Titolo 1: disposizioni preliminari 2
Titolo 1: disposizioni preliminari 2
Art. 1 Oggetto, durata e natura delle prestazioni oggetto di contratto 2
1.1. Oggetto 2
1.2. Durata 2
1.3 Natura 2
Art. 2 Documenti allegati al Capitolato 2
Art. 3 Descrizione degli impianti e delle attrezzature 3
Art. 4 Importo dell’appalto e criteri di aggiudicazione 3
Art. 5 Tariffe - Canone 3
Art. 6 Prestazioni ed obblighi generali dell’affidatario 3
Titolo II: Obblighi specifici dell’affidatario e dell’amministrazione comunale 4
Art. 7 Prestazioni ed obblighi specifici dell’affidatario 4
7.1 Gestione e manutenzione ordinaria 4
7.2 Apertura e custodia dell’impianto 5
7.3 Spese a carico dell’Affidataria 5
7.4. Interventi di manutenzione straordinaria ed urgente 6
Art. 8 Obblighi ulteriori e facoltà dell’Affidatario e rapporti con l’Amministrazione Comunale 6
Art. 9 Oneri a carico del Comune 7
Art. 10 Condizioni d’appalto 7
Art. 11 Misure di sicurezza sui luoghi di lavoro 8
Art. 12 Qualificazione del personale, oneri previdenziali e assicurativi 8
Art. 13 Pubblicità 9
Titolo III: Xxxxxxxx, coperture assicurative e responsabilità dell’affidataria 9
Art. 14 Garanzie e coperture assicurative 9
Art. 15 Responsabilità verso terzi 10
Titolo IV: Pagamenti Cessione del credito e spese afferenti la convenzione 11
Art. 16 Cessione del credito 11
Art. 17 Pagamenti 11
Art. 18 Spese afferenti il contratto 11
Titolo V: Controlli sull’esecuzione, cessazione anticipata, riconsegna degli impianti 11
Art. 19 Penalità 11
Art. 20 Esecuzione d’ufficio 12
Art. 21 Risoluzione del contratto 13
Art. 22 Riconsegna dell’impianto, delle strutture e delle attrezzature 13
Art. 23 Cessione del contratto 14
Titolo VI: disposizioni finali 14
Art. 24 Modificazione del contratto 14
Art. 25 Controversie 14
Art. 26 Domicilio dell’Affidataria e referenti del Comune 14
Art. 27 Norma finale 15
CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE E L’UTILIZZO
DELL’IMPIANTO DI RISALITA IN TERRITORIO DEL COMUNE BELLINO – CN
STAGIONE INVERNALE 2012/2013
Titolo 1: disposizioni preliminari
Art. 1 Oggetto, durata e natura delle prestazioni oggetto di contratto
1.1. Oggetto
il Comune di Bellino (CN) (d’ora in poi denominato “Appaltatore”) affida a
(d’ora in poi denominato “Gestore”) l’utilizzo e la gestione dell’ impianto di risalita sito lateralmente a Borgata Chiesa di Bellino, nonché, il servizio di custodia e di manutenzione ordinaria dell’impianto, delle riconnesse strutture ed attrezzature nonché delle aree pertinenziali all’impianto medesimo, al fine di organizzare e svolgere attività sportive invernali.
L'ubicazione, l'estensione e le principali dimensioni dell’impianto sciistico e , delle strutture oggetto del contratto sono specificatamente indicati negli allegati al Capitolato di cui al successivo articolo 2.
1.2. Durata
Gli effetti del contratto decorrono dal , o comunque, dalla data di sottoscrizione del contratto e del contestuale verbale di consegna e avranno durata, di anni 1(uno).
La consegna degli impianti e delle attrezzature avverrà mediante apposito verbale a firma del Responsabile del Servizio del Comune e controfirmato per accettazione dal legale rappresentante della Ditta Affidataria, la quale assumerà immediatamente tutte obbligazioni derivanti dal contratto stipulato con il Comune.
Alla scadenza del termine sopra indicato, verrà redatto apposito verbale di ultimazione del servizio. In ogni caso il contratto cesserà automaticamente di produrre effetti senza alcun obbligo formale di disdetta o proroga da parte dell’Amministrazione, decorso un anno dalla data di stipula, fatta salva la necessità di proseguire la gestione per il tempo strettamente necessario al completamento del procedimento di selezione concorsuale del nuovo gestore.
1.3 Natura
Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono da considerare ad ogni effetto un servizio di pubblico interesse e non potranno essere per nessuna ragione sospese, abbandonate o interrotte, salvo i casi di forza maggiore da segnalare tempestivamente all’amministrazione comunale.
Art. 2 Documenti allegati al Capitolato
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato i seguenti documenti:
a) Planimetria generale (scala 1:10.000) dell’impianto, delle strutture e delle aree di pertinenza (All. 1);
b) Caratteristiche tecniche dell’impianto (All. 2).
Art. 3 Descrizione degli impianti e delle attrezzature
L’impianto di risalita sito lateralmente a Borgata Chiesa di Bellino oggetto del presente contratto è “Impianto di Tipo A Ditta Graffer Seggiovie” ed è ha le caratteristiche indicate nell’allegato b) “caratteristiche generali dell’impianto” al presente capitolato.
Ai fini dell’esercizio del suddetto impianto il Comune di Bellino concede in uso al gestore i locali biglietteria, primo soccorso e locale servizi tecnici nonché le attrezzature di pertinenza dell’impianto di risalita, ivi comprese quelle presenti all’interno dei predetti locali, descritte nell’allegato c) “elenco delle strutture ed attrezzature” al presente capitolato.
L’inventario delle attrezzature, di cui al precedente comma, verrà effettuato al momento della consegna dell’impianto e costituirà parte integrante del verbale di consegna di cui al precedente art. 1, comma 3 in cui il Gestore dichiarerà altresì di aver verificato la consistenza e lo stato di funzionamento e di conservazione degli impianti, dei locali e delle attrezzature.
Art. 4 Importo a base di gara e criteri di aggiudicazione.
L’importo a base di gara è di € 19.150,00 + IVA 21% ed è costituito dal valore del compenso dovuto a favore del concessionario..
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso sull’importo a base di gara come sopra quantificato.
Art. 5 Tariffe - Canone
Le Tariffe per l’uso degli impianti sono stabilite, su proposta della ditta affidataria, dal Comune in misura analoga a quelle praticate dagli altri impianti della Valle Varaita.
Le tariffe dovranno essere approvate all’inizio della stagione dal Comune di Bellino con deliberazione della Giunta Comunale, e rese pubbliche e conoscibili agli utenti.
Gli introiti delle tariffe sono di competenza del Comune.
Il corrispettivo della gestione verrà erogato dal Comune al termine della stessa dietro presentazione di regolare fattura.
Nell’ipotesi di “fermo” dell’impianto e di tutte le attività ad esso connesse dovuto alla mancanza di innevamento il corrispettivo della gestione verrà ridotto ad 1/3 di quello pattuito, al netto dell’IVA.
Art. 6 Prestazioni ed obblighi generali dell’affidatario
La gestione dell’impianto dovrà avvenire nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, quand’anche emanate e/o entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, e di
quanto previsto dal presente Capitolato, con diligenza professionale (art. 1176 c.c.) e senza pregiudicare in alcun modo la possibilità di utilizzo presente e futura dell’impianto.
In particolare, l’affidataria ha l’obbligo di osservare e di far osservare scrupolosamente ai propri addetti e maestranze le leggi, i regolamenti e le prescrizioni dell’autorità competenti quand’anche emanate e/o entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, di salute pubblica, di tutela dell’ambiente, di previdenza sociale e in generale di tutte le norme attinenti alla regolare esecuzione del servizio, senza poter nulla pretendere in cambio.
L’affidatario, in particolare, garantirà per tutta la durata del contratto il corretto utilizzo dell’impianto di cui all’art. 1 e delle strutture ed attrezzature di cui all’art. 3. Garantirà, inoltre, la quotidiana e corretta battitura della pista al fine di assicurare il perfetto utilizzo dell’impianto da parte dell’utenza. A tal fine l’Amministrazione si riserva l’effettuazione di controlli periodici con la possibilità di richiedere specifici interventi all’affidatario qualora, tali controlli non risultassero soddisfacenti.
Tutti gli interventi occorrenti per l'espletamento del servizio dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità alle previsioni del Capitolato, salvo le eventuali varianti o integrazioni espressamente concordate con l’Amministrazione Comunale.
L’Affidataria dovrà usare la massima cura e cautela nell’esecuzione del servizio, anche al fine di non arrecare danneggiamenti alla vegetazione esistente ed a beni di terzi. Nel caso in cui il servizio venisse svolto in difformità alle previsioni contrattuali, la stazione appaltante assumerà i provvedimenti del caso e fisserà le prescrizioni e i termini entro cui la Affidataria dovrà eliminare a proprie cure e spese ogni irregolarità, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito. Non saranno ammesse e riconosciute varianti o aggiunte al servizio senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
Gli obblighi derivanti dal presente contratto gravano anche a titolo di responsabilità oggettiva a carico dell’aggiudicatario in qualità di datore di lavoro, ai sensi degli artt. 1128 c.c. ovvero 2203 c.c.
Nel caso in cui l’affidatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese (ATI), ciascuna impresa è solidalmente responsabile dell’esatto adempimento della prestazione.
L’Affidataria è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e giuridico stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per lo specifico settore e per la zona nella quale si svolge il servizio; la stessa è altresì solidalmente responsabile dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, laddove consentito.
Titolo II: Obblighi specifici dell’affidatario e dell’amministrazione comunale
Art. 7 Prestazioni ed obblighi specifici dell’affidatario
7.1 Gestione e manutenzione ordinaria
Fatte salve le previsioni contenute in altre disposizioni del presente capitolato, costituiscono oggetto della prestazione dell’affidatario tutte le operazioni necessarie a garantire la migliore gestione, il corretto funzionamento degli impianti e la manutenzione ordinaria dell’impianto medesimo e delle strutture ed attrezzature ad esso connesse. Resta inteso che i costi di cui al successivo art. 9 sono a carico dell’amministrazione comunale.
In particolare, l’affidataria provvederà, assumendosi i relativi costi, ad eseguire le seguenti prestazioni:
a) Promozione pubblicitaria dell’impianto
b) Manutenzione battipista;
c) Manutenzione ordinaria (lubrificazione fune - spostamento traino ogni 15 gg);
d) Vendita di biglietti forniti direttamente dall’Amministrazione comunale (stagionali – pomeridiani – giornalieri);
e) Introito delle tariffe dei biglietti da riversare al Comune;
f) interventi di riparazione di eventuali danni arrecati all’impianto, strutture ed attrezzatura imputabili all’esercente ovvero a causa dell’incauto utilizzo da parte degli utenti;
g) dotazione di materiale servizio di vigilanza e di primo soccorso o di prima rianimazione a bordo pista a norma di legge;
h) impiego di personale qualificato, regolarmente denunciato e con copertura assicurativa in atto;
i) stipula di polizza di responsabilità civile verso terzi e per i mezzi di servizio, come indicato nel successivo art.15
j) pubblicazione delle tariffe di cui al precedente art. 5.
7.2 Apertura e custodia dell’impianto
Ferma restando la durata del presente contratto, l’aggiudicataria dovrà altresì garantire:
a) L’apertura dell’impianto:
- tutti i sabati, le domeniche e i festivi dei mesi di gennaio – febbraio e marzo e i giorni 8 – 9 – 10 – 11 – 17 – 18 dicembre e ininterrottamente per il periodo dal 26/12 al 08/01, ove le condizioni climatiche lo consentano;
- nelle giornate in cui il Comune organizzerà eventi per fini istituzionali ed attività scolastiche o in altre occasioni preventivamente concordate tra le parti.
b) la chiusura dell’impianto nel rispetto delle norme vigenti in materia, assicurandosi che non vi siano utenti che necessitano di usufruire dell’impianto per la discesa;
c) la custodia dell’impianto, adottando tutti gli accorgimenti necessari per garantire l’integrità dello stesso durante i periodi di chiusura;
7.3 Spese a carico dell’Affidataria
Fatte salve le disposizioni contenute in altre norme del presente capitolato che prevedano ulteriori oneri a carico dell’affidatario, sono a carico di quest’ultimo i costi relativi alle prestazioni di cui ai precedenti punti 7.1. e 7.2 che non siano posti a carico del Comune dall’art. 9 del Capitolato.
In particolare, sono a carico dell’affidatario le spese:
a) di esercizio e quelle relative alla manutenzione ordinaria dell’impianto, della struttura e delle attrezzature provvedendo direttamente all’acquisto di materiali di consumo necessari (carburante etc.);
b) per il corrispettivo del personale per la manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti tecnici e delle attrezzature;
c) per gas, telefono, spese di riscaldamento, etc;
d) per le pulizie sia all’interno che all’esterno delle strutture;
e) per il pagamento dei diritti, imposte, tasse, permessi, pubblicità, licenze, autorizzazioni,
f) per l’ottenimento dei nullaosta necessari per la conduzione degli impianti, etc;
g) per le polizze assicurative e quant’altro necessario al funzionamento delle strutture, degli impianti tecnici e delle attrezzature;
7.4. Interventi di manutenzione straordinaria ed urgente
Qualora nel corso dell’esercizio dovessero verificarsi guasti o inconvenienti tali da richiedere un intervento di manutenzione straordinaria ed urgente, l’affidataria è tenuta ad intervenire contattando ditte specializzate e/o fornitori qualificati in grado di effettuare gli interventi necessari per il ripristino delle funzionalità dell’impianto onde garantire la continuità del servizio. Detti interventi dovranno essere preventivamente autorizzati dal proprietario della struttura.
Le somme anticipate dall’affidataria saranno poi rimborsate dal Comune di Bellino, previa esibizione dei relativi giustificativi ed a condizione che i relativi interventi siano stati preventivamente autorizzati dall’Assistente Tecnico, verificata la congruità tecnico – economica dell’intervento e la sussistenza delle condizione dell’urgenza. Gli interventi non approvati dall’Assistente Tecnico rimarranno ad esclusivo carico del Gestore.
Art. 8 Obblighi ulteriori e facoltà dell’Affidatario e rapporti con l’Amministrazione Comunale
L’affidatario non potrà apportare modifiche di alcun genere alla struttura e agli impianti avuti in gestione, se non preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale.
E’ parimenti vietata ogni forma di utilizzo degli impianti diversa dal presente Capitolato, se non preventivamente autorizzata dall’Amministrazione Comunale.
A tal scopo il Comune si impegna a rilasciare le opportune autorizzazioni e licenze, non trasferibili altrove, subordinatamente al possesso dei requisiti di legge.
E’ ammesso l’utilizzo dell’impianto per manifestazioni sportive in qualunque periodo, anche comportanti la temporanea chiusura al pubblico non interessato all’evento, previo accordo tra le parti.
Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare gli impianti per fini istituzionali e per attività scolastiche.
Allorché ricorrano le circostanze di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, l’affidatario dovrà garantire, senza oneri per il proprietario dell’impianto, tutti i connessi servizi tecnico - ausiliari.
L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di far eseguire, in qualsiasi momento, verifiche e perizie tecniche atte ad accertare il funzionamento della struttura che il gestore ha l’obbligo di
consentire. In caso di rilievi l’Amministrazione effettuerà la contestazione all’affidatario indicando le mancanze riscontrate e gli interventi da eseguire, assegnando un termine per provvedervi;
Al di fuori di quanto previsto nel presente Capitolato, l’affidatario sarà libero di organizzare e gestire, sempre nel rispetto delle norme di legge vigenti, servizi o attività collaterali rispetto a quelli oggetto del contratto (quali, a mero titolo esemplificativo, noleggio sci, scuola sci, attività ludico – motorie per bambini …), con gestione a proprio esclusivo carico, fermo restando che gli oneri SIAE sono a totale carico del Gestore.
I proventi di tali eventuali attività saranno di esclusiva competenza del Gestore.
Il gestore, inoltre, dovrà consentire al Comune l’esecuzione degli eventuali lavori di messa a norma, in qualsiasi periodo dell’anno, senza rivalsa alcuna nei confronti dell’Amministrazione, per mancata apertura o interruzione della stessa.
Il gestore, infine, si impegna ad effettuare a propria cura e spese gli interventi di riparazione di eventuali danni arrecati alle strutture e attrezzature per propria responsabilità diretta o a causa di incauto utilizzo delle stesse da parte degli utenti.
Art. 9 Oneri a carico del Comune
Restano a carico del Comune e dallo stesso saranno eseguite le spese relative a:
a) Manutenzione straordinaria dell’impianto e lavori connessi alla revisione generale ventennale;
b) Manutenzione straordinaria stagionale:
- Pezzi di ricambio
- Manodopera per interventi straordinari
- Spese sostenute ed autorizzate dall’Assistente Tecnico di cui all’art. 7.4
c) Assicurazione dell’impianto
d) Energia Elettrica per il funzionamento dell’impianto
e) Ingegnere “Assistente Tecnico” ai sensi del d.m. 6 giugno 1985**
f) Ogni altro onere derivante da tutte le revisioni speciali e generali previste dalla normativa vigente e di futura emanazione per gli impianti a fune.
Art. 10 Condizioni d’appalto
L'assunzione del servizio implica la perfetta conoscenza e accettazione da parte dell’Affidataria di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, nonché di tutte le condizioni locali quali le caratteristiche dell’impianto e dell’ambiente circostante, la distanza dagli impianti e dai fornitori funzionali al servizio e di tutte le circostanze generali e speciali che possono avere influito nella valutazione della convenienza ad assumere il servizio.
Con la stipula del contratto l’Affidataria riconosce di avere visionato e preso perfetta conoscenza, oltre che del Capitolato e dei relativi allegati, dei luoghi in cui deve essere prestato il servizio e di avere
considerato tutte le condizioni e le circostanze, sia generali sia particolari, che influiscono sulla prestazione dell’offerta e sulla esecuzione delle prestazioni, riconoscendoli remunerativi, convenienti e tali da consentire l’esecuzione integrale ed a regola d’arte delle presentazioni e l’assunzione rischio d’impresa.
Art. 11 Misure di sicurezza sui luoghi di lavoro
La Affidataria è tenuta ad adottare sui posti di lavoro tutte le misure e le cautele necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere; in particolare dovrà fornire i lavoratori dei necessari e adeguati dispositivi di protezione individuale, vigilando sul loro effettivo e corretto utilizzo.
Relativamente ai lavoratori impiegati l’Affidataria dovrà consegnare al Comune, prima dell’inizio del servizio e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione della avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché copia dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, l’Affidataria ha l’obbligo di trasmettere all’Amministrazione Comunale il proprio documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, comprensivo delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, nonché il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
È fatto salvo e impregiudicato ogni altro obbligo e adempimento previsto dalle norme vigenti in materia.
Art. 12 Qualificazione del personale, oneri previdenziali e assicurativi
L’affidataria, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, dovrà svolgere il servizio con personale tecnico alle proprie dipendenze dotato della necessaria qualifica ed esperienza per il corretto funzionamento degli impianti, prevedendo la presenza di idoneo numero di addetti durante l’apertura dei medesimi.
In particolare, la stessa è tenuta a dotarsi:
o di un responsabile per l’esercizio dell’impianto, munito di tutte le abilitazioni prevista dalla normativa statale e regionale in materia;
o di un macchinista, titolare di tutte le abilitazioni previste dalla normativa statale e regionale in materia;
o da un agente di xxxxxx, munito di tutte le abilitazioni previste dalla normativa statale e regionale in materia;
Il personale dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso il pubblico, e l’Affidataria è tenuta a richiamare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le eventuali segnalazioni e/o richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per l’affidataria medesima nel rispetto del diritto del lavoro e delle specifiche norme contrattuali.
Inoltre, l’Affidataria è tenuta, per i propri addetti, al rispetto degli standard di trattamento salariale, previdenziali ed assicurativi di settore in ossequio ai contratti collettivi nazionali di categoria, ed a richiesta del Comune, ad esibire la documentazione che lo attesti o lo comprovi.
Art. 13 Pubblicità
Prima dell’avvio ed all’inizio della gestione l’affidataria espleterà d’accordo con l’Amministrazione, attività promozionale dell’impianto e della relativa struttura con annesso dettagliato programma e piano tariffe.
Su specifica richiesta, corredata da appositi bozzetti, il Gestore potrà essere autorizzato dall’Amministrazione Comunale ad installare, in via temporanea, all’interno della struttura e nei locali interni e negli spazi esterni annessi, cartelli pubblicitari.
Sulla pubblicità di cui sopra il Comune riscuoterà la relativa imposta o costo della promozione secondo disposizione e tariffe vigenti in materia.
Il materiale di cui sopra dovrà essere mantenuto in buono stato di manutenzione, in caso diverso dovrà essere rimosso; non potrà avere carattere politico o avere ad oggetto il fumo e gli alcolici.
Il Gestore potrà altresì esporre, in apposite bacheche, materiale sportivo e commerciale, previo il rilascio delle apposite autorizzazioni di legge, e sarà ritenuto responsabile relativamente al rispetto della normativa vigente in materia.
I costi relativi alla attività di cui al presente articolo sono a carico della ditta Affidataria.
L’affidatario dovrà, in ogni caso, munirsi delle autorizzazioni e/o concessioni previste dalla legge per l’effettuazione di attività riguardanti:
a) l’esposizione di pubblicità temporanea sia interna che esterna all’impianto
b) l’occupazione, anche breve, di suolo in area di uso pubblico all’esterno dell’impianto.
Titolo III: Cauzioni, coperture assicurative e responsabilità dell’affidataria
Art. 14 Xxxxxxxx e coperture assicurative
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 113 e 75 del D.Lgs. 163/2006, prima della stipula del contratto, la Ditta Affidataria del servizio dovrà obbligatoriamente costituire, a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali assunti, una cauzione definitiva in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo della convenzione, IVA esclusa; la mancata costituzione della cauzione determinerà la decadenza dell'affidamento. Detto deposito cauzionale potrà essere costituito in una delle forme previste per legge (contanti, titoli di stato, fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da compagnie di assicurazione regolarmente autorizzate) e dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto ed almeno i 90 (novanta) giorni successivi, nonché contenere l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione da parte del debitore principale,
la rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 C.C. e l’indicazione della sua piena operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla inosservanza delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.
Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione Comunale, nel xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx dovuto avvalersi in tutto o in parte di detta cauzione, l’Affidataria è tenuta alla reintegrazione della stessa entro e non oltre giorni 15 (quindici); in difetto, la stazione appaltante è autorizzata ad effettuare d’ufficio la reintegrazione trattenendola sulle somme da corrispondere.
Nel caso di risoluzione anticipata del contratto la cauzione verrà totalmente incamerata dal Comune a titolo di compensazione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno patito dalla Amministrazione Comunale.
La cauzione verrà svincolata nei modi e termini di legge.
Art. 15 Responsabilità verso terzi
L’Affidataria è, a tutti gli effetti, direttamente e totalmente responsabile dei danni causati a persone o cose in dipendenza dell’esecuzione del servizio affidatole, con obbligo di risarcimento dei danni prodotti ai terzi, agli utenti e all’Amministrazione Comunale. Al momento della sottoscrizione del contratto, l’Affidataria dovrà presentare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e prestatori per l’esecuzione del servizio avente un massimale non inferiore ad Euro 2.500.000,00.- per ciascun sinistro, producendo a tal fine copia conforme all’originale del contratto di assicurazione e della quietanza del pagamento del premio relativo all'intero periodo d’appalto o a frazione di esso. È fatto salvo ogni altro obbligo di legge.
L’affidataria esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto del Capitolato speciale.
La stessa risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esercizio delle attività sportive, restando a suo totale ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.
Risponderà, inoltre, dei danni causati ad arredi, strutture e attrezzature degli impianti e relative pertinenze, nonché dei danni derivati ai frequentatori in conseguenza di incidenti sulle piste e sugli impianti, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità a riguardo.
Non è considerato danno l’usura prodotta da un corretto utilizzo.
Il Gestore risponderà della gestione e del comportamento del personale, dei soci e di altri soggetti presenti nelle strutture a vario titolo per le mansioni conferite e si obbliga a tenere il Comune sollevato ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità presente e futura, per danni di qualsiasi genere arrecati
alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto del presente capitolato.
Titolo IV: Pagamenti Cessione del credito e spese afferenti la convenzione
Art. 16 - Cessione del credito
È vietata qualunque cessione del credito senza l'espressa preventiva approvazione della stazione appaltante. Il Comune si riserva di autorizzare la cessione del credito solo per circostanze motivate ed eccezionali.
Art. 17 – Pagamenti
Il Comune provvederà a versare all’affidataria il corrispettivo di cui all’art. 4 del presente capitolato in n. 2 (due) rate: il 16.01.2013 e il 30.04.2013.
Alle medesime scadenze l’affidataria provvederà a riversare al Comune gli introiti delle tariffe.
Per l’effettuazione dei pagamenti verranno applicate le disposizioni di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010.
Gli interventi a carico dell’amministrazione di cui al comma 9 verranno eseguiti direttamente dall’amministrazione.
Art. 18 - Spese afferenti il contratto
Tutte le spese per l’organizzazione e l’esecuzione del servizio, nessuna esclusa, sono a totale carico dell’Affidataria. Sono altresì poste a suo completo ed esclusivo carico tutte le spese, imposte, tasse e diritti di segreteria inerenti la stipulazione del contratto del servizio di cui trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivatole nei confronti del Comune.
È posta a carico del Comune la sola I.V.A.
Titolo V: Controlli sull’esecuzione, cessazione anticipata, riconsegna degli impianti
Art. 19 - Penalità
In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali assunti con la stipula del contratto, l’Affidataria del servizio, oltre all'obbligo di ovviare all'infrazione contestata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 24 (ventiquattro) ore successive alla contestazione o entro i termini diversi prescritti dal
Comune, sarà passibile di penalità pecuniarie per un importo minimo di € 25,00.- (Euro venticinque/00) ad un massimo di € 300.00- (Euro trecento/00), da determinarsi a cura del responsabile del servizio.
In caso di recidiva l’importo della penalità sarà raddoppiato, ma l’ammontare della singola penalità non potrà in ogni caso eccedere il limite massimo di cui sopra.
Nel caso di pronta eliminazione dell’inadempienza entro i termini prescritti, verrà applicata un ulteriore penale pari al 50% di quella comminata per l’inadempienza.
L’applicazione delle penali, comunque complessivamente non superiori al 10% dell’importo complessivo del contratto, sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza da parte dell’Ufficio del Comune, al quale la Affidataria potrà presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla avvenuta notifica. Decorso tale termine, o nel caso in cui le contro deduzioni presentate non dovessero risultare soddisfacenti, l’Ufficio comunale procederà alla determinazione e alla conseguente applicazione delle penalità, dandone comunicazione scritta all’interessata.
L’ammontare delle penalità sarà incamerato dal Comune per mezzo di trattenuta sulle somme da questo dovute all’affidataria o, in alternativa, sulla cauzione definitiva di cui al precedente articolo 14, fatta comunque salva l’azione per il risarcimento del danno subito.
In particolare, si applicheranno penalità nel caso di:
- violazione degli obblighi di cui all’art. 7,8,11 e 12 del presente capitolato;
- esecuzione del servizio in difformità delle prescrizioni tecniche, di capitolato e delle indicazioni del Comune;
- esecuzione del servizio in ritardo rispetto ai tempi programmati;
- presenza in cantiere di personale non dipendente della Affidataria o assenza dal cantiere del relativo di personale qualificato;
- difformità alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 20 Esecuzione d’ufficio
In tutti i casi in cui l’Affidataria, a seguito della contestazione prevista dal precedente articolo, non provveda entro le 24 (ventiquattro) ore successive o nei diversi termini espressamente prescritti, oppure ottemperi solo parzialmente, agli obblighi derivanti dal presente Capitolato, il Comune ha facoltà di procedere d’ufficio, a spese della Affidataria, a svolgere direttamente o a far eseguire ad altri il mancato od incompleto o trascurato servizio, così come tutti gli eventuali ulteriori interventi che si rendessero necessari per effetto dell’inadempienza.
Le spese, nessuna esclusa, saranno poste totalmente a carico della Affidataria e la loro rifusione avverrà mediante ritenuta sulle somme dovute dal Comune all’Affidataria o, in alternativa, sulla cauzione definitiva di cui al precedente art. 14, fatta salva l’applicazione delle penalità contrattuali e l’azione per il risarcimento dell’eventuale danno subito.
Art. 21 - Risoluzione del contratto
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. ed alla esecuzione d’ufficio dei servizi oggetto d’appalto a spese della Affidataria, nei seguenti casi:
- per gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato;
- per indisponibilità ad eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria o urgente;
- per indisponibilità a consentire gli accessi richiesti dall’Amministrazione Comunale per eseguire verifiche, collaudi e/o interventi;
- per utilizzo di personale privo di idonea specializzazione o autorizzazione di legge;
Costituiscono clausole risolutive espresse ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti inadempienze contrattuali: arbitrario abbandono o sospensione del servizio; violazioni del rispetto delle norme di sicurezza; frode; eventuale perdita dei requisiti previsti dalla disciplina in materia di cooperative sociali; cessione o subappalto del servizio, anche parziale, in violazione delle normative vigenti in materia; sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante della Affidataria per un reato contro la Pubblica Amministrazione; per superamento della soglia di penalità pari al 10% del valore complessivo dell’appalto; in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche e Poste Italiane spa ex art. 3 L. 136/2010; in tutte le altre ipotesi in cui l’inosservanza delle prescrizioni comporti un grave disservizio per l’Amministrazione Comunale e di riflesso per l’utenza.
Il verificarsi di una delle suddette ipotesi costituisce grave inadempimento contrattuale e, conseguentemente, un grave errore contrattuale comportante la immediata risoluzione del contratto, a cui si farà luogo, previo preavviso di 15 (quindici) giorni mediante lettera raccomandata con A/R, senza che l’Affidataria possa vantare alcuna pretesa di risarcimento o di indennizzo a qualsiasi titolo.
La ditta non potrà in tal caso partecipare a qualsiasi forma di aggiudicazione di appalti nel quinquennio successivo.
Nel caso di risoluzione contrattuale per uno qualunque dei motivi sopra esposti l’Amministrazione Comunale nulla dovrà alla Affidataria, salvo il pagamento del canone sino a quel momento maturato.
In tutti i casi di risoluzione previsti nel presente Capitolato, la Affidataria incorrerà nella perdita della cauzione, che verrà incamerata dall’Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento dei maggiori danni derivanti dalla interruzione del rapporto.
Art. 22 Riconsegna dell’impianto, delle strutture e delle attrezzature
Alla scadenza della gestione, l’Affidataria dovrà restituire l’impianto, le strutture e le attrezzature, nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, quale risultante dal verbale di consegna, fatti salvi naturalmente le eventuali opere di miglioria e modifiche apportate con il consenso dell’Amministrazione ed il normale logorio d ’uso.
Alla riconsegna delle strutture, che dovrà essere oggetto di apposito verbale, dovranno pertanto essere eseguite, a cura del Gestore, tutte le opere di manutenzione ordinaria, delle quali si dovrà fare cenno nel citato verbale ai fini dello svincolo o meno della cauzione.
Art. 23 Cessione del contratto
E’ fatto espresso divieto alla Affidataria di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i diritti contemplati nel contratto. E’ nulla la cessione o la subgestione del contratto.
Titolo VI: disposizioni finali
Art. 24 - Modificazione del contratto
Ogni modifica ed integrazione al contenuto del contratto sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti.
Art. 25 – Controversie
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Bellino ed l’affidataria Gestore è competente il Foro di Saluzzo.
Art. 26 Domicilio dell’Affidataria e referenti del Comune
Per tutti gli effetti del contratto l’Affidataria è tenuta, all’atto della stipula, ad eleggere il proprio domicilio all’interno del territorio comunale dell’ente appaltante, presso il quale verranno indirizzate tutte le comunicazioni, intimazioni e notifiche inerenti all’appalto.
La Affidataria deve poter essere sempre reperibile e raggiungibile dall’Ufficio del Comune; a tal fine deve stabilire e comunicare formalmente al Comune un luogo di sicuro recapito che sia provvisto di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica e recapito postale.
E’ fatto obbligo alla Affidataria di indicare il recapito postale e di comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati al servizio di che trattasi con l’indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
E’ fatto obbligo al comune di inserire, a pena di nullità, apposita clausola, nel contratto che verrà stipulato con l’affidataria, concernente gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dal sopra citato art. 3 della L. 136/2010.
La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone designate, qualunque ne sia la causa o la motivazione, deve essere tempestivamente notificata al Comune; in difetto, il Comune non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eventualmente eseguiti a persone non più autorizzate a riscuotere.
Il Comune di Bellino indica quale suo referente responsabile degli impianti il Sig. XXXXXX Xxxxx – Responsabile dei Servizi Tecnici. A questo il Gestore dovrà rivolgersi per qualsiasi problema di carattere tecnico inerente i servizi oggetto dell’affidamento e per eventuali problemi organizzativi e gestionali inerenti i servizi oggetto dell’affidamento.
Art. 27 Norma finale
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale d’appalto, si applicano le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia anche ove entrate in vigore nel corso della validità del contratto.