PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI PER L’INTEGRAZIONE DI COMMISSIONI DI VALUTAZIONE DI PROGETTI COMPLESSI E INNOVATIVI
ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DI SHORT LIST
PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI PER L’INTEGRAZIONE DI COMMISSIONI DI VALUTAZIONE DI PROGETTI COMPLESSI E INNOVATIVI
NELL’AMBITO DEGLI AVVISI DEL POR FESR 2014-2020- ASSE I
(ai sensi dell’art. 15 della l. 241/1990)
TRA
La REGIONE ABRUZZO – C.F. 80003170661 – (di seguito denominata “Regione”), con sede in L’Aquila, via Xxxxxxxx xx Xxxxx n. 6, - Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa- Servizio Autorità di Gestione Unica POR FESR e FSE - rappresentata dal Direttore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a L’Aquila C.F. RVRVCN71T10A345E in qualità di Direttore, domiciliato per la carica presso la sede della Xxxxxxx Xxxxxxx - Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx, 0 - 67100 - L’Aquila,
E
L’Università degli Studi di L’Aquila, Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia, C. F./ P. IVA 01021630668 con sede amministrativa in L’Aquila via X. Xxxxxxx, n. 18 CAP 67100 e qui rappresentato da Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx nato a Xxxxxxxxx (ME) C. F. PRSFNC56A03L308T, in qualità di Direttore Pro Tempore del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia, domiciliato per la carica presso la sede di L’Aquila xxx X. Xxxxxxx, x. 00 XXX 00000
Xx suddette parti intervengono al presente atto in esecuzione della DGR n.374 del 07.07.2017
PREMESSO che
- con Decisione C(2015) 5818 della Commissione Europea del 13 agosto 2015 è stato adottato il POR FESR Abruzzo 2014-2020;
- con la DGR n. 723 del 9.09.2015 la Giunta Regionale ha preso atto della menzionata decisione della Commissione Europea C(2015) 5818 del 13 agosto 2015;
- che l’art. 15 della Legge n. 241/1990 disciplina gli accordi tra le Pubbliche Amministrazioni;
- che la circolare INPS n. 11 del 24.01.2011 disciplina criteri generali, profili autorizzativi, regole operative e norme sulle spese e sui rimborsi;
- che l’Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020 è incardinata nel Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa, giusta DGR n. 33 del 20 gennaio 2015;
- il POR FESR 2014-2020 dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a € 231.509.780,00, comprensiva della riserva di efficacia dell’attuazione, distribuita su n. VII Assi prioritari, oltre quello relativo all’Assistenza Tecnica;
- tra gli Assi prioritari, vi è l’Asse I “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione” , che ricomprende le seguenti Azioni:
a. a) Azione 1.1.1. “Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano l’impiego di ricercatori presso le imprese stesse”;
b. b) Azione 1.1.4. “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi” ;
- il Piano di Rafforzamento Amministrativo della Regione Abruzzo (P.R.A.) prevede una misura specifica "Definizione di short list da cui attingere per la formazione di commissioni per la valutazione di progetti complessi e innovativi nell’ambito della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione, in modo da ridurre i tempi delle procedure di selezione";
TUTTO CIÒ PREMESSO
Le Parti, come sopra rappresentate, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 Premessa
1. La Premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2 Obiettivi
1. Obiettivo del presente accordo è la costituzione di short list da parte dell’Università per l’individuazione di esperti per l’integrazione della Commissione di Valutazione dei progetti complessi e innovativi nall’ambito degli Avvisi dell’Asse I del POR FESR Abruzzo 2014- 2020;
2. L’individuazione degli esperti di cui al comma 1 è indispensabile per procedere ad un celere espletamento delle istruttorie progettuali ed a garanzia di un elevato livello qualitativo delle valutazioni inerenti progetti di ricerca di particolare complessità, come previsto dalla misura del PRA di cui alla DGR n. 659/2015 “Definizione di short list da cui attingere per la
formazione di commissioni per la valutazione di progetti complessi e innovativi nell’ambito della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione, in modo da ridurre i tempi delle procedure di selezione".
Articolo 3 Oggetto
1. La Regione Abruzzo affida, con il presente atto all’Università di L’Aquila, Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia, l’attività di costituzione di short list per l’individuazione di esperti per l’integrazione delle Commissioni di Valutazione di progetti, complessi ed innovativi, nell’ambito degli Avvisi dell’Asse I del POR FESR Abruzzo 2014-2020;
2. A tal fine l’Università di L’Aquila, Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia, dovrà fornire alla Regione Abruzzo-Autorità di Gestione Unica FESR-FSE short list di esperti aventi specifici requisiti, che saranno definiti a fronte delle specifiche esigenze a seconda della tipologia di Avvisi/Bandi;
Articolo 4
Ambito territoriale dell’attività
1. Le attività di cui all’art. 3 dovranno essere svolte nelle sedi della Regione Abruzzo ed, in particolare, presso le Strutture regionali impegnate nelle attività di attuazione del POR FESR 2024-2020 – Asse I, ove si svolgeranno le attività di valutazione dei progetti presentati per gli Avvisi pubblici dell’Asse I del POR FESR 2014-2020.
Articolo 5
Descrizione delle prestazioni degli Esperti
1. Gli Esperti individuati si impegnano a:
a) partecipare, in qualità di membri componenti, alle Commissioni di Valutazione dei progetti, relativi agli Avvisi pubblici in questione;
b) fornire, nei tempi di svolgimento dei lavori della Commissione, il supporto tecnico- specialistico nell’attività di valutazione dei progetti, in ragione della propria specifica professionalità e formazione tecnico-scientifica;
c) assicurare, a conclusione dei lavori della Commissione, il completamento delle attività di propria competenza.
Articolo 6 Durata
1. Il presente Accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2022, fatte salve eventuali proroghe.
Articolo 7 Esperti
1. Gli esperti presenti nelle short list devono essere dotati di adeguati titoli tecnico-scientifici e riconosciute competenze professionali definiti a fronte di specifiche esigenze determinate in relazione alle tipologie di Avvisi/Bandi emanati o da emanare a valere sull’Asse I del POR FESR Abruzzo;
2. Per l’Avviso Pubblico “Sostegno a Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale delle Imprese afferenti ai Domini individuati nella Strategia regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 136 del 7.11.2016, i requisiti degli esperti sono quelli di seguito riportati:
✓ n. 1 Professore universitario ordinario, con almeno 10 anni di esperienza nell’innovazione industriale di processo e/o di prodotto;
✓ n. 1 Ingegnere con almeno 10 anni di esperienza documentata nei progetti di innovazione finanziati, a valere sul FESR;
3. Le short list sono di volta in volta predisposte dalle Università che sottoscrivono il presenrte accordo sulla base delle specifiche professionalità e dei requisiti stabiliti dalla Regione;
4. Gli Esperti che integrano le Commissioni di valutazione sono individuati dall’Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, tenuto conto delle richieste professionalità e nel rispetto del criterio della rotazione;
5. Le competenze e l’esperienza professionale degli Esperti devono essere indicate nel Curriculum Vitae et Studiorum, in formato europeo, debitamente sottoscritto, con indicazione del titolo di studio e delle esperienze professionali documentabili, richieste e/o maturate nelle materie oggetto dei Bandi/Avvisi, delle quali deve essere fornita una dettagliata descrizione. Il curriculum deve essere redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 e deve essere corredato:
a) di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;
b) di una dichiarazione d’impegno a prestare la propria attività per la realizzazione di quella prevista dal presente Accordo;
c) della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità ed obblighi di astensione previsti per la nomina a componente di Commissionedi valutazione.
Articolo 8 Modalità di Selezione
1. Gli esperti che formeranno le short list devono essere selezionati in esito a procedure rispettose dei principi della trasparenza e della massima partecipazione.
2. Le selezioni sono svolte dalle Università di appartenenza degli esperti.
Articolo 9 Indipendenza/incompatibilità
1. Nell’organizzazione delle attività da svolgere deve essere assicurato il principio della separazione delle funzioni tra gli organismi di gestione e di controllo del Programma e all’interno degli stessi, come previsto dall’art. 72 “Principi generali dei sistemi di gestione controllo” del Reg (UE) n. 1303/2013.
2. Per gli Esperti, lo svolgimento a qualsiasi titolo di attività di consulenza e assistenza a favore di proponenti e/o beneficiari finanziati nell’ambito del medesimo programma ovvero la presenza di condizioni di conflitto di interesse con i proponenti e/o beneficiari del programma, costituisce motivo di incompatibilità.
3. Inoltre, gli Esperti selezionati:
a) non devono avere procedimenti penali pendenti;
b) non devono avere condanne penali a carico;
c) non devono versare in stato di interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, né in stato interdizione dai pubblici uffici, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
d) non devono essere destinatari di misure di prevenzione e/o di restrizione che limitino l’esercizio dell’attività professionale (se iscritto ad Ordini Professionali);
e) non devono aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine (se iscritto ad Ordini Professionali), né di aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;
f) non devono aver ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società o enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all’assunzione dell’incarico di cui al presente Accordo.
4 Tutto quanto sopra espresso deve permanere in capo agli Esperti durante tutta la durata delle attività da svolgere ai sensi del presente Accordo, con salvezza della loro sostituzione in caso di sopravvenuto mancato rispetto delle condizioni di cui sopra.
5 A pena di esclusione della suddetta indipendenza gli Esperti dovranno dare esplicita indicazione, ai sensi del DPR 445/2000:
i. dell’assenza di procedimenti penali pendenti;
ii. dell’assenza di condanne penali a carico;
iii. dell’assenza di interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e di interdizione dai pubblici uffici, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
iv. di non essere destinatario di misure di prevenzione e/o di restrizione che limitino l’esercizio dell’attività professionale (se iscritto ad Ordini Professionali);
v. di non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine (se iscritto ad Ordini Professionali), né di aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;
vi. di non aver ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società o enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa almeno per i tre esercizi precedenti all’assunzione dell’incarico;
vii. di non avere incarichi di assistenza tecnica a valere sul POR FESR 2014-2020 e POR FSE di cui alle convenzioni stipulate con Abruzzo Sviluppo S.p.A. in base alle DGR nn.1032 del 15/12/2015 e 416 del 29/06/2016.
6 Gli Esperti devono dare esplicita indicazione dell’impegno a comunicare tempestivamente l’eventuale variazione delle predette condizioni.
Articolo 10 Tutela della privacy
1. Gli Esperti selezionati mediante le procedure di cui alla presente Accordo si impegnano affinché tutti i dati e le informazioni acquisite nell’ambito dell’espletamento dell’attività vengano considerati riservati e trattati come tali.
Articolo 11 Responsabilità e obblighi
1. L’Esperto si obbliga a:
a) sottostare agli obblighi derivanti dall’applicazione del “Codice di comportamento dei dipendenti Pubblici” di cui al D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale approvato con la deliberazione n. 72 del 10.02.2014;
b) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività;
c) non far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, delle informazioni delle quali viene a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del presente Accordo.
Articolo 12 Rimborso spese
1. La Regione Abruzzo – Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, tramite le Università di appartenenza, corrisponde agli Esperti individuati attraverso le short list, in esecuzione del presente accordo, un rimborso delle spese sostenute e documentate per ciascuna giornata di partecipazione alle Commissioni di valutazione.
2. Il rimborso delle spese sostenute sarà disposto previa presentazione della seguente documentazione:
• formale richiesta di rimborso
• idonea documentazione a corredo della richiesta di xxxxxxxx, conforrmemente a quanto stabilito nel manuale dell’Autorità di Gestione Unica FESR-FSE per il POR FESR 2014- 2020;
3. La liquidazione di ogni importo avviene a favore dell’Università, che poi lo corrisponde all’esperto.
Articolo 13
Recesso, controversie, foro competente
1. Il Dipartimento e la Regione Abruzzo potranno motivatamente recedere dal presente Accordo con comunicazione trasmessa tramite pec da inviare con almeno 30 giorni di preavviso. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all’altra parte.
2. Vengono in ogni caso fatte salve da parte della regione Abruzzo le spese già sostenute e documentate dagli Esperti che dovranno comunquen essere rimborsate.
3. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione o nell’interpretazione della presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di L’Aquila.
PER LA REGIONE ABRUZZO PER L’UNIVERSITA’ DELL’AQUILA
Dipartimento della Presidenza e Dipartimento di Ingegneria Industriale e
dell’Informazione e di Economia
Rapporti con l’Europa