COLLEGIO DI ROMA
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) SIRENA Presidente
(RM) MARINARO Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GENOVESE Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) XXXX Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXX XXXXXXXX
Seduta del 15/03/2022
FATTO
Con ricorso n. 1359795 del 26.09.2021, il ricorrente deduce di essersi rivolto alla banca resistente dovendo “effettuare la cessione del credito per superbonus 110%”, rappresentandogli la necessità di ottenere un “prestito ponte”. In particolare, rappresenta di aver concluso con l’intermediario due contratti di cessione del credito di imposta con riferimento a due unità immobiliari. Successivamente, la Banca respingeva una richiesta di finanziamento per l’importo di € 25.000,00 e una richiesta di prestito personale formulate dal cliente. Parte ricorrente, in considerazione dei detti dinieghi, recedeva dai contratti di cessione del credito stipulati, per poi vedersi addebitare una penale di € 350,00 per ciascuno dei contratti, che il ricorrente ritiene ingiusta. Parte ricorrente, infatti, contesta all’intermediario che la “formula utilizzata per respingere entrambe le richieste dissimula una decisione già assunta a priori” e che i tempi necessari a riscontrare le stesse richieste di prestito c.d. xxxxx – in quanto finalizzato a realizzare la cessione dei crediti di imposta derivanti dalle ristrutturazioni - sono finalizzati a far decorrere infruttuosamente i termini per il recesso dai contratti di cessione del credito. Sulla base di quanto sopra, il ricorrente
– insoddisfatto dell’interlocuzione intercorsa con l’intermediario nella fase del reclamo – si rivolge all’Arbitro, al quale chiede la condanna di quest’ultimo alla restituzione dell’importo di € 700,00, corrisposto a titolo di penali. Xxxxxx, inoltre, che venga disposto nei confronti del convenuto “il deposito delle registrazioni delle telefonate con gli addetti call center per verificarne la correttezza”.
Costituitosi, l’intermediario eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in quanto avente ad oggetto “una tipologia contrattuale – la cessione del credito di imposta - che non rientra tra le operazioni e servizi bancari e finanziari”, come tale esclusa dal perimetro di competenza per materia dell’Arbitro.
Nel merito, parte resistente rappresenta: 1) che il ricorrente in data 13.05.2021 ha sottoscritto digitalmente un primo “contratto di cessione credito di imposta Superbonus 110% e altri bonus edilizi”; 2) che dopo oltre un mese dalla sottoscrizione del detto contratto di cessione del credito, con email del 15.06.2021 e previa richiesta del ricorrente, la banca ha inoltrato a quest’ultimo “il link ove rinvenire il modulo per richiedere il fido cessione - credito di imposta (cfr. allegato 3). Nella mail era debitamente indicata, tra altro, la precisazione che «L’esito le sarà comunicato una volta ricevuta la documentazione ed ultimata l’istruttoria»”; 3) che lo stesso giorno il ricorrente ha trasmesso quanto richiesto; 4) che quest’ultimo in data 17.06.2021 ha sottoscritto digitalmente un ulteriore “contratto di cessione credito di imposta Superbonus 110% e altri bonus edilizi”, nonché, sempre digitalmente, la richiesta di fido per l’importo di € 25.000,00, per la quale erano stati in precedenza forniti la documentazione necessaria all’istruttoria e il modulo completo dei dati; 5) di aver respinto la richiesta di fido in data 24.06.2021, precisando che la valutazione della capacità reddituale e patrimoniale del ricorrente non ha permesso di concedergli l’affidamento richiesto; 6) che in data 29.06.2021 il ricorrente ha chiesto che la pratica fosse rivalutata; 7) che in data 06.07.2021 il ricorrente ha chiesto un ulteriore finanziamento, dell’ammontare di € 50.000,00, per il quale la banca si è riservata la facoltà di valutare ed eventualmente non accettare la concessione del prestito, qualora non fossero rispettati i requisiti richiesti; 8) di aver informato a mezzo email il ricorrente in data 08.07.2021 che, con riferimento alla prima richiesta di finanziamento, la decisione di xxxxxxx non era rivalutabile, per poi, con successiva email del 15.07.2021, rigettargli anche la seconda richiesta di finanziamento a seguito di adeguata valutazione del merito creditizio; 9) che in data 14.07.2021 il ricorrente ha chiesto di poter recedere dai contratti di cessione del credito di imposta sottoscritti il 13.05 e il 17.06.2021 “a seguito, e in relazione, al diniego nell’affidamento di una somma a titolo di prestito ponte”; 10) di aver riscontrato la richiesta in data 17.08.2021 informando il ricorrente del fatto che essendo ormai trascorsi i 14 giorni decorrenti dalla data della firma dei contratti, il recesso dagli stessi avrebbe comportato l’addebito delle penali per ogni contratto firmato, chiedendo, al contempo, al cliente conferma della volontà di recedere; 11) che il ricorrente ha insistito per il recesso, chiedendo l’esonero dall’addebito delle penali, che, però, veniva negato dalla banca, la quale ha, infine, proceduto al relativo addebito in data 01.09.2021. Tanto premesso, l’intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, deducendo: 12) la legittimità dell’addebito delle penali per il recesso dal contratto di cessione, precisando che le penali sono previste da ciascuno dei due contratti di cessione del credito di imposta, rispetto ai quali il ricorrente ha dichiarato “di aver letto attentamente, compreso e di accettare esplicitamente (…) ii) le condizioni normative che regolano la Cessione del Credito contenute nel Contratto”; 13) l’inconsistenza delle motivazioni addotte a fondamento del recesso, rappresentando che la valutazione discrezionale della banca in merito alla scelta se concedere o meno un finanziamento non è sindacabile, come del resto precisato nelle offerte pubblicitarie e confermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza;
14) di non aver ingenerato nel ricorrente alcun affidamento in merito alla concessione del finanziamento, essendosi la Banca sempre riservata di analizzare la documentazione economica e patrimoniale prima di concedere il finanziamento; 15) che le richieste di finanziamento sono state respinte in seguito ad una valutazione negativa della capacità reddituale e patrimoniale del ricorrente. Sulla base di quanto allegato, la resistente chiede il rigetto del ricorso.
In sede di repliche, il ricorrente contesta le avverse deduzioni deducendo che la politica commerciale della resistente creerebbe false aspettative nel correntista e che l’obiettivo non dichiarato della banca sarebbe stato solo quello di lucrare le penali dovute per il recesso esercitato dopo il quattordicesimo giorno, rappresentando a conferma di quanto detto che risulta irragionevole assumere il credito d’imposta per oltre € 300.000 con un tasso del 5%, ma non concedere un prestito “ponte” di € 25.000 + € 25.000 finalizzato al pagamento delle fatture che – a quel punto quietanzate – sarebbero state oggetto della cessione a titolo di credito d’imposta e, in conseguenza, rientrate nella diponibilità della banca. Parte ricorrente insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
In sede di controrepliche, parte resistente si riporta a tutto quanto già dedotto con le proprie controdeduzioni, insistendo per il rigetto del ricorso.
DIRITTO
La questione sottoposta al Collegio ha ad oggetto l’accertamento della legittimità delle penali applicate dall’intermediario in seguito all’esercizio da parte del ricorrente del diritto di recesso da due contratti di cessione del credito d’imposta relativi al c.d. “superbonus 110%”, nonché del diritto del cliente al rimborso del valore delle stesse per complessivi € 700,00.
Preliminarmente, va valutata l’eccezione d’incompetenza per materia sollevata dall’intermediario, secondo il quale la tipologia dei contratti oggetto di ricorso non rientrano tra le operazioni e i servizi bancari e finanziari. A tal proposito, il Collegio osserva che il par. 4, sez. 1, delle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”, prevede che: “(…) all’ABF possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.
Si osserva, inoltre che il Collegio di Coordinamento ha già escluso - con pronuncia di tenore generale – che l’ABF possa conoscere di tutte quelle controversie, nelle quali si discuta della corretta applicazione della normativa tributaria, in quanto materia specialistica e indipendentemente dalla complessità dell’accertamento in concreto richiesto all’Arbitro.
Sulla base di tale premessa, il Collegio osserva anche che i contratti di cessione del credito d’imposta sono stati sottoscritti dal ricorrente secondo quanto previsto dall’art. 121 del D.lgs. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla L. 17.07.2020, n. 77
Il citato articolo, rubricato “Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile” dispone, infatti, che “1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari”.
Da tutto quanto sopra, emerge chiaramente che il convenuto non ha agito nello svolgimento di un servizio bancario, ma in veste di operatore economico abilitato dalle
norme tributarie alla conclusione di contratti di cessione del credito con riferimento al superbonus 110%, con la conseguenza che deve ritenersi sottratta alla competenza dell’Arbitro Bancario e Finanziario la pretesa posta a oggetto del ricorso introduttivo di questo procedimento.
Pertanto, in accoglimento dell’eccezione d’incompetenza per materia formulata dall’intermediario, il ricorso deve ritenersi inammissibile.
P.Q.M.
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.
IL PRESIDENTE
firma 1