Contract
Oggetto: CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ASCOLI XXXXXX.
Articolo 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di rimozione dei veicoli, a seguito di accertamento di violazioni che prevedono quale sanzione accessoria la rimozione del veicolo, su disposizione del personale del Comando di Polizia Municipale di Ascoli Xxxxxx, disciplinato dagli artt. 159 e 215 del Codice della Strada, nonché degli artt. 354, 397, 398 del relativo Regolamento di attuazione.
Articolo 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione avrà durata di anni due decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.
2. In caso di necessità o di urgenza, sussistendone i presupposti di legge, su disposizione del Dirigente competente, si può dare avvio all’esecuzione del contratto nelle more della stipulazione, previ, in ogni caso, gli accertamenti previsti dalla legge e la costituzione della cauzione di cui all’art. 7.
3. Il contratto verrà stipulato in forma privata, con registrazione in caso d’uso. Ogni spesa inerente e consequenziale al contratto (bolli, eventuali diritti, registrazione ecc.) è a carico del concessionario aggiudicatario.
Articolo 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’intervento di rimozione dovrà essere effettuato dal Concessionario esclusivamente previa richiesta del personale addetto della Polizia Municipale. E’ fatto divieto assoluto di provvedere alla rimozione senza la succitata richiesta e/o autorizzazione da parte del Comando.
Il concessionario dovrà recarsi sul posto indicato, con veicolo, attrezzature e personale idoneo per la rimozione, nel più breve tempo possibile e in ogni caso, pur nel rispetto del codice della strada e sue norme complementari, non oltre i 30 minuti dalla richiesta.
I veicoli rimossi dovranno essere trasferiti direttamente presso la depositeria messa a disposizione dal concessionario e dovranno essere custoditi fino al ritiro da parte del proprietario legittimo o di persona da lui appositamente delegata.
Il Concessionario assume, a tutti gli effetti di legge, la custodia giudiziaria dei veicoli in deposito con l’obbligo di conservarli e custodirli.
La restituzione del veicolo rimosso dovrà avvenire osservando i seguenti orari:
- nei giorni feriali: dalle 6.30 alle 24,00;
- nei giorni festivi: dalle 7,30 alle 20,00
- in occasione di particolari circostanze/manifestazioni quali, a titolo esemplificativo non esaustivo: Xxxxxxxx, fuochi d’artificio, notte bianca, fiera di natale, la restituzione dovrà
essere garantita durante l’intero orario di apertura del Comando di Polizia. In tali circostanze sarà cura del personale della Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale comunicare alla ditta concessionaria gli orari di apertura medesimi.
La restituzione dovrà essere effettuata a seguito di autorizzazione del medesimo, nonché previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia, attestato da apposita ricevuta fiscale del concessionario.
Dell’avvenuta restituzione dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata, contenente l’espressa dichiarazione di quest’ultimo che il veicolo non ha subito danni palesi o occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale deve essere rilasciata all’interessato.
Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo rimosso non intenda ritirare lo stesso ma solo gli oggetti giacenti dentro il veicolo, il personale della Polizia Municipale intervenuto provvederà a redigere apposito verbale in triplice copia, relativa agli oggetti restituiti, verbale che dovrà essere sottoscritto dal custode, dal richiedente e dagli agenti operanti.
Il Concessionario dovrà comunicare mensilmente (entro il giorno 10 del mese successivo), la giacenza dei veicoli rimossi custoditi nella depositeria, a mezzo comunicazione mail al Comando della Polizia Municipale (xxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx) ed alla Centrale Operativa (comunicazione a mezzo fax al nr 0736/244665.
Articolo 4 - IMPORTO DEL SERVIZIO
2. In applicazione del Decreto Ministeriale 4/09/98 n. 401, recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione di veicoli ed in conformità alla deliberazione di Giunta Comunale nr. 152 del 23 luglio 2014 viene stabilito quanto segue:
a) motocicli, ciclomotori e velocipedi
Solo chiamata € 40,00 iva compresa
Chiamata + carico (restituzione sul posto) € 50,00 iva comp.(festivo e/o notturno € 65,00) Depositeria € 57,00 iva compresa (festivo e/o notturno € 75,00).
b) autoveicoli, rimorchi, e simili di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t
Solo chiamata € 40,00 iva compresa
Chiamata + carico (restituzione sul posto) €55,00 iva comp.(festivo e/o notturno € 72,00) Depositeria €72,00 iva compresa (festivo e/o notturno € 94,00).
c) autoveicoli, rimorchi e simili di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t
Solo chiamata € 40,00 iva compresa
Chiamata + carico (restituzione sul posto) € 60,00 iva comp.(festivo e/o notturno € 78,00) Depositeria € 80,00 iva compresa (festivo e/o notturno € 104,00).
Si precisa che:
I. Per le rimozioni di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t si applicano le tariffe di cui alla lettera c) aumentate del 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere;
II. Le tariffe per la custodia dei veicoli, IVA inclusa, sono le seguenti:
Tipo veicoli | Tariffa giornaliera | |
Al coperto | All’aperto | |
Veicoli lett. a) | 2,00 | 1,00 |
Veicoli lett. b) | 4,00 | 3,00 |
Veicoli lett.c) | 6,00 | 5,00 |
III. In caso di orario notturno o giornata festiva è stabilito: un aumento del 30% delle tariffe previste per il diritto di chiamata e le operazioni di carico e scarico (per orario notturno è intesa la fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 06; si specifica inoltre che le maggiorazioni non sono cumulabili).
IV. Per eventuali casi di spostamento o rimozione di veicoli regolarmente parcheggiati necessari per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità o che risultano oggetto di furto nulla è dovuto dai proprietari degli stessi.
Il servizio sarà effettuato gratuitamente, entro il tetto massimo di 20 veicoli/anno (senza distinzione di categoria); oltre il tetto massimo la spesa sarà a carico del Comune o dell’Ente richiedente e saranno applicate le tariffe stabilite per le normali rimozioni.
V. Se l’interessato (proprietario e/o conducente) sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita ai sensi del comma 2 dell’articolo 397 del
D.P.R. n. 495/92 e sue successive modificazioni, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa. La Ditta concessionaria avrà diritto, pertanto, a riscuotere dallo stesso la tariffa stabilita per le operazioni di rimozione, eccetto la tariffa per la custodia. Nel caso in cui il proprietario e/o il conducente del veicolo soggetto a rimozione provveda a rimuovere lo stesso prima dell’arrivo del carro attrezzi, ma dopo l’uscita del medesimo dal garage, la Ditta che presta il servizio avrà diritto al rimborso della spesa per l’uscita del veicolo, di cui deve dare regolare ricevuta fiscale.
Si precisa ulteriormente che:
Le tariffe sopra indicate si applicano anche nel caso di spostamento di veicoli che espongano contrassegno per invalidi, con spese a carico del proprietario del veicolo. È onere del concessionario recuperare da quest’ultimo le somme spettanti per lo spostamento medesimo.
Il proprietario del veicolo rimosso, o altra persona avente diritto al ritiro dello stesso, sono responsabili del pagamento al concessionario. Quest’ultimo, in caso di insolvenza, nulla potrà pretendere dal Comune.
Articolo 5 - REQUISITI RICHIESTI PER L’AFFIDAMENTO
1. La gestione del servizio verrà concessa, a seguito di pubblicazione di apposito Bando, a coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti e che presentino apposita istanza.
2. Potranno partecipare alla selezione pubblica indetta con il bando di cui al comma 1, imprese in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione (articolo 38 dlgs 163/2006 e s.m.i.) e della licenza di rimessa ai sensi dell’art.19 del DPR 616/1977, iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività oggetto dell’affidamento e che, tenuto conto dell’esigenza di celerità del servizio e della volontà di arrecare il minor disagio possibile al trasgressore, assicurino:
- la disponibilità, al momento di effettivo inizio del servizio, per la custodia dei veicoli, di aree coperte ed eventualmente all’aperto, ubicate ad una distanza non superiore a 00 xx xxx xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx, convenzionalmente identificato con Xxxxxx Xxxxxxx x. 0, xxxx xxx Xxxxxxxxx. (Xx precisa che dette aree dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia, specie per quanto attiene la prevenzione incendi, di proprietà o in locazione alla ditta stessa. L’eventuale contratto di locazione o altro titolo di disponibilità dovrà avere una durata almeno pari all’affidamento del servizio);
- il rispetto delle obbligazioni tutte previste nel presente capitolato con particolare riferimento:
a) all’obbligo di utilizzo nel servizio di almeno un autoveicolo adibito a rimozioni, avente le caratteristiche tecniche definite dall’articolo 12 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
b) l’impiego di personale specializzato con esperienza nel settore, in numero adeguato (e comunque non inferiore a due unità), in possesso della patente di guida prescritta, delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa ed in regola con le normative riguardanti il lavoro;
Articolo 6 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
Il Comandante della Polizia Municipale affiderà in concessione il servizio di cui trattasi a tutti coloro che presenteranno apposita istanza di affidamento, che risultino in possesso della capacità a contrattare con la pubblica Amministrazione e che assicurino quanto richiesto al precedente art. 5.
Nel caso di affidamento della concessione a più ditte i concessionari individuati verranno chiamati all’espletamento del servizio a rotazione, salve particolari esigenze organizzative. Ciascun concessionario dovrà assicurare quanto richiesto con le modalità previste dal presente capitolato e dalla specifica normativa di settore.
Articolo 7 - CAUZIONE DEFINITIVA
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.lgs n. 163 del 2006, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, il concessionario è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari ad € 2.000,00;
2. Nel caso in cui il concessionario non ottemperi a quanto previsto al precedente comma il Comune ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.
3. La cauzione definitiva è svincolata soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale.
Articolo 8 - INIZIO DELL'ESECUZIONE
L'esecuzione del contratto ha inizio dal giorno della stipulazione dello stesso, salvo quanto previsto all’art. 2 comma 2. Nel caso di inizio dell’esecuzione prima della stipulazione competono al concessionario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.
Articolo 9 - OBBLIGHI GENERALI DELCONCESSIONARIO E DEL COMUNE
L’impresa concessionaria dovrà espletare il servizio dettagliato all’art. 2 nel rispetto delle disposizioni vigenti nella materia oggetto del contratto e di quelle contenute nel presente capitolato ed è tenuta in particolare:
- disporre, al momento di effettivo inizio del servizio, per la custodia dei veicoli, di aree coperte ed eventualmente all’aperto, ubicate ad una distanza non superiore a 00 xx xxx xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx, convenzionalmente identificato con Xxxxxx Xxxxxxx x. 0, xxxx xxx Xxxxxxxxx. (Xx precisa che dette aree dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia, specie per quanto attiene la prevenzione incendi, di proprietà o in locazione alla ditta stessa. L’eventuale contratto di locazione o altro titolo di disponibilità dovrà avere una durata almeno pari all’affidamento del servizio);
- espletamento del servizio tutti i giorni compresi i festivi e per tutte le 24 ore;
- eseguire tutte le operazioni inerenti il servizio con sollecitudine e diligenza in modo da non creare alcun intralcio alla circolazione ed al servizio stesso;
- effettuare le rimozioni dei veicoli e curare la loro custodia con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza atte ad evitare danni ai veicoli, pena quanto previsto dall’art. 67 del c.p.c. e dagli artt. 334 e 335 del C.P.;
- esporre in luogo facilmente visibile ed accessibile al pubblico le tariffe in vigore ed esibirle a richiesta degli organi di controllo e dell’utenza;
− utilizzare per l’espletamento del servizio:almeno un autoveicolo adibito a rimozioni, avente le caratteristiche tecniche previste dall’art. 12 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada;
- a documentare, prima dell’avvio del servizio, la disponibilità dei mezzi e del personale in conformità al presente capitolato, nonché comunicare con tempestività al Comando di Polizia Municipale ogni variazione in ordine ai veicoli ed al personale addetto;
- per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, ad attenersi alle modalità e prescrizioni operative disposte dal Comando di Polizia Municipale, fermo restando il rinvio alla vigente normativa
Nel caso della rimozione il concessionario del servizio assume, a tutti gli effetti di legge, il ruolo di custode giudiziario dei veicoli in deposito, con l’obbligo di conservarli e custodirli.
Il personale della Polizia Municipale dispone la rimozione, redigendo apposito verbale dove dovranno essere riportati dettagliatamente: le condizioni dei veicoli relativamente alla carrozzeria e delle parti esterne, l’elenco degli oggetti eventualmente presenti e visibili dall’esterno nell’abitacolo del mezzo, nonché gli eventuali danni subiti dal veicolo durante le operazioni di rimozione.
Presso il Comando di Polizia Municipale verrà istituito un registro, non necessariamente cartaceo, mantenuto costantemente aggiornato, dove saranno riportate in ordine cronologico le rimozioni ed i disposti ed effettuati, nonché i seguenti dati:
- numero progressivo della rimozione;
- ditta incaricata della rimozione;
- località in cui è avvenuta la rimozione;
- orario di rimozione;
- tipo di veicolo;
- targa veicolo;
- data di riconsegna veicolo;
- estremi della quietanza del pagamento (se avvenuto).
Il concessionario dovrà fornire, a fine giornata, tramite mail all’indirizzo xxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx, il resoconto dei veicoli rimossi o oggetto di blocco, di quelli ritirati e di quelli ancora in giacenza, nonché dei verbali redatti e di tutte le informazioni inerenti la gestione del sevizio, ferma rimanendo la comunicazione mensile di cui all’art. 3 del presente capitolato e relativa alla giacenza dei veicoli rimossi e custoditi nella depositeria .
Articolo 10 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA
1. L'Impresa affidataria si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla tutela del personale addetto.
2. In particolare l'affidatario è tenuto all’osservanza di tutte le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro con particolare (ma non esclusivo) riferimento al D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dovrà istruire tutti gli addetti al servizio sui rischi specifici propri della loro attività lavorativa, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.
In relazione alla tipologia degli interventi da effettuare dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di adeguati dispositivi di protezione individuale e collettivi e di indumenti idonei a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti; dovrà inoltre adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi. Il personale deputato alle attività su strada dovrà essere sottoposto a regolare sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto per legge.
Il Concessionario è il solo e unico responsabile dell’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al D.Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii. e pertanto avrà l’obbligo di istruire tutti gli addetti al servizio sui rischi specifici propri della loro attività lavorativa, nonché, attivare tutte le misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente sia relative alla corretta gestione delle attività che delle eventuali emergenze.
3. Anche sulla base di quanto previsto al successivo art. 14, è obbligatorio procedere all’espletamento della singola rimozione con personale dipendente di una unica ragione sociale, evitando potenziali pericoli di interferenza legato all’utilizzo contemporaneo di personale dipendente da ragioni sociali differenti.
4. Si precisa che durante l’attività di rimozione il personale di Polizia Municipale può essere presente in loco, ma svolgendo mere attività di natura intellettuale o di regolazione del traffico, mantenendosi comunque a debita distanza di sicurezza e astenendosi da qualsiasi intervento.
5. E’ compito peculiare del concessionario quello di garantire lo svolgimento dell’attività di rimozione in condizioni di massima sicurezza, verificando l’area di svolgimento delle operazioni e garantendo l’assenza di persone esposte a rischio. Tutte le attività dovranno svolgersi garantendo la costante, corretta e puntuale applicazione di quanto prescritto dal codice della strada.
6. Ai sensi dell’art. 86 commi 3 bis e 3 ter del D.Lgs. 163/2006, della L. 123/2007, del D.Lgs. 81/2008, si precisa che l’importo degli oneri della sicurezza è pari 400,00 euro annue da destinarsi a: attività di formazione specifica per addetti e finalizzate alla corretta esecuzione del servizio, al fine di garantire l’assenza dei potenziali rischi di interferenza sia in termini spaziale che temporale, secondo quanto precedentemente riportato.
7. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico dell’impresa, la quale ne è la sola responsabile.
8. L’impresa ha, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, l’obbligo assoluto:
- di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell’occupazione;
- di applicare, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci-lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui il contratto fa riferimento;
9. L’impresa applica altresì il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se, cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’affidatario anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della sua impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Articolo 11 – SUBCONCESSIONE E SUBAPPALTO
1. È fatto divieto all’impresa, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva, di cedere il contratto e di subconcedere tutto il servizio affidato in concessione.
2. Il subappalto è consentito, con le modalità e nei limiti fissati dalla legge (art.118 Dlgs 163/06 e s.m.i.);
Articolo 12 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE
Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e del contratto medesimo.
Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale dal quale dovranno risultare le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che si ritengono necessarie per la migliore gestione del servizio.
Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati della ditta concessionaria, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
Articolo 13 - RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE
1. L'impresa che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.
3. Per l’ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l’Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.
Articolo 14 - RESPONSABILITA’
Il concessionario si obbliga a sollevare il Comune di Ascoli Xxxxxx da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, furti e indennizzi e da quanto altro possa aver origine direttamente o indirettamente, dall’attività oggetto di concessione.
Il concessionario, a tal fine, dovrà contrarre specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, prevista dall’articolo 2043 del Codice Civile in conformità a quanto previsto dall’articolo 4 del D.M. 4 settembre 1998 n. 401.
Articolo 15 - PENALITÀ: FATTISPECIE E IMPORTI
In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente capitolato saranno applicate le seguenti penali:
- per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide ai sensi del precedente art. 13: € 250,00 per ogni richiamo o diffida.
- per ogni richiesta di rimozione non effettuata , senza giustificato motivo, entro 30 minuti : € 100,00.
Nel caso di grave reiterazione dell’inadempimento, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno del concessionario.
Articolo 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
- quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; il Comune incamera la cauzione definitiva;
- fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei; Negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
Articolo 17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento inerente l’affidamento della concessione in oggetto è la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx, Comandante Unità Organizzativa Autonoma Polizia Municipale di Ascoli Xxxxxx (tel 0736/244660; e mail xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx).