Contract
ACCORDO ATTUATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “INNOVAZIONE IMPRENDITORIALE PER UNA RIGENERAZIONE DEL TERRITORIO MONTANO”
I sottoscritti
L’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Management, C.F. n. 80088230018, P.I. 02099550010 (di seguito Dipartimento), rappresentato da
a) Prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Direttrice del Dipartimento di Management, nata a Moncalieri il 12 agosto 1973, individuata ai sensi dell’art. 66, c. 2 del “Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità”, emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26/09/2017, a ciò autorizzata con delibera del Consiglio di dipartimento del 2019/XII/A/9.06 del 18 ottobre 2019;
b) Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Direttrice della Direzione Ricerca e Terza missione, nata a Torino il 6 ottobre 1970, per quanto di competenza e per quanto previsto dagli artt. 29, c. 1 e 66, c. 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26/09/2017 che dispone in ordine alla capacità negoziale e alla stipulazione del contratto, entrambi domiciliati, ai fini del presente atto, presso la sede del Dipartimento di Management nel seguito denominati collettivamente “Parti”;
e
DMO Piemonte Marketing s.c.r.l (di seguito DMO), in personale della rappresentante legale di Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, con sede legale /operativa in Xxx Xxxxxxx 00 -00000 Xxxxxx;
Premesso che
- L’Università di Torino, nei Dipartimenti di Culture, politica e società, Management, Informatica e DMO – Destination Management Organization Turismo Piemonte s.c.r.l. in data 25 gennaio 2019 ha siglato un accordo quadro per lo svolgimento di attività di ricerca, collaborazione di carattere scientifico e attività di sviluppo e formazione;
- La convezione con i Dipartimenti si basa su azioni di:
o Progettazione dei processi e degli strumenti innovativi per lo sviluppo del settore turistico regionale per il sito web xxxxxXxxxxxxx.xxx
o Formazione e riqualificazione
o Sviluppo di un progetto d’impresa “Innovazione imprenditoriale per una rigenerazione del territorio montano”;
- Secondo quanto previsto nell’art. 3 dell’accordo quadro citato, le parti potranno stipulare accordi attuativi per singole e specifiche iniziative concordemente individuate
- Lo sviluppo d’impresa è un’attività fondamentale per il prosieguo del progetto “Piemonte Outdoor Commission” avviato da DMO per stimolare la nascita di microimprese. Rappresenta una leva di sviluppo sostenibile del territorio ricorrendo a strumenti di alta formazione in ambito turistico, finalizzata a favorire un rilancio delle aree interne e montane con sperimentazione di formazione sociale innovativa attraverso lo sviluppo del turismo outdoor;
- Nell’ambito di tale linea di attività, le parti concordano di avviare un processo di formazione indirizzato a costruire strumenti di marketing territoriale innovativi, attraverso il ricorso a modelli formativi partecipati e inclusivi, capaci di mettere a valore le risorse locali (ambientali, antropologiche, paesaggistiche) in una prospettiva di coesione interna e di domanda esterna.
Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue
Art. 1
Finalità della Convenzione
Il Dipartimento di Management e DMO intendono dar avvio all’attività prevista nell’accordo quadro del 25/01/19 all’art. 1 e denominata “Sviluppo di un progetto d’impresa” al fine di stimolare le nuove generazioni a investire sul territorio in ottica turistica agro alimentare, anzitutto attraverso strumenti di marketing territoriale innovativo e, in seconda battuta, con start up innovative capaci di attivare nuove strategie di sviluppo sul territorio
Art. 2
Oggetto della collaborazione
Per raggiungere le finalità di cui all’art. 1, il Dipartimento di Management si impegna a svolgere un’attività destinata a valorizzare le risorse ambientali, paesaggistiche e antropologiche dei territori oggetto dell’intervento, ed avente ad oggetto:
1- Il coinvolgimento degli attori sul territorio per la definizione delle esigenze di coordinamento e di partecipazione alla costruzione di un'offerta turistica integrata;
2- l'attivazione di una piattaforma digitale collaborativa pilota con funzioni di supporto alla collaborazione, al coordinamento e alla raccolta dati, sulla base dell'indagine di cui al punto precedente;
3- il supporto all'avvio di una gestione collaborativa della piattaforma digitale di cui al punto precedente, per fornire agli attori coinvolti strumenti concreti di supporto al decision-making e al miglioramento della proposizione di valore integrata della filiera turistica.
L’attività potrà prevedere il conferimento di una o più borse di studio e di ricerca da parte del Dipartimento di Management.
Art. 3 Responsabili della convenzione
L’Università indica quale referente della presente convenzione il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, che può avvalersi della competenza di altri collaboratori strutturati all’interno del Dipartimento.
DMO indica quale referente della presente convenzione il Direttore Generale Xxxxx Xxxxxx.
Art. 4 Durata e rinnovo
La presente Convenzione entra in vigore dalla data di stipulazione, ha la durata di un anno e potrà essere nuovamente rinnovata con l’accordo delle parti.
Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione. L’eventuale disdetta di una delle parti dovrà essere comunicata all’altra con lettera raccomandata A.R., con un preavviso di almeno due mesi.
Lo scioglimento del presente accordo non produce effetti automatici immediati sui rapporti attuativi in essere, che dovranno comunque essere portati a compimento secondo quanto previsto dai singoli contratti.
Art. 5 Corrispettivo
Il Committente si impegna a versare all’Università, per l’esecuzione dell’attività, un Corrispettivo pari a euro 23.000,00 (ventitremila,00), importo comprensivo di IVA, corredato da un rendiconto finanziario sintetico, comprensivo dell’indicazione delle ore/persona impiegate.
Il Corrispettivo sarà versato dal Committente, a fronte dell’emissione di regolare fattura, in n. 2 tranche di pagamento entro il 31/12/2019, da parte del Dipartimento. La prima tranche sarà pari a Euro 8.000,00 (ottomila,00) e la seconda di Euro 15.000,00 (quindicimila,00).
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario a favore del Dipartimento alle coordinate indicate in fattura, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
Art. 6 Diritti di proprietà
I diritti di proprietà intellettuale e industriale spettano all’Università.
Art. 7
Oneri connessi all’attuazione del contratto
Ciascuna delle Parti si farà carico degli oneri derivanti dalle attività per le sue proprie competenze.
Art. 8
Copertura assicurativa e tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro
Ciascuna parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale che, in virtù della presente contratto, venga chiamato a frequentare le strutture dell'altra parte.
Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.
Le parti e per esse i responsabili scientifici hanno l’obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi.
Le parti sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
Art. 9 Trattamento dati personali
Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “GDPR”).
In attuazione della normativa vigente, l’Università degli Studi di Torino ha adottato con D.R. 870 del 4 marzo 2019, il nuovo regolamento interno in materia di protezione dei dati.
Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l’attività precontrattuale o comunque raccolti anche in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al presente accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali.
Le Parti si impegnano a adottare tutte le misure di sicurezza idonee ed adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o modifica non autorizzata dei dati ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente accordo. Le Parti si impegnano reciprocamente a cooperare nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti all’art. 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell’altra Parte.
Il titolare del trattamento dei dati personali per il Dipartimento di Management è l’Università degli Studi di Torino, con sede in xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx. Il legale rappresentante è il Rettore dell’Università di Torino. Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo email: xxx@xxxxx.xx.
Il titolare del trattamento dei dati per DMO è l’Ente stesso, in persona del suo legale rappresentante. I dati di contatto del titolare sono i seguenti: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx-xxx.xxx. Il Responsabile della protezione dei dati personali– DPO, può essere contattato al seguente indirizzo email: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx-xxx.xxx.
Art. 10 Rinvio
Per quanto non previsto nel presente accordo, si fa rinvio a quanto disciplinato nell’accordo quadro di cui in premessa e alle disposizioni vigenti del codice civile.
Art. 11 Registrazione e spese
Il presente accordo è registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.1986, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.
Le spese relative al bollo sono a carico del Dipartimento di Management e verranno assolte in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxx xx Xxxxxx 0 del 4/07/1996 - prot. 93050/96 (rif. art. 75), come previsto dall'art. 15 del DPR 24/10/72 n. 642.
Luogo e Data
Per il Dipartimento di Management La Direttrice
Prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx
(firmato digitalmente ai sensi dell’art.21 d.lgs. 82/2005)
Direzione Ricerca e Terza Missione La Direttrice
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
(firmato digitalmente ai sensi dell’art.21 d.lgs. 82/2005)
Per La società DMO Piemonte Marketing s.c.r.l. Il Legale rappresentante Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
(firmato digitalmente ai sensi dell’art.21 d.lgs. 82/2005)