CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale
ORIGINALE
SERVIZIO 7 - POLIZIA LOCALE E VIABILITA
servizio 7 - polizia locale e viabilita
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2032 del 14/07/2020
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Oggetto
:
Trattativa Diretta MEPA per noleggio sistemi di rilevazione automatica delle violazioni con il semaforo rosso – Determinazione a contrattare – C.I.G. Z7A2DA7E50
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Premesso che al fine di consentire l’ottimale e corretto utilizzo dei sistemi di rilevazione automatica delle violazioni con il semaforo rosso, si rende necessario provvedere ad espletare una procedura per continuare l’affidamento del noleggio degli apparati già installati, tarati e perfettamente funzionanti;
Visto l’art. 32, comma 2, del Nuovo Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visto il decreto legislativo n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
Viste le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 – nuovo codice degli appalti, secondo le quali:
• c.1 – Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38.;
• c. 2 – Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice;
• c. 3 – Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;
• c. 4 – Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede può procedere direttamente e autonomamente oppure secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
• c. 5 – Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l’ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l’ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni delle province, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo 216, comma 10.
• c. 7 – Le centrali di committenza possono:
a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti;
c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.
• c. 8 – Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.
• c. 9 – La stazione appaltante, nell’ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile.
Valutato che ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/16 c. 1 l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 devono avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50;
Che nello specifico il comma 2 del predetto articolo prevede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
c) per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8;
I commi sotto riportati dell’art. 36 facendo espresso riferimento al mercato elettronico, prevedono quanto segue:
• c. 6 – per lo svolgimento delle procedure di gara le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;
• c. 6bis – Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, tale verifica sarà effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell’ammissione possono consentire l’accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la banca dati di cui all’articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici;
• c. 6ter – Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali;
• c. 6quater – In luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all’abilitazione o all’ammissione. Nell’ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione.
Atteso che il valore complessivo stimato delle prestazioni oggetto della presente procedura risulta essere pari ad € 35.280,00 oltre iva di legge, ovvero € 43.041,60 Iva di legge inclusa;
Che detto valore si ritenga possa essere assunto quale base d’asta ai fini della migliore offerta;
Che per l’aggiudicazione della fornitura di che trattasi, verrà utilizzato il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/16, in quanto trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato;
Evidenziato che, ai sensi dell‘art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, gli enti locali , per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro sono tenuti a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad utilizzare sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento;
Che il comma 130 dell’art. 1 della Legge di Stabilità per l’anno 2019, ha modificato il comma di cui sopra portando da € 1.000,00 ad € 5.000,00 la soglia oltre la quale vige l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare il MEPA ovvero altri mercati elettronici, messi anche a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;
Che le disposizioni della legge di stabilità 2017 – L. 232/16 – commi da 413 a 423 – hanno ulteriormente rafforzato il concetto di acquisizione centralizzata, ravvisando nello stesso un tassello fondamentale per sostenere la revisione della spesa tramite il recupero dell’efficienza nei processi e nei costi d’acquisto (inclusi gli oneri amministrativi connessi all’espletamento delle procedure di approvvigionamento) e una maggiore tracciabilità, trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa, prevedendo lo svolgimento di un’attività di studio e analisi preliminare di nuove modalità di acquisto di beni e di servizi correlati da dare in uso a terzi soggetti di natura pubblica;
Considerato che il 18 ottobre 2018, è entrato in vigore l’obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara;
Che tale obbligo, previsto dal comma 2 dell’articolo 40 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., deriva dall’art. 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU, che richiedeva proprio l’utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni: “Gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici (art. 22, co. 1)”; in tali casi, le amministrazioni aggiudicatrici «garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione» (art. 22, co. 3);
Che la disposizione normativa succitata, riguarda le modalità con cui effettuare le comunicazioni e gli scambi di informazioni all’interno delle procedure di gara secondo quanto previsto dall’articolo 52 del Codice degli Appalti, che descrive le caratteristiche che tali comunicazioni devono avere;
Visto che il comma 5 dell’articolo 52, in particolare, chiarisce: “In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione”.
Che la normativa in parola, apporta delle integrazioni alla disciplina in tema di acquisti della P.A., al fine di garantire il supporto alle Amministrazioni nell’efficiente processo di acquisizione con riferimento a tutte le acquisizioni ritenute strategiche;
Visto che è stato approvato, nella seduta n° 55 del Consiglio dei Ministri, e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019, il D.L. n. 32/2019 (noto come “Sblocca cantieri”), come convertito in Legge n° 55 del 14/06/19, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 140 del 17/06/19;
Che le principali modifiche al Codice appalti riguardano essenzialmente:
• il superamento delle linee guida Anac e dei decreti attuativi (emanati ed ancora da emanare in attuazione del D.Lgs 50/2016), che saranno sostituiti da un regolamento unico;
• l’innalzamento da 150.000 a 200.000 euro della soglia per l’affidamento con procedura negoziata con 3 operatori;
• il xxxxxxx xxxxxxx diventa il criterio di aggiudicazione predefinito per i contratti di appalto sotto soglia e la stazione appaltante deve motivare eventuali scelte diverse;
• la soglia per gli affidamenti diretti che resta a € 40.000,00;
• è possibile appaltare il progetto definitivo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi che prevedono rinnovo o sostituzione della parti strutturali di opere e impianti;
• l’eliminazione dell’obbligo di procedere tramite centrali di committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti per i comuni non capoluogo in possesso della qualificazione di stazione appaltante. I Comuni non capoluogo potranno gestire da soli le procedure di gara di maggior rilievo, senza ricorrere a centrali uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti;
• la possibilità per le stazioni appaltanti di nominare commissari di gara interni in caso di carenza di iscritti nell’albo gestito dall’Anac;
Preso atto che:
• il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;
• il mercato elettronico realizzato da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di offerta (RdO);
• a monte dell’acquisto da parte di un’Amministrazione nell’ambito del mercato elettronico, vi è un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico- finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;
• è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P.A., di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso tre modalità:
ordine
diretto d’acquisto (OdA);
trattativ
a diretta (TD);
richiest
a di offerta (RdO);
Rilevato pertanto che nell’ambito della MEPA è stata istituita, a partire dal 6/8/16, la possibilità di utilizzare una nuova procedura per eseguire l’affidamento; oltre all’Ordine Diretto e alla Richiesta di Offerta, gli utenti delle Pubbliche Amministrazioni potranno utilizzare anche la “Trattativa Diretta”;
Che la Trattativa Diretta si configura infatti come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico;
Che, come la RdO, la Trattativa Diretta può essere avviata da un’offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica.; non dovendo garantire pluralità di partecipazione, la Trattativa Diretta non ne presenta le tipiche richieste informative (criterio di aggiudicazione, parametri di peso/punteggio, invito dei fornitori, gestione dei chiarimenti, gestione delle Buste di Offerta, fasi di aggiudicazione);
Che la Trattativa Xxxxxxx viene indirizzata ad un unico Fornitore, e risponde a due precise fattispecie normative:
• Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera
a) del D.Lgs 50/2016;
• Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 163/2006.
Che, le stazioni appaltanti devono rispettare, per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, i principi di cui all’art. 30 del D.Lgs n° 50/2016 e specificatamente economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione;
Rilevato che:
• i
servizi in questione sono disciplinati dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria merceologica del mercato elettronico Consip dei beni acquistati “Veicoli e Forniture per la Mobilità”
• il
documento DURC sarà recepito in atti al momento dell’individuazione dell’aggiudicatario della procedura di che trattasi al fine dell’affidamento, ai sensi dell’art. 31 della legge 69/13;
• ai
sensi di quanto disposto dall’art. 53 delle “Regole di e-procurement” il contratto sarà stipulato per scrittura privata (stipula), che consistere nello scambio dei documenti di Offerta e Accettazione sottoscritti con Firma Digitale dal Fornitore e dal Soggetto Aggiudicatore;
• il
contratto concluso (stipula), composto dall’offerta del fornitore e dal documento di accettazione del soggetto aggiudicatore, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al Bene o al Servizio oggetto del Contratto e dalle Condizioni Particolari eventualmente indicate dall’Amministrazione;
• al fine
di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;
• che
verrà richiesta unica offerta a ditta locale, iscritta sia al bando oggetto della presente T.D. che all’Albo fornitori dell’Ente, specializzata in tale tipologia di servizi in quanto trattasi di particolare fattispecie che consente la predisposizione di preventivo solo dopo la visione dei documenti da trattare;
• la
richiesta di preventivo ad unico operatore economico, peraltro già aggiudicatario della precedente prestazione, è motivata della competitività dei prezzi offerti rispetto a quelli praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità delle prestazioni offerte dalle apparecchiature già testate e correttamente montate senza ulteriori carichi economici;
• sarebb
e antieconomico ed estremamente difficoltoso l’affidamento ad altre ditte in quanto le apparecchiature esistenti sono già state correttamente collaudate, tarate, utilizzate e testate
anche per l’anno in corso, ed anche in virtù del fatto che con mail Pec acquisita al prot. n° 19295 del 27.02.2020, la società “PROJECT AUTOMATION S.p.A.” ha accettato di proseguire il noleggio alle stesse condizioni e patti del precedente, peraltro molto favorevole;
Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;
Visti i documenti di gara all’uopo predisposti ed allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs n° 267/00;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 13/12/2019, pubblicato sul GURI n° 295 del 17/12/2019, con cui è stato differito al 31/03/2020 il termine per la presentazione della deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali;
Visto il decreto 28 febbraio 2020 (GU n. 50 del 28 febbraio 2020) con il quale veniva ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 38 del 16/06/2020 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, la Nota Integrativa ed il Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di Bilancio;
Visto l’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999;
Visto il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”;
Visto il D.Lgs. del 18 aprile 2016 n° 50 “Nuovo codice degli appalti”;
Visto il decreto legge n. 32/2019 (noto come “Sblocca cantieri”) convertito in L. 14/06/19 n° 55;
Viste le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
1) Di autorizzare l’ufficio Provveditorato/Economato ad espletare la Trattativa Diretta MEPA per il noleggio di n° 3 apparati di rilevazione automatica delle violazioni con il semaforo rosso, con l’operatore economico “PROJECT AUTOMATION S.p.A.” con sede legale a Monza (MB) in Xxxxx Xxxxxxx xx 00, ponendo a base d’asta lo stesso importo del precedente contratto, e cioè € 35.280,00 oltre Iva di legge, ovvero € 43.041,60 Iva di legge inclusa, per le motivazioni meglio espresse in premessa;
2) Di approvare il capitolato speciale allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3) Di assumere quale criterio di selezione delle offerte, quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.lgs. 50/2016, in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato;
4) Di dare atto che all’affidamento della fornitura si provvederà con successivo e separato atto prima della stipula del documento generato dal sistema;
5) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 53 delle Regole di e-procurement, il contratto sarà stipulato per scrittura privata (stipula) sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell’aggiudicatario e dal punto ordinante dell’Ente;
6) Di specificare che il documento di stipula conseguente la presente non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto rientrante nella fattispecie di cui al comma 10 lettera b) del medesimo decreto, ossia acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
7) Di prenotare la spesa complessiva di € 43.041,60 al cap. 583 “apparato di rilevazione violazioni semaforiche – proventi CdS” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020;
8) Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il Dirigente del Servizio 7 – Polizia Locale e Viabilità Xxxx. Xxxxx Xxxxx;
9) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs n° 267/00;
10) Di trasmettere la presente ai servizi Finanziari, per i provvedimenti di competenza;
11) Di trasmettere la presente all’ufficio Redazione sito per le pubblicazioni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50.
Il Dirigente
XXXXX XXXXX / ArubaPEC S.p.A.
(Atto firmato digitalmente)
C I T T À D I C I V I T A V E C C H I A
Città Metropolitana di Roma Capitale
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
FORNITURA IN NOLEGGIO DI TRE SISTEMI DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE INFRAZIONI A SEMAFORO ROSSO, IN POSTAZIONE FISSA, REGOLARMENTE APPROVATI/OMOLOGATI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, AI FINI DEL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 146 DEL C.D.S., COMPRENSIVA DI TARATURA, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA DEI DOUMENTATORI FOTOGRAFICI E RELATIVI SERVIZI COMPLEMENTARI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE
C.I.G. Z7A2DA7E50
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura nella modalità di noleggio, per la durata di un anno, delle seguenti apparecchiature da utilizzare nel territorio comunale oltre ai seguenti servizi complementari:
• il noleggio a canone fisso di nr. 3 (TRE) postazioni fisse di rilevazione digitali di infrazioni al codice della strada relative all’art. 146 commi 2 e 3 (passaggio con rosso) da installarsi in corrispondenza di un’intersezione semaforizzata;
• la verifica annuale della taratura delle apparecchiature;
• la garanzia della durata di anni uno (mesi 12) delle apparecchiature di rilevamento delle infrazioni semaforiche dalla data della prima verifica del corretto funzionamento delle stesse;
• la manutenzione ordinaria e straordinaria di cadauna apparecchiatura di rilevamento delle infrazioni semaforiche per la durata di anni uno dal primo certificato di collaudo con ripristino o sostituzione anche completa a seguito di eventuali danni provocati dolosamente o colposamente da terzi identificati. Il Comando di P.M. trasmetterà alla Ditta gli estremi di chi ha causato il danno per il recupero diretto, ovvero dalle compagnie assicuratrici, dell’importo necessario per il ripristino. In caso di danni provocati da soggetti non identificati l’onere per il ripristino, anche completo dell’apparecchiatura, ricade esclusivamente sull’impresa appaltatrice per l’intero periodo contrattuale;
• la messa a disposizione di un software gestionale utile a scaricare le immagini acquisite dalle apparecchiature di rilevamento delle infrazioni semaforiche sul PC utilizzato per l’elaborazione delle infrazioni rilevate. Il software deve essere ospitato, pena l’esclusione, in un data center ubicato presso la sede dell’aggiudicatario (cloud), a cui l’Amministrazione può accedere da una postazione client, realizzata con p.c., monitori 24 pollici e stampante laser a colori. Il Data center deve essere certificato ISO 27001, pena esclusione. La documentazione dovrà essere allegata in gara.
• la messa a disposizione di un software per analizzare e raggruppare le infrazioni rilevate dalle apparecchiature noleggiate che il pubblico ufficiale accertatore reputa, a norma delle vigenti disposizioni di legge, di dover ritenere valide oppure di annullare, catalogarle secondo i motivi che ne hanno causato l’accoglimento o l’annullamento e fornire, a fine lavoro, un foglio riepilogativo che raggruppi le infrazioni convalidate o annullate riportando il motivo che ne ha determinato l’eliminazione;
• l’ausilio nell’Ufficio di Polizia Locale per la elaborazione tecnica delle infrazioni rilevate a mezzo delle apparecchiature noleggiate accertate appunto, dalla Polizia Locale;
ART. 2 – OFFERTA
Per quanto attiene l’offerta, l’impresa concorrente dovrà attenersi a quanto indicato nel presente Capitolato. La mancata indicazione di quanto richiesto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto o la mancanza dei requisiti minimi richiesti sarà motivo di esclusione dalla gara.
ART. 3 - VALORE DELL’APPALTO - IMPORTI ANALITICI DELLE FORNITURE E DELLE PRESTAZIONI
L’importo posto a base di gara può quantificarsi in € 35.280,00 ovvero € 43.041,60 Iva di legge inclusa, riferito all’intera durata del contratto di 12 mesi .
L’importo suddetto è comprensivo del:
• noleggio di tre apparecchiature, tarate ed omologate dal competente Ministero, completo di ogni parte per il perfetto funzionamento al fine della documentazione digitale delle infrazioni commesse da veicoli che superano la linea di arresto in intersezioni semaforizzate quando il segnale è rosso - Codice della Strada, art. 146 – cc. 2 e 3;
Devono intendersi compresi nell’importo di cui sopra:
a. apparecchiatura di rilevazione delle infrazioni;
b. armadio contenente l’apparecchiatura;
c. eventuale sostegno in acciaio, contropiastra per xxxxxx, bulloni, ecc.;
d. illuminatore infrarosso o flash per rilevazioni notturne a colori;
e. manutenzione delle apparecchiature e dell’impianto semaforico interessato;
f. manutenzione dell’eventuale “flash” o “infrarosso”;
g. collaudo/verifica dei documentatori per 12 mesi;
h. rimozione alla scadenza dei 12 mesi.
Non è consentito il sistema di rilevazione mediante spire.
Il sistema periferico di rilevamento delle infrazioni semaforiche ubicato dovrà essere realizzato con apparecchiature omologate e rispondenti alle prescrizioni sotto elencate:
• dovrà essere omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’accertamento, in modalità automatica senza la presenza dell’agente accertatore, delle infrazioni all’art. 146/commi 2 e 3 del C.d.S.;
• dovrà essere in grado di garantire il funzionamento nelle 24 ore giornaliere con qualsiasi condizione climatica;
• dovrà essere del tipo fisso, ancorato a terra e non rimovibile, nel rispetto della normativa vigente;
• dovrà preferibilmente essere installato in modo da rendere il più difficoltoso possibile gli atti di vandalismo;
• dovrà fornire in automatico, a pena di esclusione, quale prova dell’avvenuta infrazione, almeno una doppia documentazione fotografica a colori, doppia in bianco e nero e un filmato, da cui si possa vedere la fase di avvicinamento e successivo attraversamento dell’intersezione con luce semaforica accesa;
• dovrà memorizzare le documentazioni delle infrazioni localmente su memoria digitale non volatile (hard disk o dispositivi analoghi);
• dovrà garantire la sicurezza e l’integrità dei dati raccolti mediante meccanismi di certificazione degli stessi;
• non saranno accettate soluzioni che prevedono lo scarico manuale dei dati presso le postazioni periferiche;
• dovrà rilevare mediante analisi video (senza l’ausilio di sensori esterni come ad es. le spire) lo stato del semaforo e il superamento da parte dei veicoli della linea di arresto;
• dovrà essere in grado di controllare fino a 2 corsie di marcia;
• dovrà garantire la sicurezza e l’integrità dei dati raccolti mediante meccanismi di certificazione degli stessi;
• dovrà consentire l’individuazione del veicolo in orario notturno, in cui verrà utilizzato il sistema;
• dovrà produrre documentazioni di infrazione in qualsiasi condizione di illuminazione ambientale (sia di giorno che di notte), le quali dovranno contenere almeno le seguenti informazioni minime:
• indicazione della località dove è avvenuto l’accertamento;
• tempo di attivazione della luce gialla;
• tempo trascorso dall’attivazione della luce rossa al passaggio del veicolo;
• identificazione della corsia interessata all’infrazione;
• data dell’accertamento;
• ora dell’accertamento.
L’oggetto dell’appalto si compone come segue:
• apparati per la rilevazione delle infrazioni all’art. 146 co. 2 e 3 del Codice della Strada;
• piattaforma o sistema di validazione e ed archiviazione dei dati relativi alle infrazioni rilevate;
• formazione all’uso dei software gestionali al personale dei competenti Uffici dell’Ente;
• manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparati e dei software gestionali richiesti;
• fornitura e posa in opera della segnaletica stradale occorrente.
L'acquisizione e la gestione dei dati dovranno avvenire in assoluta sicurezza.
Sono comprese nel servizio le licenze d’uso per l’utilizzo della piattaforma gestionale offerta. L’appaltatore del servizio dovrà anche interloquire con la Polizia Locale, sia per via telematica che telefonica, pertanto alla stessa dovranno essere comunicati il nominativo o i nominativi dei responsabili, sui quali graveranno gli oneri previsti dalla vigente normativa sulla privacy.
Con specifico riferimento alla piattaforma di rilevamento delle infrazioni del semaforo rosso, i software forniti dovranno avere le seguenti funzioni minime:
• archiviazione e repertorio di tutti i dati relativi alle infrazioni rilevate, validate ed annullate;
• ricerca dei dati relativi alle infrazioni attraverso la targa e/o il codice infrazione e/o un intervallo di date
ART. 5 – CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE
Le apparecchiature destinate alla rilevazione delle infrazioni semaforiche dovranno produrre almeno una doppia documentazione fotografica di ognuna delle infrazioni commesse dai veicoli che superano la linea di arresto in intersezioni semaforizzate quando il segnale è rosso e devono avere le seguenti caratteristiche:
• essere omologate per rilevazioni automatiche senza la presenza dell’operatore di P.M.;
• essere installate stabilmente al suolo in modo fisso ad altezza minima di mt. 3,00 dal piano stradale, protette all’interno di armadi blindati, non manomettibili o facilmente oscurabili;
• produrre documentazione fotografica in cui è visibile l’automezzo che ha proseguito la marcia quantunque la lanterna semaforica proiettasse luce rossa, la panoramica dell’intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l’attraversamento accesa sul rosso e la targa dell’automezzo;
• scattare una sequenza di almeno due fotogrammi, due a colori e due in bianco e nero, per ogni infrazione, di cui uno prima o a cavallo della linea d’arresto (al massimo la linea di arresto deve intravedersi tra le due ruote dell’automezzo) e l’altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell’intersezione controllata;
• utilizzare misure di sicurezza e sistemi di cifratura e di anonimizzazione tali da rendere inintelligibili a terzi non autorizzati i dati rilevati;
• sistema di ripresa dotato di videocamera digitale di almeno 5 megapixel;
• essere programmate in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell’intersezione sulla quale debbono essere installate in modo da effettuare il secondo scatto circa al centro dell’intersezione stessa;
• rilevare, per ogni infrazione rilevata, almeno:
- indicazione della località dove è avvenuto l’accertamento;
- tempo di attivazione della luce gialla;
- tempo trascorso dall’attivazione della luce rossa al passaggio del veicolo;
- identificazione della corsia interessata all’infrazione;
- data dell’accertamento;
- ora dell’accertamento;
• non rilevare veicoli che procedono in senso inverso di marcia;
• disporre di un software (in licenza d’uso ed installato su PC) per scaricare e centralizzare le immagini rilevate;
• selezionare le violazioni valide con inserimento di targa e modello del veicolo in infrazione;
Controllo in remoto della funzionalità delle apparecchiature
Le imprese partecipanti alla gara dovranno monitorare on-line o con frequenti controlli periodici, avvalendosi di personale facilmente reperibile, il funzionamento di tutte le apparecchiature di rilevamento delle infrazioni semaforiche noleggiate in modo da consentire l’accertamento di eventuali anomalie del loro funzionamento in tempo reale. Ciò al fine di garantire la regolare continuità dei servizi di rilevamento delle infrazioni e un tempestivo intervento manutentivo per il loro ripristino in caso di guasti o danni conseguenti ad atti vandalici. Tutti i costi per i collegamenti alla rete internet dovranno essere sostenuti dall’impresa aggiudicataria dell’appalto.
Visione delle foto rilevate dalle apparecchiature direttamente dal domicilio del contravvenzionato a mezzo collegamento internet
L’impresa aggiudicataria, inoltre, deve mettere a disposizione del Comando di Polizia Locale in comodato d’uso gratuito per l’intera durata dell’appalto un software che consenta al cittadino che ha ricevuto la notifica di un verbale per infrazione al Codice della Strada relativa all’art. 146, c. 3 (passaggio a semaforo rosso), di prendere visione delle foto rilevate dalle apparecchiature direttamente dal proprio domicilio attraverso un collegamento alla rete internet.
Verifiche, collaudi taratura delle apparecchiature
E’ a carico della ditta aggiudicataria l’onere di tutte le spese per la verifica iniziale e per le verifiche seguenti nei modi di legge delle apparecchiature di rilevamento delle infrazioni da effettuarsi almeno una volta all’anno e per tutte le volte che le apparecchiature in questione saranno oggetto di manutenzione straordinaria a seguito di eventi eccezionali, incidenti, atti vandalici, ecc..
ART. 6 – TERMINE DI ESECUZIONE DELL’APPALTO – PENALE
Nel caso di ritardo nell’esecuzione della fornitura, sarà applicata una penale a carico del fornitore inadempiente, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%, anche questo quale limite giornaliero, del valore contrattuale, fino alla data di effettiva installazione delle apparecchiature, previa contestazione formale a mezzo raccomandata A.R o PEC.
La ditta, sarà invitata a fornire spiegazioni e giustificazioni entro un termine di 3 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, fatte salve motivate e comprovate giustificazioni. Inoltre, se il termine di consegna nell’esecuzione della fornitura e/o della mancata manutenzione delle apparecchiature avesse rilevanza essenziale, il ritardo potrà comportare l’immediata risoluzione del contratto, procedendo di conseguenza all’affidamento della fornitura in favore della ditta risultata seconda in graduatoria. Il recupero delle penalità potrà essere anche effettuato sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata. Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le norme vigenti.
ART. 7 – DURATA DELL’APPALTO
La durata del presente appalto riguardante il noleggio a canone fisso delle tre apparecchiature per la rilevazione delle infrazioni semaforiche è prevista per anni uno (12 mesi). Eventuali periodi di fermo o di minor utilizzo delle apparecchiature oggetto del presente appalto, decisi di comune accordo con la stazione appaltante o per cause di forza maggiore, dovranno essere recuperati a fine contratto.
Al termine dell’anno di durata contrattuale l’impresa aggiudicataria dovrà rimuovere e ritirare tutte le apparecchiature noleggiate, senza formalità di sorta. L’Amministrazione comunale ha facoltà, con verifica annuale, di rescindere il contratto, senza alcun onere a proprio carico, qualora le spese sostenute dovessero superare le entrate.
ART. 8 – FINANZIAMENTO.
Il noleggio delle apparecchiature sarà remunerato attraverso gli incassi rivenienti dalle infrazioni rilevate dalle apparecchiature, accertate ad esclusivo giudizio del Pubblico Ufficiale di Polizia Locale in base alle vigenti leggi, circolari ministeriali ed omologazione, notificate ed incassate.
La Ditta aggiudicataria dell’appalto fatturerà l’importo aggiudicato oltre IVA alla fine di ogni mese a decorrere dal secondo mese successivo all’aggiudicazione e fino al secondo mese seguente la data di cessazione del contratto, suddiviso in 12 rate mensili.
Ogni fine mese, qualora sulla scorta della rendicontazione mensile degli incassi non si dovessero coprire integralmente gli importi del canone mensile relativo all’appalto, la Ditta aggiudicataria fatturerà fino al limite delle somme incassate. La fatturazione ed il pagamento della differenza verranno effettuati quando le somme incassate lo consentiranno, senza che da parte della Ditta si possano pretendere interessi per il ritardato pagamento.
ART. 9 - PAGAMENTO.
Il pagamento avverrà in seguito alla consegna ed al riscontro della regolare esecuzione della fornitura, oltre che del rispetto delle norme di cui al presente capitolato.
La fattura elettronica dovrà essere compilata secondo le leggi vigenti, essere intestata e inviata a: Comune di Civitavecchia – Comando Polizia Locale
Le fatture dovranno essere trimestrali.
Le fatture dovranno OBBLIGATORIAMENTE riportare le seguenti indicazioni:
- Il servizio/ufficio che ha richiesto la fornitura (Comando Polizia Locale);
- Il riferimento amministrazione;
- Numero atto (buono d’ordine o determina) di impegno;
- Il capitolo di spesa sul quale è imputato il costo;
- Data di scadenza della fattura;
- CIG;
- Il numero del conto dedicato sul quale effettuare il pagamento. Codice Univoco KX0PLI.
L’ufficio Ragioneria restituirà al mittente le fatture nel caso di mancata indicazione di uno qualsiasi dei predetti dati.
Le fatture trimestrali saranno sottoposte a liquidazione secondo quanto disposto dal vigente Regolamento di Contabilità, con apposito provvedimento dirigenziale.
ART. 10 – BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE
L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità nel caso che il fornitore abbia usato, nell’esecuzione della fornitura, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano la privativa. Il soggetto aggiudicatario dovrà assumersi tutte le responsabilità eventualmente derivanti dall’adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violano brevetti e diritti d’autore. Il fornitore garantisce, senza limitazione alcuna ed a proprie spese, l’Amministrazione comunale contro eventuali azioni o rivendicazioni di terzi.
ART. 11 – RESPONSABILITA’ DEL SERVIZIO A CARICO DELL’APPALTATORE - RISCHI E DANNI
La Ditta aggiudicataria è responsabile dell’esecuzione della fornitura e del servizio manutentivo in ogni sua parte. Sono a carico della Ditta aggiudicataria i rischi derivanti dalla perdita o danneggiamento di attrezzature, hardware e software. E’ posto a carico dell’appaltatore adottare, nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
ART. 12 – CONDIZIONI D’APPALTO
Nel formulare l’offerta la ditta concorrente dovrà tener conto anche di quanto segue:
• l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore cui appartengono i servizi/lavori oggetto dell’appalto e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgeranno i servizi/lavori suddetti;
• l’appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore, anche se non sia aderente alle Associazioni di categoria o receda da esse, indipendentemente dalla struttura e dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, salve, naturalmente, le distinzioni previste per le imprese artigiane.
ART. 13 – CAUSE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE
L’Amministrazione comunale risolverà, ai sensi dell’art. 1456 C.C., con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il semplice preavviso mediante lettera raccomandata r.r., il contratto che seguirà all’aggiudicazione dell’appalto:
- in caso di frode, di grave negligenza, di inadempienze gravi ovvero ripetute nel rispetto ed esecuzione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente capitolato e atti complementari, della normativa di riferimento, nonché nel caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nel caso la ditta affidataria non esegua quanto richiesto dall’Ente ed accettato dalla stessa in sede di gara nonché quanto eventualmente proposto dalla stessa in sede di gara;
- nel caso di inosservanza degli obblighi assunti per l’espletamento dell’appalto;
- in caso di segnalata violazione degli obblighi contrattuali, tramite la ricezione di n. 2 (due) comunicazioni scritte di richiamo del Comune di Civitavecchia;
- nei casi di subappalto e/o di cessione del contratto;
- nel caso in cui i termini di esecuzione della fornitura abbiano superato quelli previsti dal presente Capitolato e da quant’altro offerto in sede di gara dall’aggiudicatario;
- in caso di fallimento, anche se a seguito di concordato preventivo, della Ditta aggiudicataria ovvero dell’Impresa mandataria, nell’ipotesi di Associazione Temporanea d’Impresa;
- nel caso venisse meno la sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione antimafia;
- nei casi in cui venissero meno i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale.
In tali ipotesi l’Ente appaltante provvederà, di pieno diritto e senza formalità di sorta, a risolvere il contratto ed incamerare la garanzia di cui all’art. 13, con diritto di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti senza che la ditta abbia nulla a pretendere all’infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni regolarmente adempiute fini al giorno della risoluzione. Con la risoluzione del contratto, l’Amministrazione ha piena facoltà di affidare il servizio alla ditta risultata successiva nella graduatoria della gara, al prezzo offerto, addebitando i maggiori oneri economici alla ditta inadempiente. La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta dalle responsabilità amministrative, civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma della legislazione di riferimento, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.
In caso di decesso del titolare della ditta aggiudicataria (se del tipo “individuale”), l’Amministrazione comunale può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi e dei successori, oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare con provvedimento amministrativo risolto l’impegno assunto dal de cuius. Resta salva, comunque, la facoltà dell’Amministrazione comunale di risolvere, in tutto o in parte, il contratto qualora lo ritenesse necessario nell'interesse della fornitura e/o per l’insorgere della fattispecie di pubblico interesse e/o qualora intervengano disposizioni legislative abrogative di quelle prese a riferimento per il presente appalto.
ART. 14 – CONTROVERSIE
Contro il provvedimento di aggiudicazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo competente entro 60 giorni. Salvo quanto previsto dall’art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni controversia è competente il giudice ordinario, ferma la facoltà, nell’ipotesi di reciproco e formale accordo tra le parti, di avvalersi di quanto previsto dall’art. 205 e segg.ti del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 15 – REVISIONE
I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri e le spese di cui al presente Disciplinare e sono presentati dagli operatori economici concorrenti alla stregua di calcoli di loro propria convenienza a tutto loro rischio e pericolo.
Tutti i prezzi del presente appalto sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’appalto, essendo espressamente esclusa la revisione dei prezzi. L’esecutore del contratto non avrà, pertanto, alcun diritto di pretendere l’aggiornamento e/o la revisione dei prezzi contrattuali per aumento di costo di quanto necessario per l’esecuzione del rapporto contrattuale o per ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la presentazione dell’offerta, qualunque ne sia l’incidenza.
L’esecutore del contratto accetta il carattere aleatorio del presente contratto e rinuncia espressamente ad avanzare richieste di maggiori compensi a norma dell'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
ART. 16 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Sono a carico dell’impresa aggiudicataria i seguenti oneri:
1. osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi in materia previdenziale ed assistenziale a favore dei lavoratori dipendenti; obbligo ad applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme e condizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso; osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
2. su richiesta della stazione appaltante, l’impresa aggiudicataria, a propria cura e spese, dovrà provvedere allo spostamento dei documentatori fotografici per la rilevazione di infrazioni al
C.d.S. (art. 146, c. 3 – passaggio con semaforo rosso), in altra zona già provvista di impianto semaforico;
3. l’assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria del software e dell’hardware fornito, durante tutto il periodo di validità del contratto;
4. l’assistenza in loco, in caso di malfunzionamento o danneggiamento delle strumentazioni;
5. l’acquisizione della certificazione di taratura annuale degli impianti di rilevamento delle infrazioni, nei termini di legge;
6. la polizza assicurativa “ALL RISK” (furto, incendio, danneggiamenti, atti vandalici, eventi atmosferici, ecc.);
7. l’impegno a garantire attivo il servizio di rilevamento delle infrazioni per la durata giornaliera, mensile ed annua, stabilita dal Corpo di Polizia Locale ivi compresi eventuali periodi di sospensione;
8. a tutte le attività previste nel presente appalto;
9. le linee dati (UMTS) saranno a carico dell’aggiudicatario; i fotogrammi dovranno essere memorizzati localmente e inviate al centro di controllo tramite linea dati UMTS/ADSL.
Resta salva la facoltà della stazione appaltante di richiedere all’impresa aggiudicataria l’ampliamento del servizio in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 c. 12 del dlgs 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i..
L’aggiudicatario resta obbligato alla stipulazione del contratto d'appalto nel termine assegnato dall'Amministrazione appaltante, assumendosene le relative spese.
ART. 17 – ONERI ED OBBLIGHI VARI
E’ a carico della stazione appaltante la visione delle infrazioni rilevate dai documentatori fotografici, da parte del personale della Polizia Locale incaricato, entro il termine più breve e, comunque, entro quindici giorni dal ricevimento dello stesso.
ART. 18 - SPESE DI CONTRATTO
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a totale carico dell’appaltatore.
ART. 19 – SUBAPPALTO
E’ vietato, a pena di risoluzione del contratto, la cessione del contratto. Non è ammesso il subappalto del noleggio e della manutenzione delle apparecchiature di rilevamento delle infrazioni, pena risoluzione del contratto. Gli eventuali subappalti da indicarsi in sede di offerta, riferiti esclusivamente alla installazione delle apparecchiature di rilevamento delle infrazioni semaforiche (opere di scavo, segnaletica, etc) saranno disciplinati ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n° 50/2016.
ART. 20 – RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato con il presente Capitolato Speciale d’Appalto, valgono e si applicano le norme vigenti in materia.
ART. 21 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
1. Il titolare del trattamento è il Comune di Civitavecchia – Pzza Guglielmotti, 7 – Civitavecchia.
2. Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Comando di Polizia Locale Xxxx. Xxxxx Xxxxx domiciliato in Xxxxxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xx 00.
3. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che:
- i dati forniti all’Amministrazione verranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici dal personale del Comune di Civitavecchia e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei corrispettivi;
- il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all’esecuzione del presente contratto e per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.
4. Ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Xxxxxx) il contraente è designato “responsabile del trattamento dei dati personali” per le finalità di cui al presente contratto. Il contraente effettuerà il suddetto trattamento secondo le modalità e con gli strumenti definiti dall’Amministrazione comunale quale titolare del medesimo trattamento, adottando le misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 196/03.
5. Il contraente, nell’espletamento dell’incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi al soggetto coinvolto nel caso assicurativo, che, come tale, è soggetto alla applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. Il contraente deve provvedere a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati del trattamento di che trattasi ai sensi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 196/03, comunicare i relativi nominativi, unitamente all’ambito del trattamento a ciascuno consentito, al Dirigente responsabile, impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla loro diretta sorveglianza.
6. Il contraente deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dall’Amministrazione comunale.
7. In particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una
forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
8. Il Responsabile del Trattamento è tenuto a consentire agli interessati, titolari dei dati oggetto di trattamento, l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.
9. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
10. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
11. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
12. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
13. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari deve avvenire secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato anche verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, altresì per i dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità' dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità sopraesposte anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
14. Il Comune, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.
15. Il contraente è tenuto a relazionare semestralmente/annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad informare tempestivamente l’Amministrazione comunale in caso di situazioni anomale o di emergenze.
16. Il trattamento suddetto, da parte del contraente, cessa ad avvenuto espletamento dell’incarico. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il contraente previa
loro consegna al Comune di Civitavecchia, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.
ARTICOLO 22 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n° 136/10 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
La ditta dovrà prevedere, altresì, all’utilizzo di un conto corrente bancario o postale dedicato alla fornitura in parola, sul quale dovranno transitare i movimenti finanziari effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale.
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n° 136/10 per la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
ART. 23 – INFORMAZIONI INERENTI LA GARA
Ulteriori informazioni inerenti la presente gara possono essere richieste, tutti i giorni lavorativi, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, presso:
- Comune di Civitavecchia – Xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xx 00 Xxx. 0000.00000 – 0000.000.000 – Fax. 0000.000000.
Le richieste di chiarimenti vanno indirizzate al RUP solo ed esclusivamente tramite piattaforma MePA.
Il responsabile unico del procedimento di esecuzione della T.D. per la fornitura in noleggio di specifici apparati per la rilevazione semaforica per il Comando di Polizia Locale è il Comandante/Dirigente Xxxx. Xxxxx Xxxxx, con recapito tel. 0000.000.000 (centralino) 0000.000.000 (diretto) – fax. 0000.000.000.
Mail: xxxxx.xxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx
mail comando: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx PEC: xxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx
La presente richiesta non vincola la Stazione Appaltante.
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale
SERVIZIO 7 - POLIZIA LOCALE E VIABILITA
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2032 del 14/07/2020
Oggetto: Trattativa Diretta MEPA per noleggio sistemi di rilevazione automatica delle violazioni con il semaforo rosso – Determinazione a contrattare – C.I.G. Z7A2DA7E50
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
AREA ECONOMIA E FINANZE
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis,151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Esercizio- Residuo | Cod. Mecc. Capitolo | Des. Capitolo | Atto | Impegno Accertament o | Importo | Siope |
2020 | 583 | pren 2114 | 43041,60 |
Civitavecchia li, 15/07/2020 Il Dirigente
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx / INFOCERT SPA
(Atto Firmato Digitalmente)