SCHEMA CONTRATTO
SCHEMA CONTRATTO
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ART. 60 D.LGS. N. 50/2016 E ART. 2 COMMA 3 LEGGE N. 120/2020 PER L’ AFFIDAMENTO DELL’APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTI DEI RIFIUTI SANITARI (ed altri rifiuti speciali) DELL’AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE CIACCIO DI CATANZARO
L’anno addì del mese di alle ore in
, presso la sede del ubicata in Via/Piazza l’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio (C.F. / partita IVA 01991520790) che nel prosieguo del presente Atto verrà chiamato per brevità anche “Appaltante”
E
, con sede legale in (C.F. / partita IVA ), iscritto nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di , che nel
prosieguo del presente Atto verrà chiamato per brevità anche “Fornitore” rappresentato dal Sig.
, che interviene nel presente contratto in qualità di .
PREMESSO CHE
In esito alla procedura aperta espletata ai sensi dell’art. 60 d.lgs. n. 50/2016 e 2 comma 3 legge n. 120/2020 in modalità telematica, mediante la piattaforma Sisgap della Regione Calabria, indetta con deliberazione n. del , è stata definitivamente aggiudicato a favore di
con sede in via n. , codice fiscale e partita IVA , il servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti dei rifiuti sanitari, con delibera di aggiudicazione n. del .
I costi da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a € 3.000,00 + IVA. Il servizio sarà eseguito presso l’A.O. Pugliese Ciaccio di Catanzaro.
PER RAGIONI D’URGENZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, QUESTA AZIENDA SI RISERVA LA FACOLTA’ DI PROCEDERE ALL’AVVIO DEL SERVIZIO SOTTO RISERVA DI LEGGE.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue
Art. 1 Oggetto del contratto
Il contratto ha per oggetto il servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti dei rifiuti sanitari dell’azienda ospedaliera pugliese ciaccio di Catanzaro. Il contratto è articolato in 1 lotto e le singole e specifiche codifiche della tipologia di rifiuto sono dettagliate nell’allegato che fanno parte integrante del contratto.
Articolo 2 - Definizioni
Il servizio deve essere espletato con osservanza:
- delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia di rifiuti, nonché alle norme in materia di igiene, salute e sicurezza;
- della normativa ambientale vigente e della legislazione correlata in ambito nazionale, regionale e territoriale, nonché nel rispetto delle disposizioni di legge indicanti le misure di sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo agli operatori addetti alla movimentazione dei rifiuti;
- delle prescrizioni contenute nel presente capitolato;
- delle eventuali disposizioni vigenti o che saranno emanate durante l’esecuzione del contratto;
- delle norme del Codice civile;
- del D.lgs. 3 aprile 2006, 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, parte quarta, “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;
- del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”;
- del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- di ogni altra disposizione di legge vigente in materia non espressamente citata.
Ove non diversamente specificato, la terminologia adottata nel presente documento si riferisce a quella contenuta nella normativa di riferimento. Si ritiene utile, in aggiunta, definire i seguenti termini:
- Fornitore, Xxxxx aggiudicataria: l'aggiudicatario della gara che ha sottoscritto il contratto d’appalto obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- Amministrazione contraente-Ente: l’A.O. Pugliese Ciaccio di Catanzaro che richiede i servizi oggetto del contratto nel periodo di sua validità ed efficacia;
- Codice CER (Catalogo europeo dei rifiuti): Codice identificativo dei rifiuti secondo le disposizioni di cui all’Allegato D, parte quarta, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
- Capitolato Tecnico: il documento allegato al presente atto che descrive le specifiche tecniche minime dei prodotti e dei servizi connessi oggetto del Contratto; disciplina inoltre le modalità per l emissione degli atti di adesione;
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'erogazione del servizio oggetto della presente Contratto, è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente contratto, dagli Allegati ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta Economica dell’Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
Articolo 4 – Descrizione del Servizio
Il servizio oggetto del Contratto, articolato nelle prestazioni che seguono, sono analiticamente descritte appresso:
1. analisi merceologiche, chimiche e fisiche, finalizzate alla corretta gestione del rifiuto;
2. fornitura di contenitori ed etichette secondo adeguata tipologia di rifiuto da trattare;
3. pesatura del rifiuto prima del trasporto; è a carico del fornitore un adeguato sistema elettronico di pesatura da collocarsi presso le sedi che verranno definite dal verbale in base all’art.3 comma3 del Capitolato speciale.
4. rilevazione radioattività del rifiuto, prima del trasporto; Il Fornitore sì deve dotare presso la struttura ospedaliera, di un adeguato sistema atto a verificare il livello di radioattività dei rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo, affinché prima del trasporto sia esclusa la presenza di eventuali rifiuti radioattivi in caso di riscontro dì un livello anche minimo di radioattività il referente Aziendale presente alle operazioni di pesatura provvederà a segnalare tempestivamente quanto rilevato alla Direzione Sanitaria.
5. servizio di movimentazione interna dai luoghi di produzione ai punti di raccolta e carico, ove esistenti;
6. raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti presso gli impianti autorizzati;
7. Fornitura e consegna dei formulari, registri e di eventuale altra documentazione (documento di trasporto, istruzioni scritte, SISTR I, etc.) ove richiesta;
Il contratto è a misura, pertanto il raggiungimento della soglia dei quantitativi preventivati sullo schema di offerta, non pregiudica la completa esecuzione fino alla data di scadenza.
Articolo 5 - Durata del contratto e opzioni
Il servizio a carattere continuativo e non a corpo, avrà la durata di mesi 36. La Ditta appaltatrice, alla scadenza del contratto, al termine dei tre anni, avrà l'obbligo su richiesta dell'Azienda di continuare il servizio alle condizioni convenute, per consentire la definizione delle procedure relative all'espletamento di una nuova gara per l 'individuazione del nuovo contraente e, comunque, per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data di scadenza del contratto.
L'avvio dell'esecuzione dovrà essere formalizzato in apposito verbale. La ditta aggiudicataria dovrà garantire il pieno subentro nella gestione del servizio garantendo la continuità e i livelli di servizio richiesti nel presente.
Al termine dell'appalto la Ditta aggiudicataria dovrà garantire un periodo di supporto alla transizione verso un n uovo eventuale fornitore avente una durata minima di 30 gg solari. In tale periodo (che corrisponderà, salvo diverse pattuizioni, all'ultimo mese solare del contratto), la Ditta aggiudicataria si impegna a collaborare all'ordinata migrazione delle attività.
Articolo 6 - Obbligazioni generali del fornitore
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura del servizio oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, nel Capitolato tecnico ivi inclusi i rispettivi Allegati.
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e funzionali ed alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli ordinativi di fornitura ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell’ Amministrazione., assumendosene ogni relativa alea.
Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore
Il Fornitore si obbliga, inoltre a:
a) eseguire tutti i servizi oggetto del Contratto, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e negli Atti di gara;
b) fornire tutti i contenitori e le etichette e provvedere ai ritiri degli stessi con le frequenze concordate, nel rispetto di quanto statuito nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica;
c) eseguire le attività di pesatura, di rilevazione della radioattività e tutte le analisi, finalizzate alla corretta gestione del rifiuto, nel rispetto di quanto statuito nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica;
d) effettuare le operazioni di trasporto esterno per il conferimento dei rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni di smaltimento/recupero, nel rispetto di quanto statuito nel Capitolato Tecnico, nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa;
f) garantire il supporto in tutte le attività di registrazione (FIR, Registro, MUD, SISITRI) cosi come richiesto nel Capitolato Tecnico;
g) garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
h) adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell’Azienda nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
i) dotare il personale delle divise di modello e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio;
l) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere all’Azienda Ospedaliera in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione quali:
Servizio di reportistica: Il Fornitore, deve inviare su base mensile, entro 10 giorni solari dalla scadenza del mese di riferimento, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali anche distinti per unità operativa produttrice del rifiuto.
A titolo indicativo e non esaustivo dovranno essere forniti i seguenti dati:
• chilogrammi di rifiuto prodotto;
• tipologia e numero di contenitori utilizzati, con specifica indicazione dei CER Corrispondenti;
• altre informazioni espressamente richieste dall’Agenzia e/o dall’Azienda contraente.
Articolo 8 - Verifiche e monitoraggio
Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale impartite dall’Amministrazione e, in ogni caso, si procederà alle verifiche dei servizi e delle forniture in ragione di quanto stabilito dal Capitolato Tecnico.
Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Stazione Appaltante., si riserva di risolvere il Contratto.
Nel corso dell’esecuzione contrattuale, ai sensi dell art. 102, comma 2, d X.x.xx. n. 50/ 2016, si provvederà alla verifica di conformità per i servizi e per le forniture, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.
Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, o laddove la Stazione Appaltante in relazione al contratto di fornitura, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero che le prestazioni siano state non eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, potrà risolvere il presente contratto.
Al fine di riscontrare, in maniera oggettiva, il rispetto, da parte degli operatori economici aggiudicatari, dei livelli di prestazioni previsti nel contratto, la Stazione Appaltante durante tutta la durata del contratto si riserva la facoltà di effettuare verifiche ispettive a campione presso i luoghi ove la ditta aggiudicataria deve eseguire le prestazioni contrattuali.
Le verifiche ispettive potranno riguardare:
- le prescrizioni previste nel capitolato tecnico, al cui inadempimento è collegata l’applicazione di penali;
- gli aspetti/requisiti attinenti al prodotto e/ o processo e/ o servizio che si ritiene opportuno sottoporre a verifica;
- tutti gli aspetti ritenuti critici in considerazione della loro complessità ed importanza ed indipendentemente dalla circostanza che alla violazione di tali requisiti o al mancato rispetto di tali procedure siano collegate specifiche penali.
Articolo 9 - Penali
Le penali sono definite nel Capitolato Speciale
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto.
In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all Amministrazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Contratto di fornitura (Capitolato Speciale) a decorrere dall’inizio dell’ inadempimento.
La richiesta e/ o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore
Dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 10 - Cauzione
A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad Euro / 00 ( ), mediante
. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal
Fornitore nel singolo Appalto secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico.
La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
Articolo 11 - Normativa sulla sicurezza del lavoro
Il Fornitore sottoscrive il DUVRI aziendale unitamente al presente contratto applicando le disposizioni del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., cooperando e coordinandosi con la Stazione Appaltante per ciò che attiene l’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.
Articolo 12 - Corrispettivi
Per i servizi oggetto dell'appalto verrà riconosciuto il corrispettivo pari al prezzo unitario offerto moltiplicato per il numero di Kg/litri di rifiuto prodotti nel periodo di riferimento, al netto del peso dei contenitori per la tipologia di rifiuti che richiedono tale modalità di computo.
Nel caso invece di contenitori in cartone e contenitori in plastica NON riutilizzabili e NON sanificabili, il peso dei rifiuti sarà contabilizzato al lordo dei contenitori, per effetto delle limitazioni imposte dalle normative di salvaguardia Covid-19 in quanto vengono considerati a tutti gli effetti rifiuto e non riutilizzato.
I pagamenti avverranno a cadenza mensile e la fattura da evadersi entro il termine di sessanta giorni dalla sua registrazione, indicherà il dettaglio delle codifiche CER gestite.
Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a forniture/servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, cosi come previste dal Capitolato Speciale, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti
delle Aziende, fatto salvo quanto previsto all’articolo 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m..
L'Azienda può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (mt. 1460 C.C.) Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni dì natura amministrativa.
Articolo 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010,
n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati
trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m..
L'Appaltatore, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura - Ufficio Territoriale competente.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. n. 136 13/08/2010 e s.m..
Articolo 14 - Trasparenza
Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Xxxxxxxxx;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 15 – Risoluzione del Contratto
Per le clausole risolutive di recesso si rimanda al capitolato speciale d’appalto e al disciplinare di gara. La risoluzione si verificherà di diritto a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione con la quale questa Azienda comunicherà di avvalersi della presente clausola risolutiva.
Nei suindicati casi, oltre a procedersi all'incameramento della polizza fideiussoria, a titolo di penale, l’aggiudicatario sarà tenuto al completo risarcimento del maggior danno determinatosi a causa dell'anticipata cessazione del rapporto contrattuale.
L’Azienda può ricorrere al recesso ai sensi dell’art. 109 del D.L.vo 50/2016.
Articolo 16 – Recesso
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione Appaltante, per quanto di proprio interesse, ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r., nei casi di:
a. giusta causa,
b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
c. mutamenti di carattere organizzativo.
Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
Articolo 17 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento
Ai sensi del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 5 e 6 del Reg, EU 2016/679, il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla gestione del rapporto contrattuale di cui all'oggetto del presente Capitolato.
Il Titolare del trattamento è la Stazione Appaltante che provvederà a designare il Responsabile Esterno del Trattamento dei dati al momento della sottoscrizione del contratto.
L'operatore economico contraente dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento EU 2016/679.
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con particolare riguardo al trattamento dei dati personali ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato, la Stazione Appaltante, in qualità di Titolare, nomina l'operatore economico contraente Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 28 Reg Eu 2016/679.
Sarà utilizzato il DPA adottato da questa Azienda, debitamente compilato ed adattato dal Responsabile della Protezione dei Dati di questa Azienda, consultabile sul sito: xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxx/
Articolo 18 – Subappalto
Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi di quanto previsto dall'ari 105, D. Lgs. n.50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del medesimo Decreto. La cessione del credito dell'aggiudicatario, di cui all'art. 1260 c.c. e seguenti, é regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. N. 50/2016.
Ai sensi dell'art.105 del D.L.vo n. 50/2016 il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d).
E' ammesso il subappalto, secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (specificare se dichiarato in sede di gara). Il contraente principale e il subappaltatore, sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
L'impresa aggiudicataria, qualora successivamente affidi delle prestazioni in subappalto, ferma restando la necessità dei presupposti e degli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante, la quale provvede al rilascio della stessa entro tempistiche compatibili con la situazione emergenziale in essere.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l'esecuzione del contratto di cui alla presente procedura deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge. Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano,
pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente a questa Azienda e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010).
(eventuale indicazione su realizzazione degli impianti e quadri elettrici necessari per la messa in funzione delle sterilizzatrici)
Articolo 19 - Responsabile del Servizio Fornitura e Referente del Fornitore
1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Stazione Appaltante.
2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico , numero di fax , indirizzo e-mail . PEC .
3. Il Fornitore deve inoltre comunicare alla stazione Appaltante il nominativo del Responsabile dell’esecuzione del contratto che svolgerà il ruolo di interfaccia con l’Azienda Contraente per tutte le attività ed eventuali problematiche inerenti il servizio.
Articolo 20 - Oneri fiscali e spese contrattuali
Il presente Contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali agli Ordinativi di Fornitura, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende Contraenti per legge.
Articolo 21 - Foro competente
Per tutte le controversie relative ai rapporti con l’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, sarà competente esclusivamente il Foro di Catanzaro. In caso di materi e attribuite alla competenza delle singole Aziende, sarà competente esclusivamente il Foro ove ha sede legale la singola Azienda interessata
Articolo 22 - Clausola finale
Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.