SCHEMA DI CONTRATTO
Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi
SCHEMA DI CONTRATTO
ART. 23, comma 15, D.LGS 50/2016
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DA ESPLETARSI MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA 1
PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 58 E 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE, RIPETIBILE PER UN ANNO, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AI SERVIZI ASSISTENZIALI DEL PLESSO OSPEDALIERO CLINICHE SAN XXXXXX DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI.
Criterio di aggiudicazione
OEPV, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo (95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016)
Sommario
ART. 1 - NORME REGOLATRICI 5
ART. 2 - SPESE DI PUBBLICITA’ DEI BANDI E DEGLI AVVISI 6
ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO 6
ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO E TERMINI DI CONSEGNA 6
ART. 5 - IMPORTO CONTRATTUALE 6
ART. 6 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E AVVIO DELL’ESECUZIONE 7
ART. 7 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 7
ART. 8 - RESPONSABILE DELL’APPALTO 8
ART. 9 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 8
ART. 10 - GARANZIA DEFINITIVA 9
ART. 11 - RESPONSABILITÀ CIVILE PER INFORTUNI E DANNI 10
ART. 12 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 11
ART. 14 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 13
ART. 16 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 15
Art. 16.1 Anticipazione del prezzo..................................................................................................................................17 2
ART. 17 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 17
ART. 18 - INADEMPIENZE E PENALITÀ 18
ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 20
ART. 19 - DIRITTO DI RECESSO 23
ART. 20 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA 23
ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO 23
ART. 22 - SUBAPPALTO 24
ART. 23 - SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 25
ART. 24 - VERIFICA DI CONFORMITA’ DEL SERVIZIO RESO 26
ART. 25 - FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA O CONCORDATO PREVENTIVO 27
ART. 26 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ D’ECCEZIONI 27
ART. 27 - TERMINI E COMMINATORIE 28
ART. 00 - XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX 28
ART. 29 - CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ 28
ART. 30 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 29
Art. 30.1 Natura e finalità del trattamento 29
Art. 30.2 Obblighi del responsabile del trattamento 29
Art. 30.3 Misure di sicurezza dei dati trattati 29
Art. 30.4 Compiti del responsabile del trattamento 30
Art. 30.5 Istanze degli interessati 31
Art. 30.6 Verifiche del titolare 31
Art. 30.7 Scadenza del contratto 31
ART. 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL’OFFERENTE 32
ART. 32 - SPESE CONTRATTUALI 32
ART. 33 - FORO COMPETENTE 32
ART. 34 - DISPOSIZIONI FINALI 33
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SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO TRIENNALE, RIPETIBILE PER UN ANNO, DI SUPPORTO AI SERVIZI ASSISTENZIALI DEL PLESSO OSPEDALIERO CLINICHE SAN XXXXXX DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI.
Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi - allegato IX; CPV 85110000-3 Servizi ospedalieri e affini– CIG 7997186EA5.
TRA
l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (Azienda), con sede in Xxxxxxx, Xxxxx Xxx Xxxxxx, x. 00, C.F.
…………………, nella persona del Direttore ………….., dott ,
C.F…………………………………………, domiciliato per la carica in Sassari, via (di
seguito “Azienda” o “Stazione Appaltante”)
E
il XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (di seguito “Contraente”)
PREMESSO CHE
con Deliberazione del Direttore Generale n. 677 del 14/08/2019, questa Azienda ha autorizzato, ai sensi degli artt. 32 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi, recante Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice dei Contratti)
l’indizione di una gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del “SERVIZIO
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TRIENNALE, RIPETIBILE PER UN ANNO, DI SUPPORTO AI SERVIZI ASSISTENZIALI DEL PLESSO
OSPEDALIERO CLINICHE SAN XXXXXX DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI.
- per un importo a base d’asta pari a € 9.369.082,63 (novemilionitrecentosessantanovemilaottantadue/63), oltre oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale (IVA esclusa), da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;
- con Verbale di Seduta Pubblica n. X del XXXXXXXXX la Commissione giudicatrice, composta da ;
……..; , nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. XXXX xxx XXXXXXXXXX, ha redatto la
graduatoria di merito e deliberato la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. XXXX xxx XXXXXXXXXX, è stata approvata la proposta di aggiudicazione, di cui al citato Verbale di Seduta Pubblica n. X del XXXXXXXXX, disponendo l’aggiudicazione in favore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del Codice dei Contratti;
- la predetta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del Codice dei Contratti è stata comunicata ai soggetti interessati in data XXXXXXXXXX giusta comunicazioni in atti;
- XXXXXXXXXXX, ha provveduto alla verifica dell’art. 80, comma 2 del Codice dei Contratti, accertando il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari dichiarati in gara dal Contraente, giusta provvedimento n. XXXX del XXXX in atti;
- l’aggiudicazione dell’appalto, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale è divenuta efficace, eccezion fatta per le verifiche antimafia di cui XXXXXXXXXXXXXXXX il cui esito negativo non è pervenuto alla data del presente atto [se del caso];
- stante l’urgenza dell’affidamento dell’appalto in esame si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo ai sensi del successivo art. 16;
- è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 32, comma 9, del Codice dei Contratti e smi.
- Si è stabilito di addivenire alla stipulazione del presente contratto con la forma dell’atto pubblico notarile informatico, in modalità elettronica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016, fatte salve le verifiche di legge ai sensi dell’art. 80 del medesimo Decreto.
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - NORME REGOLATRICI
1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’Allegato “I” (Offerta Tecnica), Allegato “II” (Capitolato Tecnico) e l’Allegato “III” (Risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara). 5
2. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50, e smi, recante Codice dei contratti pubblici, di seguito anche “Codice”.
b) dalla Legge regionale 18 marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici”;
c) dal Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante “Approvazione delle Linee Guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”,
d) dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e smi, recante Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, recante Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
f) dalle Linee Guida ANAC, attuative del Codice e, in particolare, dalle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni" (approvate con Determinazione ANAC 26 ottobre 2016, n. 1096, Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017) e s.m.i..
g) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
h) dalle disposizioni di legge e regolamento, comunitarie, nazionali e regionali, vigenti in materia di trasporti sanitari;
i) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall’Azienda prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Contraente, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Contraente ed accettate dall’Azienda.
ART. 2 - SPESE DI PUBBLICITA’ DEI BANDI E DEGLI AVVISI
1. Entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, il Contraente ha l’obbligo di corrispondere a questa Azienda le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in applicazione di quanto disposto dall’art. 73 comma 5, e 216 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, per l’importo di € XXXXXX (mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm/00), oltre IVA (se dovuta per legge). L’importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, da appoggiare a: Banco …..CODICE IBAN: XXXXX, con la seguente causale:
“Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG 7997186EA5 in adempimento degli articoli 73 comma 5, e 216 comma 11, D. Lgs. 50/2016
ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO 6
1. Il presente contratto ha ad oggetto il servizio triennale, ripetibile per un anno, di supporto ai servizi assistenziali del plesso ospedaliero Cliniche San Xxxxxx dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, come meglio specificato nell’offerta presentata in sede di gara nonché nel Capitolato Tecnico (….)
ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO E TERMINI DI CONSEGNA
1. Il contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà una durata pari a 36 (trentasei) mesi dalla data di attivazione del servizio ( ).
2. E’ prevista l’eventuale ripetizione dei servizi analoghi, per un ulteriore periodo di un anno, a condizione che i servizi ripetibili siano conformi al progetto a base di gara, come da Capitolato Tecnico e da Disciplinare di gara, cui si rinvia per la ripetizione del servizio analogo della sala settoria e per la proroga tecnica.
ART. 5 - IMPORTO CONTRATTUALE
1. L’importo contrattuale, per il servizio in oggetto e per tutta la durata prevista dall’art. 4, viene determinato in € XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXX), al netto del ribasso d’sta di € XXXXXXXXXX, al quale va aggiunto sia il costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, pari a € XXXXXX (XXXXXXXXXX), sia la quota I.V.A. del …..%, pari a € XXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXX), per cui l’importo contrattuale complessivo è pari a € XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXX).
ART. 6 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E AVVIO DELL’ESECUZIONE
1. L’esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto ha luogo successivamente alla stipulazione del contratto o alla sottoscrizione del verbale di esecuzione anticipata, secondo quanto previsto all’art. 32 comma 8 del Codice
2. Il contratto è stipulato con la forma dell’atto pubblico notarile informatico, in modalità elettronica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016, fatte salve le verifiche di legge ai sensi dell’art. 80 del medesimo Decreto.
3. Costituisce, di norma, danno grave all’interesse pubblico che la stipulazione del contratto è destinata a soddisfare, l’acquisizione di prestazioni da includere nel contratto stesso a prezzo maggiore, nell’ambito di diverso accordo contrattuale.
4. La stipulazione del contratto ha luogo di norma nei tempi previsti dalla legge, salvo che in atti di gara sia stato specificato un diverso momento, ad esempio correlato alla scadenza di un contratto in essere al momento dell’avvio della gara, o che Azienda e Contraente non si siano diversamente accordati con patto scritto; in questi casi l’aggiudicatario è obbligato alla stipulazione del contratto nel tempo indicato.
5. Qualora ricorrano circostanze di cui al comma 8 dell’art. 32 del Codice che rendano possibile l’esecuzione anticipata della fornitura o del servizio, questa potrà essere effettuata dall’Azienda nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento. Il R.U.P. deve motivare le ragioni che giustificano l’esecuzione d’urgenza, ai sensi
della legislazione vigente.
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6. In caso di consegna anticipata del servizio, il Responsabile del procedimento redige un verbale che deve
essere sottoscritto dall’aggiudicatario, nel quale sono indicati la data di inizio del servizio e le condizioni essenziali dell’esecuzione anticipata, nel rispetto delle previsioni degli atti di gara.
7. Il Contraente deve eleggere un domicilio cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni inerenti alla gestione del contratto stesso, indicando almeno un indirizzo e- mail di posta certificata ed un numero telefonico.
8. Le eventuali sospensioni dell’esecuzione del contratto sono regolate dal D. Lgs 50/2016; rientrano tra le circostanze particolari che impediscono la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto eventuali necessità dell’Azienda di interrompere temporaneamente proprie attività per cause quali ristrutturazione o manutenzione di locali o impianti, trasferimenti, indisponibilità di personale; la presente disposizione si applica anche nei casi di consegna anticipata dell’appalto.
ART. 7 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Ai sensi dell’art 101 del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito: “RUP”) nomina il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (di seguito: “D.E.C.”) che avrà il compito di provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell’esecuzione.
2. Il nominativo del D.E.C. sarà comunicato al Contraente, contestualmente all’aggiudicazione definitiva.
3. Il Contraente è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto.
4. Il D.E.C. provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell’esecuzione. Nei casi previsti dal Capitolato Tecnico o da altro documento contrattuale, il D.E.C. provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con il Contraente.
5. Il verbale, sottoscritto dal D.E.C. e dal Contraente, verrà redatto in duplice copia; copia conforme potrà essere rilasciata al Contraente, ove questi lo richieda.
6. Qualora, per l’estensione delle aree o dei locali, l’inizio delle attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il
D.E.C. provvederà a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
7. Per quanto non disposto dal presente articolo, si rinvia al Capitolato Tecnico (in particolare, artt. 9 e 11) e al Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante “Approvazione delle Linee Guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”, GU Serie Generale n. 11 del 15.05.2018, in vigore dal 30.05.2018).
8. Si rinvia all’art. 20 del Capitolato.
ART. 8 - RESPONSABILE DELL’APPALTO
1. Il Contraente ha indicato XXXXXXXXXXXXX quale Responsabile dell’appalto, che interagirà con l’Azienda in nome e per conto del Contraente medesimo, in ordine all’esecuzione dell’appalto di cui trattasi.
2. Il Responsabile dell’appalto sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto del Contraente, a vigilare 8 affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del D.E.C..
3. Il Contraente, inoltre, è tenuto a segnalare i nominativi del personale addetto all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, fornendo il relativo elenco al D.E.C.. Tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di variazione.
4. Si rinvia alle specifiche del Capitolato Tecnico e, in particolare, agli articoli 7 e 12.
ART. 9 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell’offerta presentata in sede di gara. Il Contraente si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell’Azienda.
2. Il Contraente, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall’Azienda e/o da terzi.
3. Per le prestazioni contrattuali dovute, il Contraente si obbliga ad avvalersi esclusivamente di risorse formate e professionalizzate, secondo quanto stabilito dal Capitolato Tecnico.
4. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e smi), nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e nel verbale di cooperazione e coordinamento. Il Contraente, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra, l’Azienda si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.
ART. 10 - GARANZIA DEFINITIVA
1. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, l’Aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria definitiva (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale (Iva esclusa).
2. La percentuale del 10 per cento è aumentata, in caso di aggiudicazione con un ribasso d’asta superiore al 10 per cento, dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento.
3. La garanzia di cui al comma precedente, costituita secondo gli schemi – tipo di cui al Decreto ministeriale MISE 19 gennaio 2018, n. 31, deve prevedere espressamente:
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
la operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa Azienda. 9
4. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Contraente, degli stati di avanzamento del contratto o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
5. L’ammontare residuo della garanzia è svincolato, ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, o comunque fino a dodici mesi dalla data di avvenuta esecuzione del servizio, risultante dal relativo certificato.
6. Il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione rimane sospeso in caso di contestazioni sul servizio da parte dell’Azienda, opportunamente comunicati al Contraente. Tale termine ricomincia a decorrere dalla data della definizione della/e contestazione/i.
7. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso al Contraente delle somme che questo abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione del servizio, in confronto all’effettivo credito del Contraente.
8. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la costituzione della cauzione definitiva.
9. Nell’attesa della cauzione definitiva, la Stazione Appaltante potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’Operatore Economico Aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione.
10. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
11. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata da primario istituto o compagnia, autorizzato/a all’esercizio in Italia nel rispettivo ramo di esercizio dalla competente autorità (Banca d’Italia o IVASS).
12. Il Contraente dovrà:
verificare che non sussistano provvedimenti di divieto di stipula dei contratti per i predetti soggetti tramite accesso al xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xxxxx.xx;
allegare idonea documentazione attestante l’avvenuta verifica presso le competenti autorità sopra indicate;
allegare dichiarazione contente l’impegno a mantenere operativa la cauzione per tutta la durata dell’appalto, con obbligo di comunicazione scritta in caso di sostituzione.
13. Alla scadenza di ogni singolo anno di validità della polizza, il Contraente dovrà comunicare per iscritto che non sussistono provvedimenti di divieto di stipula di contratti nuovi per i predetti operatori, ed in caso affermativo
l’impegno a sostituire gli stessi con nuovi contratti garantiti da operatori non soggetti ad alcuna restrizione. 10
14. Il deposito cauzionale definitivo dovrà indicare quale foro esclusivo ed inderogabile per ogni controversia dalla stessa generato, il Foro di Sassari.
ART. 11 - RESPONSABILITÀ CIVILE PER INFORTUNI E DANNI
1. Il Contraente assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento dei servizi. Esso risponderà pienamente dei danni e infortuni causati, nell’espletamento del servizio in oggetto, a terzi, incluso il personale dipendente dell’Azienda o collaboratori a qualsiasi titolo della medesima, nonché a cose di proprietà dell’Azienda o di terzi, derivanti da negligenza, imprudenza ed imperizia od inosservanza delle prescrizioni di legge o contrattuali, oppure impartite dall’Azienda stessa nell’esecuzione dell’appalto ed imputabili al Contraente, ai suoi dipendenti o a persone della cui attività lo stesso si avvalga.
2. L’Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsivoglia natura, compreso gli infortuni o altro che dovessero accadere a terzi e al personale del Contraente nell’esecuzione del contratto o a cause ad esso connesse.
3. Il Contraente è tenuto al risarcimento di tutti i danni sopra detti, senza eccezione e per l’intera vigenza contrattuale, fatta salva l’applicazione di penali e l’eventuale risoluzione del contratto.
4. In ogni caso, i danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, s’intendono assunti dal Contraente che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente l’Azienda.
5. A tal fine il Contraente, prima della sottoscrizione del contratto, oltre alla prevista garanzia definitiva, dovrà fornire la prova di aver stipulato apposita polizza assicurativa, secondo gli schemi – tipo di cui al Decreto ministeriale MISE 19 gennaio 2018, n. 31, vincolata a favore dell’Azienda, con primaria Compagnia di Assicurazioni, per responsabilità civile terzi (RCT) e per Responsabilità Civile prestatori d’opera (RCO) nei confronti dell’Azienda, dei terzi e dei prestatori d’opera, nonché professionale, derivante dall’esecuzione del contratto per i massimali indicati nel Capitolato Tecnico, previa acquisizione dei dati tecnici dalle competenti strutture, con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso ed eventuali proroghe.
6. Il massimale della polizza assicurativa non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte del Contraente, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il Contraente medesimo.
7. La polizza non dovrà contenere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente Schema di Contratto e nel Capitolato Tecnico.
8. Resta ferma l'intera responsabilità del Contraente anche per danni non coperti dalle predette coperture assicurative, ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.
9. L’Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell'esecuzione del contratto.
10. Si rinvia all’art. 15 del Capitolato Tecnico.
ART. 12 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 11
1. Il Contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Contraente si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Contraente si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Contraente anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. Il Contraente si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Azienda, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
6. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 30, commi 5 e 5bis, del Codice dei Contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente
dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 30, comma 6, del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105.
ART. 13 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA
1. Il Contraente è obbligato ad osservare e applicare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di cui al comma 3 dell’art. 7 del D. Lgs 81/2008, pubblicato unitamente alla documentazione di gara e il DUVRI allegato al contratto di appalto e a prendere visione presso il competente Servizio dell’Azienda del documento di
informazione sui rischi esistenti ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 81/2008. Egli è, altresì, obbligato ad attuare 12
tutte le misure necessarie ai fini di un adeguato coordinamento.
2. L'Azienda ha redatto, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, il Documento Informativo per Imprese appaltatrici (di seguito: “Documento”), pubblicato sul sito ufficiale, indicante le misure atte a eliminare e/o ridurre i rischi di interferenza e le informazioni relative all'emergenza. Il Contraente, nell'espletamento del servizio, dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel suddetto Documento.
3. Il Contraente si impegna a trasmettere, non oltre 15 giorni dalla comunicazione di approvazione dell’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio delle attività oggetto dell’appalto, il proprio documento che individua le misure di prevenzione e di protezione predisposte in conseguenza della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. Il documento, che sarà sottoposto al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Stazione Appaltante, dovrà contenere le seguenti informazioni:
schede tecniche relative ai mezzi/attrezzature/prodotti previsti per l'esecuzione del servizio;
valutazione dei rischi specifici connessi al servizio;
modalità operative di prevenzione incendi e/o infortuni in relazione ai rischi ad esso connessi;
dotazione di dispositivi di protezione individuali e relativa formazione ed addestramento all'uso;
organizzazione prevista per la gestione delle problematiche di sicurezza: responsabile del servizio di prevenzione e protezione, altre figure responsabili e relativi compiti;
formazione professionale ed informazione (documentate) del proprio personale in materia di salute e sicurezza, attrezzature, mezzi e prodotti da utilizzare;
soluzioni previste per l'eliminazione dei rischi dovuti all'interferenza tra le attività del Contraente e terzi presenti a qualsiasi titolo nell'Azienda (dipendenti ospedalieri, ditte terze, visitatori, ecc.);
adempimenti documentali prescritti da norme generali e particolari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
4. La Stazione Appaltante si riserva fin d'ora la facoltà di chiedere il riesame del documento, qualora lo ritenga inadeguato, nel corso della durata del contratto.
5. Tutte le attività descritte nel presente Schema di Contratto verranno svolte dal Contraente nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza e igiene sul lavoro ed osservando quanto prescritto dai documenti di valutazione del rischio della Stazione Appaltante.
6. I costi per evitare i rischi da interferenza sono stati quantificati, per l’intera durata di 36 mesi dell’appalto, in complessivi Euro 4.730,00. Tali importi non sono soggetti a ribasso.
7. Nel DUVRI allegato al Disciplinare di gara non sono indicati i rischi generici propri dell'attività del Contraente 13 (c.d. costi di sicurezza aziendali), in quanto trattasi di rischi per i quali vi è l’obbligo del Contraente medesimo di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.
ART. 14 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
1. Le modifiche e le varianti ai contratti sono disciplinate dall’art. 106 del Codice dei Contratti e dalle seguenti disposizioni.
2. Sono vietate modifiche al contratto introdotte dal Contraente che non siano state precedentemente approvate con atto deliberativo o con determinazione dell’Azienda, previa autorizzazione del RUP; nell’autorizzazione il RUP attesta l’esistenza delle ragioni di fatto e di diritto che giustificano la modifica contrattuale e la sua legittimità, ai sensi della disciplina applicabile.
3. Dopo l’approvazione della modifica contrattuale, il contratto è integrato; la forma dell’integrazione contrattuale è quella del contratto cui essa afferisce (atto pubblico, scrittura privata, lettera commerciale).
4. Non può essere pagato alcun corrispettivo per eventuali modifiche contrattuali introdotte dall’esecutore, in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo e dalle norme cui esso rinvia.
5. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie (art. 106 c. 1 lettera d) n.2 del Codice) anche le cessioni e gli affitti d’azienda o di ramo d’azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime, alla luce dell’ordinamento giuridico applicabile.
6. Ai sensi dell’art. 106 c. 12 del Codice, è sempre possibile per l’Azienda imporre, qualora divenga necessario in fase di gestione contrattuale, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto; in caso di variazione in aumento del contratto, è comunque necessaria l’autorizzazione ai sensi dei commi precedenti; tuttavia, una volta deliberata la variazione in aumento, ad essa può essere data immediatamente esecuzione, in attesa dell’integrazione contrattuale.
7. Ai sensi dell’art. 106 c. 1 del Codice, lettere:
a) è sempre possibile prevedere in atti di gara opzioni (ad esempio, di estensione), purché le stesse siano descritte con clausole chiare, precise ed inequivocabili ed il loro valore sia stato valutato per la determinazione del valore del contratto, ai sensi dell’art. 35 del Codice dei Contratti;
b) è sempre possibile una variazione non sostanziale, come definita al comma 4 dello stesso articolo, con procedura semplificata: mera autorizzazione scritta, nelle forme più opportune, del RUP, se essa non comporta spesa aggiuntiva o comporta riduzione del prezzo o dei prezzi d’appalto; qualora vi sia variazione del contratto in incremento non superiore al 5 %, la variazione è comunicata con PEC, senza necessità di ulteriore integrazione contrattuale; tuttavia, l'importo di variazioni successive si somma all'importo di variazioni precedenti per la determinazione delle modalità di stipulazione della variazione contrattuale.
8. E’ prevista l’opzione di proroga di cui al comma 11 dell’art. 106 per un periodo fino a 6 mesi. Qualora si debba 14 ricorrere all’opzione per il tempo necessario all’espletamento di nuova procedura d’individuazione del contraente, il RUP avvia sempre la negoziazione per verificare se sia possibile la proroga a condizioni più favorevoli per la stazione appaltante.
9. Si rinvia all’art. 18 del Capitolato Tecnico.
ART. 15 - RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
1. Il Contraente è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
2. L’Azienda Ospedaliera si riserva, durante il periodo contrattuale, di verificare se il Contraente applica tutte le normative di sicurezza previste dall’attuale legislazione, inclusa la dotazione dei DPI per il proprio personale, ed eventualmente può richiedere ulteriore documentazione attestante la rispondenza a tali norme.
3. Il Contraente assume, altresì, ogni responsabilità sia per danni derivanti dall’uso dei mezzi e strumentazioni impiegate per l’espletamento del servizio, sia per infortuni o danni a persone o a cose per fatto del medesimo o di suoi dipendenti e collaboratori nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando, pertanto, l’Azienda da qualsiasi eventuale contestazione che al riguardo le fosse mossa.
4. Il Contraente è obbligato all’applicazione delle norme contrattuali e retributive di categoria previste dai contratti collettivi nazionali per le varie figure professionali impiegate a vario titolo nell’esecuzione dell’appalto,
all’assicurazione obbligatoria degli operai dagli infortuni e al pagamento dei contributi previdenziali previsti dalla vigente normativa.
5. Il Contraente dovrà consegnare al D.E.C. copia del libro unico del lavoro (fornendo copia aggiornata dello stesso ogni qualvolta sia necessario per variazioni intercorse alle figure impiegate nell’esecuzione delle prestazioni previste in appalto) con l’indicazione dell’elenco esatto del personale impiegato per l’esecuzione dell’appalto.
6. Il Contraente assume l’obbligo, con oneri compensati nel prezzo dell’appalto:
a) di far indossare ai propri dipendenti il cartellino di riconoscimento con fotografia e le indicazioni previste dal D. Lgs 81/08.
b) di far indossare ai propri dipendenti idonei indumenti e DPI sia nell’espletamento del servizio, sia nell’ingresso nelle aree controllate e pulite/sterili, ecc. e/o comunque, in tutti i casi di espletamento di prestazioni particolari per cui dette divise siano necessarie;
c) di accertare la pulizia e l’ordine delle divise e degli indumenti indossati dai dipendenti;
d) di accertare che il comportamento tenuto dal proprio personale sia sempre improntato al rispetto di pazienti, visitatori e del personale dell’Azienda, sanzionando in caso di inadempienza o allontanando, nei casi più gravi, il personale che non ottemperi a detto obbligo, anche su segnalazione del D.E.C.;
e) di istruire e formare il proprio personale con apposita cadenza temporale, ovvero in occasione di particolari attività lavorative, al fine di fornire gli strumenti conoscitivi e operativi per individuare e attuare le necessarie
procedure volte ad eliminare o attenuare i rischi propri dell’attività e gli eventuali rischi interferenziali che 15
possono aversi nello svolgimento dell’attività;
f) di far partecipare il proprio personale ad eventuali momenti di formazione previsti dal RSPP dell’Azienda.
7. Gli oneri speciali per la sicurezza, non soggetti a ribasso di gara, sono quantificati come indicato all’art. 13 comma 6.
ART. 16 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
1. Le prestazioni oggetto del servizio sono remunerate con rate mensili /1/12) posticipate, sulla base dell’importo del canone annuo.
0.Xx fatturazione è mensile, posticipata e quindi successiva alla verifica di conformità di cui all’art. 24.
3. Il Fornitore, a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’articolo 24 da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, può emettere la fattura relativa alla rata mensile di riferimento.
4. Ciascuna fattura contiene il riferimento al contratto, al relativo codice identificativo gara (CIG) ed al periodo di riferimento.
5. L’ammontare delle eventuali penali previste dal presente contratto sarà detratto, mediante compensazione, dal corrispettivo mensile totale dovuto al Contraente. Per la quota detratta dal corrispettivo mensile, il Contraente dovrà dare evidenza in fattura dell’importo dedotto a causa delle penali applicate nel periodo di riferimento.
Durante i primi tre mesi di contratto, in considerazione dell’assestamento tecnico, economico, gestionale dello stesso, non saranno applicate penali.
6. Il pagamento della fattura sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa, mediante ordine di bonifico su conto corrente dedicato del Contraente.
7. Il Contraente, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il seguente codice univoco ufficio (IPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni) assegnato alla AOU di Sassari:
Uff_Fattura PA Codice Fiscale:02268260904
Codice IPA: UFBW7M
Consultando, per quanto di proprio interesse, il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, inerente alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, e il sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx in merito all’identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica.
9. I servizi in oggetto rientrano nell’ambito di applicazione del regime di scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall’articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine la fattura dovrà riportare chiara indicazione sul regime applicato. L’Azienda provvederà a versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata in fattura pagando al Contraente soltanto l’imponibile. 16
10. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.lgs. 09/10/2002, n. 231, come modificato dal D.lgs. 09/11/2012, n. 192.
11. La prima fattura di ciascun anno contrattuale dovrà contenere anche l’importo concernente il corrispettivo annuale per gli oneri di sicurezza per rischi da interferenze.
12. In caso di fatturazione da parte di imprese raggruppate/consorziate/aggregate, sarà cura della mandataria sottoporre in via preventiva al RUP, per l’approvazione, il prospetto riepilogativo delle attività di competenza di ciascun componente dell’aggregazione, che riepiloghi il periodo di fatturazione, la competenza economica per ciascun componente riferita al suddetto periodo, la percentuale di competenza economica rispetto a quanto indicato in sede di offerta.
13. In seguito all’approvazione del prospetto di cui sopra e alla verifica di conformità da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, le fatture dovranno essere emesse pro-quota da parte di ciascun componente l’aggregazione.
14. Il pagamento in favore della mandataria potrà essere perfezionato una volta che risultino pervenute tutte le fatture e solo qualora le stesse siano state emesse in maniera regolare. I termini di pagamento saranno sospesi, per motivi non imputabili all’Azienda, qualora anche una sola delle fatture emesse dalle componenti dell’aggregazione risulti irregolare tale da rendere necessario il rifiuto attraverso il sistema di interscambio
dell’Agenzia delle Entrate. I termini di pagamento decorreranno dalla ricezione dell’ultima fattura pro-quota trasmessa.
15. Non possono essere accettate dall’Azienda le fatture pervenute prima del certificato di verifica di conformità di cui all’articolo 24.
16. In caso di subappalto, l’Azienda procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art.105, comma 13, del Codice. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere all’Azienda, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.
17. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all’art. 16 del Capitolato Tecnico.
Art. 16.1 Anticipazione del prezzo
Ai sensi del comma 18 dell’art. 35 del Codice, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere al Contraente entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, 17
rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
ART. 17 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma. 8, della L. 136/2010 il Contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Schema di Contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. Il Contraente si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
4. Il Contraente si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Il Contraente, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Sassari.
6. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Con riferimento ai sub-contratti, il Contraente si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Contraente è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non 18
oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il Contraente non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).
ART. 18 - INADEMPIENZE E PENALITÀ
1. Il D.E.C. verifica periodicamente la regolarità del servizio e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Schema di Contratto e dal Capitolato Tecnico attivando, a tal fine, un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate.
2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.
3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Schema di Contratto, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito, al Contraente e rigetto delle sue eventuali
giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se, nell’ambito dei controlli, dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali.
4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le penali di cui al comma 8, fatto salvo quanto stabilito dal Capitolato Tecnico, per:
mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;
ritardo nell’esecuzione del servizio:
inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio.
5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando al Contraente di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine il Contraente deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Contraente, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Il Contraente potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque,
tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate.
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6. Qualora il Contraente non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio.
7. In ogni caso l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali, rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto.
8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel Capitolato Tecnico e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dal Contraente comprese), sarà applicata una penale secondo quanto stabilito dall’art. 13 del Capitolato Tecnico.
9. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di:
a) ritardo nell’inizio del servizio rispetto al tempo indicato nell’Ordine di Servizio e/o nel Capitolato Tecnico;
b) mancato aggiornamento del Libretto unico del lavoro e/o del registro infortuni;
c) mancata/ritardata comunicazione al DEC (per ogni giorno di ritardo) delle modifiche all’elenco del personale impiegato per l’esecuzione dell’appalto.
10. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione del primo pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e di conclusione della fase di accertamento, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata definita.
ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
19.1 - Risoluzione per inadempimento
1. L’Azienda si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Contraente. In tal caso l’Azienda ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Contraente. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che l’Azienda, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente con PEC., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda;
b. nei casi di cui ai seguenti articoli: “Garanzia definitiva” (art. 10); “Responsabilità civile per infortuni e danni” 20
(art. 11); “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro” (art. 12); “Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari” (art. 16); “Divieto di cessione del contratto; cessione del credito” (art. 21); “Subappalto” (art. 22); “Codice di comportamento e patto di integrità” (art. 29); “Riservatezza e trattamento dei dati personali” (art. 30).
3. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
4. In caso di risoluzione del contratto il Contraente si impegnerà a fornire all’Azienda tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
5. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’Azienda interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
6. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
19.2 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali
7. L’Azienda ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Xxxxxx.
8. In ogni caso, l’Azienda potrà recedere dal contratto qualora sia accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 del Codice.
9. L’Azienda può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108 comma 1 del Codice.
19.3 - Fallimento dell’Appaltatore o morte del titolare
10. Il fallimento Il Contraente comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto.
11. Qualora il Contraente sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Azienda proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
12. In caso di fallimento dell’impresa mandataria, l’Azienda ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di
fallimento dell’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente. 21
13. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’Azienda interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
14. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
15. Ai sensi del comma 2 dell’art. 110 del Codice, il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudica delegato, può eseguire i contratti stipulati dall’impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.
19.4 Inadempimento della clausola sociale
16. L’inadempimento dell’appaltatore o del subappaltatore o dell’impresa consorziata alla clausola sociale, accertato direttamente dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e/o dal RUP, comporta l’applicazione delle penali, come di seguito specificate.
17. L’inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto o del subappalto, comporta l’applicazione nei confronti dell’appaltatore o subappaltatore o dell’impresa consorziata responsabile, delle seguenti penali:
a) una penale di ammontare pari allo 0,5 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell’esecuzione dell’appalto;
b) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra l’11 e il 20 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
c) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 21 e il 30 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
d) una penale di ammontare pari all’1 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 31 e il 40 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
e) una penale di ammontare pari all’1,2 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 41 e il 49 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione del lavoro.
18. L’ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore
dell’aggiudicatario e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora l’Appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno 22
addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l’integrazione dell’importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.
19. L’inadempimento alla clausola sociale dell’appaltatore o del subappaltatore o dell’impresa consorziata se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto o del subappalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e con gli effetti di cui all’art. 138 del Codice dei contratti.
20. Il D.E.C. comunica tempestivamente all’appaltatore l’adozione della penale; dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti.
21. Nel caso in cui l’appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna impresa è vincolata al rispetto della clausola sociale ed è l’unica responsabile dell’eventuale inadempimento. La gravità dell’inadempimento e il calcolo dell’ammontare delle penali di cui sopra, devono essere parametrati sulla quota di partecipazione dell’impresa al raggruppamento e al numero dei dipendenti della stessa, impegnati nella esecuzione delle relative prestazioni dedotte in appalto.
22. L’inadempimento della clausola sociale da parte dell’impresa raggruppata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori dalla stessa occupati nell’esecuzione dell’appalto, nonché la recidiva, saranno sanzionati con l’esclusione dall’appalto dell’impresa inadempiente.
23. Qualora sia escluso il mandatario, l’Azienda può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice dei contratti, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire, non sussistendo tali condizioni la Stazione Appaltante può recedere dall’appalto. Qualora sia escluso il mandante, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante, che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all’esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi o forniture ancora da eseguire.
ART. 19 - DIRITTO DI RECESSO
1. La Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto, a suo insindacabile giudizio, in qualunque momento, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, rinunciando il Contraente, ora per allora, ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da un preavviso scritto al Contraente, non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarità degli stessi.
3. Il contratto si risolve dopo 20 giorni dalla comunicazione, con la quale questa Azienda comunica la sua intenzione di avvalersi della clausola di recesso concordata, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 1373 del Codice Civile.
4. In caso di recesso dell’Azienda, il Contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a 23
regola d’arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.
ART. 20 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA
1. In caso di sopravvenienze normative interessanti l’Azienda che abbiano incidenza sull’esecuzione della prestazione del servizio, la stessa Azienda potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Contraente con PEC.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il Contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO
1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto al Contraente di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
2. Il Contraente può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice.
3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Azienda. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto al Contraente di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. Il Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al Contraente, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del Contraente medesimo, riportando il CIG.
5. In caso di inosservanza da parte del Contraente agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Azienda al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
ART. 22 - SUBAPPALTO
1. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, è possibile procedere al subappalto delle prestazioni riferite ai servizi del presente appalto – ferme restando le vigenti disposizioni disciplinanti particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto – sino al 30% dell’importo complessivo del contratto.
2. Quanto sopra alle seguenti condizioni:
il Concorrente dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con
specificazione della prestazione che intende subappaltare o concedere in cottimo (art. 105, comma 4, punto c), D. Lgs, n.50/2016);
24
il Concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80
del D. Lgs. 50/2016 (art 105, comma 4, punto d), D. Lgs.50/2016);
il Contraente provveda al deposito della copia autentica del contratto di subappalto (cui è da allegare la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso la Stazione Appaltante, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione:
- della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 105, comma 7, D. Lgs. n.50/2016);
- dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs n.50/2016;
- insussistenza, in capo al subappaltatore, dei divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia. La Stazione Appaltante verificherà che anche in campo al subappaltatore non incorrano i divieti di cui al D.lgs.159/2011.
3. Analoga dichiarazione di cui al punto 2, deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
4. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà (art. 105, comma 18, del D. Lgs. 50/2016).
5. Il Contraente deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento (art. 105, comma 14 D. Lgs. n. 50/2016).
6. L'Azienda provvederà al pagamento diretto, al Contraente, delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, fatta eccezione l’ipotesi in cui:
il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o piccola impresa;
in caso inadempimento da parte del Contraente;
su richiesta del subappaltatore e se la natura del contatto lo consente.
7. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento al Contraente del corrispettivo dovuto al subappaltatore – fatto salvo quanto stabilito dall’art. 105, comma 13, del Codice - previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante che l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione alla fornitura affidata, sono stati correttamente eseguiti (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto
2006, n. 248). L'Azienda potrà sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all’art. 22 del presente 25
Schema di Contratto.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 105, comma 19, D. Lgs. 50/2016).
9. Il Contraente è obbligato, per i servizi da affidare in subappalto, ad estendere l’obbligo della clausola sociale di cui all’art. 19 del Capitolato Tecnico, al subappaltatore ed è direttamente ed oggettivamente responsabile dell’adempimento di quest’ultimo. Nel caso in cui l’appalto sia affidato ad un consorzio stabile di cui all’art. 36 del Codice dei contratti, tale consorzio è direttamente ed oggettivamente responsabile dell’adempimento alla clausola sociale da parte dell’impresa consorziata alla quale sia stata affidata l’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell’appalto.
ART. 23 - SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il D.E.C. potrà ordinarne la sospensione, indicando le ragioni e la relativa imputabilità. La sospensione potrà essere disposta per:
cause di forza maggiore;
altre circostanze speciali, che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione.
2. Ricorrendo le ipotesi di cui al punto 1, il D.E.C., con l’intervento del Contraente o di un suo delegato, compilerà il verbale di sospensione che dovrà essere firmato dal Contraente.
3. Venute a cessare le cause della sospensione, il D.E.C. redigerà i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto, indicando il nuovo termine ultimo di esecuzione dello stesso, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti. Tale verbale dovrà, a sua volta, essere firmato dal Contraente.
4. Resta fermo quanto stabilito dall’art. 13 del Capitolato Tecnico.
ART. 24 - VERIFICA DI CONFORMITA’ DEL SERVIZIO RESO
1. L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle prescrizioni degli atti di gara. E’ fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale. Tale verifica è svolta con cadenza mensile e viene condotta dal D.E.C. Si rinvia all’art. 16 del Capitolato Tecnico.
2. La verifica di conformità in corso di esecuzione è obbligatoria, stante la natura dei servizi da prestare, trattandosi di servizi continuativi.
3. La verifica di conformità deve essere conclusa non oltre 5 (cinque) giorni dall’ultimazione della mensilità di esecuzione delle prestazioni contrattuali. In caso di prolungamento delle operazioni oltre tale termine, verrà 26
trasmessa formale comunicazione al Contraente.
3. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri, che l’incaricato della verifica di conformità riterrà necessari.
4. Al Contraente verrà data tempestiva comunicazione del giorno della verifica di conformità, affinché possa intervenire.
5. Della verifica sarà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti gli interessati.
6. Sono a carico del Contraente tutte le operazioni necessarie alla verifica di conformità; pertanto, egli, a propria cura e spesa, dovrà mettere a disposizione del soggetto incaricato dal Contraente, tutti i mezzi e la documentazione necessaria per l’ottimale svolgimento delle operazioni di verifica. Nel caso in cui non ottemperi a tali obblighi, il D.E.C. o altro soggetto all’uopo incaricato, disporranno che sia provveduto d’ufficio, deducendo le spese sostenute dal corrispettivo dovuto al Contraente.
7. Il D.E.C. o suo delegato, e comunque persona diversa dal R.U.P., indica se le prestazioni siano o meno conformi ovvero, riscontrando difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione, conformi previo adempimento delle prescrizioni impartite al Contraente, con assegnazione di un termine per adempiere.
8. Il D.E.C. o suo delegato provvederà al rilascio del certificato di verifica di conformità, nel caso in cui riscontrerà la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
9. E’ fatta salva la responsabilità del Contraente per eventuali vizi o difetti non verificabili in sede di verifica di conformità.
10. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione al Contraente, il quale dovrà restituirlo firmato, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento. Lo stesso potrà, all’atto della firma, aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
11. Tra le attività di verifica, il D.E.C. si riserva il diritto di eseguire controlli sugli strumenti e dotazioni utilizzate, al fine di verificare la rispondenza tra il servizio reso e quanto previsto sia dalle prescrizioni di legge, sia dai requisiti previsti dal Capitolato Tecnico.
12. Eseguito il controllo, il D.E.C. ne comunicherà l’esito al Contraente, affinché lo stesso possa produrre proprie argomentazioni, nel caso in cui venissero riscontrate anomalie e/o non conformità, come sovra specificato.
13. Si rinvia all’art. 12 del Capitolato Tecnico.
ART. 25 - FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA O CONCORDATO PREVENTIVO
1. Nel caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, la Stazione Appaltante, conformemente a quanto stabilito dall’art. 110 del D. Lgs 50/2016, interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l'affidamento del completamento della fornitura. 27
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. Qualora il curatore del fallimento, fosse autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero nel caso in cui l’impresa fosse ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l’ANAC, lo stesso può proseguire nell’esecuzione del contratto già stipulato dall’impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.
4. In ogni caso l’Azienda si riserva l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 48, commi 17 e 18 del D. Lgs.50/2016.
ART. 26 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ D’ECCEZIONI
1. Il Contraente non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Schema di Contratto, dagli atti di gara e dal contratto.
2. Tutte le riserve che il Contraente intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’Azienda e devono essere adeguatamente motivate.
3. Le riserve che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dall’Azienda che adotterà gli opportuni provvedimenti.
ART. 27 - TERMINI E COMMINATORIE
1. Tutti i termini e le comminatorie (penalità incluse) contenute nel presente Schema di Contratto, operano di pieno diritto, senza obbligo per la Stazione Appaltante della costituzione in mora del Contraente, ai sensi dell’art. 1219, comma 2, punto 3), del Codice Civile.
ART. 28 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
1. È facoltà della Stazione Appaltante verificare la congruità economica del contratto, nell’eventualità in cui Consip o la Centrale Regionale di Committenza dovessero stipulare convenzione per il medesimo oggetto del contratto in parola e recedere unilateralmente dal contratto, ove il Contraente non sia in condizioni di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni Consip o della Centrale Regionale di Committenza.
2. Ove la Stazione appaltante ritenesse di avvalersi di tale facoltà, il recesso avrà luogo entro 60 gg. dalla relativa formale comunicazione.
3. A tale recesso il Contraente non potrà frapporre eccezioni di sorta né avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria.
4. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nel corso del periodo contrattuale di sospendere o ridurre il servizio appaltato - dandone preavviso al Contraente con almeno 30 giorni di anticipo - per effetto di modifiche organizzative della Stazione Appaltante dovute a diverse esigenze o a norme di leggi, di regolamenti o disposizioni nazionali o regionali. 28
ART. 29 - CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ
1. Il Contraente, nei rapporti inerenti al contratto, s’impegna sin a d’ora a:
osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice di Comportamento adottato dall’Azienda e pubblicato sul sito aziendale;
rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel “Patto di integrità” adottato dall’Azienda e pubblicato sul sito aziendale;
rispettare la misura di prevenzione di cui al comma 16 ter dell'art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. clausola di pantuflage).
2. Il Contraente è consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento aziendale, del Patto di integrità in materia di contratti pubblici e della clausola di pantuflage, costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1546 del Cod. Civ., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.
ART. 30 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Contraente sarà nominato dal Titolare (A.O.U. di Sassari), ai sensi dell’art 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) Responsabile delle operazioni di trattamento dei dati personali previste per l’esecuzione del contratto principale in essere tra le parti, definendo gli obblighi delle medesime parti in materia di tutela dei dati personali.
Art. 30.1 Natura e finalità del trattamento
Il Responsabile tratta i dati personali nella misura strettamente necessaria all’esecuzione del contratto principale e per le finalità individuate da quest’ultimo.
Il Titolare fornisce, di seguito, al Responsabile le pertinenti istruzioni cui attenersi nello svolgimento dell'incarico. Esse integrano quanto eventualmente già specificato nel contratto principale.
Art. 30.2 Obblighi del responsabile del trattamento
Il Responsabile – per quanto di propria competenza – è tenuto, in forza di legge e di contratto, al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati ed a utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate e nell’ambito delle attività connesse all’esecuzione del Contratto.
Il Responsabile esterno del trattamento può autonomamente assumere decisioni in ambito tecnico ed organizzativo con riguardo al servizio che sta offrendo; in nessun caso potrà variare le finalità e modalità del trattamento definite dal Titolare, ne potrà usare i dati per propri scopi.
Nel caso in cui il Responsabile esterno decida di usare i dati per scopi propri ovvero per finalità o tramite mezzi 29
non corrispondenti a quanto definito dal Titolare, sarà considerato a sua volta un Titolare per le attività di trattamento per le quali ha definito le finalità e/o i mezzi in autonomia, fatta salva la sua responsabilità per l’utilizzo illecito dei dati.
Il Responsabile esterno deve garantire che le persone da lui autorizzate al trattamento dei dati personali abbiano un adeguato obbligo legale alla riservatezza ed un’adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali.
Art. 30.3 Misure di sicurezza dei dati trattati
Il Responsabile esterno del trattamento ha l’obbligo di individuare ed adottare adeguate misure tecniche ed organizzative idonee a garantire la sicurezza dei dati trattati per conto del Titolare. Le misure dovranno essere commisurate al rischio per i diritti e le libertà degli interessati, dovranno soddisfare i requisiti di cui all’articolo 32 del GDPR e potranno comprendere, tra le altre, se del caso:
a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
Nel valutare l’adeguato livello di sicurezza, il Responsabile tiene conto, in particolare, dei rischi connessi al trattamento che possono derivare dalla perdita, dalla distruzione, dalla modifica, dalla diffusione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
Art. 30.4 Compiti del responsabile del trattamento
Il Responsabile esterno del trattamento dovrà porre in essere le seguenti attività legate al suo ruolo, salvo le ulteriori nascenti dal rispetto del GDPR o della normativa nazionale in corso di emanazione da parte del Governo, relativamente ai trattamenti che discendono dall’esecuzione del contratto principale, come da prospetto:
- lo svolgimento di attività di trattamento dati per conto del Titolare nella misura strettamente necessaria all’esecuzione del contratto principale (articolo 28, paragrafo 3 lettera a, del GDPR);
- la garanzia che i trattamenti eseguiti in esecuzione del contratto principale siano effettuati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e finalità, nonché nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento (articoli 5 – 9 del GDPR);
- la possibilità di delegare - come sub Responsabili del trattamento – altri soggetti per l’esecuzione di specifiche attività che discendano direttamente dal contratto principale, previa comunicazione scritta al 30
Titolare del trattamento e dietro sua autorizzazione specifica (articolo 28, paragrafo 2, del GDPR). Il Fornitore/Responsabile rimane responsabile nei confronti dell’AOU Sassari per l’adempimento del sub Responsabile agli obblighi discendenti dal GDPR e dal presente accordo;
- la redazione e la tenuta di un registro di tutte le categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare - Registro dei trattamenti del Responsabile (articolo 30, paragrafo 2, del GDPR) contenente:
a) il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare e degli eventuali sub Responsabili;
b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
c) eventuali trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
d) una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del GDPR.
- la periodica valutazione dell’impatto delle procedure e dell’organizzazione sulla tutela dei dati personali - DPIA (articolo 35 del GDPR);
- l’individuazione delle misure ritenute necessarie per garantire adeguati livelli di protezione dei dati trattati e l’adeguamento tempestivo alle stesse (articolo 32 del GDPR);
- la collaborazione con il Titolare del Trattamento e con il Responsabile della Protezione Dati nominato per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione del GDPR e per l’attuazione delle prescrizioni impartite dal Garante;
- la collaborazione nella gestione del Data Breach, con l’obbligo per il Responsabile del trattamento di informare il Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza di una violazione, al fine di permettere al Titolare di rispettare il termine di notifica al Garante previsto dall’articolo 33 del GDPR;
- l’individuazione - all’interno della propria organizzazione - dei soggetti autorizzati a compiere attività di trattamento, la loro nomina formale, la comunicazione al Titolare dell’avvenuta nomina ed il compito di fornire ai soggetti autorizzati indicazioni puntuali sulla modalità di espletamento dei compiti assegnati.
Art. 30.5 Istanze degli interessati
Nel caso in cui il Responsabile riceva istanza dagli interessati per l’esercizio dei diritti loro attribuiti dagli articoli dal 12 al 23 del GDPR, il Fornitore deve provvedere a:
- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della richiesta;
- informare l’interessato dell’avvenuta trasmissione degli atti al Titolare, cui competerà rispondere 31
direttamente;
- assistere la AOU Sassari per la soddisfazione delle richieste degli interessati senza ritardo e comunque nel rispetto del termine ultimo previsto dal GDPR;
- coordinarsi a tal fine con il Titolare, con il Servizio Affari Generali, Comunicazione e Rapporti con l’Università - in qualità di soggetto preposto dal Titolare alle relazioni con i soggetti interessati - e con il Responsabile della Protezione Dati.
Art. 30.6 Verifiche del titolare
Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione della AOU Sassari tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi tipici dei Responsabili del trattamento di cui all’articolo 28 del GDPR.
Il Responsabile riconosce al Titolare il diritto di effettuare o far effettuare, prima, durante o dopo le operazioni di trattamento, verifiche finalizzate ad accertare il rispetto delle istruzioni fornite e il conforme svolgimento del trattamento. L’intenzione da parte dell’AOU Sassari di svolgere o far svolgere verifiche, ispezioni o audit dovrà essere comunicata al Fornitore con congruo anticipo e comunque con almeno 10 giorni di preavviso.
Art. 30.7 Scadenza del contratto
Il Responsabile si impegna a interrompere qualsiasi forma di trattamento dati effettuati per conto del Titolare alla scadenza del contratto o del diverso termine eventualmente dallo stesso previsto.
A discrezione dell’AOU Sassari, tutti i dati personali trattati dal Responsabile per conto del Titolare, devono essere restituiti a quest’ultimo e/o cancellati, salvo che la legge applicabile imponga al Fornitore la conservazione per un periodo ulteriore dei dati personali trattati.
Se le Operazioni di Trattamento si svolgono presso il Titolare su apparati nella disponibilità di quest'ultimo, sui quali siano state fornite al Responsabile e ai suoi incaricati le necessarie autorizzazioni e credenziali di autenticazione, all'atto della cessazione delle Operazioni di Trattamento le autorizzazioni vengono revocate e le credenziali disattivate.
ART. 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL’OFFERENTE
Ai sensi degli articoli 12 e 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) si provvede all'informativa di cui al comma
1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dagli offerenti saranno raccolti presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per
l'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione della convenzione e 32
dell'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di legge.
Il trattamento dei dati conferiti a soggetti pubblici sarà effettuato con le modalità di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 196/03, così come modificato e/o integrato dal GDPR. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del GDPR tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, titolare del trattamento.
Ai sensi dell’ art. 6, par. 1, lett. b del GDPR, il consenso non è dovuto in quanto il trattamento dei dati conferiti è necessario per l’esecuzione di un contratto o all’esecuzione di misure precontrattuali.
ART. 32 - SPESE CONTRATTUALI
1. Le spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione e stipulazione, sono a carico del Contraente. Si rinvia al Disciplinare di gara.
ART. 33 - FORO COMPETENTE
1. Per ogni controversia derivante dal presente rapporto contrattuale, le parti espressamente concordano di eleggere quale Xxxx esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Sassari, e di escludere, pertanto, l’eventuale giudizio al foro normativamente disciplinato dal Codice Procedura Civile.
ART. 34 - DISPOSIZIONI FINALI
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia a quanto previsto dalla restante documentazione di gara, dal Codice Civile, dal D. Lgs. 50/2016, e da tutte le altre norme comunitarie, statali e regionali che comunque abbiano attinenza con l’appalto in oggetto, siano esse in vigore all’atto dell’offerta, siano esse emanate nel corso dell’esecuzione del contratto.
Sassari, lì 14.08.2019
Il Direttore della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi
F. to Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx Xxxxx
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