CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA FORNITURA DI PASTA PER IL SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA FORNITURA DI PASTA PER IL SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Art.1- OGGETTO DELL’APPALTO – L’appalto ha per oggetto la fornitura di pane e prodotti da forno per il servizio mense scolastiche presso i punti di preparazione pasti di seguito indicati:
Scuole materne ubicate nelle vie Alfortville, Xxxxxx, Puglia, Impastato (già Cellini), Xxxxxxx e Xxxxxxx;
Asili nido ubicati in via Xxxxxx e via Manzoni.
il valore della fornitura è stimato per 2 anni, computati a partire dalla data di aggiudicazione e fino al 31/08/2016 data di scadenza del contratto, in €.25.791,00 (euro venticinquemilasettecentonovantuno/00), IVA esclusa.
Oggetto della fornitura sono i seguenti prodotti, nelle quantità stimate per la durata complessiva del contratto; le quantità si intendono indicative, rimanendo in facoltà del Comune di aumentare o diminuire il quantitativo della fornitura in relazione al variare del numero dei consumatori e delle cucine da rifornire e ciò senza che la Ditta aggiudicataria possa vantare diritti a compensi sia nell’uno che nell’altro caso.
PASTA | FABBISOGNO PER 2 ANNI | |||
PRODOTTO | Unità di misura | Consumo periodo per unità di misura | Prezzo unità di misura in € | Spesa prevista |
Pasta grano duro formati diversi | kg | 12800 | 0,88 | € 11.264,00 |
Riso Arborio | kg | 700 | 1,02 | € 714,00 |
Riso parboiled | kg | 3500 | 0,75 | € 2.625,00 |
Tagliatelline all'uovo secche | kg | 2800 | 2,31 | € 6.468,00 |
Gnocchi freschi sottovuoto | kg | 2000 | 2,36 | € 4.720,00 |
Pastina all'uovo da minestra formati diversi | kg | 400 | 2,28 | € 912,00 |
totale | € 26.703,00 |
Art.2- CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI –
I prodotti richiesti devono essere di prima qualità. In particolare:
PASTA: La pasta deve essere prodotta in semola di grano duro a basse temperature e da agricoltura convenzionale OGM free, con le modalità previste dalla legge, esente da qualsiasi altro macinato o additivo, deve inoltre essere ben secca, non acida, priva di cattivi odori o sapori, ben stagionata, non alterata e spezzata. Deve essere indenne da infestanti e parassiti o larve di alcun tipo o da muffe ed altri agenti infestanti; non deve presentare macchie anomale; deve osservare tutte le prescrizioni di cui alla legge n.580/1967 e successive modificazioni.
Le confezioni devono essere comprese tra kg. 0,500 e kg. 5, a scelta del committente, pervenire intatte e sigillate e riportare la dichiarazione riguardante:
- il peso netto;
- il tipo di pasta;
- la ditta produttrice;
- umidità massima 12,50%;
- ceneri massimo 0,90%;
- cellulosa massima 0,45%;
- sostanze azotate (azoto x 5,70 minimo) 10,50;
- acidità massima: gradi 4
- tempo di cottura
La pasta deve avere buona resistenza alla cottura completata la quale dovrà presentarsi quasi al dente, l’acqua di cottura dovrà avere un aspetto appena lattiginoso e minimo deposito di fondo.
Dovrà avere inoltre buon sapore e odore e assoluta assenza di coloranti.
PASTA ALL’UOVO: Prodotta con impiego esclusivo di semola di grano duro e con aggiunta di 4 uova intere di gallina, prive di guscio, per chilogrammo di semola. Il prodotto deve essere posto in vendita con la denominazione "pasta all'uovo", le confezioni devono pervenire intatte e sigillate e riportare la dichiarazione riguardante:
- il peso netto;
- il tipo di pasta;
- la ditta produttrice;
- umidità massima 12,50%;
- ceneri massimo 0,90%;
- cellulosa massima 0,45%;
- sostanze azotate (azoto x 5,70 minimo) 12,50;
- acidità massima: gradi 5.
Riso
I grani dovranno essere lunghi o tondi, coltivati senza l’uso di concimi, diserbanti o pesticidi chimici e prodotti da agricoltura convenzionale OGM free. Il riso di origine nazionale (tipo arborio, vialone, ecc.),dovrà possedere tutti i requisiti qualitativi e commerciali previsti dalle vigenti norme di legge, ben maturo, di fresca lavorazione, sano, ben secco, immune da parassiti o larve di alcun
genere con umidità non superiore al 14/15 %. Il prodotto non deve avere odori di muffa, né altri odori estranei e non dovrà contenere, oltre i limiti stabiliti dalla legge, grani striati di rosso, grani rotti od ombrati, corpi estranei ed impurità varie, non si dovrà deformare alla cottura. Il prodotto deve essere fornito in confezioni chiuse all’origine nel rispetto delle norme previste in materia di etichettatura e con indicazione della varietà del prodotto.
Art.3- FORMA E DURATA DEL CONTRATTO – OPZIONE DI RINNOVO – REVISIONE
DEI PREZZI - Il Contratto, in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento per la formazione dei contratti, sarà stipulato in forma di scrittura privata ovvero in forma pubblica amministrativa, in base all’importo di aggiudicazione.
Il contratto ha durata dalla data di aggiudicazione definitiva ovvero, nelle eventuali more di questa e della stipula del contratto, a partire dal 01/09/2014 e fino al 31/08/2016.
E' prevista l'opzione di rinnovo per un ulteriore biennio, vale a dire fino al 31/08/2018; tale opzione non può essere tacita, ma va esercitata per iscritto dal Comune, almeno 3 (tre) mesi prima dalla sua naturale scadenza.
E' consentita la revisione annuale dei prezzi dei prodotti oggetto di fornitura; tale revisione deve essere richiesta dal fornitore almeno 2 (due) mesi prima della decorrenza della nuova annualità contrattuale (entro il 30/06 di ogni anno) e si applica a decorrere dalla forniture eseguite dal 01/09 successivo. La richiesta di revisione dei prezzi deve essere documentata dal richiedente, ed in ogni caso non può essere superiore all'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) calcolati annualmente dall'ISTAT.
Art.4 - CONSEGNE – settimanali, per le quantità richieste dall’ufficio preposto al servizio mense comunali, nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 9.30 dei giorni dallo stesso stabiliti, presso i diversi punti di preparazione pasti; resta inteso che qualora il Comune attivasse ulteriori sedi di preparazione pasti, le consegne dovranno essere effettuate anche presso di queste.
Per la consegna dei prodotti dovranno essere utilizzati mezzi e contenitori adatti a tali alimenti, nel completo rispetto della normativa vigente, anche sanitaria, restando a carico del fornitore ogni eventuale sanzione elevata dal personale, anche non comunale, addetto ai controlli.
Art.5 – OBBLIGHI DEL FORNITORE – Al fornitore è fatto obbligo di:
A) ricevere gli ordini telefonicamente o a mezzo fax da ciascun responsabile di punto di preparazione pasti, trasmessi quotidianamente per i quantitativi di pane e/o pangrattato necessari per il giorno successivo;
B) effettuare le consegne presso i punti di preparazione pasti, a cura, spese e rischio del fornitore; ciascuna consegna si intende franco destinatario e franco di ogni onere inerente trasporto, imballaggio e scarico della merce; eventuali deroghe di consegna dovranno essere concordate di volta in volta con l’Ufficio competente.
C) garantire che i prodotti richiesti vengano forniti con un anticipo che, quantitativamente variabile in rapporto al periodo di conservazione del prodotto stesso, sia congruo rispetto alla relativa data di scadenza;
D) garantire che tutti i prodotti oggetto della fornitura siano di buona qualità e rispondenti per caratteristiche alle norme legislative e regolamentari, sia igienico-sanitarie che commerciali, che ne disciplinano la produzione, la confezione, la vendita e il trasporto ed in particolare, che siano soddisfatte le condizioni sopra specificate;
E) in particolari situazioni che possono verificarsi nel corso della fornitura, la Ditta è tenuta a garantire una variazione o integrazione delle tipologie dei prodotti solo ed esclusivamente dietro formale richiesta dell’Ufficio competente con il quale concorderà il prezzo unitario e provvederà a soddisfare la richiesta entro i cinque giorni successivi;
F) il fornitore non potrà procedere alla sostituzione dei prodotti richiesti con altri di sua iniziativa, senza aver concordato con l'ufficio comunale preposto agli ordini;
G) al fine di razionalizzare i tempi lavorativi del personale impiegato nelle cucine comunali, evitare gravosi rallentamenti nel ciclo produttivo, facilitare il personale di cucina nel compito di controllo delle derrate alimentari e di stoccaggio, la Ditta concorderà con il Comune, prima dell’avvio dell’anno scolastico, il programma di consegne della fornitura;
H) l’impresa aggiudicataria è tenuta, per tutto il periodo di fornitura, a dare comunicazione dei propri recapiti telefonici, oltre al numero di fax, reperibili per l'intera giornata lavorativa e a dare notizia all’Ufficio competente di ogni loro eventuale variazione;
I) dovrà procedere, congiuntamente al personale comunale addetto al punto refezione, alla verifica delle quantità, dei pesi e delle misure dei prodotti forniti, all’atto della consegna, redigendo e facendo sottoscrivere all'addetto apposito documento di trasporto;
J) qualora il personale comunale addetto di cui sopra, l'unico preposto al ricevimento della merce, la reputi inaccettabile, la rifiuterà e la Ditta sarà tenuta a ritirarla e a sostituirla immediatamente con altra accettabile;
K) i prodotti forniti in eccesso rispetto agli ordini ovvero con scadenza non sufficiente rispetto alla data di somministrazione indicata nell'ordine e che dovessero avariarsi o si rendessero comunque inutilizzabili durante la permanenza nei servizi scolastici, cioè nel tempo intercorrente tra la consegna e la distribuzione, saranno restituiti al fornitore, con carico di sostituzione, senza indennizzo alcuno per il danno;
L) la fornitura di cui trattasi deve essere comunque garantita anche in caso di sciopero, in quanto trattasi di servizio pubblico essenziale. La Ditta appaltatrice, nei casi di impossibilità a fornire quanto richiesto dai buoni d’ordine e previsto dai menù, per eventi eccezionali o per sciopero del personale, si impegna a fornire prodotti sostitutivi previo accordo con l’Ufficio competente dell’Amministrazione Comunale;
M) il fornitore si obbliga a non cedere neppure parzialmente il contratto, pena la immediata risoluzione dello stesso e l’incameramento della cauzione e la richiesta di risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti;
N) il fornitore è responsabile dell’osservanza delle disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alla fornitura oggetto del presente capitolato. Ricade altresì sullo stesso l’onere di dare piena attuazione agli obblighi assicurativi e ad ogni altro patto di lavoro esistente in riferimento al personale dipendente.
O) il fornitore sarà considerato responsabile dei danni che, per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per imprudenza, venissero arrecati alle persone e alle cose sia del Comune
sia di terzi, durante il periodo della fornitura; l’Amministrazione Comunale si intende al riguardo sollevata da ogni responsabilità ed onere;
P) il fornitore si sottopone ai controlli che l’Amministrazione Comunale, ovvero tutti gli organismi istituzionali legittimati, ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, per verificare la rispondenza delle forniture alle prescrizioni contrattuali del presente Capitolato;
Q) in caso di sospensione della fornitura per esito favorevole dei controlli effettuati ovvero in caso di risoluzione contrattuale per responsabilità imputabile al fornitore, nulla sarà dovuto a titolo di indennizzo e verrà incamerata la cauzione.
Art.6 - CONDIZIONI GENERALI – L’appalto, oltre che dalle norme previste dal presente capitolato, è disciplinato dal D.Lgs.n.163/2006 e dal Codice Civile, nonché dal vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di San Benedetto del Tronto,.
Art.7 - CONDIZIONI PARTICOLARI –
A) La presentazione dell’offerta da parte delle imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa, del citato Regolamento e di incondizionata loro accettazione, nonché alla completa accettazione del presente capitolato. In particolare la Ditta, con la firma del contratto, accetta espressamente, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte clausole contenute nel presente capitolato.
B) l’Amministrazione Comunale farà pervenire alla Ditta, per iscritto, le osservazioni e le contestazioni rilevate dagli organi di controllo. La Ditta appaltatrice, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuta a fornire giustificazioni scritte entro 2 giorni dalla data di comunicazione. Trascorso tale termine, o se le controdeduzioni non saranno ritenute valide, l’Amministrazione Comunale procederà immediatamente ad applicare le sanzioni previste
Art.8 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE, PAGAMENTO E OBBLIGO DI
TRACCIABILITA’ – Alla fine di ogni mese di fornitura la Ditta è tenuta ad inviare esclusivamente a mezzo PEC xxxxxxxxxx@xxxx-xxx.xx all’Amministrazione Comunale regolare fattura riportante le quantità degli alimenti forniti e i riferimenti ai documenti di consegna; la fatturazione dovrà essere distinta fra asili nido, scuole comunali dell’infanzia. Le fatture dovranno pervenire mensilmente, intestate al Comune di San Benedetto del Tronto – Servizio Provveditorato ed Economato – Xxxxx Xx Xxxxxxx, 000 – Xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx, ed i pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento, compatibilmente con la disponibilità e regolarità di tutti i documenti necessari alla liquidazione nel rispetto della normativa vigente sui pagamenti della Pubblica Amministrazione. La Ditta aggiudicataria dovrà altresì comunicare, ai sensi dell’art.3 comma 7 del la Legge 136/2010, un conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto.
Art. 9 – ASSICURAZIONI - La Ditta aggiudicataria terrà sempre e completamente sollevata l’Amministrazione per qualsiasi danno a persone e/o cose che possa derivare da cause ad essa imputabili in connessione dell’appalto in questione. La Ditta dovrà contrarre e produrre, prima della stipula del contratto e comunque prima dell’avvio del servizio, una polizza assicurativa con primario istituto del ramo assicurativo a copertura dei rischi connessi all’esecuzione di tutte le attività oggetto dell’appalto per qualsiasi danno, e in particolare per quelli derivanti da avvelenamento, intossicazione alimentare, cibi e/o bevande avariate, che possa derivare al patrimonio dell’Amministrazione, ai suoi dipendenti, collaboratori, utenti delle mense scolastiche e terzi, avente massimali assicurati non inferiori a €.1.000.000,00 per danni a persone o cose derivanti dall’esercizio dell’attività. La polizza dovrà inoltre prevedere espressa rinuncia ad azione di rivalsa nei confronti del Comune e avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto di fornitura.
Art.10 – FIDEIUSSIONI - La Ditta dovrà contrarre e produrre, in caso di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.n.163/2006 ovvero ai sensi dell’art.75 comma 7 del citato D.Lgs.n.163/2006 nei casi ivi previsti, per quanto riguarda l’importo, a titolo di garanzia, una fideiussione, bancaria o assicurativa, che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Art.11 – PENALITA’ – Se durante lo svolgimento del contratto fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, dalle norme vigenti in materia di produzione e fornitura di alimenti, l’Amministrazione Comunale si riserva di applicare le seguenti sanzioni:
1) €.50,00 per ogni ritardo in ciascuna consegna, mancato rispetto dei quantitativi ordinati, sostituzione senza autorizzazione, dei prodotti che non sarà ritenuto giustificato dall’Amministrazione Comunale e che comporti grave disservizio;
2) €.200,00 per ogni mancato rispetto delle norme previste dalla legge e dal presente capitolato per l’igiene nella conservazione, nel confezionamento e nel trasporto dei generi alimentari;
3) Da €.100,00 a €.300,00 per ogni ulteriore infrazione alle norme previste dal presente Capitolato, in base alla gravità.
Nel caso in cui si verificassero per più di tre volte in un anno scolastico una o più irregolarità sopra contemplate, l’Amministrazione Comunale potrà chiedere la risoluzione del contratto.
L’importo relativo all’applicazione della penale verrà detratto al momento del pagamento della fattura mensile; la Ditta è tenuta a rimettere la nota di credito da allegare alla fattura stessa.
L’Applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti all’Amministrazione Comunale per eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
L’applicazione delle sanzioni, qualora il servizio di fornitura divenisse insoddisfacente, non impedisce l’applicazione delle norme di risoluzione contrattuale , anche prima della scadenza.
L’Amministrazione Comunale può procedere nei confronti della Ditta alla determinazione dei danni sofferti e rivalendosi con l’incameramento della cauzione, nel caso in cui non venga eseguito il servizio di fornitura la Ditta sarà gravata di penalità pari al doppio dell’importo di tutte le derrate
che avrebbe dovuto fornire in quel giorno oltre al rimborso della somma pagata all’Amministrazione Comunale per ovviare al disservizio. Dal secondo giorno di mancata esecuzione si considererà abbandono di servizio con possibilità di recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione Comunale. Per altri casi di inadempienze, non sopra compresi, la decisione spetterà ad un Collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune, da un rappresentante della Ditta e da un esperto estraneo ad entrambi, nominato dal Presidente del Tribunale di Ascoli Xxxxxx.
Art.12 – IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall’art.1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivi per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art.1456 del C.C. le seguenti fattispecie:
• ritardo nell’inizio della fornitura, secondo quanto disposto nel presente Capitolato, art.3;
• grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie nello stoccaggio e nel trasporto delle derrate alimentari;
• forniture dei derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dal presente Capitolato relativamente alle condizioni igienico-sanitarie ed alle caratteristiche merceologiche;
• un episodio accertato di intossicazione o tossinfezione alimentare, dipendente dagli alimenti forniti;
• inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
• sospensione non motivata della fornitura;
• applicazione di tre penali per una stessa violazione tra quelle previste dall’art.11;
• ulteriori inadempienze della Ditta appaltatrice dopo l’applicazione di sei penalità complessive.
Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata.
L’applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte dell’Amministrazione Comunale, di azioni di risarcimento per i danni subiti.