Premessa
I contratti d’impresa
di Xxxxxxx Xxxxxxx
Il contratto preliminare di compravendita immobiliare: aspetti giuridici, fiscali e contabili
Premessa
Nel contesto delle compravendite immobiliari è prassi comune stipulare antecedentemente al rogito il c.d. “contratto preliminare” il quale, in sostanza, rappresenta un’articolata forma di tutela dei diritti delle parti contraenti relativamente al trasferimento della proprietà dell’immobile.
La stipula di un preliminare ha in sé delle implicazione sicuramente di carattere civilistico o, per meglio dire, giuridico, le quali possono avere dei risvolti di natura fiscale, in particolare per quanto concerne principalmente le imposte indirette.
Pertanto, al fine di illustrare di seguito il corretto trattamento tributario del contratto preliminare, si ritiene opportuno procedere “preliminarmente” con un breve inquadramento giuridico della fattispecie in questione.
Il contratto preliminare: i profili giuridici
Giuridicamente il contratto preliminare:
“è l’accordo con cui le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto detto definitivo, indicandone subito gli aspetti e i contenuti essenziali. Il contratto produce tra le parti effetti unicamente obbligatori e non reali, non essendo idoneo a trasferire la
proprietà del bene o a determinare l’obbligo di corrispondere il prezzo pattuito” .
21
In sostanza, tra l’inizio della trattativa e l’effettivo trasferimento della proprietà immobiliare si colloca la stipula del c.d. accordo preliminare.
La differenza rispetto al contratto definitivo, come intuibile dalla definizione, risiede nel fatto che l’oggetto della sua prestazione è rappresentata da un’obbligazione di fare.
Per quanto articolato, il contratto preliminare non produce effetti se non quello di impegnarsi, generalmente entro una determinata data, ad adempiere all’obbligazione assunta.
Ma perché si ricorre alla stipula di un preliminare?
Spesso vi è la necessità delle parti interessate, una volta cristallizzata la volontà di trasferire la proprietà di un’immobile, di opzionare per così dire l’affare formalizzando l’accordo al fine di impegnare le parti che si vogliono
cautelare da eventuali “ripensamenti”.
Da ricordare come vi sia anche lo studio n.19-2007/C approvato dalla Commissione Studi Civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato, che definisce così il contratto preliminare.
“Il contratto preliminare esplica in primo luogo la funzione di fissare, su un piano obbligatorio, quelli che sono i termini dell’accordo raggiunto, da tradurre nell’atto definitivo, e tutto ciò al fine di evitare che, durante il lasso di tempo intercorrente tra il momento dell’accordo ed il momento dell’atto di trasferimento, vi possano essere dei “ripensamenti” o che, comunque, si debbano ridiscutere alcuni dei punti dell’accordo già raggiunto”.
21 Si veda la definizione fornita dall’Agenzia delle Entrate con la R.M. n.197/E/07.
Per quanto concerne i requisiti “ab substantiam” del contratto preliminare, per essere considerato valido il contratto deve avere una serie di requisiti che elenchiamo di seguito:
⮊ deve essere stipulato nella medesima forma prescritta per il contratto definitivo che si
intende concludere (art.1351 c.c.), ed in tal caso, pertanto, in forma scritta;
⮊ nel contratto devono essere individuati i punti essenziali del successivo consenso da prestare in occasione del contratto definitivo, sui quali già alla formalizzazione del preliminare deve sussistere il pieno consenso delle parti contraenti (art.1325 c.c. e art.1418 c.c.);
⮊ nel contratto deve essere indicato il termine entro il quale si intende procedere alla
stipula del contratto definitivo.
Merita qualche cenno la questione relativa alla distinzione tra contratto preliminare “proprio” o “improprio”.
Quali sono i tratti distintivi di queste due fattispecie contrattuali?
Si ritiene corretto affermare che con il preliminare “proprio” le parti contraenti, dopo aver determinato i tratti essenziali dell’affare, formalizzano per iscritto l’accordo raggiunto o, forse meglio, l’impegno a concludere l’affare
definendone anche alcuni aspetti ma rinviando l’efficacia dell’accordo alla firma del contratto definitivo.
22
Il preliminare “improprio”, invece, rappresenta in sostanza già l’accordo definitivo e di immediata efficacia con l’impegno da parte dei contraenti di rimandare ad un momento successivo soltanto la formalizzazione in forma diversa di un accordo che ha già assunto efficacia .
Preliminare proprio
Preliminare improprio
▼ ▼
gli effetti dell’accordo si producono dalla stipula del contratto definitivo;
gli effetti della stipula dell’accordo si producono sin da subito e la stipula del contratto definitivo ha come obiettivo soltanto quello di formalizzare differentemente la volontà a concludere l’affare.
È da rilevare anche che, sempre secondo il Notariato, a prescindere dalla tipologia di preliminare, la stipula di un accordo se così vogliamo chiamarlo “preventivo” ha la funzione anche di assicurare una forma di protezione con riguardo all’ipotesi di inadempimento di una delle parti contraenti. Infatti, la parte adempiente, nel caso in cui la controparte non volesse procedere alla stipula dell’accordo definitivo, ha la possibilità di:
ottenere dal giudice una sentenza che ai sensi dell’art.2932 c.c. produca gli effetti del rogito;
risolvere il contratto ai sensi dell’art.1453 c.c. e ottenere il risarcimento del danno.
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, ovvero il risarcimento, generalmente già nel contratto preliminare è inserita una clausola penale la quale, ai sensi dell’art.1482 x.x., xxxxxxxxxxxx x’xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx in caso di mancata stipula a prescindere dalla effettiva prova di un’eventuale danno subito.
La trascrizione del contratto preliminare
Sebbene non sia prassi procedere sempre alla registrazione dei contratti preliminari di compravendita immobiliare, il notariato precisa che la trascrizione del preliminare produce una sorta di effetto “prenotativo” in quanto, al momento della trascrizione del contratto definitivo, gli effetti retroagiranno dalla precedente trascrizione dell’accordo preliminare.
22 Le considerazioni relative agli aspetti giuridici del contratto preliminare traggono spunto dalla Circolare Tributaria n.43_06.
Questa precisazione è importante se si pensa che così facendo, differentemente da una scelta che opta per un’omessa registrazione nonché trascrizione, si tutela, in sostanza, l’acquirente il quale ha diritto ad acquisire l’immobile nello stato di diritto in cui si trovava al momento della stipula del preliminare.
In particolare, sono inefficaci eventuali trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli successive alla trascrizione del preliminare.
Esempio
Ad esempio, in caso di inadempimento da parte del venditore, i crediti relativi agli acconti versati dal promissario acquirente, nonché il risarcimento per il danno subito, rappresentano, ai sensi dell’art.2775-bis c.c., crediti privilegiati sul bene immobile, a condizione che non sia trascorso più di un anno dalla data pattuita per la stipula del contratto definitivo e più di tre dalla trascrizione del preliminare da quando, ad esempio, si risolve il contratto risultante da un atto avente data certa o si presenta la domanda giudiziale di risoluzione del contratto.
Aspetti fiscali: la disciplina generale
A seguito della stipula del contratto preliminare, sorgono in capo ai contraenti obblighi di natura fiscale che possono essere differenti.
In primo luogo, è bene precisare che la disciplina fiscale del contratto preliminare è la medesima di quella prevista per la stipula del contratto definitivo.
In sostanza, pertanto, i contratti preliminari di compravendite immobiliari sono soggetti ad imposta di registro ed, in alcuni casi, ad Iva.
I contratti soggetti a imposta sul valore aggiunto
Come anticipato, il contratto preliminare segue la medesima disciplina fiscale prevista per la compravendita immobiliare.
A seguito delle modifiche di cui al D.L. n.223/06, lo scenario Iva relativamente ai trasferimenti immobiliari è variato e sono aumentate le fattispecie di cessioni esenti Iva ai sensi dell’art.10, co.8-bis e ter del DPR n.633/72.
23
Nel caso in cui la cessione sia soggetta ad Iva e considerato che la stipula del preliminare non produce effetti reali e non comporta, pertanto, il trasferimento della proprietà, poiché ai sensi dell’art.6, co.1, del DPR Iva “le cessioni si considerano effettuata nel momento della stipula se riguardano beni immobili”, la firma dell’accordo non determina l’obbligo impositivo ai fini dell’imposta . Tuttavia, il co.4 specifica che:
“se anteriormente al verificasi degli eventi in precedenza indicati nei precederti commi sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato alla data della fattura o a quella del pagamento”.
Pertanto, il versamento di un acconto relativo ad una compravendita immobiliare soggetta ad Iva deve essere regolarmente fatturato ed assoggettato ad Iva.
L’aliquota da applicare è quella che si rende applicabile per l’atto definitivo. In tal senso, nell’ipotesi di acquisto di una prima casa la richiesta dei benefici dell’aliquota ridotta al 4% può essere richiesta anche in sede di contratto preliminare.
23 La disamina della disciplina Iva delle cessioni immobiliari non si ritiene essere oggetto del presente contributo.
Esempio
Alfa Srl, società costruttrice, stipula un contratto preliminare per la compravendita di un immobile abitativo con il Sig. Tizio. Acconto pattuito: €50.000.
Il Sig. Tizio versa alla società Alfa Srl €55.000 a saldo della fattura emessa dalla società Alfa in quanto l’aliquota prevista é del 10%.
Il Sig. Xxxxx versa un secondo acconto, così come previsto dal contratto preliminare, a stato avanzamento lavori, di €55.000 per il quale Alfa Srl emetterà una seconda fattura di acconto.
Al momento del rogito, se il prezzo di acquisto è di €250.000 più Iva, Alfa Srl emette una fattura di saldo per €150.000 oltre all’Iva per €15.000 nei confronti di Xxxxx, con un netto a pagare, pertanto, di € 165.000 in quanto sono già stati fatturati e corrisposti acconti per €110.000.
Attenzione: le cessioni effettuate da privati scontano in ogni caso l’imposta di registro, in quanto non sono cessione da parte di un soggetto passivo Iva.
I contratti e l’imposta di registro
Ai sensi dell’art.10, tariffa parte prima, DPR n.131/86, i contratti preliminari di compravendita sono soggetti a registrazione in termine fisso. L’imposta ammonta ad €168. Tuttavia, se la cessione immobiliare, ai sensi della normativa, non risulta essere soggetta ad Iva, e il contratto prevede il versamento di acconti, si applica l’imposta di registro nella misura del 3% dell’importo stabilito.
Se il contratto prevede anche il versamento di una caparra confirmatoria, su tale importo dovrà essere versato anche un’imposta che ammonta allo 0,50% del valore sempre pattuito. In questi casi, l’imposta di registro in misura fissa non è dovuta.
Regime fiscale | Acconti | Caparra |
Soggetto ad Iva | Iva e imposta di registro in termine fisso | Fuori campo Iva artt.2 e 3 del DPR n.633/72 e imposta di registro in termine fisso |
Non soggetto ad Iva | imposta di registro nella misura del 3% (art.9 e 10 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n.131/86) | imposta di registro nella misura dello 0,50% (art.6 e 10 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n.131/86) |
La caparra confirmatoria
Affinché una somma sia qualificabile come caparra (art.1385 c.c.), occorre che sia esplicita la volontà delle parti in questo senso. In proposito, la R.M. n.197/E/07 che trattava il tema delle caparre corrisposte nell’ambito di un contratto preliminare, ha precisato che:
la corresponsione di una somma di denaro, effettuata al momento della conclusione del contratto, è una caparra confirmatoria:
▼ ▼
qualora risulti espressamente che le parti abbiano inteso attribuire al versamento anticipato
e ove, invece, sia dubbia l’intenzione delle parti,
▼ ▼
non soltanto la funzione di anticipazione della prestazione, ma, in particolare, quella di rafforzamento e garanzia dell’esecuzione dell’obbligazione contrattuale
le somme devono ritenersi corrisposte a titolo di anticipo essendo ravvisabile una differente finalità quale quella risarcitoria.
In tal caso, sono importanti sia le scritture contabili dei soggetti obbligati che devono indicare correttamente la causale del trasferimento di denaro, sia i documenti, quali la ricevuta, dai quali si deve evincere espressamente che i soggetti hanno intenzionalmente dato luogo ad un’obbligazione che prevede una penale in caso di ingiustificato inadempimento.
La questione si rivela particolarmente importante in quanto in alcuni casi la giurisprudenza ha dato ragione all’Amministrazione Finanziaria la quale contestava l’utilizzo, ad esempio, nella stipula di un contratto preliminare, del termine acconto/caparra chiedendo l’omesso versamento delle relative imposte sull’importo riqualificato come acconto e non come caparra24.
In proposito, la R.M. n.197/E/07 recita testualmente:
La previsione nel preliminare del versamento di una somma di denaro “mediante imputazione al prezzo a titolo di caparra confirmatoria e acconto prezzo (come si evince dal dato testuale del modello di preliminare allegato e registrato in data …) attribuisce alla caparra questa ulteriore funzione”.
In sostanza, è necessaria una particolare attenzione nella stipula dei preliminari riguardo la corretta terminologia da adottare.
Esempio di formula errata
La vendita avverrà a corpo e non a misura, al prezzo che di comune accordo si stabilisce in € # ( ) che la parte promissaria acquirente si impegna a pagare nei modi e nei termini seguenti:
- quanto a € ( ) sono state già corrisposte dalla parte
promissaria acquirente all'atto della firma della proposta d’acquisto in data
, che parte promittente venditrice ha già ritirato a titolo di caparra confirmatoria ed in conto prezzo;
- quanto a € ( ) vengono corrisposte dalla parte promissaria acquirente contestualmente alla sottoscrizione del presente atto e che parte promittente venditrice ritira a titolo di caparra confirmatoria ed in conto prezzo;
- quanto a € ( ) pari ad € , verranno
corrisposte dalla parte promissaria acquirente contestualmente alla sottoscrizione del rogito notarile relativo al definitivo trasferimento e che parte promittente venditrice ritirerà a titolo di saldo prezzo.
Esempio di formula corretta
La vendita avverrà a corpo e non a misura, al prezzo che di comune accordo si stabilisce in € # ( ) pari ad € , che la parte promissaria acquirente si impegna a pagare nei modi e nei termini seguenti:
- quanto a € ( ) sono state già corrisposte dalla parte
promissaria acquirente all'atto della firma della proposta d’acquisto in data
, che parte promittente venditrice ha già ritirato a titolo di caparra confirmatoria;
- quanto a € ( ) vengono corrisposte dalla parte
promissaria acquirente contestualmente alla sottoscrizione del presente atto e che parte promittente venditrice ritira in conto prezzo;
- quanto a € ( ) verranno corrisposte dalla parte promissaria acquirente contestualmente alla sottoscrizione del rogito notarile relativo al definitivo trasferimento e che parte promittente venditrice ritirerà a titolo di saldo prezzo.
24 Cassazione Civile, sent. n.3833/77.
Il contratto preliminare con persona da nominare: la risoluzione ministeriale n.212/09 Spesso e volentieri nella prassi si è soliti stipulare un contratto preliminare avente ad oggetto una cessione immobiliare inserendo la seguente clausola.
La parte promittente venditrice con tutte le più ampie garanzie previste dalla legge, promette e si obbliga a vendere alla parte promittente acquirente, che a sua volta promette e si obbliga di acquistare, per se o altra persona da nominare in sede di rogito notarile, il seguente immobile sito nel Comune di . Il tutto da meglio identificare nella sua reale consistenza e con più precisi dati catastali nel rogito.
Il presenza di una tale clausola, il contratto rimane comunque unico determinando esclusivamente una sostituzione di una delle parti dell’obbligazione.
25
La dichiarazione di nomina è soggetta a imposta di registro in misura fissa a condizione, come precisato di recente da parte dell’Agenzia delle Entrate con la R.M. n.212/E/09, che “la dichiarazione di nomina sia comunicata alla controparte entro il termine di 3 giorni dalla stipula del contratto se le parti non hanno stabilito un termine diverso”. Tale termine deve essere “certus an et quando”. La formulazione proposta (in sede di rogito notarile), uguale sostanzialmente a quella formulata nel caso citato nella risoluzione, rappresenta una formulazione generica che non individua un termine certo come richiesto .
26
Da ciò deriva che in caso di nomina tardiva, se il preliminare prevede la corresponsione di caparre e acconti, potrebbe rendersi applicabile una nuova tassazione del contratto con duplicazione delle imposte proporzionali già liquidate al momento della registrazione del preliminare originale .
Si propone di seguito il passaggio della risoluzione significativo in proposito.
Ai sensi dell’art.1402 c.c., infatti, “la dichiarazione di nomina deve essere comunicata all’altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso”.
In proposito, secondo la risoluzione del 29 aprile 1986 del Ministero delle Finanze, prot. n.400649, non è configurabile un contratto per persona da nominare, ma un'operazione di rivendita, quando “non è stato fissato un termine previsto per la nomina dell’effettivo acquirente… data la determinazione incerta e generica del termine, come quella apposta nell’atto in esame secondo la quale la dichiarazione di nomina doveva essere fatta «al momento della stipula del rogito definitivo di compravendita»”.
Tale orientamento si situa nel solco di una consolidata giurisprudenza, secondo cui il termine di tre giorni fissato dalla legge può essere modificato dalle parti, ma a condizione che il diverso termine sia certus an et quando, e “non faccia sorgere dubbio alcuno che l’adempimento prescritto dalla legge (nomina e comunicazione dell’identità del contraente) avvenga in un determinato numero di giorni o a scadenza fissa o in altro modo sicuramente determinato… sicchè, quando non abbia tali caratteristiche di certezza, la clausola stipulatrice del termine per la dichiarazione di nomina deve ritenersi inidonea a sostituire il termine di tre giorni stabilito dalla legge; e se l’indicazione del contraente non avviene entro questo termine, il contratto produce i suoi effetti tra i
contraenti originari ai sensi dell’art. 1405 c.c.” .
27
28
In sostanza, per evitare dubbi interpretativi, si segnalano di seguito le clausole che, a parere dell’Agenzia, non consentono di individuare con certezza il momento del
25 La formulazione avrebbe dovuto essere la seguente: “in sede di rogito notarile fissato per il giorno ”.
26 X.Xxxxxxx, “Il registro scatta in misura fissa soltanto dopo l’atto o una scrittura”, Sole 24 Ore del 26 Ottobre 2009, sez. Norme e Tributi.
27 Cass., sent. n.695226/00.
28 X.Xxxxxxx in “Abitazione senza benefici se tarda la nomina del terzo”, Sole 24 Ore del 26 Ottobre 2009, sez. Norme e Tributi.
Il presente contratto preliminare si configura come contratto per persona da nominare ai sensi e per gli effetti degli artt.1401 e ss. del c.c. per cui la parte promissaria acquirente si riserva la facoltà di nominare la persona che dovrà acquistare i diritti e assumere gli obblighi oggetto del presente preliminare alla consegna dell’immobile e comunque entro i 30 giorni dall’avvenuta comunicazione della parte promittente venditrice della sussistenza delle condizioni per la consegna.
Il presente contratto preliminare si configura come contratto per persona da nominare ai sensi e per gli effetti degli artt.1401 e ss. del c.c. per cui la parte promissaria acquirente si riserva la facoltà di nominare entro la data del 31 dicembre 2009 (ovvero in una data compresa tra il 1° dicembre e il 31 dicembre 2009) la persona che dovrà acquistare i diritti e assumere gli obblighi oggetto del presente preliminare.
CLAUSOLA ERRATA
XXXXXXXX XXXXXXXX
trasferimento di proprietà e non consentirebbero, pertanto, di procedere con la nomina nonché con la nota di variazione nei confronti dell’originario contraente.
Il presente contratto preliminare si configura come contratto per persona da nominare ai sensi e per gli effetti degli artt.1401 e ss. del c.c. per cui, atteso che la stipula del rogito notarile di compravendita dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2009, la parte promissaria acquirente si riserva la facoltà di nominare la persona che dovrà acquistare i diritti e assumere gli obblighi oggetto del presente preliminare sino al trentesimo giorno anteriore alla predetta stipula, termine oltre il quale la facoltà di nomina non potrà più essere validamente esercitata.
CLAUSOLA DUBBIA
Nell’ipotesi in cui fosse individuata una data certa per la nomina, il comportamento delle parti dovrebbe essere il seguente.
Esempio
Alfa Srl, società costruttrice, stipula un contratto preliminare per la compravendita di un immobile abitativo con il Sig. Tizio. Acconto pattuito: €50.000.
Il Sig. Tizio versa alla società Alfa Srl €55.000 in quanto l’aliquota prevista e del 10%. Il Sig. Xxxxx versa un secondo acconto, a stato avanzamento lavori, di €55.000. Al momento del rogito, Xxxxx decide di far comprare l’appartamento dal figlio, Xxxx, il quale ha i requisiti per usufruire dell’aliquota ridotta per l’acquisto della prima casa. Prezzo di acquisto: €250.000 più Iva ed in questo caso €10.000.
Alfa Srl emette, pertanto, una nota di credito nei confronti di Xxxxx per €110.000 ed una fattura per €260.000 nei confronti di Xxxx.
I termini di registrazione
Ai sensi dell’art.13 del DPR n.131/86,
la registrazione degli atti che sono soggetti in misura fissa deve essere richiesta:
entro 20 giorni dalla data della stipula
o entro 60 giorni
qualora il contratto preliminare sia stipulato in Italia;
se l’atto è stipulato all’estero.
Si ribadisce che se il contratto preliminare è soggetto ad Iva, e trattasi di semplice scrittura privata, caso maggiormente frequente nella pratica, la registrazione del contratto va effettuata soltanto ed esclusivamente in caso d’uso.
Preliminare le cui disposizioni sono tutte soggetto ad Iva (scrittura privata)
Preliminare con disposizioni non soggette ad Iva (scrittura privata)
▼ ▼
è obbligatoria la registrazione con versamento dell’imposta in misura fissa soltanto in caso d’uso;
è obbligatoria la registrazione con versamento dell’imposta in misura fissa (es.: presenza di caparra confirmatoria).
Attenzione: ai sensi dell’art.5, co.2, del DPR n.131/86 non si considerano soggette ad Iva le operazioni esenti e imponibili ai sensi dell’art.10, co.1, n.8), 8-bis) e 8-ter) e 27-quinquies del DPR n.633/72 a seguito delle modifiche di cui al D.L. n.223/06.
Questo implica che i preliminari aventi per oggetto la compravendita di beni immobili rientranti nell’esenzione, in quanto da considerarsi non soggetti ad Iva, devono essere registrati con assolvimento dell’imposta di registro in misura fissa.
Le scritture contabili
Si propongono di seguito le scritture contabili che la società costruttrice Alfa Srl deve effettuare:
⮊ al momento di stipula del preliminare e di incasso dell’acconto;
⮊ al momento di stipula del preliminare e di incasso della caparra confirmatoria;
⮊ al momento del rogito e dell’incasso del saldo.
Con riferimento all’esempio precedente avremo, in relazione alle diverse modalità, le seguenti scritture:
Alfa Srl incassa la caparra confirmatoria da parte di Xxxxx. La scrittura contabile che la società deve effettuare è la seguente.
Banca c/c a Caparre da clienti (D13) | 50.000 | 50.000 |
Alfa incassa l’acconto da parte di Xxxxx: la società dovrà emettere contestualmente fattura e le scritture saranno le seguenti:
Cliente | a Diversi | 55.000 | |
Anticipi da clienti (D6) | 50.000 | ||
Iva | 5.000 |
Banca c/c a Cliente | 55.000 | 55.000 |
Alla stipula del rogito, qualora il preliminare preveda l’acconto, avremo l’emissione della fattura a saldo e l’incasso del relativo importo. Le scritture saranno le seguenti:
Cliente | a Diversi | 220.000 | |
Ricavi | 200.000 | ||
Iva | 20.000 |
Anticipi da clienti a Ricavi | 50.000 |
Banca c/c a Clienti | 220.000 |
Se il preliminare prevedeva la caparra, onde non farle assumere la veste di anticipo questa andrebbe restituita al cliente il quale deve emettere assegno a saldo per l’intero importo.
Le scritture saranno pertanto le seguenti:
Caparre da clienti (D13) a Banca c/c | 50.000 | 50.000 |
Cliente | a Diversi | 275.000 | |
Ricavi | 250.000 | ||
Iva | 25.000 |
Banca c/c a Clienti | 275.000 | 275.000 |