PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI E GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI DI
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI E GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI DI
TELEFONIA 4
ALLEGATO 8b
SCHEMA DI CONVENZIONE LOTTO 3
Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 DPR 642/72 con autorizzazione rilasciata
GDOO¶$JHQ]LD GHOOH
OPPURE
Imposta di bollo assolta con il/i contrassegno/i telematico/i n del / /
3(5 /¶$)),'$D0I TELEFONIA - LOTTO 3
CONVENZIONE
(SE1R7VI2ZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI DI
CIG ««««««««
TRA
Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale dei Mille n.21, in persona del Direttore e legale rappresentante, Xxxx. Xxxxxxx Xxxx;
E
, sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di
al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via
, in persona del legale rappresentante , xxxxxx xxxxxx allo
stesso conferiti da (diForsnietogreu”i)t;o nominata,
OPPURE
, sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di
al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via
, in persona del legale rappresentante , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , , repertorio n. (di seguito nominata, per brevitàF,ornaitonrec”h)e “
PREMESSO
a) Che l’Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all’individuazione del Fornitore per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione di apparati di telefonia, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E il giorno 16/12/2021;
b) che l’obigobdlel Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
c) che i singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra partieon,e deaglitOtrdrinaativvi edi rFosrnoitural(i’.ee. contratti);
d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra a tal fine indetta
miss
dall’Agenzia e per l’effetto, ha manifestato espresi samen servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni,
modalità e termini di seguito stabiliti;
e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oegttogdelle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea
valutazione tecnica ed economica delle stesse e p
f) che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l’offerta economica ai fini della stipula della presente Convenzione;
g) che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e lo stesso ha presentato quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati per la stipula della Convenzione;
h) che il Fornitore ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini di legge nonché per la stipula della presente Convenzione;
i) che il Fornitore ha presentato l’autodichiarazione citri cdi a il
idoneità tecnica e professionale, di cui all’art. 26, comma 1, lett s.m.i., nonché l’ulteriore documentazioneCornviencziohnie; esta
j) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso, la medesima Convenzione, le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con lem’issione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l’OfTfecenircatead Economica, l’elenco dei servizi aggiudicati al Fornitore sono fonti delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.
Articolo 2 - Definizioni
1. Nell’ambito della Convenzione si intende per:
a) Amministrazioni: le Amministrazioni della Regione Xxxxxx-Romagna presso le quali il Fornitore si impegna a eseguire i servizi richiesti;
b) Convenzione: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
c) Fornitore: l’Impresa o il Raggruppamento Temporane consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli
Ordinativi di Fornitura;
d) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni, con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire le
prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all’ prestazione richiesta;
e) Sito: lo spazio web sul Portale inthettpr://ninteertcentear.rleglion’ei.emnildia-irizz
xxxxxxx.xx, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un’area Convenzione.
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
criaiscsunea rvata
1. L’esecuzi sieorvinzi eoggedttoedella presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura è regolata in via gradata:
a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, nonchTeécnicadeadlElc’oOnfofmeircta dell’Aggiudicatari manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dai regolamenti di accesso e utilizzo della Convenzione riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato e i suoi allegati e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nei Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell’Agenzia, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nei Capitolato Tecnico e suoi allegati.
3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano
modificazioni autoritative dei prezozirinuncmiaiagliora promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto
contrattuale in essere.
4. Il Fornitore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di Convenzione.
Articolo 4 - Oggetto
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei contratti per la fornitura dei servizi di gestione e manutenzione di apparati di telefonia di cui al Capitolato tecnico, in particolare:
• Servizi base: manutenzione dei sistemi telefonici; gestione on-site e remota di sistemi telefonici per qualunque brand di proprietà dell'amministrazione contraente; assistenza agli utenti dei sistemi telefonici; manutenzione e gestione del cablaggio asservito ai sistemi telefonici.
• Servizi connessi: contact center multimediale; monitoraggio e rendicontazione. Tali servizi si intendono attivati automaticamente dal Fornitore e il relativo costo si intende compreso nei servizi richiesti.
• Servizi accessori: presidio on-site dei sistemi telefonici; intervento su chiamata; assistenza a tutti gli elementi asserviti ai sistemi telefonici; servizi di adeguamento degli impianti telefonici. Tali servizi potranno essere utilizzati, corrispondendo il relativo prezzo, solo se verranno richiesti al Fornitore i servizi base.
2. Con la presente Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni contraenti ad eseguire tutti i servizi, dettagliatamente descritti nel Capitolato
Tecnico e ta nTeecnlicla,’Oovfe fmeigrliorativa, nella misura richiesta dalle stesse
Amministrazioni contraenti, mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell’impor massimo spendibile, pari a 13.070.568,00, IVA esclusa.
3. Con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni danno origine ad un contratto per l’affidamento dei servizi oggetto di gara di durata pari a 48 mesi dall’attivazione dei relativi servizi e dunque avranno scadenza differenziata. Gli Ordinativi di fornitura possono essere prorogati di ulteriori 6 mesi nelle more dell’individuazione del nuovo Fornitore da parte dell’Agenzia Regionale Intercent-ER.
4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti conclusi dalle Amministrazioni contraenti e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per il medesimo nei confronti del Fornitore, che sorge solo a segui
5. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni contraenti, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potrà affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal Fornitore.
6. L’Agenzia si riserva laitoref, anecl poelriotdoàdi edffiicaciardielcprhesienetedere Atto, l’aumento detulalli, enei lipmriti ein svitgoarezpeir olenfoirnitucre oinnfatvorreadtella Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione,
sia esaurito l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo fino a
concorrenza di un quinto, in conformità a qu0a6ndetl Do. Lgps.rn.e5v0/2i0s16t. o dall
7. Fermo restando quanto sopra, l’Agenpoztrià aaltresì, nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.
Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione
1. L’utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al Sistema del Punto Ordinante.
2. Le Amministrazioni contraenti utilizzano la Convenzione mediante l’emissione d Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la
ricezione di detti Ordinativi di Fornitura alla Agenzia con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non
verranno conteggiatepenndiebille log’geittomdpelola rCotnvoenzimonae sstessisam. o s
Articolo 6 - Modalità di conclusione
1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni contraenti stesse.
2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il sistema che
assegnerà automaticamente un numero progressivo all’Ordinativo di Forni tenuto, entro due giorni lavorativi a dare riscontro alle Amministrazioni contraenti, attraverso il portale, tivdo edilFolrn’ituOrarridceivuntoa.
3. Qualora non fosse possibile eseguire la prestazione dei servizi oggetto dell’Ordinativo di Fornitura, anche solo in parte, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità
alle Amministrazioni contraenti entro due giorni dall’emissione dell’InOrdin tale caso le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di recedere in tutto o in parte dall’Ordinativo secondo le modal.ità previste ne
Articolo 7 - Durata
1. Fermo restando l’piortmo massimo spendibile di cevuenitualmaenltel’art incrementato ai sensi dell’art. 4, comma 6, la presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Tale durata potrà essere rinnovata, su comunicazione scritta fdinoeald lult’erAiogri 1e2nzia,
(dodici) mesi, nel caso in cui alla scadenza del termine di durata non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di2, ecfinuo ial raaggliungpimrenetoceden del medesimo.
3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, anche prorogata, sia stato esaurito l’importo massimcuoi al sprpeceednendteiabrtiicolloe4, cdoimma 2, eventualmente incrementato ai sens6i, la Cdoenvlenlzio’nae vrertràicocnosidleroata c4on,clusca.omma
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura. La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi, anche successivamente alla sua conclusione.
5. Con l’emissione dneitulralle’AOmrmidnisitrnazaionti icovntroaentdi diannoFoorigrine ad un contratto per l’affidagemstieonne te moanudteenzlionesdei arppvariatizdii teolefondiaidella durata di 48 mesi dall’attivazione dei relativi servizi.
6. Gli Ordinativi di Fornitura possono essere prorogati di ulteriori 6 mesi nelle more della individuazione del nuovo Fornitore da parte dell’Ag-EeR.nzia Regiona
7. E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente Att
8. Se, per qualsiasi motivo cessi l’efficacia del Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica,
affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.
Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale riportato nel seguito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio
e di missione per il personale addetto all’esecuzione contra
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte l delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute
nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione
contraente potrà risovlovdieForrneituraudna iescsaaemmeessno.te l’Ordinat
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga,
alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell’Offe Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni co tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a
qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni contraenti o comunque d, peelr l’Age
quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Agenzlie a e Amministrazioni contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza
delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità e i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni contraenti. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni
continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso
nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga, infine a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni contraenti di
ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuziodni ceui adllaeClonlveenzioanetetaiività singoli Ordinativi di Fornitura.
10. Resta espressamente inteso che l’Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l’emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Amministrazioni contraenti.
11. Inoltre, ogni Amministrazione contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.
Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
a) eseguire tutti i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
b) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per l’esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
c) manlevare e tenere indenne l’Agennozncihéale Amministrazioni contraenti dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dai servizi oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità dei servizi e della fornitura alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
e) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
f) su richiesta scritta dell’Agzeia no delle singole Amministrazioni Contraenti, il Fornitore dovrà presentare il libro unico del lavoro. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario
all’ttoIrastopdeel Lavoro, l’inadempienza accertata e proceder sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei
successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui
sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni
il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno;
Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula della presente Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti
delle attività oggetto della Convenzione.
6. Si applicano le disposizioni di cui alalrt.’30, commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016, a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.
Articolo 11 - Servizi connessi
Oltre alla fornitura del servizio oggetto della Convenzione, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi connessi il cui costo è compreso nel prezzo dei servizi base:
x Servizio di contact center multicanale
x Servizi di rendicontazione e monitoraggio
x Reportistica
x Monitoraggio della qualita’
x Piano della qualita’
le cui specifiche sono esplicitate nel relativo Capitolato All.5b
Articolo 12 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura
1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite e nei luoghi indicati dalle Amministrazioni, il Fornitore si obbliga a prestare i servizi dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica.
2. L’erogadezllaioprensetazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Non sono ammesse prestazioni parzaiparelstaizi,one pdeevertant
avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico soevvero
migliorativa, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e le singole Amministrazioni.
4. Ai sensi della Legge di Bilancio 2018, ai commi 411-415, relativa agli obblighi delle Pubbliche Amministrazioni di emissieorsno eil NoddoelSmlis’taomrendtoiOnrdeini, considerate inoltre le disposizioni della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei conseguenti atti attuativi (Delibera di Giunta Regionale 287/2015), gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale devono emettere gli ordini esclusivamente in forma elettronica attraverso la rete PEPPOL inviandoli al seguente PARTICIPANT ID .
5. Ai sensi della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei conseguenti atti attuativi (Delibera di Giunta Regionale 287/2015) la Regione, gli Enti e gli Organismi Regionali, le loro Associazioni e Consorzi, quali le Agenzie, le Aziende e gli Istituti, anche autonomi ed inoltre gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria dai
elet
suddetti soggetti o dalle Aziende del Servizio Sanitario Regi degli obblighi di cui all’articolo 1 00c7 on.m2m44i da
(l’elenco di tali Enti è -EdR ihtstpp://iontenrcienbteir.rlegeione.semuilila- sito
xxxxxxx.xx, nella sezione dedicata a “ordini, i DDT
esclusivamente in forma elettronica attraverso la rete PEPPOL inviandoli al seguente PARTICIPANT ID .
6. Inoltre, a partire dalle decorrenze indicate, i trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il Fornitore dovrà,
pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti
telematici. Per i dettagli tecnici si ri-nERvia al xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema
Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo Telematico di Interscambio NoTI- ER.
7. In alternativa, le Imprese potranno utilizzare le funzionalità semplificate per la ricezione degli ordini e l’invio dei docPEuPmPOeLnchteisonodmiesste ra adisspopsioziorneto ele sulla piattaforma di Intercent-ER all’ihtntpds:/i/pirattiafzorzmaointercenter.regione.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione.
Articolo 13 - Livelli GL VHUYL]LR H YHULILFKH VXOO¶HV
1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico, ovverao, tuttno ell’O secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, pena l’applicaizsiegouinto e del riportate.
2. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni contraenti di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’AgenzileaAmmeinisdtraaziloni contraenti.
Articolo 14 - Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni contraenti in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari di cui all’offerta economica.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alla prestazione dei servizi effettuata a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento dellegli stmesosidsoanlo ità e dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni
contraenti, fatto salvo quanto previsto all’articolo 105 comma 13 del D. Lgs. 50/2016.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fozironne idtelloa rCeonvendziaonle le’esec dall’aonzsa sdielerggvi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero
emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili
indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. L’Agenzia non può Amministrazioni contraenti.
rie nritennutaersesspounsnabilecdaeispoagameesntisdeelle singole
Articolo 15 - Adeguamento dei prezzi
1. Il prezzo dei singoli servizi rimane fisso ed immutato per i primi 12 (dodici) mesi di durata della Convenzione, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, l revisione dei prezzi, ai sensi del comma 2. Delle revisioni disposte sarà data comunicazione
sul sito dell’Agenziarni leavnortatirvi.oLa 7revisi(onse esitatppelic)a a gdeicoorrere
dall’avvenuta comunicazione sul sito, ai contra
2. Resta inteso che eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate
in contraddittoirl Fioronitorte,rpraocedlen’doA, gpeertanntzoi,a deid norma, ad un condotta sulla base dei costi standard ove definiti.
3. In caso di mancanza di pubblicazione dei costi standard, il parametro di riferimento sarà la variazione media dellde’i pirenzzdi ail ccoensumIoSpeTr AfaTmigliegdei nopeerrai aedle impiegati in Italia, al netto dei tabacchi (indice F.O.I).
.
Articolo 16 - Fatturazione e pagamenti
1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dalle Amministrazioni
contraenti in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia,
nonché dal presente Atto.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura, al CIG derivato indicato dalla Amministrazione contraente e deve essere intestata e spedita alla medesima Amministrazione, che provvederà secondo le proprie procedure operative alla liquidazione delle fatture e ai relativi pagamenti, nel rispetto
delle condizioni e dei termini indicati nel Capitolato Tecnico. In nessun caso l’Aia gpoetrnà z essere considerata responsabile per i ritardati o i mancati pagamenti delle fatture.
4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge.
5. L’importo delle predeul tcotnteo corfreantetnt. ure è bo, innteistfatoiacl ato s Fornitore e con le seguenti coordinate bancarie: Paese , CINIT/ ,
CINEUR/ , A.B.I./ , C.A.B./ , /IBAN/cc
.
6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei
pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l’eroagparezstaizioonne e del dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di
Fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbl e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r., rispettivamente dalle Amministrazioni contraenti e/o dall’Agenzia.
8. Il Fornitore dovrà effettuare la fatturazione elettronica secondo le modalità indicate sul sito dell’Aegnzia nell’Arezzaazione DeAcmqauistti er(hittpa://lintiercenter.regione.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx).
Articolo 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Il Fornitore si assume l’obbliitàgdeoi fludssei flinalnzaiari tdi rcuai acllacLi. a13baigolsto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Il conto corrente di cui al comma 5 dell’6 aè rdetdi.cato,1anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cL.u13i6/20a1l0 els’.ma. rt. 3 della
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’AgaellenAzmimainistreazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’a0 re st.m...
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di
3, co
diritto, secondo quanto previsto dall’art.
d3ell,a L. c13o6/m20m10ae s.9m.
bis,
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’appcolaussoilatcaon la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’ controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alle Amministrazioni contraenti e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove
ha sede la Società; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche all’Agenzia.
7. L’Agenvezrifiichaerà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, uusnola’caonplpa qousaleiiltsuabapcpalltaatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Agenzia e alle Amministrazioni contraenti, oltre alle informazioni05, dcoimmac2u, idel Da. lLgls.’art. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel
relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clau quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla della Agenzia richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di
verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.
Articolo 18 - Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità
finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onneeer/oolasgaestiolne’deesllaecuzi presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni
comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effettiicolo d14e56lClo’d. aCriv.t, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 19 - Penali
1. Il mancato rispetto dei parametri di qualità del servizio richiesti nel Capitolato Tecnico, il
Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Aamlmli’nAigsetnrzaizai,onlee ep/eon riepilogate, in conseguenza di richieste della stessa Amminist
seconda delle rispettive competenze di seguito indicate. Oltre al ri determinato servizio, anche nel caso in cui il Fornitore presti tale servizio in modo difforme
dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecni prevista.
2. L’applicazione delle penali ae vsvomemreràdovutemedadlleiante Amministrazioni contraenti per gli acconti e per i pagamenti a saldo e/o attraverso l’emiss da parte dell’ufficio amministratiraevnoti, di cunoamnpotaetente
d’addebito, ai sensiP.R.d6e33l/7l2.’art.15, comma 1, D.
3. L’applicazpeinaolenneon sdolleevla lil aFornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione della Convenzione, e che dovessero derivare dall’incuria dello stesso Fornitore.
4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente
Convenzione e in tutta la documentazione ivi compresa l’offerta te Amministrazione, ovvero la Agenzia, applicano al Fornitore le penali sino al momento in cui il
servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
5. L’Agenzerio lae Amomvinvistrazioni potranno applicare le penali di cui alla successiva tabella.
Si precisa che, ove il parametro non è indicato si intende quello previsto nel Capitolato Tecnico
ovvero quello indicato dalla Ditta Concogrliorrateivon. te nell’off
Penali | ||
Descrizione | Livello di servizio 1 | Calcolo penale |
Consegna di documenti da parte del Fornitore (Piano Qualità, etc.) all’Agenzia | Entro i termini indicati nel Capitolato | 100 (cento) € per o 10% rispetto al tempo massimo consentito, con raddoppio della penale oltre il 50% |
Consegna di documenti da parte del Fornitore (Progetto esecutivo, attivazione, preventivi, rendicontazione periodica) all’AmminCiosnttraernate zi | Entro i termini indicati nel Capitolato | 10 (dieci) € per 10% rispetto al tempo massimo consentito, con raddoppio della penale oltre il 50% |
Tempo di risposta al malfunzionamento | Entro i termini indicati nel Capitolato al capitolo “Sveicre Level Agreement (SLA) –Livelli di servizio” | 0,5% del canone annuale per manutenzione (anno precedente rispetto alla statistica) del sistema telefonico d’app punto percentuale in meno rispetto a 95%, con raddoppio della penale oltre il 5% |
Tempo di risoluzione del malfunzionamento di Livello di | Entro i termini indicati nel Capitolato al ca | 1% del canone mensile per il sistema telefonico d’ |
1 il parametro, ove non indicato, è quello soglia del Capitolato Tecnico oppure è quello migliorativo proposto dal Fornitore aggiudicatario nella sua Offerta
Gravità pari a 1 (qualsiasi natura del problema) | Level Agreement (SLA) –Livelli di servizio” | per ogni ora in più con raddoppio della penale oltre il doppio del tempo soglia |
Tempo di risoluzione del malfunzionamento di Livello di Gravità pari a 2 (qualsiasi natura del problema) | Entro i termini indicati nel Capitolato al capitolo “S Level Agreement (SLA) –Livelli di servizio” | 0,5% del canone mensile per il sistema telefonico d’app per ogni ora in più con raddoppio della penale oltre il doppio del tempo soglia |
Tempo di risoluzione del malfunzionamento di Livello di Gravità pari a 3 (qualsiasi natura del problema) | Entro i termini indicati nel Capitolato al capitolo “Serv Level Agreement (SLA) –Livelli di servizio” | 0,25% del canone mensile per il sistema telefoni per ogni ora in più con raddoppio della penale oltre il doppio del tempo soglia |
Tempo di intervento su chiamata per attività di manutenzione | Entro i termini indicati nel Capitolato al ca Level Agreement (SLA) –Livelli di servizio” | 100% del costo d corrispondente intervento su chiamata, con raddoppio della penale oltre il doppio del tempo soglia |
Tempo di intervento per attività di gestione e assistenza, anche su chiamata | Entro i termini indicati nel Capitolato al ca Level Agreement (SLA) –Livelli di servizio” | 100% del costo d corrispondente intervento su chiamata, con raddoppio della penale oltre il doppio del tempo soglia |
Disponibilità unitaria del sistema telefonico | Entro i termini indicati nel Capitolato ailce ca Level Agreement (SLA) –Livelli di servizio” | Importo fisso di per un qualsiasi sistema non viene rispettato il valore soglia nel periodo di riferimento |
Richiesta di operazione di gestione o assistenza verso il presidio on- site, entro il limite di 10 (dieci) richieste giornaliere (giorno lavorativo) | Completamento entro il giorno lavorativo successivo (NBD) alla richiesta nel caso di sola configurazione software; completamento entro il secondo giorno lavorativo successivo nel caso di configurazione software e hardware; completamento entro il giorno lavorativo concordato nel caso di approvazione del progetto/preventivo | 0,5% del canone mensile del presidio per ogni giorno in più; la penale raddoppia oltre il quinto giorno lavorativo successivo e quadruplica oltre il decimo giorno lavorativo successivo |
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che dann precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore dalle Amministrazioni contraenti
o dall’Agenzia; la Ditta deve xxxx mpruopnrieidceadurzioeni npel er is termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non
siano accoglibili, a insindacabile giudizio dalle Amministrazioni contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate alla Ditta le penali
come sopra indicate a decorrere dall’inizio del
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore daigalzilon’e apedr ela mqupalie smi èernesto oinadedmepilenlte’eochbe bl
ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della m
8. Il Fornitore prende atto che l’arepsepntle iarcticaoloznioon ne d preclude il diritto delle Amministrazioni contraenti e/o dell’Agenzia a ric degli eventuali maggior danni.
9. Le Amministrazioni contraenti possono applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) per ciascun Ordinativo; il Fornitore prende atto,
in ogni caso, che l’applicazione delle penali
contraenti e/o dell’Agenzia a richieandnie. re il ris
Il ritardo nell’adempimento che determini un import all’importo sopra previsto comporta la risoluzi In tal caso le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione,
e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Ditta per il risarcimento del danno.
10. L’Agenzia, per quanto di sua competenza, può ap della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Articolo 20 - Cauzione definitiva
1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia rilasciata in data dalla avente n. di importo pari ad Euro = ( /00) eventualmente incrementata ai sensi del D. Lgs. n. 50 del 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da esso derivanti. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle Amministrazioni contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’aedesmapimtetntoo di teutte cleoobrbrligeaztionti doel Fornitore, anche future
ai sensi e per gli effetti dell’art.
i1si9ng3ol8i OrdCinoatidvi .di
Civ.
Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore,
anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione resdtai pen espressamente inteso che le Amministrazioni contraenti/l’Ag, efenrmzo ireastando quanto
previsto nel precedheannnotdeirittoadirritvailercsiodilreottame“ntPe esunllaaclauizio”n,e per l’appliceapzenialoi. ne dell
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamentzioone, dneel llimlite’meassseimco udel 80%. A tal fine le Amministrazioni
contraenti trasmettono all’Agenzia documenti attestanetllei l’a prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta
esecuzione dell’OrdiFonrnaitutraievmoessod, iapposita comunicazione da cui risulti la
completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
8. Qualora l’maomntare della cauzione definitiva si ridu per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta)
giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Age.nzia
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Amministrazioni
contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltiàvamdeintdeiclh’iOarrdairne Fornitura e/o la Convenzione.
Articolo 21 - Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservat transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque,
a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi dive della Convenzione.
2. L’obbligo didentecucoimmaaslussispte,raeltrceseì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati
4. Il Fornitore è resospseorvnanszaadba ipalrteedeippreoprri diple’ndeensti,acotnstualenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Agenzia,le Anmmoinnisctrahziéoni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agendezlleimaodalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs.51/2018 e in materia di riservatezza.
Articolo 22 - Risoluzione
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni contraenti potrà risolvere ai sensi dell’art. 1iv4., 56 Co previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni cnoel nristperttao tdetlleunaorlmei a p vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r., dalle Amministrazioni contraenti
e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine aell’in stesse Amministrazioni contraenti e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di
rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dalalrt.’108 del D.Lgs. n. 50/2016,
le Amministrazioni contraenti potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art.Civ1., 4pre5vi6a Cod.
dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D. Lgs n. 50 del 2016;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensicioldoel“lD’anrsnatbiilit,à civrileeespoplizozanassicurativa”;
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui,
intentate contro le Amministrazioni contraenti, ai setniscioldoel“lB’raerve edirtittiti in d’autore”;
f) mancata rispondenza tra i servizi erogati e quelli offerti in gara;
g) applicazione delle penali olrtticroleo “Pleanamliis”u;ra mass
h) nei casi di Tcraucciiabilitaàldeli f’luassri fintainzciaroi elcolauso“la risolutiva espres
i) nei | casi | di | cui | all’articolo | “Riservatezza”; |
j) nei | casi | di | cui | all’articolo | “Subappalto”; |
k) nei | casi | di | cui | all’articolo | “Trasparenza”; |
L’eAngzia, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dalalrt.’108 Del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m., può risolvere di diritto ai sensi dell’art. al Fornitore con raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per O¶DGHPnStoL, laPCHonvenzione nei seguenti casi:
a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva” ;
e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell’arantnii, rcesopolnsoabili“tà Dcivile e polizza assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui,
intentate contro le Amministrazioni contraenti, ai sensi dell’arintduistrciaoli elo “B diritti d’autore”;
g) mancata rispondenza tra i servizi erogati e quelli offerti in gara;
h) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita da
i) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi
j) nei casi di cui eravlalt’eazrztai”c;olo “Ris
k) nei casi di cui all’paarlttioc”o;lo “Subap
l) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
m) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
1. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni contraenti.
4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di F e/o le Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente
per l’intero imepssoa ro tpeor la dpealrltae del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
sptercentualmente propo
5. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto del medesimo le Amministrazioni contraenti e/o della Agenzia al risarcimento dell’ulteriore danno.
6. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l’Ordinatnitiurav. oIn tadl ciasFoorl’AgleeAnmzmiiniastrazeion/i ocontraenti, per le parti di
loro rispettiva competenza, possono risolvere la Co ovvero modificare la stessa Convenzione e/o l’diOForrndituiran. ativo
7. Nel caso di risoluzione degli Ordinativi di fornitura, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi/forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti nadtiavoldilfoornitusrac.
Articolo 23 - Recesso
ioglimento dell’Or
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le Amministrazionziia, peCr qounanttordiaenti proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli
Ordinativi di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento,
la liquidazione, la composizione amicto hoeilvole, concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore,
custode o soggetto avente simili funzioni, il quale venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’taurefefd iapdpaaltimdiento servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara
relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Ammmimniniistsrattorre aDezleigaotonoeil o l’
Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Si conviene altresì che le singole Amministrazioni Contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di
Fornitura nell’iportanezasailla niornmativca uviige,nte iin nmateoriatdti eimmpepgnei pluriennali di spesa, le risorse stanziate nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino
sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall’ulteriore du Ordinativo di Fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta
causa di recesso.
4. L’Amministrazione Contraente, iannizzactiavosinoteresdsainti lamutame stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura / della
prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di Fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
5. Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni
eseguite, purché correttamente ed a ercoengdizoiolni a d’a
contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle
spese, anche in deroga a167q1uCaodn. Ctivo. previsto dall’a
6. L’AmmriaznioinesCtontraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 cm.ecno.30 c(troennta) guiornni soplarri,edaacvovmuiniscaorsi adl Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.
Articolo 24 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
i al
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti. e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero
in dipendenza di omissioni, negligeneszeceuzionoe dealleltre prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l’inte durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui
alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti ai loro dipendenti e
collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le att singoli Ordinativi di Xxxxx, qtuuindri, ala.validRitàeesd teffaicaciia dnetllaeso c polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni
Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto
salvo l’obbligo di risarcimento del maggior dan
Articolo 25 - Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni contraenti, alla Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Agenzia. Il Fornitore si impegna a depositare presso la
Xxxxxxx xxxxxxxx, almeno venti gioesrecnuziionepderlleiamttaività dogegelttol’iniz del subappalto, la copia del contratto di subappalto. Copia del contratto di subappalto deve
essere inviata anche all’Amministrazione contraente. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Agenzia non autorizzerà il subappalto.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell’Agenzia e/o delle Amministrazioni contraenti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto ai sensi dell’art. 105 comma 8 del D. Lgs 50/2016 come modificato dal DL 77/2021 conv. in Legge n.108/2021.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Agenzia e/o le Amministrazioni contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 (comma così modificato dall’art. 49, comma 1, lettera b) sub 2 DL 77/2021 conv. in Legge n. 108/2011), il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di
subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’art. 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute d
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, le Amministrazioni contraenti sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Agenzia
potrà risolvere la Convenzione e le Amministrazioni contraenti l’Ordinativo di Fo salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizi0o5 ndeil D. dLgis. n.cui a 50/2016.
ovvero nel caso sia YLHWDWR LO VXEDSSDOWR aTbXbiDa OricRhiUesDto inLO )R offerta)
Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.
Articolo 26 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. E’ fatto assaloFlornuitotreodi cdeidevre,iaeqtuaolsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d, punto 2, del D. Lgs. 50/2016.
2. E’ fatto assoluitotreodi cdedierve ia etetrzioi craedliti deFllaofrornnitura, salvo quanto
previsto dcoamlmla ’0, xxxxxx. xx, .xxxx0x 00, 0xx,x D. Lgs. 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei fluissi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
Articolo 27 - Brevetti LQGXVWULDOL H GLULWWL G¶DXWR
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso dailldz’ioianesddpoi ositi soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di
privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del medesimo.
3. Le Amministrazioni contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce allo stesso la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nelolte’si idipazione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni contraenti, lo stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 28 - Responsabile della Fornitura
1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti dell’gAenzia e delle Amministrazioni contraenti.
2. I dati di contatto del Responsabile del servizio sono: numero telefonico , numero di fax , indirizzo e-mail .
3. Il Fornitore deve inoltre comunicare alle Amministrazioni Contraenti il nominativo del Responsabile dell’esecuzione l rduoeloldi icntoerfnactciaracotnto ch lA’mministrazione Contraente per tutte le attività ed eventuali problematiche inerenti al
servizio.
Articolo 29 Aggiornamento tecnologico
1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la Agenzia e le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica dei servizi/prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare ai servizi oggetto della medesima Convenzione.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.
Articolo 30 - Foro competente
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, è competente in via esclusiva il foro in cui hanno sede le Amministrazioni contraenti.
Articolo 31 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679
(GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informaRezgiolaomnenito UdE/i2016c/6u79icircaa lla lrac’caoltra t. 13 ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione Convenzione stessa e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
L’informativa aal pèaragrcafoon28tdeeln integralmente trascritto in questa sede.
Duistciplinare di Gara che deve intendersi
2. L’Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di
Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della
spesa delle Amministrazioni Contraenti, nonché per l’ai rnispaalrmii dsi ispesda egli ottenibili.
3. Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’infol rcomnsaentsoi, ovveaneceessadrioi, neri cioncfrohniti deelsletpearsonde e
fisiche interessate di cui sono forniti edllaati p
Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.
4. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione con dell’OrdinatidvichoiaradnoiespFresosarmnenitetdui arccaon,sentire al trattamento ed alla
trasmissione all’Agenzia, da panricta ee/o tdeleemlaticaF, oderi dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse allc’uzeiosneedella Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio
nito
dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’analisi deg spesa ottenibili.
5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle m
Regolamento UE 2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i dirittdii cuidaeglilalrtt.’7iendta e15rae2s2sdael tRoegolamento UE 2016/679.
6. Qualora, in relazilaopnreesenteaClolnv’eneziosnee, cveungzaniooafnfideati adl Feorlnitore trattamenti di dati personali dFiornitcorue istesslo ’è Adagreitennezrsii
a ri
designato quale Responsabile del trattamento ai UE 2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore
si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
nel pieno rispetto di quanto dEi2s01p6/o67s9 te doalledulaterliolri ’art. norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore qualora venga nominato “sRpeonsabile del trattamento” si
a) adempiere all’incarico attribuito adottando idonee particolare riferimento a quanto stabilito dall’aergotla.ment3o 2UE 2R016/679;
b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il
Fornitore dovrà consentire alle Amministrazioni Contraenti contraenti di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
c) predisporre, qualora l’incarico c’oimnpfroernmdaativla alalrt ’13 del Regolamento UE 2016/679 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato;
e) trasmetterziea, coanll’lAagemnassima tempestività, le l’esercizio dei diritti3 ddeliRegcolaumientoaUgE l20i16/6a79rcthet. 7 necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all’Agenzia stess allr’esisantotenei termini; nel fornire altresì all nell’ambito dell’incarico affidato, per soddis
f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
g) consentire all’Agenzia, in qlu’aenftfoettTuieatrifziochileoanree d
periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
8. Ove applicabile, in ragione dell’oggcehitamtaoto addella eseguire attività di trattamento dei dati personali, il medesimo potrà essere nominato Responsabile del trattamento dei dolaamteinto UpEe; inrtsal onali caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da
parte dell’Azienda nSe aConnitratenaterreilaativ/amAemntemaii ndaiti spetrsornaliza diicoui
la stessa è titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell’ servizi contrattualmente previsti. In tal caso, il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di
natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nellO’rdinativo di Fornitura, unitamente ai suoi allegati.
9. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei dati personali.
Articolo 32 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale, ai sensi del comma 14, art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d’uso.
3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.
Articolo 33 - Verifiche suOO¶HVHFX]LCoRnvQeHnz ioGneH/COonOtrDat to
1. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx., il Fornitore si obbliga a
consentire alle Amministrazioni Contraenti ed all’Agenzia, per quanto d procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Le Amministrazioni Contraenti nominano da uno a tre componenti incaricati di norma in contraddittorio con il Referente del Fornitore, in qualsiasi momento e senza preavviso, di effettuare controlli sulle modalità operative e sulle attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio, in tutte le sue fasi.
3. Al termine delle verifiche è redatto un verbale, firmato dai presenti e consegnato in copia alla Ditta, che si impegna a risolvere le eventuali non conformità riscontrate e, su richiesta dei Referenti delle Amministrazioni Contraenti, a comunicare quali azioni correttive intende porre in atto per evitare il ripetersi delle non conformità dallo stesso giudicate gravi.
4. Nel caso siano contestate al Fornitore non conformitonàe denl seerlvizlio’, xxx ssteessceuzi devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque le Amministrazioni Contraenti la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e la sostituzione dei prodotti non conformi senza ulteriori addebiti economici. In attesa della risoluzione della non conformità, la fattura riferita al prodotto o servizio contestato non deve essere emessa e, se già emessa non sarà liquidata. Qualora le contestazioni non vengano
risolte in xxx xxxxxxx, xx Amministrazioni Contraenti procedono ad applicare le penalità previste al precedente Articolo.
5. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti.
Articolo 34 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento
In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di
Fornitura per inadempimento del
1m1e0 ddeleDs.Ligsm. no. 5,0/16s.
i proc
Articolo 35 - Sciopero del personale
1. In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili p Convenzione e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza.
2. In caso di inottemperanza le Amministrazioni Contraenti potranno procedere a d’ufficio degli interventi mancanti a causa del maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.
3. Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti con un anticipo di almeno 7 gg.
4. Le fatture relative al mese nel quale la/le giornate di sciopero sono state svolte, saranno decurtate di 1/26 del canone mensile per ciascuna delle giornate stesse.
Articolo 36 - Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può
essere provata che mediante Atto scritto; inolttàroel,’iln’eefvfeinctaucailae di
clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporttà ao l’in
inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Xxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quali ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
, lì
AGENZIA IL FORNITORE
Il sottoscritto , quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 12 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 13 (Livelli di Servizio e verifiche sull’ieonse)e, Acrtuicozlo 14 (Corrispettivi), Articolo 15 (Adeguamento dei prezzi), Articolo 16 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 19 (Penali), Articolo 20 (Cauzione definitiva), Articolo 21 (Riservatezza), Articolo 22 (Risoluzione), Articolo 23 (Recesso), Articolo 24 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 25 (Subappalto), Articolo 26 (Divieto di
cessione del contratto e dei crediti), Articolo 27 (Brevetti industriali e diritti d’autortircoelo)28, A (Responsabile della fornitura), Articolo 29 (Aggiornamento tecnologico), Articolo 30 (Foro competente), Articolo 31 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 32 (Oneri fiscali
e spese contrattuali), Articolo 33 (Verifiche sull’esecuzione della Convenzione/Contratto), Articolo 35 (Sciopero del personale), Articolo 36 (Clausola finale).
AGENZIA* IL FORNITORE*
*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.