere e aggiornare strumenti e strategie per l’accoglienza, inclusione e valutazione degli alunni immigrati.
Collaborare al progetto di Ambito 6.1 “SCUOLA A COLORI”.
DOCENTI
Collaborare con la famiglia e con il facilitatore dell’accoglienza per aiutare l’alunno a inserirsi nel nuovo ambiente scolastico.
Mettere in atto azioni e atteggiamenti di rassicurazione, di valorizzazione e di accoglienza dell’alunno neo-arrivato anche coinvolgendo i compagni di classe/sezione.
Porre attenzione ai momenti iniziali di socializzazione con i compagni di classe. Porre attenzione agli aspetti non verbali della comunicazione.
Rilevare le conoscenze pregresse e i bisogni socio-affettivi dell’alunno.
Osservare se la classe di inserimento possa ritenersi adeguata all’alunno, in base all’età, ai requisiti pregressi, agli interessi manifestati, e condividere eventuali difficoltà con gli altri soggetti coinvolti nel percorso di accoglienza per individuare soluzioni più idonee.
Elaborare percorsi didattici individualizzati.
Inserire l’alunno in un percorso di apprendimento di italiano L2.
Possibile: 1) affiancare un alunno “ tutor “, straniero o italiano, al neo arrivato durante il primo periodo di frequenza della scuola; 2) rielaborare/adeguare la progettazione di classe alla mutata situazione del gruppo di allievi.
FACILATORE DELL’ACCOGLIENZA
Incontrare la famiglia per ricostruire il percorso scolastico/personale pregresso del bambino e aiutarla nel suo rapporto con la scuola e il territorio.
Collaborare, nelle diverse fasi previste, con i soggetti coinvolti nel percorso di inserimento/ accoglienza a scuola.
Organizzare le attività di benvenuto dell’alunno in classe.
Organizzare attività di accoglienza, di valorizzazione personale e di mediazione culturale per facilitare l’inserimento dell’alunno a scuola in collaborazione con i docenti.
ALLEGATO N. 11
REGOLAMENTO DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI SCOLASTICI
“Art. 1 - Finalità
Il Regolamento definisce le modalità con le quali l’Istituto Comprensivo statale di Sacile s’impegna a:
- fare rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n.584 e successive modifiche, Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995), in tutti i locali di tutte le sedi scolastiche;
- promuovere una scuola libera dal fumo aderendo ad iniziative informative/educative sul tema, opportunamente integrate nel Piano di Offerta Formativa (POF) di questo Istituto e favorire il processo di integrazione tra enti e soggetti diversi (Genitori e Comunità Locale compresi) nella realizzazione delle stesse.
Art.2 - Riferimenti normativi
Il Regolamento ha per riferimento l’interesse primario alla tutela della salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell’Istituto Comprensivo, sancito in generale dall’art.32 della Costituzione; in particolare, per il divieto di fumo si rifà alla legge 584/1975 ed al Decreto legislativo
n. 81/2008 ed alla normativa correlata. Art.3 - Locali soggetti al divieto di fumo
E’ stabilito il divieto di fumo in tutti i locali di tutte le sedi dell’Istituto Comprensivo e precisamente. In dette sedi sono apposti i cartelli con l’indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l’indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura. Recependo l’esortazione del Consiglio Superire di Sanità, si vieta anche l’utilizzo di sigarette elettroniche, per non esporre gli alunni a comportamenti che evochino il vizio del fumo.
Art.4 - Soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto
Con Determinazione del dirigente scolastico sono individuati i responsabili preposti all’applicazione del divieto nei singoli plessi, in attuazione dell’art.4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell’Accordo Stato-Regioni del 16/12/04.
E’ compito dei responsabili preposti:
• Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.
• Vigilare sull’osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle. Art.5 - Procedura di accertamento
Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all’art.4 procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione in duplice copia del relativo verbale utilizzando l’apposita modulistica.
In mancanza di possibilità di contestazione personale, gli estremi della violazione debbono essere notificati all’interessato entro il termine di 30 giorni dall’accertamento, mediante raccomandata A/X. Xx il trasgressore è minorenne la notifica dovrà essere inviata ai titolari della patria podestà.
La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.
I soggetti di cui all’art. 4procedono in maniera autonoma all’accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale.
Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell’ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.
Art.6 - Sanzioni
Come stabilito dall’art.7 L.584/1975, come modificato dall’art.52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n.448, dalla L.311/04 art.189 e dall’art.10 L.689/1981, dall’art.96 D.Lgs.507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €.27,50 a
€.275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
Coloro che , pur essendo preposti al controllo dell’applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa nei termini di cui alle norme vigenti in materia.
I dipendenti che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
Art.7 - Pagamento delle contravvenzioni
Il trasgressore dovrà versare la contravvenzione secondo le seguenti modalità:
- se la sanzione viene redatta da personale dell’amministrazione statale il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: infrazione divieto di fumo);
- se la sanzione viene redatta da personale dell’amministrazione comunale il pagamento deve essere effettuato, come previsto dall’art.3 della L.R. 10/77, direttamente presso la tesoreria del Comune dove è avvenuta l’infrazione, oppure tramite vaglia postale ordinario indirizzato alla tesoreria del Comune di competenza.
A dimostrazione dell’avvenuto pagamento il trasgressore dovrà fare pervenire o consegnare copia della ricevuta presso la Segreteria della Scuola.
Art.8 - Rapporti e scritti difensivi
Ai sensi dell’art.18 della L.689/1981 e del punto 12 dell’Accordo Stato Regioni del 16/12/04, qualora non sia stato effettuato il pagamento nei termini previsti dalla legge, colui che ha accertato la violazione presenta rapporto al Prefetto con la documentazione della contestazione eseguita. Entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, l’interessato può fare pervenire scritti difensivi e ricorsi al Prefetto.
Art.9 - Norma finale
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di leggi vigenti.
ALLEGATO N. 12
REGOLAMENTO CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
Premessa
L'attribuzione dell'autonomia, con conseguente acquisizione della personalità giuridica, alle Istituzioni scolastiche ha dato ad esse la possibilità di intraprendere attività negoziale di vario genere al fine di perseguire i fini istituzionali.
La L. 27 dicembre 1997 n. 449, legittima gli enti pubblici a concludere accordi di sponsorizzazione; all’art. 43 dispone che "al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati ed associazioni".
Il Regolamento amministrativo-contabile (D.I. n. 44/2001) prevede inoltre che si accordi la preferenza a quei soggetti che abbiano concretamente dimostrato particolarmente attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, e sancisce, opportunamente, il divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità istituzionali siano in contrasto con la funzione educativa e culturale della Scuola.
Art. 1 – Definizione
Il “Contratto di sponsorizzazione” è un accordo tra la Scuola e uno sponsor mediante il quale lo sponsor offre alla Scuola beni o servizi in cambio di pubblicità.
La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
a) il diritto dello sponsor all'utilizzazione dello spazio pubblicitario;
b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.
La scuola si impegna alla elaborazione di uno schema di contratto-tipo, al fine di uniformare la documentazione; è prevista la facoltà della Scuola di recedere dal contratto stesso prima della scadenza, subordinata alla tempestiva e formale comunicazione allo sponsor; è inoltre prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danno all'immagine della Scuola, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.
Il mancato o solo parziale pagamento del corrispettivo previsto o la mancata o parziale esecuzione delle prestazioni o dei servizi offerti sarà causa di risoluzione del contratto, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.
Legittimato alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione è il Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell'Istituto.
I criteri per l'individuazione degli sponsor e la conclusione dei contratti, nonché i limiti entro i quali il Dirigente Scolastico o i suoi delegati possono operare per arrivare agli accordi di sponsorizzazione, sono deliberati dal Consiglio d'Istituto.
Art. 2 – Oggetto
L’oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare:
- attività di carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista);
- interventi a favore del servizio bibliotecario (fornitura di attrezzature, libri, volumi, etc.);
- interventi a favore di attività di animazione, laboratori, fornitura di materiale, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche, tecnico-specialistiche, etc.;
- iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti sportivi);
- iniziative a sostegno dei servizi sociali (collaborazione per servizi a sostegno di alunni svantaggiati, diversamente abili, etc.);
- ogni altra attività che la scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, debba essere oggetto di sponsorizzazione.
La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:
- contributi economici;
- cessione gratuita di beni e/o servizi;
- compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dalla Scuola.
Art. 3 – Contributi economici
Lo sponsor può sostenere le diverse iniziative oggetto del contratto di sponsorizzazione mediante contributi economici da versare direttamente alla Scuola.
Il contributo può essere richiesto dalla Scuola a uno o più sponsor per la stessa iniziativa.
Art. 4 – Cessione gratuita di beni e/o servizi
Le società, le imprese, i professionisti, le Associazioni ed i privati in genere, possono in qualsiasi momento donare alla Scuola beni mobili, nonché servizi, indicando le eventuali forme di pubblicità che vengono richieste in contropartita.
La Scuola, valutata l'utilità del bene offerto, procede, ove lo ritenga nel proprio interesse, all'accettazione e dispone circa le forme di pubblicità individuate.
Art. 5 – Compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dalla scuola
Lo sponsor può offrirsi di sostenere direttamente alcune spese relative ad attività già programmate dalla Scuola, richiedendo eventualmente in contropartita la forma di pubblicità prescelta tra quelle definite, ivi compreso la possibilità di stipulare un’apposita convenzione alquanto vantaggiosa che abbia, come unica ricaduta possibile, un beneficio diretto, concreto e sostanziale per gli alunni e le loro famiglie.
Art. 6 – Obblighi a carico della scuola
La Scuola, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, attuerà le forme pubblicitarie indicate di seguito:
- riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, sito internet, etc.);
- pubblicazione nel sito internet della Scuola, nello spazio informativo dell'attività, degli estremi
dello sponsor e dell'oggetto del contratto di sponsorizzazione;
- posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o generalità dello sponsor sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione;
- distribuzione in loco di materiale pubblicitario, brochure, volantini promozionali, gadget, etc.
Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor. Esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo.
Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto.
L'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, dovrà essere corrisposta dallo sponsor direttamente al concessionario, nella misura prevista dalla legislazione vigente al momento di esecutività del contratto stesso.
Art. 7 – Vincoli di sponsorizzazione
Il Consiglio d'Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione, specie quando è ravvisata la possibilità che la scuola, nella figura del suo legale rappresentante, possa vedere lesa la propria immagine, trovarsi nella situazione di dover rispondere ad eventuali inadempienze dei soggetti proponenti nei confronti dei soggetti interessati, dover dirimere conflittualità insorgenti tra le parti coinvolte.
I fini istituzionali e/o le attività dello sponsor non devono essere in contrasto con le finalità educative e istituzionali della Scuola, e devono rispettare quanto previsto dalla normativa per i rapporti con la Pubblica Amministrazione.
In particolare, non procederà alla stipula del contratto di sponsorizzazione quando ricorra uno dei seguenti casi:
- probabile conflitto di interesse tra l'attività pubblica della Scuola e quella privata dello sponsor, dove tutte le componenti scolastiche si asterranno dal proporre sponsorizzazioni se direttamente interessate quali soggetti beneficiari di eventuali introiti;
- possibilità di pregiudizio per la Scuola derivante dalla qualità, anche di ordine morale ed etico, dello sponsor;
- messaggio pubblicitario pregiudiziale o dannoso all'immagine della Scuola o alle proprie iniziative;
- pubblicità diretta o anche collegata alla produzione, distribuzione o pubblicizzazione di alcolici, tabacco, materiale pedopornografico e pornografico, armi, giochi d’azzardo etc.;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
- attività promozionale a carattere politico, religioso o sindacale;
- qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti scolastici oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale.
Art. 8 – Valutazione proposte di sponsorizzazione
L'apprezzamento definitivo ed esaustivo, delle proposte di sponsorizzazione, con eventuali note del Dirigente sarà operato a cura del Consiglio.
Annualmente il Consiglio potrà delegare a ciò una Commissione composta dal Dirigente Scolastico, il Presidente del Consiglio di Istituto, un genitore, un docente, un ATA e il DSGA con poteri deliberativi esclusivamente all’unanimità, che se non raggiunta, riporterà la discussione in sede consigliare.
Ogni contratto di sponsorizzazione non può avere durata superiore a un anno ma è eventualmente
rinnovabile.
Art. 9 – Individuazione dello sponsor
Possono assumere la veste di sponsor istituzionale i seguenti soggetti:
a) qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la Pubblica Amministrazione;
b) qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, quelle cooperative, le mutue di assicurazioni e i consorzi imprenditoriali, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica Amministrazione;
c) le Associazioni senza fini di lucro, generalmente costituite con atto notarile e purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica Amministrazione, le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali della scuola.
Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia, dell’adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura.
Ogni contratto di sponsorizzazione non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e della scuola.
L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti procedure:
- recepimento di proposte spontanee da parte di singoli soggetti individuati;
- pubblicità, da parte della Scuola, delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte di maggiore interesse;
- licitazione privata – gara pubblica, da parte della Scuola, di più operatori su singole iniziative di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte più convenienti.
Art. 10 – Stipula e risoluzione del contratto
La sponsorizzazione, in qualsiasi forma venga effettuata, dovrà essere regolata mediante apposito contratto.
Il contratto di sponsorizzazione potrà essere risolto da parte della Scuola, in qualsiasi momento in caso di mancata ottemperanza ad una qualsiasi delle obbligazioni poste a carico dello sponsor.
La risoluzione del contratto non comporta, in tal caso, alcun diritto da parte dello sponsor a pretese o danni di qualsiasi natura.
La risoluzione avviene, in tal caso, per fatti e colpe esclusivamente addebitabili allo sponsor.
Art. 11 - Monitoraggio
Il D.S.G.A. acquisirà le necessarie informazioni finalizzate a promuovere azioni di monitoraggio e controllo degli atti connessi con l’applicazione del presente regolamento per poter relazionare in sede di adunanza degli Organi Collegiali preposti.
Art. 12 - Gestione operativa
La gestione operativa, contrattuale e legale delle sponsorizzazioni è affidata al Dirigente Scolastico, che la esercita nei modi precisati dal presente regolamento, informando periodicamente il Consiglio d’Istituto.
Art. 13 – Responsabilità
L’Istituto Comprensivo di Sacile, soggetto sponsorizzato, è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente all’allestimento e allo svolgimento delle attività sponsorizzate da parte dello sponsor.
Art. 14 – Sponsorizzazione e privacy
La conclusione di un contratto di sponsorizzazione da parte dell’Istituto Comprensivo di Sacile non comporta di per sé la comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali (genitori, alunni, personale scolastico, ecc.).
Tale comunicazione non può ritenersi né prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma3, del Codice Privacy), né rispondente allo svolgimento di funzioni istituzionali (art. 18, comma2 Codice privacy), ed è da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo.
Ne consegue il dovere anche per l’amministrazione dell’Istituto Comprensivo statale di Sacile di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.
Art. 15 - Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall’art. 13 della Legge 31.12.1996, n.675 e successive modificazioni.
Titolare del trattamento è l’istituzione scolastica in persona del suo Dirigente Scolastico pro- tempore, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge sopra citata.
I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, sia dagli operatori della scuola, sia dagli addetti incaricati dallo sponsor.
Art. 16 – Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle Leggi, sia speciali che generali, regolanti la materia in combinato disposto con tutta la legislazione scolastica di riferimento.
Art. 17 - Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio d’Istituto. Esso va esposto all’Albo e pubblicato sul web-site dell’Istituto Comprensivo statale di Sacile.
ALLEGATO N. 13
REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE
Redatto ai sensi dell’art. 125, comma 10 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001
VISTO l’art. 1 co. 150 della L. di Stabilità n. 228/2013 che impone alle istituzioni scolastiche l’obbligo di approvvigionamento di beni e servizi tramite il sistema delle Convenzioni CONSIP
TENUTO CONTO della seguente limitazione a detta norma, ovvero la non reperibilità del bene o servizio necessitato, per insussistenza di convenzioni attive confacenti alle esigenze specifiche di approvvigionamento con la conseguente possibilità di procedere all’acquisto sul libero mercato;
CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono la procedura da seguire per l’affidamento in relazione agli importi finanziari, ovvero per importi da 2.000,00 o limite superiore preventivamente fissato dal Consiglio d’Istituto a 39.999,99 si applica la disciplina di cui all’art. 34 del D.I 44/2001 e per importi da 40.000,00 a 133.999,99 per servizi e forniture si applica la disciplina di cui all’art. 125 del D.Lgs 163/2006;
CONSIDERATO che, per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell’art. 125 comma 10 del D.Lgs 163/2006, deve essere adottato un provvedimento in relazione all’oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;
CONSIDERATO che tale regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla determina di ogni singola acquisizione in economia ;
RITENUTO che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale viene individuato l’oggetto delle prestazioni acquisibili in economia, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs 163/2006 ;
RITENUTO che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, sono tenute a redigere un proprio regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del codice degli appalti, per gli affidamenti in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006
si adotta il seguente Regolamento
Art. 1 – L’Istituzione scolastica può svolgere attività negoziale per l’acquisto di beni e/o per la fornitura di servizi, al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico nonché la realizzazione di specifici progetti.
Il Dirigente Scolastico svolge l’attività negoziale nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d’Istituto assunte ai sensi dell’art. 33 del D.I. N.44.
L’attività contrattuale si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività, correttezza, concorrenzialità e pubblicità.
Questo Regolamento disciplina il sistema delle procedure per l’acquisizione in economia di forniture di beni e servizi da parte dell’istituzione scolastica nell’ambito delle disponibilità finanziarie previste nel Programma Annuale deliberato dal Consiglio di Istituto, per importi di spesa sino a 39.999,99 Euro (IVA esclusa), residuali rispetto all’utilizzo delle Convenzioni-quadro CONSIP. L’attivazione di una procedura di acquisto fuori Convenzione CONSIP, deve essere subordinata alla preliminare verifica da parte del Dirigente scolastico della presenza o meno del bene/servizio/insieme di beni e servizi richiesti nell’ambito delle Convenzioni CONSIP ovvero ad una analisi di convenienza comparativa. Qualora all’esito della verifica/analisi risulti la indisponibilità della Convenzione CONSIP, ovvero emerga che il corrispettivo dell’affidamento sia inferiore a quello messo a disposizione dalla Convenzione CONSIP, il Dirigente scolastico deve attestare di aver provveduto a detta verifica/analisi, dando adeguato conto delle risultanze della medesima (ad es. stampa dell’esito della verifica e acquisizione a protocollo, dichiarazione circostanziata dell’esito dell’analisi di convenienza comparativa etc.).
Art. 2 – Il limite di spesa di cui all’art. 34 co. 1 del DI 44/2001 è fissato a € 3.500,00
Art. 3 – Le disposizioni del presente Regolamento sono redatte a norma del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 di esecuzione del predetto Decreto.
Per importi di spesa fino a € 3.500,00 (IVA esclusa), limite fissato dal Consiglio di Istituto, il Dirigente Scolastico ricorrerà all’affidamento diretto a un unico fornitore, ai sensi dell’art. 34 del D.I. n.44/2001 rispettando, ove possibile, criteri di turnazione. Per importi di spesa oltre € 3.500,00 e fino a € 39.999,99 (IVA esclusa), il Dirigente Scolastico richiede, con procedura negoziata, preventivi a operatori economici in numero da tre a cinque, se sussistono in tal numero soggetti idonei, individuati in MEPA, nell’Elenco dei fornitori o tramite indagini di mercato.
Art. 4 – L’attività contrattuale spetta al Dirigente Scolastico il quale, ai fini delle connesse procedure, a norma dell’art. 10 del Decreto Legislativo sopra citato, assume la qualifica di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) con gli obblighi in esso previsti, per la individuazione delle ditte e la scelta dei preventivi di spesa che dovranno essere acquisiti, per l’eventuale sottoscrizione dei contratti e/o la lettera di ordinazione del materiale. Il Dirigente Scolastico si avvale dell’attività istruttoria del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
Art. 5 – Nessuna acquisizione di beni e servizi può essere artificiosamente frazionata.
Art. 6 – Gli acquisti avranno luogo secondo le seguenti procedure:
A) Spese sino a € 3.500,00 (IVA esclusa) mediante ricorso all’affidamento diretto a un unico fornitore, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 1° febbraio 2001 n.44;
B) Spese superiori a € 3.500,00 (IVA esclusa) e sino a € 39.999,99 (IVA esclusa) mediante procedura negoziata con o senza bando (artt. 56 e 57 del Codice dei contratti).
Procedura:
Il Dirigente Scolastico emette apposita determina concernente gli acquisti da effettuare.
Dopo aver richiesto il CIG all’AVCP e aver individuato gli operatori economici idonei, il DSGA provvede ad inoltrare agli stessi contemporaneamente la lettera di invito o a predisporre il bando di gara, contenente i seguenti elementi:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell’IVA;
b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto;
c) il termine di presentazione dell’offerta;
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
e) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
h) l’eventuale clausola che prevede di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta valida;
i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice;
l) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
m) l’indicazione dei termini di pagamento;
n) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si procede, mediante determina del DS, alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art.84 del Decr. Legisl.163/2006. La commissione presieduta dal Dirigente Scolastico e composta da un minimo di tre a un massimo di cinque membri procede alla valutazione delle offerte tecniche, individuando, mediante apposito verbale, il miglior offerente.
Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, il RUP procede alla valutazione delle offerte tecniche pervenute.
Successivamente si procede alla verifica dei requisiti generali e specifici dell’operatore economico, considerato il miglior offerente e alla determina di individuazione del contraente. L’Istituto Scolastico, decorsi 35 giorni dalla data dell’avvenuta comunicazione dell’aggiudicazione, provvede alla stipula del contratto, salvo nei casi di urgenza, come disciplinato dal codice degli appalti, o nel caso in cui pervenga una sola offerta o una sola offerta valida o nel caso si sia fatto ricorso al mercato elettronico.
I bandi e i risultati delle procedure di selezione sono resi pubblici sul sito dell’Istituzione scolastica. E’ fatto salvo l’esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria.
Art. 7– I lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo finale secondo quanto stabilito dall’art. 36 del D.I. 44/2001.
Art. 8 – Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia alle disposizioni del Decr. Legisl. 163/2006 – Codice degli appalti pubblici.
ALLEGATO N. 14
REGOLAMENTO FONDO MINUTE SPESE
Questo Regolamento di Istituto disciplina le modalità di utilizzo del fondo minute spese relative all’acquisizione di beni e/o servizi occorrenti per il funzionamento dei servizi dell’istituzione scolastica ai sensi dell’art. 17 del D I . 44 del 1/2/2001.
Competenze del DSGA nella gestione del fondo
1. Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo minute spese sono di competenza del Direttore dei servizi generali e amministrativi ai sensi dell’art.32, 2° comma, del D.I. n. 44/2001.
2. L’ammontare del fondo minute spese è stabilito, per ciascun anno, con delibera del Consiglio d’Istituto, nell’ambito dell’approvazione del Programma Annuale.
Utilizzo delle minute spese
1. A carico del fondo delle minute spese, il Direttore dei servizi generali e amministrativi può eseguire i pagamenti relativi a:
a) spese postali;
b) spese telegrafiche;
c) carte e valori bollati;
d) spese di registro e contrattuali;
e) abbonamenti a periodici e riviste di aggiornamento professionale;
f) minute spese di funzionamento degli uffici e di gestione del patrimonio dell’istituzione scolastica;
g) imposte e tasse e altri diritti erariali;
h) minute spese di cancelleria;
i) minute spese per materiali di pulizia;
j) spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e di locali;
k) altre piccole spese di carattere occasionale che presuppongono l’urgenza il cui pagamento per contanti si rende opportuno e conveniente.
2. Il limite massimo di spesa è fissato in € 150.00 più IVA con divieto di effettuare artificiose separazioni di una unica fornitura al fine di eludere la presente norma regolamentare. Non soggiacciono a tale limite le spese per l’acquisto di gazzette ufficiali, abbonamenti a periodici , imposte e tasse, canoni.
3. Entro il predetto limite il Direttore dei servizi generali e amministrativi provvede direttamente alla spesa, sotto la sua responsabilità.
Pagamento delle minute spese
1. I pagamenti delle minute spese, di cui all’articolo precedente, sono ordinati con buoni di pagamento numerati progressivamente e firmati dal Direttore dei servizi generali e amministrativi.
Ogni buono deve contenere:
a) data di emissione;
b) oggetto della spesa;
c) la ditta fornitrice/personale autorizzato;
d) importo della spesa;
e) aggregato e impegno su cui la spesa dovrà essere contabilizzata.
2. A i buoni di pagamento devono essere allegate le note giustificative delle spese: fattura quietanzata, scontrino fiscale, ricevuta di pagamento su c/c postale, vaglia postale, ricevuta di bonifico bancario etc.;
3. Laddove la spesa non sia documentata da fattura o ricevuta fiscale intestata all’istituzione scolastica, ma solo da scontrino fiscale, il buono di pagamento dovrà essere sottoscritto dal creditore.
Reintegro del fondo minute spese
1. Durante l’esercizio finanziario il fondo minute spese è reintegrabile, fino al raggiungimento della quota prevista per l’esercizio finanziario in corso, previa presentazione al Dirigente scolastico di una nota riassuntiva delle spese sostenute.
2. Il reintegro, che può essere totale o parziale, avviene con mandati emessi all’ordine del Direttore dei servizi generali e amministrativi e da questi debitamente quietanzati.
3. I mandati sono tratti sugli aggregati di pertinenza secondo la natura della spesa effettuata, cioè al funzionamento amministrativo didattico generale ed ai progetti cui si riferiscono le minute spese sostenute ed i relativi codici dei conti o sotto conti del Piano dei conti corrispondenti alle spese effettuate.
4. La documentazione da allegare alla richiesta di reintegro potrà essere costituita da regolare fattura, nota spese o qualsiasi documento in cui figuri l’importo pagato, la documentazione della ditta fornitrice e la descrizione dell’oggetto