RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ALL’ACCORDO CONSUNTIVO SULLA DESTINAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2020
RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ALL’ACCORDO CONSUNTIVO SULLA DESTINAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2020
MODULO I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
In applicazione della legge 56/2014 (legge Xxxxxx), con la quale è stato avviato un processo di riordino delle funzioni svolte dalle Amministrazioni provinciali, con l.r. 22/2015, la Regione Toscana a far data dal 01.01.2016 ha acquisito la titolarità di alcune funzioni esercitate dalle Province, dalla Città Metropolitana di Firenze e dalle Unioni di Comuni, acquisendo altresì il personale dei suddetti enti necessario allo svolgimento di tali funzioni.
Con decorrenza 01.01.2016 sono state inquadrate nei ruoli regionali, ai sensi della l.r. 22/2015, n. 24 unità di personale con qualifica dirigenziale.
In base a quanto previsto dall’art. 9 commi 6 e 7 della citata l.r. 22/2015, a far data dal trasferimento del personale le risorse destinate dalle Amministrazioni provinciali nel 2014 alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1° aprile 1999 e 23 dicembre 1999 incrementano stabilmente le Risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità.
Tali risorse, quantificate con l.r. 70/2015 (all. D e D bis), sono andate a costituire, nell’ambito del fondo per la contrattazione integrativa del personale non dirigente degli anni 2016-2017, specifici fondi destinati esclusivamente al personale trasferito.
La legge 205/2017, art. 1, comma 800, ha disposto che “al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell’articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle Amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall’articolo 1, comma 96, lettera a) della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell’assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell’amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell’amministrazione di provenienza, per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell’amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all’anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all’art. 23 comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente procedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell’equilibrio di bilancio.”.
L’art. 9, comma 10 bis, della l.r. 22/2015 ha disposto che a decorrere dall’anno 2018 cessano gli specifici fondi costituiti a norma del comma 7 e le relative risorse confluiscono nell’ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e della dirigenza della Regione Toscana.
In data 04.05.2019 è stato pubblicato il DPCM 08.03.2019 “Disposizioni, in via sperimentale, sul trattamento accessorio del personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario e le Città
metropolitane” con il quale sono stati definiti i parametri previsti dall’art. 23, comma 4, del d.lgs. 75/2017. In particolare, dalla lettura del testo si evince il rispetto dal parte della Regione Toscana dei parametri di cui all’art. 23, comma 4, del d.lgs. 75/2017 necessari per l’applicazione dell’art. 1, comma 800, della l. 205/2017.
A decorrere dal 2018, pertanto, le risorse per il trattamento economico accessorio del personale dirigente della Regione Toscana, sulla base delle indicazioni contenute nella decisione di Giunta n. 66 del 17.12.2018 “Indirizzi in materia di risorse per il salario accessorio e di contrattazione integrativa del personale dirigente anno 2018.” sono state accorpate, superando l’articolazione in partizioni secondo l’ente di provenienza del personale trasferito in applicazione della l.r. 22/2015, ha caratterizzato gli anni 2016-2017.
Con decisione n. 34 del 25.06.2019, la Giunta regionale ha impartito indirizzi per l’applicazione dell’art. 1, comma 800, della l. 205/2017, autorizzando l’incremento nella misura massima consentita, pari all’intero differenziale rilevato con riferimento al personale trasferito al netto del personale a tempo indeterminato cessato, inteso quest’ultimo come variazione riscontrata tra personale in servizio al 01.01.2016 e al 01.01.2017, tra il valore pro capite del salario accessorio anno 2016 dei dipendenti in forza all’ente prima dell’applicazione della l.r. 22/2015 e il corrispondente valore pro capite del personale trasferito presso la Regione in attuazione della l.r. 22/2015.
In data 30 aprile 2019 è stato emanato il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito con modificazioni dalla l. 28 giugno 2019, n.58; all’art. 33, comma 1: è stabilito che “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità' di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità' stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità' di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”;
Con il decreto 3 settembre 2019 “Misure per la definizione delle capacità' assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni.”, sono state dettate disposizioni applicative dell’art. 33 del citato d.l. 34/2019; nelle premesse, è dato atto che “il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è' inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;
Con nota indirizzata alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in risposta alla nota n. 5532/C1PERS/C7SAN del 15/07/2020 il Ministero dell’Economia e delle Finanze – dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ha fornito indicazioni applicative circa l’adeguamento del limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.
L’Amministrazione, in sede di prima applicazione, aveva ritenuto opportuno procedere alla quantificazione in via preventiva delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l’anno 2020 attenendosi al valore “storico” del limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017. L’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 33 del d.l. 34/2019 veniva rinviata alla sede consuntiva di quantificazione del fondo 2020, per poter disporre dei dati definitivi relativi alla consistenza del personale in servizio nell’anno 2020 e approntare la metodologia di calcolo illustrata nella nota della Ragioneria Generale dello Stato.
In sede consuntiva pertanto, si dà applicazione al disposto di cui all’art. 33 del citato d.l. 34/2019.
Il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza della Regione Toscana è quantificato in sede consuntiva per l’anno 2020 in € 8.400.336 A tali importi si perviene come segue:
Sezione I – risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Le risorse aventi carattere di certezza e stabilità ammontano a € 12.967.730 e sono così formate:
A. Le risorse storiche consolidate ammontano a € 5.299.460 (art. 26 comma 1 lett. a) CCNL 23.12.1999 – risorse complessivamente destinate al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998);
B. Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL: ammontano complessivamente a € 1.533.220; essi sono formati da:
Risorse aventi carattere di certezza e stabilità – incrementi esplicitamente quantificati dai CCNL | ||
Fonte | Descrizione | Importo |
CCNL 23/12/1999 art.26,c.1 lett.d | 1,25% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997 | € 167.848 |
CCNL 22/02/2006 art. 23, comma 1 | incremento di € 520 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali | € 112.320 |
CCNL 22/02/2006 art. 23, comma 3 | 1,66% del monte salari della dirigenza dell’anno 2001 | € 219.284 |
CCNL 14/05/2007 art.4 comma 1 | incremento di € 1.144 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali | € 211.640 |
CCNL 14/05/2007 art.4 comma 4 | 0,89% del monte salari della dirigenza dell’anno 2003 | € 121.841 |
CCNL 22/02/2010 art. 16 comma 1 | incremento di € 478,40 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali | € 79.414 |
CCNL 22/02/2010 art. 16 comma 4 | 1,78% del monte salari della dirigenza dell’anno 2005 | € 242.525 |
CCNL 03/08/2010 art. 5 comma 1 | incremento di € 611 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali | € 96.538 |
CCNL 03/08/2010 art. 5 comma 4 | 0,73% del monte salari della dirigenza relativo all’anno 2007 | € 104.933 |
CCNL 17/12/2020 art. 56 comma 1 | 1.53% del monte salari della dirigenza relativo all'anno 2015 | € 176.877 |
TOTALE | € 1.533.220 |
Tabella 1
C. Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: ammontano a € 6.135.050. Tali risorse sono costituite da:
1) Applicazione l.r. 66/2011 art. 38, commi 1 e 7: con tale norma il personale a tempo indeterminato dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) è stato trasferito, a far data dal 01.01.2012, nel ruolo unico regionale. Dal 01.01.2012 le risorse di ARTEA destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui al CCNL dell’Area della Dirigenza del 23.12.1999 (quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999) confluiscono per l’intero importo nel fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza. Tali risorse sono state quantificate dal Direttore di ARTEA con nota prot. 126509 del 3.11.2011 in € 215.846;
2) applicazione legge regionale n. 22/2016, art. 19 comma 3 (ex APET): in base a tale norma la Regione Toscana è subentrata all’Agenzia regionale di promozione turistica (già Agenzia di Promozione economica della Toscana) nella titolarità di alcune funzioni, acquisendone, con decorrenza 01.04.2016, parte del personale. L’art. 19 comma 3 della citata l.r. 22/2016 ha previsto che le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui all’art. 26 del CCNL 23.12.1999 riferite al personale trasferito confluiscono per l’intero importo nel fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale non dirigente della Regione Toscana a fronte di una equivalente riduzione da parte dell’Agenzia. Tali risorse sono state quantificate con decreto n. 117 del 28.10.2016 del Direttore dell’Agenzia regionale di promozione turistica in € 125.900 annui;
3) CCNL 12.02.2002 art. 1, comma 6: tale norma prevede l’incremento delle disponibilità del fondo di un importo annuo di € 3.356,97 relativamente ad ogni posto di organico della qualifica
dirigenziale stabilmente soppresso. A tale titolo le risorse computate nel fondo dell’anno 2020 ammontano a € 197.302, e sono invariate rispetto all’anno precedente;
4) CCNL 23/12/99 art.26, c.1 lett. f): tale norma prevede che le somme connesse al trattamento incentivante del personale dirigenziale trasferito agli enti del comparto a seguito della attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni vadano ad incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. L’importo conteggiato per l’anno 2020 (€ 207.230) è immutato rispetto all’anno precedente;
5) CCNL 23/12/99 art.26, c.1 lett. g): tale norma contrattuale prevede che le somme corrispondenti alla retribuzione individuale di anzianità e al maturato economico dei dirigenti comunque cessati dal servizio confluiscano nel fondo. Per l’anno 2020 tali risorse sono quantificate in € 1.255.343. L’importo è formato dalle risorse già inserite nel fondo dell’anno 2019, pari a € 1.254.137, cui si somma l’ulteriore importo di € 1.206, corrispondente ai ratei relativi alle cessazioni dell’anno 2019. I ratei sono calcolati in base alle singole date di cessazione e all’importo della R.I.A. e del maturato economico in godimento ai dirigenti che cessano dal servizio;
6) CCNL 23/12/99 art.26, comma 3: l’importo di € 2.525.814 è da mettere in relazione all’applicazione delle leggi regionali 64/06 (€ 1.550.814), 67/07 (€ 525.000) e 69/08 (€ 450.000);
7) CCNL 23/12/99 art.26, comma 5: La norma consente all’Ente di integrare le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato con una quota del 6% del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale. Le risorse conteggiate a tale titolo ammontano a € 322.523, importo immutato rispetto all’anno precedente;
8) Applicazione l.r. 22/2015: nel fondo delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell’anno 2019 sono inserite risorse per un importo pari a € 1.086.856 come risultante dagli allegati D e D bis alla l.r. 70/2015;
Risorse che alimentano i fondi per la contrattazione integrativa ex art. 9, comma 6, l.r. 22/2015 (all. D e D bis l.r. 70/2015) | |
Amministrazione | Importo |
Provincia di Arezzo | 57.895 |
Città metropolitana di Firenze | 105.091 |
Provincia di Grosseto | 102.732 |
Provincia di Livorno | 247.109 |
Provincia di Lucca | 224.899 |
Provincia di Massa | 39.149 |
Provincia di Pisa | 83.945 |
Provincia di Prato | 57.858 |
Provincia di Siena | 40.508 |
Unione Montana Alta val di Cecina | 21.703 |
Unione comuni Garfagnana | 43.163 |
Unione di comuni Montana Lunigiana | 27.712 |
Unione Montana dei comuni del Mugello | 35.092 |
1.086.856
TOTALE
Tabella 2
9) Applicazione art. 1, comma 800, l. 205/2017: in attuazione dell’art. 1, comma 800, della l. 205/2017, la Regione ha facoltà di incrementare le risorse destinate al salario accessorio del
personale anche di qualifica dirigenziale per attuare il riequilibrio delle retribuzioni accessorie del personale ex provinciale rispetto a quelle in godimento al restante personale, purché si rispettino i parametri di cui all’art. 23, comma 4, lett. a) e b) del D.Lgs. 75/2017. Il rispetto di tali parametri si evince dal testo del DPCM 8 marzo 2019, entrato in vigore nel mese di maggio 2019. La Giunta, con decisione n. 34 del 25.06.2019 ha autorizzato l’incremento del fondo delle risorse a decorrere dall’anno 2018 nella misura massima consentita dalla norma ovvero l’intero differenziale rilevato tra il valore pro capite del salario accessorio 2016 rispettivamente del personale già in forza all’ente prima dell’attuazione della l.r. 22/2015 e del personale trasferito ai sensi della l.r. 22/2015. Tale incremento è stato calcolato nella maniera che segue:
a. Il valore pro capite 2016 è stato ottenuto, sia per il personale trasferito ai sensi della l.r. 22/2015, sia per il restante personale, dal quoziente tra le risorse soggette all’applicazione dell’art. 1, comma 236, della l. 208/2015 (al netto delle relative decurtazioni) e il personale in servizio al 31.12.2016; si precisa che con deliberazione GR n. 215 del 9 marzo 2015 è stata dichiarata la sussistenza, ai sensi dell’articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di posizioni soprannumerarie di personale di categoria e qualifica dirigenziale conseguentemente all’attuazione dei piani generali complessivi di riorganizzazione degli assetti organizzativi, da riassorbirsi nel corso del biennio 2015- 2016; il relativo piano di riordino si è concluso il 31/12/2016 e ha determinato la soppressione integrale delle posizioni dichiarate soprannumerarie delle dotazioni organiche del personale, facendo scaturire al termine dello stesso anno una diminuzione strutturale del personale e della relativa spesa oltre che dei fondi del salario accessorio a norma di quanto previsto dall’art. 1, comma 236, della l. 208/2015, anche in considerazione del fatto che le cessazioni derivanti da posizioni soprannumerarie non hanno concorso alla quantificazione dello spazio occupazionale nei limiti del turnover e che fino al 31/12/2016 non è stato possibile effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, salvo quelle obbligatorie;
b. Il valore delle risorse aggiuntive è stato ottenuto moltiplicando il differenziale tra i due valori pro capite per le unità di personale transitate nel corso del 2016 in attuazione dei processi di riordino istituzionale di cui alla l.r. 22/2015 calcolate al netto delle unità del personale regionale cessato dal servizio. Le unità di proprio personale cessato dal servizio nel 2016 sono state calcolate confrontando il personale a tempo indeterminato in servizio al 01/01/2016 con quello in servizio al 01/01/2017, come risultante dal sistema informativo del personale, al netto degli ingressi per nuove funzioni e per trasferimenti operati a seguito di processi di riordino istituzionale diversi rispetto a quelli disposti con la l.r. 22/20151.
Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 800, della l. 205/2017 | ||||||||
Partizioni | Risorse soggette all'applicazione dell'art. 1, comma 236, della l. 208/2015 | Personale al 31.12.2016 | Valore pro capite | Differenziale unitario | personale cui si applica il differenziale | Risorse aggiuntive | ||
personale trasferito | Variazione personale a tempo indeterminato 01.01.2016- 01.01.2017 | totale | ||||||
Personale cui NON si applica la l.r. 22/2015 | 6.468.045 | 94 | 68.809 | 22.026,21 | 24 | - 15 | 9 | 198.236 |
1 Il personale di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato al 01.01.2016 è pari a 94 unità; il personale di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato al 01.01.2017 è composto da 79 unità. In tale ultimo dato non sono comprese le 3 unità di personale con qualifica dirigenziale acquisite nel corso del 2016 per trasferimenti operati a seguito di processi di riordino istituzionale diversi da quelli di cui alla l.r. 22/2015 e segnatamente inquadrate a norma della l.r. 22/2016.
Personale cui si applica la l.r. 22/2015 | 1.076.004 | 23 | 46.783 |
Tabella 3
Nella tabella seguente sono riepilogate le risorse costituenti gli “altri incrementi aventi carattere di certezza e stabilità”:
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anno 2020 – quantificazione consuntiva Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità | |
Descrizione | Importo |
CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.f | 207.230 |
CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.g | 1.255.343 |
CCNL 12.02.2002 art. 1, comma 6 | 197.302 |
CCNL 23/12/1999 art.26, comma 5 | 322.523 |
Applicazione l.r. 22/2015 | 1.086.856 |
Applicazione l.r. 22/2016 art. 19 (APET) | 125.900 |
Applicazione l.r. 66/2011 art. 38 | 215.846 |
Applicazione leggi regionali nn. 64/06, 67/07, 69/08 | 2.525.814 |
Risorse art 1, comma 800, l. 205/2017 | 198.236 |
Totale complessivo | 6.135.050 |
Tabella 4
Sezione II – risorse variabili
Alimentano il fondo dell’anno 2020 le risorse corrispondenti ai compensi maturati nel corso del 2020 per incarichi conferiti ai dirigenti dall’Amministrazione in ragione del loro ufficio o su designazione della stessa (CCNL 23/12/1999 art. 26, comma 1, lett. i) per un importo pari a € 10.662; di questi, una quota pari a € 1.066 affluisce al fondo per la retribuzione di risultato di tutti i dirigenti.
Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del fondo
Le decurtazioni del fondo dell’anno 2020 ammontano a € 4.578.056 e sono interamente riferite alle risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità.
DECURTAZIONI DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2020 – quantificazione consuntiva | ||
Descrizione | Importo | |
decurtazioni del fondo/parte fissa | Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010) | -1.238.129 |
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis - anni 2011-2014 | -1.865.374 | |
decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017) | -1.474.553 | |
Totale complessivo | -4.578.056 |
Tabella 5
1) Applicazione degli accordi in materia di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: secondo quanto previsto dal verbale del 17.10.2006, la soppressione stabile di posti resisi vacanti per effetto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro produce una riduzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza in misura pari alla retribuzione di posizione relativa ai posti soppressi. L’importo complessivo di tale riduzione è pari a € 1.238.129;
2) Applicazione del d.l. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010: l’art. 9 comma 2 bis del decreto legge 78/2010 (L.122/2010), così come modificato dall’art. 1 comma
456 della l. 27.12.2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, ha previsto che “a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”. La riduzione per gli anni 2011-2014 è stata calcolata conformemente a quanto previsto dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011. L’importo, come risulta dal decreto dirigenziale 1287 del 23.03.2015 ammonta a € 1.865.374;
3) Applicazione art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017: tale norma dispone che a decorrere dall’anno 2017 l’ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate dalle pubbliche amministrazioni alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente importo dell’anno 2016. Contestualmente, la disposizione in esame abroga a far data dal 01.01.2017 l’art. 1 comma 236 della l. 208/2015. Nell’applicazione di tale disposizione si è fatto riferimento ai criteri già definiti con circolari RGS 12/2011 e 12/2016 per l’applicazione dell’art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010 e dell’art. 1 comma 236 della l. 208/2015. Il valore limite dell’anno 2016 previsto dall’art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 ammonta a € 8.014.561 al netto degli effetti derivanti dall’applicazione dell’art. 33 del d.l. 34/2019 convertito con modificazioni dalla l. 58/2019. Con la nota del Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico – Uffici XIII-XIV richiamata in premessa, sono state fornite le indicazioni di carattere operativo per l’applicazione dell’art. 33 del d.l. 34/2019. In particolare:
a. calcolo del valore medio 2018: il calcolo prende a riferimento:
i. il fondo per la contrattazione integrativa dell’anno 2018, così come certificato dal Collegio dei Revisori ex art. 40 bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 e risultante dalla tabella 15 del conto annuale dell’anno 2018, preso al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite di cui all’art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017;
ii. il personale in servizio al 31.12.2018 che risulti destinatario del fondo, includendo in tale aggregato le unità a tempo determinato, indeterminato in comando presso l’ente ed escludendo il personale dell’ente comandato presso altre amministrazioni ecc.;
b. Calcolo della variazione del limite per l’anno di riferimento: per l’individuazione delle unità di personale presenti nell’anno di riferimento si considerano i cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi per la contrattazione integrativa prendendo a riferimento “unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato ed avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel fondo per la contrattazione integrativa” Il calcolo viene effettuato conteggiando il numero dei cedolini stipendiali, riproporzionato in caso di part-time, e diviso per dodici, arrotondato alla seconda cifra decimale ove necessario. Tale personale deve essere confrontato con il personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2018 che accede alle risorse accessorie. Il limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 verrà aumentato o diminuito (garantendo la salvaguardia del limite originario qualora il personale in servizio nell’anno di riferimento sia inferiore al personale in servizio al 31.12.2018 come specificato nella premessa del decreto 3 settembre 2019 “Misure per la definizione delle capacità' assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni.”) di una quantità pari al prodotto tra il valore medio pro capite del trattamento economico accessorio rilevato per l’anno 2018 e il numero di unità in aumento o in diminuzione rispetto al personale al 31.12.2018;
Sulla base di tali indicazioni:
- Il valore delle risorse da conteggiare per il calcolo del valore medio del trattamento economico accessorio dell’anno 2018 è il seguente, come risulta dal decreto dirigenziale n. 11473 del 10.07.2019 avente ad oggetto “quantificazione in sede consuntiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2018” con l’aggiunta delle risorse di cui all’art. 56, comma 1, del CCNL 2016-2018 (€ 176.877):
RISORSE PER IL CALCOLO DEL VALORE MEDIO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018 | |
Descrizione | fondo risorse decentrate |
limite di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 | 8.014.561 |
di cui risorse art. 1 del CCNL 12.02.2002 (dest.tabellare) | -438.739 |
Totale | 7.575.822 |
Risorse stabili escluse dal limite di cui xxx.xxx. 23, c.2, D.Lgs. 75/2017
art. 67, c.2, lett. e) CCNL 2016-2018 (art. 1, comma 800, L. 205/2017) | 198.236 |
CCNL 2016-2018, art, 56, c.1 (1,53% m.s. 2015) | 176.877 |
TOTALE | 7.950.935 |
Tabella 6
- i dipendenti in servizio al 31.12.2018 che accedevano alle risorse per il salario accessorio erano composti da 103 unità; sono incluse in tale calcolo le unità in servizio a tempo indeterminato, a tempo determinato e in posizione di comando presso la Regione; sono invece escluse le unità in comando presso altre amministrazioni, il personale che a tale data fruiva di aspettative di durata non inferiore all’anno, il personale in novazione;
- il valore medio del trattamento economico accessorio dell’anno 2018 è pari a € 77.194:
VALORE MEDIO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018 | |
Risorse per il trattamento economico accessorio | 7.950.935 € |
103
personale al 31.12.2018
77.194
valore medio trattamento accessorio anno 2018
Tabella 7
- ai fini dell’adeguamento del limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, i dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2018 assommano a 87 unità; in tale calcolo è stato conteggiato il personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2018 che accedeva alle risorse per il salario accessorio, con eccezione del personale in aspettativa di durata non inferiore all’anno, del personale in novazione del rapporto di lavoro e del personale in comando presso altra amministrazione; a fronte, il personale che accede alle risorse per il trattamento economico accessorio dell’anno 2020, calcolato come sopra specificato, sulla base dei cedolini stipendiali erogati è pari 80,98 unità; nel conteggio sono state escluse le unità in aspettativa, le unità in comando presso altra amministrazione, le unità in novazione del rapporto di lavoro e le unità in servizio a tempo indeterminato che al 31.12.2018 risultavano essere in servizio a tempo determinato o in posizione di comando;
Pertanto, per l’anno 2020 è confermato il valore “storico” del limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.
Le risorse dell’anno 2020 soggette all’applicazione dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, pari a € 9.489.114 risultano complessivamente superiori al limite 2016 di € 1.474.553.
fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2020 - quantificazione consuntiva | |
Risorse incluse nell'applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 | |
Descrizione | Importo |
CCNL 23/12/1999 art.26,c.1 lett.a | 5.299.460 |
CCNL 23/12/1999 art.26,c.1 lett.d | 167.848 |
CCNL 22/02/2006 art. 23, commi 1 e 3 | 331.604 |
CCNL 14/05/2007 art.4 commi 1 e 4 | 333.481 |
CCNL 22/02/2010 art. 16 commi 1 e 4 | 321.939 |
CCNL 03/08/2010 art. 5 commi 1 e 4 | 201.471 |
CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.f | 207.230 |
CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.g | 1.255.343 |
Applicazione leggi regionali nn. 64/06, 67/07, 69/08 | 2.525.814 |
CCNL 23/12/1999 art.26, comma 5 | 322.523 |
CCNL 12.02.2002 art. 1, comma 6 | 197.302 |
Applicazione l.r. 22/2016 art. 19 (APET) | 125.900 |
Applicazione l.r. 22/2015 | 1.086.856 |
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis anni 2011-2014 | - 1.865.374 |
Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010) | - 1.238.129 |
Applicazione l.r. 66/2011 art. 38 | 215.846 |
totale risorse fisse | 9.489.114 |
Tabella 8
Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
Nella tabella sottostante sono riepilogate le risorse che compongono il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza per l’anno 2020.
FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA | |||||
Natura | Anno 2019 (CONSUNTIVO) | Anno 2020 (CONSUNTIVO) | Variazione | ||
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | 12.789.647 | 12.967.730 | 178.083 | ||
risorse variabili | 14.144 | 10662 | -3.482 | ||
decurtazioni del fondo | -4.576.850 | -4.578.056 | -1.206 | ||
Totale complessivo | 8.226.941 | 8.400.336 | 173.395 |
Tabella 9
Con decisione n. 32 del 25.06.2019 la Giunta ha impartito indirizzi in merito alla destinazione delle risorse ascrivibili al fondo salario accessorio del personale dirigente prevedendo che siano rese indisponibili le risorse corrispondenti alla “porzione” di dotazione organica – espressa in unità uomo/anno - non coperta nell’anno di riferimento con incarichi, anche ad interim, affidati a personale dirigente in servizio a tempo indeterminato, determinato o in posizione di comando presso la Regione. Tali risorse per l’anno 2020 ammontano a € 1.342.744, calcolate come descritto nel successivo modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo
Voce non presente.
Xxxxxx XX – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
Con decisione n. 32 del 25.06.2019 la Giunta ha impartito indirizzi in merito alla destinazione delle risorse ascrivibili al fondo salario accessorio del personale dirigente prevedendo che siano rese indisponibili alla contrattazione le risorse corrispondenti alla “porzione” di dotazione organica – espressa in unità uomo/anno – non coperta nell’anno di riferimento con incarichi, anche ad interim, affidati a personale dirigente in servizio a tempo indeterminato, determinato o in posizione di comando presso la Regione Toscana.
Più precisamente la decisione di Giunta n. 32 prevede che:
- le risorse del fondo salario accessorio dei dirigenti corrispondenti alla “porzione” di dotazione organica non coperta nel corso dell’anno con incarichi dirigenziali (anche ad interim) sono indisponibili alla contrattazione;
- tali risorse sono da calcolarsi annualmente in sede consuntiva;
- La porzione di dotazione organica non coperta è calcolata come differenza tra la dotazione organica e la quantità – espressa in termini di unità uomo /anno – di posizioni coperte nel corso dell’anno. Si considerano coperte le posizioni per le quali risulta affidato un incarico di responsabile di settore (o posizione dirigenziale individuale) o di dirigente responsabile di area a dirigente in servizio a tempo indeterminato, a tempo determinato o in posizione di comando presso la Regione Toscana. Si considerano altresì coperte le posizioni per le quali è affidato un incarico ad interim a dirigente responsabile di settore (o posizione dirigenziale individuale) o dirigente responsabile di area in servizio a tempo indeterminato, a tempo determinato o in posizione di comando presso la Regione Toscana. Il numero di unità uomo/anno si ottiene dividendo per 365 il numero totale di giornate in cui tali incarichi erano attivi nell’anno di riferimento;
- il valore della porzione di dotazione organica non coperta si ottiene moltiplicando la quantità di posizioni non coperte, determinate come specificato nel precedente alinea, per il valor medio; quest’ultimo corrisponde al quoziente tra le risorse del fondo aventi carattere di certezza e stabilità – al netto delle risorse di cui all’art. 1, comma 3 lett. e), del CCNL 12.02.2002, pari a € 438.739 – e il numero di posti previsti in dotazione organica.
Con il decreto dirigenziale 11558/2021 le risorse del fondo dell’anno 2020 non disponibili alla contrattazione sono state quantificate in € 1.406.351, come risulta dalla seguente tabella:
Valore delle risorse non disponibili alla contrattazione anno 2020 (decisione Giunta Regionale n. 32 del 25.06.2019) | ||||||||
copertura dotazione organica | valore risorse | valore corrispondente alla "porzione" di dotazione organica non coperta nell'anno 2020 (valore unitario x posti non coperti) | ||||||
dotazione organica | posti coperti (unità uomo/anno) | posti non coperti | importo risorse aventi carattere di certezza e stabilità, al netto delle risorse di cui all'art. 1, comma 3, lett. e), del CCNL 12.02.2002 | dotazione organica | valore unitario | |||
125 | 102,89 | 22,11 | 7.950.935 € | 125 | 63.607 € | 1.406.351 € |
Tabella 10
Si precisa che il valore unitario delle risorse e il valore corrispondente alla “porzione di dotazione organica non coperta nell’anno 2020 sono arrotondati all’unità di euro; i posti non coperti sono arrotondati al centesimo di unità.
Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione
Voce non presente.
Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo
Le Parti hanno confermato il criterio di riparto delle risorse adottato negli anni precedenti: alla retribuzione di risultato sono destinate, in aggiunta alle risorse di cui all’art. 5 comma 4 del CCNL 03.08.2010, risorse in misura pari al 17% delle risorse complessive.
Pertanto, alla retribuzione di risultato sono destinate risorse per € 1.438.753; si aggiungono a tale importo risorse per € 10.662 corrispondenti agli emolumenti relativi agli incarichi conferiti ai dirigenti dall’Amministrazione in ragione del loro ufficio o su designazione della stessa introitati nell’anno 2019, di cui € 9.596 erogati a favore dei dirigenti cui sono stati conferiti gli incarichi; i restanti € 1.066 alimentano il fondo generale della retribuzione di risultato di tutti i dirigenti. Alla retribuzione di posizione vengono destinate € 6.512.182, di cui effettivamente utilizzati € 4.709.750.
Considerando che le somme indisponibili alla contrattazione integrativa, in applicazione dei criteri di cui alla citata decisione di Giunta regionale n. 32 del 25.06.2019 ammontano a € 1.406.351, le risorse disponibili per la retribuzione di risultato dell’anno 2020 ammontano quindi a € 1.835.900, come risulta dalla seguente tabella:
DESCRIZIONE | IMPORTO DESTINATO | UTILIZZI | RESIDUO |
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE | 6.512.182 | 4.709.750 | 1.802.432 |
RETRIBUZIONE DI RISULTATO | 1.438.753 | 1.438.753 | |
art. 26, comma 1, lett. i) CCNL 23.12.1999 - quota destinata ai dirigenti incaricati | 9.596 | 9.596 | 0 |
art. 26, comma 1, lett. i) CCNL 23.12.1999 - quota destinata a tutti i dirigenti | 1.066 | 1.066 | |
riduzione decisione di Giunta n. 32 del 25.06.2019 | -1.406.351 | ||
totale | 7.961.597 | 4.719.346 | 1.835.900 |
Tabella 11
Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Voce non presente.
Sezione IV- Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
Nella seguente tabella sono riepilogate le destinazioni dell’anno 2020:
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2020 - (quantificazione consuntiva) Destinazione delle risorse | |
destinazione a stipendio tabellare | 438.739 |
Retribuzione di posizione | 4.709.750 |
Risorse non disponibili alla contrattazione | 1.406.351 |
Retribuzione di risultato | 1.835.900 |
retribuzione di risultato – art. 26, comma 1, lett. i) CCNL 23.12.1999 - quota destinata ai dirigenti cui sono stati conferiti incarichi | 9.596 |
TOTALE 8.400.336
Tabella 12
Gli importi di cui alla precedente tabella sono espressi al lordo delle somme trattenute in applicazione dell’art. 61 del d.l. 112/2009 convertito con modificazioni dalla l. 133/2008, per un totale di 7.409. Tale importo è indisponibile alla contrattazione e costituisce economia di bilancio per l’Amministrazione.
Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo
Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.
Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale
Con riferimento al fondo delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2020 si evidenzia che:
a) attestazione motivata del rispetto del principio di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certe e continuativa con risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità: le risorse del fondo destinate ad utilizzi aventi natura certa e continuativa ammontano a € 6.950.921 a fronte di risorse aventi carattere di certezza e stabilità quantificate, al netto delle riduzioni, in € 8.389.674;
b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici: la retribuzione di risultato viene erogata al dirigente secondo le previsioni del sistema di valutazione della qualità della prestazione del personale della Regione Toscana come descritta al modulo 2, lett. d) della relazione illustrativa;
c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali): parte non pertinente allo specifico testo illustrato.
Xxxxxx XXX – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente
Nella tabella seguente sono poste a confronto le risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza degli anni 2019-2020:
FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA | |||
descrizione | anno 2019 (consuntivo) | anno 2020 (consuntivo) | Variazione |
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'
RISORSE CONSOLIDATE
CCNL 23/12/1999 art.26,c.1 lett.a | 5.299.460 | 5.299.460 | 0 |
INCREMENTI ESPLICITAMENTE QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL
CCNL 23/12/1999 art.26,c.1 lett.d | 167.848 | 167.848 | 0 |
CCNL 22/02/2006 art. 23, commi 1 e 3 | 331.604 | 331.604 | 0 |
CCNL 14/05/2007 art.4 commi 1 e 4 | 333.481 | 333.481 | 0 |
CCNL 22/02/2010 art. 16 commi 1 e 4 | 321.939 | 321.939 | 0 |
CCNL 03/08/2010 art. 5 commi 1 e 4 | 201.471 | 201.471 | 0 |
CCNL 17/12/2020 art. 56, comma 1 | 176.877 | 176.877 |
ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ
CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.f | 207.230 | 207.230 | 0 |
CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.g | 1.254.137 | 1.255.343 | 1.206 |
CCNL 23/12/1999 art.26, comma 5 | 322.523 | 322.523 | 0 |
CCNL 12/02/2002 art. 1, comma 6 | 197.302 | 197.302 | 0 |
Applicazione l.r. 22/2016 art. 19 (APET) | 125.900 | 125.900 | 0 |
Applicazione l.r. 66/2011 art. 38 | 215.846 | 215.846 | 0 |
Risorse art 1, comma 800, l. 205/2017 | 198.236 | 198.236 | 0 |
Applicazione leggi regionali nn. 64/06, 67/07, 69/08 | 2.525.814 | 2.525.814 | 0 |
Applicazione l.r. 22/2015 | 1.086.856 | 1.086.856 | 0 |
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità | 12.789.647 | 12.967.730 | 178.083 |
RISORSE VARIABILI
RISORSE VARIABILI SOGGETTE ALL'ART. 1 COMMA 236 L. 208/2015
CCNL 23/12/1999 art.26,comma 2 | 0 | 0 | 0 |
Applicazione art. 61, comma 9 d.l. 112/2008 | 0 | 0 | 0 |
CCNL 23/12/1999 art.26,c.1 lett.e (compensi patrocinio legale dell'ente - spese compensate) | 0 | 0 | 0 |
RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE ALL'ART. 1 COMMA 236 L. 208/2015
CCNL 23/12/1999 art.26,c.1 lett.e) ( compensi progettazione d.lgs. 163/06) | 0 | 0 | 0 |
CCNL 23/12/1999 art.26,c.1 lett.e (compensi patrocinio legale dell'ente - spese a carico parte soccombente) | 0 | 0 | 0 |
CCNL 23/12/1999 art.26,c.1 lett.i) | 14.144 | 10662 | -3.482 |
Somme non utilizzate - anno precedente | 0 | 0 | 0 |
Totale risorse variabili | 14.144 | 10.662 | -3.482 |
DECURTAZIONI DEL FONDO
DECURTAZIONI DEL FONDO/parte fissa
Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010) | -1.238.129 | -1.238.129 | 0 |
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis - anni 2011-2014 | -1.865.374 | -1.865.374 | 0 |
Riduzioni del Fondo - applicazione art.1 comma 236 l. 208/2015 | 0 | 0 | 0 |
decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017) | -1.473.347 | -1.474.553 | -1.206 |
decurtazioni del fondo/parte fissa - riduzione xxxx.xx servizio (art. 1 comma 236 l. 208/2015) | 0 | 0 | 0 |
DECURTAZIONI DEL FONDO/parte variabile
decurtazioni del fondo/parte variabile - limite 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017) | 0 | 0 | 0 |
decurtazioni del fondo/parte variabile - riduzione xxxx.xx servizio (art. 1 comma 236 l. 208/2015) | 0 | 0 | 0 |
Totale decurtazioni del fondo | -4.576.850 | -4.578.056 | -1.206 |
Totale risorse per la contrattazione integrativa | 8.226.941 | 8.400.336 | 173.395 |
Tabella 13
Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I – Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione
Il sistema contabile della Regione Toscana consente il rispetto dei limiti di spesa che concernono le risorse per la contrattazione integrativa.
Le risorse che costituiscono il fondo vengono stanziate annualmente attraverso la legge di bilancio ed eventualmente, qualora ne ricorrano i presupposti, aggiornate in corso d’anno con legge di assestamento. Nella quantificazione dello stanziamento si tiene conto delle disposizioni dei contratti nazionali che definiscono le voci di alimentazione dei fondi per la contrattazione integrativa. La gestione della spesa avviene entro i limiti dello stanziamento di bilancio.
Sezione II –Verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell’anno precedente risulta rispettato
Nella seguente tabella si riportano i dati relativi all’utilizzo del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell’anno 2019:
Destinazione e utilizzo delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2019 | ||||
Istituto | valore destinato dall'accordo | importo messo in pagamento (*) | differenza | Risorse da rinviare al fondo dell'anno successivo |
destinazione a stipendio tabellare | 438.739 | 438.739 | - | - |
Retribuzione di posizione | 4.548.306 | 4.548.306 | - | - |
Retribuzione di risultato: | ||||
- risorse destinate a retribuzione di risultato | 2.002.435 | 1.777.640 | 224.795 | - |
- Compensi attività extraimpiego - quota destinata ai dirigenti incaricati | 12.730 | 12.730 | - | - |
- Compensi attività extraimpiego - quota destinata a tutti i dirigenti | 1.414 | 1.414 | - | - |
riduzione (applic.decisione 32 del 25.06.2019) | 1.223.317 | 1.223.317 | - | - |
TOTALE | 8.226.941 | 8.002.146 | 224.795 | - |
Tabella 14
(*) Tali importi includono le somme non corrisposte ai dirigenti in applicazione dell’art. 71 del d.l. 112/2008 convertito con modificazioni dalla l. 133/2008 per un totale complessivo di € 19.121. Le somme complessivamente trattenute rimangono indisponibili alla contrattazione e costituiranno un’economia di bilancio per l’Amministrazione.
Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
La spesa relativa alla quantificazione in sede consuntiva delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2020 ammonta a complessivi
€ 8.400.336 cui si sommano oneri riflessi ed IRAP a carico dell’Amministrazione per € 2.846.024,46 per un totale di € 11.246.360,46 al lordo oneri.
Tali importi hanno trovato copertura a valere degli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2020 e, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2001 ed in particolare a quanto previsto nell’allegato 4/2, per la restante parte delle risorse per il salario accessorio dell’anno 2020 da corrispondere nel 2021, trovano copertura nel Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e nel bilancio finanziario gestionale 2021/2023:
Copertura finanziaria del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2020 - quantificazione consuntiva | ||||
anno | capitolo | Tipo_stanziamento | impegno | importo |
2020 | 71300 | PURO | 472 | 139.866,80 |
2020 | 71306 | PURO | 480 | 33.288,30 |
2020 | 71306 | PURO | 483 | 4.028,16 |
2020 | 71309 | PURO | 495 | 11.888,68 |
2020 | 71301 | PURO | 473 | 214.924,78 |
2020 | 71307 | PURO | 486 | 51.152,10 |
2020 | 71307 | PURO | 489 | 6.189,83 |
2020 | 71310 | PURO | 497 | 18.268,61 |
2020 | 71355 | PURO | 552 | 90.836,56 |
2020 | 71355 | PURO | 553 | 194.797,61 |
2020 | 71430 | PURO | 644 | 21.619,10 |
2020 | 71430 | PURO | 645 | 46.361,83 |
2020 | 71430 | PURO | 649 | 2.616,09 |
2020 | 71430 | PURO | 650 | 5.610,17 |
2020 | 71469 | PURO | 778 | 7.721,11 |
2020 | 71469 | PURO | 779 | 16.557,80 |
2020 | 71302 | PURO | 474 | 42.443,94 |
2020 | 71308 | PURO | 491 | 10.101,66 |
2020 | 71308 | PURO | 492 | 1.222,39 |
2020 | 71311 | PURO | 498 | 3.607,73 |
2020 | 71356 | PURO | 554 | 127.331,82 |
2020 | 71356 | PURO | 555 | 42.443,94 |
2020 | 71431 | PURO | 657 | 30.304,97 |
2020 | 71431 | PURO | 658 | 10.785,01 |
2020 | 71431 | PURO | 662 | 3.667,16 |
2020 | 71431 | PURO | 663 | 1.222,39 |
2020 | 71470 | PURO | 781 | 10.823,20 |
2020 | 71470 | PURO | 782 | 3.607,73 |
2020 | 71357 | PURO | 556 | 42.443,94 |
2020 | 71432 | PURO | 665 | 10.101,66 |
2020 | 71432 | PURO | 668 | 1.222,39 |
2020 | 71471 | PURO | 784 | 3.607,73 |
2020 | 71358 | PURO | 557 | 36.817,00 |
2020 | 71433 | PURO | 669 | 8.762,45 |
2020 | 71433 | PURO | 671 | 1.060,33 |
2020 | 71472 | PURO | 785 | 3.129,45 |
2020 | 71359 | PURO | 558 | 93.187,88 |
2020 | 71359 | PURO | 974 | 42.443,94 |
2020 | 71434 | PURO | 673 | 22.178,72 |
2020 | 71434 | PURO | 968 | 10.785,01 |
2020 | 71434 | PURO | 676 | 2.683,81 |
2020 | 71434 | PURO | 970 | 1.222,39 |
2020 | 71473 | PURO | 787 | 7.920,97 |
2020 | 71473 | PURO | 972 | 3.607,73 |
2020 | 13104 | PURO | 160 | 83.226,07 |
2020 | 13109 | PURO | 162 | 19.807,80 |
2020 | 13109 | PURO | 164 | 2.396,91 |
2020 | 13112 | PURO | 166 | 7.074,22 |
2020 | 71021 | PURO | 422 | 136.410,87 |
2020 | 71021 | PURO | 423 | 40.164,00 |
2020 | 71021 | PURO | 5899 | 4.798,06 |
2020 | 71893 | PURO | 105 | 438.739,00 |
2020 | 71110 | PURO | 428 | 138.027,61 |
2020 | 71110 | PURO | 429 | 10.205,67 |
2020 | 71110 | PURO | 432 | 16.564,32 |
2020 | 71110 | PURO | 433 | 1.156,72 |
2020 | 71116 | PURO | 436 | 49.295,57 |
2020 | 71116 | PURO | 437 | 3.413,94 |
2021 | 13104 | CRONOPROGRAMMA | 11646 | 287.649,94 |
2021 | 13109 | CRONOPROGRAMMA | 11647 | 68.460,69 |
2021 | 13112 | CRONOPROGRAMMA | 11648 | 24.450,24 |
2021 | 71021 | CRONOPROGRAMMA | 11660 | 105.000,00 |
2021 | 71021 | CRONOPROGRAMMA | 11736 | 3.351.479,45 |
2021 | 71021 | CRONOPROGRAMMA | 11737 | 203.210,42 |
2021 | 71110 | CRONOPROGRAMMA | 11203 | 48.364,08 |
2021 | 71110 | CRONOPROGRAMMA | 11665 | 26.680,50 |
2021 | 71110 | CRONOPROGRAMMA | 11738 | 797.652,11 |
2021 | 71116 | CRONOPROGRAMMA | 11216 | 17.272,89 |
2021 | 71116 | CRONOPROGRAMMA | 11666 | 8.925,00 |
2021 | 71116 | CRONOPROGRAMMA | 11739 | 284.875,75 |
2020 | 71360 | PURO | 559 | 111.536,45 |
2020 | 71435 | PURO | 679 | 26.545,68 |
2020 | 71435 | PURO | 683 | 3.212,25 |
2020 | 71474 | PURO | 790 | 9.480,60 |
2020 | 71920 | PURO | 856 | 9.527,39 |
2020 | 71920 | PURO | 857 | 1.152,89 |
2020 | 71982 | PURO | 927 | 40.031,03 |
2020 | 72013 | PURO | 947 | 3.402,64 |
2020 | 71913 | PURO | 845 | 9.559,03 |
2020 | 71913 | PURO | 850 | 1.156,72 |
2020 | 71914 | PURO | 852 | 3.413,94 |
2020 | 71915 | PURO | 853 | 40.164,00 |
2020 | 71361 | PURO | 560 | 31.948,68 |
2020 | 71436 | PURO | 684 | 7.603,79 |
2020 | 71436 | PURO | 685 | 920,12 |
2020 | 71475 | PURO | 791 | 2.715,64 |
2020 | 71363 | PURO | 561 | 86.466,48 |
2020 | 71438 | PURO | 686 | 20.579,02 |
2020 | 71438 | PURO | 687 | 2.490,23 |
2020 | 71477 | PURO | 792 | 7.349,65 |
2020 | 71365 | PURO | 562 | 80.328,00 |
2020 | 71440 | PURO | 689 | 19.118,06 |
2020 | 71440 | PURO | 692 | 2.313,45 |
2020 | 71479 | PURO | 794 | 6.827,88 |
2020 | 71366 | PURO | 563 | 4.185,36 |
2020 | 71441 | PURO | 693 | 996,12 |
2020 | 71441 | PURO | 694 | 120,54 |
2020 | 71480 | PURO | 795 | 355,76 |
2020 | 71367 | PURO | 564 | 185.209,92 |
2020 | 71367 | PURO | 565 | 392.168,40 |
2020 | 71442 | PURO | 695 | 44.079,96 |
2020 | 71442 | PURO | 697 | 93.336,08 |
2020 | 71442 | PURO | 700 | 5.334,05 |
2020 | 71442 | PURO | 701 | 11.294,45 |
2020 | 71481 | PURO | 796 | 15.742,84 |
2020 | 71481 | PURO | 797 | 33.334,31 |
2020 | 71921 | PURO | 858 | 10.172,81 |
2020 | 71921 | PURO | 861 | 639,34 |
2020 | 71983 | PURO | 928 | 40.164,00 |
2020 | 72014 | PURO | 948 | 3.413,94 |
2020 | 71368 | PURO | 566 | 46.604,11 |
2020 | 71443 | PURO | 703 | 11.091,78 |
2020 | 71443 | PURO | 707 | 1.342,20 |
2020 | 71482 | PURO | 800 | 3.961,35 |
2020 | 71370 | PURO | 567 | 87.265,65 |
2020 | 72073 | PURO | 6419 | 34.092,70 |
2020 | 71444 | PURO | 708 | 8.114,06 |
2020 | 71444 | PURO | 711 | 981,87 |
2020 | 71483 | PURO | 801 | 2.897,88 |
2020 | 71446 | PURO | 715 | 20.769,22 |
2020 | 71446 | PURO | 717 | 2.513,25 |
2020 | 71485 | PURO | 804 | 7.417,58 |
2020 | 71372 | PURO | 568 | 167.664,11 |
2020 | 71372 | PURO | 569 | 46.302,48 |
2020 | 71448 | PURO | 721 | 39.904,06 |
2020 | 71448 | PURO | 722 | 11.019,99 |
2020 | 71448 | PURO | 724 | 4.828,73 |
2020 | 71448 | PURO | 725 | 1.333,51 |
2020 | 71487 | PURO | 807 | 14.251,45 |
2020 | 71487 | PURO | 808 | 3.935,71 |
2020 | 71374 | PURO | 570 | 80.328,00 |
2020 | 71451 | PURO | 726 | 19.118,06 |
2020 | 71451 | PURO | 727 | 2.313,45 |
2020 | 71490 | PURO | 809 | 6.827,88 |
2020 | 71375 | PURO | 571 | 1.628,18 |
2020 | 71452 | PURO | 729 | 387,51 |
2020 | 71452 | PURO | 732 | 46,89 |
2020 | 71491 | PURO | 811 | 138,40 |
2020 | 71377 | PURO | 572 | 92.604,96 |
2020 | 71454 | PURO | 734 | 22.039,98 |
2020 | 71454 | PURO | 737 | 2.667,02 |
2020 | 71493 | PURO | 813 | 7.871,42 |
2020 | 71378 | PURO | 975 | 46.302,48 |
2020 | 71455 | PURO | 969 | 11.019,99 |
2020 | 71455 | PURO | 971 | 1.333,51 |
2020 | 71494 | PURO | 973 | 3.935,71 |
2020 | 71379 | PURO | 573 | 46.302,48 |
2020 | 71456 | PURO | 741 | 11.019,99 |
2020 | 71456 | PURO | 743 | 1.333,51 |
2020 | 71495 | PURO | 815 | 3.935,71 |
2020 | 71380 | PURO | 574 | 46.302,48 |
2020 | 71457 | PURO | 744 | 11.019,99 |
2020 | 71457 | PURO | 746 | 1.333,51 |
2020 | 71496 | PURO | 816 | 3.935,71 |
2020 | 71381 | PURO | 575 | 46.302,48 |
2020 | 71458 | PURO | 747 | 11.019,99 |
2020 | 71458 | PURO | 748 | 1.333,51 |
2020 | 71497 | PURO | 817 | 3.935,71 |
2020 | 71924 | PURO | 867 | 29.080,53 |
2020 | 71924 | PURO | 868 | 11.019,99 |
2020 | 71924 | PURO | 870 | 3.518,99 |
2020 | 71924 | PURO | 871 | 1.333,51 |
2020 | 71985 | PURO | 929 | 122.187,10 |
2020 | 71985 | PURO | 930 | 46.302,48 |
2020 | 72017 | PURO | 952 | 10.385,90 |
2020 | 72017 | PURO | 953 | 3.935,71 |
2020 | 71383 | PURO | 576 | 46.302,48 |
2020 | 71460 | PURO | 751 | 11.019,99 |
2020 | 71460 | PURO | 752 | 1.333,51 |
2020 | 71499 | PURO | 819 | 3.935,71 |
2020 | 71384 | PURO | 577 | 271.096,07 |
2020 | 71384 | PURO | 578 | 206.958,48 |
2020 | 71461 | PURO | 753 | 64.520,86 |
2020 | 71461 | PURO | 754 | 49.256,12 |
2020 | 71461 | PURO | 757 | 7.807,57 |
2020 | 71461 | PURO | 758 | 5.960,40 |
2020 | 71500 | PURO | 820 | 23.043,17 |
2020 | 71500 | PURO | 821 | 17.591,47 |
2020 | 71925 | PURO | 873 | 11.019,99 |
2020 | 71925 | PURO | 876 | 1.333,51 |
2020 | 72018 | PURO | 955 | 3.935,71 |
2020 | 72049 | PURO | 966 | 46.302,48 |
2020 | 71385 | PURO | 581 | 46.302,48 |
2020 | 71462 | PURO | 760 | 11.019,99 |
2020 | 71462 | PURO | 763 | 1.333,51 |
2020 | 71501 | PURO | 823 | 3.935,71 |
2020 | 71387 | PURO | 582 | 92.604,96 |
2020 | 71465 | PURO | 765 | 22.039,98 |
2020 | 71465 | PURO | 768 | 2.667,02 |
2020 | 71504 | PURO | 825 | 7.871,42 |
2020 | 71388 | PURO | 583 | 50.161,02 |
2020 | 71466 | PURO | 770 | 12.745,92 |
2020 | 71466 | PURO | 772 | 1.444,64 |
2020 | 71505 | PURO | 827 | 4.263,69 |