Assicurazione dei trasporti di merci su strada
Assicurazione dei trasporti di merci su strada
Condizioni generali (CGAS 2006 Trasporti per conto proprio in Svizzera)
Edizione 01.2021
Partner contrattuale
Il partner contrattuale è Basilese Assicurazione SA (in seguito deno- minata Basilese), Aeschengraben 21, casella postale, XX-0000 Xxxxx.
A Validità ed estensione della copertura assicurativa
Art. 1 Validità dell’assicurazione
La presente assicurazione è valevole per i trasporti su strada di merci
dello stipulante, effettuati in Svizzera e nel Principato del Liechten-
Agli effetti delle presenti condizioni sono equiparati allo stipulante l’assicurato e quanti sono incaricati della dire- zione o della sorveglianza delle aziende dello stipulante o dell’assicurato.
xxxxx, per l’intero viaggio assicurato, con veicoli di proprietà dello stipulante (l’assicurazione è operante anche durante i tratti effettuati dal veicolo per ferrovia o con i traghetti sui laghi svizzeri).
Art. 2 Rischi e danni assicurati
Nella polizza è indicato quale delle seguenti forme di assicurazione è
stata convenuta. Senza convenzione è valida l’assicurazione secondo variante A.
a) Variante A: Assicurazione limitata
Sono assicurate la perdita e l’avaria delle merci durante il viaggio assicurato e che sono la conseguenza diretta di:
→ incendio, esplosione; collisione o urto del mezzo di trasporto o
del suo carico con un altro corpo solido; affondamento o caduta del mezzo di trasporto, scoppio dei pneumatici, cedimento dei freni, rottura di parti del veicolo, di accessori di dispositivi di carico, strappo delle catene del cordame; caduta della merce durante le operazioni di carico, trasbordo o scarico, nonché – qualora sia stata convenuta la copertura di cui all’art. 7, cpv. 2 – durante l’immediato trasporto al o dal veicolo;
→ terremoto, inondazione, valanga, frana, smottamento, caduta di
xxxxx, uragano, fulmine; crollo di costruzioni, caduta di aerei o di loro parti; furto con scasso perpetrato nel garage in cui è ripo- sto il veicolo, rapina.
b) Variante B: Assicurazione estesa
Sono assicurate la perdita e l’avaria delle merci, quando può essere dimostrato che si sono verificati durante il viaggio assicurato.
Art. 3 Spese assicurate
Sono assicurate le spese necessarie per:
→ la constatazione di un danno coperto dall’ assicurazione effettuata da parte degli incaricati della Basilese
→ a prevenzione di un danno che minaccia direttamente la merce
assicurata o la limitazione di un danno coperto dall’assicurazione.
Art. 4 Esclusioni comuni ad entrambe le varianti
a) Non sono assicurate le conseguenze di:
→ dolo dello stipulante: in caso di colpa grave dello stipulante, la Basilese è autorizzata a ridurre le proprie prestazioni in misura proporzionale al grado di colpa
→ dolo delle persone incaricate di guidare o accompagnare il vei-
colo in caso di colpa grave, la Basilese è autorizzata a ridurre le proprie prestazioni in misura proporzionale al grado di colpa. Tuttavia la Basilese risarcisce pienamente il danno dove lo sti- pulante dimostri di aver usato la diligenza richiesta dalle cir- costanze al fine di prevenire i danni ad opera di dette persone. Questa disposizione si applica soltanto se il trasporto è stato effettuato da personale ausiliario dello stipulante
→ falsa dichiarazione, infrazione delle prescrizioni sull’importa-
zione, esportazione o transito, come pure violazione delle nor- mative valutarie e doganali
→ sequestro, confisca o ritenzione da parte di un governo, auto-
xxxx o altro potere
→ ritardo nel trasporto o nella consegna, qualunque ne sia la causa.
b) Non sono assicurati i danni dovuti da:
→ umidità dell’aria
→ influenza della temperatura
→ vizi propri o qualità insite delle merci, quali autodeterio- ramento, surriscaldamento, autocombustione, dimi-nuzione, calo, colaggio in misura normale
→ insetti e parassiti prodotti dalla merce assicurata
→ stato della merce non appropriato per il viaggio assicurato
→ imballaggio inadeguato o insufficiente
→ usura normale
→ i danni causati dall’energia nucleare e dalla radioattività. Que- sta esclusione non si riferisce ai danni causati da isotopi radio- attivi ed installazioni per la produzione di raggi ionizzanti (p. es. per scopi medici)
→ i danni causati dall’uso di armi chimiche, biologiche, bio-chimi-
che o elettromagnetiche.
c) Non sono inoltre assicurati:
→ i danni all’imballaggio, se questo non è espressamente assicu- rato
→ i danni da bagnamento dovuto a precipitazioni atmosferiche,
qualora la merce non sia adeguatamente protetta
→ le pretese di risarcimento avanzate per danni causati dalle merci assicurate
→ i danni che non colpiscono direttamente la merce assicurata,
quali, p. e. perdite di interessi, perdite per oscillazione dei cambi o dei prezzi, perdite di usufrutto o di esercizio
→ controstallie, diritti di giacenza e supplementi di nolo di qual-
siasi sorta
→ oneri connessi ad un sinistro
→ le spese, ad eccezione di quelle già previste dall’art. 3.
d) La copertura non è operante nel caso in cui, con consapevolezza dello stipulante:
→ il trasporto o il veicolo usato non corrisponde agli accordi
stabiliti
→ la merce viene trasportata con veicoli o container non idonei
→ il carico viene posizionato in modo inadeguato nel veicolo o che il mezzo di trasporto sia sovraccarico
→ vengono violate le norme concernenti il trasporto o la circola-
zione, come, p. es., transito su strade o ponti ufficialmente chiusi o con circolazione riservata a veicoli di peso e misure di carico limitati.
e) Xxxxx convenzione contraria, la Basilese non risponde dei danni conseguenti ad eventi di ordine politico o sociale.
La Basilese non risponde neppure nel caso in cui è verosimile che un danno, la cui causa non può essere stabilita, sia conseguenza di uno degli eventi summenzionati.
Art. 5 Casi particolari
Salvo convenzione contraria, nei seguenti casi viene fornita solo l’assicurazione limitata prevista dalla variante A:
→ merci non imballate
→ merci di ritorno
→ merci usate o già danneggiate al momento della spedizione.
Art. 6 Franchigia a carico dello stipulante
Per le perdite e i danni di cui all’art. 2, lit. a): nessuna franchigia
Per le perdite di cui all’art. 2, lit. b) viene applicata una franchigia pari al 20% del danno assicurato (escluse le spese), minimo CHF 100 e massimo CHF 10’000 per sinistro.
B Durata dell’ assicurazione
Art. 7 Inizio e fine
La copertura decorre dal momento in cui la merce viene caricata sul veicolo con il quale viene effettuato il viaggio assicurato. L’assicura- zione termina alla fine del viaggio assicurato, quando la merce è stata scaricata, tuttavia al più tardi tre giorni dopo l’arrivo del veicolo al luogo di destinazione.
In base a convenzione speciale, la merce è assicurata anche durante l’immediato trasporto al o dal veicolo.
La copertura assicurativa è operante senza interruzione anche nei casi in cui vengono impiegati consecutivamente più veicoli stradali. Sono fatte salve le disposizioni limitate di cui all’art. 8.
Art. 8 Giacenza
In caso di giacenza della merce durante il viaggio assicurato, la coper- tura assicurativa è limitata a cinque giorni per ogni singola giacenza. Si considera giacenza il tempo che intercorre tra l’arrivo del veicolo stradale su cui la merce era caricata e il momento della partenza di quello su cui la merce prosegue il viaggio.
Lo stipulante deve fare in modo che, in caso di stazionamento del veicolo carico o di deposito provvisorio della merce, vengano adot- tate tutte le misure atte a garantire la sicurezza della merce e del vei- colo. la Basilese non risarcisce i danni conseguenti all’inosservanza di questi obblighi.
C Determinazione del valore
Art. 9 Valore di assicurazione
Il valore di assicurazione è uguale a quello della merce nel luogo e al momento dell’inizio del viaggio assicurato, ivi compresi i costi sostenuti fino al luogo di destinazione. Per le merci commerciali il valore così determinato può, senza nessuna convenzione speciale, venir aumentato dell’utile sperato dall’acquirente, fino ad un mas- simo del 10%.
Mediante convenzione speciale è possibile includere nella garanzia anche i diritti doganali e le imposte di consumo.
Art. 10 Valore di risarcimento
Il valore di risarcimento corrisponde al valore che la merce avrebbe avuto al luogo di destinazione del viaggio assicurato al momento del verificarsi del sinistro. Fino a prova contraria, si presuppone che il valore di risarcimento concordi con quello di assicurazione.
Art. 11 Somma assicurata
La somma assicurata costituisce il limite massimo del risarcimento di tutte le perdite e i danni, anche se dipendenti da eventi diversi. Per contro la Basilese rimborsa le spese per la prevenzione, limitazione e constatazione di un danno coperto dall’assicurazione, anche quando esse, unitamente al suddetto risarcimento, superino complessiva- mente la somma assicurata.
Qualora la somma assicurata è inferiore al valore di risarcimento, la copertura d’assicurazione opera per le perdite e le avarie o per le spese solo nella proporzione esistente tra la somma assicurate ed il valore di risarcimento.
Art. 13 Doppia assicurazione
Lo stipulante è obbligato a notificare per iscritto o tramite prova per testo alla Basilese l’esistenza di una doppia assicurazione non appena ne viene a conoscenza, In caso di doppia assicurazione, la Basilese risponde solo in via sussidiaria.
D Dichiarazioni obbligatorie dello stipulante
Art. 14 Obbligo d’avviso alla conclusione del contratto
Lo stipulante deve comunicare spontaneamente alla Basilese tutte le circostanze che possono influire sulla valutazione del rischio.
L’obbligo sussiste anche quando si possa supporre che dette circo- stanze siano già note alla Xxxxxxxx o al suo rappresentante.
Ogni forma di reticenza, o di inganno, ogni dichiarazione falsa o ine- satta invalida il contratto.
Art. 15 Aggravamento del rischio
Qualora lo stipulante causi un sostanziale aggravamento del rischio la Basilese non sarà, per il futuro, più vincolata al contratto. Se l’aggra- vamento del rischio si verifica indipendentemente dalla volontà dello stipulante, quest’ultimo deve darne comunicazione alla Basilese non appena ne viene a conoscenza, in caso contrario la copertura assicu- rativa termina con il verificarsi dell’aggravamento del rischio.
E Obblighi in caso di sinistro
Art. 16 Avviso di sinistro e misure di salvataggio
Lo stipulante deve notificare immediatamente alla Basilese ogni sini- stro del quale è venuto a conoscenza ed adeguarsi alle istruzioni rice- vute.
In caso di sinistro, lo stipulante deve inoltre adottare immediata- mente i provvedimenti necessari per conservare e salvare le merci, nonché per limitare il danno. La Basilese può anche intervenire diret- tamente.
Il diritto all’indennizzo si estingue in caso di inosservanza di que- sti obblighi.
Art. 17 Salvaguardia del diritto di rivalsa
Deve essere salvaguardato il diritto di rivalsa nei confronti di even- tuali terzi responsabili del danno.
Lo stipulante è responsabile per qualsiasi azione o dimenticanza che comprometta il diritto di rivalsa.
Art. 18 Constatazione del danno
a) Xxxx scopo di constatare il danno e prendere i provvedimenti opportuni, bisogna far intervenire immediatamente: la Basilese se il danno si verifica in Svizzera, il commissario di avaria, se il danno si verifica all’estero.
b) In caso di incidente della circolazione o di furto, si deve inoltre avvisare immediatamente la polizia ed esigere un processo verbale.
c) In caso di danni alla merce trasportata non riscontrabili esterna- mente, la constatazione deve essere richiesta entro il termine di una settimana dalla presa in consegna della merce da parte del destinatario.
d) Le spese per l’intervento del commissario di avaria sono a carico di chi gli ha conferito l’incarico e verranno rimborsate dalla Basi- lese se si tratta di un danno risarcibile.
e) Se il danno non viene constatato nei modi prescritti, la Basilese è liberata dall’obbligo di risarcimento.
F Valutazione del danno e richiesta di indennizzo
Art. 19 Perizia
Se le parti non si accordano sulla causa, natura ed entità del danno, si deve richiedere l’intervento di un perito. In caso di disaccordo sulla scelta del perito, ogni parte ne designerà uno.
Qualora i due periti non riuscissero ad accordarsi, dovranno desi- gnare un arbitro o farlo nominare dalle autorità competenti.
Il rapporto dei periti deve contenere tutte le indicazioni necessarie per determinare l’obbligo della Basilese e l’ammontare del danno.
Ogni parte sopporta le spese del proprio perito. Le spese per l’arbitro sono divise a metà tra le parti.
Art. 20 Calcolo del danno
a) In caso di avaria, il deprezzamento deve essere espresso in percen- tuale al valore della merce allo stato sano. L’ammontare del danno si ottiene calcolando questa percentuale sul valore di risarcimento.
La Basilese o il commissario d’avaria possono richiedere che il valore della merce danneggiata venga stabilito mediante una ven- dita pubblica all’asta.
Qualora l’oggetto danneggiato potesse essere riparato, le spese di riparazione costituiscono la base per il calcolo del danno. Un minor valore dopo la riparazione non è assicurato.
Se, a causa di un danno, la merce deve essere venduta durante il tragitto, il ricavo netto appartiene all’avente diritto; l’ammontare del danno è costituito dalla differenza tra il valore di risarcimento e del ricavo netto.
La Basilese non è obbligata a prendere la merce danneggiata.
b) In caso di perdita l’ammontare del danno viene calcolato sul valore di risarcimento in base alla proporzione esistente fra la parte persa e la totalità.
c) La Basilese non risponde delle spese per nolo, dei diritti doganali o di altre spese che possono essere risparmiate in seguito ad un sini- stro. Inoltre, ogni indennizzo che lo stipulante ha ottenuto da terzi viene dedotto dalle prestazioni a carico della Basilese.
Art. 21 Richiesta di indennizzo
Chi inoltra una richiesta di indennizzo deve provare la sua legitti- mazione ad ottenere il pagamento dello stesso mediante la polizza o il certificato d’assicurazione. Deve inoltre dimostrare che la merce ha subito un danno durante il viaggio assicurato per il quale la Xxxxxxxx risponde. A tale scopo dovranno essere inoltrati unitamente al con-
teggio del danno tutti i documenti necessari (x.xx. fatture, lettere di vettura, certificati d’avaria, processi verbali, rapporti di periti).
G Questioni giuridiche
Art. 22 Obbligo di pagamento
Il diritto all’indennizzo è esigibile 4 settimane dall’invio di tutti i documenti che consentono alla Basilese di verificare la regolarità delle pretese ad essa avanzate. In caso di dubbio, la Basilese può libe- rarsi dai suoi obblighi depositando l’indennizzo nei termini previ- sti dalla legge.
Art. 23 Trapasso di proprietà
Se le cose assicurate cambiano proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione passano all’acquirente.
Per il premio dovuto al momento del cambiamento di proprietà sono responsabili nei confronti della Basilese, sia l’acquirente che il pro- prietario attuale.
L’acquirente può disdire per iscritto o tramite prova per testo il con- tratto entro 14 giorni dopo il cambiamento di proprietà. Lo stesso diritto è dovuto alla Basilese entro 14 giorni a partire dal momento in cui si è venuta a conoscenza del cambiamento di proprietà. La disdetta è valida dal momento in cui una delle parti ha ricevuto l’av- viso.
Art. 24 Esercizio del diritto di rivalsa
Lo stipulante deve cedere alla Basilese tutti i diritti nei confronti di terzi. Detta cessione entra in vigore non appena la Basilese ha adem- piuto al suo obbligo di prestazione. Una dichiarazione di cessione non è necessaria; la Basilese può tuttavia pretendere l’emissione di tale documento.
La Basilese può richiedere che lo stipulante faccia valere i diritti di rivalsa in nome proprio. la Basilese sostiene le spese ed è autorizzata a designare e ad istruire il legale dello stipulante.
Senza il consenso della Basilese lo stipulante non può accettare l’offerta di risarcimento fatta da terzi.
Art. 25 Perenzione
I diritti nei confronti della Xxxxxxxx si estinguono se non vengono fatti valere per xxx xxxxxxxxxxx xxxxx cinque anni dal verificarsi del sinistro.
Art. 26 Effetto delle misure decise dalla Basilese e dal commissario di avaria
Le misure decise dalla Basilese o dal commissario d’avaria per con- statare, diminuire o evitare un danno, nonché per salvaguardare l’a- zione di rivalsa non implicano il riconoscimento di un obbligo di pre- stazione.
Art. 27 Diritto applicabile e foro competente
Il contratto soggiace al diritto svizzero. Il foro è Basilea, Svizzera, se la legge non ne prescrive imperativamente un altro.
Art. 28 Rapporto con la legge sul contratto d’assicurazione (LCA)
I seguenti articoli della legge federale sul contratto d’assicurazione del 2 aprile 1908 (Stato 1° gennaio 2022) non sono applicabili: Art. 3, 3a,
6, 14 (capoversi 2-4), 20, 21, 28 a 32, 38, 42, 46, 46b, 46c, 47, 50, 54, 95c.
Le rimanenti disposizioni della suddetta legge sono applicabili purché le condizioni di polizza non vi deroghino.
Art. 29 Comunicazioni alla Basilese
Tutte le comunicazioni destinate alla Basilese vanno indirizzate alla sua sede principale in Svizzera o all’agenzia che ha emesso la polizza.
412.1034 i 9.21 pdf
Basilese Assicurazione SA Xxxxxxxxxxxxx 00, xxxxxxx xxxxxxx XX-0000 Xxxxx
Servizio clientela 00800 24 800 800 xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx