CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO A CANONE CONCORDATO
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO A CANONE CONCORDATO
Art. 2 comma 3 l. 000\00 - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx XXXXXXXXXXXX XXXXXX depositato il 26/11/2004
Il sig. / La Sig.ra nato/a a in data codice fiscale
attualmente residente a (MO) via di seguito con denominazione di locatore
CONCEDE IN LOCAZIONE
Al Sig. / Alla Sig.ra nato a/in il codice fiscale
- PERMESSO DI SOGGIORNO n. rilasciato in data , residente a (MO), VIA , di seguito con denominazione di conduttore che accetta, per sé e i suoi aventi causa, l’immobile ubicato al seguente indirizzo:
XXXXXXXXXXXX XXXXXX (XX), xxx , xxxxx , xxxxxxx , e dotata dei seguenti elementi
accessori:
cantina | soffitta | posti auto coperti | cortile privato |
COMUNICAZIONE ex art. 8, comma 3, del DL 11 luglio 1992, n. 333 convertito con legge 8 agosto 1992, n. 359:
ESTREMI CATASTO ALLOGGIO:
FOGLIO | MAPPALE | SUBALTERNO | CATEGORIA | CLASSE | RENDITA | VANI |
ESTREMI CATASTO AUTORIMESSA:
FOGLIO | MAPPALE | SUBALTERNO | CATEGORIA | CLASSE | RENDITA | MQ |
CERTIFICAZIONI ALLOGGIO: L’alloggio è dotato di certificazione di conformità o di rispondenza alle norme per quanto riguarda l’impianto elettrico e l’impianto termoidraulico-gas. L’alloggio è inoltre dotato di certificazione energetica (APE). Tali documenti sono stati verificati da ACER Modena e una copia di ciascuno di essi è depositata presso la sede di ACER. In particolare, il conduttore dichiara di aver ricevuto e preso visione dell’attestato di prestazione energetica (APE) dell’alloggio.
La locazione e’ regolata dalle pattuizioni seguenti.
ARTICOLO 1 (Xxxxxx, proroga, rinuncia). Il contratto è stipulato per la durata di anni 3 dal _XX/XX/2010 al
_XX/XX/2013_, e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto e’ prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta del locatore che intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare le opere di cui all’articolo 3 della legge n.431/98, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui all’ articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per rinnovare il contratto a nuove condizioni,ovvero rinunciarvi, con comunicazione all’altra parte delle proprie intenzioni da inviare con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto e’ rinnovato tacitamente alle stesse condizioni.
ARTICOLO 2 (Disdetta del contratto da parte del locatore)
Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle
attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di 12 mesi agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta,il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o, in alternativa, al risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone corrisposto.
ARTICOLO 3 (Canone). Il canone annuo di locazione, secondo gli accordi territoriali tra le organizzazioni sindacali,depositato Presso il Comune di XXXXXXXXXXXX XXXXXX è convenuto in €. XXXXX_ (_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX_),che il conduttore si obbliga a corrispondere con bonifico o in altra forma da concordare, in n° 12 rate eguali anticipate di €. _XXX_ (_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX_) ciascuna, scadenti il 20 del mese. Il canone può essere aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione accertata da ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo verificatesi nei dodici mesi precedenti. L’aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello della richiesta del locatore con lettera raccomandata.
Il locatore dichiara di esercitare in sede di prima registrazione del contratto l’opzione per il regime di “cedolare secca” introdotto dall’art. 3 del D. Lgs. 23/2011, restando pertanto esonerato dall’obbligo di inviare al conduttore la prevista comunicazione mediante lettera raccomandata, e dall’obbligo di corrispondere l’imposta di registro e di bollo. La parte locatrice si riserva la facoltà di revocare tale opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in corso, previa comunicazione al conduttore a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, prima della scadenza.
ARTICOLO 4 (Deposito cauzionale). A garanzia delle obbligazioni contrattuali il conduttore versa al locatore o delegato - che con la firma del contratto ne rilascia in caso quietanza, la somma di €.xxxxxx_ (_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_) pari a 2 mensilità, non imputabile in conto pigioni. Il deposito cauzionale sarà restituito al conduttore al termine della locazione insieme agli interessi maturati, previa verifica dello stato dell’immobile e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Il deposito cauzionale è corrisposto attraverso bonifico. Copia della ricevuta di bonifico per deposito cauzionale è corrisposta prima della firma del contratto.
ARTICOLO 5 (Oneri accessori - Condominio). Per la disciplina di ripartizione degli oneri accessori le parti applicheranno la Tabella oneri accessori, allegato G al Decreto ministeriale delle Infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’Art. 4, c. 2 L. 431/98 che costituisce allegato A al presente contratto. Per quanto ivi non previsto, le parti richiamano le norme vigenti,gli usi locali e le tabelle concordate fra le organizzazioni stipulanti il presente accordo. Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire – in sede di consuntivo – entro 60 giorni dalla richiesta. Prima del pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione,nonché di avere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore o l’amministratore condominiale dei documenti giustificativi delle spese. Insieme al pagamento della 1° rata del canone, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell’anno precedente.
ARTICOLO 6 (Spese di registro e bolli). Le eventuali spese di bollo per il presente contratto nonché quelle di registrazione sono suddivise al 50% tra locatore e conduttore. Il locatore provvederà ad anticipare le spese di registrazione del contratto, e il conduttore rimborserà la quota di sua spettanza. Una copia del contratto è depositata presso ACER.
ARTICOLO 7 (Pagamento, risoluzione, prelazione, riconsegna). Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone nonché di oneri dovuti, se di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatte salve le disposizioni di cui agli artt.5 e 55 L. 27/7/1978, n.392. La vendita dell’immobile non costituisce motivo di risoluzione del contratto. Il locatore non concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di nuova locazione alla scadenza del contratto. Alla cessazione della locazione viene redatto e firmato dalle parti un verbale di riconsegna.
ARTICOLO 8 (Uso dell’alloggio). L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso civile abitazione del conduttore e persone conviventi. Il conduttore si impegna a non ospitare permanentemente altre persone nell’appartamento, tranne incremento naturale per nascite. Inoltre è vietata la sublocazione totale o parziale. Il mancato rispetto degli obblighi della presente clausola e’ causa di risoluzione contrattuale. Per la successione del contratto si applica l’art. 6 della L. 27.7.1978 n.392.
ARTICOLO 9 (Recesso del conduttore). E’ facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso a mezzo lettera raccomandata con tre mesi di anticipo prima di lasciare l’alloggio.
ARTICOLO 10 (Consegna alloggio). Il conduttore dichiara di aver visitato l’immobile locato e di averlo trovato adatto all’uso convenuto e di prenderlo in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode del bene,dando atto, in relazione allo stato, di quanto risulta dal verbale di consegna ai sensi dell’art. 1590 C.C.
Il conduttore si impegna a riconsegnare l’immobile nello stato in cui l’ha ricevuto,salvo deperimento d’uso, pena il risarcimento del xxxxx.Xx impegna a rispettare le norme del regolamento dello stabile,da intendersi con la sottoscrizione del contratto conosciuto ed xxxxxxxxx.Xx impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condòmini. E’ in ogni caso fatto obbligo al conduttore di osservare condotte civili e di buon vicinato.
ARTICOLO 11 (Modifiche e danni). Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti non dipendenti dal locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
ARTICOLO 12 (Assemblea condominiale). Il conduttore ha diritto di voto nell’assemblea condominiale,in luogo del proprietario, nelle delibere relative alle spese/modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria.Ha diritto di intervenire, senza voto, su quelle relative alla modifica degli altri servizi comuni. In caso si tratti di edificio non in condominio, il conduttore ha gli stessi diritti in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria e i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
ARTICOLO 13 (Impianti). Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente di quell’xxxxxxxx.xx caso di inosservanza il locatore è autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore. Per quanto attiene all’impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’articolo 11, comma 2, del citato DPR.
ARTICOLO 14 (Accesso). Il conduttore deve consentire al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati l’accesso all’unita’ immobiliare,per motivate ragioni, tra le quali l’intenzione di vendere,nel qual caso il conduttore deve consentire la visita una volta la settimana per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi o secondo gli usi locali
ARTICOLO 15 (Commissione di conciliazione). La commissione di conciliazione di cui all’art. 6 del D.M. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è composta da 3 membri di cui due scelti dal locatore e dal conduttore fra appartenenti alle rispettive organizzazioni sindacali ed un terzo con funzioni di Presidente, scelto dagli altri due. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
ARTICOLO 16 (Patti contrari al presente contratto). È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal presente contratto
ARTICOLO 17 (Fondo di garanzia). Locatore e conduttore si danno atto che con la sottoscrizione del presente contratto aderiscono all'iniziativa siglata mediante convenzione tra il Comune di XXXXXXXXXXXX XXXXXX / Istituzione per la gestione dei servizi sociali e Acer Modena volta all'attivazione del fondo di garanzia così come meglio dettagliata nell'appendice al presente contratto.
ARTICOLO 18 (Varie). A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’ufficio di segreteria del Comune ove e’ situato l’immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D. Lgs 196/03). Per quanto non previsto in contratto le parti rinviano alle discipline del C.C., delle leggi n. 392/78 e n. 431/98 e agli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all’accordo territoriale del Comune di XXXXXXXXXXXX XXXXXX depositato il 26/11/2004. Le parti contraenti dichiarano a propria responsabilità che le dimensioni dell’alloggio oggetto della locazione sono di MQ XXX (calpestabile) e pertanto si colloca come segue:
Zona | URBANA | Sub-fascia | MASSIMA |
L’immobile è dotato dei seguenti parametri oggettivi:
Impianto riscald. Central./Autonomo | AUTONOMO | Cantina o Soffitta | NO | |
Impianto fisso di aria condizionata | NO | Ascensore - Piano Terra - Piano 1° | ASCENSORE | |
Autorimessa | SI | Doppi servizi | SI | |
Terrazzo / Balcone > 5mq | SI | Giardino Privato o Condominiale | NO |
TINTEGGIO | INDICARE |
TINTEGGIATO – NON TINTEGGIATO |
ARREDI | INDICARE |
NON ARREDATO – PARZ. ARREDATO – TOTALMENTE ARREDATO |
6
PIANO DOVE SI TROVA L’ALLOGGIO:
1
L’immobile è dotato dei seguenti
parametri soggettivi:
STATO MANUTENTIVO ALLOGGIO | INDICARE |
DISCRETO- BUONO- OTTIMO | DISCRETO |
STATO MANUTENT. IMMOBILE | INDICARE |
DISCRETO- BUONO- OTTIMO | DISCRETO |
LIVELLO FINITURE ALLOGGIO | INDICARE |
DISCRETO- BUONO- OTTIMO | DISCRETO |
LIVELLO FINITURE IMMOBILE | INDICARE |
DISCRETO- BUONO- OTTIMO | DISCRETO |
APPENDICE AL CONTRATTO DI AFFITTO DI UNITA’ IMMOBILIARE URBANA AD USO ABITAZIONE
Fra il locatore ed il conduttore del contratto di locazione soprascritto e ACER (Azienda Casa Xxxxxx-Romagna) di Modena - soggetto gestore del Fondo di Garanzia a ciò delegata in virtù di convenzione con il COMUNE DI XXXXXXXXXXXX XXXXXX /Istituzione per la Gestione dei Servizi Sociali del 22/10/2015 (deliberazione c.d.a. Istituzione n.28) – qui rappresentata dal Presidente XXXXXX XXXXXXXXXX - nato a Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx il giorno 19/06/1953 codice fiscale XXXXXX00X00X000X e domiciliato per la carica presso la sede ACER in xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx, premesso che: è stato istituito un fondo di garanzia per la locazione destinato alla copertura dei rischi di morosità nel pagamento del canone, delle spese accessorie e degli eventuali danni procurati all’immobile da parte del conduttore; le parti sopradescritte, firmatarie del contratto di locazione intendono aderirvi; che ACER funge da soggetto gestore del fondo di garanzia;
si conviene e si stipula quanto segue:
A - 01. Impegno di ACER. ACER Modena si impegna a gestire, per il contratto di locazione di cui alla presente appendice, il fondo di garanzia adempiendo a tutti i procedimenti amministrativi e contrattuali inerenti e conseguenti e più in particolare a curare: attività di concertazione tra proprietario e inquilino; definizione del canone da applicarsi; istruttoria, stipula, registrazione, del contratto di locazione; verifica dell’esistenza di eventuali danni arrecati all’immobile che debbano essere indennizzati dal Fondo di Garanzia; liquidazione e copertura ai proprietari, ove accertata e dovuta, per la morosità di canoni impagati, di spese condominiali non corrisposte, di danni accertati all’immobile, il cui recupero e l’attivazione delle pratiche relative nelle forme di legge e previa diffida/intimazione di pagamento, avverrà secondo le condizioni qui a seguito esposte.
A - 02. Garanzia per morosità, oneri accessori e danni all’alloggio. Le garanzie qui previste a copertura di morosità canoni, mancato pagamento di oneri condominiali e accessori, danni all’alloggio da imperizia nella conduzione, nonché delle spese legali (come meglio specificato nel successivo articolo) sono prestate fino alla concorrenza massima di €6.000,00 (SEIMILA) e per i primi 6 anni di contratto. Esaurito con i rimborsi l’importo massimo qui indicato, la società garante nulla dovrà corrispondere indipendentemente dalla durata complessiva del contratto, dalla durata di occupazione e di mancata restituzione dei locali dopo la cessazione o risoluzione del medesimo, per qualsiasi causa. L’ammontare indicato è inclusivo di IVA.
A - 03. Garanzia per rimborso spese legali. Le garanzie sono offerte dal Fondo di Garanzia a favore dei locatori per il rimborso delle spese legali dagli stessi sostenute per attivazione e svolgimento dei procedimenti legali relativi a:
- licenza per finita locazione (prima della scadenza del contratto);
- intimazione di sfratto (dopo la scadenza del contratto);
- intimazione di sfratto per morosità;
- intimazione di sfratto per violazione delle norme contrattuali.
Le garanzie per le spese legali hanno un massimale di 1.500 euro, ricompreso all’interno della garanzia globale di
6.000 euro; ACER provvede a liquidare direttamente le spese legali al locatore al termine del procedimento, sulla base delle fatture presentate ad ACER stessa.
I locatori per l’attivazione e lo svolgimento dei procedimenti legali potranno avvalersi di legali di propria fiducia il cui nominativo e i relativi recapiti telefonici dovranno essere comunicati ad ACER a cura del locatore o del legale medesimo, entro 8 giorni dalla data di affidamento dell’incarico, a mezzo di fax, lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
I locatori, qualora non intendano incaricare direttamente un legale di propria fiducia, potranno chiedere di avvalersi di servizi legali appositamente convenzionati con ACER Modena, che renderanno note in anticipo le tariffe professionali applicate. Anche nel caso il legale incaricato sia stato individuato tramite richiesta ad ACER, l’incarico professionale intercorrerà sempre ed esclusivamente tra il locatore e il professionista incaricato.
Il locatore, all’atto della liquidazione del rimborso da parte di ACER a valere sul Fondo di Garanzia, si obbliga a surrogare ACER in tutte le sue ragioni e diritti verso il conduttore, per i crediti maturati o che dovesse maturare verso il conduttore, sia in sorte capitale con accessori di legge sia per le spese legali delle procedure, fino alla concorrenza
delle somme rimborsate tramite il Fondo di Garanzia. Il locatore si impegna a fornire ad Acer Modena tutte le informazioni in proprio possesso ritenute utili per il recupero del credito.
A - 04. Danni all’alloggio. I danni all’alloggio causati da dolo o incuria dell’inquilino sono valutati da ACER in via insindacabile, non potendosi ritenere danno quanto dovuto alla normale usura con utilizzo rispettoso della cosa locata. Arredi e suppellettili non sono inclusi nella presente garanzia. La rimozione di oggetti dall’alloggio locato non è inclusa nella presente garanzia.
A - 05. Avvisi. Il locatore è tenuto ad informare in forma scritta il Garante del fondo, entro 15 giorni dalla conoscenza dell’evento, quando sussistano le seguenti situazioni: due canoni mensili accumulati come non pagati, pendenze condominiali equivalenti al valore di almeno due canoni di affitto, cumulo tra canoni e spese condominiali che superino le due mensilità, danni accertati all’alloggio. La tardiva comunicazione implica una riduzione della garanzia prestata per un valore pari a €10,00 per ogni giorno di ritardo, facendo fede la data di invio della comunicazione ad ACER Modena.
A – 06. Durata delle garanzie. Le garanzie offerte dal Fondo di Garanzia avranno durata e validità per un periodo massimo di 6 anni di contratto. Vale a dire per la durata dei primi 3+2 anni e di un anno ulteriore in caso il contratto fosse poi rinnovato tacitamente di ulteriori 3 anni per volontà delle parti che non avessero inviato disdetta nei termini. In questo caso, decorsi sei anni dalla sottoscrizione del contratto di locazione, cesserà comunque ogni forma di garanzia.
In caso di cessazione del rapporto per iniziativa del locatore con tempestivo diniego di rinnovo dopo i primi 3 anni o con tempestiva disdetta negli ulteriori 2 anni di proroga, le garanzie si estenderanno, nei limiti economici indicati ai precedenti punti 2 e 3 del presente articolo, fino all’effettivo rilascio dell’immobile.
In tutti i casi in cui la comunicazione ad ACER della situazione di morosità da parte del locatore sia stata effettuata entro il termine di copertura della garanzia, questa si estenderà anche al periodo necessario per la liberazione dell’immobile, nei limiti economici indicati ai precedenti punti, in seguito all’avvio della procedura di sfratto per morosità.
In caso di inadempienza contrattuale del locatore, su segnalazione dell’inquilino e dopo sollecito ACER scritto, perdurando il mancato rispetto degli obblighi contrattuali, è possibile la sospensione delle garanzie offerte dal Fondo a copertura del presente contratto (senza recupero del tempo di sospensione), fino al ripristino del rispetto degli obblighi contrattuali; per i casi più gravi di inadempienza è possibile la cessazione delle garanzie.
A - 07. Verbale di Consegna. La mancata consegna ad ACER del VERBALE DI CONSEGNA dell’alloggio entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione, porta alla decadenza automatica da ogni garanzia.
A – 08. Termini per la liquidazione dei rimborsi a valere sul Fondo di Garanzia. I rimborsi spettanti al locatore nei limiti sopra indicati per morosità, danni e per spese legali saranno effettuati da Acer Modena esclusivamente ad avvenuto rilascio dell’immobile da parte del conduttore. I rimborsi saranno liquidati entro 60 giorni dalla presentazione da parte del locatore della documentazione comprovante i canoni rimasti insoluti, le eventuali spese condominiali insolute, i danni documentati e i relativi preventivi approvati da ACER, e le spese legali sostenute. In caso di incompletezza nei documenti prodotti, Acer provvederà a comunicare la richiesta della documentazione integrativa necessaria; la decorrenza dei termini per la liquidazione dei rimborsi rimarrà sospesa fino alla data di avvenuta integrazione della documentazione.
A - 09. Norme antielusive. In caso di cessazione del contratto per iniziativa del locatore con tempestivo diniego di rinnovo dopo i primi 3 anni o con tempestiva disdetta negli ulteriori 2 anni di proroga, non sarà possibile per il locatore la sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione con accesso ai benefici ACG con riguardo alle unità immobiliari oggetto del contratto cessato.
Non sarà possibile la stipula di nuovi contratti ACG con conduttori che nei tre anni precedenti la data di ultimo inserimento dei medesimi nell’Elenco dei Richiedenti Alloggi in locazione ACG che siano stati oggetto di procedimenti legali di sfratto da immobili locati nell’ambito del Servizio ACG.
Non è consentita la stipula di ulteriori contratti di locazione con accesso ai benefici ACG da parte di proprietari o locatori che abbiano in corso contratti di locazione ACG in numero massimo di cinque.
A - 10. Tutela riservatezza – Informativa privacy – Consenso autorizzato. I contraenti dichiarano di avere ricevuto informativa sul trattamento dati personali, ai sensi dell’art.13 D.L. 196/2003 nonché sulle modalità di esercizio della tutela dei propri diritti (art.7 D.L. 196/2003). I contraenti danno il consenso ad ACER Modena e al Comune di Castelfranco/Istituzione (art.26 D.L. 196/2003) per il trattamento degli eventuali dati sensibili connessi al presente rapporto contrattuale, incluso quanto previsto per il Fondo di Garanzia.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
XXXXXXXXXXXX XXXXXX, in data
La parte locatrice
La parte conduttrice
Il Presidente ACER Modena
A mente dell’articolo 1342, 2° comma C.C.,le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 5, 7, 8,10, 11,13, 15, 17 e 18 del presente contratto e gli articoli X-00, X-00, X-00 dell’appendice.
La parte locatrice
La parte conduttrice