CONVENZIONE
PROGETTO “Rafforzamento delle capacità del Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale per la raccolta di dati statistici in agricoltura in linea con gli standard UE”
IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, di seguito MiPAAF, in persona del Direttore Generale, Dott. Xxxxxx Xxxxxxx, nato a Ragusa il 12 febbraio 1961, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in Roma (00187), Xxx XX Xxxxxxxxx, 00, P. IVA: 97099470581 (di seguito denominato MiPAAF o anche solo Ministero);
E
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede legale in Roma, xxx Xxxxxxxx, 00, rappresentata dal Direttore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx, nato il 21 dicembre 1961 a Campi Salentina (LE), domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede dell’AGEA in Roma, Xxx Xxxxxxxx 00, (xx seguito denominato AGEA);
Di seguito, congiuntamente, le Parti, o singolarmente, la Parte,
PREMESSO
• il MiPAAF ha sottoscritto in data 12 febbraio 2020 una convenzione (di seguito “convenzione MiPAAF-AICS) con l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (di seguito “AICS”) per il rafforzamento delle capacità del Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale albanese nella la raccolta di dati statistici in agricoltura in linea con gli standard UE”;
• la convenzione MiPAAF-AICS prevede che il MiPAAF fornisca assistenza tecnica di tipo istituzionale al Minsitero dell’Agricoltura Albanese;
• che l’art. 2 della convenzione MiPAAF-AICS prevede che il MiPAAF, nell’implementazione del progetto si avvarrà dell’AGEA come soggetto realizzatore del progetto;
• che risulta necessario disciplinare il rapporto tra MiPAAF e AGEA per avviare
le attività previste dalla convenzione MiPAAF-AICS;
• che un accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, è lo strumento più idoneo per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, senza la previsione di alcun corrispettivo se non il rimborso delle spese sostenute in ragione della presente convenzione;
• che, nell’ambito del proprio ruolo, entrambe le parti dispongono delle risorse umane e tecniche necessarie e che la presente convenzione mira a regolamentare i rapporti tra le Parti, con particolare riferimento alla suddivisione delle attività del Progetto ed al coinvolgimento degli esperti individuati per realizzare le attività predette;
• che nessun onere grava sulle Amministrazioni che partecipano all’attuazione
del Progetto essendo le relative spese a carico del Progetto stesso;
• che in ottemperanza a quanto previsto al comma 2 bis dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, gli accordi sopracitati, a far data dal 30 giugno 2014, sono sottoscritti con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi;
VISTA
- la convenzione tra il MIPAAF e l’AICS;
Tutto ciò premesso
Le Parti convengono quanto segue:
ART. 1
(Finalità)
La presente Convenzione, di cui le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, unitamente alla convenzione MiPAAF-AICS e ai suoi allegati, regola i rapporti tra le Parti con riferimento alla gestione ammnistrativa e tecnica del progetto, nonché alle relative responsabilità ai fini dell'attuazione dello stesso.
Art. 2 (Durata)
La presente Convenzione ha durata pari a quella dell’intera esecuzione del Progetto e resterà in vigore fino a che tutti gli obblighi contrattuali derivanti dalla convenzione MiPAAF-AICS e relativi allegati non saranno completamente
adempiuti, salvo diverso accordo tra le parti.
Art. 3 (Ruoli di Progetto)
Il MiPAAF è responsabile della realizzazione delle attività previste dalla convenzione MiPAAF-AICS.
L’AGEA fornisce assistenza tecnica e personale per la realizzazione dell’attività di progetto ed è responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dal ruolo di soggetto realizzatore del progetto come specificato nel successivo art. 4.
Art. 4
(Gestione amministrativa e finanziaria affidata all’AGEA)
L’AGEA, in quanto soggetto realizzatore del progetto, svolge compiti di gestione ed organizzazione logistica delle missioni.
L’AGEA collabora con il MiPAAF nell'adempimento delle attività previste dalla convenzione MIPAAF/AICS, al fine di assicurare un’efficiente gestione del Progetto e gestisce i rapporti contrattuali e di pagamento con gli esperti del Progetto.
In ragione del ruolo descritto, l’AGEA, in particolare, è responsabile delle seguenti attività:
- gestione del Progetto e del relativo budget finanziario;
- formalizzazione dei rapporti con gli esperti del progetto, nelle forme adeguate alle diverse posizioni lavorative indicate per ciascun esperto, al fine di definire contrattualmente la loro attività;
- gestione ed organizzazione logistica delle missioni svolte dagli esperti nel Paese beneficiario;
- pagamento delle somme spettanti agli esperti, secondo le modalità e le condizioni previste dalla presente convenzione e dalla lettera di incarico ricevuta dall’esperto nei limiti dei finanziamenti ricevuti;
- rendicontazione finanziaria trimestrale e finale delle spese sostenute;
- fornitura di tutta la documentazione necessaria alla verifica delle spese;
- Monitoraggio dello stato di avanzamento delle spese nazionali del Progetto mediante un confronto periodico dei costi sostenuti rispetto alle spese previste nel budget originario, informando il MiPAAF delle modifiche di budget necessarie;
- fornitura al Responsabile esecutivo del progetto, o a un suo delegato, di ogni informazione o chiarimento relativo alla gestione finanziaria del Progetto.
Art. 5 (Contrattualizzazione e pagamento degli esperti)
L’AGEA provvede a formalizzare i rapporti con gli esperti ed effettua i relativi pagamenti.
L’AGEA si impegna esclusivamente a contrattualizzare e pagare gli esperti, alle condizioni e con le modalità di cui al successivo art. 8 del presente atto.
I compensi da corrispondere agli esperti saranno determinati con riferimento a quanto previsto nella convenzione MIPAAF/AICS e successive integrazioni e modificazioni.
I compensi saranno riconosciuti agli esperti per tutte le missioni realizzate a partire dalla firma della convenzione MIPAAF/AICS.
L’AGEA provvede ad assicurare adeguata copertura assicurativa sanitaria per gli esperti impiegati nelle missioni all’estero.
Art. 6 (Organizzazione delle missioni)
L’AGEA, per quanto di competenza, cura direttamente l’organizzazione logistica delle missioni e provvede a prenotare e pagare i voli aerei e i servizi alberghieri, ovvero, qualora gli esperti decidano di provvedere per conto proprio, a rimborsare le spese sostenute a fronte del “Certificato di missione”.
Per “organizzazione logistica” delle missioni s’intende la gestione centralizzata delle attività di prenotazione e acquisto dei biglietti aerei e dei servizi alberghieri relativi alle missioni da svolgere presso il Paese beneficiario, pianificate e stabilite dal PL e dai singoli esperti, nonché alle trasferte necessarie per la partecipazione alle eventuali riunioni di Progetto che si terranno nel Paese beneficiario.
Art. 7 (Gestione del budget)
Il budget, allegato alla presente convenzione, riconosciuto al MiPAAF e assegnato all’AGEA, in qualità di ente realizzatore del Progetto ammonta ad Euro € 699.833,00 (in lettere seicentottantanoveottocentotrentatre/00). Tale cifra è subordinata alla effettiva realizzazione delle missioni e delle attività previste e non costituisce alcuna forma di corrispettivo.
L’AGEA, previa richiesta al MIPAAF ed autorizzazione formale dello stesso, provvede alla richiesta di fondi a titolo di anticipo, stato di avanzamento e saldo presso le autorità competenti, secondo gli accordi assunti nell’Accordo MiPAAF- AICS del progetto. Tali fondi sono direttamente accreditati all’AGEA sul conto corrente n. 1300/00 intrattenuto presso L’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, Filiale di Roma, via E. Chianesi, 110/D, IBAN: IT12H0500001600CC11300000 Indirizzo SWIFT XXXXXXXX.
Art. 8
(Rendicontazioni e riconoscimento dei compensi agli esperti)
Ciascun esperto, incaricato di svolgere una o più missioni di breve o media durata, riceve dal Responsabile esecutivo del progetto, prima della partenza, specifici Terms of Reference (Termini di riferimento, di seguito ToR) ed è tenuto a presentare allo stesso, nel formato appositamente predisposto, un rapporto per ogni missione effettuata. Il Coordinatore del progetto verifica l’effettivo svolgimento della missione secondo i ToR forniti.
L’esperto inoltra il rapporto di missione all’AGEA per la corresponsione delle somme dovute per la missione realizzata.
Al fine di rendere possibile una corretta gestione dei pagamenti, gli esperti dovranno tempestivamente trasmettere all’AGEA, la documentazione in originale (ricevuta dei biglietti aerei, corredati di carte di imbarco, ed eventuali altri titoli di viaggio) e il relativo Certificato di missione in originale, debitamente firmato dall’esperto, dal Responsabile esecutivo del progetto o da un suo delegato per la contabilizzazione delle spese sostenute sulla base delle indicazioni fornite nei documenti di formalizzazione dell'incarico.
Al ricevimento di detta documentazione, corredata di ogni ulteriore documento eventualmente necessario, secondo quanto dettagliato nei documenti di formalizzazione dell'incarico, l’AGEA corrisponderà a ciascun esperto le somme spettanti secondo quanto indicato nel ToR.
L’AGEA applicherà le normative fiscali e previdenziali per le attività di lavoro
prestato all’estero per il pagamento dei compensi dovuti agli esperti. I pagamenti degli esperti del Progetto sono in ogni caso subordinati:
• alla disponibilità dei fondi trasferiti all’AGEA per lo svolgimento del Progetto;
• ad una verifica formale dell’ammissibilità delle spese sostenute all’interno del Progetto.
In particolare, in assenza della documentazione sopra descritta, correttamente formalizzata e trasmessa in forma completa, l’AGEA non corrisponderà le somme
sopraddette senza che alcuna responsabilità possa essergli addebitata.
Nei limiti degli accrediti ricevuti dalle competenti istituzioni, l’AGEA si impegna a liquidare gli emolumenti agli esperti mobilitati ed i corrispettivi ai vari fornitori dei servizi richiesti nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre due mesi dalla ricezione della prescritta documentazione.
L’AGEA si impegna alla corresponsione delle somme dovute agli esperti per le missioni realizzate a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’Accordo MiPAAF- AICS.
Ciascun esperto, incaricato di realizzare uno o più prodotti in Italia, riceve dal Responsabile esecutivo del progetto i termini di riferimento.
L’esperto, ai fini della liquidazione del compenso presenta all’AGEA il Certificato dell’attività svolta, corredato dal prodotto identificato nel TOR e debitamente approvato dal Responsabile esecutivo.
Art. 9 (Obbligazioni delle Parti)
Ciascuna Parte si obbliga ad adempiere a quanto concordato nella presente Convenzione secondo buona fede e diligenza svolgendo ogni attività che sia funzionale all’esecuzione del Progetto, sia dal punto di vista dei tempi, sia della qualità. In particolare, le Parti s’impegnano a mettere a disposizione del Progetto tutte le risorse umane necessarie, per una corretta esecuzione delle relative attività.
Art. 10
(Regime delle responsabilità)
Il MiPAAF si dichiara consapevole che l’AGEA svolgerà l’attività basata sulla correttezza e la veridicità delle comunicazioni fornitegli, come da procedure previste nei precedenti articoli, ed effettuerà su detta documentazione un controllo formale di coerenza con la convenzione stipulata tra MIPAAF e AICS.
Art. 11 (Recesso)
Ciascuna parte può manifestare all’altra, in qualsiasi momento, la volontà di recedere dalla presente convenzione. Il recesso avrà effetto decorsi sessanta giorni dalla formalizzazione dello stesso. In tal caso l’AGEA dovrà provvedere a restituire i fondi ricevuti a titolo di anticipo e non spesi entro dieci giorni dal recesso, mentre verranno riconosciuti i costi effettivamente sostenuti e le spese rendicontate. Se del caso, il MiPAAF potrà procedere all’immediata sostituzione dell’AGEA mediante ricorso alla lista dei soggetti accreditati dalla Commissione europea.
Art. 12 (Referenti del Progetto)
Con riferimento alle attività oggetto della presente Convenzione, il MIPAAF individua quale Responsabile esecutivo la dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx.
L’AGEA indica quale proprio referente il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Art.13 (Riservatezza)
Xxxxxxxx parte si impegna inoltre a trattare come segrete, confidenziali e riservate le informazioni tecniche o di altra natura di cui venga a conoscenza nell'esecuzione del Progetto, e si assume altresì l'obbligo di non divulgare e fornire a terzi, a qualsiasi titolo, l'esistenza e il contenuto di qualsiasi informazione relativa al Progetto, se non previa autorizzazione dell’altra parte.
Art. 14 (Risoluzione controversie)
Le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente all’interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, saranno composte dalle parti in via amministrativa bonaria. In difetto, si applicano le disposizioni degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 15 (Protezione dei dati personali)
In applicazione del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), nonché degli artt. 5, 28 e 42 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” il MiPAAF e l’AGEA, rispettivamente al proprio ambito di competenza, sono Titolari del trattamento dei dati personali effettuato per la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione.
MiPAAF e l’AGEA dichiarano di operare nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., sia in materia di trattamento dei dati personali, sia per ciò che concerne le misure di sicurezza da adottare.
La presente convenzione, redatta in originale, è soggetta a registrazione solo in caso
d'uso, ai sensi dell’art. 4 della tabella parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente la presente convenzione sono a carico della parte richiedente.
La presente convenzione, in base alla normativa vigente, non è soggetta ad IVA. Ai sensi del CAD, il presente Accordo è sottoscritto digitalmente dalle parti.
Roma, li
Per il MINISTERO Il Direttore Generale Xxxxxx Xxxxxxx | Per l’AGEA Il Direttore Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx |
Le Parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 comma 2 c.c., approvano
espressamente gli articoli 4, 5, 6, 7, 6, 10, 11, e 14 della presente Convenzione.
Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.
Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l’art. 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”.
ALLEGATI:
Convenzione MiPAAF-AICS e relativi allegati