Legge 92/2012 – Riforma Lavoro Prima della riforma Dopo la riforma Contratto di lavoro a tempo determinato
Legge 92/2012 – Riforma Lavoro
Prima della riforma Dopo la riforma
Contratto di lavoro a tempo determinato
Presupposti per il primo contratto a termine (acausale). Art. 1, comma 1-bis Dlgs 368/2001 |
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Causale (ragioni di carattere tecnico organizzative) |
Sempre necessaria per ogni assunzione a termine |
Non richiesta per il primo contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi, non prorogabile, non reiterabile. |
Durata massima |
36 mesi senza contare i periodi di somministrazione a termine |
36 mesi contando anche i periodi di somministrazione a termine (tramite agenzia di lavoro). Il superamento di tale limite prevede la conversione a tempo indeterminato del contratto |
Prosecuzione oltre il termine |
Consentita per massimo:
Il rapporto che prosegue oltre i termini si converte a tempo indeterminato |
Consentita per massimo:
Obbligo di corrispondere al lavoratore una maggiorazione retributiva del 20% fino al 10° giorno successivo e del 40% per ogni ulteriore giorno. Il rapporto che prosegue oltre i termini si converte a tempo indeterminato |
Comunicazione prosecuzione al centro per l’impiego |
Non dovuta |
Dovuta, entro la scadenza del termine originario del contratto specificando la durata della prosecuzione |
Riassunzione a termine |
Consentita dopo:
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Consentita se il secondo rapporto è instaurato dopo:
Se manca il rispetto dei termini, il secondo rapporto si considera a tempo indeterminato |
Contributo aggiuntivo (ammortizzatori) |
Non previsto |
Previsto in misura dell’1,40%, salvo nel caso di assunzioni in sostituzione o per attività stagionali. Il contributo è restituito in caso di conversione del rapporto a tempo indeterminato, nel limite delle ultime sei mensilità pagate |
(1)
Art. 3 Dlgs 368/2001 (Divieti)
1.
L’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro
subordinato non è ammessa:
a) per la sostituzione di lavoratori
che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa
disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle
quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato,
salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione
di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell’articolo
8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una
durata iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso unità
produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o
una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di
integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle
mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
d) da parte
delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni.
Contratto di apprendistato
Tipologie:
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
Apprendistato professionalizzante
Apprendistato di alta formazione e ricerca
Durata minima |
Non prevista |
Sei mesi (fatte salve le attività stagionali) |
Rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati |
Uno a uno (1:1) |
Tre a due (3:2) per assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2013, con deroga per i datori di lavoro fino a 10 dipendenti dove resta possibile il rapporto uno a uno (1:1) E’ esclusa la possibilità di assumere apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato |
Stabilizzazione per nuove assunzioni |
Vincolo non previsto |
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Contributi per ammortizzatori |
Si versa l’aliquota unica agevolata |
Dal 1° gennaio 2013, sugli apprendisti è dovuta anche l’aliquota Aspi (1,31%) |
Contributo per risoluzione del rapporto di apprendistato |
Non previsto |
Dal 1° gennaio 2013, in caso di mancata stabilizzazione dell’apprendista è dovuto un contributo all’Inps pari al 50% dell’indennità mensilità Aspi per ogni 12 mesi di anzianità del lavoratore negli ultimi tre anni (il contributo non è dovuto in caso di dimissioni del lavoratore o recesso del datore per giusta causa) |
Mancata conferma a tempo indeterminato del rapporto di apprendistato e recesso |
Il datore di lavoro non può recedere dal contratto di apprendistato prima della sua scadenza, se non per giusta causa o giustificato motivo |
Il datore di lavoro non può recedere dal contratto di apprendistato prima della sua scadenza, se non per giusta causa o giustificato motivo Il datore di lavoro ha l’onere di dare al lavoratore il preavviso ai sensi dell’articolo 2118 del Codice civile In caso di recesso al termine del periodo formativo, nel periodo di preavviso che decorre dal medesimo termine, continuerà a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato |
Contratto di inserimento (artt. 54-59 Dlgs 276/2003)
Disciplina |
Operativa |
Abrogata, salvo che per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2012 nei confronti di:
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Contratto di lavoro part-time
Clausole flessibili (relative alla collocazione temporale delle prestazioni) ed elastiche (relative alla variazione in aumento della durata della prestazione) |
Non modificabili dal lavoratore |
Modificabili dal lavoratore
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Contratto di lavoro intermittente (Job on call)
Ambito di applicazione |
Il contratto è stipulabile in ogni caso con soggetti di età inferiore a 25 anni o superiore a 45 anni, anche se pensionati |
Il contratto è stipulabile in ogni caso con soggetti di età inferiore a 24 (con prestazione resa entro il 25° anno di età) o superiore a 55 anni per esigenze stabilite dai contratti collettivi In mancanza dei contratti collettivi, sono state individuate specifiche categorie che possono prestare lavoro discontinuo (Dm 23.10.2004): custodi, fattorini, uscieri, inservienti, camerieri, xxxxxxxx etc. |
Ambito oggettivo di applicazione |
Previsti periodi specifici di ricorso al lavoro intermittente (fine settimana, vacanze estive, pasquali, natalizie) |
Abrogata la previsione di periodi specifici di ricorso al lavoro intermittente |
Comunicazione di inizio rapporto |
Non dovuta |
Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata superiore a 30 giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare la durata con modalità semplificate alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica. |
Trattamento economico |
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Per il periodo di attività lavorativa: il lavoratore ha diritto al normale trattamento economico e normativo come un lavoratore che, a parità di livello professionale e mansioni, svolge la propria prestazione in modo continuativo Per il periodo di inattività:
Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata del datore di lavoro può determinare la risoluzione del contratto, la perdita dell’indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto, nonché il risarcimento del danno Abrogato l’art. 37 del Dlgs 276/2003 che prevedeva in caso di prestazioni nel fine settimana, vacanze natalizie e pasquali , che l’indennità era dovuta solo in caso di effettiva chiamata. |
Limiti e divieti |
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Divieto di utilizzare lavoratori intermittenti in sostituzione di :
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Forma del contratto |
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Scritta, contenente i seguenti elementi:
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Disciplina transitoria |
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I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge 92/2012, che non siano compatibili con le nuove norme, cesseranno di produrre effetti decorsi 12 mesi da tale data |
Contratto di lavoro a progetto
Oggetto del contratto |
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Vincolo del risultato |
Non previsto |
Tra gli elementi essenziali del contratto (in forma scritta) è aggiunto il risultato finale che si vuole conseguire |
Compenso |
Deve essere proporzionato a quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del lavoro |
Non può essere inferiore ai minimi fissati per settore di attività dai ccnl. In assenza di tali minimi, non può essere inferiore alle retribuzioni minime previste dai ccnl applicati nel settore di riferimento |
Presunzione di subordinazione |
Non prevista |
Le collaborazioni a progetto sono considerati rapporti di lavoro subordinato quando prevedano attività svolte con modalità analoghe a quelle svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente, salvo prova contraria a carico del committente e ad eccezione delle prestazioni ad alta professionalità. |
Trasformazione in lavoro subordinato |
Il rapporto si trasforma in lavoro subordinato in caso di mancata individuazione del progetto (art. 1, c. 24, Dlgs 276/2003)
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Il rapporto si trasforma in lavoro subordinato in caso di mancata individuazione del progetto (confermato art. 1, c. 24, Dlgs 276/2003). Il progetto si intende non individuato quando non esiste nei fatti oppure quando, anche se esistente, non è adeguatamente specificato nel contratto |
Contratto di prestazione d’opera (art. 2222 Cod. civile) con coordinamento del committente
Partite IVA improprie
Qualificazione e presunzione |
La prestazione d’opera si presume coordinata e continuativa solo se resa da persona titolare di posizione fiscale ai fini IVA in presenza di almeno due di questi tre requisiti:
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Effetti |
Trattandosi di xx.xx.xx. (seppure per presunzione legale), per la sua legittimità è necessaria la presenza di “un progetto” |
Possibili conseguenze |
In presenza di un progetto:
Se manca un progetto:
A prescindere dalla presenza o meno di un progetto:
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Oneri probatori |
Spetta al committente la prova negativa dell’insussistenza degli elementi della continuità e del coordinamento (inversione dell’onere probatorio) |
Esclusioni/1 |
La presunzione non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:
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Esclusioni/2 |
La presunzione non opera con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali soggette ad iscrizioni in ordini, registri o albi (seguirà elenco dettagliato con apposito decreto ministeriale) |
Associazione in partecipazione con apporto di lavoro
Numero associati |
Nessuna limitazione |
Xxxxxxx xxx, esclusi gli associati legati da vincoli familiari (parentela entro il terzo grado, affinità entro il secondo grado) |
Presunzione di subordinazione |
In assenza di effettiva partecipazione ad adeguate erogazioni |
La presunzione non si applica, fino alla loro cessazione, ai contratti in essere che risultano certificati all’entrata in vigore della riforma |
Lavoro accessorio (Voucher) artt. 70-74 Dlgs 276/2003
Compensi |
Previsto limite massimo di 5.000 euro con riferimento ad anno solare e a singolo committente |
Previsto un doppio limite massimo, annuale, rivalutato in base all’Istat: 5.000 euro nei confronti di tutti i committenti; 2.000 euro nei confronti di ciascun committente, imprenditore commerciale o professionista |
Imprese familiari |
Xxxxxxx utilizzare voucher fino a 10.000 euro per anno fiscale |
Abrogata |
Lavoratori part-time |
Possono lavorare mediante voucher |
Abrogata |
Percettori di integrazioni salariali |
Possono lavorare mediante voucher |
Abrogata |
Lavoratori stranieri |
Nessuna particolarità |
I compensi rilevano ai fini del reddito necessario al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno |
Voucher |
L’importo è nominativo |
L’importo è orario. I buoni devono essere numerati e datati |