CONTRATTO DI LICENZA D’USO TRA
CONTRATTO DI LICENZA D’USO TRA
- Federazione Nazionale Grossisti E Distributori Di Materiale Elettrico, con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx, x. 00, C.F. e P.IVA 97085480156, in persona del suo Presidente Xxxx. Xxxx Xxxxx (di seguito indicata come “FME”);
E
AZIENDA ……………………………………………………………………………
con sede in ……………………………………………………………………………
C.F. ……………………………….. P.IVA …………………………………….
in persona di ……………………………………………………………………………
(di seguito indicata come “Guest”).
FME e il Guest di seguito saranno definiti anche come, individualmente, una “Parte” e, congiuntamente, le “Parti”.
* * *
PREMESSO CHE
a. FME rileva mensilmente i Dati di sell-out dei propri associati e/o di distributori terzi (“Utenti”), i quali vengono caricati dagli Utenti su una piattaforma on-line costituita ad hoc da un Soggetto Autorizzato di cui al punto c) che segue, per poi essere aggregati e distribuiti agli stessi;
b. FME, attraverso l’attività di cui al punto che precede e l’apporto di un Soggetto Autorizzato di cui al punto c), genera mensilmente due rilevazioni finali (i.e. agglomerato nazionale e panel fornitori), contenenti i dati di sell-out aggregati degli Utenti;
c. soggetti autorizzati da FME (software houses o altre società di servizi) costituiscono una specifica piattaforma web, su cui ciascun Utente, dotato di un proprio account protetto da password, carica mensilmente i propri dati di sell-out, permettendo a tali soggetti di compiere sui medesimi le elaborazioni richieste da FME (di seguito i “Soggetti Autorizzati”);
d. il Guest è interessato a poter utilizzare i dati oggetto delle rilevazioni elaborati dai Soggetti Autorizzati (di seguito i “Dati”) nell’ambito della propria attività professionale;
e. le Parti, con il presente accordo, intendono regolare i termini ed i limiti dell’utilizzo dei Dati da parte del Guest.
Ciò premesso e ritenuto, le Parti
CONCORDANO QUANTO SEGUE
1. Premesse
Le premesse costituscono parte intergrante del presente contratto (di seguito il “Contratto”).
2. Oggetto della licenza
2.1. Con il presente Contratto FME concede al Guest, ai termini e alle condizioni indicate all’art. 5 che segue, una licenza non esclusiva avente ad oggetto il diritto del Guest di utilizzare i Dati entro i limiti previsti dall’art. 5 che segue.
3. Responsabilità di FME
3.1 FME non sarà responsabile delle condizioni, modalità e termini della fornitura dei Dati e delle rilevazioni, nè delle loro elaborazioni effettuate da terzi.
3.2 Fermo quanto previsto dall’art. 1229 c.c., FME non sarà ritenuta responsabile per danni diretti o indiretti subiti dal Guest, ivi incluse perdite di chance, mancati guadagni, perdita di avviamento, derivanti da o connessi in qualsiasi modo al presente Contratto, anche per il caso di ritardi o interruzioni nella messa a disposizione dei Dati.
4. Proprietà Intellettuale
4.1 I Dati sono di esclusiva proprietà di FME così come qualsiasi altra informazione o dato raccolto, elaborato e messo a disposizione da FME, anche mediante i Soggetti Autorizzati.
4.2 Il nome ed il marchio “FME” sono di esclusiva titolarità di FME e potranno essere utilizzati dal Guest solo nei limiti di quanto strettamente necessario per individuare la provenienza dei Dati.
4.3 Il Contratto in nessun modo potrà essere interpretato come licenza concessa da FME al Guest avente ad oggetto qualsivoglia diritto di FME di proprietà intellettuale, segreto industriale o altro diritto di qualunque genere, se non nei limiti di cui al presente Contratto.
4.4 Il Guest, nell’ambito di qualsiasi attività e/o in qualsiasi documento relativi ai Dati, dovrà citare sempre FME quale fonte dei Dati medesimi, apponendo la dicitura “Dati di fonte FME®”, secondo le specifiche individuate nella piattaforma web del Soggetto Autorizzato.
5. Limiti di utilizzo dei Dati ed obblighi del Guest
5.1 FME garantisce al Guest il diritto non esclusivo di utilizzare i Dati esclusivamente all’interno della propria impresa, in forma individuale o societaria, e nei limiti qui di seguito specificati.
Si considera a tal fine normale gestione ed utilizzo interno dei Dati il loro uso, da parte del Guest, per finalità di studio, statistica, indagine, marketing e pianificazione (e.g. per verificare il proprio andamento sul mercato dei distributori di materiale elettrico, quello dei concorrenti, nonché avere coscienza del trend dei produttori di materiale elettrico, oggetto del c.d. panel fornitori).
5.2 Al Guest è fatto espresso divieto di:
i) pregiudicare o modificare l’omogeneità, integrità ed attendibilità dei Dati;
ii) comunicare, diffondere, rilevare all’esterno della propria impresa e/o comunque rendere disponibili, direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma, ivi incluso tramite elaborazioni on-line e/o off-line, i Dati a soggetti terzi. Il Guest può rivelare i Dati esclusivamente alle proprie società controllate e collegate ex art. 2359 c.c., rendendo comunque edotti i destinatari in merito all’esistenza e al contenuto dei limiti di utilizzo di cui al presente art. 5 e assicurandone l’accettazione da parte delle suddette società;
iii) utilizzare i Dati in qualunque procedimento, vertenza legale, arbitrato e/o causa innanzi ad autorità o Tribunali di ogni tipo. Il Guest può divulgare all’esterno i Dati esclusivamente se obbligato da un ordine di un Tribunale o da altre autorità giudiziaria o amministrativa o antitrust (le “Autorità”), sempre che: a) copia dell’ordine dell’Autorità venga trasmessa senza indugio per iscritto a FME prima della comunicazione delle informazioni a tale Autorità; b) il contenuto, le modalità e l’estensione delle informazioni da comunicarsi alle Autorità vengano previamente autorizzate per iscritto da FME; e c) il Guest comunichi all’Autorità soltanto le informazioni strettamente pertinenti all’ordine, cercando di evitare o limitare il più possibile l’accesso di terze parti alle suddette informazioni.
5.3 I Dati non possono essere in alcun modo copiati o riprodotti dal Guest se non nella misura e nei limiti necessari al fine dell’utilizzo dei Dati nell’ambito della propria attività interna.
5.4 I Dati verranno forniti dal Soggetto Autorizzato, per conto di FME, in un formato idoneo a rendere possibile la consulatazione delle rilevazione solo “a video”, senza alcuna possibilità di scaricare, inviare, stampare il file.
5.5 Gli obblighi di cui al presente art. 5 sono assunti dal Guest anche in relazione all’operato dei propri dipendenti, aministratori, collaboratori, consulenti esterni e società controllate e collegate ex art. 2359 c.c., operato del quale il Guest risponde ex artt. 1381 e 2049 c.c. In ogni caso, il Guest è obbligato a risarcire ogni danno, anche di immagine, che dovesse derivare a FME dall’improprio utilizzo e/o dalla indebita divulgazione dei Dati e, in particolare, è obbligato a tenere integralmente indenne e malevata FME da ogni azione e pretesa avanzata nei confronti di FME da terzi che si affermino danneggiato o comunque pregiudicati dalla divulgazione dei suggetti Dati.
6. Corrispettivi e modalità di pagamento
6.1 Il corrispettivo di:
- Euro 3.000,00 +IVA PANEL CATEGORIA (con 1 utenza)
- Euro 3.000,00 +IVA PANEL FORNITORI (con 1 utenza)
- Euro 5.000,00 +IVA PANEL CATEGORIA + PANEL
FORNITORI (con 1 utenza)
- Euro 300,00 (trecento) + IVA per eventuali utenze aggiuntive (massimo 2 in aggiunta).
1 utenza 2 utenze
da corrispondere in un’unica soluzione a ricevimento fattura, copre tutte le prestazioni necessarie per la realizzazione delle rilevazioni.
6.2 In caso di ritardo del Guest nel pagamento di una fattura (anche parzialmente), FME avrà la facoltà di sospendere la fornitura del servizio.
6.3 Il Guest non potrà far valere alcuna pretesa, eccezione o contestazione nei confronti di FME se prima non abbia proceduto al pagamento di tutti gli onorari scaduti e degli eventuali interessi moratori.
6.4 I pagamenti ricevuti da FME si intendono sempre imputati, nell'ordine, alle spese di recupero, agli interessi maturati, ed infine al capitale.
7. Modifiche del sistema
Il Guest si dichiara consapevole del fatto che FME, in conformità con la propria peculiare mission, potrà aver l’esigenza di modificare, anche in modo sostanziale, il sistema di rilevazione ed i tempi e le modalità di diffusione delle rilevazioni, senza che ciò possa in alcun modo legittimare il Guest a richiedere il risarcimento di danni o rimborsi di qualsiasi natura a FME.
8. Durata del Contratto e diritto di recesso
8.1 Il Contratto ha durata annuale a partire dalla data di decorrenza del presente e si rinnova tacitamente ed automaticamente per un periodo di eguale durata, salvo recesso da esercitarsi secondo le modalità di cui al comma successivo.
8.2 Le Parti potranno recedere in qualunque momento dal Contratto, mediante comunicazione da inviarsi all’altra parte a mezzo lettera raccomandata A.R., con un preavviso di 1 (un) mese.
9. Verifiche, ispezioni e controlli di FME
FME avrà in ogni momento facoltà di eseguire controlli ed ispezioni per verificare il rispetto delle previsioni del Contratto da parte del Guest, a tal fine valendosi della Commissione di controllo istituita da FME, sotto vincolo di riservatezza, oltre che del Soggetto Autorizzato.
10. Sospensione della fornitura
FME, fermo ogni ulteriore e diverso rimedio contrattuale e di legge, avrà facoltà di sospendere con effetto immediato la fornitura dei Dati, inviando a tal fine apposita comunicazione al Soggetto Autorizzato:
- in caso di violazione da parte del Guest dell’art. 5 del Contratto;
- nel caso previsto dall’art. 6 del Contratto.
11. Clausola risolutiva espressa
FME avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. a mezzo dell’invio di semplice comunicazione scritta al Guest:
- in caso di violazione dell’art 5.2 e/o 5.3 del Contratto;
- in caso di violazione, degli obblighi di riservatezza previsti dall’art. 12 che segue;
12. Riservatezza
12.1 I Dati e qualsiasi altro dato raccolto, elaborato e messo a disposizione ai sensi del Contratto da FME attraverso il Soggetto Autorizzato al Guest, devono considerarsi come Informazione Riservata di titolarità di FME.
12.2 Il Guest si impegna a proteggere la riservatezza di tutte le Informazioni Riservate di titolarità di FME e ad utilizzarle esclusivamente entro i limiti e per le specifiche finalità
per le quali dette informazioni gli sono state fornite, con esclusione di ogni altra e diversa finalità.
12.3 Il Guest si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza volte ad evitare o a ridurre al minimo i rischi di accesso non autorizzato, uso non consentito o indebita appropriazione delle Informazioni Riservate, ivi inclusi i Dati, ad informare tempestivamente FME per iscritto di ogni eventuale uso non autorizzato o divulgazione di cui venga a conoscenza, nonché a fornire a FME tutta la ragionevole assistenza necessaria a far cessare l’uso/divulgazione non autorizzati.
13. Privacy
Le Parti si impegnano a trattare i rispettivi dati personali, nonché quelli dei rispettivi dipendenti, amministratori, soci e collaboratori, ove comunicati nell’ambito e per le finalità strettamente necessarie all’esecuzione del presente Contratto in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e al D. Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
14. D.Lgs n. 231/2001
14.1 Le Parti dichiarano di conoscere e di aver preso atto delle previsioni di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (il “Decreto”) e si impegnano a improntare il proprio comportamento, finalizzato all’attuazione del Contratto, a principi di trasparenza e correttezza e all’osservanza del Decreto, dichiarando altresì di non essere sino ad ora mai incorse nella commissione di uno dei reati nello stesso contemplati.
14.2 L’inosservanza delle disposizioni e/o dei principi sanciti dal Decreto comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al Contratto e legittimerà FME a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati ad FME.
15. Disposizioni varie
15.1 Non è consentito alle Parti di cedere il Contratto senza previo consenso scritto dell’altra parte. Sarà nulla ogni cessione effettuata in violazione di quanto qui disposto.
15.2 Qualora un termine del Contratto fosse illecito, invalido o inefficace ai sensi del diritto applicabile, tale termine, nella misura in cui sia indipendente dagli altri termini, dovrà ritenersi come non inserito nel Contratto e non pregiudicherà in alcun modo la liceità, validità ed efficacia degli altri termini contrattuali.
15.3 In nessun caso il mancato esercizio di un diritto nascente dal Contratto o la tolleranza nei confronti di una violazione di essi potrà essere intesa quale rinuncia o implicita modifica alle disposizioni o ai rimedi da essi previsti.
15.4 Il Contratto disciplina integralmente l’accordo delle Parti e sostituiscono integralmente ogni precedente pattuizione, accordo o intesa tra le stesse intercorsa.
16. Legge Applicabile e Foro competente
Il Contratto e i diritti e gli obblighi delle Parti ivi previsti sono regolati dal, e soggetti al, diritto italiano. Le Parti concordano che il foro competente, in via esclusiva, per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le medesime Parti inerenti la validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto, o comunque con lo stesso a qualsiasi titolo connesse, sarà il Foro di Milano.
17. Comunicazioni
Qualsiasi avviso o comunicazione che debba essere inviata o si voglia inviare all’altra Parte, dovrà avere forma scritta ed essere spedita con raccomandata AR o PEC all’attenzione della persona e all’indirizzo o alla PEC qui di seguito indicati. Ciascuna parte potrà modificare tale persona e/o indirizzo e/o PEC dandone avviso scritto all’altra parte.
FME
Xxx Xxxxxx, x. 00
00000 – Xxxxxx
Pec xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxx.xx Email: xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
[Guest]
Milano,
FME [ ]
(Divisional Manager)
(Presidente xxxx. Xxxx Xxxxx)
Sottoscrizione separata di clausole
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Guest dichiara di aver letto e di approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli: art. 3. Responsabilità di FME; art. 5. Limiti di utilizzo dei Dati e obblighi del Guest; art. 7. Modifiche del sistema; art. 8. Durata del Contratto e diritto di recesso; art. 10. Sospensione della fornitura; art. 11. Clausola risolutiva espressa; art. 14. D.Lgs. n. 231/2001; art. 16. Legge Applicabile e Foro competente.
[ ] (Divisional Manager)