CONTRATTO
CONTRATTO
tra
la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense C.F. 80027390584, con sede legale in Via Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 8 e sede operativa in Xxx X. X. Xxxxx 0 – Roma, rappresentata da ,
nato a …………. il , munito dei necessari poteri, in seguito
denominata “Cassa” o “Committente”.
e
la Società……………..con sede legale in…….., Via iscritta
alla CCIAA con il numero…………….., C.F ,
P.IVA…………….rappresentata da…………………., nato a
……………….. il …………………..in qualità di… ,
elettivamente domiciliato per la carica presso la sede della Società………………., di seguito denominata anche “Impresa” o “Appaltatore”.
PREMESSO
− che con delibera del Consiglio di Amministrazione del la
Xxxxx ha indetto una gara mediante procedura…………….con il criterio……………………………, per l’affidamento del servizio ;
− che, in esecuzione della predetta delibera, è stata espletata la procedura di gara e sono state esaminate le offerte presentate dalle Società partecipanti, con conseguente aggiudicazione alla Società
……………..., la quale ha offerto il
………………………………..nel rispetto dei criteri enunciati nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare;
− che l’Impresa dichiara:
− di essere nel pieno e libero esercizio delle proprie funzioni non essendo in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo o di liquidazione, giusti certificati della CCIAA prodotti;
− di ben conoscere l’oggetto dell’appalto che ad essa viene affidato in tutti i suoi aspetti giuridici, amministrativi e tecnici, nonché modi e condizioni in cui esso dovrà essere realizzato,
− di essersi accertata di ogni circostanza di fatto e di diritto, generale e particolare, nonché di avere valutato indistintamente, nessuno escluso, i rischi ed i conseguenti oneri connessi all’appalto e ritenuto idoneo, remunerativo e conveniente il corrispettivo del presente contratto;
− di disporre di capitali, mezzi ed attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto con gestione autonoma a proprio rischio e con organizzazione e mezzi necessari;
− che l’Impresa ha consegnato la garanzia definitiva a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente contratto, che si allega in copia sotto il numero 1;
− che, a seguito dell’aggiudicazione, sono state richieste le informazioni antimafia ex art. 91 del D.Lgs. n. 159/11.
− che, essendo decorsi oltre 30 giorni dalla suindicata richiesta e non essendo pervenuto riscontro al momento della sottoscrizione del presente contratto, quest’ultimo viene stipulato sotto la condizione risolutiva prevista dall’art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/11.
Tutto ciò premesso, fra le parti si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1 - Valore delle premesse
Le premesse ed i suoi allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
A
rt. 2 – Norme che regolano l’appalto
Per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura privata, il servizio oggetto del presente appalto sarà regolato dalle seguenti norme:
− Disciplinare, che viene allegato in copia al presente contratto sotto il numero 2;
− Capitolato Tecnico, che viene allegato al presente contratto sotto il numero 3;
− Offerta Tecnica che viene allegata al presente contratto sotto il numero 4;
− Offerta Economica che viene allegata al presente contratto sotto il numero 5;
− DUVRI
− Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
I suddetti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
In caso di contrasto normativo, l’ordine delle fonti che regolano il presente rapporto è il seguente:
− Contratto;
− Capitolato Tecnico;
− Disciplinare;
− Offerta Tecnica;
− Offerta Economica;
− Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
A parziale deroga di quanto sopra previsto, le parti si danno reciprocamente atto che ogni elemento migliorativo per la Committente contenuto nell’Offerta Economica, rispetto a quanto previsto dal presente Contratto, dal Capitolato Tecnico o dal Disciplinare, prevale rispetto a questi ultimi e costituisce fonte principale delle obbligazioni dell’Appaltatore del presente contratto.
Art. 3 – Oggetto
Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo.
Tali prestazioni sono specificatamente indicate nell’allegato Capitolato Tecnico il quale costituisce parte integrante del presente contratto.
Art. 4 – Durata del contratto
Il presente contratto ha una durata di 3 (tre) anni dalla data di stipula del contratto.
La Cassa si riserva, comunque, il diritto unilaterale di recedere dal contratto, in ogni momento, qualora la qualità e la tempestività delle prestazioni rese non vengano ritenute, a suo insindacabile giudizio, soddisfacenti ovvero nell’ipotesi di cui all’art. 1671 del c.c. con pagamento delle spese vive sostenute dall’Impresa ma senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’Ente, in deroga espressa a quanto previsto nel
citato articolo.
Art. 5 - Ammontare dell’appalto
L’ammontare complessivo dell’appalto è di € ……………..
(Euro……………….), IVA esclusa.
Art. 6 – Pagamenti e penali
La fatturazione avverrà con cadenza mensile sulla base degli effettivi servizi resi.
La Cassa provvederà al pagamento entro 30 giorni dalla ricezione delle relative fatture in formato elettronico ai sensi del D.M. 55/2013; l’emissione di qualsiasi fattura, sia intermedia che a saldo, è subordinata all’emissione del relativo certificato di pagamento o altro documento equipollente. La rata di saldo è altresì subordinata all’esito positivo della regolare esecuzione o della verifica di conformità e sempre alla successiva emissione, da parte della Cassa, del certificato di pagamento o altro documento equipollente.
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, una ritenuta dello 0,50% e, pertanto, il fornitore dovrà provvedere alla fatturazione del 99,50% dei singoli importi dovuti periodicamente dalla Cassa. Le ritenute saranno svincolate e, quindi, fatturate e assoggettate a IVA, soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte della Cassa, del certificato o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Per ogni giorno di ritardo rispetto a ai termini riguardanti la tempistica delle lavorazioni contenute nel capitolato allegato al presente contratto, l’Appaltatore dovrà versare alla Cassa una penale di €
……………………. con importo massimo complessivo non superiore al 10% del valore dell’appalto, salva la facoltà della Cassa di chiedere la risoluzione del contratto.
Art. 7 – Xxxxx e garanzie a carico dell’Appaltatore
Si dà atto che il compenso pattuito all’art. 5 deve ritenersi comprensivo di tutti gli oneri diretti ed indiretti in relazione all’esecuzione del servizio e, dunque, remunerativo di tutti i costi e di tutti i rischi a carico dell’Appaltatore.
L’Appaltatore assume, pertanto, a suo carico l’onere connesso alla remuneratività dei corrispettivi pattuiti.
Sono totalmente a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri, costi, prestazioni, attività e doveri necessari alla esecuzione a regola d’arte del servizio affidato.
Art. 8 – Variazioni
Costituisce insindacabilmente facoltà per la Committente introdurre, durante l’esecuzione dell’appalto, quelle varianti in aumento o in diminuzione, da eseguire alle stesse condizioni del presente contratto, che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e della economia della prestazione oggetto del contratto, varianti che l’Appaltatore si obbliga espressamente ad accettare, senza che possa per ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi od indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non espressamente previsti.
Da parte sua l’Appaltatore non potrà apportare variazioni od aggiunte, sospensioni o proroghe, senza la preventiva approvazione della Committente.
Art. 9 – Cessione del contratto e subappalto
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto.
E’ altresì vietato subappaltare ad altri, in tutto o in parte, l’esecuzione dell’appalto oggetto del presente contratto al di fuori dei limiti previsti dagli atti di gara, dall’offerta dell’appaltatore e dalla normativa vigente. Le cessioni e il subappalto eseguito in violazione di quanto previsto dal precedente capoverso, anche parziali, o qualsiasi atto diretto a nasconderle, comporteranno la risoluzione automatica del presente contratto, ai sensi del successivo articolo, senza ricorso ad atti giudiziari, nonché il diritto di effettuare l’esecuzione in danno, con rivalsa sulle cauzioni prestate.
Il subentro all’appaltatore di un nuovo operatore economico è consentito in caso di ristrutturazione societaria, compresa rilevazione, fusione, scissione, acquisizione o insolvenza, purché il nuovo operatore economico soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti dagli atti di gara e purché il subentro non implichi altre modifiche sostanziali al presente contratto e la Cassa, a suo insindacabile giudizio, presti consenso espresso.
Art. 10 – Clausola sociale
L’Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazione sociale ed assume a proprio carico gli oneri ed i rischi relativi.
L’Appaltatore è obbligato, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.
L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso non abbia aderito alle associazioni stipulanti o receda da esse.
L’inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti commi consentirà alla Cassa di chiedere la risoluzione del contratto di appalto, con ogni conseguenza di legge e di contratto, salvo il diritto al maggior danno in favore della Cassa medesima.
Art. 11 – Tutela contro azioni di terzi
L’Appaltatore assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni causati anche da manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione degli adempimenti contrattuali arrecati a persone o cose.
L’Appaltatore, altresì, solleva la Cassa da qualsiasi responsabilità per tutta la durata dell’appalto.
L’Appaltatore, inoltre, assume ogni responsabilità per l’uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti, invenzioni, modelli industriali e marchi, nonché diritti d’autore.
L’Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Cassa dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio in relazione a quanto previsto dal presente articolo, nonché dalle spese e danni a cui la stessa dovesse essere condannata con eventuale provvedimento giudiziale anche provvisoriamente esecutivo.
Art. 12 – Controlli in corso di esecuzione
E’ in facoltà della Cassa di eseguire o far eseguire, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, controlli e verifiche per accertare che il servizio oggetto del presente contratto avvenga nel rispetto del contratto stesso.
Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigeranno, in contraddittorio con l’Appaltatore, verbali con cui vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevate nonché le proposte e le indicazioni che si reputino necessarie al fine del corretto e/o tempestivo completamento del servizio.
Art. 13 – Rispetto della normativa antimafia
Qualora dagli accertamenti di cui al D. Lgs. n. 159/11, nonché agli artt.
2 Legge n. 932 del 23.12.1982 e 7 della Legge n. 55 del 19 Marzo 1990, nonché al D.p.r. n. 252 del 3.6.1998, e successive modifiche e integrazioni, risultasse che, anche successivamente all'inizio del servizio, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza dell’Appaltatore non fossero in possesso dei requisiti per l'assunzione del servizio, ciò comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, con riserva della Cassa di chiedere il risarcimento di tutti i danni.
L’Appaltatore deve scrupolosamente osservare le norme derivanti dalle disposizioni di legge in materia di provvedimenti noti sotto il nome di "leggi antimafia", ovvero le leggi 13.9.1982, n. 646, 23.12.1982, n. 936
e. n. 490/1994, nonché il D. Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni, nonché di tutte le eventuali successive disposizioni in materia.
L'accertata inosservanza di tali disposizioni normative comporterà anch’essa la risoluzione di diritto del presente contratto.
Art. 14 – Xxxxxxxx risolutiva espressa, recesso e condizione risolutiva Oltre ai casi previsti dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico e dalla Disciplinare, tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore con il presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico inscindibile contesto, cosicché, per patto espresso, l’inadempienza di una soltanto di dette obbligazioni, da parte dell’Appaltatore, consentirà alla Committente di chiedere la risoluzione del presente contratto con ogni conseguenza di legge e di contratto, salvo il diritto al maggior danno in favore della Committente.
In particolare, è in facoltà della Committente chiedere la risoluzione del contratto de quo:
a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione
nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
b) in caso di cessazione di attività, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Appaltatore;
c) nel caso di emanazione nei confronti dell’Appaltatore di sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati agli appalti, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
d) in caso di violazione degli obblighi relativi alla clausola sociale di cui all’art. 10 del presente contratto;
e) in caso di violazione degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui al successivo art. 17.
f) in caso di cessione totale o parziale del contratto, nonché in caso di subappalto, subappalto, parziale o totale, effettuato al di fuori dei limiti previsti dagli atti di gara, dall’offerta dell’appaltatore e dalla normativa vigente;
g) l’assenza o venir meno dei requisiti previsti dalla normativa antimafia di cui all’art. 13 del presente contratto, compreso il caso previsto dall’art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/11;
h) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 18.
Inoltre, il presente contratto si risolverà di diritto nell’ipotesi prevista dall’art 92 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e nel caso in cui, nei confronti dell'appaltatore, sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/16 ovvero qualora, all’esito dei controlli e delle verifiche di legge, risulti il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
E’, inoltre, in facoltà della Committente recedere dal presente contratto in qualunque momento dell’esecuzione e per qualsiasi motivo, con pagamento delle spese vive sostenute dall’Appaltatore, ma senza alcun onere aggiuntivo a carico della Cassa.
Art. 15 – Risoluzione delle controversie
Ogni contestazione o riserva da parte dell’Appaltatore dovrà essere formulata solo ed esclusivamente mediante comunicazione scritta da far pervenire all’indirizzo della Cassa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di decadenza di 15 giorni dalla data in cui si è verificata la causa della contestazione o riserva.
Il termine di cui al precedente comma è, ad ogni effetto, previsto a pena di decadenza delle eventuali pretese dell’Appaltatore.
Le contestazioni o riserve, pena la loro irricevibilità, dovranno contenere la dettagliata illustrazione dei motivi di doglianze e la precisa indicazione delle cifre di compenso cui l’Appaltatore crede di avere diritto.
Le contestazioni o riserve dovranno essere notificate con le suddette formalità, a pena di decadenza, per qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi od accertabili in ogni tempo o di questioni di interpretazione di dettagli contenuti nel presente contratto, nel capitolato o nella Disciplinare.
L’Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso del contratto nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Cassa, senza poter sospendere o ritardare l’esecuzione delle prestazioni o comunque l’esecuzione del contratto sotto la pena di risoluzione del contratto, risarcimento di tutti i danni che potrebbero derivare alla Cassa.
La risoluzione delle riserve avverrà alla conclusione del rapporto, quando la Cassa adotterà le proprie determinazioni definitive in ordine alle eventuali riserve e domande dell’Appaltatore, regolarmente formulate nei modi sopra citati.
L’eventuale anticipato esame delle riserve o di parte di esse, che la Cassa, a suo insindacabile giudizio, ritenga di fare, non inficia il principio suesposto che deve intendersi fissato come precisa norma contrattuale.
L’espletamento di ogni azione da parte dell’Appaltatore volta ad ottenere la risoluzione del contratto ed il riconoscimento di somme per qualsivoglia titolo è comunque subordinato all’esperimento della procedura di cui sopra, quale condizione di procedibilità.
Art. 16 – Foro competente
Qualsiasi controversia – di natura tecnica, amministrativa o giuridica - che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sarà devoluta alla cognizione del Foro di Roma.
Art. 17 - Obblighi di riservatezza e segretezza
L’Appaltatore si obbliga espressamente a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui venga in possesso in occasione dello svolgimento del presente contratto, a non divulgarli e a non farne oggetto di sfruttamento e sarà responsabile nei confronti della Cassa Forense anche in caso di violazione dei predetti obblighi da parte del proprio personale.
Nel quadro delle loro relazioni contrattuali, le parti si impegnano a rispettare la regolamentazione in vigore applicabile al trattamento dei dati personali e, in particolare, il Regolamento UE 2016/679 nonché il
D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal successivo D.Lgs 101/2018. In particolare l’Appaltatore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e conformi a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente.
Nel caso in cui l’Appaltatore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali per conto della Cassa Forense potrà essere nominato “Responsabile del trattamento” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE. A tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
L’Appaltatore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile
del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE da parte della Cassa Forense, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dall’Appaltatore nell’ambito dello svolgimento del presente contratto.
Art. 18 - Responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/01
L’Appaltatore dichiara di aver preso visione integralmente del contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ivi compresi il Codice Etico e di Condotta e il Codice Disciplinare, parti integranti dello stesso, adottati da Cassa Forense in applicazione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, e di garantirne l’osservanza.
I menzionati documenti sono disponibili sul sito web istituzionale dell’Ente (xxx.xxxxxxxxxxxx.xx) nella sezione Cassa Forense Trasparente/Atti di carattere generale.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore, o di un suo esponente, dell’obbligazione di garantire l’osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico e di Condotta, Cassa Forense in applicazione del Codice Disciplinare potrà diffidare l’Appaltatore al puntuale rispetto delle previsioni dei documenti sopracitati o procedere alla risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente, a seconda della gravità della violazione.
Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche. A tale fine, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto dovranno essere registrati su conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 20 - Spese
Le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, in caso d’uso, sono a carico dell’Impresa.
Tutte le prestazioni economiche dipendenti o conseguenti dalla presente scrittura privata saranno assoggettate alla disciplina di cui al DPR n. 633/1972 e successive modificazioni.
Letto, confermato e sottoscritto.
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti approvano espressamente gli artt. 2 (Norme che regolano l’appalto), 3 (Oggetto), 4 (Durata del contratto), 5 (Ammontare dell’appalto), 6 (Pagamenti e penali), 7 (Xxxxx e garanzie a carico dell’Appaltatore), 8 (Variazioni), 9
(Cessione del contratto e subappalto), 10 (Clausola sociale), 11 (Tutela contro azioni di terzi), 12 (Controlli in xxxxx xx xxxxxxxxxx), 00 (Xxxxxxxx della normativa antimafia), 14 (Clausola risolutiva espressa, recesso e condizione risolutiva), 15 (Risoluzione controversie), 16 (Foro competente), 17 (Obblighi di riservatezza e segretezza), 18 (Responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01); 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari); 20 (Spese).
Letto, confermato e sottoscritto.
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