Contract
CONTRATTO APPALTO LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA STRADA SILVO- PASTORALE “CRIGNOLE-FERTAZA” IN COMUNE DI SELVA DI CADORE (BL). CIG: 7925408D91, CUP: B63D19000050009
L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno ……………… del mese di ,
alle ore , in Selva di Cadore (BL), nella sede della Società Val Fiorentina S.p.A.,
in xxx Xxxxxx, xxxxxx x. 000. Tra i signori:
1) Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx nato a Meolo (VE) il 18.2.1048. C.F. BRLGGL48B18F130V, che interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse della Società Val Fiorentina S.p.A., con sede in xxx Xxxxxx, xxxxxx x. 000 x Xxxxx xx Xxxxxx (XX), C.F.-P. I.V.A.: n. 00104120258, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dello Statuto Societario;
2) ................................, nato a ................... (.........) il.................., residente a in
via ...................... n. ........., C.F. ……………………………….. che interviene in questo
atto, in nome per conto ed interesse dell' con sede a ................. (...) in via n.
......., C. F. ...................., in qualità di ................................................. che interviene in
questo atto, quale capogruppo con mandato speciale di rappresentanza, in nome, per conto ed interesse del raggruppamento temporaneo di imprese formato da …………...
Dell’identità personale e capacità giuridica dei comparenti io Segretario rogante sono personalmente certo
PREMESSO
- che con provvedimento in data ………. n………….. del Presidente del Consiglio di Amministrazione è stato stabilito di provvedere all’ avvio della procedura di affidamento dei lavori di adeguamento della strada silvo-pastorale “Crignole-Fertaza” in Comune di Selva di Cadore (BL), per un importo di € 171.290,90, di cui € 170.290,90 soggetti a ribasso e € per oneri per la sicurezza;
- che con successivo provvedimento in data ………. n……. del Presidente del Consiglio di Amministrazione è stata approvata la proposta di aggiudicazione a favore di ;
- che della approvazione della proposta di aggiudicazione è stata data formale notizia entro i prescritti 5 giorni ai contro interessati;
- che l'aggiudicazione è divenuta efficacie in data ............................................
- che nella fattispecie non è necessario attendere il decorso del termine dilatorio di 35 giorni di cui 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, in quanto si tratta di procedura semplificata esperita ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016;
- che il responsabile del procedimento ha provveduto alle verifiche ed alla validazione del progetto con le modalità stabilite dal D.Lgs 18.4.2006, n. 50, giusta documentazione agli atti;
- che con verbale in data ……………….. il responsabile del procedimento e l’impresa appaltatrice hanno concordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori;
- che è stata costituita con scrittura privata un raggruppamento temporaneo di imprese tra:
................. capogruppo con mandato speciale di rappresentanza, ,mandante/i,
sottoscritta in data ........................, registrata all’Agenzia delle Entrate di Belluno il
..................... al n. ..................serie , ;
- che non si rende necessario ottemperare alle disposizioni di legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, in quanto l’importo complessivo del contratto non supera il limite di 150.000,00 euro stabilito dall'art 83 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii.., oltre il quale è richiesta l’acquisizione della prescritta certificazione antimafia;
oppure
- che si è ottemperato all’accertamento previsto dall'art 83 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii., relativamente alle disposizioni di legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e che in merito non sussiste alcuna causa di divieto, di sospensione o di decadenza, previste dal decreto medesimo, in capo all'appaltatore e alle persone fisiche tenute ad essere assoggettate a tale accertamento;
oppure
- (solo in caso di urgenza) che stante l'urgenza di consegnare i lavori, si procede alla stipula del presente contratto, ai sensi dell'art 89 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii, e che l'appaltatore ha dichiarato in data ..... ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii. che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159
oppure
- dato atto che la ditta appaltatrice risulta iscritta nell'elenco istituito presso la Prefettura di ........................... ai sensi dell'art.1 commi 52 e segg. della legge n. 190/2012 e del
D.P.C.M. 18 aprile 2013) e che tale iscrizione tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta;
TUTTO CIO' PREMESSO
le parti, come sopra costituite, stabiliscono e convengono quanto appresso:
Art. 1 – Oggetto dell' appalto
La Società Val Fiorentina S.p.A., come sopra rappresentata, concede in appalto a
......................., come sopra rappresentata, che accetta, l'esecuzione dei lavori di adeguamento della strada silvo-pastorale “Crignole-Fertaza” in Comune di Selva di Cadore (BL). Il presente contratto è a misura.
L’ appaltatore conferma gli obblighi ad esso derivanti dall'assunta aggiudicazione dei lavori e con questo atto formalmente si obbliga ad eseguire tutte le opere e provviste inerenti l'appalto alle condizioni tutte indicate negli elaborati progettuali approvati con la provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione n° …….. del ,
contrassegnata dalla lettera ……). Ai fini dell'esecuzione dei lavori, l' appaltatore dovrà altresì garantire la perfetta osservanza del vigente Capitolato generale d'appalto per le OO.PP., approvato con D.M.LL.PP. 19.4.2000, n°145 contrassegnato dalla lettera …), del decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contrassegnato dalla lettera …), del Capitolato speciale d'appalto, contrassegnato dalla lettera …), degli elaborati grafici progettuali contrassegnati dalle lettere …), …), …),
…), …), …), …), …), …), …), predisposti dal progettista incaricato, del programma di esecuzione dei lavori presentato dall'appaltatore, delle polizze di garanzia contrassegnate con la lett. ), nonché lettera d'invito contrassegnata dalla lettera …).
Tutti i documenti citati nel presente articolo, come sopra contrassegnati, vengono dalle parti medesime debitamente sottoscritti e depositati agli atti della Società, fatto salvo il capitolato speciale d’appalto e il computo estimativo metrico, che vengono allegati al presente contratto quali sua parte integrante e sostanziale, come fossero di seguito trascritti.
E’/sono altresì dichiarato/i parte integrante e sostanziale del presente contratto, come fosse/fossero di seguito trascritto/i e viene/vengono allegato/i sub. …) …) ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, il piano operativo di sicurezza e le proposte integrative del piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto/i dall’appaltatore.
Di tali documenti viene omessa la lettura per espressa volontà delle parti.
Art. 2 – Obblighi dell'appaltatore
L'appaltatore conferma di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di appalti di opere pubbliche.
L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente al committente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta , di protezione, che venga avanzata nel corso dell’ esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto dei dipendenti medesimi.
L’appaltatore dichiara altresì di accettare le condizioni contenute nel contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.
Egli conferma di aver preso visione dei luoghi in cui si deve realizzare l’opera, dei disegni di progetto, nonché di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta realizzazione dell’appalto. Deve pertanto intendersi compreso nell’appalto anche quanto non espressamente indicato nei documenti di progetto, ma comunque necessario per la realizzazione dell’intervento.
L’appaltatore non potrà quindi eccepire durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi valutati tranne che essi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste dal contratto.
Oltre a quanto stabilito dal capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, e dal presente contratto sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi stabiliti nel Capitolato Speciale d'Appalto.
L'appaltatore si obbliga inoltre:
a) a comunicare tempestivamente al committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
b) a trasmettere alla stessa Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile - se l'appaltatore è tenuta alla relativa iscrizione), assicurativi ed antinfortunistici dei lavoratori; nonché copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi e ad organismi paritetici della contrattazione collettiva, entro 10 giorni dall'ultimo fissato dalle norme in vigore.
Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto, l’impresa si obbliga ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza.
L'impresa si obbliga altresì ad applicare i contratti e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente la distinzione per le Imprese Artigiane. L'Impresa è responsabile, in rapporto al committente, della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del committente.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal committente o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il committente medesimo comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono già ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni al committente, né il titolo al risarcimento dei danni.
Art. 3 - Corrispettivo dell'appalto
L'importo dei lavori assunti dall'impresa è stabilito in complessive euro .........................
(euro ), oneri per la sicurezza compresi, giusta il ribasso
del % offerto dall' appaltatore sull’ importo a base di gara.
L’offerta, contrassegnata dalla lettera ….), viene anch'essa depositata agli atti della Società, nell' intesa che i prezzi dell'offerta costituiscono i prezzi contrattuali/viene allegata al presente contratto quale sua parte integrante e sostanziale.
Art. 4 - Consegna dei lavori, esecuzione tempo utile per l'ultimazione, penali
La consegna dei lavori avverrà entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto
oppure
Si dà atto che la consegna dei lavori è avvenuta in data ……………….., ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 l tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 140
(centocinquanta successivi e continuativi, decorrenti dal verbale di consegna. In caso di consegna parziale: dall’ultimo dei verbali di consegna.
Nell'esecuzione dei lavori l'appaltatore è tenuto ad adempiere alle prescrizioni contenute nel decreto 7.3.2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è soggetto agli obblighi nello stesso stabiliti.
L’appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile al committente non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
L'Appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità del progetto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni comunicate per iscritto dal direttore dei lavori. E' salva la facoltà dell'appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti dal Capitolato Speciale d'Appalto.
L'appaltatore ha l'obbligo di fornire mensilmente al direttore dei lavori l'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate operaio impiegate nello stesso
periodo; il direttore dei lavori, ha diritto di esigere dall'appaltatore i dati predetti il 30 di ogni mese.
Si fa altresì obbligo all'Appaltatore di ultimare le opere, o gruppi di opere, nei termini di tempo stabiliti dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e del programma esecutivo previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto presentato al committente e da questo accettato.
A carico dell'Appaltatore, sarà applicata una penale giornaliera dell' uno per mille dell’ammontare netto contrattuale, pari a Euro……….. (euro ) per ogni
giorno di ritardata esecuzione oltre la data come sopra fissata per la ultimazione dei lavori.
Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell’ammontare netto contrattuale. Qualora il ritardo dell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore a quello di cui al comma precedente, il Responsabile del procedimento può promuovere l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto.
Art. 5 – Lavori in economia
Gli eventuali lavori in economia a termini di contratto verranno inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta.
Art. 6 - Revisione dei prezzi
Non è ammessa la revisione dei prezzi, salvo quanto stabilito dalla legislazione vigente; non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile.
Art. 7 - Pagamenti
I pagamenti in acconto in corso d'opera, verranno corrisposti all'impresa ogniqualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati secondo quanto disposto dal capitolato speciale di appalto, al netto del ribasso d’asta, raggiungano, al netto delle prescritte ritenute di legge, un importo non inferiore a Euro 50.000,00. In base allo stato di avanzamento dei lavori saranno liquidati anche i costi per la sicurezza.
All' appaltatore è dovuta una anticipazione nella misura e con le modalità stabilite dal comma 18 dell'art. 35 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50.
Si applicano le restanti disposizioni contenute nel precitato art. 26-bis della legge 9.8.2013. n. 98.
Si prende atto che l'appaltatore con nota in data ................................, ha formalmente rinunciato all' anticipazione dovutagli ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016.
Ai sensi dell’ art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n.
187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217, l’appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni con riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l’obbligo di documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla predetta legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217si applicano a ciascun componente il raggruppamento o il consorzio di concorrenti.
L’appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione al committente ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Belluno della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
I limiti stabiliti dal D.Lgs 9.10.2002, n. 231 e ss.mm.ii. per i pagamenti degli acconti e della rata di saldo, per la redazione degli stati di avanzamento dei lavori, nonchè per la predisposizione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori , in considerazione della natura e dell'oggetto del presente contratto sono espressamente pattuiti nella misura massima stabilita dal D.Lgs 9.10.2002, n. 231 e ss.mm.ii. ;
I corrispettivi devono intendersi al lordo delle spese per le commissioni trattenute dal Tesoriere per le operazioni di pagamento.
I pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.
Si applica l’art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008, per cui il termine di pagamento si intende sospeso per il tempo di 5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall’art. 3 del citato decreto n. 40/2008 per l’esecuzione degli adempimenti ivi previsti.
Qualora la sospensione dei lavori ecceda i novanta giorni verrà disposto il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In tale ipotesi i termini per il pagamento decorrono dal novantunesimo giorno di sospensione.
In ogni caso i termini per i pagamenti si intendono decorrenti dalla data di accertamento della regolarità contributiva e fiscale, qualora successiva ai termini dianzi citati.
In caso di ritardato pagamento si applicano le disposizioni stabilite dalle leggi vigenti.
Le somme ricevute in conto o a saldo verranno versate sul c.c. bancario/postale codice IBAN ............, acceso ai sensi dell’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del
D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.11.2010, n. 217sul quale le persone delegate ad operare sono .......................................... n. a il
………………… C.F. ............................
Art. 8 - Cessione dei crediti
Il committente riconosce all’appaltatore la facoltà di cedere tutti i crediti maturati derivanti dal presente contratto.
La cessione del corrispettivo d’appalto successiva alla stipula del presente atto è disciplinata dall’art 106 del D.lgs 50/2016. Si applicano le disposizioni di cui alla L. 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla L. 17.12.2010, n. 217.
In ogni caso il committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente atto.
Art. 9 - Sospensione e ripresa lavori
Le sospensioni e le riprese dei lavori sono disciplinate dall’art.107 del D.Lgs 18.4.2016, n.50 e dall' art. 10 del Decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7.3.2018, le cui disposizioni qui si intendono integralmente riportate che l’appaltatore dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente.
Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del D.Lgs 50/2016 il risarcimento dovuto all'esecutore viene quantificato sulla base dei seguenti criteri:
- i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella
misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di so- spensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
- il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori;
- la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
Art. 10 - Regolarità contributiva e requisiti generali
Si dà atto dell’avvenuto accertamento della regolarità contributiva e del possesso da parte dell'appaltatore dei requisiti generali prescritti dalla legge per contrarre con la pubblica amministrazione dell’impresa, in applicazione dell’art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210.
oppure
Si dà atto che l’appaltatore ha dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.lgs 28.12.2000,
n. 445 e ss.mm.ii., la propria regolarità contributiva ed il possesso dei requisiti generali prescritti dalla legge per contrarre con la pubblica amministrazione e che la verifica delle dichiarazioni medesime presso gli uffici competenti è attualmente in corso. Si precisa che il mancato possesso dei suddetti requisiti comporterà automaticamente la revoca dell’affidamento in applicazione dell’art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210.
In caso di accertamento successivamente alla stipula del contratto del difetto del possesso dei requisiti prescritti dalla legge, si procederà alla risoluzione del contratto nei termini e con le modalità stabilite dalla norma all'appaltatore spetterà, il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In tale ipotesi, si provvederà altresì ad esclusiva scelta discrezionale del committente, all’incameramento della cauzione definitiva o, in alternativa, all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del presente contratto.
Art.11 Materiali di demolizione e rinvenimenti
L’appaltatore ha l’obbligo di denunciare al committente ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento occorso durante l’esecuzione delle opere di oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte o l’archeologia ed ad averne la massima cura sino alla consegna.
La proprietà degli oggetti ritrovati spetta al committente, fatta eccezione per i diritti dello Stato, e l’appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per l’esecuzione delle disposizioni formalmente impartite dal Direttore dei Lavori per assicurarne l’integrità ed il recupero.
I materiali provenienti da escavazioni e da demolizioni sono di proprietà del committente. L’appaltatore dovrà trasportarli e regolarmente accatastarli come stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
Art.12 - Cessione del contratto e subappalto
E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 c. 1, lett. d) del D.Lgs n. 50/2016.
E' ammesso il subappalto.
Ai fini dell’art.105, del D.lgs 18.4.2016, n. 50, si dà atto che l'appaltatore non ha dichiarato di volere subappaltare alcuna opera
oppure
ha presentato in sede di gara d’appalto la dichiarazione di voler subappaltare le seguenti opere: .............................................................................................
Le predette opere pertanto, potranno essere concesse in subappalto o in cottimo o in uno dei contratti considerati subappalto ai sensi del 11° comma del citato art.105 del D.lgs 50/2016 nei termini e modalità indicati nello stesso, previa autorizzazione del committente, che dovrà intervenire secondo quanto disposto 18° comma dell’art.105 medesimo.
Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Nel caso di affidamento dei lavori, delle forniture o dei servizi in subappalto, o cottimo o di uno dei contratti considerati subappalto ai sensi dell’art. 105 succitato, cui si rinvia per la compiuta disciplina dell' istituto, nonché della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 è fatto obbligo all’impresa appaltatrice di:
a) depositare presso il committente il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni; da tale contratto dovrà risultare il rispetto del limite quantitativo stabilito dalla legge per la categoria prevalente, oltre all’indicazione del prezzo unitario convenuto tra appaltatore e subappaltatore, che non deve essere inferiore all’80% dei prezzi risultanti dall’aggiudicazione; i costi per la sicurezza delle prestazioni affidate in subappalto devono essere corrisposti senza alcun ribasso; al contratto va allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
b) trasmettere contestualmente al committente la certificazione resa dal subappaltatore ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/200 attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti e delle qualificazioni previste dalla legge relativamente alle opere da realizzare in subappalto o a cottimo, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs
n. 50/2016. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al citato articolo 80.
c) trasmettere al committente, ai fini della verifica di cui al IX comma dell’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136, tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture; negli stessi dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. Il subappaltatore ed il subcontraente sono pertanto obbligati, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l’obbligo di documentazione della spesa.
Prima dell'inizio dei lavori, delle forniture, dei servizi l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere al committente la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 dell'art. 105 D.Lgs 50/2015. Il committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o servizi o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
b) su richiesta del subappaltatore.
Negli altri casi in committente non intende provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista ed al fornitore di beni o servizi o lavori l'importo delle prestazioni dagli stessi eseguite.
Ai fini del pagamento al subappaltatore, l'appaltatore dovrà comunicare al committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore indicando l'importo dei lavori affidati in subappalto effettivamente eseguiti nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei lavori
Il contratto di subappalto dovrà stabilire comunque il momento della maturazione del credito da parte del subappaltatore.
L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi contributivi e retributivi ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 10.9.2003, n. 276, salvo i casi in cui il committente non provveda direttamente al pagamento al subappaltatore.
Si applicano le restanti disposizioni contenute nell’art. 105 del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nonché nell’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia.
Art.13 - Sicurezza del cantiere
Si dà atto che il committente ha predisposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 del D.lgs 12.4.2008, n. 81, il piano di sicurezza del cantiere. L'analisi dei rischi da interferenze sono contenuti nel P.S.C..
Si dà altresì atto che l’Appaltatore ha redatto e consegnato al Committente il piano operativo di sicurezza previsto dal D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii..
(nonché le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza di cui al medesimo decreto.
Sull’osservanza dei citati piani di sicurezza, vigileranno il Direttore dei lavori ed il
Coordinatore per la sicurezza in fasi di esecuzione.
Le violazioni dei medesimi, previa costituzione in mora, possono comportare la risoluzione del contratto.
L’Appaltatore è tenuto a curare affinché nell’esecuzione di tutti i lavori vengano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati e rimane quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.
L’Appaltatore rimane inoltre obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni degli infortuni sul lavoro ed è rigorosamente tenuto a rispettare e far rispettare da tutto il personale - proprio o di eventuali subappaltatori autorizzati - le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e di ogni altra norma analoga in vigore che venisse emanata prima dell’ultimazione dei lavori. In particolare l’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni dei D.Lgs. 242/96E 81/2008 concernenti la sicurezza sui cantieri e luoghi di lavoro in genere. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui al D.P.R. 459/96 relativo alle macchine ed ai componenti di sicurezza ad esse applicati, e ai D.M. 12/9/59 e 4/3/82 relativi alle verifiche degli apparecchi di sollevamento e dei ponteggi sospesi motorizzati.
L'appaltatore, nei casi previsti dal D.lgs n. 81/2008, dovrà predisporre un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze, indicando i costi relativi alla sicurezza del lavoro. Dovrà inoltre produrre, prima dell’inizio dei lavori, gli specifici piani redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici o cottimiste. Tali piani saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo sui cantieri.
Di qualsiasi infortunio verificatosi in cantiere dovrà essere data immediata comunicazione alla Direzione lavori.
L’Appaltatore dovrà inoltre procedere alla predisposizione degli atti ed all’esecuzione degli adempimenti previsti a suo carico dal D.Lgs 81/2008 ed alla restante normativa in materia di sicurezza dei cantieri.
L'impresa aggiudicataria sarà responsabile del rispetto dei piani e del coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere attraverso il proprio Direttore Tecnico di cantiere.
Art.14 - Modifiche del contratto
I lavori di cui al presente contratto d'appalto non possono essere soggetti a variante, se non nei casi e limiti previsti e disciplinati dall'art.106 del D.Lgs n. 50/2016.
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dal committente, nel rispetto dei limiti e con le modalità stabilite dalle norme indicate al comma precedente.
L'appaltatore si obbliga ad assoggettarsi al quinto d'obbligo previsto dall' art.106 del D.Lgs 50/2016.
Per l’esecuzione degli eventuali lavori non previsti, la determinazione e l’approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto avverrà secondo le vigenti disposizioni di legge.
Il committente si riserva la facoltà di ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore a quella prevista dal Capitolato speciale di appalto, nel limite di un quinto dell’importo contrattuale informandone l’appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale.
Art.15 – Garanzie
L’ Amministrazione accetta quale garanzia definitiva la polizza fideiussoria\fideiussione bancaria n. ....................... prestata dalla compagnia assicuratrice "
- Agenzia di ...... (...) -\ Banca ……………………. – Sede di ……………….., da
……………. intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all'art. 93 c.3 del D.Lgs n. 50/2016 per l'importo di € , nell'interesse dell'appaltatore.
L’ appaltatore si impegna a stipulare ed a consegnare al committente almeno 10 giorni prima della data fissata per la consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra per un importo di Euro gli eventuali danni subiti dall’Ente medesimo a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti che si dovessero verificare nel corso dell’esecuzione dei lavori e nel periodo di garanzia.
La polizza deve altresì assicurare l’Amministrazione verso la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un massimale pari a Euro 500.000,00.
La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori, con scadenza alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
La garanzia garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
Il committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi causa, l’importo della stessa scenda al di sotto dell'importo previsto dalla legge. L’ appaltatore resta comunque responsabile nei confronti del committente ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile.
Art. 16 - Adempimenti contrattuali – Eventuali danni a persone, cose e di forza maggiore.
L'appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli.
La presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza e la eventuale approvazione di opere e disegni da parte del committente non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità.
L'appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dal committente, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente
richiesta sia IL committente che le persone che lo rappresentano, nonostante l'obbligo dell'appaltatore stesso di ottemperare agli ordini che la Direzione lavori avrà impartito.
L'appaltatore sarà parimenti tenuto a rispondere, nei termini suaccennati, dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. Resta pertanto stabilito che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare all'impresa ed ai propri dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, o, per qualsiasi altra causa, ritenendosi a tale riguardo qualsiasi onere già compreso nel corrispettivo contrattuale.
L'impresa assume ogni responsabilità per danni alle persone od alle cose che potessero derivare al personale dell'Amministrazione o a terzi per fatto dell'impresa o dei suoi dipendenti nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente atto, tenendo perciò sollevata ed indenne l'Amministrazione per qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo le venisse mossa.
Nel caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo escluse le cause di forza maggiore, l’appaltatore deve provvedere a propria cura e spese al ripristino di quanto danneggiato, senza sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori.
Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.
I ritardi nella consegna dei materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore, anche nel caso di subappalti autorizzati.
Quando i danni dipendono da cause di forza maggiore, l’appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei lavori entro i 5 (cinque) giorni successivi al verificarsi del danno, pena la decadenza dal diritto del risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando le eventuali prescrizioni ed osservazioni.
Il compenso riconosciuto all’appaltatore è limitato esclusivamente all’importo dei lavori necessari per la riparazione del danno, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiale non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.
Art. 17 – Risoluzione e recesso
E' in facoltà del committente di risolvere di ufficio il contratto d'appalto nei casi e con le modalità previste dagli artt. 108 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50. Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto, spetterà all'appaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, mentre il committente avrà diritto al risarcimento di tutti i danni derivati dall'inadempimento o dalla negligenza dell'appaltatore, con rivalsa anche sulla garanzia definitiva di cui all'art. 19 del presente capitolato.
Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, il committente, a spese e rischio dell'appaltatore, procederà a nuovo appalto dei residui lavori su base economica, per quanto più è possibile, del contratto rimasto ineseguito ed avrà diritto di rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti dell'appaltatore nei riguardi del quale è stata disposta l'esecuzione d'ufficio. Quest'ultimo avrà diritto soltanto al rendiconto della gestione dell'appalto disposto a suo carico e rischio.
Nel caso di risoluzione d'ufficio, ad avvenuta riconsegna delle opere ed alla immissione in possesso del committente, si darà corso al conto finale dei lavori eseguiti. Il
corrispettivo per il rilievo dei materiali, dei macchinari, degli utensili del o dei cantieri sarà fissato d'accordo fra le parti.
In caso di mancato accordo deciderà provvisoriamente il committente.
Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. L’inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:
- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- interruzione non motivata del lavoro;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;
- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del committente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Qualora il committente si avvalga di tale clausola, l’Impresa incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal committente, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno.
Ai sensi della L. 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla L. 17.12.2010, n. 217 costituisce clausola di risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la violazione del comma 9-bis dell’art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136.
In caso di risoluzione o recesso dal contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs 18.4.2016, n.50.
Art. 18 - Controversie
Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera variasse in misura tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si seguirà la procedura prevista dall'art. 205 e seguenti del D.lgs 18.4.2016 n. 50.
L’eventuale verbale di accordo bonario sarà sottoscritto dall’appaltatore e del committente.
Ove ciò non risultasse possibile, per tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l’esecuzione che al termine del contratto è competente il Foro di Belluno. Resta escluso il ricorso all’arbitrato.
In pendenza di giudizio l'appaltatore non è sollevato da nessuno degli obblighi previsti nel presente contratto.
Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario di cui all’art. 205 e seguenti del D.lgs 18.4.2016 n. 50, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del presente contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.
Art. 19 – Ultimazione lavori, accertamento regolare esecuzione, presa in consegna anticipata
A lavori ultimati, l’appaltatore dovrà darne formale comunicazione al Direttore dei Lavori che entro i successivi 30 giorni provvederà alla verifica provvisoria delle opere alla presenza ed in contraddittorio con l’appaltatore.
Qualora tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell’opera tali da renderla inaccettabile, resta salvo il diritto del committente di risolvere il contratto, ai sensi dell’art.1668 del C.C..
In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, entro giorni dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta
ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
Il Direttore dei lavori dovrà redigere entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori il certificato di regolare esecuzione, che dovrà essere confermato dal responsabile del procedimento.
E' facoltà del committente di procedere alla presa in consegna anticipata dell'opera, alle condizioni, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. e l'appaltatore si obbliga ad adempiere.
Art. 20 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni
Per effetto del presente contratto l'impresa assuntrice dei lavori elegge domicilio in Xxxxx xx Xxxxxx (XX), xxx Xxxxxx x. 000, presso la sede della Società.
Tutte le comunicazioni tra il committente e l'appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese agli indirizzi PEC xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx e
.................................... In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’appaltatore si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
Art.21 - Spese contrattuali
Tutte le spese del presente atto, registro, diritti di rogito, copia degli atti, ecc. nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa assuntrice dei lavori.
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Art. 22 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, alla normativa sulla Contabilità Generale dello Stato, ed al Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con D.M.LL.PP. n. 145/2000, ove non disposti dalla legge o dal regolamento,
norme tutte note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.
I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, nel Capitolato Generale d'Appalto e nel Capitolato Speciale d'appalto operano di pieno diritto, senza obbligo per La Società della costituzione in mora dell'appaltatore.
La sottoscrizione del presente atto da parte dell'appaltatore equivale ad intervenuta comunicazione di stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2066, n. 50.
Art. 23 - trattamento dei dati personali
Si applica il Regolamento UE 2016/679
Il presente atto redatto in forma elettronica in originali, verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del II° comma dell'art.5 del D.P.R. 26.4.1986, n.131.
Letto, confermato e sottoscritto.
L'APPALTATORE IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
..........................– firma digitale Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx – firma digitale