ACCORDO CONVENZIONALE
TRA AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. E LA CASA CIRCONDARIALE ROMA REBIBBIA NUOVO COMPLESSO
TRA
Autostrade per l’Italia S.p.A., con sede in Roma, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 00, in seguito denominata per brevità ASPI, rappresentata dall’Amministratore Delegato Xxx. Xxxx Xxxxxxxxx,
E
La Casa Circondariale Roma Rebibbia Nuovo Complesso, con sede in Roma, Via Xxxxxxxx Xxxxxxx n. 70, in seguito denominata per brevità Casa Circondariale, rappresentata dal Direttore, Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx
PREMESSO
− che, ai sensi degli artt. 17 e 20 della legge 26.07.1975, n. 354, il reinserimento sociale dei condannati ad una pena detentiva deve essere perseguito anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di imprese private o cooperative sociali all’azione rieducativa;
− che l’art. 20 della suddetta legge e l’art. 47 del relativo regolamento (D.P.R. 30.06.2000 n. 230), prevedono la stipula di apposite convenzioni tra le direzioni degli istituti ed i soggetti privati o cooperative sociali per la disciplina dell’oggetto dell’attività lavorativa e delle relative condizioni di svolgimento, della formazione e del trattamento retributivo;
− che ASPI, al fine di favorire la destinazione al lavoro dei detenuti e degli internati, ha manifestato la propria disponibilità ad affidare talune commesse di proprio interesse a strutture datoriali che si avvalgono dell’attività lavorativa dei detenuti della Casa Circondariale;
− che a tal fine ASPI ha richiesto alla Casa Circondariale l’indicazione di una Cooperativa sociale alla quale affidare le attività oggetto del presente atto;
− che la Casa Circondariale ha individuato tale Cooperativa nella PantaCoop, la quale dispone di una esperienza specifica nel settore, opera nelle vicinanze del carcere e già occupa una quota di manodopera “svantaggiata”;
− che la Casa Circondariale e la PantaCoop stipuleranno apposita convenzione in cui saranno disciplinati i reciproci rapporti ed in particolare le condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa, la formazione ed il trattamento retributivo. La Casa Circondariale trasmetterà ad ASPI copia della convenzione di cui sopra ;
− che successivamente XXXX affiderà alla PantaCoop le commesse di lavoro, nei termini e con le modalità di cui al presente atto;
− che XXXX concederà alla Casa Circondariale, in comodato d’uso e per il periodo della durata del presente accordo, gli arredi e le apparecchiature necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa oggetto delle commesse di cui sopra;
− che pertanto le Parti stipulano il presente accordo per la disciplina dei reciproci rapporti.
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1
(Premesse)
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
ART. 2
(Oggetto)
XXXX si impegna ad affidare alla PantaCoop commesse di lavoro finalizzate alla creazione di attività lavorative a favore dei detenuti della Casa Circondariale.
Le commesse di lavoro riguarderanno attività di caricamento dati su personal computer.
Il numero delle commesse, nonché l’entità delle stesse, è rimessa all’esclusiva valutazione di ASPI e sarà effettuata anche in funzione della valutazione dei risultati delle prestazioni svolte, di cui al successivo articolo 6.
Fermo restando quanto sopra, ASPI si impegna a concordare preventivamente con la Casa Circondariale eventuali ampliamenti delle attività oggetto delle commesse coma sopra individuate.
Resta inteso che nelle predette commesse saranno posti ad esclusivo carico e responsabilità della PantaCoop tutti gli adempimenti ed oneri connessi alla tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori come prescritto dalla normativa sopra richiamata.
ART. 3
(Corrispettivo)
Il corrispettivo a favore di PantaCoop per le prestazioni delle singole commesse di cui al precedente articolo 2 sarà determinato in funzione delle varie attività individuate.
Resta sin d’ora stabilito che le commesse prevederanno espressamente che non verrà riconosciuto alla PantaCoop alcun corrispettivo per le prestazioni che si rivelassero effettuate in difformità dalle istruzioni impartite da ASPI.
ART. 4
(Arredi ed attrezzature in comodato)
ASPI fornirà a titolo di comodato gratuito, ai sensi degli artt. 1803 e seguenti del c.c., alla Casa Circondariale le attrezzature e gli arredi necessari per lo svolgimento delle attività oggetto delle commesse di cui al precedente art. 2.
Le attrezzature ed arredi – che verranno individuati in uno specifico verbale che verrà sottoscritto tra le Parti – saranno installate/collocati, a cura della Casa Circondariale e con l’eventuale assistenza tecnica di personale di ASPI, in locali appositamente individuati dalla Casa Circondariale stessa.
Al termine del presente accordo, la Casa Circondariale dovrà restituire ad ASPI, salvo diverso accordo scritto che dovesse intervenire con quest’ultima, le attrezzature e gli arredi di cui al precedente comma.
ART. 5
(Formazione)
XXXX effettuerà attività di formazione nei confronti del personale della PantaCoop il quale provvederà successivamente ad istruire all’interno della Casa Circondariale i detenuti che verranno impegnati nell’attività lavorativa.
ART. 6
(Verifiche)
La Casa Circondariale si impegna ad effettuare insieme ad ASPI e PantaCoop periodiche verifiche sui risultati e sul corretto andamento dell’attività lavorativa.
ART. 7
(Ingresso personale ASPI)
Su richiesta di ASPI, finalizzata al migliore svolgimento delle attività affidate, la Casa Circondariale si impegna a consentire l’accesso in Istituto ai responsabili ed agli operatori della stessa ASPI e ad attuare momenti di confronto con i vari responsabili di settore della Casa Circondariale per agevolare una adeguata comprensione del contesto penitenziario, dei suoi bisogni e delle sue potenzialità.
ART. 8
(Ulteriori iniziative)
Le Parti si impegnano a valutare congiuntamente ogni ulteriore iniziativa in materia di lavoro, cultura, attività ricreative a favore dei detenuti dell’istituto penitenziario, utilizzando le competenze e l’attenzione al sociale di ASPI.
ART. 9
(Durata)
Il presente accordo entra in vigore dalla data della stipula ed ha durata biennale. Alla scadenza potrà essere rinnovato per uguale periodo, previa stipula di apposito atto da formalizzarsi entro 3 mesi dalla scadenza.
Roma lì 2 settembre 2004
L’Amministratore Delegato Il Direttore
di della Casa Circondariale
Autostrade per l’Italia S.p.A. Roma Rebibbia N.C.
X.xx Xxx. Xxxx Xxxxxxxxx X.xx Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx