Contract
Contratto di concessione del servizio di gestione dell’asilo nido aziendale dell’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx’Xxxxxx Xxxxxxx sito in Bologna in Xxx Xxxxx Xxxx x. 00.
CIG:
n. 1 Allegato (Regolamento di Funzionamento)
Il giorno
in Bologna, alla Xxx Xxxxx Xxxx x. 00
tra
l’Agenzia delle Entrate (di seguito, “Agenzia” e/o Concedente), con sede legale in Roma, alla Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 c/d, codice fiscale e partita IVA n. 06363391001, in persona del Xxxx. Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxx nella sua qualità di Direttore Regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx elettivamente domiciliato per la carica alla Via Xxxxx Xxxx, 60 in Bologna;
e
la Società …………………………………………….(di seguito,
“Società”e/o “Concessionario”), con sede legale in …………., alla Via
…………………………. codice fiscale …………………… partita IVA
…………………….. rappresentata per la stipula del presente atto dal Sig. …………………..–, nato a il
……………………..e domiciliato per la carica ove sopra;
PREMESSO CHE
- l’Agenzia ha indetto una gara per la concessione del servizio di gestione dell’asilo nido aziendale presso la sede della Direzione Regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- in base alle risultanze della gara predetta, la Società……………………………………………., avendo presentato offerta al prezzo economicamente più vantaggioso, è risultata
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aggiudicataria a seguito del provvedimento del Direttore Regionale prot. n. …………………del giorno ;
- il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico e gli atti menzionati nel presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e vengono riconosciuti dall’Agenzia e dalla Società (di seguito, “Parti”) come aventi valore essenziale ai fini della sua validità;
- tra le Parti verrà concordato e sottoscritto il Regolamento di Funzionamento dell’asilo nido aziendale, che sarà allegato al presente contratto e parte integrante di esso;
le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 Oggetto
Il presente contratto ha ad oggetto la concessione del servizio di gestione dell’asilo nido aziendale della Direzione Regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx dell’Agenzia delle Entrate, situato all’interno della sede di quest’ultima, in Xxx Xxxxx Xxxx x. 00 xx Xxxxxxx, idoneo ad ospitare fino a un massimo di 29 bambini in contemporanea.
La Società si obbliga a gestire il servizio di asilo nido secondo le modalità, i tempi e le caratteristiche descritte nel Capitolato tecnico che forma parte integrante del presente contratto, nonché, se richiesto, il servizio estivo per i figli dei dipendenti dell’Agenzia, come specificato nello stesso.
Art. 2 Durata del Contratto
Il presente contratto di concessione avrà durata di 4 anni senza possibilità di proroga, se non per il periodo necessario all’espletamento della procedura di gara per l’individuazione del nuovo gestore.
La concessione decorre dalla stipula del contratto fino al 31 luglio 2019, ovvero al 31 agosto 2019 come meglio precisato nell’art. 4, ultimo comma del Capitolato.
Art . 3
Corrispettivi e modalita’ di pagamento
Per la gestione del servizio di asilo nido aziendale oggetto del presente contratto, verrà corrisposta alla Società, direttamente dall’utenza, la quota mensile per bambino di € ……….(IVA inclusa), in conformità di quanto
dichiarato nell’offerta tecnica e nell’offerta economica presentate in sede di gara, da intendersi qui integralmente recepite.
La quota mensile è comprensiva della fornitura dei pasti e delle merende e di quant’altro stabilito nell’art. 10 del Capitolato tecnico.
La quota mensile sarà costituita:
a) nel caso di figli e nipoti dei dipendenti dell’Agenzia:
1. dalla retta fissa mensile stabilita dall’Agenzia, corrisposta direttamente al Concessionario dalla famiglia del bambino;
2. dal contributo mensile del Comune di Bologna, in base alla Convenzione stipulata tra quest’ultimo, il Concessionario e l’Agenzia delle Entrate. Dalla Convenzione sarà esclusa l’integrazione per la retta dovuta nel caso di cui all’ultimo comma dell’art. 4 del Capitolato, che pertanto rimarrà a totale carico dell’utenza.
b) nel caso di posti esterni riservati al Comune di Bologna:
1. dalla retta mensile calcolata secondo i parametri in vigore per gli asili nido del Comune di Bologna, in base alla Situazione Economica Equivalente (ISEE) della famiglia del bambino, corrisposta direttamente al Concessionario dalla famiglia del bambino;
2. dall’integrazione da parte del Comune di Bologna, in base alla Convenzione stipulata tra quest’ultimo, il Concessionario e l’Agenzia delle Entrate, corrisposta direttamente dal Comune di Bologna al Concessionario. Dalla convenzione sarà esclusa l’integrazione per la retta dovuta nel caso di cui all’ultimo comma dell’art. 4 del Capitolato, che pertanto rimarrà a totale carico dell’utenza.
Le rette verranno corrisposte dagli utenti direttamente al Concessionario, in base alla frequenza dei bambini.
La quota mensile è fissa ed invariabile per tutta la durata del presente contratto.
Non è ammessa la revisione del corrispettivo per il primo anno della concessione, mentre, a partire dal secondo anno, i prezzi contrattuali potranno essere aggiornati ad espressa richiesta del Concessionario, con cadenza annuale, in funzione dell’aumento del costo della vita di cui all’indice ISTAT-FOI riferito al precedente anno pedagogico.
Il corrispettivo è da intendersi comprensivo di ogni onere e spesa, fisso ed invariabile. La Società dichiara pertanto di rinunciare, fin d’ora per allora, ad avvalersi dei rimedi di cui all’art. 1664 c.c.
Il Concessionario non può rivalere alcun diritto sul Concedente riguardo a eventuali ritardi o mancati pagamenti delle rette da parte degli utenti.
Art. 4 Personale di servizio
Tutto il personale impiegato al nido, compreso quello utilizzato per le sostituzioni deve essere in possesso dei requisiti professionali prescritti dalle Leggi Regionali n.1 del 10/1/2000, e n.8 del 14/04/2004, nonché dalla Direttiva Regionale n. 646 del 20/1/2005 e dalla Delibera Assembleare Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 85 del 25 luglio 2012. Qualora il personale incaricato dalla Società sia ritenuto dall’Agenzia non idoneo ad operare all’interno delle proprie strutture, dovrà essere sostituito con altro che risponda pienamente ai requisiti che si esigono, come meglio precisato nell’art. 3 del Capitolato Tecnico.
Resta inteso che la Società si fa garante della corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali, rispondendo di eventuali danni e/o inadempienze, anche verso terzi, commessi dal personale utilizzato.
Art.5 Rapporti con l’utenza
Nei limiti dei contenuti del Regolamento di funzionamento dell’asilo nido aziendale che verrà concordato con l’Agenzia, è cura esclusiva del Concessionario ogni rapporto con l’utenza che usufruisce del servizio di asilo nido, ivi inclusa, la riscossione diretta delle rette di frequenza. Il Concedente non si farà carico di alcun rapporto con l’utenza né assumerà alcuna responsabilità al riguardo.
Art. 6
Obblighi a carico del Concessionario
Il Concessionario dovrà espletare la concessione secondo quanto stabilito all’art. 10 del Capitolato tecnico.
Art. 7
Obblighi a carico del Concedente
Il Concedente assumerà a proprio carico i seguenti obblighi:
1. la messa a disposizione gratuita di locali idonei e arredati per l’attività del nido aziendale;
2. la copertura assicurativa dell’immobile da incendio;
3. le spese per acqua, energia elettrica, gas anche da riscaldamento;
4. le imposte, tasse e obblighi derivanti dalla gestione dell’immobile;
5. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti fissi e la manutenzione straordinaria dei beni immobili oggetto della concessione;
6. la manutenzione dell’area verde esterna (sfalcio, potatura, piantumazione ecc.);
7. la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne.
Art. 8
Utilizzo dell’immobile di proprietà della Società Rosotel
I locali destinati ad ospitare il nido aziendale saranno messi a disposizione dal Concedente secondo quanto stabilito all’art. 7 del Capitolato tecnico.
Art. 9
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Il Concessionario si obbliga:
- ad ottemperare agli obblighi verso tutto il personale impiegato nel servizio derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica.
- ad osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni.
- ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili al proprio settore (applicazione del C.C.N.L. parte economica, normativa e previdenziale sottoscritto dalle parti maggiormente rappresentative a livello nazionale), alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.
Art. 10
Sicurezza sul luogo del lavoro
Il Concessionario si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, durante lo svolgimento del servizio, le disposizioni relative alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.lgs. n. 81/2008 e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto in quanto applicabili.
Il Concessionario si impegna, infine , ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività contrattuali.
Art. 11 Obblighi assicurativi
Il Concessionario è responsabile dei danni, di qualsiasi natura, arrecati a persone o cose in dipendenza dall’esecuzione della presente concessione, esonerando pertanto l’Agenzia da qualsiasi responsabilità connessa.
Sono compresi nei danni anche quelli derivanti ad utenti e terzi dall’eventuale intossicazione alimentare dovuta a forniture o preparazioni alimentari inidonee.
Il Concessionario deve provvedere alla copertura assicurativa degli operatori ed a tal fine ha stipulato con primaria compagnia di assicurazione una polizza, con una validità non inferiore alla durata della presente concessione, prevedendo la copertura per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) e adeguata copertura dei rischi per Responsabilità Civile verso Terzi degli operatori e degli ospiti (RCT), con i seguenti massimali:
RCT massimale unico non inferiore a € 2.500.000,00; RCO massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00. Sono escluse eventuali franchigie.
Nella suddetta polizza RCT/RCO l’Agenzia è considerata terza e tra gli utenti saranno compresi i genitori/accompagnatori ed i bambini frequentanti l’asilo. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere trasmesse all’Agenzia alle relative scadenze.
Il Concessionario dovrà altresì stipulare una polizza infortuni a favore dei bambini ospiti dell’asilo nido, sia per la durata della loro permanenza nella struttura sia in occasione di eventuali gite e passeggiate, almeno contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente, decesso.
Il Concessionario, in caso di danni ai beni di proprietà dell’Agenzia, dovrà provvedere alla pronta riparazione degli stessi; in difetto, vi provvederà l’Agenzia, addebitando al Concessionario il relativo importo, maggiorato del 20% a titolo di spese generali.
Eventuali danni derivanti a personale, utenti e terzi causati dalla struttura, resteranno a carico del Concessionario qualora lo stesso non abbia provveduto ad avvisare tempestivamente l’Agenzia di imperfezioni, rotture e simili, agevolmente rilevabili dal personale in servizio.
Art. 12 Garanzia
Il Concessionario ha costituito, a garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, e secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara, una garanzia fideiussoria pari ad euro ……………
mediante polizza della Società ………………. n che
prevede espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b) la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
c) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente.
Tale garanzia cessa di avere effetto solo alla data di termine del contratto. In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali l’Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla garanzia definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.
Art. 13 Interruzione del servizio
In caso di scioperi o di eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere o influire in modo sostanziale sul normale espletamento del servizio, il Concessionario dovrà, di norma, quando possibile, darne avviso al Concedente con anticipo di almeno 48 ore.
Le interruzioni parziali del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna, se comunicate tempestivamente al Concedente.
Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del Concessionario, che lo stesso non possa evitare con l’esercizio della normale diligenza. A titolo meramente indicativo e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.
In ogni caso il Concessionario non potrà sospendere il servizio eccependo irregolarità di controprestazione.
Art. 14 Penali e Recesso
Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto il Concedente applicherà le penali previste nell’art. 14 del Capitolato tecnico, con le modalità ivi espresse.
Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora le irregolarità e/o le inadempienze riscontrate dipendessero da fatto di terzi. La società espressamente acconsente a che l’Agenzia possa recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone avviso, mediante lettera raccomandata, almeno un mese prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
La Società rinuncia, fin d’ora, a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso alcuno a qualsiasi titolo.
Art. 15
Clausola risolutiva espressa
L’Agenzia potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 cod. civ., mediante semplice lettera raccomandata, nei casi previsti all’art. 17 del Capitolato tecnico oltre ai seguenti casi:
- frode e grave negligenza nell’esecuzione del servizio;
- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per l’esecuzione del contratto;
- manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio;
- reiterata violazione degli orari concordati per l’effettuazione del servizio;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- comprovata inadeguatezza nell’organizzazione del lavoro.
Con la risoluzione del contratto, sorge per l’Agenzia il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno della Società inadempiente.
L’affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente nelle forme prescritte con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. Alla Società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto, e ciò sino alla scadenza naturale del contratto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Società, senza pregiudizio dei diritti dell’Agenzia sui beni della Società medesima.
Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Società inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art. 16
Divieto di cessione del contratto
È fatto divieto alla Società di cedere il presente contratto.
In caso di inosservanza, da parte della Società, degli obblighi di cui al precedente comma, l’Agenzia fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.
Art 17
Cessione dell’azienda e/o mutamento dell’oggetto sociale
La Società, qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o prima di mutare tipo sociale, deve darne comunicazione scritta all’Agenzia, trasmettendo all’Ufficio Risorse Materiali tutta la documentazione riguardante l’operazione, almeno 30 giorni prima del compimento della stessa.
L’Agenzia si riserva, a suo insindacabile giudizio, di proseguire o meno il rapporto contrattuale con il soggetto cessionario ovvero di recedere dal contratto.
Il mancato preavviso di cui sopra fa sorgere in capo all’Agenzia la facoltà di recedere dal presente contratto.
Art. 18 Subconcessione
E’ fatto assoluto divieto al concessionario di subconcedere il servizio oggetto della presente concessione, fatta eccezione per i servizi di lavanderia e pulizia dei locali.
La subconcessione dei predetti servizi è consentita entro il limite massimo del 30% dell’importo contrattuale e secondo le previsioni dell’art. 118 D.lgs. 163/06, nonché nel rispetto delle condizioni stabilite nel Disciplinare di gara, da intendersi qui integralmente recepito.
E’ fatta comunque salva la responsabilità diretta della Società nei confronti dell’Agenzia.
La subconcessione non comporta alcuna modificazione agli obblighi o agli oneri del Concessionario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Agenzia di quanto subconcesso.
Art. 19 Passaggio di gestione
Al termine del presente contratto, qualora la concessione venisse affidata in base a concessione ad altro operatore economico diverso dal presente Concessionario, quest’ultimo si impegna a fornire l’assistenza necessaria affinché il passaggio alla nuova gestione avvenga con il minor disagio possibile per gli utenti.
Art. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010 e s.m.i., è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Agenzia e dalla Società, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture.
Ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della legge citata il conto dedicato è il seguente:[ ].
La Società si impegna a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.
La Società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.
La Società si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di [ ] della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore-subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
La Società si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.
La Società si impegna, ancora, ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato.
Ai sensi dell’art. 3, comma 5 della L.136/2010 e s.m.i., l’Agenzia indica che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: 6227892B0D.
Art. 21 Disposizioni Antimafia
La Società prende atto che la validità e l’efficacia del presente contratto è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, incluse le disposizioni di cui alla l. 136/2010 relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i.
In particolare, la Società garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
La Società si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.
L’Agenzia si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.
Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente primo comma nell’arco della durata del contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Parimenti, il contratto si risolverà di diritto ove la Società non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del comma secondo del presente articolo.
Art. 22 Obbligo di riservatezza
La Società si impegna, pena la risoluzione del presente contratto e fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell’Agenzia al risarcimento dei danni subiti, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto,
notizie relative all’attività svolta dall’Agenzia quale Pubblica Amministrazione, delle quali sia venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell’incarico ad essa affidato con il presente contratto.
Inoltre, per quanto riguarda i dati sensibili relativi ai bambini e alle loro famiglie, dovrà attenersi a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Art. 23 Trattamento dei dati personali
I dati conferiti ai fini dell’esecuzione del presente contratto saranno oggetto di trattamento manuale, informatico e telematico da parte dell’Agenzia nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente atto.
Resta inteso che competono alla Società i diritti di cui all’art. 7 del succitato decreto.
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia medesima.
Art. 24
Xxxxxxxxx eletto e variazioni societarie
Per tutti gli effetti amministrativi del contratto il Concessionario elegge il domicilio legale nella sede dell’asilo nido, in Bologna, Xxx Xxxxx Xxxx x. 00, ove è convenuto che possano essere ad esso notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto.
Art. 25
Spese, imposte e tasse
Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti al presente Contratto, ivi comprese le spese di bollo e di registro.
Art. 26 Foro competente
Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o dall’esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Bologna.
Il Concessionario dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli artt. 2, 4, 9, 12, 15, 17, 25, 26.
La Società Il Direttore Regionale
xxxx. Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxx