SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO E NOLEGGIO DI 10 CASETTE DI LEGNO PER IL MERCATINO DI NATALE
SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO E NOLEGGIO DI 10 CASETTE DI LEGNO PER IL MERCATINO DI NATALE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Addì, 02/10/2017
Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P) Xxxx. Xxxxxxx XXXXXXXXX
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
ART.1 - Oggetto dell’affidamento
1. L’Amministrazione Comunale di San Xxxxxxxx, con l’intento di promuovere il proprio territorio anche nel periodo invernale e, con la volontà di creare un’atmosfera suggestiva durante il periodo Natalizio, ha intenzione di far installare una pista di pattinaggio sul ghiaccio e ricreare il classico mercatino di Natale.
2. Il servizio, dovrà avere le seguenti caratteristiche:
1) fornitura di una pista di pattinaggio sul ghiaccio di metri 20x12 superficie ghiacciata, 25x12 superficie totale, comprensiva di: balaustre esterne, gruppo frigo dedicato kw 50 silenziato, montaggio e smontaggio; certificazione e assicurazione che copre danni a persone e cose durante montaggio e smontaggio;
2) Noleggio pattini (dovranno essere a disposizione almeno 130 paia) caschi protettivi;
3) Casetta per ricovero e distribuzione pattini;
4) Xxxxxx per cambio pattini al coperto;
5) Guardiania notturna per tutto il periodo di durata del servizio;
6) 10 casette in legno di metri 3,50 x 2,30 smontabili e impilabili certificate e collaudate;
7) impianto luminoso con torri telescopiche e riflettori a risparmio energetico
8) impianto audio
9) delimitazione pista
10) Isolazione termica sotto la superficie del ghiaccio per evitare danni al luogo di montaggio; L’incasso del noleggio dei pattini e degli ingressi alla pista rimane a beneficio del gestore.
3. Le lavorazioni di posa in opera tutte dovranno essere eseguite in conformità alle norme del Codice della Strada e del suo regolamento di attuazione ed esecuzione, dietro specifiche direttive anche verbali dettate dal direttore dell’esecuzione del contratto.
4. Il direttore dell’esecuzione del contratto comunque disporrà e deciderà sulle modalità di fornitura e di posa in opera, in particolare se nelle norme e regole, in questo capitolato e negli altri elaborati progettuali, risultano mancanti o male interpretabili.
5. Sono compresi nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio in questione completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, del quale l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
6. L’attività lavorativa necessaria per l'espletamento del servizio e per la posa in opera delle strutture necessarie è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
7. L’Amministrazione comunale, per lo svolgimento del servizio, a mettere a disposizione dell’appaltatore l’area di proprietà comunale in forma gratuita senza nessun onere di suolo pubblico, per il tempo strettamente necessario all’allestimento ed all’esecuzione del servizio medesimo per il periodo richiesto, e per la successiva rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
8. Le spese inerenti alla fornitura ed al consumo idrico e dell’energia elettrica necessarie alla formazione del ghiaccio della pista di pattinaggio sono a carico dell’Amministrazione comunale.
9. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
10. Nel presente Capitolato Speciale d’Appalto sono assunte le seguenti definizioni:
- Codice: il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice degli appalti e dei contratti pubblici e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento generale: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti non abrogate;
- D.Lgs 81/2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Stazione appaltante: il Comune di San Xxxxxxxx in qualità anche di amministrazione aggiudicatrice di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera
f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g) dell'articolo 3 del codice dei contratti);
- Appaltatore: Operatore economico che si è aggiudicato il contratto.
- RUP: Responsabile Unico del Procedimento quale soggetto incaricato e/o dipendente della Stazione appaltante (articolo 31 del Codice);
- DEC: Direttore dell’esecuzione del contratto quale soggetto incaricato e/o dipendente della Stazione appaltante (articolo 101 del Codice).
ART. 2 - Ammontare dell'appalto e importo del contratto
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue:
a) Importo istallazione e gestione pista di pattinaggio | euro | 10.000 |
b) Importo noleggio 10 casette in legno per mercatino di natale | euro | 5,000 |
1) IMPORTO TOTALE APPALTO ANNO 2017 (a+b) 2) IMPORTO TOTALE APPALTO ANNO 2017 +2018 | euro | 15.000,00 |
euro | 30.000,00 |
2. Il prezzo a base d’asta è pari ad € 30.000,00 (euro tremila/,00) oltre IVA se dovuta, di cui 15.000,00 per l’anno 2017 e 15.000,00 per il 2018, somma stanziata sugli appositi capitoli del bilancio 2017 e 2018. Non verrà presa in considerazione nessuna offerta superiore a detto importo. L’Amministrazione si riserva la facoltà, di non aggiudicare l’appalto qualora, per motivi di Bilancio, la suddetta somma non divenga più disponibile.
3. Qualora, per motivate cause impreviste ed imprevedibili, una delle parti si trovi in condizione di interrompere anticipatamente il rapporto, il recesso dovrà essere comunicato alla controparte a mezzo di raccomandata AR o PEC.
4. L’importo contrattuale corrisponde all’importo di cui al comma 1, punto 2), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara, eventualmente aumentato dell’importo relativo ai costi per la sicurezza di al D.Lgs 81/2008 (allegato XV).
ART.3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato “a corpo”.
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale erogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata, comunque ai sensi dell'articolo 32 del Codice.
ART.4 – Sopralluogo
1. Per partecipare alla gara di appalto è previsto il sopralluogo obbligatorio, pena la non ammissione alla gara stessa.
2. Il concorrente deve effettuare un sopralluogo presso il luogo e le aree dove si svolgeranno i servizi richiesti.
3. Per effettuare il sopralluogo l'operatore economico concorrente deve concordare un appuntamento con il personale comunale incaricato, contattando il personale che sarà definito nel bando o nella lette- ra d’invito alla gara.
4. Il sopralluogo, a pena di non abilitazione alla procedura di gara, dovrà essere effettuato almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima del termine assegnato per la presentazione delle offerte.
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
ART.5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali l’intervento è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Qualunque disposizione non riportata o comunque non correttamente riportata nel presente capitolato, contenuta però nelle normative che regolano l’appalto e l’esecuzione dei servizi e delle forniture pubbliche, si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.
ART.6 - Documenti contrattuali
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
b) il presente capitolato speciale d’appalto;
c) le polizze di garanzia.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti e contratti pubblici ed in particolare:
a) il Codice;
b) il Regolamento generale, per quanto applicabile e per la parte non abrogata dal Codice;
c) il D.Lgs n. 81/2008 con i relativi allegati.
ART.7 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
ART.8 - Fallimento dell'appaltatore
1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle forniture con posa in opera.
2. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.
ART.9 - Domicilio dell'appaltatore, rappresentante e DEC
1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio del Direttore dell’esecuzione del contratto ovvero presso gli uffici comunali; ove non abbia in tale luogo uffici
propri, deve eleggere domicilio presso lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
2. L'appaltatore deve comunicare alla Stazione appaltante le persone autorizzate a riscuotere.
3. L'appaltatore che non conduce le forniture con posa in opera personalmente conferisce mandato con rappresentanza, ai sensi dell'art. 1704 del codice civile, a persona fornita di idonei requisiti tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione a norma del contratto. La stazione appaltante, previo richiesta motivata, può richiedere la sostituzione del rappresentante. Nel caso in cui la qualifica di appaltatore sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo all'appaltatore s'intende sostituito il legale rappresentante della medesima società.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il DEC ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Qualsiasi variazione di domicilio di tutte le persone di cui al presente articolo devono essere comunicate alla stazione appaltante accompagnata dal deposito del nuovo atto di mandato.
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
ART.10 - Termine di inizio del servizio
1. L'inizio delle prestazioni appaltate dovrà avvenire non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto di appalto. Tale data dovrà essere specificata con apposito verbale detto di consegna del servizio.
2. L’inizio delle prestazioni lavorative di posa in opera dovrà avvenire non oltre 30 (trenta) giorni dal verbale di consegna del servizio. Tale data dovrà essere specificata con apposito verbale detto di consegna dei lavori di posa in opera.
3. Nel caso in cui l'appaltatore non osservi i termini fissati per ricevere le consegne, il DEC fissa nuovi termini in un periodo che va da 5 al massimo 15 giorni.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 la Stazione appaltante può risolvere il contratto e trattenere la cauzione definitiva, in questo caso l'appaltatore sarà comunque escluso dalla partecipazione ad una eventuale nuova procedura di affidamento.
ART.11 - Durata del servizio
1. L’appalto del servizio avrà durata di due anni, da considerarsi per il solo periodo natalizio, da fine novembre ad inizio gennaio. In riferimento all’anno 2017, la pista di pattinaggio sul ghiaccio e il mercatino dovranno essere fruibili al pubblico dal 18 novembre 2017 al 7 gennaio 2018 secondo i seguenti orari:
- nei giorni feriali dalle 16:00 alle 21:00
- nei giorni festivi dalle 10:00 alle 21:00
Ulteriori modifiche di apertura o chiusura al pubblico potranno essere concordate con la ditta aggiudicataria, nel corso dello svolgimento del servizio.
2. Per l’anno 2017 la pista di pattinaggio e il mercatino verranno allestiti presso il Piazzale dei Benvenuti (lato sud). Per l’anno 2018 l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di cambiare il luogo di montaggio della pista e del mercatino di Natale, Il luogo comunque sarà posto in aree idonee interne al centro abitato di San Xxxxxxxx.
3. L'appaltatore è obbligato a rispettare l'esecuzione del servizio e delle lavorazioni di posa in opera secondo il programma disposto dal RUP e dal DEC.
ART.12 - Penale per ritardo
1. Il mancato rispetto dei termini stabiliti ai precedenti articoli 9 e 10, comporta l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo, naturale consecutivo, pari ad euro 50,00 (cinquanta/00).
2. Il DEC segnala al RUP il ritardo e la relativa quantificazione temporale tempestivamente e dettagliatamente.
3. Sulla base di tali indicazioni la penale è applicata in sede di pagamento delle prestazioni.
4. L'importo complessivo della penale determinata non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, altrimenti si applica il successivo articolo 12, in materia di risoluzione del contratto.
5. L'applicazione della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa del ritardo.
ART.13 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. Qualora l'esecuzione delle prestazioni di posa in opera sia eseguita in ritardo per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, la stazione appaltante, assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento della penale di cui al precedente articolo 11.
2. I danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle prestazioni affidato a terzi, sono dovuti dall’appaltatore. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione delle prestazioni eseguite nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
ART.14 - Pagamenti in acconto
1. La liquidazione del compenso contrattuale dovuto all’appaltatore per la corretta esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato di appalto è effettuata come segue:
- come rata in acconto l’appaltatore, entro dieci giorni dalla fine della prima prestazione annuale, emette regolare fattura, indicando le prestazioni effettuate nel periodo definito al precedente articolo 11; per le eventuali mancate o non complete effettuazioni di uno o più servizi contemplati dal presente capitolato dovrà essere detratto il relativo onere.
- L’Amministrazione comunale procede al pagamento delle spettanze entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica positiva di conformità al contratto per il periodo in questione e della regolarità contributiva dell’appaltatore.
2. La somma del pagamento in acconto è costituita dall'importo di cui al punto 1) del comma 1 del precedente articolo 2, al netto del ribasso d'asta contrattuale.
ART.15 - Pagamenti a saldo
1. La liquidazione del compenso contrattuale a saldo è effettuata come segue:
- l’appaltatore, entro dieci giorni dalla fine della seconda prestazione annuale, emette regolare fattura, indicando le prestazioni effettuate nel periodo definito al precedente articolo 11; per le eventuali mancate o non complete effettuazioni di uno o più servizi contemplati dal presente capitolato dovrà essere detratto il relativo onere.
- L’Amministrazione comunale procede al pagamento delle spettanze entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica positiva di conformità al contratto per il periodo in questione e della regolarità contributiva dell’appaltatore mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
2. La somma del pagamento a saldo è costituita dall'importo di cui al punto 2) del comma 1 del precedente articolo 2, al netto del ribasso d'asta contrattuale e detratto la somma del pagamento in acconto.
3. Ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, il versamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle prestazioni.
ART.16 - Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti
1. Per qualsiasi pagamento occorre presentare all’Amministrazione comunale la pertinente fattura fiscale in formato elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento è, inoltre, subordinato:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98/2013;
b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 3;
c) agli eventuali adempimenti riguardanti i pagamenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti;
d) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
e) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, la Stazione appaltante sospende il pagamento e segnala la circostanza all’Agenzia delle Entrate competente per territorio.
3. Nel caso in cui il personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, subisca ritardi nel pagamento delle retribuzioni, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto in difetto, e in ogni caso l’appaltatore, ad adempiere entro 15 (quindici) giorni. Decorso tale termine senza esito e senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.
CAPO 5 - GARANZIE
ART.17 - Garanzia per la partecipazione all’appalto
1. Per la partecipazione all’appalto è richiesta una garanzia provvisoria pari al 2,00% (due per cento) dell’importo totale dell’appalto di cui al precedente articolo 2, comma 1, punto 2), se non diversamente indicato nel bando di gara o nella lettera d’invito, ai sensi dell’articolo 93, comma 1, del Codice.
2. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese appartenenti al raggruppamento medesimo.
3. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
4. Ai sensi dell'articolo 93 del Codice, l'importo della garanzia provvisoria e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
5. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al comma 1, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
6. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
7. Per fruire dei benefici di cui ai commi 4, 5, 6, l'operatore economico segnala, in sede di gara, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
ART.18 - Garanzia per l'esecuzione
1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori.
2. AI fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
3. La garanzia è prestata a salvaguardia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
4. La garanzia cessa di avere effetto al termine delle prestazioni contrattuali attestate dal DEC.
5. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
6. In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
7. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
ART.19 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore
1. L’appaltatore è obbligato, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna del servizio ai sensi del precedente articolo articolo 10, comma 1, a costituire e consegnare una polizza di
assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori di posa in opera ed in generale del servizio.
2. L’importo della somma da assicurare corrisponde all’importo del contratto qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore, comunque a discrezione del RUP e del DEC.
3. La polizza di cui al comma 1 deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso della prestazione contrattuale il cui massimale sarà di almeno
500.000 euro.
4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa al termine delle prestazioni contrattuali attestate dal DEC .
CAPO 6 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
ART.20 - Controversie, collegio consultivo tecnico e arbitrato
1. Ai sensi dell’articolo 207 del Codice, al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.
2. Il collegio consultivo tecnico è formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso, tutti i componenti devono essere approvati dalle parti. Il componente nominato dalla stazione appaltante è preferibilmente scelto all’interno della struttura di cui all’articolo 31, comma 9, del Codice, ove istituita. La parti concordano il compenso del terzo componente nei limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16, del Codice.
3. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento di sottoscrizione dell’accordo da parte dei componenti designati e delle parti contrattuali. All’atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell’intera documentazione inerente al contratto.
ART.21 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
d) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
2. In accordo all'articolo 30, comma 5, del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto.
4. In ogni momento il DEC e, per suo tramite, il RUP possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, e al personale presente in cantiere i documenti di riconoscimento per verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Lgs n. 81/2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136/2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre tale tessera di riconoscimento.
6. Sono soggetti agli stessi obblighi, provvedendo in proprio, anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136/2010.
7. In caso di violazione dei commi 5 e 6, il datore di lavoro è sanzionato amministrativamente con il pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Si applica, invece, una sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300 al lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla. Per tali sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
ART.22 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, sono subordinati all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante.
3. Il DURC ha validità 120 giorni ai sensi dell'articolo 31 comma 5 della legge 98/2013. Pertanto, dopo la stipula del contratto, esso è richiesto ogni 120 giorni o in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine e nel periodo di validità può essere adoperato solo per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.
4. Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98/2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione, se non risulta dal DURC, dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità;
b) trattiene un importo, corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo;
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Qualora il DURC sia negativo per due volete consecutive il DURC relativo al subappaltatore, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
ART.23 - Risoluzione del contratto e recesso
1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del Codice;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di
cui all’articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all’articolo 80, comma 1, del Codice per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei contratti;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel presente codice.
2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.
3. Quando il DEC accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Lo stesso formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
4. Il contratto è altresì risolto qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 13 del presente Capitolato ed in caso violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, o nullità assoluta del contratto perché assenti le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 136/2010.
5. Sono causa di risoluzione:
- il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DEC, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
- le azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del D.Lgs n. 81/2008.
6. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
CAPO 7 - NORME FINALI
ART.24 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) la fedele esecuzione del servizio e degli ordini impartiti dal DEC, in conformità alle pattuizioni contrattuali;
b) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dal capitolato;
c) il ricevimento, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego, secondo le disposizioni della DEC, dei materiali per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le prestazioni di posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
d) le eventuali spese per le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, necessari per l’espletamento del servizio;
e) la fornitura e manutenzione dei segnali stradali, dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazione, regolamentari a norma del vigente codice della strada, diurne e notturne, nei punti prescritti e comunque previste dalle disposizioni vigenti;
f) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale, di direzione lavori ed assistenza, arredati e illuminati;
g) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del DEC; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
h) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
i) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
l) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la eventuale chiusura al transito veicolare e pedonale delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto, nonché l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate.
2. L'appaltatore è tenuto eventualmente a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente al
servizio, tutti i permessi necessari ed a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
3. L'appaltatore deve custodire e garantire la tutela dell’area di svolgimento del servizio, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell’Amministrazione comunale.
ART.25 - Tracciabilità dei pagamenti e disciplina antimafia
1. Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 136/2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche se non in xxx xxxxxxxxx, xxxxx 0 (xxxxx) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione contrattuale.
2. Tutti i flussi finanziari relativi all'intervento per:
a) i pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, secondo quanto disciplinato dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136 del 2010.
4. Ogni pagamento di cui al comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP ed il CIG assegnati rispettivamente per questo progetto e per il successivo appalto.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge 136/2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio del Governo territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 136/2010.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
8. Per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del D.Lgs 159/2011, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma successivo. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
9. Prima della stipula del contratto l'appaltatore deve rilasciare una dichiarazione di insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma precedente.
ART.26 - Spese contrattuali, imposte e tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese riguardanti vitto ed alloggio del personale che dovrà essere presente per lo svolgimento del servizio medesimo.
L’appaltatore dovrà inoltre farsi carico di richiedere qualsiasi atto autorizzativo, permesso, nulla osta, ecc. che si dovesse rendere necessario per la corretta esecuzione del servizio, sollevando l’Amministrazione comunale da qualsiasi tipo di responsabilità che dovesse scaturire a causa del mancato assolvimento a tali obblighi.
L’effettuazione delle attività sopra descritte si intende comprensiva di ogni servizio e/o fornitura accessoria antecedenti o susseguenti e necessari per la completa realizzazione del servizio finito.
Tutto quanto non espressamente previsto ma riconducibile alla corretta gestione del servizio, al fine della sua completa realizzazione, è da intendersi parte integrante di quanto sopra esposto.
L’appaltatore organizzerà l’esecuzione del servizio a sua cura e spese, fornendo manodopera necessaria e l’organizzazione tecnica necessarie.
All’inizio del servizio l’appaltatore si obbliga a fornire generalità e recapiti di un referente a cui l’Amministrazione comunale può contestare eventuali inadempienze o fare comunicazioni di qualsiasi natura.
Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente con l’impiego di personale dipendente regolarmente assunto, nelle diverse fattispecie ammesse dalla Legge.
La ditta aggiudicataria alla fine del montaggio della struttura deve presentare all’ufficio Turismo tutte le certificazione di corretto montaggio delle strutture e le certificazioni dell’impianti installati.
2. Sono a carico dell'appaltatore, inoltre, senza diritto di rivalsa, se sussistono e dovute per questo appalto:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione del servizio;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad altri enti territoriali diversi dal Comune (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto di appalto
e) l’eventuale rimborso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, alla Stazione appaltante delle spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi o bandi, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del codice dei contratti.
3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sul servizio oggetto dell'appalto.
4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto. L'I.V.A. è regolata dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
Addì, 02/10/2017
Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P) Xxxx. Xxxxxxx XXXXXXXXX