SETTORE URBANISTICA - E.R.P.
C O M U N E D I M O L A D I B A R I
Città Metropolitana di Bari
SETTORE URBANISTICA - E.R.P.
CONVENZIONE
All. C
Tra il Comune di Mola di Bari e i “soggetti attuatori” del Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie denominato "P.I.R.P. - Xxxxxxx" di iniziativa dell'Amministrazione Comunale.
Repubblica Italiana
Rep. N.
L'anno duemila (20 ) il giorno del mese di in MOLA DI BARI, nella residenza municipale sita in Xxx Xx Xxxxxxx x. 000, innanzi a me Dott.
Segretario Generale del Comune di Mola di Bari e come tale abilitato a ricevere e rogare i contratti nella forma pubblico-amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97 co. 4 lett. C del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, senza l'assistenza dei testimoni a cui le parti comparenti d'accordo tra loro e con il mio consenso espressamente rinunciano, si sono personalmente costituiti:
• Da una parte l'xxx. Xxxx XXXXXXX, nato a Mola di Bari il 15.05.1956 ed ivi domiciliato per la carica nella sede comunale il quale interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell' interesse del Comune che rappresenta (P.I.- C.F. 00884000720), nella sua qualità di Responsabile del Settore Urbanistica E.R.P. e ad interim LL.PP. del Comune di MOLA DI BARI, a termini dell'art. 107, co.3 let. C) del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che per brevità in seguito sarà chiamato COMUNE;
• Dall’altra la Coop. Ed./Impresa/xxx.xx p.iva
rappresentata dal sig. in qualità di Presidente/Amministratore della
Coop/Impresa per la Unità Minima di Intervento del P.I.R.P. denominato "P.I.R.P. Xxxxxxx", selezionato a seguito della determinazione dirigenziale n. del con
la quale sono stati approvati i verbali della Commissione Giudicatrice, che nel presente atto per brevità sarà chiamato SOGGETTO ATTUATORE;
I predetti comparenti, della cui identità personale io Segretario rogante sono certo rispettivamente per conoscenza personale ed a mezzo di carta di identità rilasciata dal Comune di
in data .
PREMESSO CHE:
− con Deliberazione della Giunta Regionale 19/06/2006, n.870 — (Art. 11 legge regionale n.1585 del 15/11/2005) pubblicata in B.U.R. Puglia n. 81 del 29 giugno 2006 la Regione Puglia ha promosso attraverso bando di gara aperto ai comuni l'accesso ai finanziamenti per Programmi integrati di riqualificazione delle periferie" (PIRP);
− L’Amministrazione Comunale di Mola di Bari con Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 10/04/2007, esecutiva ai sensi di legge, deliberava la promozione di un Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie (P.I.R.P.) riguardante l'ambito urbano che comprende Contrada Xxxxxxx, da qui in poi indicato con la denominazione "PIRP Xxxxxxx";
− con Deliberazione n. 19 del 12/05/2007 del Consiglio Comunale di Mola di Bari si è provveduto ad approvare la proposta definitiva di progetto del P.I.R.P. denominato "PIRP Xxxxxxx" con conseguente trasmissione alla Regione;
− con Determina n° 5 del 15 luglio 2009 del Direttore dell'Area Programmazione e Finanza della Regione Puglia, pubblicata sul BURP n° 122 del 06/08/2009 è stato ritenuto ammissibile il programma P.I.R.P. Xxxxxxx che prevede la realizzazione di interventi pubblici e privati per un importo complessivo di € 53.315.257,69;
− il giorno 24 febbraio 2010, tra la Regione Puglia nella persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale On. Xxxxx Xxxxxxx ed il Comune di Mola di Bari nella persona del Sindaco pro tempore Xxxxxx Xxxxxx veniva sottoscritto l'accordo di programma per la realizzazione del programma integrato di riqualificazione delle periferie — "P.I.R.P. - Xxxxxxx" nel Comune di Mola di Bari;
− con Delibera n. 17 del 12/03/2010 del Consiglio Comunale del Comune di Mola di Bari si è proceduto a ratificare l'Accordo di Programma riguardante il "Programma integrato di riqualificazione delle periferie (PIRP) in contrada Xxxxxxx sottoscritto tra il Presidente della Regione Puglia ed il Sindaco del Comune di Mola di Bari;
− che con nota della Regione Puglia — Area Politiche per l'Ambiente - Servizio Assetto del territorio pervenuta in data 1 giugno 2010 ed acquisita al protocollo generale del Comune di Mola
di Bari al n° 15225 veniva comunicato che in data 27 maggio 2010 venivano pubblicati sul
B.U.R.P. n° 94 i decreti del Presidente della Giunta Regionale dal n° 561 al n° 575 del 17 maggio 2010 con i quali si approvavano gli accordi di programma "per la realizzazione del programma integrato di riqualificazione delle periferie P.I.R.P." stipulati in data 24 febbraio 2010;
− con detto Decreto si è stabilito che lo stesso ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere - in esso - previste e produce in ogni caso, per quanto di competenza della Regione, gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni agli strumenti urbanistici e che, nel caso in cui l'Accordo di Programma non abbia attuazione, ovvero non si inizino i lavori nei tempi fissati, le determinazioni assunte si intendono caducate di diritto e conseguentemente poste nel nulla e, pertanto, le aree interessate e individuate riacquistano la destinazione urbanistica prevista dal vigente strumento urbanistico;
− l'Amministrazione Comunale di Mola di Bari con fondi propri, fondi pubblici attivati dall'accordo di programma in attuazione della localizzazione intervenuta con D.G.R. n. 1445 del 04/08/2009 e con le risorse private attivate dal P.I.R.P. sta completando quanto previsto nel quadro economico approvato con le citate deliberazioni comunali e regionali.
− con Deliberazione n. 19 del 12/05/2017 del Consiglio Comunale di Mola di Bari si è provveduto ad approvare la proposta definitiva di progetto del “PIRP Xxxxxxx” con relativa conseguente trasmissione alla Regione;
− con Determinazione n. 1286 del 19/11/2018 si è definito lo stato attuale dei lotti PIRP assegnati, attuando lo scorrimento della graduatoria e con la stessa concludendo il procedimento dello stesso ai sensi dell’art. 2 della Legge 241/90;
− con Deliberazione di Consiglio Comunale di Mola di Bari n. 61 del 10/10/2019 si è provveduto all’approvazione della ridistribuzione plano - volumetrica dei volumi e delle destinazioni d’uso dei restanti lotti liberi del “PIRP Xxxxxxx”;
− con nota prot. n. 4663 del 19/02/2020 veniva trasmesso il provvedimento di “ridistribuzione plano
– volumetrica dei volumi e delle destinazioni d’uso del PIRP – APPROVAZIONE” alla Regione, ai Responsabili dei Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie – Azione 7.1.2;
− con Deliberazione n. 27 del 10/08/2020 del Consiglio Comunale di Mola di Bari si è provveduto ad approvare lo schema di Bando Pubblico per assegnare i lotti residui;
− in data è stato pubblicato il Bando Pubblico per l’assegnazione dei lotti residui;
− con Determina n. ...... del del Capo Settore Urbanistica è stata approvata la graduatoria
per l’assegnazione dei lotti residui;
Tutto ciò premesso le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1
IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE
1. Con la sottoscrizione della presente convenzione i soggetti attuatori si impegnano:
a) alla realizzazione dell'edilizia residenziale, commerciale e servizi, rispettivamente in regime convenzionato e libero, nel rispetto delle volumetrie e delle superfici previste nel
P.I.R.P. e secondo la tempistica di seguito riportata:
• richiesta del Permesso di Costruire entro e non oltre 120 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;
• cantierizzazione delle opere: entro i tempi stabiliti dall’art. 15 del D.P.R. 380/01;
• conclusione delle opere e termine dei lavori: entro i tempi stabiliti dall’art. 15 del
D.P.R. 380/01;
b) al pagamento del 100% degli oneri acquisitivi comprensivi degli oneri per l'acquisizione delle aree con destinazione pubblica previste all'interno del progetto del P.I.R.P. predisposto a cura dell’amministrazione comunale, come da tabella allegata alla delibera di C.C. n. 27 del 10/08/2020, alla seguente scadenza: 100% alla sottoscrizione della presente convenzione;
c) al pagamento degli oneri urbanizzativi previsti della Legge 10/77 e successive modifiche ed integrazioni, come da tabella degli oneri urbanizzativi allegata alla delibera di C.C. n. 27 del 10/08/2020, alle seguenti scadenze:
- 50% alla sottoscrizione della presente convenzione;
- Saldo dello stato di avanzamento al momento della stipula dell’atto pubblico.
Sarà facoltà del Soggetto attuatore effettuare il versamento pari al 100% degli oneri urbanizzativi alla sottoscrizione della presente scrittura. Esclusivamente al verificarsi di tale facoltà il soggetto attuatore viene svincolato dall'effettuazione della polizza
fideiussoria di cui all'art. 6.
d) al pagamento del contributo sul costo di costruzione di cui all'art. 16 del D.P.R. 380/2001, relativamente agli immobili da realizzare in regime di libero mercato (commerciali e servizi) alle seguenti scadenze:
- 50% alla sottoscrizione della presente convenzione;
- 50% alla presentazione della richiesta di Permesso a Costruire.
e) al pagamento degli oneri relativi alle spese generali, così come da tabella allegata alla delibera di C.C. n. 27 del 10/08/2020;
Gli oneri relativi alle spese generali dovranno essere versati alla sottoscrizione della presente convenzione.
Tutti i versamenti dovranno essere effettuati sul Conto della Tesoreria Comunale di Mola di Bari presso Banca Popolare di Bari - Agenzia di Mola di Bari - Cod. IBAN: IT 28 L 05424 04297 000000000 248.
Contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione le ditte sottoscrittrici dovranno esibire la documentazione attestante l'avvenuto versamento a favore della tesoreria comunale di Mola di Bari di una somma pari al 100% degli oneri acquisitivi, di una somma pari al 100% delle spese generali relativamente alla U.M.I. assegnata e il 50% degli oneri di urbanizzazioni primarie spettanti e così come da tabella allegata alla Delibera di C.C. n. 27 del 10/08/2020 complessivamente pari a:
U.M.I. € ( ) più iva se dovuta sulle spese generali;
f) al pagamento dell'eventuale conguaglio finale relativamente ad oneri e spese generali derivante da eventuali maggiori spese (aggiornamenti ISTAT, maggiori oneri urbanizzativi, maggiori spese in genere) necessarie per la completa e buona riuscita del Programma P.I.R.P. Il rilascio da parte del Comune di Mola di Bari del certificato di agibilità relativo all'edilizia residenziale, commerciale e servizi al soggetto attuatore sarà subordinato alla esibizione della documentazione attestante l'avvenuto versamento dell'eventuale conguaglio finale e degli oneri di cui alle lettere b), c), d), e) del presente articolo;
g) ad erogare al Comune l'eventuale conguaglio tra la somma stimata per l'acquisizione dei suoli e degli immobili di cui non si possiede la disponibilità e quella che sarà effettivamente erogata a seguito della procedura espropriativa in base alla legislazione vigente. Ad accollarsi tutti gli oneri inerenti e conseguenti la procedura espropriativa compresi i frazionamenti e spese per pubblicità, compresi tutti gli oneri economici, nessuno escluso, per sorte capitale, interessi, rivalutazione e spese legali derivanti da eventuali giudizi instaurati nei confronti e contro il comune di Mola di Bari;
h) a rispettare tempi, modalità, caratteristiche tecniche funzionali, requisiti prestazionali ed impegni economici indicati nel P.I.R.P.;
i) ad effettuare la completa realizzazione degli allacciamenti ai pubblici servizi delle aree
interessate dagli interventi;
j) ad accollarsi tutti gli oneri, nessuno escluso, necessari all'acquisizione dei suoli, le eventuali indagini di qualunque tipo, la progettazione, le spese tecniche per la realizzazione, nonché la copertura finanziaria e quant'altro necessario per ottenere la completa realizzazione delle opere private previste nelle singole U.M.I.;
k) a far eseguire le indagini geologiche, geotecniche e geognostiche, nonché le progettazione esecutiva delle opere di edilizia convenzionata e dei servizi alla residenza, ed a seguire gli iter tecnico - amministrativi fino alla definitiva approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale con l'assunzione completa di tutti gli oneri, tecnici ed economici, nessuno escluso, inerenti l'acquisizione di tutti i pareri indispensabili di qualunque Ente e/o Amministrazione pubblica, società privata, o altri che dovessero essere necessari per l'attuazione del programma;
l) ad effettuare il versamento di tutti gli importi sul Conto della Tesoreria Comunale di Mola di Bari presso Banca Popolare di Bari - Agenzia di Mola di Bari - IBAN: XX00X0000000000000000000000.
2. I prezzi di vendita e/o di locazione degli alloggi da realizzarsi in regime convenzionato, ai sensi degli art. 17 e 18 del D.P.R. 380/2001, saranno quelli determinati dalla delibera di C.C. n. 19 del 21/07/2009.
3. Il prezzo iniziale di cessione degli alloggi stabilito secondo le modalità di cui al precedente punto 2 del presente articolo sarà suscettibile di periodiche variazioni con frequenza annuale in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula della convenzione stessa, applicando una percentuale di deprezzamento nella misura dello 0,5% annuo nei primi dieci anni e dell'1 % annuo nei successivi.
4. Il periodo di validità della presente convenzione e dell'accordo di cui al precedente punto 2 del presente articolo, durante il quale i negozi di compravendita successivi al primo rimangono anch'essi assoggettati al regime convenzionato, è pari ad anni 20 (venti).
5. Il canone di locazione sarà determinato in misura pari al 3% del prezzo di cessione dell'alloggio, come sopra determinato, e sarà adeguato automaticamente alla percentuale che sarà fissata dalle leggi dello Stato. Lo stesso sarà suscettibile di periodiche variazioni, con frequenza annuale, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula della convenzione stessa.
ART. 0
XXXXXXX XXX XXXXXX XX XXXX XX XXXX
Ai sensi dell'art. 2 co. 10 dell'Accordo di Programma, il Comune di Mola di Bari si impegna a rilasciare i permessi di costruire per le opere private entro sessanta giorni dalla presentazione delle relative richieste da parte del Soggetto attuatore.
ART. 3 TRASFERIMENTO DEL LOTTO
1. Le aree definite all'interno del P.I.R.P. e denominate lotti 16R, 19R, 56R, 1C, 2C, 3C, 1S e 2S saranno trasferite ai soggetti attuatori con atto notarile entro 75 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. Le eventuali restanti aree resteranno in capo all'amministrazione.
2. Il possesso materiale delle aree di cui al precedente punto 1. verrà trasferito al SOGGETTO ATTUATORE e pertanto da tale data rendite ed oneri relativi andranno a benefìcio e carico del SOGGETTO ATTUATORE.
3. Resta comunque salva la facoltà per il COMUNE medesimo di attraversare con tubazioni di
qualsiasi tipo le zone a cedersi, in qualsiasi momento, e quindi anche prima del trasferimento del possesso materiale.
ART. 4
CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE
II SOGGETTO ATTUATORE si impegna a corrispondere il contributo afferente il costo di costruzione di cui all'art. 16 del D.P.R. 80/2001 così come determinato dall'art. 36 della L.R. 6/79 modificato dall'art. 16 della L.R. 66/79, limitatamente agli interventi non residenziali, alle seguenti scadenze:
- 50% alla sottoscrizione della presente convenzione;
- 50% alla presentazione della richiesta di Permesso a Costruire.
ART. 5 GARANZIE
1. A garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi assunti nella presente convenzione, salvo quanto successivamente prescritto, il SOGGETTO ATTUATORE dovrà presentare alla sottoscrizione della presente convenzione, a favore del Comune, una fideiussione a titolo di cauzione per un importo complessivo pari ad € ovvero:
U.M.I € ( ) più iva se dovuta.
Tale fideiussione sarà soggetta a riduzione man mano che saranno effettuati i relativi versamenti. La fideiussione sarà escussa laddove il SOGGETTO ATTUATORE non adempia correttamente e nei termini previsti anche ad una sola delle pattuizioni di cui al comma precedente.
2. Il SOGGETTO ATTUATORE inoltre si obbliga a semplice richiesta del Comune a:
a) integrare il valore della fideiussione rispetto all'importo delle opere garantite, nel caso in cui esso si palesi insufficiente per effetto dell'eventuale mutato valore della moneta secondo gli indici ISTAT;
b) reintegrare la fideiussione medesima, qualora essa venisse utilizzata in tutto o in parte a
seguito di inadempienza o sanzioni.
3. Il Comune provvederà a svincolare la fideiussione entro novanta (90) giorni dal saldo dei versamenti di cui al precedente comma 1.
4. Da tale svincolo rimangono escluse le somme relative alle eventuali sanzioni pecuniarie già applicate dal Comune ai sensi del successivo art. 9.
ART. 6 FIDEIUSSIONE
1. Le parti convengono che le garanzie di cui all'articolo 5 debbano essere prestate da istituti di certificata affidabilità ai sensi delle normative vigenti.
2. La garanzia così prestata deve contenere le seguenti apposite Clausole: "la banca (o società assicuratrice) dichiara di prestare la presente fideiussione con esplicita rinuncia ad avvalersi della condizione contenuta nel primo comma dell'art. 1957 del codice civile e con esplicita rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944, comma 2, del codice civile. Si assicura inoltre il soddisfo di quanto garantito con la presente fideiussione entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'amministrazione".
3. La fideiussione, bancaria o assicurativa, deve avere validità per tutta la durata prevista all'art. 1 co. 4.
ART. 7 VINCOLI
1. La presente convenzione vincola il SOGGETTO ATTUATORE e i suoi aventi causa al rispetto degli obblighi dalla stessa previsti per la durata di anni 20 (venti) da oggi salvo eventuali proroghe concesse come innanzi.
2. In caso di annullamento o decadenza del permesso di costruire la presente convenzione è
annullata.
3. La fideiussione di cui all'art. 5 continua a svolgere la sua efficacia per garantire l'assolvimento degli eventuali residui obblighi del SOGGETTO ATTUATORE ed il pagamento delle eventuali sanzioni facenti carico al medesimo.
ART. 8
INTEGRAZIONI E SPESE DI TRASCRIZIONE
1. La convenzione e le sue eventuali integrazioni o modifiche vengono trascritte nei pubblici registri immobiliari a cura e spese del SOGGETTO ATTUATORE.
2. Le spese di trascrizione devono essere versate dal SOGGETTO ATTUATORE contestualmente alla stipula della convenzione o a quella degli atti integrativi o modificativi.
ART. 9 SANZIONI
1 Le parti convengono di stabilire le seguenti sanzioni contrattuali le quali in ogni caso non comportano modificazione al contributo degli oneri del permesso di costruire:
a) In caso di ritardato reintegro della garanzia fideiussoria disposta dall'art. 5 co. 2 della presente convenzione: versamento dell'interesse calcolato sull'importo dell'integrazione o della sanzione ad un tasso uguale a quello ufficiale di sconto, per il periodo di ritardo.
b) In caso di mancato versamento del contributo di permesso di costruire di cui all'art. 38 della
L.R. n. 56/80, nonché del D.P.R. 380/2001, nei termini stabiliti:
- L'aumento del contributo in misura pari al dieci per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi (120) giorni;
- L'aumento del contributo in misura pari al venti per cento quando, superato il termine di cui al precedente punto 1, il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta (60) giorni;
- L'aumento del contributo in misura pari al quaranta per cento quando, superato il termine di cui al precedente punto 2, il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta (60) giorni.
2 Le misure di cui ai precedenti punti della lettera b) co. 1 non si cumulano.
3 Decorso inutilmente il termine di cui comma 1. lett. b) pto 3 del presente articolo il COMUNE provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'art. 16 della legge 28.2.1985 n. 47.
ART. 10 RISOLUZIONE
Le parti convengono che, in ipotesi di inadempimento colpevole del soggetto attuatore alle pattuizioni di cui all'art. 1 co. 1 lett. a), b), g), k), art. 5, co. 2. lett. b) la presente convenzione si risolve con necessità di preventivo avviso e comunicazione ai sensi della L. 241/90.
Il mancato accoglimento delle giustificazioni addotte dal SOGGETTO ATTUATORE comporterà, oltre alla risoluzione della presente convenzione, l'annullamento dell'intero procedimento amministrativo riferito al soggetto inadempiente con ristoro degli eventuali danni patiti dall’amministrazione.
Il SOGGETTO ATTUATORE rinuncia a qualsiasi azione derivante dalla mancata realizzazione delle opere oggetto del P.I.R.P. e della presente convenzione derivante dall'annullamento giurisdizionale degli atti amministrativi adottati dalle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel procedimento e dalla decadenza del finanziamento di cui all'art.3 dell’Accordo di Programma tra la Regione Puglia e il Comune di Mola di Bari.
ART. 11
FORO COMPETENTE
Per la risoluzione di ogni controversia inerente e conseguente il presente atto è competente il Foro di Bari.
Letto, sottoscritto ed accettato in ogni sua parte. Mola di Bari,
IL SOGGETTO ATTUATORE COMUNE DI MOLA DI BARI
IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE