COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 48 DEL 23-01-2018
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 48 DEL 23-01-2018
Grumento Nova,lì 23-01-2018 Registro Generale n. 60
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA AMM./CONT. N. 48 DEL 23-01-2018
Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento in concessione della gestione della casa alloggio per anziani in Grumento Nova (PZ) per anni 6 (sei), mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 e 3 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016. CIG: 736068663D
L'anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di gennaio, il Responsabile del Servizio DOTT.SSA SAMA' PASQUALINA
Premesso
che l’art. 37 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, al comma 4. così recita: << Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;…>>;
che l’art. 37 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, ai commi 6. e 7. così recita: << 6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell’articolo 38.>>
<<7. Le centrali di committenza possono: a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori; b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti; c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.>>;
che l’art. 38 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, al comma 8. così recita: << 8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l’ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che procedono all’acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita. Fino alla predetta data, si applica l'articolo 216, comma 10.>>;
che l’art. 216 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, al comma 10. così recita: << 10. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221.>>
che, in conseguenza di ciò, nel periodo transitorio fino all’entrata in vigore del nuovo sistema, si intendono qualificate le stazioni appaltanti iscritte all’AUSA; ad esse può essere rilasciato il CIG, essendo stato abrogato l’art. 9, comma 4, della legge n. 89 del 2014 che vietava all’ANAC il rilascio dei CIG ai comuni non capoluogo di provincia;
che, di fatto, i Comuni di Viggiano, Grumento Nova, Moliterno, Montemurro Sarconi e Spinoso hanno approvato, nei rispettivi Consigli Comunali, uno schema di convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, (come riformulato dall’art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014);
che in particolare l’art. 2 dello schema di convenzione così recita:
<< 1. È istituito per il funzionamento della centrale di committenza un Ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale unica di committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006. L’ufficio comune ha sede principale presso il Comune di VIGGIANO e sedi secondarie presso le sedi legali dei Comuni aderenti la presente convenzione.
2. I Comuni associati sono tenuti ad avvalersi dell’Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza per le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.
3. I singoli Comuni associati possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dall’art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014, secondo le modalità specifiche di rapporto con la Centrale unica di committenza indicate negli articoli 8, 9, 10,11 e 12 della presente convenzione.
4. L’Ufficio comune organizzato quale Centrale unica di committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del singolo Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare riguardo:
a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
c) ai riferimenti fiscali;
d) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell’Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA).
5. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetti stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).>>
che la convenzione di cui sopra è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni interessati in data 16/02/2015 e, a far data dal 26/10/2015, la “Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Viggiano, Grumento Nova, Moliterno, Montemurro, Sarconi e Spinoso” è stata iscritta nell’anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti istituita presso l’Autorità Nazionale Anti Corruzione con codice AUSA 0000542644;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 03 del 04/04/2017, prot. 2302, con il quale sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni dirigenziali dell'Area.
ADOTTA le seguenti determinazioni:
PREMESSO
che il comune di Grumento Nova è proprietario di un immobile ubicato in via Cappuccini, distinto in catasto urbano al foglio di mappa n. 58 particella 264, sub 1-2, utilizzato come Casa Alloggio per Anziani, giusto contratto di gestione datato 29/06/2012 rep .n. 705 stipulato con il Girasole, Società Cooperativa Sociale da Moliterno (PZ), per la durata di anni 5 (cinque);
Che lo stesso è stato prorogato fino al 30/04/2018;
PRESO ATTO
che con delibera della Giunta Comunale n. 19 del 17/03/2017, esecutiva, si impartivano direttive in ordine all’avvio della procedura per l’affidamento in concessione della casa alloggio per anziani;
che, successivamente con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 14/06/2017, esecutiva, si prendeva atto della delibera di Giunta Regionale n. 194 del 09/03/2017, di approvazione del “Manuale per l’autorizzazione dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-assistenziali e socio-educative”, e si stabiliva di effettuare degli interventi di adeguamento della struttura al fine dell’ottenimento del parere dell’ASP circa un incremento del numero dei posti, e quindi un incremento anche del canone concessorio;
che con nota prot. 2017 -0114971 del 26/10/2017, acquisito, in pari data, al protocollo dell’Ente n. 8254, l’ASP (Servizio Sanitario Regionale Basilicata – Azienda Sanitaria Locale di Potenza) esprimeva parere favorevole per numero 22 (ventidue) posti letto situati in n. 11 (undici) camere;
che in conseguenza di ciò il Responsabile dell’Area Tecnica, xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, ha stimato in € 24.000,00 il canone concessorio da porre a base di gara, giusta nota prot. n. 471 del 16/01/2018, e quindi un totale di € 144.000,00, basato sull’importo complessivo per l’intero periodo di gestione (anni sei);
CONSIDERATO
che questo Ente non ha nella dotazione organica il personale con competenze specifiche per la gestione di tale struttura, né la disponibilità di risorse economiche tali da consentire la gestione diretta senza pregiudizio per l’ottimale utilizzo e valorizzazione dello stesso;
che in ragione di tali motivazioni e sulla scorta dei principi ispiratori appena sopra evidenziati, bisogna far ricorso ad operatori economici esterni in regime di concessione, la cui selezione dovrà essere garantita a termini di legge con procedura concorrenziale e basata su requisiti di affidabilità e di imprenditorialità, che consentono di formulare un giudizio coerente sulla positiva realizzazione degli obiettivi che il Comune si pone;
che il rapporto di concessione, caratterizzato dalla sostituzione del Concessionario alla pubblica amministrazione nell’erogazione del servizio, ossia nello svolgimento dell’attività diretta al soddisfacimento dell’interesse collettivo, permette di realizzare un valore aggiunto sia in termini economici che sociali, in quanto al Concessionario non viene riconosciuto un prezzo per la prestazione, ma solo il diritto ad ottenere la remunerazione dell’attività svolta;
TENUTO CONTO che non è prevista la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 (DUVRI), in quanto non sono stati riscontrati rischi di interferenza, poiché il servizio si svolge presso la struttura sociale data in concessione, senza sovrapposizioni fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall’Ente;
CIO’ POSTO, si richiama:
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa e, dunque:
con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: affidamento in concessione del servizio di gestione della Casa Alloggio per Anziani, ubicata in xxx Xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx Xxxx (XX);
il contratto ha ad oggetto la concessione, ai sensi del comma 2 dell’art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della gestione della Casa Alloggio per Anziani di Grumento Nova (PZ), nello specifico l’affidamento dei seguenti servizi: alloggio anziani e servizio mensa;
le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Bando di gara e nel disciplinare di gara, e la scelta del contraente verrà effettuata, nel rispetto di quanto disposto dagli artt.
60 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 oltre che delle disposizioni richiamate nella documentazione di gara;
- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento, le stazioni appaltanti adottino specifico procedimento a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO
- che per quanto sopra esposto, bisogna procedere con la scelta del contraente a cui affidare in concessione il servizio di gestione della casa alloggio per anziani in Grumento Nova (PZ);
- che l’art. 3, comma 1, lett. “vv” del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. definisce la concessione di servizi,
“un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con
assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi”;
- che al fine di garantire la massima concorrenza, trasparenza e partecipazione, verrà esperita una
procedura di selezione dell’operatore economico ad evidenza pubblica tramite gara aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, con affidamento della concessione della Casa Alloggio per Xxxxxxx, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO
- che per la peculiare tipologia del servizio rivolto agli anziani, in attuazione delle disposizioni del Codice degli appalti, si ritiene di applicare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa prevedendo l’attribuzione di 70 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica, in considerazione della volontà di offrire all’utenza la migliore prestazione in termini di qualità;
- che la stessa Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, Determinazione n. 7 del 24/11/2011) ha espresso l’avviso che sia preferibile adottare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in ossequio alla specificità ed alla complessità di determinati servizi, fra i quali anche quelli socio-sanitari ed educativi;
- che l’attribuzione di punti 70 per l’offerta tecnica è fondata sulla necessità di valutazione integrata di una pluralità di criteri che in questo caso concorrono a valorizzare il progetto/offerta
che, nel suo insieme, propone il programma di gestione nel quale devono essere esplicitati metodi, obiettivi, finalità, modalità di valutazione e di verifica finale con l’individuazione di idonei indicatori quantitativi e qualitativi che consentono all’Amministrazione Comunale di valutare la qualità del servizio richiesto;
- che l’attribuzione di punti 70 per l’offerta tecnica permette di valorizzare pienamente gli aspetti che attengono alla qualità del servizio differenti dal prezzo, mediante l’attribuzione di pesi ai diversi elementi di valutazione, tenendo conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale, riconoscendo maggior valore alla progettualità rispetto al prezzo;
- che la citata Determinazione dell’ANAC afferma che “quando per l’aggiudicazione della gara sia stato prescelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante la determinazione della incidenza del prezzo nella valutazione dell’offerta, senza che esista un peso minimo (o massimo) predeterminato per tale criterio, purché la natura propria del criterio, postulante la ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, necessariamente correlato alla ponderale sproporzionato rispetto a quello attribuito agli altri criteri da tenere in considerazione nella scelta dell’offerta migliore, invece di combinare il prezzo con tali altri criteri onde assicurare, da un lato, alla stazione appaltante il risultato migliore e più conveniente e, dall’altro, consentire ai partecipanti di confidare in una uniforme valutazione dell’offerta”;
RITENUTO in considerazione dei presupposti descritti in precedenza, di dover, quindi procedere con l’affidamento in concessione del servizio di gestione della Casa Alloggio Anziani, approvando, quindi, lo schema tipo del bando di gara, il disciplinare di gara e la relativa modulistica, atti contenenti le clausole a cui attenersi, i quali seppur non materialmente allegati devono intendersi quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
RITENUTO altresì necessario dare pubblicità al Bando di gara e al relativo disciplinare di gara mediante:
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
pubblicazione sulla home page del sito internet istituzionale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx e nel
portale “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di Gara e Contratti” (art. 37, c.1,2 del D. Lgs. n. 33/2013);
VISTI,
l'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000, e il decreto legislativo n.165/2001 e successive modifiche e
integrazioni che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D. Lgs. n.267/2000 (e s. m. ed i.);
DETERMINA
DI RICHIAMARE nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale;
DI AVVIARE la procedura per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della Casa Alloggio Anziani, il cui ammontare della concessione è stato stimato in € 24.000,00 annuo, per l’importo complessivo di € 144.000,00 per l’intero periodo di concessione stabilito in anni sei;
DI PROCEDERE alla selezione dell’operatore economico per l’affidamento della concessione del servizio di che trattasi mediante procedura ad evidenza pubblica tramite gara aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
DI APPROVARE, quindi, lo schema tipo del bando di gara, il disciplinare di gara e la relativa modulistica, atti contenenti le clausole a cui attenersi, i quali seppur non materialmente allegati devono intendersi quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
DI PRECISARE che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/200 e ss.mm.ii. che:
con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: affidamento in concessione del servizio di gestione della Casa Alloggio Anziani;
il contratto ha ad oggetto la concessione, ai sensi del comma 2 dell’art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. ii, della gestione della Casa Alloggio per Anziani di Grumento Nova (PZ), nello specifico l’affidamento dei seguenti servizi: alloggio anziani e servizio mensa;
le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Bando di gara e nel disciplinare di gara, e la scelta del contraente verrà effettuata, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 60 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 oltre che delle disposizioni richiamate nella documentazione di gara;
DI DARE ATTO che:
in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto il Codice di identificazione
del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG) a cui è stato attribuito il n. 736068663D;
ai sensi della legge n.241/1990 (e s. m. ed i.), il responsabile unico del procedimento è la scrivente
dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxx nella sua qualità di Responsabile dell’Area Amm./Cont.;
DI DARE ATTO altresì che ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2017, nelle procedure aperte viene stabilito che il bando di gara e di conseguenza il relativo disciplinare mediante:
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
pubblicazione sulla home page del sito internet istituzionale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
e nel portale “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di Gara e Contratti” (art. 37, c.1,2 del D. Lgs. n. 33/2013);
Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Responsabile del Procedimento
X.xx XXXX.XXX SAMA' PASQUALINA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
X.xx XXXX.XXX SAMA' PASQUALINA
SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Grumento Nova, lì 23-01-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
X.xx Dott. ssa Xxxxxxxxxx XXXX’
Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A
che la presente determina è affissa all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire dal 23-01-2018 che la presente determina è divenuta esecutiva il 23-01-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO