Allegato alla deliberazione del Consiglio Direttivo
Allegato alla deliberazione del Consiglio Direttivo
n. 61 del 12 novembre 2014 IL SEGRETARIO
CONTRATTO DI TRANSAZIONE
(BIM Brenta - BIM Adige – Primiero Energia s.p.a.)
in ordine alla definizione delle reciproche pretese inerenti la regolazione dei conguagli per i sovracanoni dovuti in base alla legge n. 959/1953 e per quelli di cui all’art. 53 del r.d. n. 1775/1933, in forza delle disposizioni di cui all’art. 23 ter della l.p. n. 4 del 1998 a seguito all’attuazione dei rilasci d’acqua per garantire il deflusso minimo vitale negli alvei dei corsi d’acqua interessati dall’impianto idroelettrico di San Xxxxxxxxx.
Tra le parti:
(1) Consorzio dei Comuni del Bacino imbrifero montano del Brenta (nel prosieguo BIM Brenta), con sede in Borgo Valsugana (codice fiscale 81000730226), rappresentata da:
- Xxxxxx Xxxxx, nato a Trento il 28 aprile 1965, che interviene ed agisce in qualità di Presidente del Consorzio ed allo scopo autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo;
(2) Consorzio dei Comuni del Bacino imbrifero montano del Adige (nel prosieguo BIM Adige), con sede in Trento (codice fiscale 80001130220), rappresentata da:
- xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, nato a il 08 giugno 1946, che interviene ed agisce in qualità di Presidente del Consorzio ed allo scopo autorizzato con deliberazione del Consiglio direttivo;
(3) Società Primiero Energia s.p.a., con sede in Xxxxx xx Xxxxxxxx (XX)xxx X. Xxxxxxxxxx, 00 codice fiscale n. .01699790224 rappresentata da:
- xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Feltre il 25/12/1967, che interviene ed agisce in qualità di Presidente della predetta società ed allo scopo autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
(4) Provincia Autonoma di Trento, con sede in Trento in xxxxxx Xxxxx, x. 00, codice fiscale n. 00337460224 rappresentata da:
- xxxx. Xxx Xxxxx, nato a ……….. il ……….., che interviene ed agisce in qualità di ed
allo scopo autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale.
Premesso che:
1) La concessione di derivazione idroelettrica riferita all’impianto di San Xxxxxxxxx fa riferimento all’uso delle acque derivate da due diversi bacini imbriferi:
- bacino imbrifero del Vanoi, comprensivo della grande derivazione dal torrente Vanoi e dai suoi affluenti rio Valzanca, rio Boalon, rio Zortea, e rio Valle Lozen, assentita con r.d. 15 aprile 1928, n. 2691 e r.d. 17 marzo 1930, n. 2057 e decreto del Capo Provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 1856/2501, con potenza media nominale annua pari a 12.824,27 kW e della piccola derivazione dal rio Val Svaizera, assentito con D.M. 3 agosto 1948, n. 5000, con potenza di 21,13 kW;
- bacino del Travignolo, comprensivo del torrente Travignolo e suoi affluenti derivati per il tramite del superiore impianto di Caoria – invaso di Forte Buso, in forza del D.I. 26 marzo 1958, n. 1164, potenza media nominale annua pari a 9.662,75 kW.
2) La titolarità della concessione idroelettrica è stata riconosciuta dapprima in capo alla società idroelettrica Cismon, poi a S.A.V.A. e successivamente, con D.M. LL.PP. 9 luglio 1988, n. 955- Div. 111 all’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica ed trasferita alla società Enel s.p.a. per gli effetti del d.l. n. 333/1992, convertito nella legge n. 359/1992, e ad Enel Produzione s.p.a. ai sensi del d.lgs. n. 79/1999. In forza delle determinazione 14 settembre 2004, n. 175 del dirigente del Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche (di seguito denominato SUAP) della Provincia Autonoma di Trento, giusto conferimento di ramo d’azienda di Enel Produzione s.p.a., la titolarità della concessione è stata riconosciuta alla società Primiero Energia s.p.a. Ai sensi dell’art. 1 bis 1, comma 15 ter della l.p. 6 marzo 1998, n. 4, la concessione scade il 31 dicembre 2020 in base agli obblighi ulteriori previsti dallo stesso art. 1 bis 1, comma 15 quater e quelli stabiliti della deliberazione della Giunta provinciale 3 luglio 2008, n. 1705.
3) A decorrere dal 23 giugno 2000, sono stati attuati i rilasci d’acqua dalle opere di presa del suddetto impianto, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 463/1999, che ha apportato modifiche al d.P.R. n. 235/1977 e al d.P.R. n. 381/1974, nella misura sperimentale stabilita con
d.G.P. n. 1532 del 16 giugno 2000.
4) Con note prot. n. 1523 e prot. n. 1552 del 19 marzo 2007, la Provincia Autonoma di Trento ha informato in via preventiva il BIM Brenta ed il BIM Adige circa le potenziali riduzioni della potenza media annua della concessione idroelettrica conseguente ai rilasci attuati a seguito dell’entrata in vigore del Piano Generale di utilizzazione delle acque pubbliche, reso esecutivo
con d.P.R. 15 febbraio 2006 (PGUAP), e del Piano di tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale del 30 dicembre 2004 (PTA).
5) Dal 1 gennaio 2009, sono stati incrementati i rilasci delle opere di presa dei singoli impianti idroelettrici, secondo le modalità approvate dal SUAP con nota prot. n. 652 del 30 gennaio 2008 che ha dato corso dalle disposizioni dei succitati strumenti di pianificazione.
6) I titolari della concessione hanno versato il sovracanone previsto ai sensi dell’art. 1 della legge
n. 959/1953, nel periodo di competenza dal 23 giugno 2000 al 14 aprile 2012, al BIM Brenta in ragione della potenza media di 12.845,40 kW (12.824,27 kW + 21,13 kW) e al BIM Adige in ragione della potenza di 9.662,75 kW.
7) Primiero Energia s.p.a. ha versato il sovracanone previsto ai sensi dell’art. 53 del r.d. n. 1775 del 1933, nel periodo di competenza dal 7 gennaio 2004 al 30 aprile 2013, ai Comuni di Cinte Tesino, Canal San Bovo, Lamon, Predazzo e alla Provincia di Belluno, titolari secondo il decreto del Ministero delle Finanze 23 febbraio 1983, n. 33479 del sovracanone rivierasco in ragione della potenza media annua pari a 12.824,27 kW e secondo le quote stabilite nello stesso decreto, ed ai Comuni di Siror e Predazzo, titolari del sovracanone rivierasco in ragione della potenza di 9.662,75 kW e secondo le quote fissate nello stesso decreto.
8) ai sensi dell’art. 23 ter, comma 1 della l.p. 6 marzo 1998, n. 4, la Provincia Autonoma di Trento con determinazione n. 67 di data 27 aprile 2012 del SUAP, ha fissato, a seguito dell’effettuazione dei rilasci del DMV previsti dall’art. 6 del d.P.R. n. 381/1974, la potenza media annua della concessione pari a 21.535,84 kW (9.481,57 kW+ 12.033,14 kW + 21,13 kW), nel periodo dal 23 giugno 2000 e fino al 31 dicembre 2008, e pari a 19.588,19 kW (9.179,61 kW + 10.387,45 kW + 21,13 kW) a decorrere dal 1° gennaio 2009.
9) Il BIM Brenta ed il BIM Adige ed i soggetti titolari del sovracanone rivierasco dell’impianto idroelettrico in argomento, hanno ritenuto, manifestandolo alla Provincia, che i provvedimenti assunti ai sensi dell’art. 23 ter della l.p. n. 4/1998 non producessero effetti circa l’obbligo da parte dei medesimi di effettuare, nei confronti del concessionario, il conguaglio per i rispettivi sovracanoni maggiormente versati nel periodo antecedente alla data di adozione dei provvedimenti stessi.
10) La Provincia Autonoma di Trento, anche ai sensi del comma 5 ter dell’art. 23 ter della l.p.
n. 4 del 1998, ha inteso promuovere con i concessionari ed con i Consorzi BIM del territorio trentino accordi finalizzati a chiudere posizioni dipendenti dal rapporto di concessione, anche in esito ai collaudi pendenti e all’applicazione dei rilasci del deflusso minimo vitale,
ricercando un’ipotesi transattiva tale da perseguire il miglior interesse pubblico per tutti i soggetti coinvolti evitando l’instaurarsi di ulteriori ricorsi davanti ai competenti organi giudiziari rispetto a quelli già attivati dai Consorzi BIM;
11) Con nota del 23 ottobre 2012 il BIM Brenta ed il BIM Adige hanno espresso congiuntamente alla Provincia Autonoma di Trento la propria disponibilità nel addivenire ad un accordo transattivo finalizzato alla chiusura del contenzioso, prevedendo che il BIM stesso riconosca a Primiero Energia s.p.a. il conguaglio per i sovracanone ex legge n. 959/1953 a decorrere dal 8 giugno 2006 con dilazione del pagamento fino al 2020, senza il riconoscimento di interessi. Gli stessi BIM hanno proposto una analoga soluzione transattiva anche per i comuni rivieraschi.
12) Primiero Energia s.p.a., preso atto dell’iniziativa della Provincia di cui al precedente punto 10) e di quanto proposto dal BIM Brenta di cui al punto 11), intende aderire alla transazione proposta con le modalità e condizioni più sotto esposte al fine di chiudere ogni possibile contenzioso pendente con la Provincia Autonoma di Trento, con i comuni rivieraschi della Provincia di Trento e con i Consorzi BIM della Provincia di Trento per tutti i propri impianti idroelettrici.
13) Le parti danno atto che:
a) il BIM Xxxxxx dichiara che è stato delegato dai Comuni di Cinte Tesino, Canal San Bovo, titolari del sovracanone di cui all’art. 53 del r.d. n. 1775/1933, a rappresentarli, con il più ampio mandato, ai fini di stipulare atti inerenti la chiusura di ogni questione e pendenza inerente gli effetti derivanti dalla ridefinizione delle potenze media annua di concessione di San Xxxxxxxxx a seguito dei rilasci dalle opere di presa per il DMV;
b) il BIM Xxxxxx dichiara espressamente, di manlevare, in ragione di quanto sopra, di tutte le obbligazioni che la stessa Primiero Energia s.p.a. ha nei confronti dei Comuni di Cinte Tesino, Canal San Bovo, in merito a tutti i temi trattati nel presente atto;
c) il BIM Adige dichiara che è stato delegato dai Comuni di Predazzo e Siror, titolari del sovracanone di cui all’art. 53 del r.d. n. 1775/1933, a rappresentarli, con il più ampio mandato, ai fini di stipulare atti inerenti la chiusura di ogni questione e pendenza inerente gli effetti derivanti dalla ridefinizione della potenza media annua della concessione di San Xxxxxxxxx a seguito dei rilasci dalle opere di presa per il DMV;
d) il BIM Adige dichiara espressamente, di manlevare, in ragione di quanto sopra, di tutte le obbligazioni che la stessa Primiero Energia s.p.a. ha nei confronti dei Comuni di Predazzo e Siror in merito a tutti i temi trattati nel presente atto.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula il seguente,
Art. 1. (Premesse.)
Le premesse sopra riportate formano parte integrante del presente atto e vengono espressamente riconosciute ed accettate dalle Parti stesse.
Le Parti, in via transattiva, e quindi senza che ciò possa essere inteso come acquiescenza o riconoscimento dell’una per le pretese dell’altra, rinunciano l’una nei confronti dell’altra alle contestazioni e pretese da ciascuna formulate, così come indicato in premessa e come di seguito specificato.
Art. 2
(Conguagli sovraccanoni a seguito della ridefinizione delle potenze per il DMV)
1. Primiero Energia s.p.a., il Consorzio BIM Brenta ed il Consorzio BIM Adige concordano di procedere al conguaglio per i sovracanoni di cui all’art. 1 della legge n. 959/1953 sugli importi versati da Primiero Energia s.p.a., dal 8 giugno 2006 e fino al 14 aprile 2012 determinato nel seguente modo:
i) bacino del Travignolo: importi versati al BIM Adige in ragione della potenza di 9.662,75 kW rispetto a quelli ricalcolati in ragione di:
- 9.481,57 kW dal 8 giugno 2006 al 31 dicembre 2008 e
- 9.179,61 kW dal 1 gennaio 2009 al 10 ottobre 2012;
ii) bacino del Vanoi: importi versati al BIM Brenta in ragione della potenza di 12.845,40 kW rispetto a quelli ricalcolati in ragione di
- 12.054,27 kW dal 8 giugno 2006 al 31 dicembre 2008 e
- 10.408,58 kW dal 1 gennaio 2009 al 14 aprile 2012.
2. Primiero Energia s.p.a., il Consorzio BIM Brenta, in nome e per conto dei Comuni rivieraschi di Cinte Tesino, Canal San Bovo, (localizzati nel bacino del Vanoi), ed il Consorzio BIM Adige, in nome e per conto dei Comuni rivieraschi di Siror e Predazzo (localizzati nel bacino del Travignolo), concordano di procedere al conguaglio per i sovracanoni di cui all’art. 53 del r.d. n. 1775/1933 sugli importi versati da Primiero Energia s.p.a., dal 8 giugno 2006 e fino al 14 aprile 2012 determinato nel seguente modo:
i) bacino del Travignolo: importi versati in ragione della potenza di 9.662,75 kW rispetto a quelli ricalcolati in ragione di:
- 9.481,57 kW dal 8 giugno 2006 al 31 dicembre 2008 e
- 9.179,61 kW dal 1 gennaio 2009 al 10 ottobre 2012;
ii) bacino del Vanoi: importi versati in ragione della potenza di 12.824,27 kW rispetto a quelli ricalcolati in ragione di
- 12.033,14 kW dal 8 giugno 2006 al 31 dicembre 2008 e
- 10.387,45 kW dal 1 gennaio 2009 al 14 aprile 2012.
3. Primiero Energia s.p.a. rinuncia, ed i Xxxxxxxx BIM accettano, per sé e in nome e per conto dei soggetti titolari dei sovracanoni rivieraschi indicati nelle premesse, ai diritti di credito sui conguagli per i sovracanoni di cui all’art. 1 della legge n. 959/1953 e per quelli di cui all’art. 53 del r.d. n. 1775/1933 sugli importi versati dal concessionario al 23 giugno 2000 al 7 giugno 2006;
Art. 3
(Conguagli sovracanoni BIM a seguito della ridefinizione delle potenze per il DMV)
1. In base a quanto definito nell’art. 3, per gli effetti di cui all’art. 23 ter, comma 4 della l.p. n. 4 del 1998 riferiti ai sovracanoni ex legge n. 959/1953:
i) per il bacino del Travignolo, il BIM Adige riconosce a Primiero Energia s.p.a., che accetta, i seguenti importi:
- Euro 64.033,99.= quale conguaglio dei sovracanoni versati a decorrere dal 8 giugno 2006 e fino al 30 aprile 2013;
- Euro 2.490,32.=, quali interessi legali corrispondenti nel periodo dal 1 gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2012;
ii) per il bacino del Vanoi, il BIM Brenta riconosce a Primiero Energia s.p.a., che accetta, i seguenti importi:
- Euro 318.125,25.= quale conguaglio dei sovracanoni versati a decorrere dal 8 giugno 2006 e fino al 30 aprile 2013;
- Euro 12.317,97.=, quali interessi legali corrispondenti nel periodo dal 1 gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2012.
2. Il riconoscimento avverrà secondo il piano di ammortamento indicato all’articolo 5.
3. Le parti, in maniera reciproca, rinunciano a riconoscere gli interessi legali successivi alla data del 1 gennaio 2013.
Art. 4
(Conguagli sovracanoni rivieraschi a seguito della ridefinizione delle potenze per il DMV)
1. In base a quanto definito nell’art. 3, per gli effetti di cui all’art. 23 ter, comma 4 della l.p. n. 4 del 1998 riferiti ai sovracanoni ex art. 53 del r.d. 1775/1933:
i) per il bacino del Travignolo, il BIM Adige, in nome e per conto dei Comuni di Predazzo e Siror, riconosce a Primiero Energia s.p.a., che accetta, i seguenti importi:
- Euro 16.105,56.= quale conguaglio dei sovracanoni versati a decorrere dal 8 giugno 2006 e fino al 30 aprile 2013;
- Euro 621,28.=, quali interessi legali corrispondenti nel periodo dal 1 gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2012.
ii) per il bacino del Vanoi, il BIM Brenta, in nome e per conto dei Comuni di Canal San Bovo, Cinte Tesino, , riconosce a Primiero Energia s.p.a., che accetta, i seguenti importi:
- Euro 54.163,20 = quale conguaglio dei sovracanoni versati a decorrere dal 8 giugno 2006 e fino al 30 aprile 2013;
- Euro 2.077,05=, quali interessi legali corrispondenti nel periodo dal 1 gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2012.
2. Il riconoscimento avverrà secondo il piano di ammortamento indicato all’articolo 5.
3. Le parti, in maniera reciproca, rinunciano a riconoscere gli interessi legali successivi alla data del 1 gennaio 2013.
Art. 5
(Conguagli economici)
1. Nell’allegato A, composto dalle tabelle denominate “Tab BIM Adige DMV”, “Tab BIM Brenta DMV”, “Tab Riv Travignolo”, “Tab Riv Vanoi” e “Tab Riepilogo”, allegato parte integrante del presente atto viene riportato il dettaglio delle computazioni a giustificazione degli importi identificati per ciascuna derivazione idroelettrica citata nei precedenti articoli.
2. Gli importi per i conguagli nonché gli importi per interessi indicati negli articolo 3, comma 1, lettera i) e articolo 4, comma 1, lettera i) assommano nell’importo di Euro 83.251,15.=;
3. Gli importi per i conguagli nonché gli importi per interessi indicati negli articolo 3, comma 1, lettera ii) e articolo 4, comma 1, lettera ii) assommano nell’importo di Euro 386.683,47.
4. Tali importi saranno regolarizzati come previsto nel successivo articolo 6;
Art. 6 (Pagamenti)
1. Il BIM Adige si impegna alla regolazione nei confronti del concessionario Primiero Energia s.p.a dell’importo di Euro 83.251,15 indicato nell’art. 5, secondo un piano di ammortamento scaglionato fissato come segue:
i) al momento del pagamento di ciascuna annualità del sovracanone ex art. 53 del r.d. 1775/1933 ed ex legge n. 959/1953, nel periodo di competenza dal 15 aprile 2014 al 31 dicembre 2020, effettuato dal concessionario agli enti beneficiari, il decurtamento, dall’annualità del predetto sovracanone, di un importo corrispondente alla summa dell’importo fisso di Euro 11.893,02 =, quale un settimo dell’importo di Euro 83.251,15.=, e degli interessi legali maturati su tale importo fisso a decorrere dal 01 gennaio 2015 fino alla data dell’effettivo pagamento di ciascuna annualità di sovracanone
ii) nell’eventualità il BIM intendesse procedere, nel suddetto periodo, ad una diversa modalità di rimborso, in tutto o in parte, del debito residuo, il BIM informerà Primiero Energia s.p.a., che accetta, di procedere alla regolarizzazione nei propri confronti del pagamento per il debito residuo riconoscendo, analogamente a come descritto nel punto a), gli interessi legali maturati per il debito residuo decorrenti dal 01 gennaio 2015 fino alla data dell’effettivo pagamento.
2. Il BIM Brenta si impegna alla regolazione nei confronti del concessionario Primiero Energia
s.p.a dell’importo di Euro 386.683,47 indicato nell’art. 5, secondo un piano di ammortamento scaglionato fissato come segue:
i) al momento del pagamento di ciascuna annualità del sovracanone ex art. 53 del r.d. 1775/1933 ed ex legge n. 959/1953, nel periodo di competenza dal 15 aprile 2014 al 31 dicembre 2020,
effettuato dal concessionario agli enti beneficiari, il decurtamento, dall’annualità del predetto sovracanone, di un importo corrispondente alla summa dell’importo fisso di Euro 55.240,50, quale un settimo dell’importo di Euro 386.683,47=, e degli interessi legali maturati su tale importo fisso a decorrere dal 01 gennaio 2015 fino alla data dell’effettivo pagamento di ciascuna annualità di sovracanone
ii) nell’eventualità il BIM intendesse procedere, nel suddetto periodo, ad una diversa modalità di rimborso, in tutto o in parte, del debito residuo, il BIM informerà Primiero Energia s.p.a., che accetta, di procedere alla regolarizzazione nei propri confronti del pagamento per il debito residuo riconoscendo, analogamente a come descritto nel punto a), gli interessi legali maturati per il debito residuo decorrenti dal 01 gennaio 2015 fino alla data dell’effettivo pagamento.
3. Fatto salvo il quanto disposto dall’art. 20 del r.d. n. 1775/1933, nel caso di rinuncia, revoca o decadenza della concessione, il BIM Adige ed il BIM Brenta si impegnano a versare a Primiero Energia s.p.a. la somma fissa nominale secondo le stesse modalità e tempistiche che si sarebbero attuate nel caso di continuazione della titolarità della concessione in capo a Primiero Energia
s.p.a. ovvero di sua permanenza.
Art. 7 (Reciproche soddisfazioni)
1. Le parti dichiarano che, dalla data di efficacia del presente contratto, ogni aspetto contestato inerente la presente transazione viene definitivamente risolto, rinunciando a qualsivoglia reciproca pretesa.
Art. 8 (Efficacia)
1. Il BIM Brenta, il BIM Adige, la Provincia Autonoma di Trento e Primiero Energia s.p.a. concordano che il presente contratto avrà efficacia dalla data di sottoscrizione.
Art. 9 (Aspetti fiscali)
1. L’imposta di registro sull’ammontare dei proventi a conguaglio afferenti la concessione di San Xxxxxxxxx dedotto in transazione e l’imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente contratto di transazione vengono assunte in maniera paritaria tra le parti firmatarie.
2. Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che i proventi oggetto di questo atto, derivanti dall’utilizzo delle acque pubbliche, dedotto in transazione, è pari ad euro € 469.934,62 (…) ed è soggetto
all’imposta di registro in misura pari allo 0,5%, ai sensi dell’art. 29 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m. e dell’art. 5 della parte prima della Tariffa allegata al medesimo d.P.R. n. 131/1986.
Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto
BIM Adige | Bim Brenta | Primiero Energia s.p.a. | Provincia Autonoma di Trento |
Il Presidente | Il Presidente | Il rappresentante legale | Il Presidente |
Per presa visione ai fini della rinuncia del vincolo di solidarietà ex art. 68 della legge professionale forense di cui al r.d. 27 novembre 1933, n. 1578.
Parte Provincia Autonoma di Trento
Avv.
Parte Bim Adige Parte Bim Brenta