Polizza Infortuni
A.C.S.I. CICLISMO – Garanzia Base
7
: h. 24.00 del 31.12.2022
Scadenza
h. 24.00 del 31.12.2021
0
giorni
0
mesi
1
anni
Xxx xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx (XX)
:
:
:
Domicilio
Durata Decorrenza
80185150580
P.I. /C.F. :
Associazione di Cultura Sport e tempo libero - A.C.S.I.
Contraente :
Sostituisce la polizza n. 00079731000186
Aon Spa (016)
Broker :
: 00079731000365
Polizza n.
Rata/e Trimestr. Scadente/i il 31/03
30/06 e
30/09
di ogni anno a partire dal 31.12.2021
Emessa in 3 originali a Milano il 21/02/2022 consta di n. 32 pagine compresa la presente
Signed by Xxxxxx Xxxxxxx
Signed Sboy cGiieutsàepCpae tPtioeltircoa diGaAssicurazione Spa
on 09/03/2022 15:09:36 CET on 09/03/2022 15:06:58 CET
Il Contraente
AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione
IL Broker
POLIZZA COLLETTIVA INFORTUNI
GARANZIA BASE SETTORE CICLISMO
DEFINIZIONI
Assicurato : Il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto. Nella fattispecie il "Tesserato" ACSI SETTORE CICLISMO.
Assicurazione : Il contratto di assicurazione.
Contraente : Il soggetto che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti. Nella fattispecie ACSI settore Ciclismo o soggetto obbligato.
Franchigia: La parte del danno indennizzabile/rimborsabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato. Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Infortunio : Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni constatabili.
Invalidità Permanente : Riduzione parziale o totale della validità dell'assicurato la cui conseguenza viene indennizzata come danno extrapatrimoniale, ed è indipendente dalla professione esercitata.
Polizza : Il documento che prova l’Assicurazione.
Premio : La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Sinistro : Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società : l'Impresa Assicuratrice
Tesserati : Tutti coloro che siano in possesso della Tessera (cartellino), e cioè Soci, Dirigenti, Giudici, Direttori di Gara, Direttori Sportivi, Direttori di corsa, Direttori di organizzazione, Motostaffettisti , Cicloturisti e Xxxxxxx.
Day hospital : La degenza diurna, con posto letto senza pernottamento, per prestazioni chirurgiche e mediche che siano: riferite a sole terapie {con esclusione di accertamenti a scopo di diagnostica anche preventiva);
documentate da cartella clinica ;praticate in ospedale, cliniche, o strutture all'uopo autorizzate; effettuate con la presenza continua, nella struttura, di un medico.
Istituto di cura : L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura privata (convenzionata o no con il Servizio Sanitario Nazionale) regolarmente autorizzata a fornire assistenza sanitaria ospedaliera, esclusi, comunque, stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno, Istituti per la cura della persona ai fini estetici e/o dietetici, case di riposo.
Ricovero : La degenza, risultante dalla cartella clinica, comportante almeno un pernottamento in Istituto di cura.
1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
1.1- DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, o dell''Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
1.2-ALTRE ASSICURAZIONI
L'Assicurato, in caso di Sinistro, deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso Xxxxxxx. In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
1.3-PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
La garanzia assicurativa ha inizio dal momento del tesseramento che coincide con il pagamento del premio da parte del soggetto assicurato per il tramite dell’associazione sportiva e cessa alle ore 24.00 del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento. Il pagamento del premio da parte dei soggetti assicurati è condizione di efficacia del tesseramento ed in caso di infortunio dell'assicurato, l'assicuratore provvede ad erogare la prestazione assicurativa anche in mancanza del versamento del premio da parte del soggetto obbligato, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo per l'intero importo indennizzato.
A parziale deroga di quanto sopra indicato le parti convengono che l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31.12.2021 anche nel caso in cui la prima rata di premio {rata di perfezionamento) non sia stata pagata. Per il pagamento di tale rata è concesso il termine di rispetto di 60 (sessanta) giorni. Trascorso tale termine senza che la Contraente abbia provveduto al pagamento, l'Assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio comprensivo verrà effettuato, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
1.4-FRAZIONAMENTO DEL PREMIO
Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 60 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato.
1.5-MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
1.6-AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' Indennizzo/Risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.
1.7-DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
1.8-PROROGA DELL'ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore a un anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
1.9- ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
1.10- RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
2.0- DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO.
L'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, salvo che la Polizza stabilisca una data successiva. Poiché il Premio è convenuto in base a elementi di rischio variabili (numero dei Tesserati ACSI SETTORE CICLISMO), esso viene anticipato in via provvisoria e pagato in rate trimestrali.
La Contraente si impegna a comunicare, alla scadenza del periodo assicurativo, IL NUMERO DEI TESSERATI.
Alla scadenza di ciascun TRIMESTRE il Contraente pagherà la rata di premio entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza. Il premio minimo annuo a deposito è stabilito in euro 542.500,00 (al lordo delle imposte) pagabile in rate trimestrali di euro 135.625,00 cadauna.
Alla firma periodo di comporto 60 giorni. Tale premio a deposito è conteggiato su un numero di tesserati minimi preventivati di n. 31.000 unità.
2.1- CALCOLO DEL PREMIO
Elementi per il calcolo del premio:
- N' Tesserati preventivati: 31.000;
- Costo per tesserato Euro 17,50.
Ai fini del calcolo di regolazione, si farà riferimento a quanto stabilito all'Art. 2.0 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO
2.2- ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI.
La presente Assicurazione è stipulata per conto altrui. Gli obblighi derivanti dal contratto devono essere adempiuti dalla Contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.
2.3- PERSONE ASSICURATE E LORO IDENTIFICAZIONE.
L'Assicurazione è valida e operativa per ciascun Tesserato a partire dal giorno in cui lo stesso si è regolarmente iscritto all' ACSI SETTORE CICLISMO presso il relativo Comitato Provinciale e/o società Affiliata.
Per l'identificazione delle persone assicurate, si farà riferimento ai registri centrali e periferici della Contraente, registri che la stessa Contraente si obbliga a esibire in qualsiasi momento, con ogni altro documento probatorio in suo possesso, o a semplice richiesta della persona incaricata dalla Società di fare accertamenti o controlli in merito.
2.4-FORO COMPETENTE
Per le controversie e per le azioni relative all’esecuzione del presente contratto e per ogni controversia diversa da quella prevista dalle procedure art 2,4, relative alla presente polizza il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.
Per le controversie relative al contratto, la procedura relative all’azione giudiziale è subordina al preventivo esperimento del tentativo di mediazione mediante deposito di un’istanza presso un organismo di Mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al I comma (art. 4 e 5 D. Lgs. 4./3/ 2010 n. 28 così come modificato dalla legge 9 Agosto 2013 n 98)
2.5- CONTROVERSIE – ARBITRATO IRRITUALE
In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità del sinistro, le Parti hanno facoltà di conferire, per iscritto, mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l’indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici.
Il Collegio medico risiede nel comune, sede di istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale, nel quale caso il rifiuto deve essere attestato nel verbale stesso. Sarà in ogni caso facoltà di ciascuna Parte rivolgersi direttamente all’Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti
2.6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dal singolo Certificato o dalla Convenzione stessa con preavviso di 90 giorni.
In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell’imposta.
La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.
3 - CONDIZIONI PARTICOLARI
3.1-OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
In conformità al Decreto 3 novembre 2010, in Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2010 n. 296, che si intende espressamente richiamato, attuativo della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, e successive modificazioni e integrazioni, che ha introdotto l'Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti, l'Assicurazione viene prestata per gli infortuni che i Tesserati ACSI- SETTORE CICLISMO subiscano nella qualità di:
a) CICLOTURISTI e AMATORI, durante qualsiasi gara, manifestazione, gita, raduno, corsi, riunioni e assemblee che siano organizzati dalla Contraente o da sue Società affiliate, nonché durante allenamenti collettivi o individuali; i CICLOTURISTI e gli AMATORI sono assicurati, in quanto incaricati dal proprio Comitato Provinciale/Società, anche
quando svolgono mansioni di DIRIGENTI, GIUDICI DI GARA, DIRETTORI DI GARA, DIRETTORI SPORTIVI, DIRETTORI DI ORGANIZZAZIONE, MOTOSTAFFETTISTI, SOCI.
b) SOCI, MOTOSTAFFETTISTI, DIRETTORI DI ORGANIZZAZIONE, DIRIGENTI, GIUDICI, DIRETTORI DI GARA e DIRETTORI SPORTIVI, durante la partecipazione ad allenamenti individuali o collettivi anche non organizzati dalla Contraente o dai suoi Organi periferici, o mentre prestano la loro opera a corsi, riunioni, assemblee, raduni e manifestazioni sportive che siano organizzati dalla Contraente o da Organi periferici della stessa;
per i Tesserati in qualità di SOCI, DIRIGENTI, DIRETTORI DI GARA, DIRETTORI SPORTIVI e GIUDICI DI GARA
l’'Assicurazione è operante anche quando gli stessi, nell'ambito del regolamento ACSI SETTORE CICLISMO, si scambino le mansioni; l'Assicurazione non è operante qualora i predetti Tesserati svolgessero attività cicloturistiche o amatoriali.
A parziale deroga del contenuto del Decreto 3 novembre 2010, si ribadisce e precisa che i Tesserati di cui ai punti a) e b) si intendono assicurati anche durante la loro partecipazione a manifestazioni, raduni, gite, gare, allenamenti, corsi, riunioni e assemblee che siano organizzati da altri Enti, Federazioni, Organizzazioni o Associazioni per le attività cicloturistiche e amatoriali.
L'Assicurazione è altresì estesa agli infortuni sofferti dai Tesserati ACSI -SETTORE CICLISMO durante il percorso, con qualsiasi mezzo, escluso in ogni caso i mezzi aerei o subacquei, dalla propria abitazione al luogo ove si svolgono le manifestazioni e nel percorso di ritorno. Sono inoltre compresi gli infortuni subiti dai Tesserati ACSI -SETTORE CICLISMO in qualità di addetto al servizio d'Ordine di manifestazioni sportive organizzate dalla Contraente o da sue Società Affiliate
Si richiama altresì quanto indicato nel Decreto del 3 novembre 2010, in Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2010 n. 296, attuativo della Legge 27 dicembre 2002, 289, e successive modificazioni e integrazioni, che ha introdotto l'Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti, nonché il Decreto Ministeriale del 06/10/2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 03/02/2012, che regolamenta l'assicurazione obbligatoria per i diversamente abili che svolgono attività sportiva e non.
3.2-SOMME ASSICURATE
Le somme assicurate per ogni TESSERATO ACSI -SETTORE CICLISMO per l'opzione BASE, scelta dallo stesso Tesserato al momento dell'iscrizione sono:
CASO MORTE | euro 80.000,00 |
CASO INVALIDITA’ PERMANENTE DA INFORTUNIO | euro 80.000,00 |
DIARIA DA RICOVERO | euro 20,00 |
DIARIA DA GESSO (OPERANTE SOLO IN GARA) | euro 15,00 |
3.3-CASO DI MORTE
1. La prestazione assicurativa è eseguita in favore degli eredi, di seguito denominati beneficiari, quando l'infortunio determina la morte del soggetto assicurato entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto.
2. Qualora la morte interviene entro un anno dall'infortunio ed a causa dello stesso, l'eventuale indennizzo già corrisposto per l'invalidità permanente, in conseguenza del medesimo infortunio, è detratto dal capitale da erogare in favore dei beneficiari.
3. Qualora, a seguito di un evento indennizzabile, il corpo del soggetto assicurato non venga ritrovato, il capitale viene liquidato ai beneficiari non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza di morte presunta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Qualora dopo il pagamento del capitale risulti che l'assicurato è' vivo, l'assicuratore ha diritto alla restituzione della somma pagata entro trenta giorni dalla richiesta rivolta ai beneficiari. (Articolo 12 Decreto 3 novembre 2010)
3.4- CASO DI INVALIDITÀ' PERMANENTE
Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro 2 anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida un indennizzo calcolandolo sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori ed ai criteri tabellari previsti dal Dlgs. 3 novembre 2010, che forma parte integrante del presente contratto, riportata nella presente polizza come allegato A).
La perdita assoluta ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se trattasi di minorazione, le percentuali stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più parti di organi od arti in uno stesso infortunio, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, la Società riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l’indennizzo si stabilisce tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.
In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità permanente stabilita dalla suddetta tabella per l’arto
superiore destro e la mano destra varranno per l’arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.
Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga ai beneficiari l’importo liquidato od offerto.
La somma assicurata per invalidità permanente da infortunio è soggetta ad una franchigia assoluta del 7%.
Pertanto la Società non liquida alcun indennizzo se l’invalidità permanente è di grado non superiore al 7% della totale; se invece l’invalidità è superiore al 7% della totale, la Società liquida l’indennizzo solo per la parte eccedente.
Si prende atto che se l’infortunio avviene durante un allenamento autorizzato la franchigia viene elevata al 9%.
3.5- INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA
in caso di Ricovero in Istituto di cura pubblico o privato, anche in regime di Day Hospital, reso necessario da Infortunio, la Società corrisponde l'Indennità convenuta per ogni giorno di Ricovero a partire dal 5° giorno successivo a quello del Ricovero e per la durata massima di 90 giorni per ogni Infortunio.
3.6 - DIARIA DA GESSO –VALIDA SOLO PER INFORTUNI AVVENUTI IN GARA
L’indennità oggetto della presente garanzia sarà corrisposta dietro presentazione alla Società di idonea documentazione medica attestante l’applicazione di gessatura, tensoplast apparecchi protesici, fissi o rimovibili da personale specializzato medico o paramedico.
Tale documentazione sarà comprensiva, tra l’altro, di certificati medici attestanti le date di applicazione e di rimozione,
in modo da poter calcolare il numero di giorni per i quali l’Assicurato ha maturato il diritto alla diaria medesima.
la Società corrisponde l'Indennità convenuta per ogni giorno di gesso a partire dal 4° giorno successivo a quello dell'applicazione e per la durata massima di 20 giorni per ogni Infortunio.
3.7- DIRITTO DI SURROGAZIONE
la Società può avvalersi del diritto di surroga nei confronti dei terzi responsabili dell'infortunio, così come previsto dall'Art. 1916 del C.C.
3.8 –ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI
A deroga dell’art 1.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione si dà atto che il Contraente e/o gli assicurati, sono esonerati dall’obbligo di denunciare altre polizze stipulate per il medesimo rischio.
Le Garanzie assicurative previste in polizza si aggiungono a quelle di ogni altra assicurazione.
4. - ESCLUSIONI, LIMITI, PERSONE NON ASSICURABILI
4.1- ESCLUSIONI
Non sono compresi nell'Assicurazione gli infortuni derivanti, in modo diretto o indiretto, da:
A. guida di veicoli a motore se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti;
B. Uso di natanti e mezzi aerei, salvo che l'Assicurato sia a bordo, in qualità di passeggero, di natante o di aereo di Società che gestisce linee regolari;
C. affezione, contagio, intossicazione, fatta eccezione, per quest'ultima, da quanto previsto all'art. 5.1;
D. inondazioni, eruzioni vulcaniche, maremoti e movimenti tellurici;
E. eventi determinati da un'azione costituente reato commessa dal soggetto assicurato o dalla sua partecipazione a risse o tumulti o dalla violazione di divieti comunque posti dall'ordinamento statale o dall'ordinamento sportivo.
Sono altresì esclusi gli infortuni:
X. conseguenti a stato di etilismo acuto, ad abuso di psicofarmaci, a uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni;
G. conseguenti all'assunzione di sostanze dopanti, in violazione delle norme dell'ordinamento statale o dell'ordinamento sportivo accertata in base alle normative vigenti;
X. occorsi in occasione di partecipazione a imprese temerarie, salvo che si tratti di atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
I. che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazioni del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
X. xxxxxx o insurrezione, contaminazione nucleare, biologica o chimica a seguito di atti di terrorismo di qualsiasi genere. Per contaminazione s'intende l'avvelenamento di persone con sostanze nucleari e/o chimiche e/o biologiche che provochino infermità o morte. Per atto di terrorismo s'intende un atto che comprende ma non si limita all'uso della forza o violenza e/o minaccia, che abbia motivi politici, religiosi, ideologici od etnici e che sia perpetrato da una persona od un gruppo di persone che agisca per conto proprio, su incarico o in collegamento con una o più organizzazioni, con uno o più governi e con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o di intimorire l'opinione pubblica o parte di essa.
K. Le conseguenze di operazioni chirurgiche e di accertamenti e cure mediche, non resi necessari da infortunio, le ernie di origine non traumatica e gli infarti non rientrano nella garanzia prestata.
4.2-LIMITE DI XXXXXXX XXXXXXXXXX
Nel caso di Infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di Euro 5.000.000,00. Qualora gli Indennizzi liquidabili ai sensi di Polizza eccedano nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.
4.3-LIMITI TERRITORIALI
La Società prende atto che fra i Tesserati ACSI SETTORE CICLISMO vi sono cittadini stranieri e cittadini italiani residenti all'estero. Territorialmente le prestazioni sono regolate come segue:
A. per i cittadini stranieri e per i cittadini italiani residenti all'estero, l'Assicurazione è prestata unicamente durante manifestazioni, raduni, gare, gite, allenamenti, corsi, riunioni e assemblee che si svolgono in Italia, nel loro paese di residenza e nei paesi della Comunità Europea;
B. per tutti gli altri Tesserati, cioè per i cittadini italiani/stranieri residenti in Italia, l'Assicurazione è prestata in tutto il mondo durante la loro partecipazione a manifestazioni, raduni, gare, gite, allenamenti, corsi, riunioni e assemblee, anche se organizzati da Società o Enti esteri.
Il pagamento dell'indennità sarà effettuato in Italia e in moneta nazionale.
4.4-PERSONE NON ASSICURABILI
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenie, forme maniaco depressive o stati paranoici, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali. La Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dal denunciare infermità, difetti fisici, o mutilazioni, da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o che dovessero in seguito sopravvenire.
4.5-LIMITI DI ETA’
La polizza non prevede limiti di età.
4.6-BUONA FEDE
L'omissione da parte dell’ Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete e/o inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipula del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni purché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, fermo restando il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze che comportino un aggravio di rischio, di richiedere la relativa modifica della condizioni in corso
5. - ESTENSIONE DELLE GARANZIE
5.1-RISCHI VARI
Ferme restando le esclusioni previste dall'art. 4.1, è compreso in garanzia l'infortunio derivante da malore o incoscienza. Sono altresì considerati infortuni:
i colpi di sole o di calore; l'asfissia non di origine morbosa; L'annegamento;
l'assideramento o il congelamento;
gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie di origine non traumatica;
le infezioni e gli avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti, escluse, per questi ultimi, le infezioni delle quali sono portatori necessari.
5.2-INFORTUNI AERONAUTICI
La garanzia è estesa agli Infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati durante le attività connesse alla qualifica di "Tesserato ACSI SETTORE CICLISMO" ed in qualità di passeggero, su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, tranne che: da Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; da Aeroclub.
Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo
dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.
5.3-DEROGHE PARTICOLARI
Si conviene di estendere l'Assicurazione anche al non vedente Tesserato ACSI SETTORE CICLISMO, esclusivamente nell'uso di un tandem in qualità di secondo passeggero e purché alla guida dello stesso vi sia un Tesserato ACSI-SETTORE CICLISMO o di altri Enti equiparati. L'Assicurazione è inoltre estesa al TESSERATO ACSI-SETTORE CICLISMO che partecipa a manifestazioni sportive di carattere amatoriale - o per ricreazione nel tempo libero - con "macchina a pedali", "HandBike" e "Bike Polo", biciclette elettriche a condizione che sia iscritto a Società affiliata ACSI-SETTORE CICLISMO che ne preveda l'uso.
L'Assicurazione è estesa ai:
• ai ragazzi di età tra i 10 e i 15 anni che effettuano gare in BMX e Mountain Bike e Ciclocross purché siano affiliati all' ACSI-SETTORE CICLISMO; questa garanzia è da intendersi valida durante lo svolgimento di allenamenti e gare di BMX e Mountain Bike e Ciclocross organizzate da Società affiliate ACSI-SETTORE CICLISMO o da altri Enti su percorsi appositamente predisposti;
• ai Tesserati ACSI-SETTORE CICLISMO che partecipano a gare e allenamenti di DUATLON;
• ai Tesserati ACSI-SETTORE CICLISMO che partecipano a gare e allenamenti di TRIATHLON;
• ai Tesserati ACSI-SETTORE CICLISMO che partecipano a gare e allenamenti di MOUNTAIN BIKE, tenendo presente che: per escursioni e prove di regolarità vale la tessera da CICLOTURISTA mentre per le prove speciali vale la tessera da AMATORE;
5.4-PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Sono dovute dall'assicuratore le seguenti prestazioni aggiuntive:
1. nel caso di morte di un soggetto assicurato genitore, il capitale spettante ai figli minorenni conviventi è aumentato del 50%. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente pari o superiore al 50%;
2. qualora l’infortunio, a causa dell'entità delle lesioni, determini l'impossibilità di frequentare lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, comporta la perdita dell'anno scolastico, al soggetto assicurato è corrisposto un indennizzo incrementato del 20%.
3. Sono rimborsate le spese documentate, con il limite di euro 1.000,00 al soggetto assicurato che non abbia compiuto il quattordicesimo anno d’età alla data dell'infortunio, le spese sostenute per interventi di chirurgia plastica o stomatologia ricostruttiva conseguenti all'infortunio subito;
sostenute dal soggetto assicurato, nel caso di morso di animali, insetti e aracnoidi, per il ricovero in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi che accerti detto evento;
in caso di avvelenamento acuto da ingestione o assorbimento involontario di sostanze che comporti almeno un ricovero con pernottamento in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi ospedaliera di sospetto avvelenamento;
in caso di ricovero del soggetto assicurato in istituto di cura, a seguito di diagnosi di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione.
5.5- CLAUSOLA BROKER
Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto all'Intermediario Aon Spa ; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dall'Intermediario stesso il quale tratterà con l’Impresa.
Le comunicazioni fatte all’Impresa dall'Intermediario, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dall'Intermediario e quelle fatte direttamente dal Contraente all’Impresa, prevarranno queste ultime.
Ferma restando l’inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell’Impresa da parte dell'Intermediario, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente all'Intermediario stesso potranno intendersi come fatte all’Impresa soltanto se tempestivamente trasmesse a quest’ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa
Il pagamento del premio realizzato in buona fede all'Intermediario od ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all’impresa di assicurazione, ai sensi dell’art. 118 del D. lgs 209/2005.
Sono fatte salve le azioni di rivalsa da parte dell’impresa nei confronti dell'Intermediario nel caso di omesso versamento
del premio da parte dell'Intermediario sul conto separato.
L'Intermediario è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell’ambito dell’informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, ai sensi degli artt. 120 e 121, del D. lgs 209/2005 e dell’art. 55, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5/2006.
Qualora il Contraente revochi l’incarico all'Intermediario senza affidarne un altro ad Altro Intermediario oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Intermediario un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l’incarico all'Intermediario cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti dell’Impresa.
L’Impresa stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed l'/gli Intermediario/i o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.
5.6 -PRECISAZIONI
Si precisa che i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, il Regolamento Tecnico, di Giustizia e Disciplina, della normativa CONI, del Regolamento Federale, nonché delle norme afferenti al Regolamento Antidoping e delle prescrizioni Sanitarie di legge ed in conformità a quanto disposto dalle delibere di ACSI NAZIONALE che fanno parte integrante del presente contratto.
Si precisa inoltre che l'assicurazione opera senza limiti di età a condizione che le attività siano svolte nelle occasioni e circostanze previste dai regolamenti sportivi e dai calendari o da accordi dei soggetti obbligati, purché definiti in data antecedente all’evento che ha generato l’infortunio.
6. - CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CASO DI SINISTRO
6.1-DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI
La denuncia dell'infortunio, con una dettagliata descrizione dello stesso e delle sue cause e conseguenze, corredata di certificazione medica rilasciata dalla competente A.S.L., deve essere presentata o inviata al broker Aon Spa – Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Tel. x00 000 0000000 – 000 0000000 - Fax x00 000 0000000 con una delle seguenti modalità, entro 30 (trenta) giorni - a pena di decadenza - dall'avvenuto Sinistro
• tramite mail pec all’indirizzo: xxxxxx00@xxx.xxx.xx
• tramite mail all’indirizzo: xxxxxxxx.xxxx@xxx.xx
Nel caso di Xxxxxxxx mortale, la denuncia deve essere presentata o inviata nel termine di 5 giorni dall''infortunio o dal momento in cui il Beneficiario ne abbia avuto la possibilità .
La denuncia dovrà essere sottoscritta dal Tesserato (Assicurato) che ha avuto l'infortunio, dal Presidente della Società Sportiva di appartenenza dell'infortunato e dal Presidente del Comitato Provinciale ACSI -SETTORE CICLISMO.
Alla denuncia, che in copia e per conoscenza sarà da inviare anche al Comitato Provinciale ACSI -SETTORE CICLISMO e alla Segreteria Nazionale ACSI -SETTORE CICLISMO, si dovrà unire la fotocopia della Tessera (o cartellino).
ESTENSIONE ALLA TUTELA ASSICURATIVA PER GLI ALLENAMENTI
poiché L’'Assicurazione si estende alle conseguenze di infortuni che avvengono durante gli allenamenti, anche individuali, purché questi siano previsti, disposti, autorizzati, o controllati dall'Organizzazione sportiva, anche per il tramite dei suoi organismi periferici e delle associazioni affiliate, del soggetto obbligato. In tal caso, ai fini dell'ammissione dell'infortunio al beneficio assicurativo, la relativa denuncia è accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'organismo sportivo per il quale il soggetto assicurato è tesserato, che attesta sotto la propria responsabilità, a veridicità della dichiarazione resa.
6.2-CRITERI DI INDENNIZZO
La Società corrisponde l'indennizzo per le sole conseguenze dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennizzo per invalidità è liquidato per le sole conseguenze dirette dell'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito all'art. 4.4 per le persone assicurabili.
6.3 - ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITA’ PERMANENTE A SEGUITO DI INFORTUNIO
La prova dell’esistenza delle condizioni per la richiesta dell’indennizzo è a carico dell’Assicurato che deve sottoporsi agli accertamenti e ai controlli medici richiesti dagli Assicuratori. L’Assicurato deve pertanto fornire ogni informazione e produrre ogni copia delle eventuali cartelle cliniche e di ogni altra documentazione sanitaria, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno curato e visitato. E’ facoltà dell’Assicuratore richiedere che l’Assicurato sia sottoposto a visita da parte di un medico legale fiduciario dell’Assicuratore, che verrà nominato nei pressi della residenza dell’Assicurato. Gli onorari del medico legale sono a carico dell’Assicuratore.
Società Cattolica di Assicurazione Spa Il Contraente ✍
Signed by Xxxxxxxx Xxxxxx GSaigned by Xxxxxx Xxxxxxx on 09/03/2022 15:09:37 CET on 09/03/2022 15:06:59 CET
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 2.0 - Regolazione del premio Art. 2.4-Foro Competente
Art. 2.6 -Recesso in caso di sinistro Art. 6.1 -Termini di denuncia sinistri
Il Contraente ✍
ALLEGATO A Dlgs 03/11/2010 (estrapolato dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana)
TIPOLOGIA DI LESIONE LESIONI APPARATO SCHELETRICO
CRANIO
FRATTURA OSSO FRONTALE O OCCIPITALE O PARIETALE O TEMPORALE O LINEE DI FRATTURA | |
INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA | 7,00 % |
FRATTURA SFENOIDE | 5,00 % |
FRATTURA OSSO ZIGOMATICO O MASCELLARE O PALATINO O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA | 3,00 % |
FRATTURA XXXXXX l° (dístacco dell'arcata dentaria superiore dal mascellare) | 4,00 % |
FRATTURA XXXXXX II° O III° (non cumulabili tra loro né con XXXXXX I°) | 7,00 % |
FRATTURA ETMOIDE | 3,00 % |
FRATTURA OSSO LACRIMALE o JOIDEO o VOMERE (non cumulabíle) | 2,00 % |
FRATTURA OSSA NASALI | 2,50 % |
FRATTURA MANDIBOLARE(PER LATO) | 4,00 % |
LACERAZIONE DEL TIMPANO DA BAROTRAUMA | 5,00 % |
TRAUMA CRANICO COMMOTIVO CON FOCOLAI CONTUSIVI A LIVELLO CEREBRALE | 8,00 % |
COLONNA VERTEBRALE
TRATTO CERVICALE
FRATTURA CORPO llI°-IV°-V°-VI°-VIl° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 6,00 % |
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI III°-IV°-V°-VI°-VII° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 2,00 % |
FRATTURA CORPO O PROCESSO TRASVERSO O PROCESSO SPINOSO II° VERTEBRA | 8,00 % |
FRATTURA ARCO ANTERIORE O ARCO POSTERIORE O MASSE LATERALI (PROCESSO TRASVERSO 0 PROCESSI ARTICOLARI) I- VERTEBRA | 10,00 % |
TRATTO DORSALE
FRATTURA DEL CORPO DALLA l° ALLA XI° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 4,00 % |
FRATTURA DEL CORPO XlI° VERTEBRA FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I° ALLA XlI° VERTEBRA (PER OGNI | 8,00 % |
VERTEBRA) | 2,00 % |
TRATTO LOMBARE
FRATTURA CORPO (PER OGNI VERTEBRA) | 8,00 % |
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA l° ALLA V° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 2,00 % |
OSSO SACRO | |
FRATTURA CORPI VERTEBRALI O BASE O ALI O PROCESSI ARTICOLARI O APICE O CRESTE SPINALI | 4,00 % |
COCCIGE | |
FRATTURA CORPI O BASE O CORNA O PROCESSI TRASVERSI O APICE | 4,00 % |
BACINO
FRATTURA ALI ILIACHE X XXXXXX ILEO-ISCHIO-PUBICA (DI UN LATO) O DEL PUBE 3,00 %
FRATTURA ACETABOLARE(PER LATO) 6,00 %
TORACE
FRATTURA CLAVICOLA(PER LATO) | 4,00 % |
FRATTURA STERNO | 2,00 % |
FRATTURA DI UNA COSTA(COMPOSTA) | 0,50 % |
FRATTURA DI UNA COSTA(SCOMPOSTA) | 1,50 % |
FRATTURA SCAPOLA(PER LATO) | 3,00 % |
PNEUMOTORACE DA BAROTRAUMA | 6,00 % |
PNEUMOPERICARDIO DA BAROTRAUMA | 10,00 % |
ARTO SUPERIORE (DX o Sn)
BRACCIO
FRATTURA DIAFISARIA OMERALE 3,00 %
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE O SUPERIORE OMERALE (DELIMITATA DAL COLLO CHIRURGICO) 6,00 % FRATTURA EPIFISI DISTALE O INFERIORE OMERALE (DELIMITATA DALLA LINEA IDEALE CHE
UNISCE TROCLEA E CAPITELLO) 6,00 %
AVAMBRACCIO
FRATTURA DIAFISARIA RADIALE | 2,00 % |
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE RADIO(FRATTURA TUBEROSITA' RADIALE O CAPITELLO O COLLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE) | 4,00 % |
FRATTURA EPIFISI DISTALE RADIO(FACCIA ARTICOLARE CARPICA O PROCESSO STILOIDEO O INCISURA ULNARE) | 4,00 % |
FRATTURA DIAFISARIA ULNARE FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE ULNA (OLECRANO O PROCESSO CORONOIDEO O INCISURA | 2,00 % |
SEMILUNARE E RADIALE) | 4,00 % |
FRATTURA EPIFISI DISTALE (CAPITELLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE O PROCESSO STILOIDEO) | 4,00 % |
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA COMPOSTA | 4,00 % |
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA SCOMPOSTA | 5,00 % |
POLSO E MANO
FRATTURA SCAFOIDE | 5,00 % |
FRATTURA SEMILUNARE | 3,00 % |
FRATTURA PIRAMIDALE | 2,00 % |
FRATTURA PISIFORME | 1,00 % |
FRATTURA TRAPEZIO | 2,00 % |
FRATTURA TRAPEZOIDE | 2,00 % |
FRATTURA CAPITATO FRATTURA UNCINATO | 2,00 % 2,00 % |
FRATTURA l° METACARPALE | 6,00 % |
FRATTURA II° O III° O IV° O V° METACARPALE | 3,00 % |
SINDROME DA TUNNEL CARPALE O M. DI DUPUYTREN (trattato chirurgicamente) | 4,00 % |
FRATTURA PRIMA FALANGE DITA
POLLICE | 4,00 % |
INDICE | 3,00 % |
MEDIO | 3,00 % |
ANULARE | 2,00 % |
MIGNOLO | 3,00 % |
FRATTURA SECONDA FALANGE DITA
POLLICE 3,00 %
INDICE 2,50 %
MEDIO | 2,00 % |
ANULARE | 1,00 % |
MIGNOLO | 2,00 % |
FRATTURA TERZA FALANGE DITA | |
INDICE | 2,00 % |
MEDIO | 1,00 % |
ANULARE | 1,00 % |
MIGNOLO | 2,00 % |
ARTO INFERIORE(DX o Sx)
FRATTURA FEMORE
DIAFISARIA EPIFISI PROSSIMALE (Delímitata dal collo chirurgico) | 6,00 % |
EPIFISI DISTALE (Delimitata da una linea ideale che congiunge i due epicondili attraverso la fossa intercondiloidea e | 10,00 % |
quella sopratrocleare) | 10,00 % |
FRATTURA ROTULA | 4,00 % |
DIAFISARIA
FRATTURA TIBIA
3,00 %
ESTREMITA' SUPERIORE (eminenza intercondíloidea o faccette articolari superiori o condili o faccette articolare
fibulare) 5,00 %
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo mediale o faccetta articolare inferiore) 5,00 %
FRATTURA PERONE
DIAFISARIA 2,00 %
ESTREMRTA' SUPERIORE(capitello o faccetta articolare tibiale) 3,00 %
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo laterale o faccetta articolare) 4,00 %
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE COMPOSTA 5,00 %
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE SCOMPOSTA 6,00 %
PIEDE
TARSO
FRATTURA ASTRAGALO 6,00 %
FRATTURA CALCAGNO 7,00 %
FRATTURA SCAFOIDE 3,00 %
FRATTURA CUSOIDE 4,00 %
FRATTURA CUNEIFORME 1,00 %
METATARSI
FRATTURA l° METATARSALE 4,00 %
FRATTURA II° O III° O IV° O V° METATARSALE 2,00 %
FALANGI
FRATTURA ALLUCE (I° o II° Falange) 2,50 %
FRATTURA I° o II° o III° FALANGE DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE 1,00 %
LESIONI DENTARIE
ROTTURA INCISIVO CENTRALE SUPERIORE (per ogni dente) | 0,70 % |
ROTTURA INCISIVO CENTRALE INFERIORE (per ogni dente) | 0,20 % |
ROTTURA INCISIVO LATERALE (per ogni dente) | 0,50 % |
ROTTURA CANINI (per ogni dente) | 1,00 % |
ROTTURA PRIMI PREMOLARI (per ogni dente) | 0,50 % |
ROTTURA SECONDI PREMOLARI (per ogni dente) | 0,75 % |
ROTTURA PRIMI MOLARI (per ogni dente) | 1,50 % |
ROTTURA SECONDI MOLARI (per ogni dente) | 1,00 % |
ROTTURA TERZO MOLARE SUPERIORE | 0,25 % |
ROTTURA TERZO MOLARE INFERIORE | 0,50 % |
LESIONI PARTICOLARI
ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI PARTE DI TECA CRANICA (indipendentemente dall'estensione della breccia) | 8,00 % |
ROTTURA MILZA CON SPLENECTOMIA | 10,00 % |
ROTTURA RENE CON NEFRECTOMIA | 15,00 % |
ESITI EPATECTOMIA (oltre un terzo del parenchima) | 10,00 % |
GASTRORESEZIONE ESTESA (oltre la metà) o GASTRECTOMIA TOTALE | 40,00 % |
RESEZIONE DEL TENUE (fino al 70% con conservazione valvola íleo-cecale) -non cumulabile- | 20,00 % |
RESEZIONE DEL TENUE (oltre il 70% con coinvolgimento valvola ileo-cecale) --non cumulabile- | 40,00 % |
RESEZIONE PARZIALE DEL COLON CON INTEGRITA' DEL RETTO -non cumulabile- | 15,00 % |
COLECTOMIA TOTALE -non cumulabile- | 40,00 % |
AMPUTAZIONE ADDOMINO-PERINEALE E ANO PRETERNATURALE -non cumulabile- | 60,00 % |
COLECISTECTOMIA -non cumulabile- | 5,00 % |
SAFENECTOMIA MONOLATERALE O EMORROIDECTOMIA | 4,00 % |
SAFENECTOMIA BILATERALE (non cumulabile) | 6,00 % |
EPATITI TOSSICHE O INFETTIVE (con test enzimatící e sieroproteici alterati e con bilirubinemia oltre i valori normali) | 10,00 % |
PORTATORE ASINTOMATICO ANTICORPO POSITIVO (HIV +) | 4,00 % |
PANCREATECTOMIA SUBTOTALE (oltre la metà) O TOTALE -non cumulabíle- | 50,00 % |
ERNIA CRURALE O IPOEPIGASTRICA O OMBELICALE O DIAFRAMMATICA (trattate chírurgicamente) | 3,00 % |
ERNIA INGUINALE (trattata chirurgícamente) | 5,00 % |
LOBOCTOMIA POLMONARE | 15,00 % |
PNEUMONECTOMIA | 30,00 % |
PROTESI SU AORTA TORACICA | 20,00 % |
PROTESI SU AORTA ADDOMINALE | 15,00 % |
PERDITA ANATOMICA DI UN GLOBO OCULARE | 35,00 % |
CECITA' MONOLATERALE (Perdita irreversibile non inferiore a 9/10 di visus) | 25,00 % |
PERDITA TOTALE DELLA FACOLTA' VISIVA DI AMBEDUE GLI OCCHI | 100,00 % |
SORDITA' COMPLETA UNILATERALE | 12,00 % |
SORDITA' COMPLETA BILATERALE | 50,00 % |
XXXXXXX XXXX (oltre i due terzi) | 30,00 % |
CORDECTOMIA | 15,00 % |
EMILARINGECTOMIA | 25,00 % |
LARINGECTOMIA | 50,00 % |
PERDITA LINGUA (oltre i due terzi) | 70,00 % |
PERDITA COMPLETA DI UN PADIGLIONE AURICOLARE | 8,00 % |
PERDITA COMPLETA DI ENTRAMBI I PADIGLIONI AURICOLARI | 15,00 % |
ERNIA DISCALE DA SFORZO (unica o plurima-trattata/e chirurgicamente-) | 8,00 % |
ROTTURA SOTTOCUTANEA TENDINE D'ACHILLE (trattata chirurgícamente) | 4,00 % |
PROTESI D'ANCA (non cumulabile) | 20,00 % |
PROTESI DI GINOCCHIO (non cumulabile) | 25,00 % |
PATELLECTOMIA TOTALE | 10,00 % |
PATELLECTOMIA PARZIALE | 4,00 % |
PERDITA ANATOMICA DI UN TESTICOLO | 5,00 % |
PERDITA ANATOMICA DEI DUE TESTICOLI | 25,00 % |
PERDITA ANATOMICA DEL PENE | 30,00 % |
ISTERECTOMIA (non cumulabíle) | 20,00 % |
ISTEROANNESSIECTOMIA BILATERALE | 30,00 % |
OVARIECTOMIA O SALPINGECTOMIA MONOLATERALE | 5,00 % |
USTIONI ESTESE A PIU’ DEL 25% DELLA SUPERFICIE CORPOREA (documentate fotograficamente) | 30,00 % |
PTOSI PALPEBRALE | 5,00 % |
EVIRAZIONE COMPLETA | 45,00 % |
PERDITA DEL PENE | 35,00 % |
IMPOSSIBILITÀ ALL’EREZIONE | 25,00 % |
CASTRAZIONE | 25,00 % |
LESIONI MUSCOLO-TENDINEE
ROTTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (trattata chirurgicamente) -non cumulabíle- 9,00 %
ROTTURA DEL TENDINE DISTALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente) 5,00 %
ROTTURA DEL TENDINE PROSSIMALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente) 7,00 %
ROTTURA DEI TENDINI DELLE DITA DI UNA MANO (trattata chirurgicamente) -valore massimo per ogni dito- 3,00 % ROTTURA DEI TENDINI DEL QUADRICIPITE FEMORALE (trattata chirurgicamente) -non cumulabíle- 6,00 % LUSSAZIONE ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE (Documentata radiologicamente) 4,00 %
LUSSAZIONE RECIDIVANTE GLENO-OMERALE (trattata chirurgicamente) 7,00 %
LUSSAZIONE GLENO-OMERALE (evidenziata radiologicamente) 5,00 %
LUSSAZIONE STERNO-CLAVEARE (trattata chirurgícamente) 3,00 %
LUSSAZIONE ACROMION-CLAVEARE (trattata chirurgicamente) 4,00 %
LUSSAZIONE GOMITO (evidenziata radiologicamente) 6,00 %
LUSSAZIONE RADIO-CARPICA (trattata chirurgicamente)-non cumulabíle- 5,00 %
LUSSAZIONE MF O IF 2° - 3° - 4° - 5° DITO DELLA MANO (evidenziata radiologicamente)-valore massimo per
ogni dito- 2,50 %
LUSSAZIONE MF O IF POLLICE (trattata chírurgicamente) 4,00 %
LUSSAZIONE D'ANCA (Documentata radiologicamente) 10,00 %
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF DELL'ALLUCE (Documentata radiologicamente) 2,00 %
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF II° O III° O IV° O V° DITO DEL PIEDE (Documentata
radiologicamente) 1,00 %
LESIONE DEI LEGAMENTI COLLATERALI DEL GINOCCHIO (trattata chírurgícamente) 5,00 % LESIONI DEL CROCIATO ANTERIORE O POSTERIORE O DEL PIATTO TIBIALE (trattate chirurgicamente)-
non cumulabili tra loro- 8,00 %
LESIONI ISOLATE DELLA CAPSULA O MENISCALI (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro- 2,50 % LESIONE TENDINE ROTULEO (trattata chirurgicamente) 2,50 %
LESIONI CAPSULO-LEGAMENTOSE DELLA TIBIO-PERONEO-ASTRAGALICA (trattate chirurgicamente) non
cumulabili tra loro- 6,00 %
LUSSAZIONE ULNO CARPICA 3,00 %
LUSSAZIONE ROTULA 3,00 %
LUSSAZIONE TIBIO TARSICA 6,00 %
LUSSAZIONE VERTEBRALE 5,00 %
AMPUTAZIONI
ARTO SUPERIORE
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO SUPERIORE | 80,00 % |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'AVAMBRACCIO | 70,00 % |
AMPUTAZIONE DI UNA MANO O DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO | 65,00 % |
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E ANULARE | 52,00 % |
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E MIGNOLO | 58,00 % |
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE E MIGNOLO | 56,00 % |
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO | 50,00 % |
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO | 44,00 % |
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO | 45,00 % |
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE | 42,00 % |
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MIGNOLO | 47,00 % |
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE | 38,00 % |
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E MIGNOLO | 43,00 % |
AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE E MIGNOLO | 40,00 % |
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE | 32,00 % |
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E MIGNOLO | 37,00 % |
AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE E MIGNOLO | 30,00 % |
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE | 35,00 % |
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO | 35,00 % |
AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE | 28,00 % |
AMPUTAZIONE POLLICE E MIGNOLO | 33,00 % |
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO | 24,00 % |
AMPUTAZIONE INDICE E ANULARE | 22,00 % |
AMPUTAZIONE INDICE E MIGNOLO | 27,00 % |
AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE | 18,00 % |
AMPUTAZIONE MEDIO E MIGNOLO | 23,00 % |
AMPUTAZIONE ANULARE E MIGNOLO | 20,00 % |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL POLLICE | 20,00 % |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'INDICE | 14,00 % |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MEDIO | 10,00 % |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ANULARE | 7,00 % |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MIGNOLO | 12,00 % |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL POLLICE | 13,00 % |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'INDICE | 5,00 % |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MEDIO | 3,50 % |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ANULARE | 2,50 % |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MIGNOLO | 4,50 % |
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DELL'INDICE | 10,00 % |
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DEL MEDIO | 8,00 % |
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DELL'ANULARE | 6,00 % |
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DEL MIGNOLO | 9,00 % |
ARTO INFERIORE
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO INFERIORE (al di sopra della metà della coscia) | 70,00 % |
AMPUTAZIONE AL DI SOTTO DELLA META' DELLA COSCIA (ma al di sopra del ginocchio) | 65,00 % |
AMPUTAZIONE TOTALE O OLTRE I DUE TERZI DELLA GAMBA (al di sotto del ginocchio) | 65,00 % |
AMPUTAZIONE DI GAMBA AL TERZO INFERIORE | 50,00 % |
PERDITA DI UN PIEDE | 45,00 % |
PERDITA DELL'AVAMPIEDE ALLA LINEA TARSO-METATARSALE | 27,00 % |
PERDITA DI AMBEDUE I PIEDI | 100,00 % |
PERDITA DELL'ALLUCE | 6,00 % |
PERDITA DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ALLUCE | 3,00 % |
PERDITA DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE | 1,00 % |
LESIONI SISTEMA NERVOSO PERIFERICO (Permanenti - Stabilizzati)
ARTO SUPERIORE
LESIONE TOTALE PLESSO BRACHIALE | 60,00 % |
SINDROME RADICOLARE SUPERIORE TIPO DUCHENNE ERB C5 – D1 | 45,00 % |
SINDROME RADICOLARE INFERIORE TIPO DEJERINE KLUMPKE | 45,00 % |
PARALISI COMPLETA NERVO ASCELLARE | 18,00 % |
PARALISI COMPLETA NERVO RADIALE | 35,00 % |
PARALISI BASSA NERVO RADIALE 25,00 %
PARALISI COMPLETA NERVO MEDIANO 40,00 %
PARALISI COMPLETA NERVO ULNA 25,00 %
PARALISI BASSA NERVO ULNARE 20,00 %
ARTO INFERIORE
PARALISI COMPLETA PLESSO LOMBARE D12-L4 | 35,00 % |
PARALISI COMPLETA NERVO FEMORALE | 30,00 % |
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO | 45,00 % |
PARALISI BASSA NERVO SCIATICO | 38,00 % |
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO POPLITEO ESTERNO | 20,00 % |
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO POPLITEO INTERNO | 22,00 % |
LESIONI SISTEMA NERVOSO CENTRALE
EPILESSIA POST TRAUMATICA, CONTROLLATA FARMACOLOGICAMENTE, CON CRISI SPORADICHE | 15,00 % |
EPILESSIA POST TRAUMATICA, CONTROLLATA FARMACOLOGICAMENTE, CON CRISI SETTIMANALI | 30,00 % |
PARAPARESI CON DEFICITIT DI FORZA MODERATA E POSSIBILITÀ DI DEAMBULAZIONE CON | |
APPOGGIO MONOPARESI DI ARTO SUPERIORE CON DEFICIT DI FORZA E IMPOSSIBILITÀ AI MOVIEMENTI FINI | 40,00 % |
DELLA MANO | 40,00 % |
MONOPARESI ARTO INFERIORE CON MODERATO DEFICIT DI FORZA, ANDATURA FALCIANTE E POSSIBILE SOLO CON APPOGGIO | 35,00 % |
USTIONI
CAPO
USTIONE 2° O 3° GRADO DEL 6-10% DELLA SUPERFICIE DEL VISO | 3,00 % |
USTIONE 2° O 3° GRADO DEL 11-15% DELLA SUPERFICIE DEL VISO | 10,00 % |
USTIONE 2° O 3° GRADO DEL 16-25% DELLE SUPERFICIE DEL VISO | 14,00 % |
USTIONE 2° O 3° GRADO SUPERIORE AL 25% DELLA SUPERFICIE DEL VISO | 18,00 % |
USTIONE 2° O 3° GRADO DI 15-30% DELLA SUPERFICIE DEL CUOIO CAPELLUTO | 5,00 % |
USTIONE 2° O 3° GRADO SUPERIORE AL 30% DELLA SUPERFICIE DEL CUOIO CAPELLUTO | 10,00 % |
ARTI SUPERIORI E INFERIORI
USTIONE 2° O 3° GRADO DI 11-20% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE 5,00 % USTIONE 2° O 3° GRADO 21-30% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE 10,00 % USTIONE 2° O 3° GRADO DI 31–50% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE 15,00 % USTIONE 2° O 3° GRADO DI OLTRE IL 50% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE 20,00 %
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14
del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)
La Società Cattolica di Assicurazione S.p.A., quale Titolare dei trattamenti sotto indicati, premesso che la presente informativa viene rilasciata agli interessati, anche tramite i contraenti/assicurati 1, cui i dati trattati si riferiscono, fornisce le seguenti informazioni.
In particolare, nel caso la comunicazione di dati personali relativi a terzi interessati venga effettuata da parte dei contraenti/assicurati sarà in capo a questi ultimi la responsabilità della suddetta comunicazione essendo tenuti, i medesimi contraenti/assicurati, ad informare e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento e alla comunicazione dei loro dati alla Società, per le finalità assicurative dell’interessato.
DATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali identificativi 2, se necessario le immagini e/o video, dati amministrativi, contabili e fiscali, professionali, commerciali, patrimoniali e reddituali, eventuali dati giudiziari, se richiesto da una norma di legge, e dati relativi alla salute, qualora siano necessari per la corretta esecuzione del contratto o per dar seguito a prescrizioni impartite da disposizioni normative, relativi all’interessato o a terzi 3, sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali,
1. per finalità assicurative del Titolare e quindi per l’adempimento agli obblighi pre-contrattuali e contrattuali correlati all’attività assicurativa, nonché per finalità strettamente connesse e strumentali e conseguenti all’instaurazione, alla gestione e all’esecuzione dei rapporti contrattuali, ivi inclusa l’attività liquidativa, riassicurativa e di coassicurazione, ovvero l’accesso a banche dati legittimamente accessibili (quali ad esempio quelle per la valutazione economico/finanziaria del cliente). I dati forniti potranno essere utilizzati per dare attuazione ad obblighi normativi (quali ad esempio attività di antiriciclaggio, antiterrorismo, antifrode, e vigilanza assicurativa) a cui è soggetto il Titolare, oltre che per il perseguimento dei legittimi interessi del Titolare e/o di terzi soggetti (es. coobbligati, altre società del Gruppo, etc.), anche per la gestione di contenziosi e pre-contenziosi, in sede giudiziale, amministrativa, stragiudiziale, negoziale, etc..
2. per finalità di marketing diretto nella modalità del “soft spam” 4 effettuato sulla base di un legittimo interesse da parte del Titolare, così da far conoscere prodotti/servizi analoghi a quelli da Lei già acquistati con l’obiettivo di offrirLe la migliore offerta assicurativa, salvo opposizione 5 esercitabile dall’interessato.
Previo consenso facoltativo e specifico dell’interessato:
3. per finalità di marketing e commerciali effettuate dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto 6, ai fini, ad esempio, di invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità del servizio erogato e la soddisfazione del cliente.
1 se gli interessati risultano essere persone diverse, anche nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche;
2 quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, partita iva, xxxxxxxxx, e-mail, recapito telefonico, targa/telaio del veicolo o natante, etc;
3 quali ad esempio conviventi, familiari, conducenti, collaboratori, dipendenti, referenti, garanti e coobbligati, etc., ed i cui dati vengono trattati limitatamente alle finalità assicurative;
4 invio di posta elettronica senza il previsto consenso per promuovere beni o servizi collegati e simili già venduti al cliente;
5 cfr paragrafo “Diritti dell’interessato”;
6 di cui all’art. 130, I e II comma, del Codice Privacy, tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche
4. per finalità di profilazione commerciale effettuata dal Titolare, sia con l’intervento umano sia in modalità automatizzata. In particolare, definendo il profilo dell’interessato in base all’analisi dei suoi bisogni, abitudini e consumi al fine di inviare comunicazioni personalizzate e poter offrire proposte coerenti con le sue necessità e caratteristiche.
5. per l’invio per finalità di marketing, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (editoria, automotive servizi finanziari, bancari e assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia).
6. per finalità di marketing di altre Società del Gruppo, nonché di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (sopra indicate al punto 5) ai quali il Titolare potrà comunicare i dati. Detti soggetti tratteranno i dati per proprie finalità di marketing (effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto, ai fini, ad esempio, di invio di materiale pubblicitario; vendita diretta; compimento di ricerche di mercato; comunicazione commerciale; promozione commerciale), per le quali riceverà dagli stessi, quali Titolati Autonomi di trattamento una separata informativa.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE
Il trattamento dei dati è eseguito con e/o senza l’ausilio di strumenti elettronici, ad opera di soggetti autorizzati, anche in qualità di Responsabili, ovvero impegnati alla riservatezza.
I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione di adeguate misure di sicurezza.
I suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati dal Titolare, in conformità della normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:
1. per finalità assicurative per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell’efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
2. per finalità di marketing, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati e, comunque, non superiore a 36 mesi dal momento dell’acquisizione del consenso;
3. per finalità di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dal momento della raccolta del dato.
COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurandi/instaurati e per l’effettuazione di adempimenti, ad altre società del Gruppo Cattolica nonché ad altri soggetti del settore assicurativo, quali ad esempio coassicuratori, riassicuratori, broker, intermediari; medici fiduciari, consulenti valutatori e legali; associazioni (es. ANIA) e consorzi del settore assicurativo, IVASS, COVIP e CONSAP, CONSOB, Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, e nell’eventualità INPS; altresì ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, e di informazione commerciale, e di archiviazione documentale etc..
cellulare – tramite operatore o anche mediante l’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con strumenti, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web;
I dati possono essere conosciuti da parte delle altre società del Gruppo Cattolica sulla base di un interesse legittimo a trasmettere dati personali a fini amministrativi interni.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE
Di regola, i dati personali trattati non vengono trasferiti in Paesi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo. In via eccezionale, con riferimento alle finalità sopra descritte, i dati potranno essere trasferiti, da parte del Titolare e di altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa, anche in Paesi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo. In ogni caso, il trasferimento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell’adozione di misure adeguate (ad esempio trasferimento in un Paese che fornisce garanzie adeguate di protezione dei dati ovvero adottando le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione UE).
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, e-mail xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Reg. UE.
L’interessato può avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo. Inoltre, ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento, la revoca del consenso laddove prestato facoltativamente o può opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull’origine dei dati se non raccolti presso l’interessato e dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione.
L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, nonché di proporre un reclamo all’autorità di controllo (Garante
italiano per la protezione dei dati personali, xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/).
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Con riferimento ai dati conferiti per il trattamento di cui al punto 1 del paragrafo “Dati e finalità del trattamento” si segnala che, sebbene il trattamento si basi, a seconda dei casi, su obblighi pre-contrattuali e contrattuali, o su obblighi normativi, viene richiesto esplicitamente il consenso dell’interessato con esclusivo riguardo al trattamento di dati particolari necessari all’instaurazione ed alla gestione del rapporto assicurativo ove richiesti, fermo restando che il mancato conferimento del consenso da parte dell’interessato, potrebbe comportare l’impossibilità per il Titolare di fornire i servizi assicurativi richiesti.
Per il trattamento di cui al punto 2 del paragrafo “Dati e finalità del trattamento”, “soft spam” fondato sul legittimo interesse del Titolare, è possibile esercitare, in ogni momento e senza formalità, il diritto di opposizione, con le modalità esplicitate al paragrafo “Diritti dell’interessato”, cui si rinvia.
Per i dati conferiti per le finalità di cui ai punti 3, 4, 5, 6 del paragrafo “Dati e finalità del trattamento” la prestazione del consenso è facoltativa, ma in difetto il Titolare, le altre società del Gruppo Cattolica ed i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate non potranno dar corso alle operazioni di trattamento ivi descritte.
Si precisa che:
o per i trattamenti facoltativi di cui ai punti 3, 4, 5, 6 è possibile esercitare, in ogni momento il diritto di revoca del consenso, con le modalità esplicitate al paragrafo “Diritti dell’interessato”, cui si rinvia. Il mancato conferimento dei dati con riferimento a detti trattamenti facoltativi o il mancato consenso agli stessi, comportano solo l’impossibilità per il Titolare e per le altre società del Gruppo Cattolica, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività sopradescritte, ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa e ai rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione;
o fermo quanto indicato nel paragrafo “Modalità di Trattamento e tempi di conservazione” detti consensi facoltativi
vengono meno solo a seguito di revoca del consenso dell’interessato.
Il Titolare r.l.p.t.
Prestazione del consenso del contraente
Presa visione dell’informativa sopra riportata, garantendo l’osservanza degli obblighi per i dati eventualmente comunicati
al Titolare e riferiti a terzi, con riferimento:
❖ al trattamento dei dati particolari (ad esempio stato di salute) per le finalità relative all’attività assicurativa (quali indicate al punto 1 del paragrafo Dati e finalità del trattamento), da parte del Titolare e degli altri soggetti sopraindicati sempre per le medesime finalità;
in caso di minori sottoscrivono i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale
□CONSENTO NON CONSENTO
❖ al trattamento dei dati personali per finalità di marketing e commerciali effettuate dal Titolare (quali indicate al punto 3 del paragrafo Dati e finalità del trattamento), con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto, ai fini, ad esempio, di invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità del servizio;
il consenso è facoltativo;
il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età;
□CONSENTO NON CONSENTO
❖ al trattamento dei dati personali per finalità di profilazione effettuata dal Titolare (quali indicate al punto 4 del paragrafo Dati e finalità del trattamento), sia con l’intervento umano sia in modalità automatizzata, in particolare definendo il profilo dell’interessato in base all’analisi dei suoi bisogni, abitudini e consumi al fine di inviare comunicazioni personalizzate e poter offrire proposte commisurate alle sue necessità e caratteristiche;
il consenso è facoltativo;
il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età;
□CONSENTO NON CONSENTO
❖ al trattamento dei dati personali per l’invio per finalità di marketing (quali indicate al punto 5 del paragrafo Dati e finalità del trattamento) effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e automatizzate di contatto, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (editoria, automotive servizi finanziari, bancari e assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia);
il consenso è facoltativo;
il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età;
□CONSENTO NON CONSENTO
❖ al trattamento dei dati personali per finalità di marketing di altre Società del Gruppo nonché di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (quali indicate al punto 6 del paragrafo Dati e finalità del trattamento) ai quali il Titolare comunicherà i dati. Detti soggetti tratteranno i dati per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto;
il consenso è facoltativo;
il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età;
□CONSENTO NON CONSENTO
□ Dichiaro di oppormi al trattamento per finalità di marketing diretto nelle modalità del “soft spam” (quali indicate al punto 2 del paragrafo Dati e finalità del trattamento) effettuato sulla base di un legittimo interesse da parte del Titolare.
Dichiaro che i flag apposti nei campi “consensi” soprastanti, corrispondono alla mia manifestazione di volontà.
Luogo e data
Nome e Cognome
Firma dell’interessato
Prestazione del consenso riferita all’aderente
Presa visione dell’informativa sopra riportata, garantendo l’osservanza degli obblighi per i dati nel caso comunicati al Titolare e riferiti a terzi, con riferimento:
❖ al trattamento dei dati particolari (ad esempio stato di salute) per le finalità relative all’attività assicurativa (quali indicate al punto 1 del paragrafo Dati e finalità del trattamento), da parte del Titolare e degli altri soggetti sopraindicati sempre per le medesime finalità;
in caso di minori sottoscrivono i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale
□CONSENTO NON CONSENTO
❖ al trattamento dei dati personali per finalità di marketing e commerciali effettuate dal Titolare (quali indicate al punto 3 del paragrafo Dati e finalità del trattamento), con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto, ai fini, ad esempio, di invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità del servizio;
il consenso è facoltativo;
il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età;
□CONSENTO NON CONSENTO
❖ al trattamento dei dati personali per finalità di profilazione effettuata dal Titolare (quali indicate al punto 4 del paragrafo Dati e finalità del trattamento), sia con l’intervento umano sia in modalità automatizzata, in particolare definendo il profilo dell’interessato in base all’analisi dei suoi bisogni, abitudini e consumi al fine di inviare comunicazioni personalizzate e poter offrire proposte commisurate alle sue necessità e caratteristiche;
il consenso è facoltativo;
il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età;
□CONSENTO NON CONSENTO
❖ al trattamento dei dati personali per l’invio per finalità di marketing (quali indicate al punto 5 del paragrafo Dati e finalità del trattamento) effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e automatizzate di contatto, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (editoria, automotive servizi finanziari, bancari e assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia);
il consenso è facoltativo;
il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età;
□CONSENTO NON CONSENTO
❖ al trattamento dei dati personali per finalità di marketing di altre Società del Gruppo nonché di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (quali indicate al punto 6 del paragrafo Dati e finalità del trattamento) ai quali il Titolare comunicherà i dati. Detti soggetti tratteranno i dati per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto;
il consenso è facoltativo;
il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età;
□CONSENTO NON CONSENTO
□ Dichiaro di oppormi al trattamento per finalità di marketing diretto nelle modalità del “soft spam” (quali indicate al punto 2 del paragrafo Dati e finalità del trattamento) effettuato sulla base di un legittimo interesse da parte del Titolare.
Dichiaro che i flag apposti nei campi “consensi” soprastanti, corrispondono alla mia manifestazione di volontà.
Luogo e data
Nome e Cognome
Firma dell’interessato
Prestazione del consenso riferita ad altri assicurati diversi dall’aderente
Presa visione dell’informativa sopra riportata, garantendo l’osservanza degli obblighi per i dati nel caso comunicati al Titolare e riferiti a terzi, con riferimento:
❖ al trattamento dei dati particolari (ad esempio stato di salute) per le finalità relative all’attività assicurativa (quali indicate al punto 1 del paragrafo Dati e finalità del trattamento), da parte del Titolare e degli altri soggetti sopraindicati sempre per le medesime finalità;
ASSICURATI (se diversi dal Contraente)
1° Assicurato - Nome e cognome (leggibile) – data di nascita *Firma
CONSENTO NON CONSENTO
2° Assicurato Nome e cognome (leggibile) – data di nascita * Firma
CONSENTO NON CONSENTO
3° Assicurato Nome e cognome (leggibile) – data di nascita * Firma
CONSENTO NON CONSENTO
4° Assicurato Nome e cognome (leggibile) – data di nascita * Firma
CONSENTO NON CONSENTO