COMUNE DI ASCOLI PICENO
COMUNE DI ASCOLI XXXXXX
Piazza Arringo, 7
Capitolato Tecnico della Polizza Kasko Veicoli dei dipendenti LOTTO 3
Condizioni Generali di Polizza
SEZIONE 1 – DESCRIZIONE DEL RISCHIO E DEFINIZIONI
ART. 1 - DESCRIZIONE DEL RISCHIO
La garanzia è prestata per i danni materiali e diretti subiti dai veicoli utilizzati dai dipendenti del Comune di Ascoli Xxxxxx, dai Dirigenti, dai collaboratori, dagli Amministratori, dal Segretario Comunale, dai dipendenti di altre pubbliche amministrazioni comandati presso il Contraente, purché non di proprietà del Contraente di polizza, autorizzati dal Contraente a servirsene per motivi di lavoro e servizio o durante l’espletamento della propria attività.
In caso di sinistro l’Ente si impegna a rilasciare dichiarazione scritta nella quale si attesti che al momento dell’evento il conducente era autorizzato all’uso del veicolo per motivi di servizio. La garanzia è da intendersi pienamente operante anche in caso di mancata corresponsione del rimborso chilometrico da parte dell’Ente al soggetto assicurato, purchè siano dichiarati in sede di regolazione anche i chilometri non rimborsati.
ART. 2 - DEFINIZIONI
I seguenti termini utilizzati nel testo contrattuale devono così intendersi:
Società/Compagnia/Impresa: | La Compagnia assicuratrice |
Contraente: | Il soggetto che ha stipulato il contratto |
Assicurato: | Il soggetto in favore del quale è prestata la garanzia assicurativa |
Premio: | La somma dovuta alla Società |
Sinistro: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa |
Indennizzo: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
Garanzia | la copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo |
Polizza | il documento contrattuale che prova l’assicurazione |
Franchigia | la parte di danno convenuta che resta a carico del Contraente |
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO BUONA FEDE
Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.
Tuttavia, l’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).
ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 1901 del C.C., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Compagnia, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla
decorrenza stessa. Se la Contraente non paga la prima rata di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Le rate successive e/o le eventuali appendici di variazione potranno essere pagate dalla Contraente, per il tramite del Broker incaricato, entro 90 gg. dalla scadenza del periodo assicurativo; se la Contraente non paga il premio entro tale termine, la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 90mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. In entrambi i casi restano ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..
Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, i termini di mora previsti dal presente articolo si intendono ulteriormente incrementati di un periodo temporale pari a quello previsto all’art. 4 del predetto decreto. Qualora si verificassero le circostanze previste all’Art. 5 del Decreto, la Contraente è obbligata a pagare alla Società le somme indicate da Equitalia Servizi S.p.A. entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di ricezione della comunicazione di quest’ultima.
Il pagamento eventualmente effettuato dalla Contraente agli Agenti di Riscossione, così come definiti al comma “c” dell’Art. 1 del Decreto, sarà da ritenersi come effettuato alla Società ai sensi dell’Art. 1901 del C.C. .
ART. 3 - ALTRE ASSICURAZIONI
L'Assicurato e il Contraente sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Compagnia di Assicurazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per la stesso rischio, tanto stipulate dal Contraente stesso che dai singoli Assicurati
In caso di sinistro, l'Assicurato e il contraente devono però comunicare l'esistenza di altre coperture e deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.
ART. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).
Tuttavia, l’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).
ART. 5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.
ART. 6 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto, al Broker o alla Compagnia, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Settore dell’Amministrazione del Contraente competente alla gestione del presente contratto.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
ART. 7 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
ART.8 – MANDATO DEI PERITI
La liquidazione dell’indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due periti cpe le parti devono nominare una per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene
xxxxxxx un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre periti decideranno a maggioranza di voti.
I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa. Ciascuna delle parti sopporta le spese del proprio perito; quelle del terzo perito fanno carico per metà all’Assicurato e per metà alla Società.
ART. 9 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dalla presente polizza con preavviso di giorni 120 (centoventi); la Società rimborsa, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio (escluse le imposte) relativa al periodo di rischio mai corso.
ART. 10 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione o nell’interpretazione del presente contratto, è competente esclusivamente il Foro ove risiede la Contraente.
ART. 11 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART. 13 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
ART. 14 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
ART. 15 - COASSICURAZIONE E DELEGA
Se l'assicurazione è ripartita per quote fra più Società, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Tutte le comunicazioni inerenti al contratto ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Delegataria. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma del relativo atto. La Delegataria è incaricata dalle Coassicuratrici all’integrale gestione del contratto, ivi compresa la liquidazione dei sinistri anche per le quote a carico delle Coassicuratrici, che verranno quindi anticipate dalla Delegataria. Il premio di polizza verrà rimesso dal Broker a ciascuna Coassicuratrice, in proporzione alla propria quota di coassicurazione; ogni Coassicuratrice pertanto rilascerà apposita quietanza per la parte del premio di competenza incassato.
L'impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi "Estratti di Polizza" da esse firmati ed allegati alla polizza oppure dall'Estratto Unico firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici.
ART. 16 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha effetto dalle ore 24,00 del 30/04/2018 e scade alle ore 24,00 del 31/12/2020 con esclusione del tacito rinnovo. Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal 30/04/2018 al 31/12/2018 e successivamente sarà da corrispondere al 31/12 di ogni annualità.
Il Contraente e la Compagnia si riservano la facoltà di recesso dalla polizza, al termine di ogni annualità assicurativa a partire da quella del 31/12/2019, mediante comunicazione effettuata a mezzo Raccomandata A.R. con preavviso di almeno 60 giorni.
A patto che il Contraente non si sia avvalso della facoltà di recesso, la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta della Contraente, per un periodo fino a 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale, al fine di procedere all’espletamento di nuova gara. Tale facoltà è consentita all’Assicurato anche in caso di recesso per sinistro da parte della Compagnia.
ART. 17 - INFORMATIVA SUI SINISTRI
La Società si impegna a fornire, con cadenza almeno semestrale o a semplice richiesta dell’Assicurato in qualsiasi momento, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano in dettaglio i seguenti elementi:
- estremi del sinistro;
- stato di avanzamento dell’iter liquidativo;
- gli importi liquidati o riservati per ogni sinistro.
ART. 18 - CLAUSOLA BROKER
L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza all’AON S.p.A, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/00, 00000 Xxxxxx (delegataria), in qualità di Broker ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i..
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Ai sensi di Xxxxx, gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale atto è liberatorio per l’Assicurato/Contraente.
La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L’opera del Broker è remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dall’Assicuratore aggiudicatario nella misura dell’11% del premio imponibile. Prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario dell’infranominato servizio.
ART. 19 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. La Società, fornitrice dei servizi assicurativi, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche.
2. La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Ascoli Xxxxxx della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE A. R. D.
ART. 1 - RISCHI ASSICURATI
La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita dei veicoli assicurati, conseguenti a:
a) incendio, scoppio ed esplosione, azione del fulmine;
b) furto totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nel tentativo, nella esecuzione od in conseguenza del furto e della rapina;
c) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo (eventi sociopolitici);
d) terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria, uragani, tempeste di vento, cicloni, mareggiate, tifoni, caduta di grandine e di neve, frane e/o smottamento del terreno, valanghe e slavine, caduta di meteoriti (eventi atmosferici);
e) causa fortuita e violenta per effetto della circolazione (kasko).
ART. 2 - VEICOLI ASSICURATI
Ai fini della validità della garanzia si conviene che:
- l’Ente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia dei dati identificativi dei veicoli assicurati;
- le missioni siano indicate in apposita documentazione, in possesso dei competenti uffici del Comune e redatta secondo le disposizioni regolamentari dell’Ente medesimo;
- l’Ente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia dei dati identificativi dei veicoli assicurati, ma dovrà fornire a richiesta della Compagnia l’identificazione anagrafica dei beneficiari di tale garanzia;
- relativamente al personale che effettua “servizio fuori sede” e per i Dirigenti, il contraente non è tenuto agli obblighi sopra indicati.
ART. 3 - SOMMA ASSICURATA
La garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" fino alla concorrenza di Euro 30.000,00 per ciascun veicolo danneggiato, fermo restando che l’importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
ART. 4 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell’Art. 1916 C.C.,salvo il caso di dolo, nei confronti delle persone che detengano legittimamente il veicolo nonché nei confronti dell’Ente Contraente.
ART. 5 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Xxxxxxxxxxxx e della Croazia.
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della “Carta Verde”, le cui sigle internazionali riportate sulla medesima non siano barrate.
ART. 6 - COMPUTO DEL PREMIO
Si conviene che il computo del premio sia determinato in Euro/Km. (comprensivi di accessori e imposte).
Il premio viene anticipato dal Contraente in base ad un preventivo annuo di Km. 5.000.
Il premio minimo lordo annuo comunque acquisito è pari ad € ………………………………
ART. 7 - REGOLAZIONE PREMIO
Entro 90 giorni da ogni scadenza annuale del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare, all’Impresa l’ammontare complessivo dei chilometri percorsi dagli assicurati per missioni e trasferte affinché la Compagnia possa procedere all’emissione di apposito documento di regolazione del premio.
La differenza attiva o passiva (fermo il premio minimo annuo) risultante dall’appendice di regolazione sarà versata nei tempi contrattualmente previsti dalle “Norme che regolano l’assicurazione in generale” che decorreranno dal ricevimento del documento di regolazione.
Condizioni Particolari di Polizza
SEZIONE 1 – CONDIZIONI DI GARANZIA
ART. 1 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI
Danno totale: liquidazione uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro, desunto dalla quotazione di “Quattroruote”, fermo il limite della somma assicurata.
Danno parziale: liquidazione con degrado d’uso (non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%) su pezzi di ricambio meccanici, elettrici ma senza degrado su carrozzeria, manodopera e materiali d’uso (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del mezzo, fermo il limite della somma assicurata).
Indennizzo IVA: qualora l’Assicurato, al momento del sinistro, debba detrarre ai sensi di legge l’imposta sul valore aggiunto (IVA), l’indennizzo sarà effettuato al netto di detta imposta.
In ogni caso il risarcimento non potrà superare il valore assicurato.
ART. 2 - IMPIANTI INSTALLATI ED ACCESSORI FONO-AUDIO-VISIVI
Si precisa che la garanzia comprende i danni ad impianti, dispositivi vari, optionals ed eventuali attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato, compresi anche l’eventuale radio ricetrasmittente, cronotachigrafo, impianto antifurto e gli eventuali accessori fono-audio-visivi installati, nonché eventuali altre attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato.
ART. 3 - ROTTURA CRISTALLI
La garanzia assicura le spese sostenute per sostituire i cristalli dei veicoli assicurati a seguito di rottura dei medesimi, comunque verificatasi.
ART. 4 - SOCCORSO STRADALE
La Società garantisce le spese sostenute per il trasporto o il traino dei veicoli assicurati, a seguito di un danno risarcibile ai sensi del presente contratto.
ART. 5 - COSE TRASPORTATE
La Società garantisce altresì i danni alle cose trasportate dagli Assicurati a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, con esclusione di denaro e preziosi.
SEZIONE 2 – ESCLUSIONI
ART. 1 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLE GARANZIE INCENDIO, FURTO E KASKO
L’assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo, comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività;
b) determinati o agevolati da dolo del conducente, del Contraente e/o Assicurato;
c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità.
ART. 2 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLA SOLA XXXXXXXX XXXXX
L’Assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
b) verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o assicurato e/o Conducente;
c) determinati da vizi di costruzione;
d) subiti a causa diretta di xxxxxxx a spinta, a mano o di traino che non riguardi rimorchi o roulottes agganciati a norma del Codice della Strada.
SEZIONE 3 – LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE
ART. 1 – FRANCHIGIE E SCOPERTI
Le garanzie previste all’Art. 1, Sez. 3 C.G.P. lett. B), C), D), E) sono prestate con l’applicazione di una franchigia per sinistro pari ad € 250,00.
Tutte le altre garanzie di polizza sono prestate senza l’applicazione di alcuna franchigia.
ART.2 – MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DEI DANNI
Si precisa che la Compagnia provvede ad indennizzare direttamente gli aventi diritto per l’intero importo del danno liquidabile, salvo recuperare gli importi della franchigia richiedendoli alla Contraente con cadenza quadrimestrale. La Compagnia provvede quindi ad inviare alla Contraente, con detta cadenza, elenco dettagliato degli importi dovuti a titolo di franchigia; la Contraente si impegna a pagare quanto dovuto entro 60 gg. dal ricevimento della richiesta da parte della Compagnia.
ART. 3 – LIMITI DI INDENNIZZO
La garanzia prevista all’Art. 3 della Sez. 1 C.P.P. – “Rottura cristalli”, è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per sinistro.
La garanzia prevista all’Art. 4 della Sez. 1 C.P.P. – “Soccorso Stradale”, è prestata fino alla concorrenza di Euro 800,00 per sinistro.
La garanzia prevista all’Art. 5 della Sez. 1 – C.P.P. - “Cose trasportate”, è prestata fino alla concorrenza di Euro 800,00 per sinistro.
Tutte le altre garanzie sono prestate sino alla concorrenza della somma assicurata.
LA SOCIETA’ IL CONTRAENTE