CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA DEL DISTRIBUTORE DI CARBURANTI
CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA DEL DISTRIBUTORE DI CARBURANTI
CON POSSIBILITA’ DI ATTIVARE UN IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO NEL COMUNE DI ENNA
Tra
L’Automobile Club Enna, Ente Pubblico non Economico, con sede in Enna Via Roma n. 200 (P.I. 00040060865), in persona del Commissario Straordinario, Avv. Xxxxx Xxxxxx, di seguito anche “Concedente”;
e
la…………………….. con sede in … Via … n. … (P.I ), in persona del legale
rappresentante x.x. x amministratore, Xxx , giusti poteri di cui all’allegata
visura camerale aggiornata al , di seguito anche “Affittuaria”;
PREMESSO
A) che l’Automobile Club è proprietario dell’impianto di distribuzione di carburanti con possibilità di attivare un impianto di autolavaggio, indicato di seguito;
B) che l’Automobile Club, con delibera del Commissario Straordinario, Avv. Xxxxx Xxxxxx, nr° 16 del 18/11/2015 ha stabilito di procedere all’affitto del ramo di azienda relativo alla gestione del distributore di carburanti con possibilità di attivare un impianto di autolavaggio di seguito indicato;
C) che con determina del Direttore nr° 27 del 19/11/2015 , si è proceduto all’indizione della gara per l’aggiudicazione a soggetto avente i requisiti previsti dal bando e dal disciplinare di gara;
Tutto ciò premesso, costituente parte integrante ed inscindibile del presente contratto si conviene quanto segue:
Art. 1) - OGGETTO
La Concedente affitta alla Affittuaria il ramo d’azienda afferente il seguenti impianto di distribuzione di carburanti con possibilità di attivazione di un impianto di autolavaggio e relative pertinenze:
a) impianto ubicato in Enna Viale Xxxx 75
L’impianto oggetto di affitto è costituito da:
# nr° 2 erogatori doppi corpo per super spb/gasolio marca Tokeim matr. 981700/01 e super spb/super spb marca Tokeim matr. 001758/9 e nr° 1 erogatore singolo per gasolio marca Tokeim matr. 010587 collegati ciascuno di essi singolarmente a nr° 4 distinti e separati serbatoi da mc 10,00 cadauno;
# nr° 1 pensilina metallica completa a copertura dell’area rifornimento; # nr° 1 chiosco per gestore in pre-fabbricato;
# nr° 1 colonnina self-service con annesso convertitore di protocollo;
# accessori ed impianti atti a rendere la stazione di servizio in perfetto esercizio.
Le attrezzature utilizzate nell’impianto di distribuzione carburanti, oggetto del presente contratto, sono di proprietà della Concedente e permarranno nell’area dell’impianto ancorché siano cessati gli accordi di “colore” con precedenti compagnie.
L’Affittuaria si impegna a rimuovere quanto di proprietà della precedente Compagnia.
La concessione dell’esercizio dell’impianto di distribuzione di cui al presente art. A) è stata rilasciata all’Automobile Club di Enna dall’Assessorato Regionale alle attività produttive con D.D. nr° 1692 del 15/01/2011 e andrà a scadere il 16/04/2028.
L’Affittuaria si impegna ad utilizzare il ramo d’azienda per l’attività di distribuzione carburanti e lubrificanti, a non mutarne la destinazione e a provvedere a propria
cure e spese a tutto quanto interessa la gestione, ivi comprese l’espletamento di tutte le pratiche ed interventi necessari per ottenere il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni di legge in materia urbanistica, petrolifera, per le attività produttive, ambientale e quant’altro.
La Concedente presta ,comunque, sin d’ora il consenso alla voltura delle attuali licenze di vendite UTF dei rispettivi impianti, rimanendo esonerata da ogni responsabilità per l’esito della stessa.
Art. 2) - DURATA
Il presente contratto di affitto di ramo d’azienda decorre dalla data odierna e terminerà una volta decorsi sei anni, fatto salvo il recesso anticipato previsto dall’art. 21 del presente contratto.
Alla scadenza l’impianto dovrà essere restituito senza alcuna preventiva comunicazione e senza possibilità di proroga ai sensi dell’art.57 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 (codice dei contratti pubblici).
Art. 3) - CORRISPETTIVO
Il canone annuo di affitto da versare alla Concedente è convenuto in:
…………… (…..…)
a) una quota fissa annua pari a € oltre I.V.A. Tale quota sarà
versata anticipatamente in due rate semestrali nella misura del 50% cadauna, entro cinque giorni dall’inizio del semestre di riferimento.
b) una quota variabile - pari ad Euro 5,00 (cinque) per ciascun metro cubo di carburante venduto oltre il volume annuo di metri cubi 1.500 (ovvero 1.500.000 di litri).
Tale quota sarà versata posticipatamente in unica rata entro 30 giorni dalla fine di ciascuna annualità contrattuale.
In caso di ritardato pagamento rispetto ai suddetti termini si applicheranno gli interessi legali di mora stabiliti dal D.lgs 231 del 2002.
Il suddetto canone, anche in deroga all’art. 1623 del codice civile, non potrà essere ridotto per nessuna ragione ed in particolare, a titolo esemplificativo, non potrà essere ridotto per la necessità di eseguire ulteriori lavori, siano essi di manutenzione o derivanti dalla necessità di adeguamento ad obblighi normativi sopravvenuti, né per variazione delle condizioni di mercato o della concorrenza.
Ai sensi dell’art. 1462 del codice civile l’Affittuaria non potrà in alcun caso opporre eccezioni per ritardare il versamento del suddetto canone, anche per un solo semestre o parte di esso, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno. Eventuali pretese potranno essere fatte valere soltanto dopo aver versato con puntualità il corrispettivo dovuto (solve et repete).
A decorrere dalla seconda annualità, senza necessità di preventiva comunicazione, il canone verrà aggiornato nella misura del 75% (settantacinque per cento) della variazione ISTAT, calcolato sulla variazione percentuale dell’ultimo indice disponibile alla scadenza annuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Il pagamento del suddetto canone avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della Concedente.
Art. 4) - CONSEGNA ED IMMISSIONE IN POSSESSO
L’Affittuaria viene immessa nel possesso del ramo d’azienda oggi affittato contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto e dovrà prendere in consegna i relativi impianti entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente atto, mediante redazione di uno specifico verbale di sopralluogo, inventario e consegna.
Si da atto sin d’ora che l’Affittuaria ha preso esatta visione anche tecnica del complesso dei beni oggetto di affitto e di averli trovato in buono stato e comunque confacenti alle proprie esigenze tenuto conto della già preventivata ristrutturazione da effettuare con le modalità indicate al successivo art. 5.
L’Affittuaria dovrà presentare tutte le istanze di volturazione dei Decreti Regionali e delle autorizzazioni agli enti competenti entro trenta giorni dall’immissione in possesso dell’impianto e darne comunicazione tempestiva all’odierna concedente. Al termine del contratto la Concedente rientrerà in possesso del ramo d’azienda oggi complessivamente affittato, con tutti gli eventuali miglioramenti effettuati dall’Affittuaria che rimarranno acquisiti agli impianti senza diritto alcuno della stessa Affittuaria a rimborso od indennità di sorta o ad asporto che possa determinare qualsiasi genere di danno all’impianto, che ne determini un minor valore dello stesso.
I beni facenti parte del ramo d’azienda verranno riconsegnati nello stesso stato di funzionalità in cui si trovano alla data di immissione in possesso dell’Affittuaria, in virtù degli obblighi di garanzia dell’efficienza e del ripristino spettanti a quest’ultima. L’Affittuaria rilascia alla Concedente, con la sottoscrizione del presente contratto, delega irrevocabile di volturazione a quest’ultima, così da consentirle, alla scadenza del contratto, il ripristino della titolarità delle concessioni e delle autorizzazioni così come oggi intestate.
L’Affittuaria non avrà comunque diritto ad alcun indennizzo da parte della Concedente per differenze inventariali, anche in deroga all’art. 2561, quarto comma, del codice civile, ad esclusione dei prodotti petroliferi giacenti nei serbatoi dei distributori, così come nulla sarà riconosciuto per l’avviamento commerciale.
Art. 5) – ALLESTIMENTO ED AUTOMAZIONE DEGLI IMPIANTI
L’Affittuaria è tenuta ad effettuare entro il primo semestre, a propria cura e spese, tutti i lavori e le forniture necessarie per assicurare la massima funzionalità dell’impianto. Ogni eventuale ritardo, per cause imputabili all’Affittuaria, non porterà in alcun caso alla riduzione o sospensione del canone.
Più precisamente l’Affittuaria si impegna ad effettuare a proprie spese, entro il secondo anno di vigenza contrattuale, investimenti per ammodernamento impianti di erogazione (colonnine e accettatore), per automazione impianto (pc, interfacce hardware, software di trasmissione), per rifacimento tappetino piazzale e per ricolorazione dell’intero impianto e dell’edificio annesso al distributore, per un importo complessivo non inferiore ed Euro 50.000,00 (cinquantamila), inoltre dovrà farsi carico di tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al funzionamento dell’impianto.
I lavori indicati, per l’importo previsto non inferiore ad € 50.000,00 (cinquantamila), dovranno essere documentati alla Concedente da idonea documentazione fiscale. Al termine del presente contratto le migliorie apportate all’impianto a seguito del previsto investimento resteranno nella proprietà del Concedente senza diritto dell’Affittuaria ad avanzare pretesa alcuna, anche di asporto.
L’Affittuaria dovrà rimuovere e smaltire, a propria cura e spese, i colori della precedente gestione.
Nel caso di attivazione dell’impianto di autolavaggio l’A.C. Enna si riserva la facoltà di valutare, a fine contratto, gli eventuali investimenti realizzati per l’attivazione dell’impianto di autolavaggio e la possibilità di acquisirli ed in tal caso di corrisponderne il valore di mercato secondo la valutazione che sarà concordata da due periti nominati da ciascuna delle parti.
Art. 6) - DEBITI, CREDITI E RAPPORTI CONTRATTUALI
Il ramo d’azienda oggetto di affitto non comprende:
- i crediti ed i debiti maturati anteriormente alla data di immissione in possesso che rimarranno in capo alla Concedente;
- coperture assicurative;
- altri contratti non menzionati di seguito.
I contratti di lavoro afferenti al ramo d’azienda che verranno stipulati dall’affittuario graveranno sullo stesso.
Il ramo d’azienda oggetto di affitto, comprende comunque:
- i contratti di utenza e somministrazione utilizzati nell’impianto, per l’esercizio delle attività, per i quali la Concedente esprime sin d’ora il proprio consenso all’intestazione in capo all’Affittuaria, impegnandosi anche ad intervenire, senza spese a proprio carico, per tutto ciò che si rendesse necessario per il perfezionamento delle pratiche di voltura
Al termine del contratto d’affitto l’azienda rientrerà nel possesso della Concedente con esclusione dei crediti ed i debiti maturati anteriormente alla data di immissione in possesso che rimarranno in capo alla Affittuaria, analogamente ai contratti, anche di lavoro di qualsivoglia titolo e natura, eventualmente stipulati dall’Affittuaria per la gestione del ramo di azienda (come ad esempio appalto servizi etc.).
Art. 7) – TUTELA DEL CONTENZIOSO
La Concedente garantisce la piena e pacifica proprietà del suddetto ramo d’azienda e l’assenza alla data del bando di gara di contenziosi giudiziari pendenti civili, penali, lavoristici, tributari, amministrativi, arbitrali o di altro tipo, di pignoramenti, di ipoteche o qualsivoglia altro peso gravante o intimato con riguardo all’azienda oggetto del presente accordo.
La Concedente terrà indenne l’Affittuaria per eventuali contenziosi che dovessero insorgere relativamente al periodo precedente l’immissione in possesso di quest’ultima nel ramo d’azienda.
Analoga tutela viene riconosciuta fin d’ora dall’Affidataria nei confronti della Concedente al termine del presente contratto per tutti i fatti ed i rapporti insorti durante il periodo di affitto del ramo d’azienda.
Art. 8) – TUTELA AMBIENTALE
La Concedente garantisce che l’impianto di distribuzione carburanti è stato realizzato e gestito in conformità e nel rispetto della normativa di legge, ivi compresa quella relativa alla materia ambientale (in via esemplificativa D.lgs 152 del 2006) e nel rispetto dei pareri rilasciati dai vari enti ed in assoluta osservanza di quanto indicato nei permessi di costruire e nelle autorizzazioni petrolifere rilasciate dal Comune, e che le condizioni del sottosuolo e del terreno su cui sono situati i citati impianti sono conformi alla vigente normativa riguardante la tutela ambientale.
Per quanto attiene allo scarico delle acque reflue (dilavamento piazzale, civili, industriali), relativamente agli impianti non conformi alla normativa vigente, è onere dell’Affittuaria provvedere al loro adeguamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a propria cura e spese.
Analoga tutela viene riconosciuta fin d’ora dall’Affidataria nei confronti della Concedente al termine del presente contratto per tutti i fatti ed i rapporti insorti durante il periodo di affitto del ramo d’azienda.
Art. 9) – MANLEVA
Tutti i debiti ed i crediti relativi al ramo d'azienda oggetto del presente contratto esistenti alla data di immissione in possesso resteranno a carico della Concedente. Quest’ultima si impegna, pertanto, in ordine ad eventuali esposizioni di qualsivoglia
natura e tipo, per effetto di atti, fatti od omissioni anteriori alla detta data di immissione in possesso, anche se accertati successivamente, a manlevare l'Affittuaria da ogni responsabilità da queste derivanti. A far data dall’immissione in possesso è comunque onere dell’Affittuaria verificare la conformità degli impianti alla normativa vigente ed intervenire a propria cura e spese per quanto necessario al loro adeguamento normativo.
In particolare, la Concedente si impegna a sollevare e a tenere indenne l’affittuaria da qualsivoglia responsabilità di natura ambientale e da ogni conseguente richiesta proveniente da terzi derivante e comunque connessa a cause o fatti anteriori alla data di immissione in possesso.
Analoga tutela viene riconosciuta fin d’ora dall’Affidataria nei confronti della Concedente al termine del presente contratto per tutti i fatti ed i rapporti relativi al periodo di affitto del ramo d’azienda.
Art. 10) – AUTORIZZAZIONE PER LA STIPULA DI NUOVI CONTRATTI
La stipula dei seguenti contratti da parte dell’Affittuaria è soggetta ad autorizzazione scritta da parte della Concedente:
- cessioni, alienazioni di beni mobili e immobili, nonché costituzione di diritti reali a favore di terzi;
- contratti di sub-locazione dell’impianto di distribuzione carburanti;
- contratti di somministrazione di carburante di durata eccedente le scadenze di cui all’Art. 2).
E’ fatto divieto concedere in comodato d’uso gratuito l’impianto.
Art. 11) – IMPOSTE E TASSE
Sono a carico dell’Affittuaria tutte le spese per imposte, tasse e altri corrispettivi da versare ad Enti ed Autorità competenti relativamente agli impianti oggetto di affitto
di ramo d’azienda, alla loro attività ed alle loro pertinenze, nessuno escluso, ivi compresi quelli inerenti gli accessi carrabili agli impianti stessi dalla pubblica viabilità, le tasse relative alle insegne, la tassa annuale occupazione suolo pubblico, lo smaltimento di rifiuti ordinari/straordinari/speciali.
Art. 12) – MANUTENZIONI ED ADEGUAMENTI NORMATIVI
Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su ogni parte degli impianti di distribuzione di carburanti e delle relative pertinenze, nessuna esclusa, saranno eseguiti a cura e spese dell’Affittuaria senza diritto di questa ad indennità o rimborso di sorta.
Saranno altresì eseguiti a cura e spese dell’Affittuaria tutti gli interventi di adeguamento normativo che si rendessero necessari nel corso di esecuzione del presente contratto in virtù dell’entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o regolamentari.
Art. 13) - ADDIZIONI E MIGLIORAMENTI
Le variazioni, addizioni e le migliorie saranno eseguite ad esclusiva cura e spese dell’Affittuaria ed al termine del presente contratto, rimarranno acquisiti al ramo d’azienda senza che la Concedente debba corrispondere alcun indennizzo, risarcimento o pretesa di sorta a cui pertanto e per quanto occorrer possa l’Affittuaria fin d’ora rinuncia.
Fanno eccezione gli investimenti effettuati, in caso di attivazione dell’impianto di autolavaggio, per i quali il Concedente si riserva la facoltà di valutare e rimborsare l’investimento a valore di mercato.
L’esecuzione di opere contrarie alla normativa vigente determineranno la risoluzione immediata ed espressa del presente contratto.
Art. 14) – GESTIONE IN CO-BRANDING
La Concedente consente all’Affittuaria l’uso del “marchio ACI” alle condizioni e nei limiti di quanto previsto dal “Regolamento d’uso del marchio ACI”,
In tal caso L’Affittuaria dovrà concordare con la Concedente ogni iniziativa promozionali del marchio ACI da intraprendere.
Art. 15) – RENDICONTAZIONE
L’Affittuaria è tenuta a trasmettere alla Concedente a consuntivo annuale tutti i dati relativi alle vendite di carburante, gli eventuali reclami ricevuti, e i possibili ulteriori servizi attivati, etc. La Concedente potrà sempre effettuare sopralluoghi sull’impianto per la verifica degli adempimenti contrattuali.
Art. 16)– CONDIZIONE RISOLUTIVA O SOSPENSIVA
Laddove per ragioni indipendenti dalla volontà delle parti l’autorizzazione per l’impianto dovesse essere revocata, annullata o sospesa ed in ogni caso in cui l’impianto dovesse essere dichiarato incompatibile con gli strumenti urbanistici, il presente contratto si intenderà risolto;
Nelle ipotesi previste dal presente articolo alle parti non spetterà alcun indennizzo, risarcimento o pretesa di sorta.
Art. 17)– POLIZZE ASSICURATIVE
E’ onere dell’Affittuaria stipulare una polizza assicurativa “all risk”, con adeguati massimali, a garanzia degli impianti e delle attività ivi comprese. Per quanto non coperto dalle suddette polizze l’Affittuaria rimarrà comunque l’unica responsabile.
Art. 18) – GARANZIA FIDEIUSSORIA
A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto l’Affittuaria consegna alla Concedente la polizza fidejussoria allegata (sub. 1), rilasciata da … (Banca o Compagnia di assicurazioni), recante come beneficiario la stessa Concedente, dell’importo di € 30.000 (30.000,00 euro) pari al 10% dell’importo di Euro
trecentomila (€..300.000,00) ovvero del prodotto del canone annuale stabilito all’Art. 3) (euro 50.000,00) per la durata del contratto di sei anni.
La polizza contiene le seguenti clausole:
- rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale;
- pagamento entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del beneficiario;
- rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1957 del codice civile;
- svincolo in seguito a comunicazione scritta della Concedente.
- esclusione dello svincolo automatico anche parziale a seguito dell’esecuzione del contratto.
La Concedente svincolerà la suddetta garanzia entro sei mesi dalla reimmissione in possesso dell’azienda conseguente alla scadenza del termine di durata del presente contratto, previa verifica del rispetto degli impegni assunti con il presente atto da parte dell’Affidataria.
Art. 19) – PENALI
In caso di ritardo nella reimmissione in possesso dell’azienda, alla scadenza del presente contratto, viene fissata una penale di Euro 350,00 (trecentocinquanta euro) per ogni giorno di ritardo.
Art. 20) – CLAUSOLA RISOLUTIVA
Il contratto si risolverà di diritto senza necessità di costituzione in mora da parte della Concedente, salve le penali maturate ed il risarcimento del danno, in caso di:
- ritardo di oltre trenta giorni nel versamento, in tutto o in parte, del canone;
- rilievi per inadempimenti o comportamenti fiscali scorretti da parte dell’Affittuaria verbalizzati da parte dell’Autorità giudiziaria, della Guardia di Finanza o dell’Agenzia delle Dogane;
- mancata volturazione a favore del Concedente delle autorizzazioni e delle utenze entro sessanta giorni dalla cessazione del contratto;
- violazione dell’obbligo di rendicontazione annuale;
- ogni altra violazione grave agli obblighi stabiliti dal presente contratto e dalle disposizioni di legge e regolamentari.
In caso di risoluzione del contratto la Concedente escuterà l’intero importo della garanzia di cui all’art 18, salvo il risarcimento del danno.
Art. 21) – RECESSO ANTICIPATO
Decorsi dodici mesi dalla data di sottoscrizione del presente atto l’affittuario potrà recedere dal contratto trasmettendo la relativa comunicazione con raccomandata A\R o posta elettronica certificata all’altra parte, con preavviso di mesi 6 (sei), previa la corresponsione alla proprietà delle differenze tra il totale della spesa prevista per gli investimenti da effettuare sull’impianto (Euro 50.000,00) e quella effettivamente sostenuta per gli investimenti già realizzati che saranno oggetto di apposita rendicontazione.
Art. 22)– SUBAFFITTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietato il subaffitto, la cessione dell’impianto di distribuzione carburanti nonché il comodato d’uso gratuito , pena la risoluzione immediata dello stesso.
Art. 23)– SPESE
A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto saranno ad esclusivo carico dell’Affittuaria tutte le spese necessarie all’esercizio del ramo d’azienda.
Le spese ricollegabili alla stipula del presente contratto sono a carico dell’Affittuario, ivi comprese quelle di bollo, di registro.
Ai sensi dell’art. 35, comma 10-quater, della legge n. 248 del 04.08.2006 si rileva che il valore complessivo del ramo d’azienda è costituito per meno del 50% del
valore dei fabbricati determinato ai sensi dell’art. 14 DPR 633/72, e pertanto l’imposta di registro verrà riconosciuta in misura fissa. Resta in ogni caso inteso che le spese come dovute per l’imposta di registro, ancorché superiori rispetto a quelle stimate, resteranno comunque a carico dell’Affittuaria che terrà indenne la Concedente anche per il vincolo di solidarietà.
Art. 24)– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 196 del 2003 ciascuna delle parti nomina l’altra responsabile esterno del trattamento dei dati personali propri e di terzi.
Art. 25) – FORO ED ELEZIONE DOMICILIO
Per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione del presente contratto, foro competente, unico ed esclusivo sarà quello di Xxxx. Le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.
Art. 26) – RINVIO NORMATIVO
Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme del codice civile ed a quelle speciali applicabili in ragione della materia.
LA CONCEDENTE
AUTOMOBILE CLUB ENNA
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO AVV. XXXXX XXXXXX
…
L’AFFITTUARIA
…
…
…
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. l’Affittuaria accetta espressamente le seguenti clausole:
Art. 1) - OGGETTO Art. 2) - DURATA
Art. 3) - CORRISPETTIVO
Art. 4) - CONSEGNA ED IMMISSIONE IN POSSESSO
Art. 5) – ALLESTIMENTO ED AUTOMAZIONE DEGLI IMPIANTI Art. 6) - DEBITI, CREDITI E RAPPORTI CONTRATTUALI
Art. 7) - TUTELA DEL CONTENZIOSO Art. 8) - TUTELA AMBIENTALE
Art. 9) - MANLEVA
Art. 10) – AUTORIZZAZIONE PER LA STIPULA DI NUOVI CONTRATTI
Art. 11) – IMPOSTE E TASSE
Art. 12) – MANUTENZIONI ED ADEGUAMENTI NORMATIVI Art. 13) - VARIAZIONI, ADDIZIONI E MIGLIORAMENTI
Art. 14) – GESTIONE IN CO-BRANDING Art. 15) – RENDICONTAZIONE
Art. 16) – CONDIZIONE RISOLUTIVA O SOSPENSIVA Art. 17) – POLIZZE ASSICURATIVE
Art. 18) – GARANZIA FIDEIUSSORIA Art. 19) – PENALI
Art. 20) – CLAUSOLA RISOLUTIVA Art. 21) – RECESSO ANTICIPATO
Art. 22) – SUBAFFITTO E CESSIONE DEL CONTRATT O Art. 23) – SPESE
Art. 24) – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Art. 25) – FORO ED ELEZIONE DOMICILIO
Art. 26) – RINVIO NORMATIVO
L’AFFITTUARIA
…
…
…
ALLEGATI:
1. ELENCO ATTREZZATURE DEGLI IMPIANTI;
2. REGOLAMENTO D’USO DEL MARCHIO ACI;
3. GARANZIA FIDEIUSSORIA.