COMUNE DI MASSA
All. C
COMUNE DI MASSA
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE, ISTRUZIONE , CULTURA E ORGANIZZAZIONE
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E L’ORGANIZZAZIONE DEI CORSI COMUNALI DI LINGUA STRANIERA
L'anno e questo giorno del mese di in Massa, presso la sede del Servizio Istruzione in Xxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxx
TRA
Il Comune di Massa (di seguito solo Comune) con sede in Massa, Via Porta Fabbrica 1 , partita IVA 00181760455, nella persona del Dirigente del Settore Polizia Municipale, Istruzione , Cultura e Organizzazione, Dott. Santo Tavella, nato a Reggio Calabria (RC) il 30.01.1954 e domiciliato per la carica presso la sede comunale in Xxxxx, Xxx Xxxxx Xxxxxxxx 0, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’ente
E
L’Associazione , senza scopo di lucro denominata (di seguito solo Associazione) con sede legale in , Via , Partita IVA
, CF nella persona del legale rappresentante Sig. , nat a il e residente in
, Via n. _, CF. a ciò autorizzat_ in forza delle norme statutarie.
Richiamati:
- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, “Codice del Terzo settore”;
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
premesso che:
l’Amministrazione Comunale intende affidare all’Associazione sopra individuata, l’organizzazione e gestione del nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente convenzione e nel progetto presentato in sede di selezione, che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);
l’Associazione è iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di
di cui alle L. n° 266/91 o L.R.T. n° 28/93 e successive modifiche, con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. del e che non sono in atto procedure di revoca;
Tanto richiamato e premesso, in esecuzione della determinazione dirigenziale n………del ,
Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:
ART.1- OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune e l’Associazione
, come sopra individuata, per l’organizzazione e gestione dei Corsi di Lingua Straniera,
a.s. 2018-2019 quale servizio di interesse generale di cui all’art 5, comma 1, lett. d) e lett.l) del d.lgs. 117/2017 come di seguito elencati:
Tipologie Corsi
A) CORSI DI LINGUA STRANIERA PER ADULTI: 1°, 2°, 3° 4° ANNO - livello Al /A2/ Bl1*. Ogni corso è articolato in 3 ore settimanali per 28 settimane;
B) CORSI DI LINGUA STRANIERA PER ADULTI: livello avanzato B2* ( ogni corso è articolato in 3 ore settimanali per 28 settimane)
C) CORSI DI LINGUA STRANIERA PER ADULTI: CONVERSAZIONE o MANTENIMENTO - livello B2/C1*. Ogni corso è articolato in 1,30 ore settimanali per 28 settimane.
D) CORSI DI LINGUA STRANIERA PER RAGAZZI (12-18 anni). Ogni corso è articolato in 1 ora settimanale per 25 settimane
E) CORSI DI LINGUA STRANIERA ESTIVI DI MANTENIMENTO PER ADULTI/RAGAZZI. Ogni corso è articolato in 1,30 ora settimanale per 6 settimane.
F) CORSI DI LINGUA STRANIERA PER ALUNNI delle Scuole Secondarie di primo grado
Ogni corso è articolato in 1 ora settimanale in orario scolastico, in collaborazione con le Scuole del territorio, per il potenziamento della lingua straniera mediante incontri di conversazione con insegnanti madrelingua.
Tipologie Attività
a) TEST DI INGRESSO E VERIFICA FINALE: Per tutti i corsi dovranno essere previsti test d'ingresso per garantire ad ogni utente l'immissione nel corso più rispondente al proprio livello di partenza e un test al termine dell'anno scolastico per verificare il grado di apprendimento raggiunto e il livello successivo cui eventualmente iscriversi
b) DIFFUSIONE E PUBBLICITÀ' DELLE INIZIATIVE
Deve essere progettata con non meno di 150 manifesti e 400 locandine, la cui grafica deve riportare lo stemma del Comune di Massa e la scritta "COMUNE DI MASSA" e "LABORATORIO LINGUISTICO COMUNALE". La pubblicità deve essere effettuata almeno presso i Comuni di Massa, Carrara e Montignoso. Eventuali indicazioni stradali e pubblicitarie devono riportare la dicitura "LABORATORIO LINGUISTICO COMUNALE"
c) ISCRIZIONI Le iscrizioni avvengono presso la Segreteria del Laboratorio Linguistico Comunale, nelle date stabilite tramite avviso pubblico e il pagamento delle quote di partecipazione presso l'Ufficio Economato del Comune di Massa, durante l'orario di apertura al pubblico
1 *Livelli secondo il Quadro comune europeo dì riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
d) VIGILANZA E PULIZIA DEL LABORATORIO LINGUISTICO COMUNALE Il servizio comprende la vigilanza e la pulizia dei locali dove si svolgono i corsi di lingua straniera. Il servizio di vigilanza è svolto nel Laboratorio Linguistico Comunale nella fascia oraria dalle 17.00 alle 22.30, dal lunedì al venerdì.
ART.2- FINALITA’ E DURATA
Il Comune si avvale dell’attività dell’Associazione con l’ obiettivo primario di favorire maggiori e migliori opportunità di apprendimento lungo tutto l’arco della vita al fine di promuovere il pieno sviluppo della persona e delle sue potenzialità, la qualificazione complessiva del capitale umano, la competitività del territorio e l’inclusione sociale; favorire inoltre la socializzazione, la comunicazione, la solidarietà, l’educazione alla pace e alla legalità, l’interesse alla conoscenza del mondo della cultura in tutte le sue accezioni offrendo l’opportunità di apprendere le seguenti lingue straniere:
lingua inglese, francese, tedesco, russo, spagnolo, portoghese e cinese
Le attività oggetto di convenzione, specificate nel progetto presentato (allegato A) al presente atto, avranno inizio il 2018 e termine il 2019.
L’associazione garantisce l’espletamento di tutte le attività prodromiche necessarie per iniziare l’attività nei tempi sopra indicati e tutte le operazioni successive al termine dell’attività necessarie per consegnare i locali nelle stesse condizioni di decoro in cui sono stati affidati.
E' esclusa qualsiasi forma di proroga o di rinnovo tacito.
Alla scadenza la convenzione si intende risolta di diritto senza obbligo di disdetta.
ART. 3- MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
Il Corso di Lingua Straniera svolge attività educativo-culturale rivolta ai ragazzi (12-18 anni) e alla popolazione adulta
Le attività da svolgere sono indicate nel progetto presentato ( allegato A) al presente atto.
Luoghi.
Le attività si svolgono presso il Laboratorio linguistico comunale sito in Xxx Xxxxxxxxx, 0, Xxxxx Xxxxxxxxx e pulizia del laboratorio linguistico comunale: Il servizio comprende la vigilanza e la pulizia dei locali dove si svolgono i corsi di lingua straniera. Il servizio di vigilanza è svolto nel Laboratorio
Linguistico Comunale nella fascia oraria dalle 17 alle 22.30, dal lunedì al venerdì.
Materiale per attività. L’associazione deve provvedere alla preparazione didattica, organizzazione, segreteria e spese generali di gestione. Tali costi sono rimborsabili previa rendicontazione ai sensi dell’art. 6 della presente convenzione.
d) TEST DI INGRESSO E VERIFICA FINALE: Per tutti i corsi dovranno essere previsti test d'ingresso per garantire ad ogni utente l'immissione nel corso più rispondente al proprio livello di partenza e un test al termine dell'anno scolastico per verificare il grado di apprendimento raggiunto e il livello successivo cui eventualmente iscriversi
e) DIFFUSIONE E PUBBLICITÀ' DELLE INIZIATIVE
Deve essere progettata con non meno di 150 manifesti e 400 locandine, la cui grafica deve riportare lo stemma del Comune di Massa e la scritta "COMUNE DI MASSA" e "LABORATORIO LINGUISTICO COMUNALE". La pubblicità deve essere effettuata almeno presso i Comuni di Massa, Carrara e
Montignoso. Eventuali indicazioni stradali e pubblicitarie devono riportare la dicitura "LABORATORIO LINGUISTICO COMUNALE"
c) ISCRIZIONI
Le iscrizioni avvengono presso la Segreteria del Laboratorio Linguistico Comunale, nelle date stabilite tramite avviso pubblico e il pagamento delle quote di partecipazione presso l'Ufficio Economato del Comune di Massa, durante l'orario di apertura al pubblico
Fornisce all’amministrazione un REPORT di fine attività contenente la valutazione della qualità rispetto agli obiettivi ed eventuali proposte migliorative.
L’Associazione si impegna affinché tutte le attività previste nel Progetto e nella presente convenzione, siano rese con continuità, per il periodo preventivamente concordato, dando immediata comunicazione al Comune circa le eventuali interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero verificarsi nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente, a Comune e utenti, le possibili variazioni dell'orario di apertura dello spazio assegnato.
Il Comune si riserva la facoltà di apportare e/o richiedere modifiche alla programmazione delle iniziative, per esigenze contingenti, previi accordi con la stessa Associazione.
ART.4 - IL RESPONSABILE
Il Responsabile del progetto e della gestione dei Corsi è , reperibile, in ore diurne, al numero per tutta la durata della convenzione;
Il Responsabile partecipa agli incontri e riunioni che il Comune convoca, prima dopo e durante, l’esecuzione delle attività al fine di programmare al meglio, esaminare l’andamento o valutare la gestione finale del servizio.
ART.5- IL PERSONALE E ONERI A CARICO DELL’ASSOCIAZIONE
Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Associazione, garantisce la disponibilità di volontari aderenti e se necessario di personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta, nel rispetto di quanto indicato agli art 33 e 36 del d.lgs. 117/2017, in numero adeguato a garantire la corretta esecuzione delle attività richieste nonché la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati.
La Associazione deve essere in grado di garantire la messa a disposizione, senza alcun onere per il Comune, di ulteriori operatori (dipendenti e/o volontari) in relazione all'aumento del numero dei Corsi.
La Associazione deve, nello stesso modo, garantire eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie durante l'anno scolastico. All'inizio delle attività la Associazione presenta al Comune un elenco completo dei curriculum delle persone che sono utilizzate per lo svolgimento dei servizi; tale elenco è integrato qualora si verifichino variazioni o aggiunte.
Dai curriculum dovrà risultare, per ogni persona il nominativo, la qualifica, la dichiarazione relativa al proprio stato occupazionale, l'attestazione di eventuali frequenze a corsi di aggiornamento sull'insegnamento delle lingue straniere oggetto della convenzione.
Il personale a qualsiasi titolo impiegato è tenuto al mantenimento della riservatezza per ogni notizia o informazione di cui venisse a conoscenza nell'espletamento delle proprie mansioni; il personale venisse a conoscenza di situazioni problematiche, è tenuto a darne informazioni al Comune.
La associazione è tenuta ad informare tutto il personale della presente disposizione.
Tanto il personale dipendente quanto volontario deve possedere i requisiti generali sotto indicati:
- idoneità a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto della normativa vigente;
- assenza di condanne penali;
Volontari ed eventuali dipendenti assolvono con impegno e diligenza la loro mansione, favorendo a tutti i livelli un clima di reale e responsabile collaborazione, con riferimento alle finalità del progetto e della convenzione ed agli scopi che l’Associazione persegue.
Lavoratori dipendenti. Nessun rapporto di lavoro si instaura tra l’amministrazione comunale ed il personale impegnato all’espletamento delle attività del Centro. Le prestazioni effettuate dal personale utilizzato dall’Associazione, per le attività previste nel progetto e nella convenzione, non costituiscono rapporto d’impiego con il Comune, né posso rappresentare titolo per avanzare pretese nei confronti dell’ Amministrazione.
L’associazione è tenuta ad osservare le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di assicurazione, previdenza sociale, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni.
E’ altresì obbligata ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del comparto (art 51 d.lgs. 81/2015).
Volontari. Per l’espletamento dell’attività oggetto della presente convenzione l’Associazione utilizza prevalentemente volontari nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. 117 del 3 luglio 2017. L’associazione deve assicurarli contro gli infortuni e malattie connessi all’attività di volontario e per la responsabilità civile verso terzi. Dato atto che la stipula di tale copertura assicurativa è da ritenersi elemento essenziale della convenzione, il mancato rispetto di tale obbligo costituisce un ipotesi di grave inadempimento cui consegue la risoluzione della convenzione, sollevando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità conseguente.
Il Comune provvede a rimborsare all’ associazione le sopra citate spese sostenute per assicurare i volontari impegnati nell’attività oggetto di convenzione per tutta la durata della stessa, previa rendicontazione della spesa mediante esibizione in originale della quietanza di pagamento. L’associazione si impegna a rispettare e far rispettare ai propri lavoratori dipendenti e volontari il Codice di Comportamento per i Dipendenti del Comune di Massa, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 43/2014.
Il Comune si riserva di segnalare eventuali inidoneità del personale dipendente o volontario in rapporto alle funzioni sopra indicate o in relazione al mancato rispetto degli obblighi sopra previsti e chiederne l’eventuale sostituzione.
ART.6 -RIMBORSO SPESE
Il Comune, sulla base dei rendiconti presentati con frequenza bimestrale, corrisponde all’Associazione, un rimborso per le spese effettivamente sostenute e documentate mediante esibizione in originale della quietanze di pagamento , sulla base di quanto segue:
a) II piano di finanziamento annuale del servizio completo di tutte le voci è stimato in € 191.900,00 comprensivo dei compensi professionali per insegnamento, di preparazione didattica, organizzazione, segreteria e spese generali di gestione;
b) Le entrate sono costituite:
1) dalle quote di iscrizione ai corsi stimate in €. 180.000,00
2) dal finanziamento del Comune pari a €. 11.900,00.
c) Xxxxxxx rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate; l’importo massimo del rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate è dato dalla somma dell’introito effettivo delle quote di iscrizione e del finanziamento del Comune.
d) Il Finanziamento del Comune, sulla base delle spese debitamente riconosciute e ammesse, è assicurato una volta consumate le quote di iscrizione. E’ previsto, su richiesta, il pagamento di un acconto pari ad € 40.000,00 per le iniziali spese di organizzazione, subordinando l’erogazione dell’acconto medesimo all’accertata copertura proveniente dalle quote di iscrizione.
e) La quota annuale di iscrizione ai corsi, da versarsi in un'unica rata all'atto di iscrizione presso l'Ufficio Economato del Comune di Massa, è fissata nel modo seguente:
- euro 243,00 ad adulto per i CORSI DI LINGUA STRANIERA PER ADULTI: 1°, 2°, 3° 4° ANNO livello Al /A2/ B1 e AVANZATO.
- Euro 217,00 ad adulto per i CORSI DI LINGUA STRANIERA PER ADULTI DI CONVERSAZIONE o MANTENIMENTO - livello B2/C1.
- € 140,00 a ragazzo per i CORSI DI LINGUA STRANIERA PER RAGAZZI (12-18 anni).
- € 62,00 a ragazzo/adulto per i CORSI DI LINGUA STRANIERA ESTIVI DI MANTENIMENTO PER ADULTI/RAGAZZI.
Nota bene: non sono previste quote di iscrizione ai corsi di corsi di lingua straniera per alunni delle Scuole Secondarie di primo grado di cui all’art.1 lettera F
f) L'effettuazione di ulteriori corsi, rispetto a quelli preventivati è ammessa previa nulla osta del Comune purché la conseguente spesa sia assicurata totalmente dalle quote di iscrizione.
g) In caso di riduzione dei corsi, la quota a carico del Comune è proporzionalmente ridotta in termini percentuali rispetto all’entrata attesa di € 180.000,00 . In caso di avanzo del finanziamento del comune, esso può essere destinato al miglioramento delle attrezzature del Laboratorio comunale di lingue. Tuttavia eventuali migliorie ai locali e agli strumenti devono essere preventivamente autorizzati dal Comune e rimangono di proprietà dello stesso.
Sono rimborsabili con le modalità sopra citate tutti i costi diretti sostenuti per l’esecuzione delle attività.
Per quanto riguarda invece i costi indiretti, si precisa che questi ultimi sono rimborsabili limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto di convenzione.
Le macro-voci di spesa rimborsabili sono le seguenti:
X. Xxxxx per i materiali.
B. Spese assicurative.
− Polizza assicurativa (RCO) e (RCT) quota parte riconducibile al servizio;
− Polizza infortuni a favore degli utenti;
− Assicurazione responsabilità civile verso terzi e contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontario ex art 18 del d.lgs. 117/2017, quota parte riconducibile al servizio;
C. Spese per il personale:
− Spese per il personale dipendente, per il personale docente e collaboratori, nei termini previsti dalla normativa vigente;
− Xxxxxxxx spese sostenute dai volontari impiegati nel servizio;
− Altre spese per il servizio purché inequivocabilmente riconducibili al servizio stesso;
D. Spese generali (riconducibili al servizio):
− Spese generali di competenza;
− Altre spese inerenti per il servizio purché inequivocabilmente riconducibili al servizio;
Il consuntivo degli oneri (rendicontazione), corredata dalle relative quietanze di pagamento, deve rispettare le singole macro-voci di spesa, sopra indicate, e indicare la singola voce di spesa, salvo modifiche autorizzate dal Dirigente del Settore Polizia Municipale, Istruzione , Cultura e Organizzazione.
Il Comune, verificata l’esattezza e la validità della documentazione, procederà alla liquidazione del rimborso.
ART. 7 ONERI A CARICO DEL COMUNE: Sono a carico del Comune le spese relative alle erogazioni dei servizi relativi ad acqua, luce, riscaldamento e manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre alla fornitura dei locali, ubicati al piano terreno della scuola Secondaria di primo grado Alfieri Bertagnini di via Xxxxxxxxx, per un'estensione di mq. 356, e degli arredi necessari per rendere possibile la prestazione del servizio.
ART.8 -VARIAZIONI
Ogni eventuale modifica del Progetto selezionato deve essere stabilita di concerto con il Dirigente del Settore Polizia Municipale, Istruzione , Cultura e Organizzazione.
ART.9- OBBLIGHI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione si impegna a garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nella presente convenzione, nel progetto presentato e rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa.
L’associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/03.
ART.10- LOCALI E ATTREZZATURA
L’associazione deve custodire i locali e tutti i beni ricevuti in consegna, utilizzandoli esclusivamente per le attività oggetto della presente convenzione, mantenuti con diligenza e restituiti nello stesso stato, anche di decoro, in cui sono stati consegnati, salvo il naturale deperimento d’uso, pena l’addebito delle spese per il loro ripristino.
In caso di rottura di arredi, deterioramenti, altri danni o furti a carico della struttura, l’associazione provvede a trasmettere tempestiva comunicazione scritta al Comune per gli adempimenti di legge. L’associazione è responsabile per tutti i danni alle strutture che ospiteranno il servizio, derivanti da un uso improprio delle medesime.
L’associazione si impegna a riparare tutti i danni, di qualsiasi natura essi siano, che i propri dipendenti/volontari possano causare a persone e/o cose presenti nella struttura. A questo scopo l’associazione consegna prima dell’inizio dell’attività la polizza assicurativa avente le caratteristiche indicate all’articolo che segue.
ART.11-COPERTURA ASSICURATIVA
L’associazione è responsabile:
a) della sicurezza e incolumità del proprio personale compreso quello volontario;
b) dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato nonché dei beni concessi in uso;
c) dei danni a persone o cose che sono i destinatari diretti del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico dell’associazione qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.
L’associazione dovrà pertanto attivare una specifica polizza assicurativa a copertura dei rischi sopra esposti derivanti dalla gestione del presente servizio, di durata non inferiore alla durata della convenzione, compresi suoi eventuali rinnovi o proroghe, aventi le seguenti specifiche ed essenziali caratteristiche :
A) polizza a copertura della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni involontariamente arrecati a terzi (tra i quali il Comune) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto della presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 2.000.000,00 per sinistro, Euro 2.000.000,00 per persona ed Euro 1.000.000,00 per danni a cose, e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a :
a. responsabilità civile personale dei volontari iscritti all’associazione, e di tutte le persone che a qualsiasi titolo prendano parte alle attività oggetto della convenzione, dei dipendenti e dei collaboratori dell’Associazione nell’espletamento dell’attività;
b. danni subiti dai volontari iscritti all’associazione, e da tutte le persone che a qualsiasi titolo prendano parte alle attività oggetto della convenzione, che devono essere considerati terzi fra loro e terzi nei confronti dell’Associazione;
c. conduzione dei locali, delle strutture, delle attrezzature e dei beni in genere consegnati in uso all’Associazione;
d. danni a cose di terzi in consegna o non all’associazione, comprese quelle in custodia, delle quali l’associazione sia tenuta a rispondere ai sensi di legge (fino alla concorrenza di un importo minimo di € 25.000) ;
e. danni a cose di terzi da incendio di cose del l’associazione (fino alla concorrenza di un importo minimo
€ 250.000)
f. interruzioni o sospensioni di attività produttive, industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio di terzi, a seguito di sinistro garantito in polizza (fino alla concorrenza di € 100.000);
B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all’attività svolta oggetto dell’appalto (inclusi soci lavoratori, prestatori d’opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l’obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali l’associazione si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro e Euro 1.000.000,00. per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l’estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la “Clausola di Buona Fede INAIL”
C) Infortuni che i destinatari del servizio dovessero soffrire in occasione dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. con somme assicurate non inferiori a:
- €uro 100.000,00 per il caso morte,
- €uro 150.000,00 in caso di invalidità permanente
- €uro 5.000,00 per rimborso spese mediche
- €uro 35,00 quale diaria giornaliera in caso ricovero ospedaliero
D) Infortuni che i volontari iscritti all’associazione dovessero soffrire in occasione dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. con somme assicurate non inferiori a:
- €uro 100.000,00 per il caso morte,
- €uro 150.000,00 in caso di invalidità permanente.
- €uro 5.000,00 per rimborso spese mediche
La stipula della detta polizza assicurativa è da ritenersi elemento essenziale della convenzione, il mancato rispetto di tale obbligo costituisce un ipotesi di grave inadempimento cui consegue la risoluzione della convenzione, sollevando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità conseguente.
L’operatività delle coperture assicurative tutte, così come l’eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT o RCA, non esonerano l’Associazione dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte -dalle suddette coperture assicurative.
Qualora le coperture sopra descritte prevedano scoperti e/o franchigie per sinistro, resta inteso che gli importi delle stesse restano ad esclusivo carico dell’Associazione; pertanto gli importi degli indennizzi eventualmente dovuti ai danneggiati verranno risarciti integralmente.
Le copie conformi all’originale delle suddette polizze o delle eventuali estensioni dovranno essere consegnate all’Amministrazione Comunale prima della stipula della convenzione.
ART.12 -VERIFICHE E CONTROLLI
Il Comune si riserva la facoltà di verificare le attività in svolgimento, sotto il profilo della qualità, della metodologia, nonché della rispondenza delle citate attività agli obiettivi e disposizioni previste nel progetto e nella convenzione. A tale proposito l’Associazione è tenuta a consentire al personale del Comune il libero accesso alla documentazione e agli spazi utilizzati, per lo svolgimento di attività di controllo e di verifiche.
ART.13 -DOMICILIO DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione elegge domicilio in , Via
n , e ad esso il Comune indirizza avvisi, comunicazioni e richieste inerenti il rapporto con lo stesso.
Il Comune elegge domicilio in Massa Via Porta Fabbrica 1.
ART.14-DISPOSIZIONI GENERALI
L’Associazione è ad impegnarsi nel concretizzare le linee programmatiche del Comune, rapportandosi costantemente al Dirigente del Servizio o al Responsabile Progettuale.
Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.
ART.15- INADEMPIENZE
Il Comune ha ampia facoltà di verifica e di controllo sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, con conseguente diritto di formulare eventuali rilievi al Responsabile individuato, e con speculare dovere di quest’ultimo di adottare tempestivamente idonee misure correttive.
Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze sono comunicate dal Comune per iscritto, con PEC o raccomandata A/R, entro 5 giorni dalla verifica effettuata, e con contestuale fissazione di un termine entro il quale la controparte dovrà tassativamente adottare i necessari provvedimenti.
E’ in ogni caso fatto salvo il diritto del Comune, qualora in una qualsivoglia sede di verifica o controllo, rilevi (a) inadempienze dell’affidatario rilevanti quali -inadempienze gravi-, oppure (b) la reiterazione di inadempienze minori che tuttavia assumono per la loro reiterazione la rilevanza di -inadempienze gravi-, di attivarsi immediatamente per ottenere la risoluzione del contratto, a ciò attivando, a proprio insindacabile giudizio, uno degli strumenti previsti dagli art. 17 (clausola risolutiva espressa) e 18 (diffida ad adempiere), xxxxx restando gli altri rimedi previsti dalla Legge.
ART.16 -RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione, qualora l’Associazione si renda responsabile di violazione di legge, oppure di contratto cioè non rispettando le disposizioni previste nella presente convenzione, perciò incorrendo nel proprio grave inadempimento. Ciò ricorre, in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi e fattispecie sotto elencati e predeterminati:
1. sospensione, anche parziale, dei servizi oggetto della presente convenzione in assenza di giustificato motivo;
2. abituali ritardi, deficienze o negligenze nel servizio, qualora la gravità o la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, siano tali da compromettere il servizio stesso, secondo il giudizio insindacabile della Amministrazione comunale;
3. quando l’associazione del servizio si renda colpevole di frodi, accertata evasione fiscale, ovvero sia soggetto a procedure concorsuali;
4. inosservanza ripetuta delle prescrizioni dell’Ente comunale volte ad assicurare la regolarità dei servizi, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e della convenzione;
5. cessione della convenzione, dell’attività, atti di pignoramento e sequestro a carico dell’affidatario, fallimento o altre procedure concorsuali a carico dell’affidatario;
6. inosservanza delle norme di legge in materia di diritti dei lavoratori, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
7. violazione delle norme di sicurezza previste dal X.Xxx. 81/2008;
8. intervenuta cancellazione dall’Albo o Registro indicato negli atti della procedura comparativa;
9. venir meno dei requisiti richiesti dall’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016;
10. violazione e/o inosservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 43/2014;
ART. 17 -CONSEGUENZE DELLA RISOLUZIONE
La risoluzione della convenzione viene disposta con atto del Comune del quale viene data comunicazione all’Affidatario tramite Pec o raccomandata AR. L’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. All’affidatario inadempiente non spetta alcun indennizzo.
Nel caso di risoluzione, l’Amministrazione si riserva il diritto di agire giudizialmente per richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti ai sensi dell’ art. 1453, comma 1 del Cod. Civ. e di esigere dall’associazione inadempiente il rimborso delle eventuali spese sostenute in misura superiore rispetto a quelle previste in presenza di un regolare adempimento del contratto.
Con la risoluzione della convenzione il Comune matura il diritto di affidare a terzi il servizio in danno della controparte inadempiente, pertanto l’Ente si riserva la facoltà di indire una nuova procedura oppure di rivolgersi al concorrente successivo in graduatoria stante l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. L’esecuzione in danno non esime l’affidatario inadempiente dalle responsabilità civili e penali conseguenti ai fatti a lui imputabili e che hanno motivato la risoluzione.
Resta inteso che in caso di risoluzione della convenzione l’affidatario dovrà impegnarsi ad assicurare l’esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitarne l’interruzione.
ART. 18 –CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Qualora ricorra una qualsiasi delle predette fattispecie, così come qualora ricorra una differente (qui non tipizzata) fattispecie di grave inadempimento imputabile all’associazione, a prescindere dal fatto che non sia predeterminata nell’elenco esemplificativo sopra riportato all’art 15, il Comune di Massa avrà la facoltà di avvalersi, a sua scelta ed insindacabile giudizio, della presente clausola risolutiva espressa, perciò inoltrando una comunicazione scritta all’associazione in cui, dichiarando di avvalersi di detta facoltà, comunichi all’associazione inadempiente la sopravvenuta risoluzione di diritto, con decorrenza degli effetti per il ricevente a far data dal momento in cui l’associazione stessa avrà ricevuto la predetta comunicazione.
ART. 19 -DIFFIDA AD ADEMPIERE
Il Comune di Massa ha altresì la facoltà di ottenere la risoluzione del contratto mediante l’utilizzo dello strumento di cui all’art. 1454 cc, ovvero, inoltrando una previa diffida scritta per PEC o racc. a.r. ad
adempiere intimata all’Affidatario, cui sia contestata una situazione di grave inadempimento, contenente l’ordine perentorio di rimuoverla, entro e non oltre il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intenderà risolto di diritto.
Costituiscono sin d’ora, per espressa previsione, comunque non tassativa, fattispecie di grave inadempimento dell’Aggiudicatario, al verificarsi delle quali sarà diritto dell’appaltante avvalersi, a sua scelta (in alternativa all’utilizzo della -a parte pattuita- clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.), dello strumento qui disciplinato di cui all’art. 1454 c.c., le fattispecie sopra elencate, all’art.15, punti da 1 a 10.
ART.20-CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del convenzione, nessuna esclusa o eccettuata, sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa, e qualora in tale sede non trovi bonaria composizione, verrà devoluta all’autorità giurisdizionale competente da identificarsi in via esclusiva nel Foro di Massa, dovendosi interpretare la presente clausola come espressa e cosciente volontà delle parti di derogare alle regole processuali determinanti la competenza territoriale nel radicarsi delle controversie giudiziali, con l’intento di demandare ogni e qualsivoglia controversia, sia essa inerente l’interpretazione che l’esecuzione della presente convenzione, alla sola autorità giurisdizionale ordinaria identificata in via esclusiva nel Foro di Massa
E’ escluso, in ogni caso, il ricorso all’arbitrato.
ART. 21- REGISTRAZIONE
La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, DPR 26.4.86, n.
131. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.
ART. 22 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Comune si impegna a trattare i dati contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
ART. 23 -RINVIO A NORME VIGENTI
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e delle Leggi in materia, nonché ai Regolamenti Comunali.
La presente scrittura privata è redatta in n. 3 (tre) originali e si compone di n. 23 articoli e 12 pagine.
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.
Per il Comune di Massa Dott. Santo Tavella
Per l’Associazione
I contraenti, ai sensi dell’art 1341 c.c., approvano specificamente le seguenti clausole contrattuali: ART. 15- INADEMPIENZE
ART.16- RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE ART.17- CONSEGUENZE DELLA RISOLUZIONE ART.18– CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ART.19 -DIFFIDA AD ADEMPIERE
ART. 20- CONTROVERSIE
Lette, confermate e sottoscritte.
Per il Comune di Massa Dott. Santo Tavella
Per l’Associazione
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