SETTORE TRASPORTO AEREO
Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
SETTORE TRASPORTO AEREO
Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nel settore del trasporto aereo.
Delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014, pubblicata in G.U. n. 250 del 27.10.2014.
PT. I
Disciplina comune al servizio finale “trasporto aereo”
Art. 1
Ambito di applicazione
1. La presente regolamentazione si applica ai lavoratori, alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni che a qualsiasi titolo – ivi inclusi appalti, concessioni e sub-concessioni parziali o totali – concorrono alla erogazione di servizi funzionalmente connessi alle attività di aviazione civile e di navigazione aerea.
2. Rientrano nel campo di applicazione delle regole dettate nella presente Regolamentazione provvisoria i seguenti servizi:
- Servizio di trasporto passeggeri.
(Piloti, Assistenti di volo, Tecnici di volo, Personale di terra, Personale tecnico addetto alle manutenzioni, dipendenti dai Vettori aerei).
E’ assicurato, sia mediante i voli ricompresi nelle prestazioni indispensabili, sia mediante voli cargo, il trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali nonché generi qualificati, di volta in volta, dalle competenti autorità come di prima necessità e come merci necessarie per il rifornimento delle popolazioni e per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali limitatamente alle relative prestazioni indispensabili.
- Servizio di Assistenza al volo.
- - Servizi strumentali alla navigazione aerea (conduzione dei sistemi di assistenza al volo, meteorologia aeroportuale, servizio informazioni aeronautiche, radiomisure, assistenza manutenzione degli impianti e dei sistemi utilizzati per il controllo del traffico aereo);
- - Servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea;
- Servizi aeroportuali:
-- A. Servizi relativi al flusso (arrivi e partenze) degli aeromobili; servizi relativi al flusso di passeggeri e bagagli; le direzioni aeroportuali, il servizio di controllo radiogeno dei bagagli in stiva, ove previsto; il servizio lost and found nonché gli altri servizi di cui agli Allegati A e B del decreto legislativo n. 18 del 1999.
- B. Servizi di sicurezza aeroportuale (antincendi aeroportuale; servizi medici e veterinari; controllo degli accessi al varco).
- C. Servizi aeroportuali accessori (pulizie aerostazioni e toilettes; bar e ristoranti, questi ultimi presenti esclusivamente nelle aree sterili del sedime aeroportuale e qualora non siano presenti nelle aree stesse adeguati sistemi automatici di distribuzione di snack e bevande, in grado di offrire un servizio alternativo in caso di sciopero del personale ivi impiegato).
3. Tutti i servizi compresi nel campo di applicazione della presente regolamentazione provvisoria sono destinatari della PT. I (disciplina comune). Il campo di applicazione della PT. II (intervalli minimi tra azioni di sciopero), ad eccezione degli articoli 14 e 15, che sono di generale applicazione, e della PT. III (prestazioni indispensabili), è definito in tali parti. La PT. IV (procedura di raffreddamento e conciliazione) non si applica ai servizi di pulizia degli aeromobili e di catering aereo; ai servizi aeroportuali accessori (pulizie aerostazioni e toilettes, bar e ristoranti); ai servizi di sicurezza aeroportuale (antincendi; medici e veterinari, controllo degli accessi al varco); ai servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea ed ai servizi di assistenza e manutenzione degli impianti e dei sistemi utilizzati per il controllo del traffico aereo.
Art. 2 Vincoli inderogabili
1. Vanno rispettati inderogabilmente tutti gli obblighi assunti dalla Repubblica italiana in materia di servizi di aviazione civile, di navigazione aerea, di trasporti aerei. In particolare, quelli derivanti:
a) dalla Convenzione relativa all’Aviazione Civile Internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948 n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956 n. 561, nonché dalle norme di cui agli allegati tecnici alla predetta Convenzione, recepiti nell’ordinamento italiano con le procedure di cui all’art. 687 del C.N. e del d.P.R. 4 luglio 1985, n. 461, ed in specifico modo per quanto previsto in relazione al diritto di sorvolo del territorio e di attraversamento dello spazio aereo italiano da parte del traffico aereo civile internazionale (salvo quanto previsto all’articolo 21, comma 2);
b) dalle specifiche previsioni di altre convenzioni, accordi e trattati internazionali, vigenti in materia di aviazione civile, navigazione aerea e trasporto aereo, nonché di accordi bi-multilaterali in materia di trasporti aerei;
c) dalla normativa comunitaria.
2. Xxxxx, altresì, salvaguardate, in qualsiasi ipotesi di sospensione della prestazione lavorativa:
a) la continuità delle azioni di governo e di difesa nazionale; in particolare l’esigenza di mantenere in attività i sensori radar, i sistemi di elaborazione automatica dei dati ed i servizi fissi e mobili delle telecomunicazioni aeronautiche utilizzati per le attività del SCC/AM (servizio coordinamento e controllo Aeronautica Militare), dell’A.M.I. e dei centri della Difesa aerea, nonché la necessità di assicurare i coordinamenti tra il SCC/AM e i Centri di Controllo d’Area (ACC) per il regolare svolgimento del traffico aereo operativo (OAT);
b) l’integrità dei sistemi, dei mezzi, degli apparati, delle installazioni e delle infrastrutture aeronautiche.
3. Restano fermi i vincoli derivanti dalla legge n. 242 del 23 maggio 1980, secondo quanto previsto dall’articolo 20 della legge n. 146 del 12 giugno 1990, come modificata dalla legge n. 83 dell’11 aprile 2000.
Art. 3
Astensioni dal lavoro nei servizi di navigazione aerea
1. Le amministrazioni e le imprese, nonché i relativi dipendenti individualmente e collettivamente, devono garantire, anche in caso di sciopero, le capacità sistemiche necessarie a consentire il regolare svolgimento delle operazioni di volo, indispensabili per le necessità vitali del paese, per il rispetto degli obblighi internazionali assunti dall’Italia e per la mobilità di navigazione aerea; in particolare:
a) le misure di assistenza per gli aeromobili in pericolo nel territorio nazionale e l’approntamento di idonei scali tecnici di emergenza;
b) i voli di Stato nazionali come definiti dall’articolo 744 del C.N. e dalla legge 17 ottobre 1986, n. 732, ivi compresi i voli militari ed assimilabili - Polizia civile, Forestale ed antincendi, Radio misure, e gli altri voli per servizi di Stato -, i voli militari condotti in regime GAT, i voli di Stato ed i voli militari di paesi esteri;
c) i voli, nazionali od internazionali, direttamente connessi con esigenze di emergenza, soccorso, sanitarie ed umanitarie, interne od estere.
2. I soggetti di cui al primo comma sono, altresì, tenuti a garantire le capacità sistemiche necessarie a consentire il regolare svolgimento dei voli operati da vettori italiani e stranieri, nei limiti di cui alla presente Regolamentazione provvisoria, con il rispetto degli obblighi di non discriminazione imposti all’Italia dalla normativa internazionale e comunitaria.
Art. 4
Preavviso minimo di sciopero
1. Il preavviso ha la durata minima di dodici giorni. Nel computo del termine di preavviso è escluso il solo giorno iniziale.
Art. 5
Preavviso massimo di sciopero
1. Al fine di consentire un’applicazione delle regole relative alla oggettiva rarefazione degli scioperi (articoli 16, 17, 18, 19) rispettosa della garanzia di libero esercizio dell’attività sindacale, e di evitare altresì il ricorso a forme sleali di azione sindacale, il preavviso non può essere superiore a sessanta giorni.
2. I periodi di franchigia di cui all’articolo 8 sospendono il decorso del termine massimo di preavviso.
3. Ai fini del computo del termine di preavviso massimo, si deve fare riferimento alla data e all’orario di ricevimento dell’atto di proclamazione da parte della Commissione di garanzia.
Art. 6
Revoca tempestiva dello sciopero proclamato
La revoca, la sospensione o il rinvio spontanei dello sciopero proclamato devono avvenire non meno di sette giorni prima della data prevista per lo sciopero. A norma dell’articolo 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, il superamento di tale limite è consentito quando sia stato raggiunto un accordo fra le parti, ovvero quando la revoca, la sospensione o il rinvio dello sciopero siano giustificati da un intervento della Commissione di garanzia, ovvero dell’autorità competente alla precettazione, ai sensi dell’articolo 8 della stessa legge.
Art. 7
Durata massima dello sciopero
1. La durata massima della prima azione di sciopero è di 4 ore; le azioni di sciopero successive relative alla stessa vertenza hanno la durata massima di una giornata solare (dalle ore 0 alle 24).
2. La durata massima dell’astensione dal lavoro straordinario, è di trenta giorni. Il decorso del relativo termine rimane sospeso per i periodi di franchigia.
Art. 8 Franchigie
I periodi di franchigia, nei quali non potranno essere effettuati scioperi sono i seguenti:
- dal 18 dicembre al 7 gennaio;
- dal 24 aprile al 2 maggio;
- dal 27 giugno al 4 luglio;
- dal 27 luglio al 5 settembre;
- dal 30 ottobre al 5 novembre;
- dal giovedì precedente al giovedì successivo alla Pasqua;
- dal terzo giorno precedente al terzo giorno che segue le consultazioni elettorali nazionali, europee e le consultazioni referendarie nazionali;
-dal giorno precedente al giorno successivo alle elezioni regionali ed amministrative, per le sole aree interessate.
Le regole relative alla franchigia elettorale trovano applicazione anche in riferimento a eventuali turni di ballottaggio.
Art. 9
Collocazione oraria delle astensioni dal lavoro
Ad eccezione dei servizi aeroportuali sub B (Servizi di sicurezza aeroportuale), C (Servizi aeroportuali accessori) di cui all’articolo 1, comma 2, e dei servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea, in tutti gli altri servizi compresi nel campo di applicazione della presente Regolamentazione provvisoria (trasporto aereo di passeggeri, assistenza al volo e servizi strumentali; servizi aeroportuali, radiomisure e servizi di assistenza e
manutenzione degli impianti e dei sistemi utilizzati per il controllo del traffico aereo è garantita piena e regolare funzionalità in due fasce orarie (antimeridiana e pomeridiana) di tre ore ciascuna, coincidenti con le fasce orarie in cui è garantita la partenza regolare dei voli, o comunque funzionali a garantire la regolarità di tutti i voli in partenza e in arrivo nelle fasce orarie: 7–10 e 18–21.
Art. 10 Modalità degli scioperi
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ogni proclamazione deve riguardare una sola astensione dal lavoro.
2. La proclamazione, con un unico atto, di sciopero dello straordinario e di astensione dall’ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest’ultima è contenuta nel periodo interessato dall’astensione dal lavoro straordinario.
3. Sono esclusi scioperi articolati per singola categoria, qualifica o profilo professionale o articolazione organizzativa dell’unità produttiva (cosiddetti "scioperi a scacchiera"). Per vertenze che interessano più categorie, livelli, qualifiche o profili professionali, sono esclusi scioperi articolati per più unità produttive.
4. Il documento sindacale di proclamazione deve contenere:
a) ove si tratti di prima azione di xxxxxxxx:
1) l’esatta indicazione dei soggetti proclamanti con l’indicazione leggibile dei soggetti firmatari;
2) l’indicazione delle motivazioni dell’astensione collettiva dal lavoro;
3) l’esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si sono svolte le procedure di raffreddamento e conciliazione (con eventuale allegazione - ove possibile - dei relativi verbali); nell’ipotesi in cui le procedure non si siano potute svolgere per la mancata convocazione del soggetto proclamante da parte dell’azienda o dell’autorità amministrativa, entro i termini previsti dagli accordi o dalle regolamentazioni provvisorie, le domande di attivazione della procedura comunque inoltrate;
4) l’indicazione della data nella quale si intende scioperare, nonché della durata e delle modalità di attuazione dell’astensione collettiva dal lavoro;
b) ove si tratti di proclamazione di sciopero successiva, relativa alla stessa vertenza, in aggiunta agli elementi di cui sopra, l’indicazione della data o delle date delle astensioni collettive precedentemente effettuate;
c) ove si tratti di adesione a scioperi già proclamati, l’espressa dichiarazione di adesione a sciopero proclamato da altri soggetti. Il fatto che si tratti di una proclamazione in adesione e non di una proclamazione autonoma, peraltro, non esime i soggetti proclamanti in adesione dal rispettare, per tale atto, i termini di preavviso; nonché dall’indicare anche essi la data, la durata, le modalità e i motivi dell’astensione che dovranno essere conformi a quelli indicati dai soggetti proclamanti.
Art. 11 Comportamento in occasione di sciopero
1. In caso di proclamazione di sciopero, fermo restando quanto disposto dall’articolo, 2 comma 1, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, in ordine alle modalità di comunicazione della proclamazione dello sciopero, a garanzia del rispetto degli obblighi di rarefazione, l’organizzazione sindacale deve dare immediata comunicazione della proclamazione alla Commissione di garanzia e all’Osservatorio sui conflitti nel settore dei trasporti, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Prima della proclamazione di uno sciopero, l’Organizzazione sindacale è tenuta a consultare i calendari degli scioperi disponibili sui siti internet della Commissione di garanzia e del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.
2. Ricevuta la proclamazione di uno sciopero, le società aeroportuali e di trasporto aereo provvedono ed informare, nello stesso giorno della ricezione, gli organi centrali e periferici di Enac, in base alle rispettive competenze.
3. In ogni caso di agitazione che comporti modifiche alla normale programmazione dei voli, le pubbliche amministrazioni e le imprese che assicurano il servizio informano l’utenza conformemente a quanto disposto dall’articolo 2, comma
6 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nonché dell’articolo 13 della presente Regolamentazione provvisoria.
4. Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di svolgimento, vanno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.
Art. 12
Divieto di scioperi concomitanti
In qualunque settore ed a qualsiasi livello, va esclusa la proclamazione e l’effettuazione di scioperi concomitanti, anche solo parzialmente, con astensioni dal lavoro già programmate agli stessi livelli per gli stessi giorni ed orari da altre categorie nell’area dei trasporti (ferroviario, automobilistico di linea, di navigazione di linea).
Art. 13 Informazione agli utenti
Ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, le amministrazioni e le imprese che erogano i servizi curano la tempestiva e corretta informazione degli utenti in ordine alle prestazioni garantite e alle modalità di ripresa del servizio, dando precisa notizia sui propri siti web e sui mezzi di comunicazione di massa degli scioperi in calendario, e avvertendo delle difficoltà che, secondo le loro stime, dovranno essere affrontate dai passeggeri, compresi quelli provenienti dall’estero in transito negli scali nazionali.
L’azienda comunica alle Organizzazioni sindacali proclamanti la data dell’informazione all’utenza.
PT. II
Intervalli minimi tra azioni di sciopero
Art. 14
Definizione dei bacini di utenza
1. Ai fini dell’applicazione delle regole relative all’intervallo minimo tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo (articolo 15), ed alla oggettiva rarefazione delle azioni di sciopero (articoli 16, 17, 18, 19), i bacini di utenza vengono definiti come segue.
Bacino di utenza A (nazionale)
(a) Servizio di trasporto passeggeri:
- Vettori che effettuano un numero rilevante di voli settimanali con destinazioni intercontinentali, internazionali, nazionali, insulari.
(b) Servizio di assistenza al volo (e servizi strumentali alla navigazione
aerea):
- ACC Roma, ACC Milano, ACC Padova, ACC Brindisi
- Centri Aeroportuali di Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Milano Linate
(c) Servizi aeroportuali:
-Aeroporti Hub (Roma Fiumicino, Milano Malpensa);
-Aeroporto di Milano Linate.
Bacino di utenza B (interregionale)
(a) Servizio di trasporto passeggeri:
- Vettori che effettuano un numero rilevante di voli settimanali con destinazioni europee, offrendo allo stesso tempo una significativa copertura delle destinazioni nazionali e/o insulari, con incidenza percentuale sul volume passeggeri non inferiore al 3% del totale annuo.
(b) Servizio di assistenza al volo (e servizi strumentali alla navigazione
aerea):
- Centri Aeroportuali di Bologna Borgo Panigale, Torino Caselle, Venezia
Tessera; Napoli Capodichino; Catania Fontanarossa; Palermo Punta Raisi; Cagliari Elmas; Olbia, Bergamo Orio al Serio, Bari, Roma Ciampino e Verona Villafranca;
(c) Servizi aeroportuali:
- Aeroporti con movimento passeggeri annuo superiore a 3 milioni (Venezia, Bergamo Orio al Serio, Bari, Pisa, Roma Ciampino, Torino, Verona, Bologna,Napoli, Palermo, Catania); aeroporti di Cagliari Elmas e Olbia.
Bacino di utenza C (regionale)
(a) Servizio di trasporto passeggeri:
- Vettori che, pur effettuando un numero di voli meno rilevante di quello indicato sub B, connettono con tali voli una regione, e in particolare un’isola, ad uno scalo internazionale o a più scali nazionali, con incidenza sul volume passeggeri inferiore al 3% annuo.
(b) Servizio di assistenza al volo (e servizi strumentali alla navigazione aerea):
- Centri Aeroportuali di Firenze Peretola, Genova Sestri, Ronchi dei Legionari e Lamezia Terme
(c) Servizi aeroportuali:
Aeroporti di Alghero, Brindisi, Firenze, Genova, Lamezia Terme, Trapani e Treviso.
Bacino di utenza D (locale)
(a) Servizio di trasporto passeggeri:
(b) Servizio di assistenza al volo (e servizi strumentali alla navigazione
aerea):
- I Centri Aeroportuali e tutti gli altri enti ATC (Air Traffic Control) non
elencati sub A, B, C, che gestiscono traffico locale.
(c) Servizi aeroportuali:
- Aeroporti con volume di voli e di passeggeri inferiore al livello minimo indicato sub C.
2. Per i servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea valgono gli stessi bacini di utenza definiti per il servizio di assistenza al volo.
Art. 15
Intervallo minimo tra azioni di sciopero e divieto di proclamazioni
plurime (c.d. intervallo soggettivo)
1. Nell’ambito dello stesso servizio e del medesimo bacino di utenza, ciascun soggetto sindacale non può proclamare uno sciopero prima che sia trascorso un intervallo minimo di tre giorni liberi dalla data di effettuazione dello sciopero precedente, da lui medesimo proclamato.
2. Ogni proclamazione si riferisce ad un sola azione di sciopero.
Art. 16
Rarefazione oggettiva delle azioni di sciopero che incidono sullo stesso bacino di utenza
1. Le azioni di sciopero proclamate da diversi soggetti sindacali, che incidono effettivamente sullo stesso servizio finale (trasporto aereo) e sullo stesso bacino di utenza, devono essere distanziate tra di loro da un intervallo minimo di quindici giorni liberi. E’ consentita la concentrazione degli scioperi nella stessa data e nello stesso orario, quando interessano lo stesso servizio e lo stesso bacino di utenza e qualora sussista la presenza di servizi minimi alternativi nell’ambito del servizio del trasporto passeggeri del trasporto aereo.
2. Resta fermo quanto previsto all’articolo 17 (servizio di assistenza al volo), all’articolo 18 (servizio di conduzione di apparecchiature per l’assistenza al volo), all’articolo 19 (servizi di pulizie aeromobili e catering aereo, servizi di sicurezza aeroportuale, servizi aeroportuali accessori, servizi professionali di supporto tecnico- legale e amministrativo alla navigazione aerea).
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle astensioni proclamate per il personale tecnico addetto al servizio manutenzioni.
Art. 17
Rarefazione oggettiva delle azioni di sciopero nell’ambito del servizio di assistenza al volo
1. Le azioni di sciopero nell’ambito del servizio di assistenza al volo, anche se proclamate da diversi soggetti sindacali nell’ambito dello stesso bacino di utenza, devono essere distanziate tra di loro da un intervallo minimo di trenta giorni liberi.
2. E’ consentita la concentrazione degli scioperi nel settore dell’assistenza al volo nella stessa data e nello stesso orario, quando interessano lo stesso Centro di controllo.
Art. 18
Rarefazione oggettiva delle azioni di sciopero nell’ambito dei servizi
strumentali
della navigazione aerea.
1. Nell’ambito di ciascun servizio (conduzione dei sistemi di assistenza al volo, meteorologia aeroportuale, informazioni aeronautiche), tra due azioni di sciopero deve trascorrere un intervallo minimo di 10 giorni liberi, anche se lo sciopero è stato proclamato da diversi soggetti sindacali.
2. Gli scioperi nell’ambito dei predetti servizi non sono tenuti in considerazione a fini della rarefazione oggettiva di cui agli articoli 16 e 17.
Art. 19
Rarefazione oggettiva delle azioni di sciopero nell’ambito dei servizi di catering aereo e di pulizie aeromobili, dei servizi di sicurezza aeroportuale, dei servizi aeroportuali accessori, dei servizi professionali di supporto tecnico-legale
e amministrativo alla navigazione aerea
1. Nell’ambito di ciascun servizio (catering aereo, pulizie aeromobili, servizi di sicurezza aeroportuale, servizi aeroportuali accessori, servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea) tra due azioni di sciopero deve trascorrere un intervallo minimo di 10 giorni liberi, anche se lo sciopero è stato proclamato da diversi soggetti sindacali.
2. Gli scioperi nell’ambito dei predetti servizi, ad esclusione del servizio di controllo degli accessi ai varchi, non sono tenuti in considerazione a fini della rarefazione oggettiva di cui agli articoli 16 e 17.
PT. III
Prestazioni indispensabili
Art. 20
Prestazioni indispensabili nel servizio trasporto passeggeri
1. In caso di sciopero dei piloti, degli assistenti di volo, dei tecnici di volo, del personale addetto alla manutenzione degli aeromobili, del personale di terra dipendente da vettori aerei, i soggetti che promuovono lo sciopero, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, il vettore, garantiscono la regolare effettuazione di tutti i voli (inclusi i voli charter) schedulati negli orari pubblicati in partenza nelle fasce orarie 7-10 e 18-21, nonché dei voli internazionali in arrivo entro mezz’ora dalla scadenza delle predette fasce. Con riferimento a detti voli devono essere garantiti tutti i servizi compresi lo sbarco dei passeggeri e le attività di handling, anche se dette attività avvengono oltre la mezz’ora dalle fasce protette.
2. Nelle ore al di fuori delle fasce orarie 7-10/18-21, i soggetti che promuovono lo sciopero, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, il vettore garantiscono, oltre ai voli di cui all’art. 3 della presente Regolamentazione provvisoria (se programmati), l’effettuazione di:
- un volo intercontinentale in partenza per continente (aree geografiche come definite dalla IATA), ove schedulato dal vettore;
- un collegamento monogiornaliero (ove schedulato dal vettore) verso un solo aeroporto di ciascuna isola;
- un collegamento monogiornaliero (ove schedulato dal vettore) da ciascuna isola verso un aeroporto del nord e verso un aeroporto del centro;
Il collegamento monogiornaliero da ciascuna isola, in caso di sciopero che coinvolge più vettori, ovvero in caso di concentrazione di scioperi di vettori, ai sensi dell’articolo 16 della presente Regolamentazione, è integrato con un ulteriore volo verso un aeroporto del sud;
- i voli charter di collegamento con le isole, regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero (ove schedulati dal vettore).
3. Al fine di assicurare la regolarità dei voli garantiti individuati da Enac, il vettore è tenuto ad effettuare i necessari voli di posizionamento (non commerciali), utilizzando a tal fine il personale non scioperante o di riserva.
4. Nel caso in cui lo sciopero possa comportare la cancellazione di voli charter autorizzati e notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero, tenuto conto del grave e talora irreparabile pregiudizio del diritto degli utenti prodotto dalla cancellazione del volo, i soggetti sindacali proclamanti sono tenuti a dare un preavviso minimo di 15 giorni. Al fine di tutelare il diritto degli utenti di riprogrammare la partenza, i vettori aerei interessati sono tenuti ad informare immediatamente i tour operators sulle modalità dello sciopero e sulle eventuali misure alternative disponibili.
Art. 21
Prestazioni indispensabili nel servizio di assistenza al volo
1. I soggetti sindacali che promuovono lo sciopero, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, l’impresa che eroga il servizio garantiscono l’assistenza a:
- tutti i voli la cui partenza è schedulata negli orari pubblicati nelle fasce orarie 7-10 e 18-21 nonché dei voli internazionali in arrivo entro mezz’ora dalla scadenza delle predette fasce;
voli di posizionamento;
- i sorvoli del territorio nazionale e gli attraversamenti dello spazio aereo di responsabilità italiana (in base a convenzioni internazionali e ad accordi (internazionali plurilaterali o bilaterali);
- i voli di Stato, di emergenza, di soccorso e umanitari;
- tutti i voli intercontinentali in arrivo;
- i voli intercontinentali in partenza nella misura del 50% dei voli che ricadono nella fascia oraria dello sciopero schedulati negli orari pubblicati da ciascun vettore;
- radiomisure;
- un collegamento monogiornaliero (ove schedulato dal vettore) verso un solo aeroporto di ciascuna isola;
- un collegamento monogiornaliero (ove schedulato dal vettore) da ciascuna isola verso un aeroporto del nord e verso un aeroporto del centro;
Il collegamento monogiornaliero da ciascuna isola, in caso di sciopero che coinvolge più vettori, ovvero in caso di concentrazione di scioperi di vettori è integrato con un ulteriore volo verso un aeroporto del sud.
2. In via eccezionale, e non più di una volta l’anno, nel caso di sciopero che, mediante preventiva consultazione referendaria, abbia ottenuto il consenso di una percentuale non inferiore alla metà più uno dei lavoratori addetti all’assistenza al
volo, può essere sospesa l’assistenza ai sorvoli (con esclusione dei sorvoli connessi a voli garantiti).
Art. 22
Prestazioni indispensabili nei servizi strumentali alla navigazione aerea
1. Nei servizi di conduzione dei sistemi di assistenza al volo, meteorologia aeroportuale, informazioni aeronautiche, le prestazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei voli devono essere in ogni caso assicurate mediante la predisposizione di appositi presidi h 24, o per il minor tempo corrispondente alla normale durata delle prestazioni erogate, a tal fine costituiti dal numero minimo necessario di addetti comandati in servizio, ovvero, e sempre che le prestazioni da erogare lo consentano, in reperibilità.
2. La Commissione si riserva di valutare gli accordi tra le parti diretti ad individuare modalità e procedure per la costituzione dei predetti presidi, nonché per la definizione dei tempi eventualmente corrispondenti alla normale durata delle prestazioni erogate.
Art. 23
Prestazioni indispensabili nei servizi professionali
di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea
Nei servizi professionali di supporto tecnico, legale e amministrativo alla navigazione aerea in caso di sciopero sarà mantenuta una funzionalità dei servizi nella misura del 50% di quella normalmente assicurata.
Art. 24
Prestazioni indispensabili nei servizi aeroportuali: servizi relativi al flusso (arrivi e partenze) degli aeromobili;
servizi relativi al flusso di passeggeri e bagagli
1. I soggetti sindacali che promuovono lo sciopero, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le imprese garantiscono la piena efficienza dei servizi necessari ad assicurare la regolarità dei voli nelle fasce orarie 7-10 e 18-21. Nelle ore al di fuori delle fasce orarie 7-10 e 18-21, debbono essere erogate prestazioni sufficienti a mantenere una funzionalità dei servizi non inferiore al 20% di quella normalmente assicurata.
2. Nelle ore al di fuori delle fasce orarie 7-10 /18-21, le direzioni aeroportuali sono tenute ad autorizzare il 20% dei voli schedulati negli orari pubblicati, individuati con le modalità determinate dalla Direzione centrale dell’ENAC.
3. In caso di concentrazione di scioperi locali con scioperi nazionali, ovvero di rilevanza nazionale, la percentuale dei voli schedulati deve includere nel computo totale i voli autorizzati dalla Direzione Centrale Enac, ai sensi dell’articolo 27 della
presente Regolamentazione. A tal fine la Direzione Centrale di Enac provvederà ad inviare alle Direzioni aeroportuali interessate da astensioni locali, entro il termine di 6 giorni antecedenti la data dello sciopero, l’elenco dei voli da garantire, emanato ai sensi dell’articolo 27, affinché le stesse provvedano all’eventuale integrazione, nei limiti delle percentuali indicate ai commi 1 e 2.
Art. 25
Prestazioni indispensabili nei servizi di sicurezza (antincendi aeroportuali; servizi medici e veterinari; controllo degli accessi al varco)
1. Nei servizi antincendi aeroportuali e nei servizi medici e veterinari (ove normalmente erogati) le prestazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei voli e dei passeggeri devono essere in ogni caso assicurate mediante la predisposizione di appositi presidi (h 24, o per il minor tempo corrispondente alla normale durata delle prestazioni erogate), a tal fine costituiti dal numero minimo necessario di addetti comandati in servizio, ovvero, e sempre che le prestazioni da erogare lo consentano, reperibili.
2. Al fine di garantire un più adeguato contemperamento tra diritti degli utenti costituzionalmente tutelati e diritto di sciopero degli addetti al servizio antincendi aeroportuale, tenuti in ogni caso ad assicurare il soccorso tecnico urgente, la Commissione si riserva di valutare un accordo tra le parti che, senza arrecare sensibile pregiudizio al diritto alla mobilità degli utenti, assicuri un’opportuna visibilità all’azione sindacale in occasione dei rinnovi contrattuali della categoria.
3. Gli addetti al controllo degli accessi al varco garantiscono in caso di sciopero, una funzionalità del servizio nella misura del 50% di quella normalmente assicurata. Nel caso in cui l’aeroporto disponga di un solo varco, la funzionalità di esso deve essere in ogni caso garantita.
Art. 26
Prestazioni indispensabili nei servizi aeroportuali accessori (pulizie aerostazione e toilettes; bar e ristoranti)
Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, in materia di ambito di applicazione, i soggetti sindacali che promuovono lo sciopero, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le imprese che erogano i servizi garantiscono prestazioni sufficienti a mantenere una funzionalità dei servizi nella misura del 30% di quella normalmente assicurata, elevata al 50% nei mesi da aprile a ottobre (punte stagionali di attività aeroportuale).
Art. 27
Procedure per l’identificazione del programma dei voli autorizzati
1. I voli la cui effettuazione è garantita in caso di sciopero vanno effettuati mediante i normali standard di compagnia e, salvo casi di necessità o di forza maggiore, con gli aeromobili previsti dall’orario pubblicato. Essi sono individuati in via preventiva e generale e indicati negli orari. In ogni caso di sciopero, anche se di
breve durata, vanno garantiti i voli che, in base alla determinazione di cui sopra, sono compresi dall’orario nell’arco di tempo interessato dallo sciopero.
2. Con riferimento ai voli internazionali ed intercontinentali assicurati da vettori nazionali, negli orari nazionali vanno, altresì, indicati i voli che dovranno essere assicurati, qualora, per scioperi del personale dei vettori stranieri o per altre cause, le compagnie estere non siano in grado di garantire tutti i collegamenti identificati come indispensabili.
3. La materiale identificazione dei voli garantiti, viene effettuata dai competenti organi, centrali e periferici, dell’ENAC sulla base della presentazione dell’attività prevista a programma.
4. Dopo la proclamazione di uno sciopero, salvo in occasione di circostanze particolari ed eccezionali che interessano l’aeroporto, è fatto divieto di procedere a rischedulazione di voli.
5. Ai fini dell’identificazione dei voli predetti e delle relative destinazioni, l’ ENAC è tenuto a fare uso di criteri obiettivi, quali il volume di traffico e la frequenza dei voli, nel rispetto degli obblighi di non discriminazione imposti all’Italia dalla normativa internazionale ed europea.
6. Ai fini della presa in considerazione per l’eventuale inserimento nel contingente dei collegamenti indispensabili del traffico che non usufruisce delle procedure ripetitive o stored di presentazione dell’attività prevista a programma, si deve inoltrare la relativa richiesta e la prescritta documentazione alla competente Direzione Aeroportuale entro e non oltre i 6 giorni che precedono la data di inizio dello sciopero.
7. La procedura di autorizzazione alla partenza, di cui agli articoli 802 e seguenti del Codice della Navigazione, in presenza di scioperi, costituisce anche indice di appartenenza a collegamento protetto che dovrà essere assistito ed effettuato.
Art. 28
Contingenti di personale da impiegare nelle prestazioni indispensabili
1. I contingenti di personale e i nominativi dei lavoratori da impiegare nelle prestazioni indispensabili vengono determinati, dalle singole amministrazioni, aziende ed imprese, tenuto conto delle proprie peculiarità e sentite le Organizzazioni sindacali almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’astensione. Per comprovati eventi sopravvenuti, previa tempestiva comunicazione alla Commissione di garanzia ed alle Organizzazioni sindacali proclamanti, sarà possibile la conseguente nuova individuazione.
2. A questi fini si ricorre al personale programmato nei normali turni (salve le eventuali sostituzioni per i casi di forza maggiore). Eventuali ulteriori contingenti di
personale da impiegare a tali fini (o da utilizzare come riserve) vanno identificati dalle Amministrazioni ed Imprese, sentite le Organizzazioni sindacali interessate.
3. La consistenza dei contingenti di cui al precedente comma va commisurata alle effettive prestazioni indispensabili da erogare in base alla presente Regolamentazione e deve comunque esser tale da garantire i normali standard di servizio.
4. Nell’individuazione dei lavoratori da comandare in servizio per la garanzia delle prestazioni indispensabili, le aziende adottano, ove possibile, criteri di rotazione, al fine di poter garantire a tutti i lavoratori la possibilità di esercitare il diritto di sciopero.
PT. IV
Procedure di raffreddamento e conciliazione
Art. 29
Ambito di applicazione della procedura
1. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della seguente procedura: i servizi di pulizia degli aeromobili e di catering aereo; i servizi aeroportuali accessori (pulizie aerostazioni e toilettes, bar e ristoranti); i servizi di sicurezza aeroportuale (antincendi; medici e veterinari, controllo dell’accesso al varco); i servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea e i servizi di manutenzione degli impianti e dei sistemi utilizzati per il controllo del traffico aereo.
Nell’ambito di questi servizi trovano applicazione le procedure contrattuali previste nell’ambito di ciascuna categoria, valutate idonee dalla Commissione, o in alternativa, la procedura amministrativa di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000.
2. Le procedure di raffreddamento in caso di rinnovo del contratto collettivo nazionale e dei contratti integrativi sono regolate dai contratti collettivi nazionali di categoria vigenti ove applicabili, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.
3. Nell’ambito della stessa vertenza, per la proclamazione della prima azione di sciopero, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute solo nel caso in cui siano trascorsi più di 90 giorni dall’ultimazione della fase di conciliazione.
Art. 30
Prima fase della procedura
1. Durante la prima fase della seguente procedura entrambe le parti si astengono da iniziative unilaterali.
2. L’organizzazione sindacale che promuove uno stato di agitazione deve avanzare richiesta motivata di incontro all’ente o all’azienda, che entro 5 giorni dalla richiesta procede alla formale convocazione. Il confronto deve comunque esaurirsi entro 10 giorni dalla richiesta.
3 Decorsi 5 giorni dalla formale convocazione, ove non sia stato raggiunto un accordo, la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo.
4. Se l’amministrazione o l’azienda non convocano l’organizzazione sindacale richiedente, decorsi 10 giorni dalla richiesta di incontro, la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo.
5. Al fine di dare certezza al procedimento amministrativo, è obbligatoria la redazione di un verbale contenente succinte motivazioni in ordine al mancato accordo tra le parti.
6. La richiesta di esperimento delle procedure deve essere diretta ad una o più aziende. Non è possibile avviare le procedure di raffreddamento e di conciliazione nei confronti delle Associazioni datoriali.
Art. 31
Seconda fase della procedura
1. A seguito dell’esaurimento con esito negativo della prima fase della procedura, la procedura prosegue con un tentativo di conciliazione da esperirsi:
(a) in sede negoziale di livello superiore. Il tentativo di conciliazione si esaurisce nei termini convenuti dalle parti. Le parti, di comune accordo, possono esperire il tentativo di conciliazione nella sede amministrativa di cui al successivo punto b;
(b) in mancanza di accordo, nella sede amministrativa prevista dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000; la convocazione deve avvenire in tal caso entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta avanzata da una delle due parti, e il tentativo di conciliazione deve in ogni caso esaurirsi entro 10 giorni dalla richiesta. Entrambe le parti convocate sono tenute a presentarsi ed a fornire all’autorità amministrativa ogni informazione utile ai fini dell’esperimento del tentativo di conciliazione.
2. Ricevuta, da parte dell’Autorità amministrativa la convocazione per l’esperimento delle procedure di conciliazione, le parti devono riscontrarla, salvo documentati casi eccezionali, non oltre il giorno successivo alla ricezione, e confermare la loro partecipazione, ovvero, indicare, nel predetto termine, i motivi per i quali non è possibile partecipare all’incontro; dell’impossibilità, da parte dell’azienda, di partecipare all’incontro, deve essere data comunicazione anche alla controparte della vertenza ed alla Commissione di garanzia, ai fini della valutazione del corretto adempimento delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.
3. La richiesta di esperimento della seconda fase della procedura deve avvenire entro novanta giorni dalla data di conclusione della prima fase di cui all’articolo 30.
Art. 32 Ripetizione della procedura
Anche nell’ambito di una stessa vertenza, decorsi sessanta giorni liberi dall’effettuazione del primo sciopero, il soggetto sindacale che intenda proclamare un successivo sciopero è tenuto ad esperire nuovamente la procedura di cui agli articoli 30 e 31. I periodi di franchigia, di cui all’articolo 8, non sospendono il termine di cui al comma precedente.
Art. 33
Forme alternative di azione sindacale
1. Ove le parti concordino, anche con specifici accordi aziendali o decentrati, forme alternative di azione sindacale, dalle quali non derivino conseguenze in ordine alla tutela dei diritti costituzionalmente tutelati degli utenti, a tali forme di azione si applicheranno le sole disposizioni della presente Regolamentazione provvisoria di cui agli articoli 4 (preavviso minimo); 6 (revoca tempestiva); 7 (durata massima).
2. A fronte della proclamazione di uno sciopero virtuale ritualmente effettuata, l’azienda, almeno sei giorni prima della prevista astensione, dichiara formalmente la sua adesione allo stesso.
In tal caso, il personale interessato effettuerà la normale prestazione, rinunciando alla metà della retribuzione netta spettante per il periodo dello sciopero. L’azienda verserà l’importo corrispondente all’intera retribuzione netta per detto periodo.
Le somme risultanti da quanto sopra previsto saranno devolute a soggetti aventi finalità benefiche o di interesse sociale individuati su accordo delle parti, o, per il caso di mancato accordo, all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge n. 88 del 1989.
Per gli scioperi successivi, relativi alla stessa vertenza, a fronte della rinuncia del personale alla metà della retribuzione netta, l’azienda verserà la corrispondente retribuzione netta maggiorata del 100%.
Le motivazioni della mancata adesione da parte dell’azienda allo sciopero virtuale proclamato saranno comunicate alla Commissione di garanzia.
Art. 34 Disposizioni finali
1. La presente Regolamentazione provvisoria entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. A decorrere dall’entrata in vigore della presente Regolamentazione provvisoria, rimane assorbita ogni altra disposizione e deliberazione sin qui vigente.
COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione n. 15/110: Enav S.p.A./Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporti (Segreterie nazionali). Nota di Enav, in data 11 marzo 2015 (atto pervenuto in data 12 marzo 2015), con la quale viene trasmesso, per la valutazione di idoneità, l’articolo 10 del CCNL 2014-2016, recante “Procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive”. Nota del Commissario delegato, in data 17 marzo 2015, con la quale il testo viene inviato alle Associazioni dei consumatori e degli utenti per il prescritto parere, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146/90. Riscontro offerto da Codacons in data 2 aprile 2015 (atto pervenuto in pari data) (rel. Xxxxxxx) (Pos. 495/15)
(Seduta del 20 aprile 2015)
La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all’unanimità la seguente delibera di valutazione di idoneità dell’articolo 10 del CCNL Enav 2014-2016:
LA COMMISSIONE
su proposta del Commissario delegato per il settore, Avv. Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx;
PREMESSO
che, in data 11 marzo 2015, Enav S.p.A. inviava alla Commissione copia del CCNL del settore del trasporto aereo – Servizi ATM diretti e complementari – relativa al triennio 2014-2016 (di seguito CCNL 2014-2016), al fine della valutazione di idoneità, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
che l’articolo 10 (Procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive) del suddetto CCNL veniva inviato, in data 17 marzo 2015, ai sensi del predetto articolo 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, alle Associazioni dei consumatori e degli utenti, dando termine di 15 giorni dalla data di ricezione, per il prescritto parere;
che, in data 2 aprile 2015, perveniva il parere da parte di Codacons, contenente osservazioni in ordine alle procedure di raffreddamento e conciliazione, con particolare riferimento alla tempistica ed ai contenuti della verbalizzazione dei relativi incontri;
CONSIDERATO
che la disciplina vigente delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, per il personale Enav, da esperire obbligatoriamente, prima della proclamazione dello sciopero, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n.
83 del 2000, è stata definita dalle parti nell’articolo 11 del CCNL per il personale dipendente di Enav S.p.A., relativo al triennio 2012-2014 (di seguito XXXX 0000-0000), sottoscritto in data 23 marzo 2013 e valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 13/295 del 30 settembre 2013;
che il testo dell’articolo 10 del CCNL Enav 2014-2016 riproduce integralmente le disposizioni contenute nel predetto articolo 11 del XXXX 0000-0000, valutato idoneo dalla Commissione, con la citata delibera 13/295;
DELIBERA
di valutare idonea, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, di cui all’articolo 10 del CCNL del settore del trasporto aereo – Servizi ATM diretti e complementari – triennio 2014/2016 – riguardante il personale dipendente di Enav S.p.A.;
che, per tutto quello non espressamente previsto dal citato articolo 10, rimane valido quanto stabilito nella Regolamentazione provvisoria del settore del trasporto aereo (deliberazione n. 14/387 del 13 ottobre 2014, pubblicata in G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014);
di richiamare fermamente i contenuti della delibera n. 00/210-4.1, adottata dalla Commissione in data 21 settembre 2000, nel senso che “ai soggetti rimasti estranei alla contrattazione (sindacati non firmatari), anche a seguito della valutazione di idoneità della Commissione, non potranno comunque essere estese le procedure di conciliazione: il doveroso rispetto del principio di cui all'art. 39, comma 1, Cost., impedisce infatti di imporre a soggetti sindacali non firmatari obblighi di comportamento che coinvolgono direttamente la sfera della loro autonomia organizzativa” e che, conseguentemente, nel caso in cui le Organizzazioni sindacali non firmatarie non ritengano di assoggettarsi volontariamente alla procedure di conciliazione previste dall'Accordo valutato idoneo dalla Commissione, non sono vincolate al rispetto della disciplina negoziale e, pertanto, dovranno seguire la via della conciliazione amministrativa, prevista dalla fonte legislativa (articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni), come definita dalla Parte IV della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo (delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014, pubblicata in G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014);
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ad ENAV S.p.A. e alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero dell’Interno, per il successivo invio alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo e Commissariati del Governo, al Presidente della Regione Valle d’Aosta, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
la trasmissione alle parti di copia della nota Codacons del 2 aprile 2015, affinché possano eventualmente tenere conto delle osservazioni ivi contenute, in sede di revisione della disposizione oggetto della presente valutazione;
DISPONE, INOLTRE,
la pubblicazione della presente delibera e dell’articolo 10 del CCNL Enav 2014-2016 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet della Commissione.
La presente delibera annulla e sostituisce la delibera n. 13/295 del 30 settembre 2013.