CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CITTÀ DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale
Servizio di trasporto scolastico a ridotto impatto ambientale ed a basso consumo energetico
Anni scolastici da 2019/2020 a 2022/2023
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016)
Il Responsabile Unico del Procedimento D.ssa Xxxxxxxx XXXXXXXX
Piazza della Costituente n. 1
P.I. 02144461007 - C.F. 82011210588 – c.a.p. 00041
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CAPO I
NATURA, OGGETTO E DELL’APPALTO
Art. 1
ELEMENTI GENERALI DI RIFERIMENTO E FINALITÀ DELL’APPALTO
Le modalità di erogazione dei servizi richiesti dal presente capitolato sono ispirate alle esigenze sociali, alla tutela della salute e dell’ambiente, alla promozione dello sviluppo sostenibile.
In particolare, il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere all’attuazione del diritto allo studio, allo scopo di favorire la regolare frequenza scolastica, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
I servizi disciplinati dal presente Capitolato hanno la finalità principale di rendere agli alunni/studenti utenti e alle relative famiglie un ottimale servizio pubblico locale: anche a mezzo del servizio di trasporto scolastico, infatti, le Amministrazioni si propongono di svolgere i propri compiti di miglioramento e perfezionamento della società nonché di agevolare il perseguimento degli obiettivi educativi propri della comunità scolastica.
I servizi in appalto, pertanto, si configurano ad ogni effetto di legge come servizi pubblici finalizzati ad erogare prestazioni previste per legge a carico dell’Ente pubblico e volti a soddisfare bisogni collettivi nell’ambito del Diritto allo Studio o dei servizi rivolti alle categorie socialmente deboli: nello svolgimento degli stessi l’affidatario è tenuto al rispetto del DPCM 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”.
Il servizio è da considerare servizio pubblico essenziale, ai sensi dell’art. 1 della legge 12.06.1990 n. 146 e ss.mm.ii. “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali”. In caso di sciopero aziendale, pertanto, dovrà essere rispettata la suddetta normativa, con particolare riferimento alle prestazioni indispensabili, come individuate dai corrispondenti accordi sindacali aziendali, e l’appaltatore è tenuto ad avvertire tempestivamente (con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi rispetto alla data prevista) sia il Comune che le Direzioni didattiche interessate.
Trattandosi di servizio di pubblico interesse lo stesso non può essere interrotto o sospeso se non per comprovate cause di forza maggiore.
I servizi oggetto del presente Capitolato fanno riferimento al sistema di classificazione CPV 60130000- 8: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada.
Art. 2 DEFINIZIONI
Nell’ambito del presente capitolato si intende per:
a) Stazione appaltante: l’Amministrazione Comunale (A.C.) di Albano Laziale che affida all’impresa aggiudicataria i servizi di cui al presente Capitolato a seguito di aggiudicazione, ad essa favorevole, di gara d’appalto espletata con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 – comma 2 – del D. Lgs. n. 50/2016 (d’ora in avanti Codice);
b) Servizio di trasporto: l’insieme di attività e automezzi utilizzati dall’impresa Aggiudicataria per lo svolgimento del servizio;
c) Scuolabus: gli automezzi messi a disposizione dall’impresa Aggiudicataria per effettuare il servizio di trasporto;
d) Servizio di assistenza a bordo: sorveglianza degli alunni a bordo degli scuolabus reso mediante personale qualificato alle dipendenze dell’Impresa Aggiudicataria;
e) Servizi di trasporto giornaliero: i percorsi prestabiliti all’inizio di ogni anno scolastico che l’impresa Aggiudicataria deve osservare;
f) Scuole ubicate sul territorio: le strutture scolastiche, anche ubicate nel territorio dei Comuni confinanti, presso le quali devono essere condotti/prelevati gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto;
g) Impresa Aggiudicataria (I.A. o Aggiudicatario o Affidatario): il soggetto giuridico risultato aggiudicatario dell’appalto al quale viene affidata la gestione dei servizi descritti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e nei relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, nonché nei documenti posti a base di gara;
h) Capitolato speciale di Appalto (C.S.A.): il presente documento, compresi tutti i suoi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale
i) Specifiche tecniche: insieme delle caratteristiche/disposizioni che definiscono le esigenze tecniche che l’impresa Aggiudicataria deve soddisfare per lo svolgimento delle attività richieste dall’Amministrazione ed affidate con il contratto d’appalto, di cui all’art. 68 del D. Lgs. n. 50/2016;
j) Codice: il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
k) Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici (limitatamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio e che trovano applicazione in relazione all’appalto in oggetto);
l) Decreto n. 81 del 2008: il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
m) R.U.P.: il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del Codice;
n) D.E.C.: il Direttore per l’Esecuzione del Contratto di cui all’art. 101 del Codice, che può coincidere o meno con il R.U.P. ai sensi delle previsioni dello stesso Xxxxxx. Al DEC spettano i compiti e le funzioni definite dal Codice e dalla Linee Guida emanate dall’ANAC nonché dal D.M. n. 49/2018;
o) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dall'art. 86, comma 2 - lettera b, del Codice;
p) DUVRI: il Documento di valutazione dei rischi legati alle attività interferenti di cui all’articolo 26 del
D. Lgs. n. 81 del 2008;
q) DVR: il Documento di Valutazione dei Rischi elaborato dall’appaltatore ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 2008;
r) Costo del personale: il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui all'art. 23, comma 16, del Codice.
s) Oneri di sicurezza aziendali: i costi che deve sostenere l’Appaltatore per l’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l’eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi. L'operatore economico deve indicare tali oneri nella propria offerta economica ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice nonché all’articolo 26, comma 3 - quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
t) Costi di sicurezza: i costi per l’attuazione delle misure di sicurezza indicati nel DUVRI e relativi ai rischi da interferenza.
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Art. 3 OGGETTO DELL’APPALTO
Le attività costituenti il servizio, da effettuare a cura della I.A., sono così sintetizzabili:
1. trasporto scolastico,
2. trasporto alle palestre e ritorno,
3. brevi uscite didattiche durante l’orario scolastico,
4. servizio di contabilità dei pagamenti diretti degli utenti mediante abbonamenti,
5. servizio di assistenza e sorveglianza a bordo.
L’I.A. dovrà gestire i servizi oggetto del presente affidamento con riferimento agli standard produttivi indicati nel presente C.S.A., individuati come specifiche tecniche e prestazionali ai sensi dell’art. 68 del Codice.
Art.4 DESCRIZIONE DEI SERVIZI
L’I.A. si impegna a garantire il regolare svolgimento dei servizi di cui all’art. 3 con le seguenti modalità:
a) Trasporto scolastico
il servizio consiste nel trasportare, nei giorni previsti dal calendario scolastico, gli alunni – compresi i soggetti disabili:
a.1 - all’entrata: dai punti di raccolta definiti di concerto con l’Amministrazione ed indicativamente riportati nell’allegato A (riferiti all’anno scolastico 2018/2019) alla scuola (anche situata in comuni limitrofi per i residenti nel Comune di Albano);
a.2 - all’uscita: dalla scuola (anche situata in comuni limitrofi per i residenti nel Comune di Albano) ai punti di raccolta sopra citati.
Le scuole interessate al servizio sono quelle dell’Infanzia, le Primarie e Secondarie di I Grado e, solo per gli alunni disabili, anche Secondarie di II Grado: esse sono specificate nella Relazione di Progetto.
Gli elenchi delle scuole e dei punti di raccolta (fermate) - nei limiti della fattibilità - saranno definiti ogni anno in conseguenza di variazioni delle esigenze del trasporto scolastico relate alla soppressione, alla ristrutturazione, all’accorpamento o alla nuova e/o diversa dislocazione di plessi scolastici o, infine, ad un numero consistente di richieste per altri punti di raccolta.
b) Trasporto dalle scuole alle palestre e ritorno a scuola per lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica
Il servizio è attivato su richiesta dell’Amministrazione, secondo le esigenze didattiche dei Dirigenti scolastici. Il servizio potrà essere effettuato di norma al termine del trasporto scolastico per l’entrata e prima del trasporto per l’uscita.
c) Trasporto per uscite didattiche
Il servizio è attivato su richiesta dell’Amministrazione , secondo le esigenze didattiche dei Dirigenti scolastici, rappresentate con dettagliata nota scritta e con congruo anticipo. Il servizio potrà essere effettuato, di norma, al termine del trasporto scolastico per l’entrata e prima del trasporto per l’uscita.
d) Servizio di assistenza e sorveglianza a bordo
Il servizio consiste nell’assicurare agli alunni , attraverso la presenza di appositi operatori in possesso dei requisiti di idoneità, un servizio di vigilanza ed accompagnamento durante la salita, il tragitto e la discesa degli stessi.
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e) Servizio rilascio abbonamenti e riscontro pagamenti
Il servizio consiste nella gestione delle iscrizioni, che saranno trasmesse dall’Amministrazione, e di tutte le attività connesse al rilascio abbonamenti nei confronti degli utenti , nel riscontro diretto del pagamento degli abbonamenti di trasporto scolastico e nella predisposizione di rendicontazione mensile da trasmettere all’Amministrazione contestualmente alla fattura relativa al servizio svolto nel mese.
Alla fine di ogni anno scolastico l’ I.A. trasmetterà un documento riepilogativo di quanto riscosso per eventuali conguagli.
Art. 5 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per quanto non previsto nel presente C.S.A., si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed al Codice civile nonché ad ogni altra disposizione di legge comunque applicabile all’appalto in oggetto. A titolo indicativo e non esaustivo si segnalano, in particolare:
a) il D. Lgs. n. 50/2016;
b) il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora vigente;
c) il D.M. n. 49 del 07.03.2018;
c) il D. Lgs. n. 81/2008;
d) il D.Lgs. 22.12.2000 n. 395 e regolamento attuativo D.M. 161 del 28.04.2005 (in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
e) il D.Lgs. 30.04.1992 n. 258 e successive modifiche ed integrazioni (codice della Strada) e relativo regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. n. 495/1992;
f) il D.M. 18 Aprile 1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus) integrato con successivo D.M. 13.01.2004 e D.M. 1.04.2010;
g) il D.M. 31 gennaio 1997 (in G.U. 27 febbraio , n. 48) – Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico e successiva circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 23 dell’11 marzo 1997;
h) il D.Lgs. n. 24 del 3 marzo 2011 relativo alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale ed a basso consumo energetico nel trasporto su strada;
i) il D.Lgs. n. 196/2003 ed il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR);
l) il D.Lgs. n. 101/2018, disposizioni e direttive del Garante per la Privacy, in tema di protezione della privacy e trattamento dati personali;
m) il Regolamento di cui RD n. 827/1924 per la parte ancora vigente;
n) le disposizioni ed indicazioni impartite dall’ANAC;
o) le disposizioni legislative e regolamentari, anche comunali, vigenti comunque applicabili ai servizi oggetto di appalto;
p) le ordinanze comunali;
q) gli ordini ed alle direttive impartite dal R.U.P. e dal DEC;
r) l’articolo 591 c.p.;
s) ogni altra disposizione normativa vigente ed applicabile alla specifica materia.
La I.A. è tenuta ad osservare la normativa vigente del settore, compresi i provvedimenti adottati e entrati in vigore in data successiva a quella dell’affidamento del servizio.
Nello svolgimento del servizio la I.A. è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel DPCM 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”.
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Art. 6 DESTINATARI DEL SERVIZIO
I servizi di trasporto di cui al presente C.S.A. sono destinati:
a) agli utenti delle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado ubicate nel territorio del Comune di Albano laziale e limitrofi
b) agli utenti con disabilità frequentanti le scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondarie di I e II grado del Comune di Albano Laziale e limitrofe.
Possono usufruire del servizio solo i possessori di apposito documento di viaggio (abbonamento) e nella misura indicata nel documento stesso. L’I.A. è tenuta a verificare il possesso, da parte di tutti i trasportati, del documento di viaggio, non consentendo di usufruire del servizio a coloro che ne siano sprovvisti. L’Amministrazione non sarà responsabile di eventuali morosità, che saranno a totale carico della I.A.
Le tariffe di abbonamento e le relative indicazioni sono previste con deliberazione di G.M. 249 del 27.12.2018.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, aumentare, diminuire, attivare o sospendere i servizi oggetto del presente appalto, senza che la I.A. possa sollevare eccezioni o pretendere indennità a vario titolo.
Art. 7 DURATA
La durata dell’affidamento è fissata in quattro anni scolastici, dall’anno scolastico 2019/2020 all’anno scolastico 2022/2023 (con esclusione dei giorni coincidenti con le chiusure programmate e fatte salve le variazioni per forza maggiore, ad esempio: sospensioni per consultazioni elettorali, scioperi, eventi naturali, eccetera) nel rispetto del calendario scolastico regionale ed in funzione delle indicazioni fornite dalle Direzioni didattiche: indicativamente dal primo giorno di scuola (settembre) all’ultimo (in genere metà giugno, eccetto 30 giugno per le scuole dell’infanzia).
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice ed ai fini di dare continuità all’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 della Costituzione, sulla base di un provvedimento espresso dell’Amministrazione il contratto di appalto potrà essere prorogato - agli stessi prezzi, patti e condizioni o a condizioni più favorevoli per la stazione appaltante - per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.
L’appaltatore uscente sarà quindi tenuto a garantire il servizio anche oltre la scadenza contrattuale senza diritto ad alcun indennizzo ulteriore rispetto al corrispettivo contrattuale.
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CAPO II DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 8
VARIAZIONE DEI SERVIZI AFFIDATI
Le modifiche nonché le varianti al contratto d’appalto, in corso di validità dello stesso, sono disciplinate dall’art. 106 del Codice e dalle disposizioni legislative e regolamentari correlate.
Fatto salvo quanto specificatamente indicato nel presente C.S.A. il Comune può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
1. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
2. per cause impreviste e imprevedibili;
3. per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei servizi affidati e dei luoghi in cui essi vengono svolti, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
4. quando le varianti, nell'esclusivo interesse dell’Ente, in aumento o in diminuzione, sono finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dalla legge.
L’Affidatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’Affidatario stesso e che siano ritenute opportune dal Comune.
Il contratto sarà oggetto di adeguamento nel caso siano apportate integrazioni o modifiche ai regolamenti comunali che incidano sulle modalità operative delle prestazioni affidate e sui relativi costi. In tal caso l’affidatario provvederà, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle variazioni sopra definite, a redigere apposita relazione contenente la rilevazione dei costi di erogazione del servizio derivanti dalle modifiche regolamentari introdotte.
ART. 9
DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’AFFIDATARIO
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’affidatario se non è disposta dal
R.U.P. e preventivamente approvata dal Comune nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.
ART. 10 NUOVI SERVIZI
Eventuali servizi aggiuntivi che si dovessero rendere necessari nel corso dell’appalto verranno eventualmente affidati all’aggiudicatario ai sensi dell’art. 63 del Codice nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
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ART. 11
MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in conformità alle disposizioni dell’art. 32, comma 14, del Codice.
L’I.A. si obbliga a stipulare il contratto, previo versamento dei diritti e delle spese dovute, secondo le modalità che verranno comunicate all’I.A. con apposita nota dell’Ufficio Contratti.
Nel caso in cui l’I.A. non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall’aggiudicazione ed il rapporto obbligatorio verrà risolto con comunicazione scritta dell’A.C. che porrà a carico dell’I.A. le ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente. L’A.C. procederà comunque ad incamerare la cauzione provvisoria, di cui all’art. 42 del presente capitolato.
L’I.A., prima della stipulazione del contratto, dovrà:
• Presentare la cauzione definitiva secondo le condizioni di al successivo art. 42;
• Versare l’importo delle spese contrattuali
• Presentare la documentazione che sarà richiesta nella lettera di invito a stipulare.
In particolare dovrà essere presentata:
• polizza RCT/RCO nella quale deve essere esplicitamente indicato che l’A.C. è considerata “terza” a tutti gli effetti, come meglio specificato nel successivo art. 41;
• Atto notarile di costituzione del Raggruppamento temporaneo di Imprese , nel caso di aggiudicazione a RTI.
L’I.A. si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle more della stipulazione del contratto stesso. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal presente capitolato per le polizze assicurative potrà comunque farsi luogo alla liquidazione dei compensi spettanti all’I.A., purchè quest’ultima abbia già costituito e presentato la cauzione definitiva prevista dal presente capitolato.
Se nel corso del contratto è richiesto all’impresa un ampliamento del servizio, non rientrante nelle variazioni che non comportano modifiche contrattuali, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 si procede alla sottoscrizione di apposito contratto aggiuntivo.
Sul valore del contratto aggiuntivo non è richiesta l’integrazione della cauzione definitiva, ma sono dovute le spese contrattuali.
All’atto della stipula del contratto, alle condizioni previste dalla legge, sarà corrisposta all’I.A. - a titolo di anticipazione - una quota pari al 20% (venti per cento) del valore annuale del contratto relativamente alla quota di corrispettivo di competenza del Comune, ai sensi dell’art. 35 - comma 18 - del Codice. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decadrà dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione
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ART. 12
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO CESSIONE DEI CREDITI
È fatto assoluto divieto all’appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d’appalto a pena di nullità, fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’art 1406 e seguenti del c.c, a condizione che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione provveda a documentare il possesso del requisiti previsti per l’affidamento e la gestione del servizio.
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e della legge
21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata all’amministrazione debitrice, ed a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia. Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 13 SUBAPPALTO
Il sub-appalto è disciplinato dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
L’Impresa affidataria è tenuta a comunicare se intenda o meno avvalersi del subappalto. La quota massima del servizio subappaltabile è, ai sensi dell’art. 105 – comma 2 – del Codice, pari al 50% (cinquanta per cento) dell’importo del contratto.
Nell’ipotesi di ricorso al subappalto senza autorizzazione, l’impresa si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant’altro dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso l’Amministrazione procede alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione definitiva fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla legge.
Nei contratti sottoscritti con il subappaltatore deve essere inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
n. 136/2010. L’appaltatore o il subappaltatore che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante.
Ai fini della ripartizione di prestazioni fra eventuali raggruppamenti di tipo verticale si considerano prestazioni scorporabili quelle relative all’assistenza ed accompagnamento degli alunni.
Ai sensi dell’art.105 - comma 13 - del Codice l’ A.C., su richiesta del subappaltatore, procederà al pagamento diretto delle prestazioni da esso rese nell’ambito del presente appalto.
ART. 14
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
In caso di discordanza tra i vari documenti di gara vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali i servizi devono essere svolti e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, stabiliti dal DEC in accordo con il R.U.P.
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In caso di disposizioni del C.S.A. tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del C.S.A., è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'affidamento dell’appalto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Ovunque nel presente C.S.A. si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
ART. 15
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché ad esso non materialmente allegati:
a) il presente C.S.A. comprese le eventuali tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
b) i documenti di gara;
c) l’offerta presentata dall’aggiudicatario in sede di gara con i relativi allegati tecnico-progettuali;
d) il DUVRI;
e) le polizze di garanzia di cui all’art. 103 del Codice.
I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati al contratto purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare quelle indicate al precedente art. 5.
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto – Capitolato Speciale d'Appalto – Altri documenti.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, al DEC, sentito il R.U.P. se persona diversa.
L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili e le specifiche tecniche fissati dal presente C.S.A. avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
ART. 16
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
La sottoscrizione del contratto e di tutti i suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché in ordine alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e dei documenti posti a base di gara per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
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Con la sottoscrizione del contratto di appalto l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione posta a base di gara, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i servizi e le prestazioni da svolgere, che, come da apposito verbale sottoscritto con il R.U.P., consentono l’immediato avvio del servizio.
In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante:
a) ogni valore in cifra assoluta si intende espresso in euro;
b) ogni valore in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intende I.V.A. esclusa.
Tutti i termini di cui al presente CSA, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art 110 del Codice.
Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 48, commi 17 e 18, del Codice.
ART. 17
DOMICILIO E RAPPRESENTANTI DELL’APPALTATORE
L’appaltatore deve eleggere domicilio nel Comune di Albano Laziale. Xxx non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal DEC o dal R.U.P., ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dell’appalto oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del precedente comma.
L'appaltatore che non conduce personalmente i servizi oggetto dell’appalto deve farsi rappresentare per mandato, depositato presso la Stazione Appaltante, da persona gradita alla stessa e fornita dei necessari requisiti d'idoneità tecnica e morale. Tale persona potrà essere allontanata e sostituita a richiesta della Stazione Appaltante.
L’ appaltatore, inoltre, dovrà nominare un referente amministrativo ed un referente tecnico che siano sempre rintracciabili dalle ore 7,00 alle ore 18,00, per la programmazione generale del servizio ed ogni qualvolta il Comune lo ritenga opportuno.
La nomina dei referenti deve essere comunicata al RUP tramite il DEC, se persona diversa, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto e, comunque, prima che abbia luogo l’avvio del servizio. In mancanza, il servizio non potrà essere avviato per colpa dell'appaltatore e quindi con addebito degli eventuali giorni di ritardo.
L'appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica dell’appalto ad apposito personale, in possesso di adeguate capacità, alle proprie stabili dipendenze o con rapporto contrattuale ai sensi di legge, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alla responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione delle norme in materia di sicurezza, dei piani di sicurezza e del Documento di Valutazione dei Rischi di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Anche il direttore
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tecnico può essere allontanato e sostituito a richiesta della Stazione Appaltante.
Compete esclusivamente all'appaltatore ed al direttore tecnico ogni decisione e responsabilità per quanto riguarda le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei servizi in appalto.
La nomina del direttore tecnico dovrà essere comunicata al R.U.P. tramite il DEC entro trenta giorni dalla esecutorietà del contratto e comunque prima che abbia luogo l’avvio del servizio.
Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni ricadrà sull'appaltatore, restando la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione dell’esecuzione del contratto, sollevati ed indenni da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale.
Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma 1, o delle persone di cui ai successivi commi, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato e delle relative dichiarazioni di accettazione dell’incarico.
Del rappresentante dell’appaltatore nonché dei referenti tecnico ed amministrativo, deve essere fornito un numero di telefono cellulare, un indirizzo di posta elettronica ed il recapito della sede operativa in cui operano, affinché possano essere facilmente raggiungibili in qualsiasi momento e per qualsiasi esigenza legata ai servizi affidati.
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CAPO III
DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 18
CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO IN APPALTO
Il servizio di trasporto scolastico del Comune di Albano Laziale è articolato in linee su gomma e viene svolto con mezzi tecnici, personale ed automezzi dell’ impresa affidataria.
Il servizio è relativo al tragitto dai nuclei abitati, con fermate lungo il percorso, alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie site nel territorio comunale di Albano Laziale e zone limitrofe, con assistenza agli alunni durante il trasporto.
Per corsa si intende il servizio prestato con un autobus/automezzo lungo il percorso stabilito, dalla partenza fino alla scuola (andata) oppure dalla scuola fino al capolinea (ritorno).
Nei servizi affidati sono compresi:
a) il trasporto da e per le palestre comunali e/o convenzionate durante gli orari scolastici ed il tempo pieno e prolungato;
b) il trasporto, anche presso istituti superiori, dei soggetti diversamente abili che utilizzano il servizio da svolgere anche con veicoli appositamente attrezzati, compresi eventuali ausili quali le carrozzelle, eccetera;
c) il trasporto per uscite didattiche (ad esempio: musei, teatri, biblioteche, agriturismi, altre scuole, eccetera ) e per manifestazioni sportive (ad esempio: MiniAlbaniadi, eccetera) nel Comune di Albano Laziale e nei Comuni limitrofi, Roma esclusa.
Tali servizi, rientrando nelle prestazioni oggetto di gara, non comportano per l’Amministrazione alcun compenso aggiuntivo. Altre tipologie di servizi potranno essere offerte in sede di gara d’appalto a titolo di proposta migliorativa.
Le Imprese partecipanti dovranno aver preso visione dei percorsi da effettuare, come descritti nell’Allegato A, cui si rimanda.
Si precisa che è fatto assoluto divieto all’Affidatario di effettuare servizi personalizzati con i mezzi ed il personale adibiti al trasporto scolastico (ad esempio: attese o accompagnamenti dinanzi a singole abitazioni eccetera) neppure dietro compenso extra offerto dagli utenti.
Il servizio è gestito con le tariffe in vigore come approvate dalla Giunta comunale (euro 25,00 mensili) per il trasporto scolari, secondo le condizioni generali stabilite dal presente Capitolato.
Avranno accesso al servizio gli alunni che presenteranno domanda di iscrizione nei termini stabiliti, previa verifica dei requisiti di ammissibilità e fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Il servizio di trasporto scolastico sarà svolto, dal lunedì al venerdì (a meno di diversi calendari didattici, che potrebbero per esempio prevedere anche il sabato), secondo i percorsi indicativi di cui all’Allegato (A), riferiti all’anno scolastico 2018-2019 e suscettibili di variazioni secondo le esigenze dell’utenza scolastica e sulla base degli orari di entrata ed uscita previsti annualmente dalle Direzioni didattiche.
La variazione del programma d’esercizio, l’istituzione di nuove linee, l’adeguamento dell’effettiva consistenza del servizio in relazione alle variazioni del numero degli utenti iscritti, i cambiamenti necessari per deviazione di percorsi e/o problemi di viabilità, la riduzione del servizio non costituiscono modificazione dell’appalto, nei limiti di quanto stabilito dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
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Trovano in ogni caso applicazione le disposizioni dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 (cosiddetto “quinto d’obbligo”).
Dovranno essere rispettati gli orari stabiliti d’intesa con le Direzioni didattiche, con una tolleranza massima di 15 (quindici) minuti , compatibilmente con gli orari delle altre scuole e con le difficoltà del traffico in casi imprevedibili.
Il servizio è regolato con Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 (in G.U. 27 febbraio , n. 48) – Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico.
Il servizio conta attualmente di circa n. 1050 (millecinquanta) utenti trasportati presso n. 18 (diciotto) sedi scolastiche. Sono presenti inoltre n. 6 (sei) istituti superiori per eventuali richieste di disabili. I suddetti numeri sono indicativi e vengono forniti come informazione ai concorrenti ai fini della formulazione della propria offerta.
Il numero minimo di mezzi necessari allo svolgimento del servizio è pari almeno a n. 20 (venti) automezzi di cui almeno n. 1 (uno) per disabili, oltre n. 2 (due) di scorta.
Nell’acquisto, leasing o noleggio dei mezzi di trasporto di cui alla categoria K del PAN GPP, adibiti al servizio affidato, dovranno essere rispettati i criteri minimi ambientali e le disposizioni di cui al D.Lgs.
n. 24/2011 di attuazione della Direttiva 33/2009/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale ed a basso consumo energetico nel trasporto su strada (emissioni di XX0, XXx,XXXX e particolato). In particolare la normativa si applica agli autobus e, più precisamente:
d) acquisto, leasing e noleggio di veicoli di cat. M2 (Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone , aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t) e di cat. M3 (Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t) per il trasporto pubblico.
Per lo svolgimento dei servizi affidati non potranno essere utilizzati automezzi con standard inferiore ad Euro 6 se non per i mezzi di scorta (anche standard Euro 5). In ogni caso per l’impiego di automezzi di nuova immatricolazione è richiesta l’omologazione secondo lo standard Euro 6.2 o Euro
6.3 secondo le norme europee RDE e gli standard WLTP. È consentito l’impiego, nel rispetto delle disposizioni vigenti al momento, di automezzi dotati di motore ibrido ad energia elettrica oppure di motore completamente elettrico.
Tutti gli automezzi, tranne quelli alimentati a gas naturale compresso (CNG), devono essere provvisti di un “indicatore di consumo”, ossia di un dispositivo di segnalazione dei consumi di carburante.
I tubi di scarico non devono essere collocati dallo stesso lato delle porte passeggeri, inoltre l’impianto di scarico deve consentire l’applicazione dei dispositivi per il controllo periodico dei gas di scarico.
Per quanto riguarda le emissioni sonore si fa riferimento a quanto previsto nell’allegato I del D.M. 14 dicembre 2007 recante “recepimento della direttiva 2007/34/CE della Commissione del 14 giugno 2007”.
L’I.A. dovrà utilizzare automezzi che, per dimensioni ed altre caratteristiche, non determinino problemi di sicurezza alla viabilità sui percorsi. Nel caso in cui la sede viabile del percorso risultasse inadeguata per il passaggio di un autobus di dimensioni maggiori, l’operatore dovrà provvedere alla dotazione di almeno due autobus di dimensioni minori.
Art. 19
SPECIFICHE DELLE PRESTAZIONI
Le domande di iscrizione al trasporto scolastico sono presentate dagli utenti all’Amministrazione Comunale tra i mesi di marzo ed agosto di ogni anno (salvo diversa disposizione) e sono relative al
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successivo anno scolastico, che inizia nel mese di settembre. Dopo le verifiche a cura dell’Ufficio Trasporti, tali domande sono inviate alla I.A. per lo studio dei percorsi, delle linee e delle suddivisioni, da attuare di concerto con il competente ufficio comunale.
Il servizio di trasporto scolastico deve essere espletato garantendo gli orari di ingresso ed uscita degli alunni come definiti dalle Direzioni didattiche e con le eventuali modifiche che dovessero intervenire durante l’anno, secondo i programmi di esercizio annuali, con particolare attenzione al rispetto degli orari.
In caso di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze, gli orari di entrata ed uscita potranno subire variazioni: esse saranno comunicate tempestivamente all’appaltatore per consentirgli la programmazione, in tempo utile, del servizio.
La I.A. deve garantire il servizio di rientro tempestivo degli alunni nel caso si verificassero cause di forza maggiore non oggettivamente prevedibili, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamento degli impianti di riscaldamento, mancanza improvvisa d’acqua, precipitazioni nevose e o qualsiasi evento che renda indispensabile l’allontanamento degli alunni dal plesso scolastico frequentato.
Il mancato rispetto degli orari concordati, causato da interruzioni stradali, qualora siano di lunga durata, deve essere comunicato al Comune al fine di valutare congiuntamente percorsi alternativi con le necessarie deviazioni degli itinerari, che garantiscano il normale espletamento del servizio.
In caso di abbandono o sospensione del servizio e, in genere, per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, l’Amministrazione potrà affidare temporaneamente i servizi ad altra Ditta, con rivalsa delle spese a carico dell’Appaltatore, oltre l’applicazione delle sanzioni e la richiesta di risarcimento danni.
Art. 20
TARIFFE DI ABBONAMENTO
Le tariffe di abbonamento vengono stabilite con deliberazione di Giunta comunale con le seguenti specificazioni, salvo ulteriori esigenze:
a) costo abbonamento mensile per le linee scolastiche: euro 25,00 (euro venticinque/00) - deliberazione di G.M. n. 249 del 27.12.2018 - con precisazione che:
a.1) per i mesi di settembre e giugno il costo dell’abbonamento viene dimezzato, eccetto che per gli utenti che continuano il servizio fino a fine giugno;
a.2) il costo dell’abbonamento è fisso ed indipendente dal fatto che venga utilizzato il bus solo per andata o ritorno o non venga utilizzato per malattia temporanea o per altri motivi;
a.3) gli utenti con reddito ISEE determinato secondo il regolamento sui servizi scolastici (Deliberazione di G.M. n. 38/2018) usufruiranno di agevolazioni a carico dell’Ente;
a.4) gli alunni con accertata disabilità, ai sensi dell’art. 3 - comma 3 - della Legge 104/1992, godranno dell’esenzione totale a carico dell’Ente.
Il costo dell’abbonamento è a carico dell’utente e sarà riscosso direttamente dalla I.A. che provvederà, a sua totale cura e spese e con assunzione delle relative responsabilità, ad espletare tutte le procedure di identificazione dell’utente avente diritto tramite tesserino con fotografia corredato dalle opportune autorizzazioni e deleghe dei genitori.
L’A.C. non risponde di eventuali morosità degli utenti in relazione agli abbonamenti.
L’I.A. ha diritto a procedere, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, al recupero coattivo delle tariffe dovute e non pagate, rimanendo a suo carico solo ed esclusivo carico le somme eventualmente non riscosse, senza possibilità di indennizzo alcuno da parte della A.C..
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L’A.C. si farà carico del costo relativo agli utenti riconosciuti disagiati dai Servizi Sociali, o che abbiano richiesto contribuzione con attestazione ISEE o degli utenti disabili secondo il Regolamento dei servizi relativi al Diritto allo Studio (Deliberazione di G.M n.38 del 22.02.2018): tali costi verranno corrisposti all’appaltatore previo addebito, contabilizzazione e fatturazione elettronica dei relativi importi.
I prospetti dei prezzi, con riferimento anche alle condizioni generali di viaggio ed agli orari, dovranno essere resi noti agli utenti secondo modalità concordate con il R.U.P. e non potranno essere modificati senza la preventiva approvazione della A.C..
Art. 21 LINEE E FERMATE
La raccolta e la discesa degli alunni avverrà esclusivamente in corrispondenza di fermate predeterminate e con accesso agli automezzi consentito esclusivamente agli aventi diritto, regolarmente iscritti.
È fatto assoluto divieto di accesso sui mezzi a persone estranee al servizio.
Entro l’inizio di ogni anno scolastico verrà definito il programma d’esercizio, in base alle richieste di iscrizione pervenute presso il Comune e trasmesse alla I.A., suddivise per plesso. Tale programma dovrà anche tener conto dell’intensità abituale del traffico in determinati momenti della giornata, al fine di definire orari di raccolta degli utenti compatibili con gli orari scolastici.
Le linee , predisposte dalla I.A. e stabilite di concerto con la A.C., osservano indicativamente i giorni, gli orari e le fermate indicate nella Relazione Tecnica di progetto e nell’ ALL. A - cui si rimanda - riferiti all’anno scolastico 2018/2019, i quali potranno essere variati secondo i futuri calendari scolastici e che si intendono riportati a livello meramente indicativo.
Dopo il primo avvio del trasporto scolastico, fase entro la quale l’I.A. deve provvedere a predisporre il piano provvisorio dei percorsi e del personale addetto, l’I.A. dovrà predisporre il piano definitivo, dopo aver effettuato un controllo sui servizi svolti, aver verificato i percorsi e gli orari. In sede di predisposizione del piano definitivo l’I.A. può proporre al Comune le necessarie modifiche per accogliere le richieste dell’utenza, se effettuabili, con possibilità di parziali modifiche alle linee, mediante accorpamento o scorporo di tratti di percorso. I programmi dettagliati, da consegnare alla A.C. all’inizio di ogni anno scolastico, devono indicare:
- il numero della linea con relativo capolinea;
- gli orari indicativi del trasporto alle varie fermate e l’ubicazione delle fermate stesse;
- l’elenco nominativo degli alunni da trasportare;
- le scuole di destinazione.
Esaurite le richieste dei residenti che avranno presentato richiesta nei termini, potranno essere prese in considerazione, in caso di esubero dei posti disponibili, anche richieste fuori termine di residenti e, solo successivamente, richieste di non residenti nel Comune di Albano Laziale in quanto residenti nei comuni confinanti ed iscritti nelle scuole di Albano Laziale.
All’Amministrazione compete di autorizzare le variazioni al servizio e l’I.A. ha l’obbligo di renderle operative entro tre giorni dalla comunicazione di autorizzazione , dandone notizia all’utenza ed alle scuole interessate.
Anche per questa fattispecie trova applicazione l’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 in merito alle varianti contrattuali.
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È necessaria la presenza alle fermate, sia per la salita che per la discesa, di un soggetto maggiorenne che abbia la cura del minore: la consegna degli alunni può essere fatta solo ai genitori e/o a persone adulte dagli stessi autorizzate formalmente con sottoscrizione della delega da consegnare alla I.A.
Possono salire e scendere dal bus in maniera autonoma, anche in assenza di genitore o delegato, i soli allievi della scuola secondaria di primo grado per i quali i genitori o gli aventi patria potestà abbiano sottoscritto specifica autorizzazione, a valore di liberatoria, da consegnare alla I.A..
Non possono scendere dall’autobus in maniera autonoma gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria, per i quali non siano presenti alla fermata i genitori o le persone delegate al ritiro, come sopra specificato. Nel caso in cui si verificasse l’assenza alla fermata di uno dei soggetti autorizzati al recupero, l’alunno verrà accompagnato, a cura dell’autista e/o dell’assistente, presso il Comando di Polizia locale, che provvederà ad avvisare i genitori, per un sollecito arrivo.
Il controllo relativo agli adempimenti di cui ai punti precedenti è demandato all’accompagnatore presente sul mezzo.
Fermo il numero minimo riportato nel precedente art. 18 del presente capitolato, nell’esercizio delle linee l’I.A. dovrà impiegare un numero adeguato di automezzi, secondo il programma d’esercizio, con garanzia del rispetto degli orari di inizio e termine delle lezioni e del numero dei trasportati.
Ogni anno, entro due mesi dall’inizio del servizio, dovranno essere forniti alla A.C gli elenchi contenenti la specificazione delle caratteristiche degli automezzi utilizzati nel servizio (con indicazione del tipo, del numero dei posti, della targa, della carta di circolazione, eccetera) nel rispetto delle disposizioni del vigente codice della strada.
All’interno di ogni automezzo utilizzato per lo svolgimento del servizio dovrà essere indicato il numero massimo dei posti corrispondenti a quelli stabiliti nella licenza di circolazione.
Alle linee dovranno essere adibiti esclusivamente conducenti ed assistenti, muniti di cartellino di riconoscimento, riconosciuti idonei.
Gli automezzi dovranno essere collaudati per il servizio stesso, dotati di cinture di sicurezza dove obbligatorie e riconoscibili mediante scritta con il nome della società, da applicarsi sulla fiancata dell’autobus.
Ciascun mezzo dovrà essere dotato, a cura della I.A., di idoneo telefono al fine di consentire il contatto immediato con genitori, uffici comunali e scuola per la gestione di eventuali bisogni ed esigenze.
Gli orari del servizio sono compilati in modo che la velocità massima degli automezzi sia mantenuta nei limiti di legge, con garanzia della sicurezza del servizio e per l’incolumità delle persone, rispondendo nel contempo alle esigenze del traffico. La A.C. può in qualunque momento richiedere la variazione dei tempi di percorrenza qualora ritenga che le velocità non soddisfino le esigenze sopra indicate.
La A.C. non assume alcuna responsabilità nella gestione del servizio, neanche in relazione alla sicurezza dei trasportati, essendo il servizio affidato alla responsabilità esclusiva dell’I.A. che garantisce l’esatta osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza e/o comunque applicabili ai servizi affidati.
L’I.A. è tenuta a comunicare immediatamente al R.U.P. gli estremi di ogni incidente verificatosi (quali, ad esempio: sinistri, collisioni, eccetera) anche in caso di assenza di danni.
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L’I.A. è tenuta, altresì, a dare immediata comunicazione al R.U.P. di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione del servizio (guasti, ritardi accidentali, eventi imprevedibili, eccetera).
Entro venti minuti dall’evento deve essere assicurata una tempestiva sostituzione degli automezzi in caso di fermo, dovuto per qualsiasi motivo.
La I.A., entro trenta giorni dall’inizio del servizio, deve istituire un numero telefonico per le informazioni agli utenti e garantire un arco temporale di risposta coincidente almeno con l’inizio ed il termine del servizio.
Le spese di sorveglianza degli utenti sono a carico della I.A. È fatto divieto assoluto di lasciare incustoditi gli alunni sopra il mezzo.
Sugli autobus non dovrà tollerarsi, per nessuna ragione, un carico di viaggiatori o di bagagli superiore al massimo fissato nella licenza di circolazione, né posti in piedi.
Prima di procedere all’acquisto di nuovi autoveicoli da adibire al servizio la I.A. dovrà richiedere la preventiva autorizzazione alla A.C. ed alla Motorizzazione civile, segnalandone il tipo e le caratteristiche.
Così pure la I.A. non potrà alienare gli autobus adibiti al servizio e destinarli ad altro uso senza l’autorizzazione della A.C. e della Motorizzazione civile.
Art. 22 DEPOSITO AUTOMEZZI
La I.A. dovrà necessariamente avere, al momento della sottoscrizione del contratto e, comunque, dell’avvio del servizio, la disponibilità di un deposito degli automezzi utilizzati per l’espletamento dello stesso: tale deposito dovrà essere ubicato nell’ambito del territorio comunale o nelle sue immediate vicinanze.
Tale prescrizione risponde all’interesse pubblico della stazione appaltante di affidare il servizio, rivolto ai minori frequentanti la scuola dell’obbligo e per sua natura essenziale, ad un operatore economico che disponga delle condizioni minime indispensabili a garantirlo con continuità ed efficienza.
Nel caso che questa condizione venga a mancare durante il periodo di vigenza del contratto, la A.C., previa diffida, potrà risolvere il contratto ai sensi del successivo art 36.
Art. 23
PULIZIA E DOTAZIONI DI SICUREZZA
I mezzi utilizzati per il presente servizio devono:
1) essere in possesso delle caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18/04/1977, al D.M. 31.01.1997 e relativa circolare applicativa del Ministero dei Trasporti n. 23 dell’11.03.1997 e ss.mm.ii., oltre a quanto previsto nel presente capitolato;
2) aver effettuato la revisione nei termini previsti dalla normativa vigente.
I veicoli devono essere utilizzati nel rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi; in particolare devono essere osservate le eventuali prescrizioni o limitazioni contenute nelle carte di circolazione e le norme vigenti nella Regione Lazio in materia ambientale.
Ai fini della partecipazione alla gara, la ditta dovrà presentare l’elenco dei mezzi a disposizione per l’effettuazione del servizio, compresi i mezzi di scorta a disposizione per eventuali temporanee sostituzioni
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e dovrà dimostrare il possesso dei mezzi che verranno adibiti al servizio. Il possesso degli automezzi dovrà essere dimostrato allegando i titoli che certifichino la disponibilità dei mezzi, con copia dei libretti di circolazione indicanti le revisioni ed i collaudi previsti dalla normativa vigente.
Gli automezzi, durante il servizio, devono essere mantenuti puliti ed igienicamente idonei: la pulizia ordinaria dovrà effettuarsi giornalmente, la pulizia straordinaria ogni settimana, la igienizzazione almeno ogni dieci giorni.
La pulizia del motore dovrà avvenire utilizzando oli lubrificanti e prodotti con etichetta Ecolabel o comunque conformi alle caratteristiche dell’Ecolabel.
Ogni automezzo dovrà avere in dotazione apposita cassetta di pronto soccorso, numero adeguato di giubbotti rifrangenti da utilizzare in caso di necessità nonché di ogni altra dotazione di sicurezza.
Ogni automezzo utilizzato nel servizio dovrà essere dotato di appositi estintori, secondo le caratteristiche e le prescrizioni di cui alla circolare del 23 marzo 2018 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica sicurezza e Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per trasporti terrestri, con esclusione o graduale sostituzione di estintori a polvere.
In caso di accertata inadempienza si provvederà, previa contestazione scritta, all’applicazione delle penali previste dal presente Capitolato.
Art. 24 GUASTI
Gli automezzi che si renderanno inefficienti dovranno essere sostituiti tempestivamente con altri mezzi, in stato di perfetta efficienza, aventi analoghe caratteristiche in modo da non creare nocumento al servizio.
Saranno ammesse attese, per il mezzo in sostituzione in caso di guasto lungo il percorso, non più lunghe di venti minuti decorrenti dal momento del guasto stesso.
Art. 25
CLAUSOLA SOCIALE – PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO
Il presente appalto è soggetto all’obbligo di rispetto della clausola sociale di cui all’art. 50 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L’aggiudicatario, pertanto, compatibilmente con la propria organizzazione, sarà tenuto al riassorbimento del personale attualmente impiegato nei servizi affidati.
Secondo quanto disposto dalla Linee Guida ANAC n. 13, le imprese concorrenti dovranno allegare, pena l’esclusione, all’interno dell’Offerta Tecnica un dettagliato progetto che illustri le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione delle clausola sociale con la conseguenza che l’offerta va considerata come offerta condizionata e, pertanto, inammissibile.
L’A.C. provvederà ad eseguire monitoraggi costanti sull’applicazione di quanto dettagliato nel progetto di assorbimento del personale da parte della I.A. nel corso dell’esecuzione del contratto.
In caso di mancato rispetto del progetto di applicazione della clausola sociale, l’A.C. applicherà le penali previste al successivo art. 35.
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Nel caso di totale ed accertata violazione del progetto di riassorbimento del personale, l’ A.C. ai sensi dell’art. 108, comma 3, del Codice, procederà alla risoluzione del contratto.
L’aggiudicatario sarà tenuto all’applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 nonché degli obblighi inerenti gli oneri contributivi degli operatori impiegati nello svolgimento del servizio, ai sensi della normativa vigente (art. 22 della L.R. 30/98) quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza.
L’aggiudicatario dovrà essere in regola con il DURC, con controlli a carico dell’Amministrazione. L’elenco del personale attualmente adibito al servizio oggetto di appalto è indicato nell’Allegato B.
L’I.A., prima dell’inizio del servizio, dovrà produrre – oltre alla documentazione prevista dall’applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 – la seguente documentazione: elenco nominativo del personale impiegato nel servizio con allegati i relativi documenti di abilitazione professionale e numero posizione assicurativa INPS.
Il personale destinato alla guida dovrà essere munito di patente di guida cat. D prevista dal D.Lgs. 285/92 per la conduzione di veicoli adibiti ai trasporti oggetto della presente concessione e del CAP (certificato di abilitazione professionale KD) e/o CQC (certificato di qualificazione del conducente).
A bordo dei mezzi deve essere garantito il servizio di assistenza ai trasportati con personale qualificato. A tal fine è obbligatoria a bordo degli automezzi adibiti allo svolgimento del servizio, la presenza di un assistente qualificato, di cui al successivo art. 26.
L’attività di accompagnamento ed assistenza sullo scuolabus è finalizzata alla custodia e vigilanza degli alunni trasportati, a controllare che durante il tragitto gli alunni siano seduti, che non arrechino danni a se stessi ed ai loro compagni e all’automezzo con comportamenti eccessivi e scorretti.
Il personale in servizio dovrà:
1) mantenere un comportamento corretto ed adeguato
2) condurre il veicolo con assoluta prudenza
3) consentire le operazioni di salita e discesa dal mezzo in condizioni di sicurezza per l’incolumità dei passeggeri
4) non fumare e bere bevande alcoliche durante lo svolgimento del servizio, né sul veicolo durante le soste.
Il personale addetto all’assistenza ha il dovere di controllare, con la dovuta diligenza e con l’attenzione richiesta dall’età e dallo sviluppo psico-fisico degli utenti trasportati, che questi non vengano a trovarsi in situazioni di pericolo con possibilità di pregiudizio per la loro incolumità.
L’addetto all’assistenza dovrà mantenere un atteggiamento riguardoso verso gli utenti trasportati ed altro personale che collabora al servizio.
Fermo il numero minimo di personale (un autista + un accompagnatore per ogni scuolabus), deve essere garantito lo svolgimento del servizio anche nei casi di assenze del personale impiegato, con tempestive sostituzioni.
La A.C. ha facoltà di chiedere la sostituzione del personale che, o per guida o per comportamento scorretto, non risulti idoneo o abbia provocato, con il suo comportamento, pregiudizio alla salute degli utenti trasportati, fermo restando le responsabilità civili e penali. In tal caso si dovrà provvedere alla sostituzione di detto personale entro e non oltre tre giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
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Tutti gli emolumenti al personale e relativi oneri (assicurazioni, oneri fiscali, ecc…) nonché ogni responsabilità comunque dipendente o connessa al rapporto di lavoro, sono a completo carico della I.A..
Il Comune di Albano Laziale resta completamente estraneo al rapporto di lavoro tra l’I.A. ed il personale utilizzato per lo svolgimento dei servizi affidati.
In caso di ritardi reiterati nel pagamento delle retribuzioni al personale di cui all’ art. 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, interverrà la A.C. ai sensi del comma 6 dello stesso art. 30.
Oltre agli altri oneri indicati dalla legge e dal presente Capitolato, l’I.A. dovrà:
a) sottoporre il personale alle visite mediche previste dal decreto del Ministero dei Trasporti del 23.02.1999 n. 88;
b) effettuare corsi di formazione ed informazione obbligatori per la sicurezza e la salute dei lavoratori in attuazione del D.Lgs. n. 81/2008;
c) applicare tutti gli adempimenti necessari per ottemperare all’obbligo di osservanza ed applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti dalle vigenti norme.
L’appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di indennizzo nei confronti dell’Amministrazione, all’esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia. In particolare l’affidatario:
a) nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, si obbliga ad applicare integralmente, anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l’appalto. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale. Il medesimo appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità. E ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
b) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materi previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato da leggi speciali;
c) risponde in solido con il subappaltatore delle effettuazioni e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;
d) è obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori all’osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed in particolar deve essere in possesso dell’idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26, comma 1 - lett. a), del D.Lgs. medesimo e dovrà:
d.1) ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi
d.2) garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:
• procedere alla nomina, ed eventuale sostituzione, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’art. 2, comma 1 - lett. f), del D.Lgs. n. 81/2008;
• procedere alla nomina ed eventuale sostituzione del medico competente di cui all’art. 2, comma 1 - lett. h), del D.Lgs. n. 81/2008
• procedere alla redazione di proprio documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 2, comma 1 - lett. q), del D.Lgs. n. 81/2008
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• dotare il personale addetto di apposita tessera di riconoscimento con relativa fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Art. 26
PERSONALE DI ASSISTENZA E VIGILANZA
L’assistenza agli alunni dovrà essere assicurata da personale sottoposto ad apposita formazione, incaricato dalla I.A. presente su tutti gli automezzi impiegati per il trasporto. Detto personale vigilerà sul corretto comportamento degli alunni durante il tragitto e sull’efficienza del servizio che dovrà essere svolto con la dovuta puntualità, sia per quanto riguarda gli automezzi utilizzati, che per gli orari e le fermate stabilite.
Tale personale è adibito, oltre che all’assistenza degli alunni/studenti sugli scuolabus, anche al loro accompagnamento: al momento dell’arrivo al plesso di pertinenza, il personale addetto dovrà accompagnare gli alunni fino al primo ingresso dello stabile e, al momento dell’uscita dal plesso, accompagnare gli alunni stessi dal primo ingresso della scuola fino al veicolo adibito al trasporto scolastico. Per gli alunni della scuola dell’infanzia il personale addetto dovrà accompagnare gli alunni fino al primo ingresso dello stabile e si dovrà accertare che gli alunni stessi vengano presi in consegna dal personale della scuola.
Le istituzioni scolastiche devono organizzare l’entrata e l’uscita degli alunni in maniera da garantire la massima sicurezza possibile, organizzandosi per consegnare in ordine gli alunni agli assistenti dei rispettivi autobus fino all’ingresso esterno, rispettando gli orari stabiliti. Avranno inoltre cura di avvisare tempestivamente, sensibilizzando a ciò anche i genitori, la I.A. di eventuali entrate posticipate e/o uscite anticipate dei bambini che usufruiscono del servizio, oltre altri eventuali imprevisti o disservizi.
Il personale addetto deve effettuare la riconsegna degli alunni ai genitori o ad altro adulto dagli stessi incaricato (fatta eccezione per gli alunni autorizzati dai genitori a percorrere il tragitto fermata-casa in autonomia) : nel primo caso l’assistente deve verificare che si tratti effettivamente del genitore; nel secondo caso, la riconsegna deve essere effettuata previa presentazione all’assistente di delega scritta al ritiro dell’alunno con allegata fotocopia di un documento di identità del delegante.
Qualora la persona incaricata al ritiro del bambino per conto dei genitori non sia in possesso di delega scritta e della fotocopia del documento predetto, l’assistente dovrà comunque richiedere l’esibizione di un documento di riconoscimento e dovrà registrare gli estremi dello stesso, verificando nel contempo, attraverso la relazione con il bambino, il legame fra quest’ultimo e la persona che lo prende in consegna.
In caso di dubbio o di assenza di persona per il ritiro, il bambino sarà portato al Comando della Polizia Locale.
In caso la I.A., per motivi di forza maggiore, non possa assicurare il servizio dovrà darne preavviso tempestivo all’Ufficio Trasporti comunale ed alla scuola di recapito degli alunni. Sarà cura della stessa
I.A. avvisare tutti i genitori.
Art. 27
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Le domande di iscrizione al trasporto scolastico, sono inviate alla I.A. per lo studio dei percorsi, delle linee e delle suddivisioni da attuare di concerto con l’ufficio comunale.
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All’inizio di ogni anno scolastico la I.A. comunica quindi alla scuola gli elenchi nominativi dei bambini di appartenenza che usufruiscono dello scuolabus, distinti per autobus. Ciascun elenco sarà contrassegnato dal numero identificativo dell’autobus.
Gli elenchi completi ed ufficiali, così suddivisi, saranno forniti anche all’Ufficio Trasporti comunale.
Il piano di sicurezza per la salita e discesa degli utenti in aree esterne di pertinenza dei plessi scolastici, se si dovesse verificare tale ipotesi, sarà definito d’intesa fra i responsabili dei plessi e l’I.A. e ne sarà trasmessa copia alla Amministrazione.
Art. 28
TIPO E CARATTERISTICHE DEGLI AUTOMEZZI
Gli automezzi utilizzati per il presente servizio dovranno essere rispondenti alle normative vigenti.
Il parco mezzi destinato al servizio dovrà avere e mantenere, per tutta la durata del contratto, una età media non superiore a cinque anni. Nessun mezzo dovrà mai avere oltre otto anni di età.
Dovranno essere messe in servizio vetture non inquinanti ed idonee alle strade da percorrere ed agli alunni/studenti da trasportare.
Lo scambio di automezzi fra una corsa e l’altra è consentito se motivato da ragioni di organizzazione aziendale.
Reiterate e arbitrarie sostituzioni degli automezzi costituiscono grave inadempienza e possono essere motivo di risoluzione contrattuale.
Ogni mezzo dovrà recare sul parabrezza un cartello con un numero o lettera identificativi della linea.
L’elenco di tutti i mezzi, anche quelli destinati alle sostituzioni, e delle linee identificate dovrà essere trasmesso all’Ufficio Trasporti comunale.
In dotazione deve essere previsto almeno un mezzo sempre disponibile adibito a trasporto handicap, fornito di pedana più uno di scorta.
L’Amministrazione comunale non risponde di eventuali danni riportati agli automezzi dagli utenti.
CAPO IV
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 29
NORME GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA
I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro comunque applicabili ai servizi previsti in appalto.
L'appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle suddette norme da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei dipendenti di questi ultimi, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'appaltatore è obbligato a fornire al R.U.P., entro il termine prescritto nella/e relativa/e richiesta/e, la documentazione finalizzata a comprovare il pieno ed assoluto rispetto della vigente legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo alle disposizioni del Decreto n. 81 del 2008.
L’appaltatore è tenuto a:
1. dare disposizioni affinché siano attuate, da parte di tutti i lavoratori le misure di sicurezza e di igiene previsti nei documenti di sicurezza e dalla legislazione vigente;
2. rendere edotti tutti i lavoratori, compresi quelli di eventuali imprese che lavorano in subappalto, dei rischi pertinenti alle attività cui sono interessati;
3. fornire a tutti i lavoratori i mezzi di protezione, collettivi e individuali, previsti dai piani di sicurezza e dalle vigente norme;
4. verificare periodicamente la funzionalità e l’adeguatezza di tutti i dispositivi di protezione;
5. fornire a tutti i lavoratori una corretta formazione sia di carattere generale sia specifica sulle mansioni da svolgere nel cantiere in essere.
L’appaltatore non può iniziare e/o continuare i servizi affidati qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente Capo.
Gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro devono essere assolti:
a) dall'appaltatore, comunque organizzato, nonché, tramite questi, dagli eventuali subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'art. 45, comma 2, del Codice, se il consorzio intende eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei servizi ai sensi dell'art. 45, comma 2, del Codice se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei servizi; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei servizi gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'art. 45, comma 2, del Codice; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1 - lettera i), del Decreto n. 81 del 2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui
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all'art. 45, comma 2, del Codice; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1 - lettera i), del Decreto n. 81 del 2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera per conto dell’appaltatore.
L'appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del Decreto n. 81 del 2008.
Le gravi e ripetute violazioni delle suddette prescrizioni, previa formale costituzione in mora dell'appaltatore da parte del R.U.P., costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Documento di Valutazione dei Rischi
L'appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione dell’appalto e comunque prima dell'inizio dei servizi, deve trasmettere al R.U.P. il proprio DVR aggiornato in relazione all’appalto affidato.
Il DVR comprende il documento di valutazione dei rischi con riferimento allo specifico appalto e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
L’appaltatore è tenuto ad acquisire i DVR redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nei luoghi di lavoro, al fine di rendere gli specifici DVR compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
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CAPO V VIGILANZA E CONTROLLI
ART. 30
R.U.P. E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Per garantire il regolare svolgimento dell’appalto, come disciplinato dal presente C.S.A., il Comune ha affidato o affiderà, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti pubblici, l’incarico di R.U.P. che, salvo diverse determinazioni del Comune ed in conformità alle indicazioni del Codice e delle Linee Guida Anac n. 3, potrà assumere anche le funzioni di Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC): ad esso spetteranno i compiti e le funzioni indicati dalle suddette disposizioni e dai successivi aggiornamenti con particolare riferimento all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, alle Linee Guida ANAC n. 3 ed al D.M. n. 49/2018.
È facoltà del Comune, anche nel corso dell’appalto, affidare l’incarico di Direttore di Esecuzione del Contratto ad un soggetto diverso dal R.U.P., in conformità con le disposizioni del Codice. Al Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) competeranno i compiti e le funzioni previste dalla legge con particolare riguardo alle disposizioni dell’art. 101 del Codice e del D.M. n. 49/2018.
Il R.U.P., ai sensi dell’art. 89 – comma 1, lettera c) – del D. Lgs. n. 81/2008, assume la funzione di responsabile dei lavori.
Il Comune si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria ed opportuna in ordine al rigoroso rispetto, da parte dell’affidatario, degli obblighi derivanti dal presente C.S.A. e dal contratto. L’affidatario è tenuto a fornire al R.U.P. e/o al DEC ed agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione.
Art. 31
VIGILANZA E CONTROLLI – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
A discrezione dell’A.C. saranno eseguiti controlli sull’osservanza delle norme contrattuali, nonché ogni altro tipo di vigilanza sulla regolarità del servizio, servendosi all’uopo anche del Corpo di Polizia Locale. Dovranno essere esibiti, su richiesta, la carta di circolazione ed il contrassegno assicurativo degli automezzi ogniqualvolta si rendesse opportuno procedere ai relativi controlli e verifiche.
L’ I.A. è comunque tenuta ad esibire tutti gli atti e documento di cui la A.C. faccia richiesta ed a fornire tutte le informazioni che siano pertinenti ai servizi svolti.
A norma dell’art. 19 del D.M. n. 49/2018, il DEC, sulla base delle disposizioni del RUP se persona diversa, dopo che il contratto è divenuto efficace o in caso di consegna anticipata ai sensi dell’art. 32 del Codice, darà avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo all’esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
È facoltà del DEC:
a) eseguire controlli e verifiche, alla presenza di incaricati della I.A., al fine di accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente capitolato ed al contratto stesso;
b) esaminare, in genere, l’andamento del servizio in relazione al rispetto degli standard di qualità richiesti.
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Il Direttore dell’Esecuzione redigerà apposito verbale nel quale vengono poste in evidenza le eventuali manchevolezze, difetti nonché le inadempienze rilevati, con eventuali proposte per gli ulteriori interventi.
Le verifiche ed i controlli non esimono l’I.A. dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente capitolato e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica della regolare esecuzione.
ART. 32
VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA E DEL SERVIZIO
Il R.U.P., anche sulla scorta dei verbali e delle segnalazioni trasmesse dal DEC, procederà periodicamente alla verifica della regolare esecuzione del contratto, accertando che le attività contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. In particolare il R.U.P. accerterà che la fornitura ed il connesso servizio siano stati eseguiti a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e della normativa di settore in quanto applicabile.
I servizi oggetto del presente capitolato sono soggetti a collaudo e/o a verifica di conformità ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.
I servizi oggetto del presente capitolato sono soggetti a controllo amministrativo-contabile ai sensi dell’art. 26 del D.M. n. 49/2018.
Al termine della durata contrattuale, il R.U.P. darà comunicazione all’Affidatario del giorno della verifica di conformità definitiva, affinché questi possa intervenire. Della verifica di conformità sarà redatto apposito verbale.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’Affidatario.
ART. 33
SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO VERBALE DI SOSPENSIONE
Il R.U.P. o il DEC, nell’ambito delle rispettive competenze, possono ordinare la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.
Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:
a) cause di forza maggiore;
b) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.
Il R.U.P. o il DEC, con l'intervento dell'Affidatario o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.
Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il R.U.P. o il DEC redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.
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Nel verbale di ripresa il R.U.P. o il DEC indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
Si applicano le disposizioni del D.M. n. 49/2018.
ART. 34
ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
L'esecuzione dell'appalto è soggetto all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione emessa dal R.U.P.
L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre trenta giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
b) l'indicazione dell'esecutore;
c) il nominativo del R.U.P.;
d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
e) la certificazione di regolare esecuzione.
Art. 35 INADEMPIENZE E PENALI
Il Comune esercita tutte le funzioni di programmazione, vigilanza e controllo sul servizio oggetto del presente capitolato e previste dalla normativa vigente. Tale facoltà non esonera la ditta dal rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa e dagli obblighi contrattuali.
Il Servizio Trasporti e la Polizia Locale del Comune di Albano Laziale esercitano funzione di vigilanza ed hanno libero accesso ai mezzi di trasporto scolastico per effettuare i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:
a) l’osservanza degli adempimenti previsti nel presente capitolato
b) la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo alla aggiudicazione
c) il rispetto del diritto degli utenti
d) il consolidamento dei livelli di qualità in riferimento al rapporto cittadino/utente/servizio.
Allorché vengano riscontrate delle difformità rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e nella normativa vigente, il Comune potrà applicare, a seconda della gravità e previa contestazione, una sanzione pecuniaria. In particolare, verrà applicata una sanzione da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), secondo la gravità:
a) in caso di mancata effettuazione del servizio con tutti gli automezzi richiesti, non dovuta ad accertata causa di forza maggiore;
b) se il servizio viene svolto ripetutamente alla fermata o punto di raccolta con oltre 15 (quindici) minuti di ritardo;
c) qualora sui mezzi vengano riscontrate gravi carenze delle condizioni igieniche e/o legate alla sicurezza degli utenti trasportati;
d) in caso di mancato rispetto della clausola sociale, € 10.000,00 per ogni dipendente non riassorbito fino alla risoluzione del contratto, a norma dell’art. 108 c. 3 del Codice, in caso di totale disattenzione del progetto di riassorbimento presentato.
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Alla seconda contestazione per la stessa violazione, nel periodo di vigore del contratto, la misura della penalità sarà raddoppiata e, alla terza contestazione per la stessa violazione, la misura della penalità prevista sarà triplicata.
L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'I.A. avrà facoltà di presentare all'A.C. le controdeduzioni, entro e non oltre tre giorni dalla notifica della contestazione.
In caso di non accoglimento delle controdeduzioni si procederà al recupero della penalità da parte dell'A.C. mediante ritenuta diretta sul pagamento del corrispettivo per il mese cui si riferiscono.
L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti all'A.C. per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
L’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso della vigenza del contratto non può superare il 10% (dieci per cento) dell’ammontare del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi.
Nel caso in cui, in corso dell’appalto, l’ammontare delle penali superasse il limite del 5% (cinque per cento) dell’importo netto contrattuale l’A.C. potrà procedere alla risoluzione contrattuale ai sensi del successivo art. 36.
Il Comune, per il pagamento delle penalità applicate può procedere all’escussione della garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice: in tal caso l’I.A. è tenuta a procedere all’immediata reintegrazione della suddetta garanzia e semplice richiesta dell’A.C.
Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento dell'A.C. saranno notificate all'I.A. in via amministrativa. L'applicazione delle sanzioni, qualora il servizio divenisse insoddisfacente, non impedisce l'applicazione delle norme di risoluzione contrattuale, anche prima della scadenza.
ART. 36
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Comune ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nelle forme e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti pubblici.
Il Comune si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto qualora eventuali modifiche normative rendano l’affidatario non più idoneo a prestare il servizio in oggetto.
Il Comune, infine, ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nelle forme e nei limiti previsti dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c..
Il Comune, inoltre, può risolvere unilateralmente il contratto, indipendentemente dalla scadenza dello stesso, in caso di grave inadempimento dell’appaltatore ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016. A tal fine, ai sensi dell’art. 108 - comma 3 - del D. Lgs. n. 50/2016, si considerano gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, le seguenti situazioni:
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a) l’eventuale ritardo nell’inizio delle prestazioni affidate oltre tre giorni naturali e consecutivi rispetto alla data del verbale di avvio del servizio o rispetto alla data prevista per l’avvio secondo quanto previsto dai calendari scolastici;
b) eventuali inadempimenti nell’esecuzione del contratto tali da determinare l’applicazione di penali di importo complessivamente superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo netto di contratto e successivi atti aggiuntivi;
c) le gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché l’inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
d) l’inosservanza degli obblighi contrattuali relativi al personale;
e) la mancata applicazione di quanto dichiarato nel progetto di riassorbimento del personale, così come dettagliato al precedente art.25 del presente Capitolato (“clausola sociale”);
f) l’inosservanza del divieto di cessione del contratto;
g) gravi e reiterati inadempimenti contrattuali nell’espletamento dei servizi che formano oggetto del contratto (almeno tre) previamente contestati dal Comune;
h) gravi e reiterate irregolarità nello svolgimento dei servizi affidati;
i) interruzione dei servizi, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili all’appaltatore;
j) la frode nell'esecuzione del servizio e delle prestazioni oggetto del contratto;
k) l’inadempimento alle disposizioni del Direttore dell’Esecuzione del Contratto e del R.U.P.;
l) la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
m) la sospensione del servizio da parte dell’Affidatario senza giustificato motivo;
n) il subappalto/subaffidamento non autorizzato, l’associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del contratto;
o) la non rispondenza degli automezzi adibiti allo svolgimento del servizio alle specifiche di contratto e di capitolato;
p) mancata ottemperanza alle condizioni di cui ai precedenti art. 22 del presente capitolato;
q) reiterata ed ingiustificata sostituzione dei mezzi adibiti al trasporto scolastico ai sensi del precedente art. 28 del presente capitolato;
r) la perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell’appalto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e/o dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
s) la presenza di documento di regolarità contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive;
t) la violazione delle disposizioni della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
u) ogni altra grave violazione delle disposizioni contrattuali e/o delle previsioni del presente capitolato speciale relativa alle modalità ed alle caratteristiche di espletamento del servizio affidato.
Il Comune, fatta salva l’applicazione delle penali previste, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, dovrà contestare all’appaltatore, con formale atto, le inadempienze riscontrate fissando il termine massimo di tre giorni entro il quale l’I.A. si deve conformare nonché produrre le proprie controdeduzioni. Trascorso il termine stabilito e valutate non convincenti le giustificazioni, o se tali giustificazioni non risultano essere state presentate, l’A.C. procede alla risoluzione del contratto.
In caso di risoluzione, l’A.C. potrà procedere ad un nuovo affidamento a norma dell’art. 110 del D. Lgs, n. 50/2016.
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Sono comunque dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
L’appaltatore assicurerà comunque la continuità del servizio, anche nel caso di anticipata risoluzione del presente contratto, fino al momento in cui la gestione sarà svolta da altri.
La risoluzione contrattuale per colpa dell’I.A. comporta la non possibilità di partecipare alla successiva gara per trasporto scolastico indetta dalla A.C. nonché la segnalazione all’ANAC in conformità alle disposizioni di legge.
Per la refusione dei danni ed il pagamento delle penalità, l’A.C. potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore ovvero sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
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CAPO VI DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 37
IMPORTO DEI SERVIZI A BASE D’ASTA - PAGAMENTI
Il valore presunto del servizio posto a base d’asta, per l’intera durata quadriennale del contratto, ammonta complessivamente ad € 4.545.000,00 (euro quattromilionicinquecentoquarantacinquemila/00), oltre IVA, di cui quanto ad € 400,00 (quattrocento/00), oltre IVA, per costi della sicurezza legati alla riduzione dei rischi per attività interferenti, stimati nel DUVRI e non soggetti a ribasso d’asta.
Tale importo è stimato su un totale complessivo di Km. 860.000 di cui circa Km 26.000 per uscite didattiche.
Tale percorrenza si riferisce ai percorsi con partenza dai punti convenzionali individuati nella Relazione tecnica di progetto, cui si rimanda, nonché ai tragitti di ritorno dai singoli plessi scolastici in relazione ai percorsi più brevi e razionali rispetto alle zone/fermate da servire.
Il costo unitario chilometrico posto a base d’asta, soggetto a ribasso, risulta pari ad €/km 5,2844 (euro al chilometro cinque virgola duemilaottocentoquarantaquattro).
Il valore di cui al precedente comma 1 è articolato come di seguito indicato:
a) quota a carico del Comune, pari ad € 3.600.000,00 (euro tremilioniseicentomila/00), oltre Iva
b) quota a carico degli utenti, legata alle entrate previste per abbonamenti ed incassate direttamente dall’I.A., pari presuntivamente, nel quadriennio, ad € 945.000,00, (euro novecentoquarantacinquemila/00), Iva compresa e corrispondente a:
b.1) utenti: n. 1.050 (millecinquanta) circa per ogni anno;
b.2) costo abbonamento: €/mese 25,00;
b.3) durata abbonamento: n. 9 mesi per ogni anno, considerando a metà i mesi di settembre/giugno.
I dati di cui alle lettere b.1, b.2 e b.3 si riferisce all’ultimo anno scolastico (vedi relazione di progetto – all.B).
Nell’ambito della quota variabile sono compresi gli abbonamenti relativi:
b.4) agli utenti con reddito ISEE determinato secondo il regolamento sui servizi scolastici (Deliberazione di
G.M. n. 38/2018), che usufruiranno di agevolazioni a carico dell’A.C.;
b.5) agli alunni con accertata disabilità, ai sensi dell’art. 3 - comma 3 - della Legge 104/1992, che godranno dell’esenzione totale a carico dell’A.C.
Come indicato al precedente art. 20, le somme di cui alle precedenti lettere b.5) e b.6) saranno corrisposte all’I.A. direttamente dall’A.C., previo addebito, contabilizzazione e fatturazione elettronica dei relativi importi.
L’importo della quota variabile del corrispettivo di cui alla precedente lettera b) è presunto. Tale quota variabile viene incassata direttamente dall’I.A. che dovrà assumere a suo proprio e totale carico anche gli oneri legati ai mancati pagamenti ed al recupero dei relativi crediti. L’importo della quota variabile di cui al precedente comma 5 – lett. b) non costituisce, in alcun modo, un importo minimo garantito da parte dell’A.C.
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Ogni anno l’I.A. dovrà elaborare il “Piano di Esercizio”, così come previsto nel presente Capitolato, indicando la consistenza della percorrenza chilometrica prevista in relazione ad ogni linea in cui si articola il servizio e complessivamente per l’intero servizio.
La quota del corrispettivo annuo a carico del Comune, al netto dell’IVA, sarà determinata con la seguente formula:
QF = P x C + € 100,00 – QV
dove:
- QF: è la quota fissa annua a carico del Comune, di cui al precedente comma 3, lettera a);
- C: è il costo unitario chilometrico offerto dall’Appaltatore in sede di gara
- P: è la percorrenza chilometrica annua risultante dal Piano di Esercizio, soggetta a rendicontazione al termine di ogni anno scolastico;
- € 100,00: è la quota annua relativa ai costi della sicurezza stimati nel DUVRI;
- QV: è la quota variabile corrispondente all’importo complessivo degli abbonamenti sottoscritti dagli utenti di cui al precedente comma 3, lettera b): essa è soggetta a rendicontazione al termine di ogni anno scolastico e sarà oggetto di scomputo indipendentemente dal fatto che l’importo degli abbonamenti sia stato effettivamente riscosso o meno dall’I.A..
La quota del corrispettivo annuo a carico del Comune (quota fissa) sarà erogato in n. 10 rate (dieci) mensili posticipate (rapportate ai mesi da settembre a giugno) in occasione del pagamento dell’ultima rata annua e/o della prima rata relativa all’anno scolastico successivo e/o della rata di saldo si procederà al calcolo degli importi effettivi ed alla determinazione degli eventuali conguagli. In occasione dei pagamenti relativi alla prima annualità si procederà al recupero dell’eventuale anticipazione erogata.
Il pagamento è subordinato al preventivo favorevole espletamento delle attività di controllo amministrativo-contabile di cui all’art. 26 del D.M. n. 49/2018, la verifica del requisito di regolarità contributiva, ai sensi dell’art. 30 - comma 5 - del Codice, la verifica della regolarità fiscale nonché del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’A.C. si impegna a corrispondere gli importi dovuti entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento, da parte dell’I.A., di idonea fattura, che potrà essere rilasciata a seguito dell’accertamento da parte del R.U.P. della regolarità della prestazione effettuata.
Le contestazioni per le eventuali inadempienze contrattuali, relative al servizio, dovranno essere comunicate per iscritto alla I.A. entro cinque giorni dalla conoscenza delle stesse e, possibilmente, prima della presentazione della fattura.
Le eventuali penali verranno detratte al momento del pagamento del corrispettivo per il mese cui si riferiscono.
Art. 38
MODALITÀ DI FINANZIAMENTO
Il presente appalto è finanziato:
a) per quanto attiene la quota fissa di cui al precedente art. 37, con fondi comunali;
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b) per quanto attiene la quota variabile di cui al precedente art. 37, direttamente dagli utenti che sottoscriveranno gli abbonamenti mediante pagamento diretto all’I.A., fermo restando che l’A.C. si farà carico del pagamento delle quote di abbonamento di utenti svantaggiati come descritto all’art. 20 ed al precedente art. 37.
Art. 39 ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo contrattuale si intende immodificabile per gli anni di validità del contratto, salvo una revisione sulla base dell’indice annuale FOI in caso di consistente aumento dei costi di gestione, superiore all’alea del 10% (dieci per cento), debitamente documentato con richiesta scritta della I.A. , ai sensi dell’art. 106 - comma 1 - del D.Lgs. n. 50/2016 e comunque solo a partire dal terzo anno di contratto.
Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, l’I.A. è obbligata ad accettare aumenti o diminuzioni delle prestazioni richieste per il servizio fino ad un massimo del 20% (venti per cento) dell’importo complessivo dell’affidamento (cosiddetto “quinto d’obbligo”).
L’I.A. , in tutti i casi di variazione del servizio, si obbliga ad adeguare alle effettive necessità sia le forze lavoro che i mezzi necessari, curando che la qualità delle prestazioni resti invariata.
Qualora le variazione delle prestazioni richieste per il servizio affidato comporti un aumento o una diminuzione del corrispettivo contrattuale in misura superiore al 20%, sarà concordato tra le parti il relativo corrispettivo e tale variazione formerà oggetto di apposito atto aggiuntivo del contratto in essere.
Qualora l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria (su strade e/o scuole) rendesse inagibili o differentemente raggiungibili gli edifici scolastici, o qualora situazioni imprevedibili rendessero momentaneamente inagibili le sedi degli edifici scolastici, l’A.C. potrà richiedere all’I.A. la modifica temporanea del percorso giornaliero, senza oneri aggiuntivi.
Art. 40 INVARIABILITÀ DEI PREZZI
Fatto salvo quanto disposto al precedente art. 39 in relazione a variazioni delle prestazioni che eccedano il cosiddetto “quinto d’obbligo”, i prezzi fissati all'atto dell'affidamento rimarranno invariati per tutta la durata del contratto e dovranno essere comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale.
I suddetti prezzi dovranno inoltre essere comprensivi di tutti gli oneri concernenti il servizio, che devono, pertanto, intendersi a carico dell’Affidatario..
Viene tassativamente esclusa l'applicazione della revisione dei prezzi.
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CAPO VII CAUZIONI E GARANZIE
Art. 41
ASSICURAZIONE A CARICO DELL’AFFIDATARIO
È posta a carico della I.A. ogni piena e diretta responsabilità in relazione al servizio affidato, liberando a pari titolo l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.
L’I.A. si impegna ad eseguire ogni prestazione “a regola d’arte” nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, dei documenti di gara e di ogni normativa vigente in materia comunque applicabile all’appalto, mediante propria autonoma iniziativa imprenditoriale.
L’I.A. risponderà direttamente, penalmente e civilmente dei danni, sinistri e infortuni che dovessero accadere alle persone, siano essi utenti, dipendenti dell’I.A. o terzi, ed alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio affidato, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione o di compensi da parte del Comune.
A garanzia di quanto sopra l’I.A. dovrà essere provvista di polizze assicurative, da presentarsi prima della stipulazione del contratto, come indicato nei successivi commi.
L’I.A., inoltre, si obbliga ad assicurare a proprie spese tutti gli automezzi utilizzati contro gli incendi, i furti ed i danneggiamenti vandalici, oltre che per responsabilità civile verso terzi e verso i trasportati.
L’I.A. garantisce in ogni tempo il Comune di Albano Laziale da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, anche parziale delle norme contrattuali e da inadempienze nell’ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dall’aggiudicatario medesimo per lo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto.
L’I.A., in relazione a tutte le responsabilità assunte, stipulerà con primaria compagnia assicurativa apposita polizza di assicurazione, con adeguati massimali, da produrre prima dell’inizio del servizio appaltato, pena la revoca dell’affidamento o la risoluzione del contratto. A tale scopo le coperture assicurative devono rispettare le seguenti condizioni minime:
a) per responsabilità civile auto: ogni veicolo utilizzato per il servizio dovrà essere assicurato con un massimale unico non inferiore a euro 20.000.000,00 per ogni sinistro, euro 15.000.000,00 per danni a persone, euro 5.000.000,00 per danni a cose;
b) per la responsabilità civile verso terzi derivante dall’erogazione del servizio, nonché per la responsabilità civile personale degli addetti al servizio, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a animali e/o cose, l’I.A. dovrà essere assicurata con massimale non inferiore a euro 10.000.000,00 per ogni sinistro, per danni a persone, per danni a cose o animali;
c) per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro a qualsiasi titolo essi svolgano attività in favore dell’aggiudicatario, l’I.A. dovrà essere assicurata con un massimale per sinistro e per singolo prestatore di lavoro non inferiore a euro 1.500.000,00 per ogni sinistro e per persona.
Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per sinistri che possano colpire l’alunno/studente durante il trasporto.
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Ad insindacabile giudizio della A.C. il contratto sarà risolto di diritto, in caso di grave inadempienza della I.A., da cui possano sorgere gravi pregiudizi per l’incolumità degli alunni trasportati.
Art. 42
GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA
La garanzia provvisoria, come definita nei documenti di gara, è stabilita in misura pari al 2% (due per cento) dell’importo posto a base di gara.
La garanzia provvisoria va prodotta in conformità alle disposizioni dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 ed alle indicazioni e specificazioni previste nei documenti di gara..
L’Affidatario, a garanzia degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto dovrà produrre la garanzia definitiva in misura pari al 10% (dieci per cento) dell’importo totale di contratto.
La garanzia definitiva va prodotta in conformità alle disposizioni dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 ed alle indicazioni e specificazioni previste nei documenti di gara.
L’Ente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 35, con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest’ultima in caso di inadempimento da parte dell’Affidatario. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell’avvenuta riduzione.
Il mancato reintegro della cauzione entro il termine prescritto è causa di risoluzione del contratto, sempre salvo il diritto dell’Ente al risarcimento del maggior danno.
ART. 43 RATA DI SALDO
Prima del pagamento dell’ ultima rata di saldo, l’ I.A. dovrà fornire dettagliata rendicontazione complessiva sul servizio reso.
Art. 44 RIDUZIONE DELLE GARANZIE
All’importo delle garanzie di cui al precedente art. 42 si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 le eventuali specifiche contenute nei documenti di gara.
In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni previste dalla legge sia comprovato da tutte le imprese associate.
CAPO VIII
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REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA D’APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Art. 45
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà affidato mediante gara con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016,e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 – comma 2 e comma 6 – del medesimo D. Lgs. n. 50/2016.
La scelta del criterio dell’OEPV è motivata dalla peculiare natura del servizio oggetto della presente procedura di gara e dalla sua qualificazione come “servizio ad alta intensità di manodopera”, ai sensi dell’art. 50 - comma 1 - e dell’art. 95 - comma 3, lett. a) – del Codice.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016 nel presente Capitolato vengono indicati i requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e gli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e, conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara.
In sede di approvazione della Determina di cui all’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 (determina a contrarre) verranno esattamente definiti:
a) i requisiti richiesti per partecipare alla gara d’appalto, ai sensi dell’art 80 e dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all’Allegato XVII del medesimo D. Lgs. n. 50/2016;
b) i criteri oggettivi di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in conformità alle disposizioni dell’art. 95 – comma 6 – del D. Lgs. n. 50/2016 ed alle indicazioni del Capitolato Speciale d’Appalto;
c) le modalità di valutazione dei criteri di cui alla precedente lettera b) alla luce delle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 2 e successivi aggiornamenti.
L’appalto verrà aggiudicato all’operatore economico che avrà ottenuto il maggior punteggio in relazione alla propria offerta, dato dalla somma del punteggio attribuito all’offerta tecnica e del punteggio assegnato all’offerta economica.
In caso di offerte che avranno ottenuto il medesimo punteggio complessivo si procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente che ha ricevuto il maggior punteggio in relazione all’offerta tecnica. Nel caso che anche i suddetti punteggi fossero identici, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio ai sensi dell’art. 77, comma 2, del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.
L’aggiudicazione è subordinata:
a) alla eventuali verifica di congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016;
b) alla verifica di quanto previsto all'articolo 97, comma 5 - lettera d), del D. Lgs. n. 50/2016;
c) alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla gara d’appalto.
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L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, se reputata congrua dalla Stazione Appaltante.
Art. 46
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’O.E.P.V.
L’O.E.P.V. sarà individuata sulla scorta dei seguenti punteggi massimi attribuibili a ciascun criterio di valutazione:
punteggio massimo | |
Offerta tecnica | 80 (ottanta) punti |
Offerta economica | 20 (venti) punti |
totale | 100 (cento) punti |
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica | ||||||
N. | Criteri di valutazione | punti max | sub-criteri di valutazione | punti D max | punti Q max | punti T max |
1 | Progetto relativo alla qualità del parco veicoli e dei servizi di manutenzione, di impiego, di confort offerti | 50 | parco veicoli offerto | 35 | ===== | ===== |
programma di manutenzione | 15 | ===== | ===== | |||
2 | Progetto relativo alla qualità del servizio, ad eventuali servizi aggiuntivi offerti, alle proposte migliorative ed innovative | 15 | esigenze utenti | 10 | ===== | ===== |
standard di qualità e quantità | 5 | ===== | ===== | |||
3 | Progetto relativo alle modalità organizzative, operative e di controllo del servizio | 10 | sede dell’autorimessa | 5 | ===== | ===== |
locali a disposizione utenti | 5 | ===== | ===== | |||
4 | Progetto relativo al piano del personale, in termini di qualità e di formazione | 5 | numero del personale che si intende impiegare | ===== | 2 | ===== |
piano di riassorbimento del personale | ===== | 3 | ===== | |||
Totale | 80 | 75 | 5 | 0 |
Nella valutazione dell’offerta tecnica si procederà alla riparametrazione dei punteggi assegnati in relazione ai parametri qualitativi al fine di ristabilire l’equilibro fra i diversi elementi qualitativi e quantitativi previsti per la valutazione dell’offerta. In particolare si procederà alla cosiddetta riparametrazione doppia.
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La soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3, del Codice verrà determinata con riferimento ai punteggi assegnati alle offerte tecniche prima delle procedure di riparametrazione. Precedere la valutazione dell'anomalia alla riparametrazione consente, infatti, di ancorare le verifiche del superamento della soglia di anomalia al punteggio attribuito dalla commissione all'offerta tecnica e non al punteggio riparametrato, che è una conseguenza di un artifizio necessario per rendere comparabili i punteggi per la parte tecnica e per la parte economica.
Sarà prevista una soglia di sbarramento: non saranno ammessi alla successiva fase di gara e, pertanto, verranno esclusi quei concorrenti le cui offerte tecniche non abbiano raggiunto, prima delle procedure di riparametrazione, un punteggio pari ad almeno 56 (cinquantasei) punti sul valore massimo di 80 (ottanta) punti. Precedere la valutazione della soglia di sbarramento alla riparametrazione consente di ancorare le verifiche del superamento della suddetta soglia al punteggio attribuito dalla commissione all'offerta tecnica e non al punteggio riparametrato, che è una conseguenza di un artifizio necessario per rendere comparabili i punteggi per la parte tecnica e per la parte economica.
Art. 47 OFFERTA ECONOMICA
Nella propria offerta economica il concorrente sarà chiamato ad indicare il ribasso percentuale offerto sul costo unitario chilometrico posto a base d’asta, al netto dell’IVA, pari ad €/km 5,2844 (euro al chilometro cinque virgola duemilaottocentoquarantaquattro).
Non saranno accettate offerte in aumento, pena l’esclusione. L’importo di contratto sarà determinato con la seguente formula:
Importo di contratto = costo al chilometro offerto x Km 860.000 oltre IVA e oneri per la sicurezza (euro 400,00) non soggetti a ribasso.
Il corrispettivo annuo verrà calcolato come descritto al precedente art. 37.
Nell'offerta economica l'operatore dovrà indicare, secondo le modalità indicate nei documenti di gara, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
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CAPO IX NORME FINALI
Art. 48 ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
L’I.A. dovrà garantire la scrupolosa osservanza delle normative vigenti in materia di lavoro subordinato, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, nonché di qualsiasi altra norma che dovesse comunque avere attinenza con il rapporto giuridico di cui trattasi.
L’I.A. dovrà inoltre osservare le prescrizioni del Codice della Strada, nonché le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche e deve possedere i requisiti previsti dal D.M. n.448/91.
Alla I.A. fanno carico tutti gli oneri ed obblighi previsti dal presente capitolato, compresa l’assunzione in proprio di tutte le spese inerenti il contratto.
ART. 49
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, CONSENSO AL TRATTAMENTO
Con la sottoscrizione del contratto d’appalto l’affidatario ed il Comune dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali),così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018 in riferimento al Nuovo Regolamento europeo UE 679/2016, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal decreto medesimo.
Il Comune (Titolare del trattamento), oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto d’appalto..
In ogni caso l’Affidatario dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione al Comune, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all’esecuzione del contratto ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui alle vigenti disposizioni legislative ed al Regolamento UE 679/2016.
Ai fini della suddetta normativa, il Comune e l’Affidatario dichiarano che i dati personali forniti nel contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato.
Poiché, in relazione all’esecuzione del contratto, verranno affidati all’Affidatario trattamenti di dati personali di cui il Comune risulta titolare, l’Affidatario stesso è da ritenersi designato quale “Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 del Regolamento UE 679/2016. In coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 così come recepito con D.Lgs. n. 101/2018, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
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• nell’adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal art. 25 e dagli artt. 32 e ssgg. Del Regolamento UE 679/2016;
• nel predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
• nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato di cui all’art. artt. 12 e 23 del Regolamento UE 679/2016;
• nel trasmettere al Comune, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 del Regolamento UE 679/2016 che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire al Comune stesso di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal Regolamento; nel fornire altresì al Comune tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
• nell’individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
• nel trasmettere al Responsabile del Comune l’attestazione della conformità degli interventi alle disposizioni di cui all’art.25 del Regolamento UE 679/2016;
• dell’attestare di aver implementato tutte le misure idonee di cui all’art. 32 e ssgg. del Regolamento UE 679/2016 per la protezione dei dati personali e dell’art. 2050 del c.c.;
• nel consentire al Comune, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo allo stesso Comune piena collaborazione.
Successivamente alla stipula del contratto d’appalto tra il Comune e l’affidatario verrà sottoscritta una specifica appendice contrattuale ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (EU) n. 2016/679.
Art. 50
TUTELA DELLA PRIVACY
La I.A. si impegna ad accettare la nomina quale responsabile del trattamento dei dati relativi agli utenti del servizio ed a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal D.Lgv. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, in riferimento al Nuovo regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali UE 679/2016. Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili riferiti agli utenti del servizio.
ART. 51
VERIFICA E COLLAUDO DEI SERVIZI
Le operazioni di verifica/collaudo dei servizi sono disciplinate dall’art. 102 del Codice e dalle connesse disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di cui al D.M. n. 49/2018 e norme correlate.
ART. 52 ESECUZIONE IN DANNO
Qualora l’appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi
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costi e i danni eventualmente derivati al Comune con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale.
Per la refusione dei danni ed il pagamento dl penalità, l’Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore ovvero sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
ART. 53
EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO
Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma precedente, trova applicazione l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
ART. 54
PATTO DI INDEROGABILITÀ
L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si impegna, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegna infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con
d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. nonché i relativi regolamenti comunali.
ART. 55
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
La procedura di accordo bonario sarà svolta secondo le disposizioni e le procedure indicate dall’art. 205 e dall’art. 206 del Codice. Presupposto per l’avvio del procedimento di accordo bonario è l’espressa dichiarazione:
a) dell’ammontare dei servizi;
b) dell’importo e dell’oggetto delle riserve;
c) della ammissibilità e non manifesta infondatezza delle medesime riserve in relazione al limite del valore indicato nella norma.
Tutti i predetti elementi devono essere obbligatoriamente inseriti nel verbale di accordo xxxxxxx che sarà sottoscritto dall’impresa e dal rappresentante della Stazione Appaltante.
Il verbale sarà redatto anche nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo, ove vi siano state concrete trattative tra le medesime controparti.
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Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 205 ed all’art. 206 del Codice, saranno deferite al giudice ordinario del foro di Velletri ai sensi dell’art. 204 del Codice. È esclusa la competenza arbitrale.
ART. 56
SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
e) le spese di pubblicazione dei documenti di gara a norma dell’art. 5, comma 2, del D.M. 02.12.2016.
Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei servizi affidati, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo e/o della verifica di conformità.
Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore.
A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi, sulle forniture e sulle attività oggetto dell'appalto.
Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente C.S.A. si intendono I.V.A. esclusa salvo ove diversamente specificato.
ART. 57 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Affidatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente appalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo.
L’Affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione all’Ente e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice CIG relativo alla presente gara e indicato nella determinazione di approvazione del presente Capitolato.
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Art. 58
MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE
Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell’I.A. devono essere prontamente comunicate al Comune.
La comunicazione è corredata da copia dell’atto notarile con il quale la variazione è stata operata. In particolare, dall’atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell’impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.
Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 1 e 2 , il Comune continua a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell’attesa, non saranno liquidate.
Art. 59
FALLIMENTO O MORTE DELL’APPALTATORE
La I.A. si obbliga per sé e per i propri eredi ed aventi causa.
In caso di fallimento o di amministrazione controllata della I.A., l’appalto si intende senz’altro revocato e l’Amministrazione comunale potrà provvedere, a termini di legge, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs n. 50/2016.
Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di un’impresa mandante troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 48 commi 17 e 18 del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di morte del Legale rappresentante della I.A. è facoltà della A.C. scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o la risoluzione del contratto.
La modifica dei contratti durante il periodo di efficacia è comunque regolata dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 60
FORMA DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ
Il rapporto tra l’Ente e l’Affidatario si perfeziona con la stipula del contratto a mezzo di atto pubblico entro sessanta giorni dall’aggiudicazione e dopo le verifiche di legge.
La stipula del contratto è subordinata all’avvenuta costituzione della cauzione definitiva ed al versamento delle spese contrattuali.
Il Responsabile Unico del Procedimento D.ssa Xxxxxxxx XXXXXXXX