Ordinanza
Ordinanza
sul contratto normale di lavoro per il personale domestico
(CNL personale domestico)
del 20 ottobre 2010 (Stato 1° gennaio 2020)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 360a del Codice delle obbligazioni (CO)1,
ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione territoriale
1 La presente ordinanza si applica per l’intero territorio svizzero.
2 Nei Cantoni in cui esiste già, al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, un contratto normale di lavoro cantonale per il personale domestico secondo l’articolo 360a CO, l’ordinanza non viene applicata fintantoché è in vigore il contratto normale di lavoro cantonale.
Art. 2 Campo d’applicazione personale
1 La presente ordinanza si applica a tutti i rapporti di lavoro tra i lavoratori che svolgono attività di economia domestica in un’economia domestica privata e i loro datori di lavoro.
2 Essa non si applica ai rapporti di lavoro tra persone legate da uno dei seguenti rapporti:
a. moglie e marito;
b. partner registrato;
x. xxxxxxx in linea diretta e rispettivo coniuge o partner registrato;
d. convivente.
3 Essa non si applica ai rapporti di lavoro con le persone seguenti:
a. lavoratori alla pari;
b. giovani occupati occasionalmente ed esclusivamente per la sorveglianza di bambini;
c. persone che custodiscono bambini al di fuori della famiglia (mamme diurne, servizio di refezione);
RU 2010 5053
1 RS 220
d. praticanti che nell’ambito di una formazione professionale di base svolgono un periodo di pratica professionale presso un istituto di formazione situato in Svizzera;
e. persone vincolate da un rapporto di tirocinio nell’economia domestica;
f. persone il cui rapporto di lavoro sottostà al diritto pubblico della Confedera- zione, dei Cantoni o dei Comuni o al diritto internazionale pubblico;
g. persone impiegate presso un’organizzazione di diritto pubblico o un’orga- nizzazione di utilità pubblica con un mandato pubblico;
h. personale domestico di economie domestiche agricole che sottostà a un con- tratto normale di lavoro per lavoratori agricoli;
i. lavoratori occupati per meno di cinque ore alla settimana in media presso lo stesso datore di lavoro;
j. lavoratori che sottostanno a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale;
x. xxxxxxxxxx in possesso di una carta di legittimazione E o F del Dipartimento federale degli affari esteri impiegati come personale domestico di una per- sona beneficiaria secondo l’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 20072 sullo Stato ospite.
Art. 3 Attività di economia domestica
Sono considerati attività di economia domestica i lavori utili alla cura generale dell’economia domestica, in particolare:
a. eseguire lavori di pulizia;
b. provvedere alla cura della biancheria;
c. fare la spesa;
d. cucinare;
e. collaborare all’assistenza di bambini, anziani e malati;
f. aiutare anziani e malati nella gestione dei problemi quotidiani.
Art. 4 Categorie salariali
1 Il salario minimo è fissato in base alle seguenti categorie:
a. non qualificato;
b. non qualificato con almeno quattro anni di esperienza professionale nell’eco- nomia domestica;
c. qualificato.
2 L’esperienza professionale nell’economia domestica è riconosciuta se comprende diverse attività di economia domestica la cui durata minima è di cinque ore alla
2 RS 192.12
CNL personale domestico 221.215.329.4
settimana in media. Al momento dell’entrata in servizio il lavoratore deve essere in grado di comprovare la sua esperienza professionale.
3 Sono considerati qualificati i lavoratori in possesso di:
a. un attestato federale di capacità (AFC) di impiegata/impiegato d’economia domestica o che hanno conseguito una formazione professionale di base di almeno tre anni che sia adeguata all’attività da svolgere;
b. un certificato federale di formazione pratica (CFP) di addetta/addetto d’eco- nomia domestica o che hanno conseguito una formazione professionale di base di almeno due anni che sia adeguata all’attività da svolgere.
Art. 5 Importo del salario minimo
1 Il salario minimo lordo, senza indennità per vacanze e giorni festivi pagati, am- monta a:
Franchi all’ora | ||
a. per lavoratori non qualificati | 19.20 | |
b. per lavoratori non qualificati con almeno quattro anni di esperienza professionale nell’economia domestica | 21.10 | |
c. per lavoratori qualificati con AFC | 23.20 | |
d. per lavoratori qualificati con CFP | 21.10 | .3 |
2 La Segreteria di Stato dell’economia pubblica i salari mensili calcolati in base a questi salari orari, graduati secondo le ore di lavoro settimanali. Il calcolo dei salari mensili si basa sul versamento di 12 salari mensili all’anno.
Art. 6 Deroga al salario minimo in caso di capacità di rendimento compromessa
1 Per i lavoratori la cui capacità di rendimento nelle attività di economia domestica è compromessa in modo permanente per motivi di salute può essere convenuto un salario diverso dal salario minimo stabilito all’articolo 5. In questi casi i salari minimi fungono da valori di riferimento.
2 La deroga al salario minimo deve fondarsi su un accordo scritto facente riferimento alla capacità di rendimento compromessa del lavoratore.
Art. 7 Salario in natura
Se un lavoratore percepisce una parte del salario sotto forma di vitto o alloggio, il valore di queste prestazioni si basa sugli importi indicati all’articolo 11 dell’ordi- nanza del 31 ottobre 19474 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4107).
4 RS 831.101
Art. 8 Applicabilità ai rapporti di lavoro esistenti
La presente ordinanza è applicabile fin dalla sua entrata in vigore ai rapporti di lavoro esistenti.
Art. 9 Entrata in vigore e durata di validità
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011 con effetto sino al 31 di- cembre 2013.
2 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2016.5
3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2019.6
4 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2022.7
5 Introdotto dal n. I dell’O del 13 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4109).
6 Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4825).
7 Introdotto dal n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4107).