CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ISTITUZIONE dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO DEL COMUNE DI FERRARA ANNI SCOLASTICI 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CIG: 4140382F4C CPV: 60130000-8
INDICE
Art. 1 - CONTESTO E OBIETTIVI Art. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO
Art. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO Art. 4 - VARIAZIONE DEI PERCORSI
Art. 5 - CARATTERISTICHE DEGLI SCUOLABUS Art. 6 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
Art. 7 - PERSONALE AUTISTA
Art. 8 - CONDIZIONI DELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
Art. 9 - OBBLIGHI A CARICO DELL'ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE FAMIGLIE
Art. 10 - DURATA DEL CONTRATTO – RINNOVO - PROROGA Art. 11 - PAGAMENTI
Art. 12 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ Art. 13 - IMPORTO DELL'APPALTO Art. 14 - D.U.V.R.I.
Art. 15 – REVISIONE DEI PREZZI
Art. 16 - MODALITA’ DI CALCOLO DEI PERCORSI
Art. 17 - POSSESSO DEI REQUISTI MINIMI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE
Art. 18 - SOPRALLUOGO TECNICO
Art. 19 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Art. 20 – ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 21 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO Art. 22 – SPESE ED ONERI FISCALI
Xxx Xxxxxxxxxx 0- 00000 Xxxxxxx
tel. 0000 000000 fax. 0000 000000
Codice fiscale: 00297110389 xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.xx
Art. 23 - COPERTURA ASSICURATIVA
Art. 24 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO Art. 25 - RESPONSABILITÀ’
Art. 26 - RAPPORTI CONTRATTUALI – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE – RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER CONTO DELL’APPALTATORE
Art. 27 - AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO Art. 28 - VARIANTI
Art. 29 - SOSPENSIONE E RIPRESA DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO Art. 30 - VERIFICA DI CONFORMITA’
Art. 31 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI Art. 32 - PENALITA'
Art. 33 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Art. 34 - SUBAPPALTO
Art. 35 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO Art. 36 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
Art. 37 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA Art. 38 – FORO COMPETENTE
Art. 39 - POLITICA AMBIENTALE DEL COMUNE DI FERRARA Art. 40 - NORME DI RINVIO
Art. 1 - CONTESTO E OBIETTIVI
Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie del Comune di Ferrara (nel seguito, per brevità, “l’Istituzione”) e l’impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., risultato aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito, per brevità, “l’Appaltatore o Ditta Appaltatrice”), avente ad oggetto l’affidamento a terzi del servizio di trasporto scolastico.
Art. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO
L'appalto ha per oggetto il trasporto a favore della popolazione scolastica della scuola primaria e secondaria di primo grado avente diritto, per le zone non servite da altri mezzi di servizio pubblico, nel rispetto del “Regolamento di accesso e fruizione del servizio di trasporto scolastico” approvato dall’Amministrazione Comunale, secondo il calendario scolastico approvato dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx ed applicato dalle Istituzioni scolastiche.
Il servizio di trasporto svolto nell’orario scolastico comprende anche il servizio di trasporto per le palestre per le scuole non dotate di tale struttura e per quelle che eccezionalmente e per un periodo limitato devono utilizzare una palestra diversa dalla propria, a seguito di decisione dell’Amministrazione.
Art. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio viene appaltato in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia con specifico riferimento alle seguenti fonti:
• D.M. 20 dicembre 1991, n. 448 “Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali":
• D.Lgs. 22.12.2000 n. 395 "Attuazione della direttiva 98176/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;
• L. 218/03. Legge 11 agosto 2003, n. 218, “Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”;
• D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;
• D.M. 31/01/1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico";
• Legge regionale Xxxxxx-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30, “Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale”;
• Regolamento regionale per l’esercizio dell’attività di noleggio di autobus con conducente (articolo 26 quater, lettera d), LR 30/98) del 28 dicembre 2009, n. 3. Regione Xxxxxx-Romagna.
La Ditta Appaltatrice è tenuta ad osservare la normativa vigente di settore, compresi i provvedimenti adottati in data successiva all'affidamento del servizio.
I servizi oggetto del presente capitolato sono considerati di pubblica utilità e non possono essere interrotti o sospesi se non per comprovate cause di forza maggiore. I suddetti servizi sono altresì da considerarsi servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'art. 1 della legge 12.06.1990, n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e successive modifiche ed integrazioni, pertanto, la Ditta Appaltatrice deve
rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.
Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico”; pertanto la Ditta Appaltatrice è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27/01/1994, "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".
Si precisa, inoltre, che nei servizi ricompresi nel presente appalto non sono inclusi i servizi di trasporto disabili. E’ possibile comunque il trasporto di studenti disabili che non necessitino di mezzi e modalità di trasporto speciali; in questi casi, qualora se ne ravvisi la necessità, si dovrà consentire l’accesso al mezzo di trasporto dell’accompagnatore.
I competenti uffici dell’Amministrazione Comunale annualmente raccolgono le richieste di trasporto scolastico e individuano i criteri per l’erogazione del servizio.
Gli elenchi dei richiedenti, gli itinerari, le fermate, i punti di raccolta, gli orari, nonché l’elenco dei plessi scolastici che dovranno essere serviti saranno trasmessi annualmente in formato elettronico (formato excel) alla Ditta Appaltatrice almeno 15 (quindici) giorni prima dell’inizio del servizio, salvo cause di forza maggiore.
I dati del "Piano del Trasporto scolastico - Anno scolastico 2011- 2012" per il trasporto casa/scuola e palestre, allegati al presente capitolato, hanno valore del tutto indicativo e sono suscettibili di essere modificati secondo il "Piano dei Trasporti" definito di anno in anno, ma costituiscono necessario punto di riferimento per le ditte concorrenti all'appalto. Ulteriori elementi essenziali inerenti le modalità del servizio sono le seguenti:
• periodo di espletamento: intero anno scolastico indicativamente da metà settembre a metà giugno, in osservanza del calendario scolastico delle istituzioni scolastiche;
• l'erogazione del servizio deve essere garantito per ogni giorno della settimana dal lunedì al sabato compresi, negli orari e nei turni dettagliati nel Piano di Trasporto;
• caratteristiche del servizio: trasporto da casa a scuola e viceversa degli utenti, su punti di raccolta fissati nel Piano di Trasporto da definirsi all'avvio di ciascun anno scolastico;
• gli orari definiti nel Piano di Trasporto sono da intendersi suscettibili di modifiche in virtù delle variazioni dei percorsi, di utenza e di orari scolastici;
• Il numero di mezzi da utilizzare per l’espletamento del servizio di trasporto ordinario in virtù delle iscrizioni pervenute e dei percorsi previsti per l’a.s. 2011/2012 è di 21 scuolabus, con una percorrenza annua presunta di circa 287.000 chilometri articolati in 21 percorsi per il servizio casa-scuola e ritorno; il numero di servizi di trasporto per le palestre e per attività integrative scolastiche (andata e ritorno) annui è di circa 200, per un totale di circa 3000 chilometri.
Le attività integrative scolastiche ricomprendono tutte le uscite occasionali e saltuarie per attività scolastiche, ricreative, educative e sportive, durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche.
La Ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione, per l’espletamento del servizio, veicoli idonei alle caratteristiche degli itinerari fissati ed in numero sufficiente al numero di utenti. Sulla base dei dati indicati nell’allegato “Piano del Trasporto scolastico”, riferiti all’a.s. 2011/2012, indicativi e pertanto non impegnativi per l’Istituzione, il numero e la capienza minima dei mezzi richiesti per far fronte alle tipologie di trasporto scolastico del presente capitolato, nonché agli itinerari sono:
⮚ n. | 6 | scuolabus da 18 posti totali |
⮚ n. | 4 | scuolabus da 28 posti totali |
⮚ n. | 4 | scuolabus da 32 posti totali |
⮚ n. | 3 | scuolabus da 39 posti totali |
⮚ n. | 4 | scuolabus da 55 posti totali |
⮚ n. | 1 | scuolabus da 44 posti totali come veicolo di riserva |
totale n. 22 scuolabus
La Ditta appaltatrice deve comunque garantire un parco scuolabus tale da espletare correttamente l’esecuzione del servizio, compreso la creazione di eventuali nuovi percorsi non previsti nell’allegato Piano di Trasporto.
L’Istituzione, al momento della stesura annuale degli itinerari, indicherà anche la capienza degli scuolabus richiesti in base a:
⮚ numero degli alunni da trasportare per ogni percorso individuato;
⮚ condizioni stradali, viabilità e sicurezza del percorso.
La Ditta appaltatrice dovrà, inoltre, garantire la disponibilità di automezzi funzionanti, aventi caratteristiche simili a quelli utilizzati, in sostituzione di quelli in uso, nel caso di eventuali guasti meccanici o incidenti.
Nel caso in cui all’inizio di un servizio giornaliero non sia possibile utilizzare i mezzi autorizzati (ad. es. per guasto improvviso) la Ditta appaltatrice dovrà darne immediata comunicazione via fax all’Istituzione ed impiegare mezzi idonei sostitutivi con le medesime caratteristiche di quelli autorizzati al fine di garantire lo svolgimento del servizio.
La Ditta Appaltatrice dovrà garantire il servizio di rientro tempestivo degli alunni nel caso si verificassero cause di forza maggiore non oggettivamente prevedibili, quali rottura di caldaie o qualsiasi altro evento che renda indispensabile l’allontanamento degli alunni dal plesso scolastico frequentato, previa comunicazione anche telefonica da parte dell’Istituzione.
La Ditta appaltatrice è tenuta a garantire sempre e comunque il servizio, secondo le modalità previste nel presente capitolato e per tutta la durata dell’appalto, con ogni onere e spesa a proprio carico.
Art. 4 - VARIAZIONE DEI PERCORSI
I percorsi possono subire modifiche per giustificati motivi dell'utenza, attraverso la definizione (o soppressione) di ulteriori punti di raccolta o mediante accorpamento o scorporo di tratti di percorso.
L’Istituzione comunica le variazioni resesi necessarie alla Ditta Appaltatrice, la quale è tenuta ad adeguarsi entro un congruo periodo di tempo, e comunque non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione.
Art. 5 - CARATTERISTICHE DEGLI SCUOLABUS
Gli scuolabus utilizzati devono possedere tutti i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale. In particolare:
• rispondere ai requisiti dettati dal Decreto 31 Gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e dalla successiva circolare nr. 23 del 11 Marzo 1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, e corrispondere alle caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18 Aprile 1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus) e s.m.i, con particolare riguardo ai D.M. 13.1.2004 e D.M. 1.4.2010;
• rispettare le norme dal decreto del Ministero dei Trasporti 22 ottobre 2010;
• possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all'art. 75 del Codice della Strada (D.Lgs n. 285/92), essere regolarmente immatricolati, a norma dell'art. 93 del medesimo Codice. presso la motorizzazione civile e circolare muniti di carta di circolazione, nonché dei documenti previsti dall'art, 180 del Codice;
• essere coperti da polizza assicurativa RC relativa ai veicoli;
• essere dotati di cronotachigrafo e apertura a distanza degli sportelli;
• devono avere colorazione gialla e avere esposto ben visibile nella facciata anteriore il NUMERO del percorso assegnato, nonché la dicitura " COMUNE DI FERRARA
SERVIZIO SCUOLABUS”, mentre sul retro la dicitura ATTENZIONE SALITA E DISCESA BAMBINI, o analoga segnaletica;
• devono essere in regola con le revisioni, generali ed annuali, previste dall'art. 80 del D.Lgs n. 285/92, come da ultimo stabilito dal D.M. n. 408/98;
• devono essere rispondenti a caratteristiche minime di emissione Euro 3;
• nel caso di rinnovo del servizio, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, per l’esercizio del servizio di trasporto affidato, possono essere utilizzati esclusivamente scuolabus immatricolati dopo l’1.1.2006 e di classe ambientale Euro 4 o migliore;
• non devono essere stati immatricolati in data anteriore al 1° gennaio 2003.
Art. 6 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
L'appaltatore si obbliga a collaborare costantemente con l’Istituzione al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità prescritti dalla legge ed eseguire il servizio di cui al presente Capitolato essendo responsabile dell'adempimento delle condizioni del contratto e della perfetta riuscita del servizio.
L'impresa non potrà sospendere a nessun titolo il servizio, neppure parzialmente, salvo esplicita autorizzazione da parte dell’Istituzione.
La Ditta Appaltatrice si obbliga a:
• comunicare il nominativo (corredato di numero telefonico e di fax e orari di reperibilità) di un suo tecnico, Responsabile nei confronti dell’Istituzione per l'espletamento del servizio Scuolabus;
• collaborare costantemente con l’Istituzione al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità prescritti dalla legge;
• garantire che il personale impiegato alla guida dei mezzi, mantenga un contegno riguardoso e corretto durante l'espletamento del servizio e provvedere all'immediata sostituzione del personale che risulti inidoneo allo svolgimento del servizio stesso. Detto personale non deve essere incorso in condanne penali e non deve avere carichi pendenti;
• avvalersi di personale caratterizzato da condizioni psicofisiche adeguate al servizio richiesto garantendone l’adeguatezza anche in merito a non assunzione di alcol e al non uso di sostanze psicotrope durante lo svolgimento del servizio;
• avvalersi di personale autista che abbia buona conoscenza della lingua italiana;
• fornire un tesserino di riconoscimento a tutti gli operatori. Il personale impiegato dovrà sempre essere reperibile durante il servizio tramite cellulare, comunque nel rispetto delle norme del Codice della Strada in relazione all’uso di tali dispositivi durante la guida;
• rispettare il tragitto e gli orari d'arrivo e ritiro dalla scuola. Qualora la scuola, per motivi didattici o ricreativi fosse impossibilitata al rispetto dei consueti orari di funzionamento, il trasportatore deve comunque garantire l'arrivo e ritiro dalla/alla scuola negli orari che verranno comunicati allo stesso;
• garantire il trasporto anche in occasione di maltempo, neve od altre cause o circostanze, fatto salvo il caso di chiusura della scuola;
• non effettuare il servizio verso quella scuola in caso di chiusura, per qualunque evenienza, del plesso scolastico;
• dare comunicazione in caso di sciopero del personale di guida o dei propri aventi causa all’Istituzione con almeno 10 giorni di preavviso, al fine di informare le famiglie interessate, fatto salvo ogni più puntuale adempimento derivante dall'eventuale applicazione della L.146/90 e successive modificazioni o integrazioni;
• fornire, in caso di sciopero del personale delle Scuole, il servizio nelle sedi
scolastiche salvo esplicita comunicazione diversa da parte dell’Istituzione, comunicazione che sarà fornita alla Ditta Appaltatrice almeno 24 ore prima;
• erogare, in caso di sospensione o revoca dello sciopero, il servizio normalmente;
• scegliere gli autisti sulla base di adeguate attitudini relazionali;
• utilizzare lo stesso personale conducente per tutto l’anno scolastico per ciascuno dei percorsi predisposti, salvo cause di forza maggiore (malattie, ferie, dimissioni ecc.) al fine di favorire buone relazioni con i fruitori;
• effettuare i percorsi stabiliti nel Piano di Trasporto approvato dall'Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie. Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari approvati dall’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie, se non a seguito di espressa autorizzazione, oppure per cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate all’Istituzione. Ugualmente, non sono consentite soste e fermate al di fuori dei punti di raccolta durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburanti, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio; non possono salire sul mezzo altre persone se non espressamente autorizzate;
• farsi carico di costi derivanti da percorrenze estranee agli itinerari definiti dall’Istituzione, effettuate per qualunque tipo di manutenzione ed intervento sugli automezzi;
• assicurare la costante efficienza degli automezzi impiegati per il servizio, con particolare riferimento alle misure di sicurezza e non impiegare veicoli che ammettono il trasporto di passeggeri in piedi;
• tenere perfettamente puliti gli automezzi almeno con cadenza settimanale, comunque ogni qualvolta si renda necessario per rendere il servizio alle migliori condizioni possibili;
• garantire la continuità del servizio di trasporto servendosi di mezzi e risorse che riterrà più opportune quali, ad esempio, la disponibilità di ulteriori mezzi sostitutivi;
• trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo, curandosi di garantirne la salita e la discesa dal mezzo nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza. E' tenuto a rispondere, oltre che del ritardo nell'adempimento o nell'esecuzione del trasporto, di qualsiasi sinistro che colpisca persone e cose;
• fornire all’Istituzione, di volta in volta, immediata comunicazione di tutti gli incidenti in cui è incorsa durante l'espletamento del servizio appaltato, come: sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato;
• comunicare tempestivamente all’Istituzione qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
• garantire la sostituzione immediata degli operatori assenti a qualsiasi titolo;
• provvedere alla sostituzione immediata dei propri operatori che dovessero risultare, a giudizio concorde delle parti, inidonei allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente atto.
L’autista, oltre alle normali responsabilità e attenzione circa la guida del veicolo che gli è stato affidato, anche per garantire la massima sicurezza del trasporto:
o non può anticipare l'orario di consegna e presa dei bambini alle famiglie, rispetto a quello del piano di trasporto; deve inoltre garantire agli utenti il raggiungimento della scuola di destinazione almeno 5 (cinque) minuti prima dell’inizio delle lezioni, analogamente l’automezzo che raccoglie gli alunni/e all’uscita dalla scuola, deve giungere al punto di raccolta prefissato almeno cinque minuti prima del termine delle lezioni. Gli orari relativi all’attività delle singole scuole saranno
forniti dal servizio Istruzione prima dell’inizio dell’anno scolastico.
o ha la responsabilità di riferire alla Ditta Appaltatrice eventuali problemi affinché la stessa possa concordare, con l’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie e con gli organi scolastici competenti, l'atteggiamento da tenere nei confronti degli utenti e delle famiglie e gli strumenti da usare per comunicare con gli stessi.
L’impresa aggiudicataria è tenuta a presentare, prima dell’assunzione del servizio, la seguente documentazione afferente i propri mezzi e dipendenti:
- copia della carta di circolazione degli scuolabus;
- elenco nominativo del personale impiegato nel servizio;
- copia dei contratti di lavoro del personale impiegato per le attività oggetto dell’appalto;
- copia delle patenti di guida e del certificato di abilitazione professionale alla guida di autobus;
- copia delle polizze assicurative.
Art. 7 – PERSONALE AUTISTA
La Ditta Appaltatrice si avvale di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio di cui al presente Capitolato, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell’area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. La Ditta Appaltatrice è pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico – professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.
Il personale addetto alla guida deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- patente di guida della categoria adeguata al mezzo necessario per l’effettuazione del servizio;
- certificato di abilitazione professionale alla guida di autobus.
La Ditta Appaltatrice del servizio trasporto scolastico è tenuta a fornire la sua prestazione ad una categoria particolare di utenti (alunni e studenti) ed assume un obbligo specifico di vigilanza sui minori trasportati, con conseguente necessità di avvalersi di mezzi e personale adeguati a tale specifica responsabilità. Il personale impiegato dovrà, pertanto, essere adeguatamente formato.
Detto personale dovrà usare speciale prudenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita degli alunni sull'autobus e della loro discesa assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l'incolumità degli utenti. Il conducente risponde di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale dei minori trasportati che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le fasi del trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie quali ad esempio salita e discesa dall'autobus. La vigilanza sugli utenti deve essere esercitata dal momento iniziale dell’affidamento (luogo in cui si effettua la fermata) sino a quando alla stessa si sostituisce quella del personale della scuola nel momento in cui i minori varcano i cancelli della scuola, o dei genitori o delegati alla fermata per il ritorno a casa.
Il conducente non può lasciare i minori davanti alle scuole ove i cancelli non risultino ancora aperti, o comunque non abbia verificato la presenza del personale della scuola, contravvenendo al loro obbligo di vigilanza. Tale obbligo termina laddove si sia verificata la presa in carico da parte del personale della scuola, sotto il coordinamento del Dirigente scolastico, e, cioè, esattamente nel momento in cui i minori, varcando il cancello e/o portone d’ingresso, entrano nella scuola aperta.
Inoltre, il conducente deve esercitare la vigilanza sino a quando non intervenga quella dei genitori o di un delegato al momento della discesa nel percorso di ritorno.
In caso di assenza dei genitori o dei loro delegati alla fermata, l'alunno dovrà essere trattenuto sullo scuolabus e opportunamente sorvegliato, senza che ciò comporti un’interruzione del servizio e la Ditta Appaltatrice dovrà avvisare dell'accaduto direttamente e tempestivamente la Polizia Municipale e l’Istituzione.
Art. 8 - CONDIZIONI DELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
Sono a carico della Ditta Appaltatrice, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per I"espletamento degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, incluse quindi le attività preliminari all'avvio del servizio.
La Ditta Appaltatrice si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti, anche in materia di sicurezza e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato e nei suoi allegati.
La Ditta Appaltatrice si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza e di protezione dei lavoratori vigenti. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico della Ditta Appaltatrice, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, e la Ditta Appaltatrice non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti dell' Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie, assumendosene ogni relativa alea.
La Ditta Appaltatrice si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
La Ditta Appaltatrice si obbliga a consentire all'Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
La Ditta Appaltatrice si obbliga, infine, a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere date dall'Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie.
La Ditta Appaltatrice si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione all’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente capitolato.
Art. 9 - OBBLIGHI A CARICO DELL'ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE FAMIGLIE
L'Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie, si impegna in merito alla predisposizione dei percorsi e alla definizione dei punti di raccolta, si assume l'onere di avvisare la Ditta Appaltatrice in merito a sospensioni del servizio per qualsiasi motivo imprevedibile (chiusura scuole per avversità atmosferiche, altro) non appena a conoscenza. Si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione in merito a variazioni di percorso a seguito di ordinanze predisposte dall’Ufficio Mobilità e Traffico.
Art. 10 - DURATA DEL CONTRATTO – RINNOVO - PROROGA
Il contratto relativo al presente appalto ha durata di tre anni scolastici (2012/2013- 2013/2014-2014/2015) e decorre dalla data di attivazione del servizio oggetto dell’appalto,
indicata in un apposito verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti, con inizio indicativo nel mese di settembre 2012 e con scadenza al 31 agosto 2015.
L’inizio e la fine del servizio sono determinati annualmente secondo il calendario scolastico approvato dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx.
L’Istituzione si riserva la possibilità di rinnovo annuale fino ad un massimo di 36 mesi, previa valutazione del servizio reso e della congruità economica per l'Ente, comunque a suo insindacabile giudizio.
La durata complessiva dell’appalto, potrà essere prorogata, agli stessi patti, prezzi e condizioni, dall’Istituzione, a suo insindacabile giudizio, per garantire la continuità del servizio stesso, fino ad un massimo di quattro mesi mediante comunicazione scritta all’Appaltatore entro la scadenza del termine, nelle more dell’espletamento di una nuova gara di appalto.
Art. 11 – PAGAMENTI
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture che verranno emesse con cadenza mensile con mandato di pagamento a favore dell’Appaltatore, una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio.
Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate all’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie – (C.F. 00297110389) – xxx Xxxxxxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxxx e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 c. 3 del D.P.R. 207/2010, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previa approvazione del certificato di regolare esecuzione del servizio.
In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria.
L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
Art. 12 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’
L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, sia nei rapporti verso l’Istituzione sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.
L’appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell’Istituzione sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto.
L’appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’appaltatore entro 7 (sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
Ai fini dell’art.3, co.7, della L.136/2010 l’appaltatore è tenuto altresì a comunicare all’Istituzione gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto 2, il seguente codice identificativo gara (CIG): 4140382F4C.
L’appaltatore, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e smi.
Con riferimento ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva del contratto, l’appaltatore si obbliga a trasmettere all’Istituzione, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e smi, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e smi, restando inteso che l’Istituzione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi della legge e di contratto.
Art. 13 - IMPORTO DELL'APPALTO
L’importo stimato per l’appalto in oggetto per gli anni scolastici 2012/2013-2013/2014- 2014/2015, è pari a € 2.027.100,00, (duemilioniventisettemilacento/00), I.V.A. esclusa.
L’importo sopra espresso, che ha valore puramente indicativo e non costituisce titolo di pretesa alcuna da parte dell’appaltatore, è stato determinato sulla base di un corrispettivo chilometrico di €. 2,33 + I.V.A. e di una percorrenza per anno scolastico di 287.000 chilometri per il servizio casa-scuola e ritorno e di 3.000 chilometri per i servizi di trasporto per le palestre.
Art. 14 – DUVRI
I costi per la sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale sono pari a zero. L’appaltatore eseguirà il servizio effettuando la fermata presso gli accessi delle scuole interessate dal tragitto previsto dal piano trasporto, nelle aree esterne al perimetro delimitato dalla recinzione designate a tale scopo; ciò non comporta interazione alcuna con il personale scolastico delle stesse.
Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice.
Allo stato attuale non si intravedono costi per l’azienda appaltatrice dovuti ad attività interferenti.
L’appaltatore dovrà in ogni caso rispettare tutte le indicazioni, i divieti e le prescrizioni di sicurezza impartite dalle direzioni scolastiche e dal committente.
Art. 15 - REVISIONE DEI PREZZI
La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene concordata a seguito di apposita istruttoria.
Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili i costi standardizzati, editi dall’Osservatorio di cui all’art. 7 – co. 4, lett.c) e co. 5 - del d.lgs. n.
163/2006, potranno essere utilizzati gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Art. 16 – MODALITA’ DI CALCOLO DEI PERCORSI
Per il calcolo della lunghezza dei percorsi relativi al servizio di trasporto ordinario i tragitti saranno misurati con le seguenti modalità: dal primo punto di salita degli utenti fino all’ultimo plesso scolastico di destinazione degli stessi; viceversa, il ritorno sarà misurato partendo dalla prima scuola di raccolta degli studenti fino all’ultimo punto di discesa degli stessi. Il calcolo del percorso “a vuoto” sarà dato dal tragitto più breve tra l’ultimo plesso scolastico e la fermata a cui è salito il primo bambino, cioè della distanza chilometrica tra i due capolinea.
Per i servizi di trasporto per le palestre, il percorso sarà calcolato in base all’effettiva distanza chilometrica, rilevata dal cronotachigrafo, che separa la scuola dalle sedi delle palestre e, al ritorno, dalle palestre alle sedi delle scuole.
Art. 17 - POSSESSO DEI REQUISTI MINIMI DI CAPACITA’ ECONOMICO- FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE
I partecipanti alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere economico-finanziaria e tecnico-professionale di:
1. aver realizzato, nel triennio 2008-2010, un fatturato globale non inferiore all’importo di euro 3.000.000,00.
2. aver realizzato direttamente, negli anni scolastici 2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011, servizi di trasporto scolastico ordinario e per disabili per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione, per Pubbliche Amministrazioni/Enti pubblici, il cui importo sia stato nel triennio scolastico di riferimento, complessivamente almeno pari ad euro 2.000.000,00 al netto di IVA; tali servizi dovranno essere stati svolti in maniera consecutiva, regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori), e dovranno riportare indicazione per ciascun servizio gli importi, le date e i destinatari.
3. aver effettuato presso Pubbliche Amministrazioni/Enti pubblici negli anni scolastici 2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011 un numero di chilometri per trasporto scolastico con scuolabus non inferiore a 900.000 (complessivi nel triennio).
4. aver la disponibilità di una sede operativa nel Comune di Ferrara, dotata di idonei collegamenti telefonici e telefax in funzione permanente durante il periodo e l’orario di apertura dei servizi, con responsabili in grado di assumere decisioni immediate rispetto alla soluzione di problemi derivanti dal contratto, oppure l’impegno vincolante ad istituirla e a renderla operativa entro il 31 agosto 2012.
5. aver la disponibilità di una rimessa per i mezzi impiegati per il servizio, in proprietà o in locazione con contratto registrato o con altro titolo giuridico, ubicata nel comune di Ferrara o in uno dei comuni confinanti, comunque non oltre 20 km dal Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx 0, al fine di rendere più tempestivi ed efficienti eventuali interventi di emergenza, in caso di sinistro o avaria dei mezzi utilizzati per l’esecuzione del servizio, oppure l’impegno vincolante, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a reperirne una che dovrà essere operativa inderogabilmente entro il 31 agosto 2012. La rimessa dovrà essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia urbanistica, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza del lavoro.
6. aver avuto nel triennio 2009-2011 la proprietà o la disponibilità di un numero medio annuo di almeno 30 scuolabus (in leasing, usufrutto, vendita con patto di riservato dominio) di cui almeno 14 scuolabus immatricolati dopo l’1.1.2003.
Art. 18 - SOPRALLUOGO TECNICO
Ai fini della corretta formulazione dell’offerta, è previsto sopralluogo tecnico. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal Titolare o dal Legale Rappresentante della ditta partecipante, ovvero da soggetto munito di delega del Titolare o del Legale Rappresentante, alla presenza del tecnico comunale incaricato, previa prenotazione telefonica alla segreteria del Direttore dell’Istituzione al numero 0532418137, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
Il sopralluogo può avvenire fino a cinque giorni antecedenti al termine fissato per la presentazione delle offerte.
I concorrenti dovranno presentarsi per l’effettuazione del sopralluogo presso l’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie del Comune di Ferrara, ubicata in xxx Xxxxxxxxxx 0 – Uffico Diritto allo Studio, osservando la massima puntualità.
Art. 19 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell’Istituzione, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del Codice dei contratti e da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81, comma 1, e 83, comma 1, del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate:
Elementi di valutazione | Punteggio massimo | |
1 | Offerta tecnica | 70 |
2 | Offerta economica | 30 |
TOTALE | 100 |
OFFERTA TECNICA massimo 70 punti
L’attribuzione del punteggio tecnico avverrà in base ai seguenti criteri:
CRITERI TECNICI | Punti max | |
1 | Modernità degli scuolabus: | 27 |
2 | Difesa ambientale | 14 |
3 | Equipaggiamento degli scuolabus | 5 |
4 | Aspetti migliorativi | 20 |
5 | Possesso di certificazione UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001. | 4 |
TOTALE | 70 |
Gli scuolabus presi a riferimento per la valutazione delle caratteristiche tecniche devono essere quelli indicati nell’art. 3 del presente capitolato. Il presente criterio sarà pertanto
applicato ESCLUSIVAMENTE in riferimento agli automezzi di seguito indicati, e che la ditta si impegna a mettere a disposizione, qualora risulti aggiudicataria:
⮚ n. | 6 | scuolabus da 18 posti totali |
⮚ n. | 4 | scuolabus da 28 posti totali |
⮚ n. | 4 | scuolabus da 32 posti totali |
⮚ n. | 3 | scuolabus da 39 posti totali |
⮚ n. | 4 | scuolabus da 55 posti totali |
⮚ n. | 1 | scuolabus da 44 posti totali come veicolo di riserva |
1) Modernità degli scuolabus: massimo punti 27
Il criterio fa riferimento all’anno di prima immatricolazione di ognuno dei veicoli che ogni soggetto concorrente è tenuto a mettere a disposizione del servizio, secondo la seguente ripartizione:
Anni compresi tra 2009 - 2012: punti 1,5 per veicolo Anni compresi tra 2006 - 2008: punti 1 per veicolo Anni compresi tra 2003 - 2005: punti 0,5 per veicolo
Dovrà essere inserita copia della carta di circolazione degli stessi nella Busta n.2 – Offerta tecnica.
2) Difesa ambientale: massimo punti 14
Scuolabus con motore a gas (GPL o metano), con motore classificato EURO 5 / Euro 6 o ibridi -
punti 1 per veicolo Dovrà essere inserita copia della carta di circolazione degli stessi nella Busta n.2 – Offerta tecnica.
3) Equipaggiamento degli scuolabus impiegati nel servizio: massimo punti 5
Per ogni mezzo dotato di impianto di climatizzazione (aria calda e fredda) - punti 0,5
La dotazione di cui al punto 3) potrà essere autocertificata in fase di gara, e dovrà poi essere dimostrata in caso di aggiudicazione dell’appalto. La documentazione dovrà essere inserita nella Busta n.2 – Offerta tecnica.
4) Aspetti migliorativi: massimo punti 20 Aspetti migliorativi rispetto a quanto richiesto nel capitolato d’appalto e/o eventuali proposte che non comportino ulteriori costi per l’Istituzione, utili ad implementare la qualità del servizio, con particolare riferimento:
a) al numero di automezzi nella disponibilità (proprietà e/o possesso a qualunque titolo) del concorrente, aventi le caratteristiche necessarie per l’espletamento del servizio, che vengono destinati alla sostituzione dei mezzi ordinariamente impiegati nel caso di rimessaggio per interventi di riparazione/manutenzione o per far fronte alle emergenze e agli imprevisti in caso di richiesta di aumento del servizio o di variazione di tipologia –
0,5 punti per ogni scuolabus in più oltre al numero richiesto per la partecipazione, avente i requisiti minimi Euro 3: max 3 punti
b) alle modalità di collegamento con l’Istituzione: max 6 punti in relazione al sistema proposto per la realizzazione di un efficace collegamento con l’Istituzione, e per le modalità e gli strumenti proposti per la sua realizzazione;
c) alle strategie e alle modalità che si intendono adottare per favorire la continuità del servizio e la stabilità del personale impiegato (organizzazione giornaliera e settimanale del personale, il contenimento del turnover, modalità di sostituzione del personale assente):
max 4 punti
d) all’esperienza professionale di ciascuno degli autisti che svolgeranno il servizio in modo continuativo: max 5 punti
Sarà oggetto di valutazione il numero di autisti che l’appaltatore intende impiegare nel servizio con esperienza di almeno 3 anni scolastici nell’attività di trasporto scolastico.
Oltre 15 autisti punti 5
Da 10 a 14 autisti punti 2
Fino a 9 autisti punti 0
e) al piano di formazione del personale proposto dalla ditta concorrente, avendo riguardo in particolare al monte ore annuale previsto per attività formative per ciascun autista impiegato, al contenuto e all’articolazione delle attività formative e alle modalità della loro organizzazione e svolgimento: max 2 punti
La descrizione del punto 4 - Aspetti migliorativi non potrà superare 2 fogli (= 4 facciate) del formato A4, carattere Arial o Times New Roman, dimensione 12, per massimo 40 righe per ogni pagina. In allegato alla relazione descrittiva di xxx. 4 facciate dovranno essere presentati i curricula di cui al punto d) e l’elenco degli scuolabus di cui al punto a).
Sarà attribuito il massimo punteggio al concorrente che avrà presentato la relazione più dettagliata ed esaustiva in merito agli aspetti sopra richiesti (Busta n.2 – Offerta tecnica).
Per il criterio relativo all’elemento qualitativo di valutazione dell’offerta punto 4) lett. b), c) ed e) ogni componente della Commissione di gara attribuirà all’offerta un coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1. Quindi la Commissione calcolerà la media dei coefficienti attribuiti dai componenti riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prema calcolate; il punteggio sarà ottenuto moltiplicando la media definitiva per il corrispondente valore massimo.
L’elemento di valutazione di natura qualitativa di cui al suddetto punto 4) avviene attraverso il seguente giudizio attribuito dalla Commissione stessa:
GRADO GIUDIZIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE | Coefficiente |
Ottimo | 1,00 |
Buono | 0,80 |
Sufficiente | 0,60 |
Insufficiente | 0,40 |
Gravemente insufficiente | 0,20 |
Inesistente | 0,00 |
5) Possesso di certificazione UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001.
2 punti a certificazione, per un massimo complessivo di punti 4
In caso di Associazioni Temporanee di Imprese o di Consorzi il punteggio previsto per ciascuna certificazione (punti 2) verrà attribuito solo se la certificazione è posseduta da ciascun componente l’ATI o il Consorzio.
Le copie delle certificazioni delle quali è stato dichiarato il possesso dovranno essere accompagnate da dichiarazione di conformità all’originale resa dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ed inserite nella Busta n.2 – Offerta tecnica.
*********
I concorrenti saranno ammessi alla fase relativa all’apertura delle offerte economiche solo qualora negli elementi di valutazione qualitativa, di cui ai suddetti punti 1), 2), 3), 4) e 5) (offerta tecnico/qualitativa) abbiano raggiunto un punteggio complessivo non inferiore a punti 30 massimi assegnabili.
Il riproporzionamento del punteggio assegnato all’offerta tecnica, secondo i criteri e subcriteri indicati nel presente articolo, garantirà l’assegnazione dei 70 punti per l’aspetto qualitativo alla ditta che avrà presentato l’offerta tecnica ritenuta migliore.
Offerta economica | Punteggio massimo 30 |
Sono ammesse solo offerte al ribasso.
Dovrà essere indicato il prezzo unitario/Km (non la percentuale) al netto dell’IVA, in cifre e in lettere, al ribasso rispetto al prezzo/km a base di gara come indicato all’art. 13, e cioè Euro 2,33 (due/trentatré), a chilometro, oltre all’IVA.
L’importo dovrà essere espresso con due decimali. I decimali mancanti dell’offerta saranno considerati pari a zero. Sarà motivo di esclusione dalla gara l’aver omesso completamente, cioè tanto in cifre quanto in lettere, l’indicazione del prezzo unitario. In caso di discordanza tra il prezzo in cifre e in lettere, verrà considerato valido, quale importo contrattuale, quello più favorevole per l’amministrazione.
Qualora l’offerta presenti un prezzo manifestamente e anormalmente basso, si procederà secondo quanto disposto ex artt. 86-88 D. Lgs. 163/2006.
I punteggi verranno assegnati utilizzando la formula:
PUNTEGGIO = PREZZO INFERIORE x 30 / PREZZO OFFERTO
L’aggiudicazione è effettuata in favore dell’impresa che avrà conseguito complessivamente il punteggio più elevato, risultante dalla somma dei punti attribuiti.
L’Istituzione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta ritenuta economicamente vantaggiosa.
Art. 20 ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Nei casi previsti al comma 2 dell’art. 302 il responsabile del procedimento può autorizzare l’esecuzione anticipata della prestazione dando avvio all’esecuzione della prestazione oggetto del contratto anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all’articolo successivo, e dopo che l’aggiudicazione sia divenuta esecutiva. Il responsabile del procedimento autorizza con proprio atto l’esecuzione anticipata con apposito provvedimento nel quale vengono indicati in concreto i motivi che la giustificano.
Art. 21 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo precedente, l'aggiudicatario sarà tenuto a prestare, almeno 10 giorni prima della stipula del contratto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 per cento dell'importo contrattuale IVA esclusa ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall’art.113, co. 1 del D.Lgs. 163/06. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del
risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno.
L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.
La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957. comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante.
Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate all’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie del Comune di Ferrara.
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque. avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Art. 22 -SPESE ED ONERI FISCALI
Dopo l'aggiudicazione l'impresa sarà invitata a presentarsi per la stipulazione del contratto nella forma dell'atto pubblico amministrativo. Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla stipulazione contratto d'appalto nessuna eccettuata od esclusa, saranno a carico della Ditta Appaltatrice.
La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere al deposito delle spese di contratto, di bollo, diritti di rogito e di registrazione.
La Ditta Appaltatrice, previa autorizzazione scritta del responsabile comunale, è tenuta comunque ad iniziare il servizio anche se, a causa di ritardi, non sarà ancora sottoscritto il contratto d'appalto.
Art. 23 - COPERTURA ASSICURATIVA
1. È a carico della Ditta Appaltatrice ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i trasportati, per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza del successivo comma 3, sollevando in tal senso l’Istituzione, il Comune di Ferrara, ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l’eventuale lite.
2. Per le responsabilità della Ditta Appaltatrice si richiama l’art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto durante le soste e le fermate.
3. A fronte delle responsabilità evidenziate ai precedenti commi 1 e 2, la Ditta Appaltatrice è tenuta a stipulare un'assicurazione per responsabilità civile verso i terzi (persone e cose), con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per danni alle Persone e per RCO non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 1.500.000,00 per prestatore di lavoro.
4. Per ogni veicolo adibito ai servizi oggetto dell’appalto, la Ditta Appaltatrice dovrà essere in possesso di polizza assicurativa verso terzi (RC auto), con massimali di
€10.000.000,00.
Dovranno espressamente essere menzionate le seguenti clausole ed estensioni:
• descrizione puntuale del servizio oggetto del presente appalto;
• estensione della qualifica di "Assicurato" all'Amministrazione comunale, suoi Amministratori e Dipendenti;
• estensione del novero dei "Terzi" all'Amministrazione comunale, suoi Amministratori e Dipendenti;
• estensione ai danni imputabili a colpa grave degli Assicurati;
• estensione della copertura di infortunio in salita e in discesa di tutti i trasportati.
5. La Ditta Appaltatrice, dovrà fornire all’Istituzione copia delle polizze assicurative contestualmente alla stipula del contratto d’appalto ovvero prima dell’affidamento del servizio nel caso previsto dall’art.20. La Ditta Appaltatrice si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni per qualsiasi causa.
6. La Ditta Appaltatrice è unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto scolastico.
7. La sorveglianza sul rispetto del Capitolato non diminuirà in nulla la responsabilità della Ditta Appaltatrice per tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico della stessa.
8. La polizza dovrà risultare in regola con il pagamento del relativo premio per !"intero periodo dell’appalto: a tale proposito l'assicuratore dovrà espressamente impegnarsi a notificare all’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie, mediante lettera raccomandata, ogni sospensione di copertura per mancato pagamento dei premi o per inadempimento della comunicazione dei dati ai fini della regolazione annuale, entro e non oltre trenta giorni dall'inadempimento.
La Ditta Appaltatrice è obbligata a reintegrare le garanzie di cui l’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie si sia avvalsa, durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro. In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, l'Istituzione ha facoltà di trattenere i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.
Art. 24 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Ai fini di cui sopra questa Istituzione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell’Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.
Nell’ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l’Istituzione, si riserva di applicare quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del DPR. 207/2010.
Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l’Istituzione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Art. 25 – RESPONSABILITÀ’
La Stazione appaltante resta estranea ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dalla Ditta Appaltatrice, la quale la manleva da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi. Estromettendone, di conseguenza, la Stazione appaltante. La Ditta Appaltatrice risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione appaltante, salvo l'intervento in favore della Ditta Appaltatrice da parte della Società Assicuratrice. La Ditta Appaltatrice nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare alla Stazione appaltante ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio; in tale quadro il gestore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.
In questo caso nulla è dovuto all'Impresa per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.
Art. 26 - RAPPORTI CONTRATTUALI – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE – RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER CONTO DELL’APPALTATORE
Il direttore dell’esecuzione avrà il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del presente contratto ed in generale dei compiti previsti dall’art. 301 del DPR 207/10.
Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell’esecuzione del contratto che effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto in oggetto.
Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l’Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell’Istituzione, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Istituzione.
L’Appaltatore dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l’Istituzione possa rivolgersi per le richieste, le
informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
In tal senso, l’Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell’Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Istituzione per iscritto all'atto della firma del contratto o al momento dell’avvio dell’esecuzione del contratto e quindi inserito nell’apposito verbale di cui all’articolo successivo. Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell’Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto dell'Istituzione.
Art. 27 - AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Al fine di determinare l’avvio dell’esecuzione del contratto il direttore dell’esecuzione, autorizzato dal R.U.P., redige, in conformità all’art. 304 del DPR 207/2010, apposito verbale in contraddittorio con l’esecutore il quale è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto.
Art.28 – VARIANTI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre quelle varianti al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art.311 del D.P.R.207/2010.
La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
d) nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, qualora non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula contrattuale; il valore di tali varianti non può essere superiore al 5% dell’importo originario del contratto.
Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.
Il fornitore nei casi elencati alle lettere a), b), c) di cui sopra è, pertanto, tenuto ad effettuare la prestazione sia in aumento che in diminuzione rispetto alla quantità indicata nella presente gara, nei limiti di 1/5 del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento, del corrispettivo per la maggiore quantità di servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l’intera fornitura.
Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore.
Ai sensi dell’art.310 del D.P.R. n.207/2010, non saranno riconosciute come varianti al contratto prestazioni e attività di qualsiasi genere eseguite dall’esecutore se queste non saranno disposte dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvate
dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’art. 311 del DPR 207/2010. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione.
Art.29 - SOSPENSIONE E RIPRESA DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Per la sospensione e la ripresa dell’esecuzione del contratto trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art.308 del D.P.R. 207/2010.
Il direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.
Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata per:
a) avverse condizioni climatiche;
b) cause di forza maggiore;
c) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione.
Il direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.
Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto.
Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
Art.30 - VERIFICA DI CONFORMITA’
L’esecuzione dell’appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato.
La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il direttore dell’esecuzione ritenga necessari. In relazione alla natura dei beni ed al loro valore, saranno disposti controlli a campione con modalità idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell’esecuzione del contratto con tempistica trimestrale ovvero tutte le volte che l’amministrazione ravvisi l’opportunità di condurre tale verifica.
In occasione della verifica di conformità da svolgersi in corso di esecuzione contrattale il direttore dell’esecuzione invita ai controlli sia l’esecutore che un rappresentante dell’amministrazione comunale. Nel verbale che verrà appositamente redatto, si darà altresì conto dell’andamento dell’esecuzione contrattuale fino a quel momento e del rispetto dei termini prescritti.
Verifiche e valutazioni del direttore dell’esecuzione
Il Direttore dell’esecuzione indica se ha riscontrato difetti o mancanze riguardo all’esecuzione, e assegna un termine per adempiere alle prescrizioni impartite allo scopo di garantire la buona esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Con apposita relazione riservata il direttore dell’esecuzione espone il proprio parere sulle contestazioni dell’esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
Certificato di verifica di conformità
Quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità ai sensi dell’art.322 del regolamento.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 dal ricevimento dello stesso.
All’atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
In caso di irregolarità
In caso di mancata o ritardata esecuzione, totale o parziale, della prestazione, oppure quando l’esecuzione risulti, a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti pattuiti, l’amministrazione si riserva la facoltà:
▪ di acquisire presso altri fornitori la prestazione non eseguita tempestivamente o contestata e non eseguita entro i tempi stabiliti, con addebito alla ditta aggiudicataria della differenza del maggior costo sostenuto per l’esecuzione mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata;
▪ di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente capitolato. Oneri relativi alle operazioni di verifica di conformità
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.
Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.
Art. 31 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Al termine dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, il direttore dell’esecuzione, effettuati gli opportuni accertamenti rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni redatto in duplice copia e sottoscritto da entrambe le parti.
Art. 32 - PENALITA'
Xxx l’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al legale rappresentante della Ditta Appaltatrice.
Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida. Ove ad insindacabile giudizio dell’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per
le Famiglie le controdeduzioni risultassero irrilevanti, nei confronti della Ditta Appaltatrice saranno applicate le seguenti penalità:
_ Euro 250,00 per ogni disagio e disservizio che possano portare a reclami motivati da parte dell’utenza;
_ Euro 250,00 per ogni violazione del Piano di Trasporto;
_ Euro 250,00 per ritardi non giustificati nell’arrivo degli studenti presso le rispettive sedi scolastiche o di prelievo degli stessi dalle medesime sedi, superiori a 10 (dieci) minuti, dopo la contestazione del terzo ritardo;
_ Euro 500,00 per comportamento scorretto o sconveniente degli operatori nei confronti dell’utenza, rilevabile da reclami e/o segnalazioni scritte;
_ Euro 500,00 per ogni singola corsa non effettuata per motivi imputabili alla ditta; in caso di reiterazione della fattispecie l’Istituzione diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, applicando una penale di €. 1.000,00 al giorno, con riserva di chiedere la risoluzione del contratto;
_ Euro 500,00 per ogni giornata di utilizzo di mezzi non corrispondenti a quelli indicati, non preventivamente autorizzati;
_ Euro 1.500,00 per infrazioni gravi che si dovessero verificare o tali comunque da provocare un’inevitabile lesione dell’immagine e della capacità di organizzazione dell’Istituzione o situazioni di pericolo, anche potenziale, per gli utenti del servizio;
_ da Euro 100,00 a Euro 2.000,00 per ogni ulteriore infrazione alle norme previste dal contratto, a seconda della gravità.
Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero verranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell’esatto adempimento del contratto.
La Stazione appaltante si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria. La Stazione appaltante, comunque, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ. si riserva il diritto di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni.
Art. 33 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di gravi inadempienze, si farà luogo alla risoluzione in qualsiasi momento del contratto di appalto, con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente un preavviso di quindici (15) giorni da inoltrarsi alla controparte mediante raccomandata A.R. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito all’appaltatore il quale potrà presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni. Acquisite e valutate negativamente tali giustificazioni ovvero scaduto inutilmente il termine senza che la ditta abbia risposto, l’Amministrazione può disporre la risoluzione.
La facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, con apposito atto motivato, opera anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite, qualora si verifichino inadempienze particolarmente gravi ovvero ripetute, contestate più volte nel corso dell’esecuzione del servizio. Costituisce, comunque, motivo di risoluzione del contratto in qualsiasi momento l'interruzione o la sospensione del servizio fornito in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Istituzione. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. Qualora, infatti, la Ditta Appaltatrice intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese
comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.
In caso di gravi inadempienze della Ditta Appaltatrice, la Stazione appaltante, al fine di garantire la continuità ed il regolare svolgimento dei servizi, potrà avvalersi della facoltà di far eseguire da altri il servizio mancato, incompleto o trascurato. In tale caso la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere sia al risarcimento alla Stazione appaltante per gli eventuali danni subiti, sia alla rifusione delle spese sostenute per l'eliminazione delle sopra citate carenze del servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono ipotesi di grave inadempienza quelle in cui la Ditta Appaltatrice:
• non inizi il servizio nei tempi prefissati o, iniziatolo, lo abbandoni ovvero lo interrompa;
• compia gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali assunti e non li rimuova in seguito alla diffida preventivamente notificata;
• sospenda il servizio senza che esistano effettive ed accertate cause di forza maggiore;
• non provveda al versamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali ed assistenziali relative ai dipendenti;
• non provveda a svolgere i servizi aggiuntivi richiesti dalla Stazione appaltante;
• non provveda a nominare il referente;
• presenti nel corso della procedura di gara dichiarazioni di cui venga accertata la non veridicità del contenuto;
• versi in stato di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato dalla gestione degli affari della Ditta Appaltatrice ;
• si trovi nella situazione in cui taluno dei componenti dell'organo di Amministrazione o l'Amministratore delegato o il Direttore generale o il Responsabile tecnico della Ditta Appaltatrice siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
• non osservi le norme di legge relative al personale dipendente e non applichi i contratti collettivi;
• subappalti il servizio oltre il limite del 30%;
• violi ripetutamente le norme di sicurezza e prevenzione;
• abbandoni l'appalto.
L'Istituzione si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l'Istituzione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C., previa dichiarazione da comunicarsi al prestatore di servizio con raccomandata A/R, nei seguenti casi:
• qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del d. lgs. n. 163/2006;
• mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Istituzione.
L’Istituzione valuta la possibilità di risolvere il contratto anche nei casi previsti dall’art. 135 del D.Lgs 163/06.
La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento della ditta appaltatrice come disciplinato all’art. 36 del capitolato.
La risoluzione del contratto per colpa comporta altresì che la Ditta Appaltatrice non potrà partecipare alla successiva gara per il servizio di trasporto indetta dall'Istituzione.
In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione Appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.
Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'Istituzione potrà rivalersi su eventuali crediti della Ditta Appaltatrice, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o ulteriori formalità.
Art. 34 - SUBAPPALTO
E’ vietato subappaltare integralmente il servizio assunto sotto la comminatoria dell’immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all’Amministrazione Comunale, salvo maggiori danni accertati.
Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta percento) dell’importo complessivo contrattuale.
Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006.
In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile nei confronti dell’Istituzione dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.
Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Istituzione con specifico provvedimento previo:
a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore;
b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
Art. 35 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs 163/2006.
La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall’art. 117 del D. Lgs 163/2006.
In caso di inosservanza da parte della Ditta appaltatrice degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Istituzione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Art. 36 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.
Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Istituzione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Istituzione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento dell’appaltatore, l’Istituzione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art.37 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
L’Appaltatore si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell’Istituzione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall’Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’appalto.
In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale.
L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Istituzione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Istituzione.
Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.
Art. 38 – FORO COMPETENTE
Le eventuali controversie insorte tra l’Istituzione e la Ditta in ordine di interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, di qualsiasi natura, tecnica, giuridica o amministrativa e non risolvibili mediante transazione (art. 239 del D.Lgs. 163/2006) o accordo bonario (art. 240 del D.Lgs. 163/2006), è devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Ferrara.
Art. 39 - POLITICA AMBIENTALE DEL COMUNE DI FERRARA
La ditta che risulterà aggiudicataria sarà tenuta a conoscere ed osservare i contenuti della Politica Ambientale del Comune di Ferrara di cui prenderà visione con la sottoscrizione del contratto. La ditta si impegna ad informare i propri dipendenti del contenuto della Politica Ambientale del Comune di Ferrara ed a distribuirne copia.
Nell’ambito dell’esecuzione del servizio in oggetto la ditta si conforma inoltre alle principali norme di legislazione in materia ambientale.
Art. 40 - NORME DI RINVIO
Il presente appalto è soggetto all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto della normativa in materia con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di trasporti pubblici ed al possesso dei requisiti per i conducenti di autobus adibiti al servizio appaltato.
La Ditta Appaltatrice è tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alla norme del Codice Civile e della legislazione in materia di appalti di servizi con particolare riguardo al D.Lgs. 163/2006 e al
D.P.R. 207/2010.
Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.
Ferrara, 19/4/2012
IL DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE PER I SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI E PER LE FAMIGLIE
x.xx Xxxx. Xxxxx Xxxxxx