CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO HYPERWAY
CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO HYPERWAY
Art. 1 - Definizioni
Agli effetti del presente Contratto si intende per:
-“Telecom”: Telecom Italia S.p.A., sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxx 0, cod. fisc., partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010, numero di iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799; Casella
PEC:xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
-“Richiedente”: la persona giuridica o la persona fisica che per i propri scopi imprenditoriali e/o professionali usufruisce del Servizio;
- “Ciclo di fatturazione”: il periodo di tempo entro il quale Telecom completa il flusso di fatturazione del Richiedente; detto periodo decorre dal giorno di emissione della fattura relativa agli addebiti consuntivati nel periodo precedente e termina con l’emissione della fattura relativa agli addebiti consuntivati nel periodo successivo;
-“Esame tecnico di fattibilità”: studio tecnico effettuato da Telecom per valutare la fattibilità del Servizio;
-“Profilo Commerciale” e/o Offerta Commerciale”: la
descrizione tecnica e l’offerta economica predisposta da
Telecom per la fornitura del Servizio;
- “Riepilogo Economico” o “Scheda economica”: il documento che riepiloga le specifiche condizioni economiche applicate al Cliente per i servizi oggetto del Contratto, sottoscritto dallo stesso, eventualmente allegato alla Proposta di Attivazione;
- ”Scheda tecnica”: la descrizione delle specifiche tecniche individuate dal Richiedente ai fini della personalizzazione del Servizio;
- “Modulo Autorizzazione”: autorizzazione del terzo a far attivare al Richiedente il servizio sulla propria linea;
-“Piattaforma”: l’infrastruttura tecnica di proprietà di Telecom che consente la fornitura del Servizio;
-“Proposta di Attivazione”: la richiesta che il Richiedente sottoscrive, alla quale sono allegate la Scheda tecnica, l’Offerta Commerciale e le Condizioni Generali, che ne sono parte integrante e sostanziale;
-“Contratto”: l’accordo tra Telecom ed il Richiedente avente ad oggetto la fornitura del Servizio costituito dalla Proposta di Attivazione e dai suoi allegati che insieme lo costituiscono;
- “Servizio”: le prestazioni che consentono, anche mediante specifici pacchetti di software applicativo, la trasmissione dati/fonia, l’internetworking, le cui caratteristiche tecniche e commerciali sono descritte nella Scheda tecnica. Fatta eccezione per gli accessi Dial Up, Remote VPN e Mobile VPN, il Servizio si basa su collegamenti “always on”, attivi 24 ore su 24;
-“Rete Privata Virtuale”: rete realizzata su infrastruttura
pubblica IP che garantisce requisiti di segregazione del traffico e sicurezza tipici delle reti private dedicate;
-“Apparati noleggiati”: apparati concessi da Telecom in noleggio per il corretto funzionamento del Servizio;
-“Parti”: Telecom ed il Richiedente ove indicati congiuntamente.
Art. 2 - Documenti applicabili
Le presenti Condizioni Generali si applicano al rapporto contrattuale tra Telecom ed il Richiedente, fatto salvo quanto convenuto specificamente tra le Parti nella Proposta di Attivazione o nel testo del contratto personalizzato.
In caso di contestazione o di discordanza tra le condizioni ed i termini convenuti tra le Parti, si farà riferimento ai seguenti documenti secondo l’ordine di prevalenza appresso indicato:
1. Proposta di Attivazione o testo del contratto personalizzato;
2. Riepilogo Economico/Scheda economica
3. Profilo Commerciale/Offerta Commerciale;
4. Scheda tecnica;
5. Condizioni Generali.
Art. 3 - Oggetto
3.1 Telecom fornisce al Richiedente, a fronte del corrispettivo pattuito, il Servizio secondo le modalità da quest’ultimo richieste ed indicate nella Scheda tecnica e specificate nell’Offerta Commerciale.
3.2 Il Richiedente potrà eventualmente richiedere a Telecom, alle condizioni, termini e modalità da definirsi di volta in volta, prestazioni e servizi di consulenza ed assistenza.
Art. 4 - Caratteristiche e modalità del Servizio
4.1 Il Richiedente è a conoscenza che la fornitura del Servizio sarà subordinata ad un positivo esame tecnico di fattibilità effettuato da Telecom. Telecom provvederà ad informare il Richiedente circa l’esito dell’esame tecnico di fattibilità e, in caso di esito positivo, indicherà i tempi di realizzazione del Servizio.
In caso di esito negativo dell’esame tecnico di fattibilità il Servizio non sarà attivato.
Il Richiedente è a conoscenza del fatto che, in caso di richiesta di attivazione di connettività in fibra dedicata (servizio ETHernity), Telecom potrebbe effettuare un esame di fattibilità dal quale potrebbe discendere anche una variazione del corrispettivo stabilito nell’offerta. Qualora dall’esame di fattibilità dovessero emergere circostanze tali da comportare una modifica delle condizioni di fornitura (ivi inclusa una variazione dei tempi di realizzazione e/o dei corrispettivi), Telecom provvederà ad informarne per iscritto il Richiedente. Resta salva la facoltà di Telecom e del Richiedente di recedere dal Contratto mediante raccomandata A/R entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di Telecom, senza il pagamento di alcun onere aggiuntivo.
4.2 Il Servizio si basa su un protocollo a commutazione di pacchetto e quindi non è garantita la corretta trasmissione dei pacchetti nel caso di eccezionale impegno della rete o di sottodimensionamento della capacità trasmissiva del collegamento richiesta dal Richiedente. Pertanto il Richiedente prende atto delle suddette caratteristiche del Servizio e, per i profili di Servizio a consumo, dovrà corrispondere il corrispettivo relativo al traffico previsto ai sensi dell’art. 7 nonché il corrispettivo relativo al traffico imputabile alla ritrasmissione dei pacchetti.
4.3 La fornitura del Servizio sarà effettuata attraverso collegamenti con gli apparati posizionati presso la sede del Richiedente, secondo le modalità specificate nella Scheda tecnica compilata e sottoscritta dal Richiedente medesimo.
Il Richiedente è a conoscenza del fatto che per la fornitura del Servizio è necessario che presso la/le sede/i interessata/e sia installato un apparato, la cui gestione sarà necessariamente riservata a Telecom, opportunamente configurato secondo le specifiche riportate nella Scheda tecnica. In relazione a quanto sopra, il Richiedente dichiara di essere informato del fatto che trattandosi di un servizio correlato alle funzionalità dell’infrastruttura di rete, e quindi alle sue evoluzioni, potrebbe rendersi necessario riconfigurare tali apparati nel corso della vigenza contrattuale. Nel caso in cui gli
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apparati in esame siano stati forniti da terzi, il Richiedente dovrà provvedere in via autonoma all’upgrading della configurazione secondo quanto comunicato da Telecom. In tale caso il Richiedente sarà esclusivamente responsabile di eventuali interruzioni del Servizio dovute a ritardi nella riconfigurazione.
4.4 La fornitura di accessi Dial UP, Remote VPN e Mobile VPN è subordinata alla sottoscrizione di almeno un accesso Hyperway MPLS relativo a connettività di rete fissa realizzate su tecnologia XDLS, CDN o fibra ottica.
4.5 Per l’erogazione del Servizio, in caso di adesione da parte del Richiedente ai profili di Servizio Adsl e Adsl 2+, è necessario che lo stesso metta a disposizione una linea RTG/ISDN di Telecom, attiva e non occupata da altro servizio Adsl o Adsl 2+ di Telecom o di altro operatore. Nel caso in cui il Richiedente decida di scegliere un operatore di accesso diverso da Telecom per la linea RTG/ISDN, o di avvalersi di un altro operatore di accesso solo per il servizio dati, Telecom, in ottemperanza alla vigente normativa, cesserà il Servizio senza alcun preavviso.
4.6 Fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 4.5, il Richiedente, in caso di adesione ai profili di Servizio Adsl o Adsl 2+, potrà usufruire del Servizio richiedendo una linea aggiuntiva dedicata al servizio dati, corrispondendo il corrispettivo specificamente previsto al punto 3 del comma 7.1.
4.7 Telecom potrà utilizzare propri standard e/o standard internazionali di collegamento, apparati e programmi e si riserva di modificarli secondo le proprie esigenze, dandone preventiva comunicazione al Richiedente. In tal caso il Richiedente avrà facoltà di recedere dal Contratto, entro 30 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, mediante l’invio di una raccomandata a.r. Telecom è esonerata da ogni obbligo o responsabilità, ed avrà diritto di pretendere dal Richiedente il pagamento di tutte le somme maturate come corrispettivi e/o compensi nonché tutte le altre somme ad altro titolo maturate in capo ad essa, calcolate sino alla data di efficacia del recesso.
4.8 Telecom assicura la fornitura del Servizio fino al punto d’interfaccia sulla Piattaforma. Sarà onere del Richiedente assicurarsi e garantirsi l’interoperabilità tra l’interfaccia della Piattaforma e gli apparati nella sua disponibilità, fatto salvo il caso in cui tali apparati siano stati venduti o noleggiati da Telecom.
4.9 Qualora il Richiedente utilizzi apparati forniti da terzi, Telecom non risponde di malfunzionamenti derivanti dall’errata configurazione dell’apparato e/o da parti danneggiate di esso, né di eventuali peggioramenti delle prestazioni del Servizio.
4.10 Per i profili di Servizio a consumo, il Richiedente potrà visualizzare con i report on line, tramite il sito xxx.000.xxx, il volume di traffico calcolato e fatturato in precedenza ed il volume di traffico conteggiato fino ai 3 (tre) giorni precedenti alla visualizzazione. Il traffico sarà visualizzato in MByte conteggiati su base giornaliera.
Tali report hanno solo valore statistico e non sono utilizzabili ai fini della fatturazione.
Art 5 - Opzione Mobile VPN-Integrazione fisso-mobile
5.1 Al fine di usufruire della modalità integrata fisso- mobile di accesso remoto alla Rete Privata Virtuale, il Richiedente, nell’aderire all’opzione Mobile VPN, dovrà contestualmente sottoscrivere il servizio di telefonia mobile “Mobile Broadband VPN” (nell’ambito del Contratto Multibusiness).
Le caratteristiche tecniche dell’opzione Mobile VPN e del servizio di telefonia mobile Mobile Broadband VPN determinano in caso di cessazione, per qualsiasi motivo,
di una delle due componenti (Mobile VPN o Mobile Broadband VPN) l’automatica cessazione dell’altra.
5.2 Nel caso in cui il Richiedente comunichi il recesso dall’opzione Mobile VPN, lo stesso dovrà contestualmente comunicare a Telecom anche il recesso dal servizio di telefonia mobile Mobile Broadband VPN. Il Richiedente è a conoscenza che, date le caratteristiche tecniche della modalità integrata fisso-mobile di accesso remoto alla Rete Privata Virtuale, anche in mancanza della contestuale comunicazione di recesso dal servizio di telefonia mobile Mobile Broadband VPN, predetto servizio sarà automaticamente cessato.
Il Richiedente potrà comunque aderire ad altre opzioni di accesso remoto alla Rete Privata Virtuale disponibili nell’ambito del Servizio o ad altre soluzioni di telefonia mobile di Telecom.
5.3 Fatto salvo quanto stabilito all’art. 20 del presente Contratto, il Richiedente non potrà cedere l’opzione Mobile VPN senza cedere contestualmente il Contratto Multibusiness di cui il Richiedente è sottoscrittore. Non sono in ogni caso consentite cessioni parziali del contratto medesimo.
Art. 6 - Installazione
6.1 Telecom potrà installare presso la sede del Richiedente, con onere e responsabilità a carico del Richiedente stesso, gli impianti, gli apparati, il software e quant’altro Telecom ritenga necessario per la fornitura e per la corretta fruizione del Servizio, secondo le modalità indicate dal Richiedente nella Scheda tecnica.
In ogni caso sarà a carico del Richiedente ogni spesa inerente e necessaria ad attrezzare adeguatamente i propri locali e gli apparati secondo i parametri e le indicazioni fornite da Telecom mediante i documenti a disposizione del Richiedente, tenuto conto:
delle diverse tipologie di apparati che si possono installare presso la sede del Richiedente;
di quanto descritto nella Scheda tecnica compilata dal Richiedente;
della conformità alle specifiche previste dal D. Lgs.
81/08.
6.2 Il Richiedente provvederà, a propria cura e spese, ad eseguire tutti gli interventi e/o i lavori di condizionamento ambientale, elettrico e meccanico eventualmente necessari a rendere i locali idonei all’installazione degli apparati.
6.3 Il Richiedente sarà responsabile per gli eventuali ritardi nell’installazione degli apparati e/o per il malfunzionamento degli stessi, dovuti a non conformità dei locali e delle relative attrezzature.
6.4 In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, del Servizio, Telecom avrà l'onere di provvedere al ritiro dei propri apparati, senza che ciò comporti l’obbligo di ridurre in pristino i locali del Richiedente nonché di sostenere alcuna spesa.
Il Richiedente sarà pertanto responsabile nei confronti di Telecom, sollevandola da ogni responsabilità in merito a danni ad apparati e/o persone causati da malfunzionamento dell’impianto elettrico o da altri eventi ad essa non direttamente imputabili.
Art. 7 - Corrispettivi, adeguamenti e variazioni - Rivalsa
7.1 Il Richiedente riconosce a Telecom, per le prestazioni oggetto del Contratto, il corrispettivo economico determinato nell’Offerta Commerciale,o laddove presente nel Riepilogo economico, calcolato in base alle seguenti voci:
1. contributo una tantum all’atto della attivazione del
Servizio;
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2. canone mensile per il Servizio;
3. contributo e canone mensile per l’eventuale linea aggiuntiva dedicata al servizio dati Adsl o Adsl 2+;
4. corrispettivo mensile per il traffico trasmesso e offerto in ricezione al Richiedente. Il conteggio del traffico avviene su base giornaliera e può comportare un arrotondamento in eccesso e/o difetto a valori interi di MByte;
5. corrispettivo per eventuali prestazioni accessorie;
6. contributo per subentri traslochi e variazioni di configurazione.
Tale corrispettivo è al netto di IVA e di altri eventuali oneri di legge.
Eventuali canoni e contributi relativi a prestazioni correlate al Servizio e fissate con provvedimento delle competenti Autorità saranno da considerarsi corrispettivi del Contratto.
7.2 Fatto salvo quanto espressamente previsto nella Proposta di Attivazione o nel testo del contratto personalizzato, durante il primo periodo di validità del Contratto, il corrispettivo pattuito non sarà oggetto di adeguamento ovvero di variazione.
7.3 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 7.2, Telecom si riserva il diritto di variare le condizioni economiche riportate nell’Offerta Commerciale e di determinare il nuovo corrispettivo dovuto per il Servizio, dandone comunicazione scritta con raccomandata a.r. al Richiedente con un preavviso di almeno 30 giorni. Qualora il Richiedente non accettasse tale variazione ed il nuovo corrispettivo così determinato, dovrà darne comunicazione scritta con raccomandata a.r. a Telecom entro 15 giorni dalla data della comunicazione di variazione e definizione del nuovo corrispettivo, recedendo in tal caso dal Contratto senza alcun onere o responsabilità per entrambe le Parti.
7.4 Xxx xxxxxxxxx, Telecom restituirà al Richiedente depositi cauzionali o anticipi entro 180 giorni dalla cessazione del Contratto. Decorsi 90 giorni dalla cessazione del Contratto, Telecom restituirà tali depositi o anticipi maggiorati di un interesse pari a quello previsto al comma 8.3.
7.5 In caso di attivazione di offerte fornite gratuitamente al Richiedente, Telecom indicherà se le stesse modificano le prestazioni del Servizio o limitano il diritto di scelta del Richiedente, riconoscendo a quest’ultimo la facoltà di richiedere la disattivazione. È obbligatoria la preventiva richiesta da parte del Richiedente delle predette offerte alla scadenza del periodo di gratuità delle stesse.
7.6 In caso di fornitura del Servizio per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, il Richiedente corrisponderà a Telecom il corrispettivo, previsto ai punti 1, 2 e 6 del comma 7.1, maggiorato del 30%.
In caso di fornitura del Servizio su linea aggiuntiva dedicata Adsl/Adsl2+, erogato per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, il Richiedente corrisponderà a Telecom il corrispettivo, di cui al punto 3 del comma 7.1, maggiorato del 50% per il contributo e maggiorato del 30% per il canone mensile.
7.7 Al fine di assicurare il pieno adempimento degli obblighi assunti nei confronti di Telecom Italia il Richiedente, intestatario di più contratti, autorizza Telecom Italia a rivalersi delle somme insolute relative al presente contratto, su qualsiasi altro contratto vigente tra il Richiedente, e Telecom Italia relativo ai servizi disciplinati dalle presenti o da altre condizioni generali, anche riferite al noleggio e/o alla vendita di prodotti; a tal fine il Richiedente, acconsente altresì ad eventuali compensazioni da parte di Telecom Italia tra gli insoluti del Richiedente di cui al presente contratto ed eventuali
crediti del Richiedente nei confronti di Telecom Italia relativi a qualsiasi altro contratto tra di essi vigente.
Art. 8 - Modalità e termini di pagamento
8.1 Tutte le fatture relative a contributi e/o canoni e traffico disciplinati dal Contratto saranno inviate con cadenza bimestrale all’indirizzo riportato nella Proposta di Attivazione o nel testo del contratto personalizzato.
Nel caso in cui il Cliente sia una pubblica amministrazione soggetta all’applicazione del DM 55 del 03.04.2013 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24/12/2007, n. 244”), lo stesso dovrà fornire a Telecom Italia il Codice Ufficio di destinazione delle fatture elettroniche ivi previsto.
I canoni saranno fatturati anticipatamente rispetto all’utilizzo del Servizio. I corrispettivi relativi al traffico avverrà in modo posticipato.
8.1.1 In caso di fornitura del Servizio per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, sarà emessa un’unica fattura contestualmente alla cessazione del Servizio che sarà inviata all’indirizzo riportato nella Proposta di Attivazione o nel testo del contratto personalizzato.
8.2 Fatto salvo quanto diversamente previsto nella Proposta di Attivazione o nel testo del contratto personalizzato la data di decorrenza del Contratto ai fini della corresponsione del corrispettivo coinciderà con la data di espletamento tecnico del Servizio richiesto per ogni singola sede, con la sottoscrizione del verbale di collaudo. In ogni caso il Richiedente corrisponderà a Telecom gli importi dovuti entro i termini di pagamento indicati nella fattura, riferiti esclusivamente ai servizi attivati presso le singole sedi.
8.3 In caso di ritardo nel pagamento delle fatture, il Richiedente riceverà apposito avviso nella fattura successiva o mediante raccomandata a.r. Decorsi 15 giorni dall’inizio del bimestre successivo ovvero dalla ricezione del suddetto avviso, Telecom si riserva il diritto di risolvere il Contratto.
La risoluzione del Contratto comporta l’obbligazione del Richiedente al pagamento dei corrispettivi dovuti a Telecom per il Servizio reso oltre al diritto di Telecom di pretendere dal Richiedente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/02, interessi moratori, sull'importo fatturato e non corrisposto entro i termini di pagamento sopra indicati, pari al saggio d'interesse su base annua stabilito dalla BCE, per il semestre in cui detti interessi matureranno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, aumentato di due punti percentuali.
Nel caso in cui il Richiedente abbia maturato penali a seguito di quanto previsto nel presente comma, le stesse saranno recuperate mediante l’emissione di una fattura (importo fuori campo IVA ex DPR n. 633 del 26.10.72 e successive modificazioni) da parte di Telecom. Il Richiedente provvederà a pagare l’importo della suddetta fattura entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura stessa.
8.4 Nel caso in cui il Richiedente aderisca al Servizio non richiedendo a Telecom la fornitura di apparati di terminazione, Telecom non sarà responsabile della mancata o ritardata fruizione del Servizio qualora ciò sia imputabile alla fornitura di apparati da parte di terzi. Pertanto l’attivazione del Servizio, ai fini della decorrenza del Ciclo di fatturazione, è in tal caso indipendente dalla disponibilità dei suddetti apparati di terminazione.
8.5 Nel caso in cui il Richiedente si configuri come soggetto ricadente nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, resta inteso che:
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Telecom Italia assume gli obblighi, ivi previsti, di tracciabilità dei flussi finanziari, applicabili alle prestazioni oggetto del presente Contratto;
il presente Contratto si risolve in tutti i casi in cui le transazioni ad esso relative siano effettuate con modalità diverse da quelle previste dalla suddetta norma per le prestazioni oggetto del presente Contratto.
8.6 Il Cliente prende atto e accetta che, in caso di richiesta di domiciliazione del pagamento del Conto, ai fini dell’utilizzo degli schemi di addebito diretto SEPA, farà fede la classificazione del Cliente/Titolare del conto corrente sul quale avviene la domiciliazione del pagamento così come effettuata da parte del Prestatore di servizi di pagamento (di seguito PSP), secondo le previsioni del d. lgs 11 2010. In base alla suddetta classificazione troveranno applicazione, in via alternativa, due differenti schemi di addebito diretto SEPA: per soggetti debitori classificati come “consumatore” o “non consumatore”. Il Cliente/Titolare del conto corrente è consapevole della necessità di verificare la classificazione assegnatagli dal proprio PSP e di verificare con lo stesso i profili operativi e le regole dello schema di addebito SEPA utilizzato. La classificazione del cliente debitore effettuata dal PSP potrebbe non coincidere con la classificazione commerciale risultante a Telecom al momento della raccolta della domiciliazione, pertanto il Cliente accetta sin d’ora ogni conseguenza derivante dalla diversa classificazione effettuata dal PSP. Per finalizzare la procedura di domiciliazione con addebito diretto in conto, nel caso di eventuale non coincidenza tra la classificazione commerciale di Telecom e quella del PSP, il Cliente autorizza Telecom a riproporre al PSP il mandato di addebito secondo lo schema SEPA coerente con la classificazione effettuata dal PSP stesso.
Art. 9 - Interventi di assistenza
9.1 Telecom assicurerà al Richiedente un servizio di assistenza tecnica (help-desk) che verrà fornito attraverso il numero telefonico indicato nell’Offerta Commerciale.
9.2 Il servizio di assistenza tecnica avrà lo scopo di acquisire le chiamate del Richiedente relative a problemi che si dovessero verificare nel corso della fornitura del Servizio, indirizzando dette chiamate verso le specifiche strutture di assistenza tecnica di Telecom. Il servizio di assistenza tecnica sarà a disposizione del Richiedente, secondo le modalità definite nell’Offerta Commerciale.
Art. 10 - Noleggio e manutenzione degli apparati
10.1 Nell’ambito del presente Contratto, il Richiedente potrà richiedere a Telecom in noleggio gli apparati (TIR o modem ADSL laddove previsto) necessari al corretto funzionamento del Servizio. Per tale prestazione il Richiedente corrisponderà il corrispettivo stabilito nell’Offerta Commerciale.
10.2 Il servizio di manutenzione degli apparati, che potrà essere effettuato da Telecom o da ditta da essa incaricata, consiste nel ripristino delle funzionalità degli apparati per mezzo di sostituzione e/o riparazione di parti e/o componenti, ovvero dell’intero apparato, che a giudizio di Telecom risultino difettosi o guasti. Gli interventi di manutenzione potranno avvenire anche su iniziativa autonoma di Telecom ed essere eseguiti, a seconda della tipologia di apparato, ovvero della natura del malfunzionamento o guasto comunicato dal Richiedente, da remoto e/o presso i locali del Richiedente ove l’apparato è installato.
10.3 Il servizio di manutenzione non comprende la fornitura di materiali accessori e/o di consumo, quali a
titolo esemplificativo carta, inchiostri, nastri, la sostituzione di batterie o pile e la manutenzione di dispositivi elettrici di alimentazione non forniti con gli apparati e le riparazioni rese necessarie dall’uso non corretto degli apparati, dal cattivo funzionamento dei dispositivi di protezione elettrica, fra cui le prese di terra, e dei dispositivi di protezione contro le sovratensioni atmosferiche, dalla mancata conformità degli impianti elettrici alle norme vigenti, dall’impiego di materiali non conformi alle istruzioni date da Telecom, da modifiche circuitali o di sistema che non siano state eseguite da o concordate con Telecom.
Sono inoltre a carico del Richiedente le opere e gli interventi accessori tra i quali a titolo esemplificativo tutti gli eventuali interventi e/o opere connessi all’impianto elettrico, gli interventi di predisposizione, adeguamento e ripristino di opere murarie, nonché tutti gli interventi e/o opere relativi ai dispositivi per la protezione degli apparati e degli impianti, anche nel caso in cui tali interventi e/o opere siano stati espressamente richiesti da Telecom. Tutti gli interventi e/o opere dovranno essere realizzati tenendo conto delle normative vigenti ed in particolare di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sui posti di lavoro.
10.4 Il Richiedente sarà in ogni caso libero di stipulare contratti di vendita, noleggio e manutenzione dei prodotti/apparati necessari all’erogazione del Servizio direttamente con le case produttrici ovvero con i concessionari autorizzati o con soggetti diversi da Telecom. In questi casi Telecom non potrà essere considerata responsabile delle attività di manutenzione dei prodotti e di assistenza né tanto meno di eventuali malfunzionamenti o interruzioni nella fornitura del Servizio per cause imputabili alle attività di manutenzione. In ogni caso il Richiedente delegherà a Telecom l’attività di gestione dei predetti prodotti/apparati.
10.5 In caso di cessazione del Servizio, per qualunque causa, cesserà anche il noleggio degli apparati.
Art. 11 - Obblighi e responsabilità del Richiedente. Condizioni particolari per i servizi di interconnettività
11.1 Fatto salvo quanto diversamente stabilito dalle Parti nella Proposta di Attivazione o nel testo del contratto personalizzato, oppure nell’Offerta Commerciale, il Richiedente si obbliga a:
a) non effettuare manomissioni e/o interventi, direttamente o tramite personale non espressamente autorizzato da Telecom, sulle apparecchiature e/o prodotti software di proprietà di Telecom, concessi in uso ovvero a disposizione del Richiedente ad altro titolo;
b) non divulgare, direttamente o indirettamente anche tramite il proprio personale, password e/o login e/o comunque chiavi di accesso;
c) non cedere a terzi in tutto o in parte il Contratto senza il preventivo consenso scritto di Telecom;
d) garantire che il Servizio sarà utilizzato unicamente all’interno della propria organizzazione accollandosi ogni conseguente obbligo e responsabilità per il traffico generato ed immesso sulla Piattaforma tramite il proprio collegamento;
e) assumersi la responsabilità del traffico generato da attacchi informatici subiti, corrispondendo a Telecom il corrispettivo dovuto per tale traffico.
11.2 I rapporti tra Telecom ed il Richiedente oggetto del Contratto non possono essere interpretati come rapporti societari, di associazione e/o collaborazione né ciascuna delle Parti potrà essere considerata agente o rappresentante dell'altra.
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E’ fatto espresso divieto al Richiedente di qualificarsi agente, collaboratore o rappresentante di Telecom e di affermare che Telecom gestisce o è responsabile dei prodotti e dei servizi offerti dal Richiedente alla propria clientela.
11.3 Il Richiedente è sempre tenuto a comunicare a Telecom, immediatamente e comunque non oltre le 24 ore, la richiesta di effettuare interventi sugli apparati, sui terminali e/o sul software per la corretta prestazione del Servizio.
Gli eventuali danni arrecati agli apparati di proprietà di Telecom, e non tempestivamente alla stessa comunicati, saranno considerati di esclusiva responsabilità del Richiedente.
Pertanto in tali casi, ove a seguito di detti danni si verificassero dei malfunzionamenti o delle interruzioni nella fornitura del Servizio, Telecom non potrà esserne considerata responsabile.
11.4 L'utilizzo dei servizi forniti da e con altre infrastrutture, sia nazionali che estere, raggiungibili tramite la Piattaforma, è soggetto alle limitazioni ed alle responsabilità stabilite da ciascun gestore od operatore internazionale dei servizi stessi, conformemente con le legislazioni vigenti nei Paesi ospitanti detti servizi, con le legislazioni internazionali in materia nonché con i regolamenti di utilizzo delle infrastrutture interessate.
11.5 Il Richiedente si obbliga ad utilizzare gli apparati, i terminali e quant’altro fornitogli da Telecom in noleggio, secondo le modalità indicate da Telecom stessa e comunque esclusivamente per il Servizio.
11.6 Per poter usufruire del Servizio con profilo Dial Up, il Richiedente deve essersi dotato di un collegamento ISDN ovvero RTG. Il collegamento dovrà essere utilizzato secondo le caratteristiche indicate nella Scheda tecnica.
11.7 Nel caso in cui determinati sistemi, apparati, servizi del Richiedente non forniti da Telecom nell’ambito del Contratto risultino non più compatibili con le nuove configurazioni resesi necessarie in conseguenza dell’obsolescenza tecnologica delle componenti hardware e software correlate alla funzionalità del Servizio, il Richiedente potrà:
- procedere all’adeguamento, a proprie spese, dei propri sistemi, apparati, servizi non compatibili con le nuove configurazioni;
- non procedere all’adeguamento sopra indicato; in tal caso Telecom non potrà essere considerata responsabile di eventuali malfunzionamenti o interruzioni nella fornitura del Servizio per mancato adeguamento a carico del Richiedente.
11.8 Nel caso in cui il Servizio sia attivato su una linea telefonica intestata ad un terzo, sarà obbligo del Richiedente informare il terzo circa l’impossibilità di attivare sulla linea medesima ulteriori servizi Adsl o Adsl2+, nonché ottenere l’autorizzazione all’uso della linea utilizzando l’allegato E.
11.9 Ove il Servizio prevedesse come prestazione anche quella della diffusione al pubblico, via telematica, di informazioni di interesse del Richiedente, sarà onere del Richiedente fornire a Telecom secondo le procedure e nei formati concordati, i testi grafici, le immagini e quant’altro necessario a detti fini.
Il materiale fornito sarà esente da diritti di privativa (copyright) ovvero il Richiedente dovrà definire con i titolari di detti diritti di privativa, i necessari accordi di licenza di utilizzo.
Il Richiedente in ogni caso sarà responsabile dei contenuti delle informazioni diffuse al pubblico e delle eventuali violazioni del diritto d’autore, sollevando e tenendo indenne Telecom da ogni azione, richiesta,
pretesa avanzata dai terzi, ivi compreso il personale del Richiedente, per il risarcimento del danno.
11.10 Il Richiedente garantisce che il nome a dominio per il quale richiede la registrazione a Telecom non contravviene alle leggi che regolano il diritto di autore o altri diritti tutelati da proprietà intellettuale di terzi e che rispetterà in pieno le regole e procedure definite dall’Autorità competente. Il Richiedente rinuncia ad ogni contestazione o preteso risarcimento danni verso Telecom che derivi dalle azioni o mancate azioni intraprese dall’Autorità competente nell’assegnazione dei domini.
Al momento della richiesta il Richiedente sottoscriverà la modulistica prevista dall’Autorità competente accettando integralmente gli obblighi ivi indicati relativamente all’uso del dominio, degli indirizzi IP pubblici e dei servizi ad esso correlati (in via esemplificativa, ma non esaustiva, accettazione delle “Regole di Naming”, delle “Procedure tecniche di Registrazione”, delle “Regole per la Risoluzione delle Dispute”, ecc.).
Il Richiedente è tenuto a comunicare immediatamente qualunque variazione dei dati relativi all’assegnatario del dominio e al Responsabile Amministrativo/Responsabile Tecnico (relativamente all’assegnazione IP pubblici).
Il Richiedente prende atto ed accetta che i dati riportati nella citata modulistica e le eventuali variazioni saranno comunicati da Telecom agli organi preposti (es. al RIPE - Réseaux IP Européens- per indirizzi IP pubblici) e che gli stessi potranno essere oggetto di pubblicazione sui propri database accessibili al pubblico.
11.11 Il Richiedente garantisce un utilizzo corretto delle risorse pubbliche al medesimo assegnate (Domini di 2° livello, Indirizzi IP).
In ogni caso, il Richiedente risarcirà e terrà indenne Telecom da ogni e/o qualsiasi danno, perdita o spesa derivante da qualunque violazione delle suddette Regole di Comportamento e/o da qualunque richiesta avanzata da terze parti in relazione all’uso del Servizio.
11.12 Il Richiedente è consapevole che, in caso di uso improprio delle risorse di cui al precedente comma 11.11, potrà incorrere nella revoca del nome a dominio da parte dell’Autorità competente, ovvero in limitazioni del Servizio (ad es. filtraggi degli indirizzi IP/Domini assegnati in caso di spamming, hacking, denial of service, ecc.). Telecom non sarà ritenuta responsabile dell’eventuale revoca del nome a dominio ovvero della limitazione del Servizio nelle ipotesi sopra indicate.
11.13 In caso di cessazione del Servizio per qualsiasi causa, il Richiedente è tenuto a restituire immediatamente a Telecom gli indirizzi IP al medesimo assegnati.
11.14 Il Richiedente è consapevole che Telecom non può esercitare un controllo sui contenuti delle informazioni che transitano sulla rete. Pertanto Telecom non è responsabile dei contenuti di qualunque messaggio che sia stato inviato da clienti attestati sulla propria rete.
11.15 Il Richiedente prende atto del fatto che è vietato servirsi o dar modo ad altri di servirsi di Telecom per comunicazioni e corrispondenza contro la morale e l'ordine pubblico o con lo scopo di recare molestia alla quiete pubblica o privata, di recare offesa o danno a chiunque e di tentare di violare comunque il segreto dei messaggi privati. In ogni caso le informazioni fornite dal Richiedente non devono presentare forme e/o contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo o diffamatorio.
È comunque esplicitamente vietato servirsi di Telecom per contravvenire in modo diretto o indiretto alle vigenti leggi dello Stato italiano o di qualunque altro Stato. Il Richiedente si impegna a mantenere indenne Telecom da
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ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spese, incluse anche le spese legali, derivanti da ogni violazione delle suddette norme.
11.16 Il Richiedente si impegna ad astenersi da ogni violazione dei sistemi e della sicurezza delle reti che possano dar luogo a responsabilità civile e penale tra cui:
a) accedere ai sistemi, reti, informazioni di terze parti che non abbiano fornito esplicita autorizzazione, mediante tecniche di scanning/probing, test di vulnerabilità, tentativi di violazione della sicurezza o delle misure di autenticazione;
b) intercettare le informazioni/dati ed il traffico relativo a reti/sistemi di terze parti che non abbiano fornito esplicita autorizzazione;
c) falsificare la propria identità;
d) arrecare danno, in qualsivoglia modo, a minori d'età;
e) avere accesso alle informazioni che riguardino clienti di Telecom al fine di distruggerne, alterare, modificare i relativi contenuti;
f) attaccare, sovraccaricare o interferire con le reti, i sistemi, gli host di altri clienti al fine di limitare/impedire il pieno utilizzo del Servizio mediante azioni di mailbombing, attacchi broadcast, Denial Of Service, Hacking, Cracking;
g) tentare di utilizzare gli account di posta o risorse di elaborazione di clienti di Telecom per presentarsi alla rete con l'identità di questi ultimi (es. modificando l'header delle mail, utilizzando tecniche di spoofing degli indirizzi IP);
h) introdurre/inviare programmi (virus, trojan horses, etc.) che compromettano il funzionamento della rete di Telecom violandone la sicurezza e/o dei sistemi dei clienti ad essa attestati.
Il Richiedente si impegna, altresì, ad astenersi dall'inviare mail con contenuti di qualunque tipo (commerciali, pubblicitari, politici ecc.) a persone/istituzioni/associazioni che non ne abbiamo fatto esplicita richiesta (unsolicited mail, junk mail, spam), causando loro disservizi che eventualmente ne possano derivare. Medesima limitazione è da riferirsi all'invio massiccio di mail e di loro repliche ad uno o più newsgroup (multiple posting). Il Richiedente non potrà, inoltre, utilizzare impropriamente e senza autorizzazione i mail server di terze parti per l'invio delle proprie mail (mail relay). Nei casi previsti dal presente articolo, Telecom potrà sospendere in ogni momento e senza preavviso l'erogazione del Servizio, riservandosi anche la facoltà di risolvere di diritto il Contratto secondo le modalità di cui all'art. 18.
Art. 12 - Responsabilità di Telecom
12.1 Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, Telecom non risponde dei danni subiti dal Richiedente o da terzi derivanti dalla fornitura del Servizio.
12.2 Telecom garantisce che i propri apparati hardware e software sono idonei alla corretta fruizione del Servizio. Pertanto Telecom non potrà essere ritenuta responsabile dei danni causati al Richiedente e/o a terzi, ivi compreso il personale del Richiedente, dovuti al cattivo o negligente utilizzo da parte del Richiedente degli Apparati noleggiati. Inoltre Telecom non sarà responsabile del malfunzionamento o di interruzioni nella fornitura del Servizio nel caso in cui gli apparati non siano dalla stessa forniti.
12.3 Telecom non può garantire l’inattaccabilità del sistema informatico e di telecomunicazioni e pertanto non risponde di eventuali danni subiti dal Richiedente e/o da terzi in caso di attacchi informatici (virus, spamming, denial of service, ecc).
12.4 Telecom non risponde di eventuali vulnerabilità di sicurezza scoperte successivamente alla data di
contrattualizzazione sugli apparati di accesso utilizzati come terminazioni di rete del Servizio. Telecom si rende comunque disponibile ad intervenire su esplicita richiesta del Richiedente stabilendo l'eventuale importo che il medesimo dovrà sostenere per la riparazione della vulnerabilità stessa da parte di Telecom. Le vulnerabilità di sicurezza scoperte su un apparato non precludono il corretto e normale funzionamento del Servizio ma si limitano ad aumentare il rischio di sicurezza relativo a possibili infezioni virali o ad attacchi informatici (rischio di sicurezza che comunque permane indipendentemente dalla presenza o meno di una vulnerabilità nota).
Non essendo prevedibili né il numero di nuove vulnerabilità scoperte durante il periodo di erogazione del Servizio né le attività necessarie per poterle riparare, risulta impossibile includere preventivamente, nel corrispettivo del Servizio, il costo per la loro eliminazione.
12.5 Telecom richiederà all’Autorità competente, per conto del Richiedente, il numero di indirizzi IP pubblici corrispondente a quanto definito nelle caratteristiche di Servizio. Telecom rimarrà titolare in ogni caso degli indirizzi IP assegnati. L’assegnazione degli indirizzi IP è comunque condizionata all’effettivo accoglimento di tale richiesta da parte dell’Autorità competente e pertanto Telecom non sarà ritenuta responsabile per il mancato accoglimento della richiesta o di eventuali ritardi dipendenti dalla medesima Autorità.
12.6 Telecom veicolerà la richiesta del Richiedente all’Autorità competente per l’assegnazione di un dominio Internet di 2° livello. L’assegnazione del dominio è comunque condizionata all’effettivo accoglimento di tale richiesta da parte dell'Autorità competente e pertanto Telecom non sarà ritenuta responsabile per il mancato accoglimento della richiesta, né per eventuali ritardi dipendenti dall’Autorità medesima.
12.7 Telecom fornisce il Servizio al Richiedente sulla base di quanto dal medesimo richiesto ed indicato; pertanto Telecom è esonerata da qualsiasi forma di responsabilità per disservizi originati da un’insufficienza del collegamento fornito in base a quanto riportato nella Scheda tecnica compilata dal Richiedente, rispetto alle esigenze trasmissive del Richiedente stesso.
12.8 Fatto salvo quanto diversamente previsto nelle licenze d’uso concesse dagli eventuali diversi soggetti licenzianti e fermo restando quanto previsto al comma 12.2, il software eventualmente fornito ai sensi dell’art.
16.1 è reso disponibile e concesso in licenza, ai sensi di questo contratto, al Richiedente "COSI' COM’È". Fatte salve le norme inderogabili di legge, Telecom e/o i suoi danti causa non danno nessuna garanzia su tal software, espressamente escludono tutte le garanzie, implicite, esplicite e di legge e declinano qualsiasi responsabilità verso il Richiedente e/o verso terzi per danni diretti, indiretti o di qualsiasi altra natura, comunque originati o derivati da tale software, dal suo uso o mancato uso.
Art. 13 - Diritti di verifica e controllo sugli Apparati noleggiati al Richiedente
13.1 Telecom potrà, durante la fornitura del Servizio, o comunque durante il periodo di validità del noleggio degli apparati di cui al precedente comma 10.1 delle presenti Condizioni Generali, effettuare verifiche e controlli in ordine al corretto uso degli apparati forniti nonché provvedere alla manutenzione degli stessi, accedendo, con debito preavviso, presso i locali del Richiedente durante l'orario di lavoro, direttamente o tramite personale di ditta incaricata, munito di documento di riconoscimento.
13.2 Il Richiedente si impegna a dichiarare espressamente a Telecom, all’atto della sottoscrizione della Proposta di Attivazione, ai sensi e per gli effetti
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dell’art. 26 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 81/08, la presenza o meno di eventuali rischi specifici nei locali destinati all’installazione degli apparati e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in modo da prevenire ogni possibile situazione di fatto anche potenzialmente lesiva della sicurezza.
13.3 Il Richiedente comunicherà qualunque modifica, disposizione attuativa o diversa specificazione normativa o regolamentare, direttamente attinente alle misure di sicurezza da rispettare nell’esecuzione del Contratto di cui lo stesso sia venuto a conoscenza e che dovesse intervenire prima dell’inizio delle attività o durante l’esecuzione delle stesse, rispondendo, in difetto, per il risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare a Telecom, anche a titolo di sanzione, per effetto della mancata attuazione delle misure di prevenzione e protezione.
Art. 14 - Durata e recesso
14.1 Il Contratto è a tempo indeterminato e si perfeziona con l’attivazione del Servizio ovvero con la comunicazione dell’accettazione della Proposta di Attivazione da parte di Telecom.
14.2 Le Parti potranno recedere dal Contratto in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata a.r., con un preavviso non inferiore a 30 giorni.
Qualora il Richiedente receda dal Contratto nel corso del primo anno di vigenza contrattuale sarà tenuto a pagare l’importo indicato nell’Offerta Commerciale a fronte dei costi sostenuti da Telecom.
Il Richiedente sarà tenuto a corrispondere a Telecom il rateo canone maturato fino alla data di efficacia del recesso.
14.3 Per i profili di Servizio a consumo, qualora la cessazione tecnica dell’accesso avvenga in data successiva a quella richiesta dal Richiedente, quest’ultimo sarà comunque tenuto a corrispondere gli importi relativi al traffico eventualmente conteggiato nel periodo che intercorre tra la data di cessazione richiesta e la data di cessazione tecnica.
14.4 In deroga ai commi 14.1 e 14.3, se il Servizio è richiesto per un periodo non superiore a sei mesi, la durata del Contratto sarà quella indicata nella Proposta di Attivazione o nel testo del contratto personalizzato. In ogni caso la durata non potrà essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari e non potrà essere superiore a 6 (sei) mesi solari ed il Richiedente non potrà recedere da Contratto.
14.4.1 Nei limiti consentiti dalla Legge, un eventuale rinnovo potrà essere richiesto dal Richiedente una sola volta ed esclusivamente per i contratti di durata non inferiore a trenta giorni. La richiesta dovrà essere inviata a Telecom mediante raccomandata a.r. con un preavviso di 10 (dieci) giorni da anticipare via fax al numero indicato da Telecom.
Art. 15 - Riservatezza delle informazioni e trattamento dei dati
15.1 Le Parti garantiscono reciprocamente che il proprio personale ed il personale di ditte da esse incaricate, tratteranno come riservata ogni informazione ed ogni dato di cui venissero a conoscenza durante od in relazione ad ogni attività inerente l’esecuzione del Contratto.
15.2 Ove il Servizio prevedesse quale prestazione anche quella della gestione di informazioni e dati di proprietà del Richiedente, Telecom garantirà al Richiedente la riservatezza di tutti i dati gestiti con il Servizio. In caso di cessazione per qualunque causa del rapporto contrattuale, Telecom disporrà dei dati del Richiedente
secondo le direttive che il Richiedente stesso avrà indicato. Ove il Richiedente non abbia comunicato dette direttive entro e non oltre 15 giorni a decorrere dalla data di avvenuta cessazione del rapporto contrattuale per qualunque causa, Telecom sarà libera da ogni onere connesso e/o derivante dalla gestione dei dati del Richiedente.
15.3 I dati personali forniti dal Richiedente sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e con modalità idonee a garantire la riservatezza e la sicurezza.
Art. 16 - Condizioni particolari sulla proprietà intellettuale, sull’utilizzo e sulla riservatezza del software.
16.1 Fatto salvo quanto diversamente definito nell’Offerta Commerciale ovvero nella Proposta di Attivazione o nel testo di contratto personalizzato, il Richiedente potrà richiedere a Telecom, a fronte del corrispettivo determinato nell’Offerta Commerciale, la fornitura di licenze di software, di pacchetti applicativi e di supporti informatici.
In tali casi, resta sin d’ora inteso che il software, i pacchetti ed i programmi applicativi, gli accessi a banche dati e quant’altro connesso alla fornitura stessa compreso il manuale d’uso e qualsiasi altro strumento accessorio consegnato al Richiedente, così come i relativi diritti d'autore e ogni altro diritto di proprietà intellettuale o industriale, sono e rimarranno di esclusiva titolarità di Telecom e/o dei suoi danti causa. Il Richiedente non acquista alcun titolo o diritto su tali software ad eccezione delle licenze espressamente concesse per la sola durata del Contratto, subordinatamente al rispetto da parte del Richiedente delle condizioni di cui a questo Contratto.
Il Richiedente si impegna ad accettare e rispettare termini, condizioni e limiti delle licenze d’uso dei software, dei pacchetti applicativi e dei supporti informatici forniti così come stabilito dai soggetti licenzianti e in accordo con il Contratto.
Inoltre è vietato al Richiedente di:
(a) usare i software per fini commerciali o per altri fini diversi dal proprio fine personale e ai soli fini della fruizione del Servizio;
(b) copiare o riprodurre i software in tutto o in parte, eccetto per una sola copia di riserva in forma leggibile dal computer al solo fine di evitarne la perdita in caso di guasti (copia di back-up); tale copia sarà soggetta al Contratto e non potrà essere usata che in sostituzione della copia perduta;
(c) modificare, adattare, tradurre, trascodificare, decompilare o disassemblare i software in tutto o in parte, o di altrimenti di sottoporre i software ad altri processi di analisi del suo codice e della sua struttura logica (c.d. “reverse engineering”), fatto salvo quanto espressamente previsto da norme inderogabili di legge;
(d) incorporare e/o connettere i software, in tutto o in parte, in/con altri programmi la cui licenza d’uso e/o di distribuzione sia condizionata alla rivelazione e/o distribuzione a terzi del relativo codice sorgente e/o alla concessione a terzi di diritti di modifica sugli stessi“programmi open source” e “licenza open source” ) o altrimenti utilizzare i software in connessione con datti programmi open source, in un modo tale da rendere anche i software soggetto a tali condizionamenti di licenza;
(e) cedere, prestare, locare, noleggiare, sub- licenziare, vendere, distribuire, mettere a disposizione o altrimenti trasferire i software, in
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tutto o in parte, a terzi o consentirne l’uso da parte
di terzi;
(f) rimuovere o in qualsiasi modo cancellare dai software qualsiasi marchio, nome commerciale, indicazione di copyright o altra notazione di riserva di diritti ivi apposta o contenuta, che il Richiedente è tenuto a riprodurre su eventuali copie, anche parziali, de i software fatte dal Richiedente, ferme restando le limitazioni del punto (a) che precede.
Il Richiedente prende atto e conviene che i software contengono informazioni riservate di Telecom e/o dei suoi danti causa, ivi incluse a titolo esemplificativo i relativi codici sorgente ed oggetto, qualsiasi informazione sui codici e/o sulla struttura logica dei software, e/o sulle tecniche, sulle metodologie in esso incorporate o su cui esso è basato e, fermi restando i divieti del punto (c) che precede, il Richiedente si impegna a mantenere segrete e a non svelare dette informazioni e contenuti a terzi, senza il preventivo consenso scritto di Telecom.
16.2 La proprietà degli Apparati noleggiati e del relativo software in essi incorporato è e resta di Telecom e/o dei suo danti causa che si riservano tutti i relativi diritti di proprietà industriale e/o intellettuale e nessun diritto o licenza sugli stessi è concesso al Richiedente, salvo per l’uso espressamente consentito nell’ambito del Contratto e ai soli fini della fruizione del Servizio.
16.3 Il Richiedente si obbliga, per tutta la durata del Contratto, ad utilizzare gli Apparati noleggiati ed il relativo software unicamente ed esclusivamente nell’ambito del Contratto, secondo le relative istruzioni d’uso fornitegli da Telecom, nonché secondo le modalità di fruizione del Servizio.
E’ fatto espresso divieto al Richiedente di consentire l’accesso a e l’uso degli Apparati noleggiati e del relativo software a terzi estranei, nonché di riprodurre, duplicare ovvero consentire la riproduzione e/o la duplicazione in tutto o parte del contenuto del software, dei pacchetti e dei programmi applicativi, del manuale d’uso e di qualsiasi altro stampato di carattere accessorio al fine di cederli o concederli a terzi a qualsiasi titolo, anche gratuito o comunque di consentirne il loro utilizzo. È fatto divieto altresì di effettuare alcuna operazione di smontaggio, modifica, decompilazione, copiatura, riproduzione, anche solo parziale, degli Apparati noleggiati o del relativo software in essi incorporato o altre attività analoghe attività in violazione dei suddetti diritti riservati fatto salvo quanto espressamente previsto da norme inderogabili di legge.
16.4 Il Richiedente riconosce qualsiasi diritto di proprietà intellettuale e industriale afferente o comunque connesso al contenuto, alla denominazione, all’oggetto del Servizio ovvero alla fornitura del software necessario per il Servizio, dei supporti, delle banche dati e di quant’altro connesso alla fornitura dello stesso.
Art. 17 - Referente
Il Richiedente, al momento della sottoscrizione del Contratto nominerà una propria figura professionale che sarà il referente per i rapporti con Telecom.
Art. 18 - Risoluzione per inadempimento
18.1 Telecom si riserva la facoltà di dichiarare il Contratto risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del Codice Civile con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a.r., nei seguenti casi di inadempimento ritenuti gravi ed irreparabili:
a) il Richiedente violi l’obbligo previsto al precedente art.
11.1 lett. a), manomettendo gli apparati e/o altri terminali di proprietà di Telecom;
b) il Richiedente violi in tutto o in parte il divieto di distribuzione, anche gratuita, della connettività da/verso
Internet, così come previsto al precedente art. 11.1 lett. d);
c) il Richiedente violi in tutto o in parte gli obblighi relativi all’utilizzo delle risorse pubbliche Internet di cui ai comma 11.10, 11.15 e 11.16;
d) in caso di mancato pagamento del corrispettivo;
e) il Richiedente agisca o si qualifichi come rappresentante o agente di Telecom, violando quanto previsto al precedente comma 11.2.
18.2 In caso di risoluzione, fatto salvo quanto previsto al comma 8.3 in caso di mancato pagamento del corrispettivo, il Richiedente corrisponderà a Telecom le quote di canone maturate fino alla data dell’avvenuta risoluzione, nonché, a titolo di risarcimento, l’importo complessivo dei canoni residui attualizzati al momento della risoluzione in base alla media percentuale del tasso Euro Interbancario (lettera 1 mese) del mese precedente rispetto a quello in cui avviene la risoluzione, fatto salvo il diritto di Telecom all’eventuale risarcimento del maggior danno.
18.3 In caso di risoluzione, il Richiedente provvederà a riconsegnare immediatamente a Telecom, senza alcun onere, spesa o responsabilità per Telecom stessa, il materiale, gli apparati hardware ed il software di proprietà di Telecom. Il Richiedente si obbliga comunque a conservare in buono stato gli apparati di proprietà di Telecom fino al momento della riconsegna.
Art. 19 - Interruzione del Servizio
Telecom avrà facoltà di interrompere la fornitura del Servizio dandone tempestiva comunicazione al Richiedente qualora vi fossero fondati motivi per ritenere che si possano verificare problemi di sicurezza e/o di tutela del diritto di riservatezza, nei casi di forza maggiore o per ordine di un’Autorità.
Art. 20- Cessione del Contratto
20.1 Il Richiedente non potrà cedere il Contratto a nessun titolo, parzialmente o totalmente, in mancanza della preventiva autorizzazione scritta di Telecom.
In caso di adesione del Richiedente all’opzione Mobile VPN e/o IPMultimedia/IP PBX Multimedia, la cessione del Contratto è consentita nel solo caso in cui il soggetto subentrante utilizzi il Servizio per proprie esigenze di comunicazione, restando esclusi utilizzi ad altro titolo.
20.2 In casi di cessione autorizzata, la medesima è a titolo oneroso e sarà a carico del cessionario il pagamento del corrispettivo ad essa relativo.
Art. 21 - Facoltà di subappalto/subfornitura
Fatta salva la responsabilità diretta di Telecom nei confronti del Richiedente, Telecom, per l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto, potrà avvalersi, ove consentito dalla normativa applicabile, di ditte dalla stessa selezionate.
Art. 22 - Disposizioni generali
22.1 Il Contratto costituisce manifestazione univoca ed integrale dei rapporti intercorsi tra Telecom ed il Richiedente superando ed annullano ogni diversa precedente intesa relativamente al Servizio. Le Parti convengono che ogni successiva integrazione e/o modifica al Contratto dovrà risultare da apposito accordo scritto.
22.2 In caso di cessazione del Servizio, per qualunque causa, cesseranno anche tutte le relative prestazioni accessorie.
Art. 23 - Foro
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Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le Parti in merito all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il foro indicato nella Proposta di Attivazione o nel testo del contratto personalizzato.
Il Richiedente dichiara di conoscere ed accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli articoli 1341, 2° comma e 1342 del Codice Civile, le clausole delle Condizioni Generali di cui agli articoli: 5 (Opzione mobile VPN - Integrazione fisso-mobile), 7.7 Corrispettivi, Adeguamenti e Variazioni – Rivalsa) 8 (Modalità e termini di pagamento), 11 (Obblighi e responsabilità del Richiedente. Condizioni particolari per i servizi di interconnettività), 12 (Responsabilità di Telecom), 13 (Diritti di verifica e controllo sugli apparati noleggiati al Richiedente), 16 (Condizioni particolari sulla proprietà intellettuale, sull’utilizzo e sulla riservatezza del software), 18 (Risoluzione per inadempimento), 19 (Interruzione del Servizio), 23 (Foro).
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