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Accordo di servizio per l’adesione al sistema dei pagamenti elettronici pagoPA
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ACCORDO DI SERVIZIO PER L’ADESIONE AL SISTEMA DEI PAGAMENTI ELETTRONICI PAGOPA
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PagoPA S.p.A., società per azioni con socio unico, iscritta a registro delle Imprese di Roma, codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro Imprese 15376371009, capitale sociale di euro 1 milione, con sede legale in Xxxxxx Xxxxxxx 000, Xxxx (XX), nella persona del suo legale rappresentante Xxxxxxxx Xxxxxxx, C.F. VRGGPP68L29G273L (di seguito la “Società”)
E
Ragione Sociale Sede Legale Codice Fiscale
Iscrizione al Registro
delle Imprese n. Partita IVA
La Partita IVA è di gruppo? SÌ NO
Iscrizione all’Albo al n.
Codice ABI Qualifica/Posizione Nome e Cognome
(di seguito, il "Prestatore Aderente"),
di seguito denominate congiuntamente le "Parti" e disgiuntamente la "Parte",
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PREMESSO CHE IL PRESENTE ACCORDO OPERA NEL RISPETTO DEL
● decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, (di seguito, il “TUB”);
● decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
● decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 recante "Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE ed abroga la direttiva 97/5/CE" che recepisce nell'ordinamento italiano le norme europee relative alla disciplina dei servizi di pagamento;
● provvedimento della Banca d'Italia del 5 luglio 2011 recante "Attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n.11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento (Diritti·e obblighi delle parti)"; - provvedimento della Banca d'Italia del 12 febbraio 2013 recante "Istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009";
● decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293 recante "Regolamento recante norme per l'introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali"; - decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale», (di seguito, il "Codice") e in particolare l’articolo 5 comma 2, che prevede “l’istituzione di una piattaforma tecnologica, attraverso il sistema pubblico di connettività, per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento”; - decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante «Modifiche e integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche»”;
● decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 recante “Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta”;
● decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
● documento “Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi";
● Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
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direttiva 95/46/CE (“GDPR”), nonché del D.lgs. n. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (“Codice Privacy”);
● decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e in particolare l’art. 8 che prevede che il trasferimento dei compiti e funzioni relativi alla piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2 del Codice alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché la costituzione di una società per azioni per lo svolgimento di tali attività;
● decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019 con il quale è stata autorizzata la costituzione mediante apposito atto notarile della Società, in applicazione all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e in particolare l’art. 3 comma 2 che prevede che «la copertura dei costi di esercizio della Società per le attività di cui all’articolo 8, commi 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è assicurata dai ricavi derivanti dal corrispettivo richiesto ai prestatori di servizi di pagamento abilitati, a fronte del servizio ad essi reso mediante la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o nell’espletamento delle altre attività della Società»;
CONSIDERATO CHE
1. l'articolo 5, comma 1, del Codice dispone che le Pubbliche Amministrazioni, le società a controllo pubblico e i gestori di pubblici servizi ivi indicati «sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma» di cui all’articolo 5, comma 2, del Codice, «[...] i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico [...]»;
2. a fronte dei pagamenti ricevuti è esigenza delle Pubbliche Amministrazioni, delle società a controllo pubblico dei gestori di pubblici servizi indicati all’articolo 2, comma 2, del Codice di:
- avere a disposizione su appositi sistemi informatici l'importo incassato, la relativa causale di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata oppure le contabilità speciali interessate; - fornire al cittadino una ricevuta di pagamento con valore liberatorio;
3. l’articolo 5, comma 2-quater, del Codice, prevede che «I prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni» attraverso l'utilizzo della piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del Codice medesimo.
4. il Prestatore Aderente svolge l'attività di prestatore di servizi di pagamento, nel rispetto della normativa vigente in materia;
5. le Parti ravvisano dunque la necessità di procedere alla stipula del presente Accordo allo scopo di disciplinare i reciproci rapporti.
Tutto quanto premesso e considerato tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Definizioni)
1. Nell'ambito del presente Accordo si intende per:
a. Corrispettivo: il significato di cui all’articolo 5 del presente Accordo;
b. Ente creditore: le Pubbliche Amministrazioni e i soggetti indicati all'articolo 2, comma 2, del Codice, nonché i soggetti che in via facoltativa hanno aderito al sistema dei pagamenti attraverso la Piattaforma pagoPA;
c. Linee Guida: il provvedimento "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi" unitamente ai relativi allegati, emanato ai sensi dell’articolo 5 del Codice e inerente le regole e le specifiche attuative per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi;
d. Piattaforma pagoPA: la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del Codice messa a disposizione dalla Società;
e. Servizi della Piattaforma pagoPA: i servizi resi dalla Società al Prestatore Aderente in virtù del presente Accordo realizzati attraverso la gestione della Piattaforma pagoPA con la partecipazione a tutte le fasi (attivazione, esecuzione, perfezionamento) del processo di pagamento, garantendone la correttezza rispetto alla posizione debitoria presso l’Ente creditore;
f. Servizi all’Utente privato: i servizi di pagamento resi dal Prestatore Aderente all’Utente privato, conformemente alle Linee Guida;
g. Accordo di servizio o Accordo: il presente Accordo;
h. Prestatore di servizi di pagamento: il soggetto che eroga servizi di pagamento, come definito dall'articolo 114 sexies del TUB, anche nel caso di soggetto con sede fuori dal territorio nazionale legittimato ad erogare tali servizi nel territorio italiano ai sensi dell’articolo 114 quinquies e decies del TUB;
i. Prestatore Aderente: il Prestatore di servizi di pagamento che sottoscrive il presente Accordo, obbligandosi a quanto in esso previsto, nonché a quanto meglio specificato nelle Linee Guida al fine di fornire i Servizi agli Utenti privati;
j. Intermediario Tecnologico: il soggetto che, nella sua qualità di operatore per l'intermediazione tecnologica, offre - previa adesione alla Piattaforma pagoPA - ai Prestatori Aderenti un servizio tecnologico per il collegamento e per lo scambio dei flussi con la Piattaforma pagoPA, nel pieno rispetto delle Linee Guida e degli standard tecnici in esse definiti;
k. Catalogo Dati Informativi: insieme di dati di configurazione predisposto dal Prestatore Aderente, secondo quanto indicato nelle Linee Guida, e che contiene, fra
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l’altro, l’elenco dei servizi di pagamento che il Prestatore Aderente intende attivare e, per ogni servizio, indica lo specifico canale, i relativi dettagli tecnici, il costo massimo applicabile e le altre informazioni relative ai servizi di pagamento;
l. Prestatore Convenzionato: il Prestatore di servizi di pagamento che, previa adesione alla Piattaforma pagoPA, usufruisce del servizio tecnologico erogato dal Prestatore Aderente in qualità di Intermediario Tecnologico, per il collegamento e per lo scambio dei flussi con la Piattaforma pagoPA e che, nel pieno rispetto delle Linee Guida e degli standard tecnici in esse definiti, fornisce i Servizi agli Utenti privati;
m. PEC: posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
n. Referente Prestatore Aderente: la persona nominata dal Prestatore Aderente quale referente del presente Accordo nei confronti della Società e competente per l’attuazione del presente Accordo, in ogni suo aspetto, e per la continuità dei Servizi agli Utenti privati;
o. Utente privato: cittadino o impresa che sceglie di utilizzare i Servizi all’Utente privato messi a disposizione dal Prestatore Aderente e/o dai Prestatori convenzionati per effettuare un’operazione di pagamento a favore di un Ente creditore;
p. Transazione con esito positivo: l’operazione autorizzata dall'Utente privato e richiesta al Prestatore Aderente che ne rilascia un esito positivo o attraverso i suoi canali o tramite i Servizi della Piattaforma pagoPA o che, comunque, ha determinato l’obbligazione in capo al Prestatore Aderente di riconoscere ad almeno un Ente Creditore le somme di sua spettanza;
q. Mandatario Qualificato: la persona giuridica che svolge il ruolo di Intermediario Tecnologico e che, previa stipula di apposito accordo con la Società e previo Mandato ricevuto dal Prestatore Aderente, si è impegnata ed è legittimata a pagare i Corrispettivi per conto dei Prestatori Aderenti che le hanno dato Xxxxxxx;
r. Mandato: il mandato senza rappresentanza a pagare il Corrispettivo, che il Prestatore Aderente può conferire al Mandatario Qualificato, al fine di beneficiare del meccanismo di cumulo di cui all’art. 5, comma 8 del presente Accordo, nonché al comma 4 dell’Allegato 1 del presente Accordo.
Articolo 2
(Premesse, Considerato e Allegati)
1. Le premesse, i considerato, gli allegati, gli atti ed i documenti, nonché i provvedimenti emanati per l’utilizzo della Piattaforma pagoPA, ancorché ivi non richiamati e/o allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di servizio, così come formano parte integrante e sostanziale dello stesso le Linee Guida e i relativi allegati, e precisamente:
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● Allegato A - "Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione";
● Allegato B - "Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC".
2. La Società si impegna a rendere disponibile sul proprio sito la lista completa di tutti i provvedimenti nel tempo emanati che regolano la Piattaforma pagoPA, per consentire la migliore esecuzione del presente Accordo.
Articolo 3
(Oggetto dell’Accordo)
1. Oggetto del presente Accordo è l'adesione del Prestatore Aderente alla Piattaforma pagoPA e la fornitura da parte della Società dei Servizi della Piattaforma pagoPA.
2. Le attività di cui si fa carico il Prestatore Aderente per tutta la durata del presente Accordo sono, nella sua qualità di Prestatore di servizi di pagamento, quelle inerenti all'erogazione dei Servizi all’Utente privato che esegue pagamenti a favore di un Ente Creditore per il tramite del Prestatore Aderente e, se del caso, nella sua qualità di Intermediario Tecnologico, quelle inerenti alla funzione di operatore per intermediazione tecnologica in favore dei Prestatori Convenzionati.
3. La Società è responsabile, a seguito dell’elaborazione e validazione della ricevuta telematica di pagamento, dei dati contenuti nei flussi scambiati.
È, altresì, responsabile per gli eventuali danni emergenti causati all’Utente privato in caso di tardiva e/o non corretta esecuzione del pagamento attraverso la Piattaforma pagoPA, ove connessi a cause imputabili alla stessa.
4. Il Prestatore Aderente accetta, collaborando in maniera proattiva, che le attività sottoposte al presente Accordo siano sottoposte a monitoraggio da parte della Società per il rilevamento dei livelli di servizio di cui alle Linee Guida.
Articolo 4
(Obblighi del Prestatore Aderente)
1. Il Prestatore Aderente, con la sottoscrizione del presente Accordo, dichiara di avere preso visione e di accettare integralmente e incondizionatamente, quanto stabilito nelle Linee Guida e nei relativi allegati, nonché negli altri provvedimenti già emanati dall’Agenzia per l’Italia Digitale per l’utilizzo della Piattaforma pagoPA, impegnandosi, sin da ora, al completo rispetto delle disposizioni ivi contenute, nonché delle disposizioni contenute in ogni altra documentazione inerente e collegata emanata ai sensi dell’articolo 5 del Codice, nonché
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delle disposizioni del Regolamento inerente l’uso del marchio registrato “pagoPA" e relativi allegati.
1-bis Il Prestatore Aderente dichiara, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che, come previsto dalle Linee Guida:
● la validazione da parte della Società dell’esito positivo del pagamento determina l’impegno del Prestatore Aderente alla corresponsione dell’importo spettante all’Ente creditore;
● la validazione della ricevuta positiva del pagamento eseguita dalla Società ha natura liberatoria del pagamento stesso in quanto emessa prima che si proceda al trasferimento dei fondi e a prescindere dal momento in cui l’Ente creditore entra nella effettiva disponibilità dei fondi stessi.
2. Per l'esecuzione di pagamenti elettronici in favore degli Enti creditori, il Prestatore Aderente, anche per il tramite del suo eventuale Intermediario Tecnologico di cui all'Articolo 6, deve:
a. sviluppare le componenti applicative per la fruizione dei Servizi della Piattaforma pagoPA, in conformità a quanto indicato nelle Linee Guida;
b. predisporre i necessari collegamenti tecnici, le configurazioni e gli apparati atti a garantire l'accesso ai Servizi della Piattaforma pagoPA;
c. sottoporsi agli specifici test (connettività, funzionali e di integrazione) che verranno richiesti dalla Società al fine di valutare l'idoneità dell'interfacciamento realizzato con i Servizi della Piattaforma pagoPA;
d. comunicare alla Società, tramite Catalogo Dati Informativi, i dati di configurazione necessari a rendere disponibili i Servizi all’Utente privato.
3. Il Prestatore Aderente, nella sua qualità di Intermediario Tecnologico ovvero per i servizi per i quali non abbia esercitato la facoltà di avvalersi di un Intermediario Tecnologico, si impegna a costituire e mantenere per tutta la durata dell’Accordo un tavolo operativo connesso con il servizio di assistenza che la Società eroga agli Utenti privati e agli Enti creditori in modo tale che il Prestatore Aderente possa collaborare in maniera proattiva con la Società e fornire a quest’ultima ogni informazione e supporto, secondo quanto meglio indicato nelle Linee Guida.
4. Il Prestatore Aderente si impegna a mantenere la propria infrastruttura tecnologicamente e applicativamente adeguata all’erogazione dei servizi previsti dal presente Accordo, apportando tempestivamente gli interventi necessari.
5. Inoltre, il Prestatore Aderente si impegna, sin da ora, a promuovere, incentivare e facilitare, anche attraverso campagne di comunicazioni e sensibilizzazione, l'adesione alla Piattaforma pagoPA da parte dei Prestatori di servizi di pagamento facenti capo, se del caso, al suo gruppo societario.
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6. Il Prestatore Aderente, nell’erogare i Servizi all’Utente privato, si impegna al pieno rispetto della normativa applicabile.
Articolo 5
(Obblighi delle Parti e Corrispettivo)
1. Gli oneri per l'attivazione dei servizi oggetto del presente Accordo sono a carico delle Parti, ciascuna per le attività di propria competenza.
2. La Società, nell’erogare i Servizi della Piattaforma pagoPA, si impegna:
a. al pieno rispetto della normativa menzionata in premessa e, in generale, al quadro legislativo e normativo applicabile;
b. al pieno rispetto degli obblighi, standard, livelli di servizio ad essa applicabili nel tempo, ivi incluso in termini di protezione dei dati personali e sicurezza dei sistemi; e
c. a collaborare, per quanto di competenza della Società, con il Prestatore Aderente, secondo buona fede e correttezza, affinché i Servizi all’Utente privato possano essere erogati nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Accordo;
d. a rispondere a titolo di responsabilità contrattuale ed in via illimitata per i danni causati al Prestatore Aderente, derivanti dal mancato rispetto dei livelli di erogazione dei servizi della Piattaforma pagoPA resi dalla Società e disciplinati nel presente contratto, lasciando indenne il Prestatore Aderente dell’eventuale danno arrecato all’Utente privato dovuto alla tardiva/non corretta esecuzione, per cause imputabili alla Società, dei Servizi della Piattaforma pagoPA resi dalla Società;
e. a rispondere a titolo di responsabilità contrattuale ed in via illimitata per i danni causati al Prestatore Aderente, purché direttamente connessi a un malfunzionamento della Piattaforma pagoPA e/o ai Servizi della Piattaforma pagoPA imputabile alla Società, fatto salvo il caso di colpa lieve della Società, per la quale la predetta responsabilità contrattuale risulterà limitata ai Corrispettivi incassati dalla Società nel trimestre precedente in cui si è verificato il malfunzionamento e relativi al Prestatore Aderente. Resta esclusa la responsabilità della Società per qualsivoglia malfunzionamento non alla stessa imputabile;
f. a tenere indenne il Prestatore Aderente da responsabilità circa gli eventuali danni causati all’Ente creditore, laddove, a fronte di una errata validazione della Ricevuta Telematica di pagamento, l’Ente creditore non dovesse ricevere alcun importo o riceva un importo diverso/inferiore rispetto a quello dovuto.
3. Il Prestatore Aderente si obbliga al pagamento, in favore della Società, per i Servizi della Piattaforma pagoPA, dei corrispettivi di cui all’Allegato 1 (“Corrispettivi”), oltre IVA se applicabile, per ogni Transazione con esito positivo. Nulla è invece dovuto dal Prestatore Aderente in favore della Società per ogni ulteriore operatività di quest’ultima che non abbia determinato una Transazione con esito positivo.
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4. I Corrispettivi saranno fatturati trimestralmente dalla Società ai sensi dell’Allegato 1 e devono essere versati, entro 60 giorni dalla data fattura fine mese, dal Prestatore Aderente tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla Società stessa ovvero altra modalità indicata dalla Società nella fattura. In caso di ritardo nel pagamento dei Corrispettivi secondo quanto indicato nel presente Accordo, saranno applicati gli interessi moratori previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Eventuali ulteriori dettagli sulle modalità di fatturazione in termini di emissione, intestazione e spedizione saranno regolati da successive comunicazioni da parte della Società.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 6 che segue, si conviene, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1462 del codice civile, che il Prestatore Aderente non potrà opporre eccezioni, al fine di evitare o ritardare il pagamento dei Corrispettivi di cui ai precedenti commi 3 e 4.
6. Il Prestatore Aderente dovrà comunicare entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della fattura di cui al precedente comma 4 eventuali errori o riconciliazioni necessarie. Allo scadere del termine indicato al presente comma, la fattura si intenderà accettata e definitiva ed il Prestatore Aderente provvederà ad effettuare il pagamento dei Corrispettivi come previsto dal presente Accordo.
7. Il Prestatore Aderente, al fine di beneficiare di tariffe più vantaggiose, può richiedere alla Società il cumulo dei volumi dallo stesso effettuati con quelli effettuati da altri Prestatori Aderenti che appartengano al medesimo gruppo societario, come meglio specificato al comma 3 dell’Allegato 1 del presente Accordo. A tal fine, il Prestatore Aderente dovrà inviare specifica richiesta alla Società, via PEC a xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx o altra modalità stabilita dalla Società. La Società, previa ogni verifica, e qualora ne ricorrano le condizioni, darà seguito alla richiesta del Prestatore Aderente a decorrere dal primo giorno del trimestre successivo alla data di riscontro da parte della Società. Ciascun Prestatore Aderente che abbia esercitato la facoltà di cui al presente comma, risulterà obbligato al pagamento dei Corrispettivi in quota proporzionale al numero di Transazioni con esito positivo da lui effettuato nel trimestre di riferimento.
8. Il Prestatore Aderente, alternativamente al comma 7 che precede, può, previo conferimento di Mandato a uno o più Mandatari Qualificati, richiedere alla Società il cumulo dei volumi dallo stesso effettuati con quelli effettuati da altri Prestatori Aderenti che abbiano conferito Mandato al/ai medesimo/i Mandatario/i Qualificato/i, come meglio specificato al comma 4 dell’Allegato 1 del presente Accordo. A tal fine, il Prestatore Aderente dovrà inviare richiesta alla Società, via PEC a xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx o altra modalità indicata dalla stessa, indicando per ogni singolo servizio di pagamento, nel proprio Catalogo Dati Informativi, il Mandatario Qualificato prescelto per il singolo servizio. La Società, previa ogni opportuna verifica, anche con ciascun Mandatario Qualificato indicato nella richiesta, e qualora ne ricorrano le condizioni, darà efficacia alla richiesta del Prestatore Aderente a decorrere dal primo giorno del trimestre successivo alla data di riscontro da parte della Società stessa. Per i
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Corrispettivi relativi ai servizi di pagamento per i quali risulti approvato un Mandatario Qualificato ai sensi del periodo che precede, la Società emetterà fattura nei confronti di tale Mandatario Qualificato.
9. Il Prestatore Aderente si obbliga fin da subito a comunicare alla Società qualsiasi variazione rispetto a quanto precedentemente comunicato ai sensi del comma 7 e 8 che precede, ivi incluso in caso di revoca del Mandato al/ai Mandatario/i Qualificati/i. La Società, previa ogni opportuna verifica, e qualora ne ricorrano le condizioni, darà efficacia alla richiesta di variazione a decorrere dal primo giorno del trimestre successivo alla data di riscontro da parte della Società stessa.
10. Resta inteso che ove il contratto sottoscritto tra la Società e un Mandatario Qualificato perdesse la propria efficacia, perderanno altresì efficacia i Mandati conferiti dal Prestatore Aderente al predetto Mandatario Qualificato, con ogni effetto anche ai fini del venir meno del relativo meccanismo di cumulo dei volumi.
Articolo 6
(Esternalizzazione delle attività di interconnessione)
1. In conformità con quanto previsto nelle Linee Guida, il Prestatore Aderente può avvalersi di soggetti terzi (Intermediari Tecnologici) per gestire l'attività di interconnessione con la Piattaforma pagoPA, dandone preventiva e tempestiva informazione alla Società.
2. In particolare, il Prestatore Aderente per ogni singolo servizio di pagamento indicato nel Catalogo Dati Informativi, può esercitare la facoltà di cui al comma che precede, inserendo il codice fiscale del soggetto Intermediario Tecnologico tra i dati relativi allo specifico servizio di pagamento.
3. L'affidamento dell'esercizio di tali funzioni a soggetti terzi non deve degradare la qualità e la sicurezza dei servizi erogati dal Prestatore Aderente, né impedire alla Società le attività di controllo e monitoraggio dei servizi di pagamento erogati dal Prestatore Aderente.
4. Il Prestatore Aderente si assume ogni responsabilità in merito alla sicurezza e al funzionamento delle attività di interconnessione affidate a terzi, rimanendo comunque responsabile di ritardi, malfunzionamenti e interruzioni del servizio, ancorché imputabili ai terzi Intermediari Tecnologici e purché i ritardi, malfunzionamenti e interruzioni non si siano determinati per cause imputabili alla Società, garantisce il pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali applicabile nell’esternalizzazione delle attività di cui ai commi che precedono.
5. In coerenza con la delega di cui all’articolo 11 del presente Accordo, il Prestatore Aderente delega il Referente Prestatore Aderente ad inviare, modificare e/o aggiornare nel tempo il
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Catalogo Dati Informativi, anche al fine di esercitare la facoltà di avvalersi di Intermediari Tecnologici.
6. Il Catalogo Dati Informativi deve essere inviato alla Società via PEC o con altro mezzo indicato dalla Società stessa. Le attività di configurazione saranno eseguite dalla Società, previa esecuzione dei debiti controlli.
Articolo 7
(Efficacia e durata)
1. Il presente Accordo diviene efficace dalla data di sottoscrizione dello stesso e continuerà ad avere efficacia fino ad eventuale recesso di una delle Parti o risoluzione ai sensi del successivo articolo 8.
2. L’applicazione dei Corrispettivi e i relativi obblighi del Prestatore Aderente di cui all’articolo 5 del presente Accordo, iniziano a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo da parte del Prestatore Aderente.
Articolo 8
(Modifica unilaterale, integrazione automatica dell'Accordo, diritto di recesso unilaterale e risoluzione)
1. La Società si riserva il diritto di modificare unilateralmente il presente Accordo, dandone comunicazione al Prestatore Aderente con le modalità di cui all’art. 11. Tali modifiche avranno efficacia a partire dal giorno novantesimo successivo a quello in cui le modifiche saranno comunicate o rese note. In caso di modifica unilaterale relativa all’importo dei Corrispettivi prima del 31 dicembre 2021, la Società si obbliga a comunicare la variazione con un preavviso di 9 (nove) mesi.
2. Laddove, in pendenza dell'efficacia del presente Accordo, le Linee Guida dovessero essere modificate e/o integrate, le nuove disposizioni come modificate e/o integrate contenute nelle stesse Linee Guida risulteranno inserite nel presente Accordo quale parte integrante dello stesso, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte in esso dalle Parti, senza alcun ulteriore consenso tra le Parti le quali si adegueranno, per quanto di rispettiva competenza, a dette modifiche e/o integrazioni, nei tempi indicati dalle Linee Guida, se previsti, ovvero in quelli tecnicamente ragionevoli. Qualora il Prestatore Aderente esercitasse il proprio diritto di recesso, ai sensi del successivo comma 3, a seguito di una tale modifica unilaterale da parte della Società, detta modifica non troverà applicazione nei confronti del solo Prestatore Aderente recedente durante il periodo di preavviso di 90 (novanta) giorni previsto per il recesso.
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3. Anche in considerazione di quanto concordato ai commi che precedono, ad entrambe le Parti è riconosciuto il diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo, senza obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta a mezzo PEC, con preavviso di 90 (novanta) giorni di calendario, senza che possa essere preteso dall'altra Parte alcun rimborso, risarcimento o indennizzo. Qualora la Società esercitasse il proprio diritto di recesso prima del 31 dicembre 2022, si applicherà in deroga a quanto sopra un preavviso di 180 (centottanta) giorni.
4. La Società, ai sensi e per gli effetti del 1456 del codice civile, può risolvere di diritto il presente Accordo nel caso in cui il Prestatore Aderente risulti inadempiente rispetto agli obblighi di cui agli articoli: 4 (Obblighi del Prestatore Aderente), 5 (Obblighi delle Parti e Corrispettivi), 6 (Esternalizzazione delle attività di interconnessione), 9 (Trasparenza) e 10 (Implementazioni tecnologiche e procedurali).
5. La Società, ai sensi e per gli effetti del 1456 del codice civile, può risolvere di diritto il presente Accordo nel caso in cui al Prestatore Aderente sia sospesa o revocata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di Prestatore di servizi di pagamento ovvero sia sottoposto a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa.
6. Il Prestatore Aderente, ai sensi e per gli effetti del 1456 del codice civile, può risolvere di diritto il presente Accordo nel caso in cui la Società risulti inadempiente rispetto agli obblighi di cui all’art. 5 comma 2, comprensivi dei relativi livelli di servizio.
Articolo 9
(Trasparenza)
1. Considerato che nello svolgimento dei Servizi all’Utente privato il Prestatore Aderente opera in qualità di Prestatore di servizi di pagamento, il Prestatore Aderente ha facoltà di stabilire liberamente, nei limiti della normativa applicabile, i costi da applicare a carico dell'Utente privato per il servizio di pagamento prestatogli; tali costi possono essere diversi a seconda delle caratteristiche del servizio offerto e/o della modalità scelta dall'Utente privato fra quelle messegli a disposizione dal Prestatore Aderente per usufruire del servizio stesso.
2. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Prestatore Aderente garantisce, sin da ora, che renderà noto in modo chiaro e trasparente all'Utente privato, prima dell'effettuazione dell'operazione di pagamento, il costo che quest'ultimo dovrà sostenere per effettuare l'operazione stessa, nonché i termini e condizioni applicabili al servizio ad esso reso e ogni altra informazione richiesta dalla normativa applicabile, ivi incluso il TUB, il GDPR e il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 20 in materia di tutela dei consumatori.
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Articolo 10
(Implementazioni tecnologiche e procedurali)
1. Le implementazioni tecniche necessarie a mantenere l'impianto tecnologico di cui alle Linee Guida conforme alle modifiche normative e/o procedurali, nonché alle evoluzioni tecnologiche che dovessero intervenire nel corso del tempo, saranno concordate e pianificate tra la Società e il Referente Prestatore Aderente.
2. Ai fini di cui sopra, la Società comunicherà al Referente Prestatore Aderente, al verificarsi delle condizioni sopra descritte, le implementazioni tecnologiche che si rendessero necessarie per concordare le attività a carico di ciascuna parte e la pianificazione dei relativi lavori.
3. Resta in ogni caso inteso che laddove il Prestatore Aderente, al ricevimento della comunicazione di cui al comma che precede, dovesse informare a mezzo PEC la Società della sua intenzione di non procedere alle implementazioni sopra descritte, tale comunicazione equivarrà a recesso immediato del presente Accordo da parte del Prestatore Aderente.
4. In subordine a quanto indicato al primo comma, e pena la risoluzione del presente Accordo, il Prestatore Aderente ha l'obbligo di adeguare le proprie procedure per l'interconnessione alla Piattaforma pagoPA secondo la tempistica per la loro efficacia e dunque entro e non oltre il termine applicabile come previsto nell’Allegato B alle Linee Guida.
Articolo 11
(Comunicazioni tra le Parti)
1. Le comunicazioni tra le Parti verranno eseguite tramite PEC ai seguenti indirizzi:
PEC Società xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
PEC Prestatore Aderente
2. Il Prestatore Aderente nomina quale proprio “Referente” per l’attuazione del presente Accordo il soggetto sotto specificato, unitamente ai relativi recapiti e riferimenti:
Cognome: Nome:
Codice Fiscale:
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Società:
Qualifica/Posizione:
Indirizzo postale Ufficio:
Posta Elettronica:
Telefono Ufficio:
Telefono Mobile:
3. Il Prestatore Aderente delega il Referente Prestatore Aderente ad eseguire ogni comunicazione alla Società tramite sistemi di PEC o tramite altro mezzo indicato dalla Società, inerente tutti i dati tecnici e amministrativi, ivi inclusi quelli bancari, necessari all'attivazione e alla configurazione dei servizi oggetto del presente Accordo e le eventuali modifiche e/o aggiornamenti che dovessero intervenire, anche con riferimento alla modifica e/o aggiornamento del Catalogo Dati Informativi, nonché dei nominativi di cui al comma 6 del presente articolo.
4. Il Prestatore Aderente delega altresì il Referente Prestatore Aderente a ricevere ogni comunicazione proveniente dalla Società, anche nel caso in cui esse comportino la pronta attuazione delle indicazioni ivi contenute.
5. Il Prestatore Aderente, esclusivamente nella sua qualità di Intermediario Tecnologico ovvero nel caso in cui non abbia esercitato la facoltà di avvalersi di un Intermediario Tecnologico, delega il Referente Prestatore Aderente a fornire alla Società le informazioni relative al tavolo operativo di cui all’articolo 4, pena l’impossibilità di procedere all’attivazione dei Servizi della Piattaforma pagoPA.
6. Il Prestatore Aderente, esclusivamente nella sua qualità di Intermediario Tecnologico ovvero nel caso in cui non abbia esercitato la facoltà di avvalersi di un Intermediario Tecnologico, entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla stipula del presente Accordo, pena l’impossibilità di procedere all’attivazione dei Servizi della Piattaforma pagoPA, si impegna a comunicare per il tramite del proprio Referente Prestatore Aderente i nominativi delle seguenti figure:
a. responsabile dell’assistenza da erogare tramite il tavolo operativo di cui all’articolo 4; e
b. responsabile dell’adeguamento tecnologico infrastrutturale e applicativo.
7. Il Prestatore Aderente si impegna a comunicare, per il tramite del proprio Referente e con le modalità indicate nel presente articolo, alla Società immediatamente, e comunque non oltre due (2) giorni lavorativi, qualsiasi variazione rispetto alle figure dalla stessa nominate ai sensi
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dei commi che precedono, pena impossibilità da parte della Società di garantire la continuità operativa dei Servizi della Piattaforma pagoPA.
Articolo 12
(Trattamento dei dati personali)
1. I dati personali scambiati dalle Parti per l’esecuzione del presente Accordo, come ad esempio i dati dei Referenti, sono trattati esclusivamente per l’esecuzione dello stesso, ad esclusione di qualsivoglia altra finalità, e saranno trattati dalle Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento, ciascuna per la parte di propria competenza, ai sensi di e in piena conformità con quanto previsto dal GDPR e dal Codice Privacy.
2. Le Parti si impegnano a rispettare tutti gli obblighi inclusi nelle Linee Guida con riguardo al trattamento dei dati personali e a cooperare, anche per il tramite dei rispettivi Responsabili della Protezione dei dati (DPO), al pieno rispetto della normativa applicabile in tema di protezione dei dati personali e sicurezza dei sistemi utilizzati. A tal fine, il Prestatore Aderente fornisce di seguito i dati di contatto del proprio DPO e si impegna a comunicare immediatamente alla Società qualsiasi variazione rispetto ai dati di contatto forniti:
Contatti del responsabile della protezione dei dati c/o il Prestatore Aderente:
Indirizzo:
E-mail:
PEC:
Articolo 13
(Cessione dell’Accordo)
1. Il Prestatore Aderente ha facoltà di cedere, in tutto (e non in parte) il presente Accordo a un Prestatore di servizi di pagamento, dandone preventiva comunicazione via PEC alla Società, la quale avrà la possibilità di opporsi alla cessione entro quindici (15) giorni dalla comunicazione. In assenza di opposizione da parte della Società entro il termine predetto, la cessione dell’Accordo sarà considerata accettata dalla Società. La Società si impegna a non opporsi in maniera irragionevole alla cessione dell’Accordo in caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda o di operazioni societarie infragruppo che coinvolgono il Prestatore Aderente.
2. La Società ha facoltà di cedere, in tutto e in parte, il presente Accordo e/o trasferire i diritti e gli obblighi derivanti dallo stesso, dandone semplice comunicazione al Prestatore Aderente.
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Articolo 14
(Legge Applicabile e foro competente)
1. Le norme applicabili al presente Accordo sono quelle previste nell'ordinamento italiano.
2. Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione, alla validità e/o all'esecuzione del presente Accordo, che non venisse risolta bonariamente fra le Parti, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.
Articolo 15
(Clausola fiscale)
1. Il presente Accordo è soggetto ad imposta di registro, solo in caso d’uso, ai sensi della Tariffa, Parte II, come richiamata dall’art. 5 del d.p.r. n. 131/86 e ad imposta di bollo, a carico del Prestatore Aderente, ai sensi dell’art. 2 della Tariffa Parte I allegata al d.p.r. 642/72.
Articolo 16
(Responsabilità amministrativa degli enti ex. D.lgs 231/01)
1. Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal d. lgs n. 231/2001.
2. Le Parti si obbligano ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs n. 231/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni e a collaborare in buona fede al fine di assicurare il rispetto del Modello/Codice Etico di organizzazione gestione e controllo eventualmente adottato.
Articolo 17
(Disposizioni finali)
1. Il presente Accordo costituisce l’unico accordo tra le Parti e sostituisce e annulla ogni precedente accordo o intesa, sia scritta che orale, relativamente all’oggetto del presente Accordo, anche se sottoscritto con eventuali aventi causa della Società e/o da eventuali danti causa del Prestatore Aderente.
2. L’eventuale nullità o l’invalidità di qualsiasi singola disposizione del presente Accordo s'intende limitata, per quanto possibile, alla disposizione in questione e non si estende all'intero Accordo che continuerà ad avere piena validità ed efficacia.
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3. La mancata o non puntuale applicazione di una qualsiasi delle previsioni del presente Accordo, non comporterà la rinuncia definitiva alle facoltà o diritti connessi a tale disposizione o a farla valere o invocarne l’applicazione in futuro.
Letto, Confermato e Sottoscritto.
per il Prestatore Aderente per la PagoPA S.p.A.
Firmato digitalmente da: XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxx: AMMINISTRATORE UNICO
Organizzazione: PAGOPA S.P.A./15376371009
Data: 30/07/2021 13:11:50
A norma degli artt. 1341 e 1342 x.x. xx Xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx contenute nel presente Accordo, con particolare riguardo agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 dichiarano di approvarli, reietta fin d'ora ogni reciproca eccezione.
per il Prestatore Aderente per la PagoPA S.p.A.
Firmato digitalmente da: XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxx: AMMINISTRATORE UNICO
Organizzazione: PAGOPA S.P.A./15376371009
Data: 30/07/2021 13:12:40
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Allegato 1 - Corrispettivi
1. I Corrispettivi dovuti dal Prestatore Aderente alla Società si basano su un modello che prevede un costo per Transazione con esito positivo che varia a seconda del numero di Transazioni con esito positivo per anno effettuate dal Prestatore Aderente divise in nove
(9) fasce, come da tabella di seguito riportata:
Fascia di riferimento | Numero di Transazioni con esito positivo (anno) | Corrispettivo unitario per fascia, oltre IVA ove applicabile |
Fascia 1° | 0 | € 0,085 |
1.500.000 | ||
Fascia 2° | 1.500.001 | € 0,0723 |
4.500.000 | ||
Fascia 3° | 4.500.001 | € 0,0679 |
9.000.000 | ||
Fascia 4° | 9.000.001 | € 0,0638 |
14.500.000 | ||
Fascia 5° | 14.500.001 | € 0,0575 |
23.500.000 | ||
Fascia 6° | 23.500.001 | € 0,0563 |
38.500.000 | ||
Fascia 7° | 38.500.001 | € 0,0552 |
62.000.000 | ||
Fascia 8° | 62.000.001 | € 0,0541 |
100.000.000 | ||
Fascia 9° | 100.000.001 | € 0,0530 |
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2. Nel calcolare in quale fascia le Transazioni con esito positivo ricadono al momento della fatturazione, la Società terrà in considerazione le Transazioni con esito positivo già fatturate per il/i trimestre/i precedente/i dell’anno di competenza. In particolare, per la fatturazione delle Transazioni con esito positivo del singolo trimestre, la Società, al fine di individuare la fascia di riferimento e determinare il relativo Corrispettivo, sommerà alle Transazioni già fatturate quelle del trimestre da fatturare, individuando per queste ultime la /le fascia/e di riferimento.
Ad esempio:
● se nel trimestre gennaio, febbraio, marzo 2020, il n. Transazioni con esito positivo effettuato dal Prestatore Aderente è di 1.400.000, tutte le predette transazioni ricadono nella fascia 1° e verranno fatturate dalla Società con un Corrispettivo di €0,085 per Transazione con esito positivo;
● se nel trimestre aprile, maggio, giugno 2020, il n. Transazioni con esito positivo effettuato dal Prestatore Aderente è di 1.600.000, tenendo in considerazione i volumi del trimestre precedente, allora (i) su 1.600.000 la sola quota pari a 100.000 Transazioni con esito positivo ricadono nella fascia 1°, e verranno fatturate dalla Società con un Corrispettivo di €0,085 per Transazione con esito positivo, mentre (ii) la restante quota pari a 1.500.000 Transazioni con esito positivo ricadono nella 2° fascia e verranno quindi fatturate con un Corrispettivo di €0,0723 per Transazione con esito positivo.
3. In coerenza con quanto previsto all’art. 4, comma 5, del presente Accordo, qualora il Prestatore Aderente appartenga allo stesso gruppo societario (dove con società appartenente al medesimo gruppo si deve intendere ogni società di capitali o di persone in cui il Prestatore Aderente o qualsiasi controllante del Prestatore Aderente abbia il controllo, direttamente o indirettamente, di più del 25% dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria) di altri prestatori di servizi di pagamento abilitati alla Piattaforma pagoPA, il Prestatore Aderente può richiedere ai sensi dell’articolo 5, comma 7 che precede che, ai fini della determinazione del Corrispettivo, il numero delle Transazioni con esito positivo per anno effettuate dal Prestatore Aderente si sommi al numero di Transazioni con esito positivo per anno effettuato dagli altri Prestatori di servizi di pagamento abilitati alla Piattaforma pagoPA appartenenti del medesimo gruppo societario del Prestatore Aderente e che abbiano parimenti sottoscritto il presente Accordo.
4. In alternativa al comma 3 che precede, il Prestatore Aderente, previo conferimento di Mandato a uno o più Mandatari Qualificati, può richiedere ai sensi dell’articolo 5, comma 8 che precede, che, ai fini della determinazione del Corrispettivo, il numero delle Transazioni con esito positivo per anno effettuate dal Prestatore Aderente si sommi al numero di Transazioni con esito positivo per anno effettuato dagli altri Prestatori di servizi di pagamento abilitati alla Piattaforma pagoPA che abbiano conferito Mandato al medesimo Mandatario Qualificato per i medesimi servizi.
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