SMART WORKING
Smart Working – Modulo S.1 – FAC SIMILE
SMART WORKING
Accordo individuale di lavoro agile
(Artt. 18 e ss., L. n. 81/2017 – Titolo XXXII CCNL CED, ICT, Professioni Digitali e STP)
Tra
Il Sig.…………………………..…………….nato a………………..……………il ………… nella sua qualità di… della ditta
………………..con sede in ………………………………………………….Via……………….C.F P.
IVA n. ………………………………………….., posizione INPS ………………, posizione INAIL …………………… Email …………..……………….
(di seguito datore di lavoro)
E
Il Sig.……………….…………………..nato a………………………… il ……………............. residente in……………………….……Via CF
………………………………………..…….Email ……………………..…………..assunto dal………………..…….…….con il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato/determinato (barrare la voce che non interessa), part time/full time (barrare la voce che non interessa), con sede di lavoro…………………………..……..,come da lettera di assunzione del …………………..…….
(di seguito lavoratore)
Datore di lavoro e lavoratore insieme, di seguito “le parti”
Premesso che,
- Le parti, a norma degli artt. 18 e ss, della Legge n. 81/2017, e delle disposizioni contenute nel CCNL CED, ICT, Professioni Digitali e STP, sottoscritto da ASSOCED, LAIT ed UGL Terziario, ricorrendone i presupposti, intendono modificare le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa avvalendosi del c.d. “lavoro agile”, trasferendone parzialmente l'esecuzione, all'esterno dei locali aziendali, al fine di meglio conciliare i tempi di lavoro con quelli di vita del lavoratore;
- Ai sensi della citata normativa, il “lavoro agile” rappresenta una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita con accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro.
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Avvio e durata
Il lavoratore svolgerà la sua attività in modalità di lavoro agile
□ a decorrere dal a tempo indeterminato
□ fino al a tempo determinato
(barrare la voce che non interessa).
In caso di accordo a tempo determinato, qualora il datore di lavoro ravvisi la possibilità di prorogare il termine sopra
indicato di altri… mesi provvederà a darne comunicazione al lavoratore con un preavviso di almeno giorni
rispetto alla scadenza. Ai fini della proroga rimane comunque necessario il consenso del lavoratore.
Trascorso il periodo iniziale o quello risultante dalla proroga, verrà ripristinata l'originaria modalità della prestazione di lavoro nei locali dell'azienda, senza necessità di alcuna comunicazione preventiva.
L'attivazione della modalità di lavoro agile, in conseguenza del presente accordo individuale, verrà comunicata mediante il modello Unilav al Centro per l'impiego nei termini e secondo le disposizioni di legge. L’accordo sarà altresì oggetto di comunicazione all’Ente Bilaterale Nazionale EBCE.
Art. 2 - Svolgimento del rapporto
Il lavoratore svolgerà la prestazione in modalità di lavoro agile giorno/i alla settimana/mese (barrare la
voce che non interessa) e precisamente ……………………presso , con esclusione dei seguenti luoghi
……………….……., mentre nei restanti giorni settimanali/mensili (barrare la voce che non interessa) presso la sede
aziendale.
Per lo svolgimento della prestazione presso la propria abitazione il lavoratore non riceverà alcun trattamento di missione ovvero di qualsivoglia altra indennità comunque connessa alla nuova temporanea allocazione.
La prestazione lavorativa nelle giornate ulteriori rispetto a quelle in cui viene svolta in modalità di lavoro agile, dovrà essere effettuata presso l'abituale sede di lavoro, fatte salve le trasferte di lavoro e la partecipazione a iniziative formative fuori sede.
Per effettuare la prestazione in modalità di lavoro agile al lavoratore verrà fornita in comodato d'uso e per tutta la
durata del periodo di cui sopra, la seguente strumentazione , della cui sicurezza e del buon funzionamento resta responsabile il datore di lavoro. Alla cessazione del presente accordo, il lavoratore è tenuto a restituire al datore di lavoro gli strumenti di cui ha avuto la materiale disponibilità.
Nel periodo durante il quale il lavoratore svolgerà l'attività con la modalità di lavoro agile, il rapporto di lavoro continuerà ad essere regolato dalla normativa in vigore per il personale che presta la propria attività in azienda, così come riportato nella lettera di assunzione.
Il lavoratore è tenuto, nel caso di impedimenti di qualsivoglia natura o malfunzionamento dei sistemi di collegamento, a darne segnalazione al datore di lavoro con la massima tempestività. Il datore di lavoro si riserva in tal caso di richiamare il lavoratore in sede.
Il lavoratore dovrà farsi carico, ogni qual volta ne ravvisi la necessita`, in caso di insorgenza di dubbi ovvero problemi, di interpellare il datore di lavoro per ricevere le istruzioni e le direttive del caso.
Il datore di lavoro provvederà ad assicurare al lavoratore la necessaria formazione per l'espletamento della prestazione in modalità di lavoro agile e a fornire le istruzioni operative.
Il lavoratore è obbligato a prestare la propria attività lavorativa con regolarità, diligenza, nonché rispettando tutte le istruzioni e le indicazioni che verranno fornite dal datore di lavoro. Inoltre è obbligato a non trattare in alcun modo affari e a non svolgere alcuna attività lavorativa che si ponga in concorrenza con il datore di lavoro.
Il lavoratore si impegna anche a rispettare il regolamento e gli usi aziendali oltre alle altre disposizioni interne all'azienda.
Art. 3 - Sicurezza
Il lavoratore assume espressamente l'impegno ad utilizzare gli strumenti aziendali ed i programmi informatici messi a sua disposizione esclusivamente nell'interesse del datore di lavoro, a rispettare le relative norme di sicurezza, a non manometterli e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.
Al fine di garantire la salute e la sicurezza, il datore di lavoro, annualmente, consegnerà al lavoratore un'informativa nella quale indicherà i rischi generali ed i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore si atterrà alle indicazioni dell'informativa e coopererà secondo tutte le sue possibilità per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della propria prestazione all'esterno dei locali aziendali.
Art. 4 - Orario di lavoro e collegamenti con la sede aziendale
Il lavoratore potrà svolgere l'attività in modalità di lavoro agile senza precisi vincoli di orario, ma dovrà rispettare la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale prevista dalla legge e dal CCNL CED, ICT, Professioni Digitali e STP, sottoscritto da ASSOCED, LAIT ed UGL Terziario.
La prestazione lavorativa sarà effettuata, di massima, in correlazione temporale con l'orario normale applicabile alla struttura di appartenenza con le caratteristiche di flessibilità temporale propria della categoria, fermo restando che il lavoratore deve comunque garantire la reperibilità nelle seguenti fasce orarie: dalle …….......... alle………........
Nella rimanente parte della giornata il lavoratore può disconnettere gli strumenti che sono stati assegnati per il collegamento telematico con la sede aziendale.
Il lavoratore in modalità di lavoro agile ha diritto ai seguenti tempi di riposo:
………………………………………………………………………………………
Art. 5 - Poteri del datore di lavoro
L'esercizio del potere di controllo da parte del datore di lavoro sulla prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, resa al di fuori dei locali aziendali, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art.4, L. n. 300/1970, come modificato dall'art. 23, del D. Lgs. n. 151/2015 e dal D. Lgs. n. 185/2016.
Art. 6 - Assenze e infortuni
In caso di ferie, malattia e qualunque altro tipo di assenza, durante il periodo in cui l'attività viene svolta in modalità di lavoro agile, il lavoratore è tenuto a rispettare gli ordinari oneri di comunicazione e/o di richiesta previsti.
Il lavoratore ha diritto alla tutela INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti dai rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali. Il rischio non subisce variazioni se il lavoratore è adibito alle medesime mansioni in modalità di lavoro agile.
La tutela INAIL copre non solo gli infortuni collegati al rischio proprio dell'attività lavorativa, ma anche quelli connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale.
Inoltre, il lavoratore ha diritto alla tutela INAIL per gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento dell'attività lavorativa all'esterno dei locali aziendali, solo quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze ad essa connesse oppure alla necessità di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
Art. 7 - Riservatezza e Privacy
Il lavoratore è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679. Conseguentemente dovrà adottare ogni provvedimento idoneo a garantire tale riservatezza, in relazione alla particolare modalità di svolgimento della prestazione.
Inoltre, nella qualità di incaricato del trattamento dei dati personali, anche presso il luogo di prestazione fuori sede, il lavoratore dovrà osservare tutte le istruzioni e misure di sicurezza necessarie. In particolare:
- deve porre ogni cura per evitare che ai dati possano accedere persone non autorizzate presenti nel luogo di prestazione fuori sede;
- deve procedere a bloccare l'elaboratore in dotazione in caso di allontanamento dalla postazione di lavoro, anche per un intervallo molto limitato di tempo;
- alla conclusione della prestazione lavorativa giornaliera è obbligatorio conservare e tutelare i documenti eventualmente stampati provvedendo alla loro eventuale distruzione solo una volta rientrato presso l'abituale sede di lavoro;
- qualora, eccezionalmente, al termine del lavoro risulti necessario trattenere, presso il domicilio, materiale cartaceo contenente dati personali, lo stesso dovrà` essere riposto in armadi, cassetti o altri contenitori muniti di serratura.
Art. 8 - Sanzioni
Nel caso in cui il lavoratore si renda responsabile delle seguenti violazioni anche
connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, verranno adottate le sanzioni disciplinari previste dal CCNL CED, ICT, Professioni Digitali e STP, sottoscritto da ASSOCED, LAIT ed UGL Xxxxxxxxx, che incideranno sul rapporto di lavoro.
Art. 9 - Recesso
Ciascuna delle parti può recedere dal presente accordo individuale con un preavviso non inferiore a… giorni.
È possibile recedere prima della scadenza del termine o senza preavviso in presenza di un giustificato motivo.
Art. 10 - Foro competente
Per le controversie derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione del presente accordo si elegge come competente
in via esclusiva il Foro di ……………..
Art. 11 - Rinvio
Per tutto quanto non contemplato dal presente accordo, valgono le norme della L. n. 81/2017, nonché le disposizioni di legge in materia di lavoro e previdenza e quelle contenute nel CCNL CED, ICT, Professioni Digitali e STP, sottoscritto da ASSOCED, LAIT ed UGL Terziario del 13.12.2018 e successivi accordi di rinnovo, inclusi eventuali accordi aziendali.
Letto approvato e sottoscritto.
Luogo e data, ……………….
Il lavoratore Il datore di lavoro
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