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XXXXXX XX XXXXXXXXXX Xxx. 00000 XXXXXXXXX XX XXXXXX
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CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE INERENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DELLE SALINE DI SENIGALLIA E LAVORI ACCESSORI DI RIQUALIFICAZIONE E RELATIVA PROGETTAZIONE
CIG: 76574729CA
CUP: H19F18000640009
Concessionario: Saline SC Senigallia – Società Sportiva Dilettantistica - s.r.l.
Valore della Concessione: 8.895.000,00
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L’anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di ottobre in Senigallia, presso la Casa Comunale, avanti a me, Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx - Segretario Generale del Comune di Senigallia, autorizzato a rogare nell’interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, senza l’assistenza dei testimoni per avervi le parti, con il mio consenso, espressamente rinunciato, sono comparsi:
Xxxx. Xxxxx Xxxxx , che interviene
nella espressa qualità di Dirigente per l ‘esercizio delle competenze relative alle politiche sportive così come individuate nell’allegato “A” del regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi giusto
decreto del Sindaco n. 455 del 06/10/2021 del Comune di Senigallia, nell’interesse del quale dichiara di agire e presso il quale è per la carica domiciliato C.F. 00332510429, denominato in seguito “Comune” o “Concedente”;
Dott.ssa Xxxx-Xxxx Xxxxxxx , in
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante dell’impresa Saline SC Senigallia Società Sportiva Dilettantistica s.r.l, con sede in Xxxxxxxxxx (XX), xxx Xxxxxx x. 00/0, C.F. 02864300427 domiciliata presso la Società d’ora innanzi denominata nel presente atto “Concessionario”, legittimato a questo atto in virtù dei poteri conferiti dallo statuto sociale.
Comparenti della cui identità personale e piena capacità io Segretario Comunale sono certo.
Premesso
- che con determinazione a contrarre del Dirigente dell’Area Tecnica Territorio Ambiente n. 1802 del 6 dicembre 2018 è stata avviata la procedura per l’acquisizione della concessione del servizio di gestione del centro sportivo delle Saline e lavori accessori di riqualificazione e relativa progettazione – CIG: 76574729CA ;
- che con determinazione del Dirigente della Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere e Serra De’ Conti n. 1069 del 23/07/2019, è stata approvata la proposta di aggiudicazione della concessione alla
Costituenda Società di progetto composta dai seguenti operatori economici :
♦ UISP – Unione Italiana Sport per Tutti – Comitato territoriale di Senigallia con sede in Xxx Xxxxxx x. 00/0 , 00000 Xxxxxxxxxx (Xx) –
;
♦ COSTRUZIONI NASONI srl con sede in Xxx Xxxxxxx x. 00 , 00000 Xxxx (Xx) ;
♦ PIPPONZI srl con sede in Via Saragat n. 21, 62012 Civitanova Marche ( Mc) ;
alle condizioni indicate nel predetto provvedimento dirigenziale;
- che in data 28 agosto 2019 il secondo classificato proponeva ricorso dinnanzi al Tribunale Amministrativo Marche per l’annullamento, previa sospensiva, dell’atto di aggiudicazione della concessione del servizio in oggetto e di altri atti del procedimento di gara ;
- che in data 19 febbraio 2020 con sentenza n. 138/2020 il TAR Marche accoglieva il ricorso incidentale presentato dalla UISP e, per l’effetto, annullava in parte qua i provvedimenti impugnati, dichiarando improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio e ordinando all’autorità amministrativa (CUC) di eseguire la sentenza annullando:
1. la determina del dirigente della Centrale Unica di Committenza
n. 1069 del 23/07/2019 nella parte in cui non è stata esclusa e/o non è stato dato atto dell’avvenuta esclusione del RTI concorrente;
2. i verbali 9/5/2019, 16/7/2019, nonché degli altri verbali, tutti nella parte in cui non è stata escluso e/o non è stato dato atto dell’avvenuta esclusione del costituendo RTI capeggiato da Team Marche;
- che, in data 11/6/2020, con determinazione del Dirigente della Centrale Unica di Committenza n. 504/2020, è stata data esecuzione alla sentenza emessa dal TAR Marche n. 138/2020 Reg. Prov. Coll.;
- che con determinazione dirigente Area Cultura, Comunicazione, Turismo - Ufficio Cultura e Politiche Sportive n. 536 del 22/6/2020 il Concedente ha disposto l’aggiudicazione della concessione in oggetto alla costituenda Società di progetto, composta dai seguenti operatori economici:
♦ UISP – Unione Italiana Sport per Tutti – Comitato territoriale di Senigallia con sede in Xxx Xxxxxx x. 00/0 , 00000 Xxxxxxxxxx (Xx) –
;
♦ COSTRUZIONI NASONI srl con sede in Xxx Xxxxxxx x. 00 , 00000 Xxxx (Xx) ;
♦ PIPPONZI srl con sede in Via Saragat n. 21 , 62012 Civitanova Marche ( Mc) ;
- che in data 27/08/2020 ai sensi dell’art. 16.0 del disciplinare di gara e dell’art. 184 del Codice dei Contratti è stata costituita la Società di progetto “Saline SC Senigallia” - Società Sportiva Dilettantistica s.r.l. - in breve “Saline SC Senigallia s.s.d. a r.l.” giusto atto costitutivo a rogito Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, Notaio in
Senigallia, iscritto al Ruolo del Collegio Notarile di Ancona, Rep. 89.939 numero 28767 della Raccolta registrato in Senigallia il 3/09/2020 al n. 2119 con capitale sociale di euro 50.000 sede legale in Xxxxxxxxxx (Xx) xxx Xxxxxx 00/0 Codice fiscale/ partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA delle Marche al numero 02864300427, che è subentrata a titolo originario nella posizione di Concessionario ;
- che, nel frattempo, è intervenuta la dichiarazione dell’emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e, quindi, la proclamazione dello stato di emergenza da parte del Governo Italiano a fronte della crisi pandemica da Covid 19;
- che da ciò, fra l’altro, è conseguita l’emissione di vari provvedimenti normativi, alcuni dei quali hanno disposto la sospensione delle attività degli impianti sportivi antecedentemente alla stipula della presente Convenzione, ed altri, più recenti e tutt’ora vigenti, hanno posto delle condizioni per l’esecuzione del servizio, tra cui il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 (convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87), il cui art. 6 consente le attività di piscine e palestre “in conformità a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico- scientifico”;
- che il piano economico-finanziario presentato dal Concessionario
in sede di offerta ed infra richiamato non ha affatto tenuto conto degli effetti della crisi pandemica sviluppatisi ben dopo il momento della redazione del medesimo piano;
- che le circostanze di cui sopra, riconducibili alla crisi pandemica, rientrano tra i “fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 165, c. 6, d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- che il Concessionario, nelle more della stipula della presente Convenzione, ha formulato istanza di revisione del piano economico-finanziario trasmettendo al Comune il piano economico- finanziario revisionato sulla base dei dati del disequilibrio economico-finanziario dallo stesso elaborati, alla luce delle previsioni inerenti l’andamento della crisi pandemica e dei relativi effetti sulla gestione del Centro Sportivo e tenuto conto delle prescrizioni riconducibili alle misure anti-contagio che limitano la facoltà di sfruttamento economico del servizio e dell’impianto sportivo;
- che le Parti hanno rilevato come, pur essendo noto l’evento della crisi pandemica al momento della sottoscrizione del Contratto di concessione, sono invece non noti ed anche imprevedibili i relativi effetti per il futuro, cosicché hanno convenuto la necessità di valutare la eventuale revisione del piano economico-finanziario;
- che le medesime Parti, tuttavia, hanno ritenuto opportuno rinviare ad un successivo momento le verifiche su una eventuale ridefinizione puntuale delle condizioni di equilibrio economico-
finanziario che potrebbero essere pregiudicate dalla crisi pandemica, sulla base delle conseguenze - come effettive e non solo stimate - della medesima crisi sulla concessione relativa alla gestione del Centro Sportivo Saline riscontrate nei prossimi mesi, fino al momento in cui l’andamento della stessa crisi sarà più agevolmente valutabile;
- che, nelle more delle verifiche sulla revisione del piano economico-finanziario, rinviate ad un momento in cui gli effetti della crisi pandemica saranno maggiormente stabilizzati e oggettivamente verificabili, sulla base della gestione avviata e svolta le Parti hanno concordato di adottare misure, così come previste in via transitoria nel successivo art. 31, anche in deroga alle previsioni del presente contratto che erano state definite precedentemente all’avvio della crisi;
- che, pertanto, pur in presenza di nuove disposizioni normative e nel rispetto di quanto disposto per garantire la salute degli utenti, si intende procedere all’avvio della presente Concessione e riaprire il Centro Sportivo delle Saline nelle more delle verifiche sul riequilibrio economico-finanziario della concessione;
- che con determinazione dirigenziale n. 1126 del 13/10/2021 sono state approvate le modifiche al presente contratto di Concessione rispetto allo schema di concessione posto a base di gara ;
- che il Concessionario ha comprovato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/ 2016 s.m.i. e il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziario richiesti negli atti di gara ;
- che in considerazione dell’importo di contratto è stata richiesta l’informazione antimafia presso la banca dati nazionale antimafia (B.D.N.A.) in data 14/10/2021 Prot. Ing. PR_ANUTG_Ingresso_ 0112340_20211014;
- che come stabilito dall’articolo 92 comma 3 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. si procede alla stipulazione del contratto in assenza dell’informativa antimafia e, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione antimafia,il Comune recederà dal presente contratto;
- che pertanto sussistono le condizioni per stipulare il presente contratto;
- che il presente contratto acquista efficacia con la sottoscrizione apposta dal Dirigente sopra citato, il quale lo approva.
Tutto ciò premesso, le parti cosi come rappresentate dichiarano di riconoscere la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, e di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue.
ART. 1 – PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto .
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti elaborati, ancorché ad esso non materialmente allegati :
- progetto di fattibilità composto da: (allegato A)
• Relazione Illustrativa;
• Relazione Tecnica ;
• Stima dei lavori e quadro economico ;
• TAV.A01 – Planimetria Stato di fatto ;
• TAV.A02 - Planimetria di progetto;
• TAV.A03 – Progetto di fattibilità Centro TENNIS;
• Tav.A04 - Progetto di fattibilità Campi Coperti;
• Nota riconoscimento prezzo;
• Piano economico – finanziario asseverato dalla PROREVI Società Professionale di Revisione e Certificazione- MILANO;
• Relazione sulla gestione;
• Relazione sulla gestione - Storia;
- Offerta tecnica esibita in sede di gara e composta da :
* relazione elemento PT1 – Piano organizzativo ed operativo;
* relazione elemento PT2 – piano gestionale tecnico – sportivo;
* relazione elemento PT3 -Promozione sportiva;
* relazione elemento PT4 – Riduzione tempi d’intervento ;
- Offerta economica e Piano Economico Finanziario di offerta asseverato da PROREVI Società professionale di revisione e certificazione - MILANO;
Detti elaborati verranno sottoscritti digitalmente per accettazione dalle Parti in data odierna e verranno conservati agli atti del Comune .
Art. 2 – DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto si intendono per:
• "COMUNE” o “CONCEDENTE”: il Comune di Senigallia, amministrazione aggiudicatrice Concedente;
• "CONCESSIONARIO": il soggetto aggiudicatario della concessione;
• "CONCESSIONE": i diritti e le facoltà attribuiti dal Comune al Concessionario dal presente contratto di concessione;
• “CRONOPROGRAMMA": la tabella dei tempi previsti per realizzazione di tutte le opere oggetto deII'offerta (si veda relazione elemento PT4)
• "SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE” il regolamento delle attività connesse alla gestione del servizio, alla realizzazione e manutenzione delle opere (si veda relazione elemento PT1 – PT2 – PT3 );
• "DOCUMENTI CONTRATTUALI": il presente contratto, comprensivo degli allegati;
• “EVENTO DESTABILIZZANTE”: ogni evento che incida in modo pregiudizievole sui presupposti e sulle condizioni di equilibrio economico-finanziario, vale a dire:
√ ogni fatto del Concedente di cui alla successiva definizione, ogni evento o circostanza di forza maggiore come da successiva definizione, ogni norma di Iegge o regolamento, ogni disposizione normativa cogente, sopravvenuta dopo la data della presente Convenzione o, comunque, ogni variazione non imputabile al Concessionario che:
- incida sulle condizioni e sui presupposti di equilibrio economico- finanziario incidendo in senso pregiudizievole sui termini e sulle
condizioni per l'esecuzione dei servizi e dei lavori dedotti nella presente Convenzione, sulla gestione economica o sulla funzionalità del Centro Sportivo delle Saline, ovvero sui ricavi;
- renda necessarie varianti progettuali e/o in corso d'opera;
- modifichi in senso pregiudizievole per il Concessionario il regime tributario applicabile ai ricavi commerciali e/o alle altre voci di costo e/o di ricavo previste nel Piano Economico Finanziario di offerta;
√ ogni ritardo nell'avvio e/o nella realizzazione dei Iavori che possa
pregiudicare l'ultimazione dei Iavori stessi o ritardare l'avvio della gestione anche delle parti interessate dai medesimi Iavori come dedotti nella presente Convenzione, dovuto a causa non imputabile al Concessionario;
√ il mancato o tardivo rilascio delle necessarie autorizzazioni,
nulla osta, permessi per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni per causa non imputabile al Concessionario;
√ l'annullamento e/o la revoca delle necessarie autorizzazioni,
nuIla osta, permessi per causa non imputabile al Concessionario;
√ l'affidamento al Concessionario di Iavori complementari o di servizi complementari.
• “EVENTO FAVOREVOLE”: ogni evento o circostanza elencata alla definizione di evento destabilizzante, ove abbia incidenza in senso favorevole anziché pregiudizievole e comporti miglioramento nei presupposti di equilibrio del piano economico finanziario;
• “FATTO DEL CONCEDENTE”:
√ l'inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai
sensi della presente Convenzione;
√ un fatto imputabile alla Pubblica Amministrazione (compreso il Concedente) che dia luogo a ritardo nel rilascio di una autorizzazione o provvedimento necessario per l'esecuzione della presente Convenzione;
√ un fatto imputabile al Concedente o, in genere, ad altre Pubbliche Amministrazioni, che impedisca al Concessionario di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione;
√ un atto compiuto dal Concedente che determini variazione, anche rispetto alle modalità ed alle condizioni per la gestione, che abbia incidenza pregiudizievole con conseguente peggioramento dei presupposti e delle condizioni dell'equilibrio economico-finanziario
• “FINANZIATORI”: i soggetti che finanziano la realizzazione delle opere;
• “FORZA MAGGIORE”: ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario da cui derivi per il Concessionario stesso l’impossibilità, anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
√ guerra, sommosse, invasioni, rivoluzioni e guerre civili;
√ atti di terrorismo o sabotaggio;
√ tumulti ed occupazioni delle aree su cui insiste il Centro Sportivo delle Saline o altri atti violenti di terzi non imputabili al Concessionario o alla sua organizzazione aziendale, tali da impedire le normali attività realizzative e gestionali;
√ scioperi di categoria su base nazionale o provinciale, sabotaggi o atti di scioperanti;
√ indisponibilità delle aree per causa imputabile al Concedente o comunque non imputabili al Concessionario
√ indisponibilità di fonti energetiche;
√ espropriazioni, confische, sequestri o demolizioni, ordinate da autorità governative civili, militari non dipendenti da fatto del Concessionario;
√ catastrofi naturali, incendi, terremoti, inondazioni, gravi incidenti a mezzi e vie di trasporto, non imputabili alla negligenza del Concessionario;
√ ritrovamenti archeologici che determinino apposita ordinanza inibitoria o analogo atto delle autorità competenti;
√ inquinamenti che necessitino di bonifica delle aree;
√ reperti archeologici, sorpresa geologica;
√ ogni altro atto e/o fatto e/o evento e/o circostanza non prevedibile al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario
• "OPERE": i Iavori e gli interventi indicati all'interno dell'offerta e finalizzati alla gestione e riqualificazione degli impianti, degli edifici e delle strutture come specificatamente indicati nei documenti di gara e nell'offerta
• "OFFERTA” l'insieme dei documenti presentati dal candidato Concessionario ai fini dell’aggiudicazione;
• "PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO" o "PEF”: il piano di copertura degli investimenti, idoneamente asseverato da un istituto
di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi deII'articoIo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, o da una società di revisione ai sensi delI'articoIo 1 della Xxxxx 00 novembre 1939, n. 1966, posto a base dell'offerta da parte del Concessionario;
• "PROGETTO DELL'OFFERTA": il progetto definitivo, redatto, a
partire dal progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalla Sezione Terza del D.P.R. n. 207/2010 (articoli dal 24 al 32) e completo delle migliorie fornite dall'aggiudicatario, ed accettate dal Comune;
• "RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE”: responsabile unico
del procedimento (RUP) nominato dal Comune.
• “SOCIETA’ Dl PROGETTO" è la società che il Concessionario ha facoltà di costituire ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184 del D.lgs. n.50 del 18/04/2016 ed alle disposizioni di cui al bando di gara.
• "CODICE": il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
• "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA": gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
• "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA": le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, per mantenere in buono stato l'intero edificio od impianto, ossia opere atte a sostituire o modificare parti dell'edificio o impianto od anche quelle necessarie a realizzare nuovi impianti, diverse da quelli esistenti. Rientrano nella manutenzione straordinaria le opere di consolidamento statico, il rifacimento integrale dei servizi igienici e degli impianti relativi, la modifica integrale dell'impianto idrico, dell'impianto elettrico, dell'impianto sanitario.
• "CASO BASE": indica il Caso Base Iniziale e ogni successiva
applicazione del Modello Economico Finanziario sostitutiva del Caso Base Iniziale, ossia del programma informatico che consente la rilevazione dei parametri economico finanziari e delle previsioni dei flussi di cassa, di conto economico e stato patrimoniale del concessionario durante le fasi di progettazione, costruzione e di gestione, elaborato sulla base dei presupposti del piano economico finanziario
• “CASO BASE INIZIALE": indica l'applicazione del Modello
Economico Finanziario elaborato dall'aggiudicatario al momento della presentazione dell'offerta in sede di gara.
• “LESIONE DELL'EQUILIBRIO": indica l'impatto di un dato Evento,
Destabilizzante o Evento Favorevole, nella misura in cui dia luogo a:
(i) con riferimento al parametro TIR di progetto: variazione di almeno il 10% rispetto al valore rilevato nel Caso Base corrente alla data dell'evento o circostanza.
• "LLCR": indica il parametro Loan Life Cover Ratio, pari al rapporto tra il valore attuale netto dei flussi di cassa del Progetto prodotti tra l'istante di valutazione e l'ultimo anno per il quale è previsto il rimborso del debito e il debito residuo allo stesso istante di valutazione;
• “DSCR”: indica il parametro Debt Service Cover Ratio, pari al rapporto tra i flussi di cassa generati dal Progetto e il servizio del debito per quota capitale e quota interessi in ciascun anno della fase operativa, così come di volta in volta individuato sulla base del Modello Economico Finanziario.
Art. 3 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE E NORMATIVA APPLICABILE
La presente Convenzione ha ad oggetto e disciplina la Concessione, affidata dal Concedente al Concessionario che accetta, dell'esecuzione del servizio di gestione del Centro Sportivo delle Saline, inclusi Iavori accessori di riqualificazione come di seguito meglio descritti e la relativa progettazione definitiva/esecutiva da redigersi a cura e spese del Concessionario nella piena osservanza degli obblighi dedotti nella Convenzione medesima.
Il progetto definitivo ed esecutivo che verrà presentato dal concessionario, redatto sulla base dello studio di fattibilità posto a base di gara e delle richieste di capitolato, dovrà essere oggetto di verifica ai sensi di legge . Stante che il rischio di costruzione, e con esso quello connesso alla fase di progettazione, è posto a carico
del concessionario, spetta al concessionario fornire progetti idoneamente verificati. Sarà cura del RUP procedere alla validazione del progetto esecutivo, nella eventualità che la fase di validazione comporti modifiche del progetto, queste saranno ad esclusivo carico ed onere del concessionario. Riguardo i lavori accessori affidati al Concessionario, restando inteso che gli interventi da realizzare sono quelli precisamente descritti negli elaborati progettuali che sono indicati all’art. 1 della presente convenzione e negli altri pertinenti elaborati richiamati nella presente Convenzione, salvi rimanendo gli ulteriori elementi progettuali contenuti nei livelli di progettazione ancora da redigere da parte del Concessionario, gli interventi stessi attengono a quanto di seguito indicato.
Quanto alla piscina coperta:
√ Interventi di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione;
√ Interventi per la riduzione dei consumi idrici sanitari delle docce;
√ Realizzazione di un'alimentazione ausiliaria a servizio esclusivo delle elettropompe "antiallagamento” presenti nel locale impianti interrato.
Quanto al centro tennis:
√ Interventi di manutenzione manti da gioco;
√ Interventi su impianti di illuminazione e su impianti elettrici;
√ Sostituzione della copertura esistente dei campi coperti;
√ Interventi di manutenzione degli spazi esterni.
Quanto al corpo spogliatoi:
√ Interventi di manutenzione e di messa a norma, anche con riferimento agli impianti, come meglio descritto nei suddetti elaborati progettuali.
Si dà atto che i Iavori di cui sopra sono strumentali, sotto i profili della manutenzione e dell'implementazione, alla gestione del servizio pubblico affidato in concessione e, pertanto, sono da qualificarsi come accessori nell'ambito della Concessione stessa.
Per quanto concerne la normativa applicabile, è espressamente prevista la piena e vincolante applicabilità del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
L’importo dei lavori accessori è stimato in euro 698.000,00.
In sede di partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario ha individuato e designato quale progettista lo studio associato TECO + Studio Tecnico Associato con sede in Bologna, Via A. Tiarini n. 20/28 .
Come indicato nell’offerta tecnica presentata – elemento PTA - Riduzione tempi d’intervento, e fatta comunque salva la “clausola transitoria” di cui al successivo art. 31, il Concessionario si impegna:
√ a redigere il progetto definitivo entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva ;
√ a redigere il progetto esecutivo entro 15 (quindici) giorni dalla data di approvazione del progetto definitivo;
√ a realizzare le opere entro 195 (centonovantacinque) giorni dalla
data di consegna degli impianti e del servizio.
Art. 4 – DURATA - VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE
Per quanto concerne la Durata della Concessione si rinvia al successivo articolo 30.
E’ esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo .
La Concessione non è cedibile a terzi né sono ammissibili sub- concessioni da parte del Concessionario. Il Concedente autorizza sin d’ora il Concessionario a cedere a banche o altri soggetti di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52, come previsto dall’art. 106 comma 13 del d.Lgs. 50/ 2016 s.m.i., i crediti derivanti dal presente contratto. Se richiesto, il Concedente si impegna sin d’ora a formalizzare, anche per iscritto, l’accettazione della cessione del credito.
Il valore stimato della presente Concessione, valutato in conformità al disposto di cui all’art.167 del Codice e desunto daII'eIaborato di progetto "conto economico previsionale dettagliato" fornito dal proponente, risulta individuato in euro 8.895.000,00 (ottomiIioniottocentonovantacinquemiIa/00).
Art. 5 - DIRITTI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Al Concessionario compete:
√ la gestione del Centro Sportivo e delle relative pertinenze come meglio precisato al successivo art. 5.1 nonché nel progetto di fattibilità;
√ la predisposizione della progettazione, ai sensi della normativa vigente in materia di Iavori pubblici, dei Iavori di riqualificazione del
Centro Sportivo, anch'essi affidati al Concessionario, come sopra meglio descritti, previa comunicazione formale al Concedente dei nominativi dei tecnici incaricati per la progettazione stessa, nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
√ l'esecuzione dei Iavori di riqualificazione del Centro Sportivo,
anch'essi affidati al Concessionario, come di seguito meglio descritti, previa comunicazione formale al Concedente dei nominativi dei tecnici incaricati per la direzione Iavori nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei Iavori;
√ l'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni e i nulla-osta per l'esercizio e l'utilizzazione delle opere eseguite;
√ il rispetto, in ogni fase della concessione, di tutte le leggi, regolamenti, CCNL e norme vigenti di tutela dei lavoratori per quanto attiene al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale e antinfortunistica;
√ la manutenzione ordinaria del Centro Sportivo nel suo complesso e la manutenzione straordinaria avuto specifico ed esclusivo riguardo alle opere realizzate dal Concessionario stesso in forza della presente Convenzione;
√ il pagamento delle spese per utenze inclusa acqua, energia elettrica e gas con voltura del relativi contratti in capo al Concessionario stesso;
√ il pagamento, in favore del Concedente, di un canone ricognitorio annuale, per tutta la durata della concessione, pari a € 10.000,00 (euro diecimila/00), oltre IVA se dovuta, da versare entro il 31
dicembre di ogni anno.
Oltre agli oneri di manutenzione straordinaria delle opere realizzate nell'esecuzione dei lavori accessori anch'essi affidati in Concessione, integralmente a carico del Concessionario come sopra pattuito, il Concessionario stesso si obbliga alla manutenzione straordinaria ed agli adeguamenti a normative sopravvenute delle opere, delle strutture e degli impianti già esistenti alla data della sottoscrizione della presente Convenzione, fino a concorrenza massima dell'importo di € 101.000,00 per l'intera durata della Concessione da computarsi mediante applicazione dei prezzi unitari di cui al prezziario Regionale Marche vigente al momento della prestazione, ovvero mediante applicazione dei prezzi unitari desunti attraverso indagini di mercato e relative analisi di prezzo, per le lavorazioni per le quali il suddetto prezziario non preveda prezzi unitari. Spetta al Concedente la decisione in merito al quando e cosa in ordine alla esecuzione di dette opere di manutenzione straordinaria. Oltre la soglia nei termini sopra indicati, gli oneri di manutenzione straordinaria delle opere, delle strutture e degli impianti già esistenti alla data della sottoscrizione della presente Convenzione spetteranno al Concedente. Detto importo forfettario è stato posto a base di gara e ne è stato richiesto, in termini di miglioria un incremento percentuale. Ai fini del modello finanziario, si prevede l’accantonamento degli importi per la manutenzione straordinaria, delle opere preesistenti, in un apposito fondo di riserva obbligatorio (O&MRA – Operation &
Maintenance Reserve Account) utilizzato con cadenza annuale. L’accantonamento ed il contestuale utilizzo avranno inizio a partire dal secondo anno della concessione. L’accantonamento è determinato in base alle previsioni di sostituzione o ripristino degli impianti e strutture, stimati in base alla prassi ed al livello di obsolescenza prevedibili in base al profilo di utilizzo previsto dal progetto. Il modello finanziario dovrà prevedere che i costi operativi e l’O&MRA siano indicizzati annualmente all’indice ISTAT dei prezzi a consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), ipotizzato costante e pari all’1,50% annuo.
Si dà atto che in sede di offerta economica il Concessionario ha offerto un aumento percentuale del fondo base (Fondo O&MRA pari ad euro 101.000,00) del 200% ( duecentopercento) .
E’ facoltà del Concessionario:
√ affittare gli spazi a Enti, Società Sportive e a privati per Io svolgimento di attività sportive e ricreative;
√ gestire direttamente o indirettamente le attività commerciali, negli spazi a ciò dedicati;
√ affittare gli spazi - ovvero affittare le relative aziende - dedicati a bar, ristoranti, uffici, guardaroba, pubblici esercizi, piccoli esercizi commerciali, attività sportive e ricreative e ad ogni altra attività atta al miglior funzionamento e utilizzo del Centro Sportivo, che il Concessionario provvederà ad allestire con arredi, attrezzature, impianti e quant'altro necessario a propria cura e spese, ove non già presenti al momento della sottoscrizione della presente
Convenzione;
√ affidare a terzi, che il Concessionario si impegna a segnalare preventivamente al Concedente, Xxxxxx e servizi o parti di opere e di servizi oggetto della presente Convenzione, fermo comunque restando il rispetto della normativa vigente in relazione a tali affidamenti, avuto particolare e specifico riguardo anche alla normativa di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
√ affidare direttamente a terzi, conformemente alla normativa
vigente, ogni attività complementare o accessoria all’attività sportiva quale, a mero titolo esemplificativo, l’attività di custodia, sorveglianza, manutenzione, pulizia, conduzione e gestione tecnologica degli impianti ecc.;
√ gestire tutti gli spazi pubblicitari.
E’ in facoltà del Concessionario, inoltre, articolare la progettazione e/o l’esecuzione dei Iavori al fine di escludere o di ridurre quanto più possibile limitazioni al servizio di gestione del Centro Sportivo delle Saline ovvero interferenze con la medesima gestione. In tal caso, le Parti stabiliranno, nel dettaglio, i termini per la progettazione e per l’esecuzione dei Iavori, fermi restando i termini per la progettazione e per l’esecuzione dei Iavori di seguito stabiliti.
1. Il Concessionario accetta la concessione e, per l'effetto, s’impegna ad eseguire a sua cura e spese gli studi, le attività professionali relative al progetto dell'offerta, i Iavori e le forniture, la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, secondo quanto previsto nella presente Convenzione e nei relativi allegati, le
attività di gestione, l'approvvigionamento dell'energia elettrica e termica oltre alle operazioni finanziarie inerenti l'oggetto della concessione e, in generale, tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della concessione stessa, ad eccezione di quelle espressamente poste a carico del Comune dal presente contratto;
2. Il Concessionario s'impegna a rispettare nella gestione dei servizi le specifiche disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e nel progetto-offerta proposto in fase di gara;
3. Il Concessionario s'impegna ad elaborare le necessarie progettazioni nel rispetto della normativa afferente l'esecuzione delle Opere Pubbliche, con particolare riferimento al Codice dei Contratti. Pertanto, dovrà farsi carico della verifica prevista per le tutte le fasi progettuali e la validazione per le fasi esecutive. La validazione sarà svolta dal RUP (responsabile unico del procedimento) individuato dal Comune e la verifica dovrà essere affidata ad organismi idoneamente qualificati secondo le vigenti normative;
4. L'esecuzione dei Iavori dovrà avvenire nel rispetto di tutte le condizioni previste nel capitolato speciale d'appalto e in conformità al progetto allegato all'offerta, nonché di tutte le condizioni indicate nei documenti contrattuali;
5. I lavori saranno eseguiti sotto la direzione di un tecnico abilitato (direttore dei Iavori), nonché del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e del responsabile dei Iavori nominati dal
Concessionario e con oneri relativi a suo esclusivo carico;
6. Il servizio affidato in concessione sarà svolto sotto la direzione di un tecnico abilitato (direttore dell'esecuzione) nominato dal Concessionario e con oneri relativi a suo esclusivo carico. Il direttore per l'esecuzione si relazionerà, nei modi di Xxxxx, con il RUP nominato dal Concedente;
7. Il Concedente eserciterà la vigilanza sui lavori e sulle procedure di affidamento degli stessi a mezzo del responsabile della concessione (RUP), il quale avrà facoltà di richiedere motivatamente e con congruo preavviso atti, documenti, informazioni, di effettuare ispezioni e controlli. Qualora riscontri irregolarità, dovrà contestarle per iscritto assegnando un congruo termine per chiarimenti, provvedendo all'esito, se del caso, a diffidare il Concessionario alla regolarizzazione, assegnando un congruo termine per l'ottemperanza. Tutti gli eventuali appalti, subappalti, sub affidamenti o affidamenti da parte del Concessionario dovranno essere preventivamente autorizzati dal Concedente se e nei modi stabiliti ai sensi di Iegge. Il Concessionario è l'unico responsabile della predisposizione ed attuazione delle misure di sicurezza durante Io svolgimento di tutti gli interventi, sia nel corso dell'esecuzione delle opere di efficientamento, che nel corso della gestione, ed assume tale qualifica a tutti gli effetti di Xxxxx.
8. L'acquisizione e presentazione al collaudatore dei documenti necessari ai fini dell'espletamento e conclusione delle operazioni di
collaudo avverrà a cura ed onere del Concessionario.
5.1 Descrizione sintetica della gestione
Il servizio di gestione del Centro Sportivo delle Saline affidato in concessione è puntualmente descritto nell'allegato allo studio di fattibilità Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione che, in sintesi, prevede quanto di seguito indicato.
Con riferimento alla piscina coperta:
• nuoto Iibero;
• scuola nuoto per bambini, ragazzi e adulti;
• attività di ambientamento neonatale e prescolare;
• allenamento master;
• pallanuoto;
• nuoto sincronizzato;
• attività specifiche dedicate a persone disabili;
• attività specifiche dedicate ad anziani;
• ginnastica in acqua, fitness acquatico e attività ludico-motorie in generale;
• attività terapeutiche;
• attività ludiche, ricreative e del tempo libero.
Con riferimento al centro tennis ed al campo polivalente:
• corsi di tennis per bambini e adulti;
• corsi di ginnastica ritmica, di pattinaggio e di fitness. Con riferimento alla pista di atletica leggera:
• l'utilizzo da parte di tutti gli sportivi, per corsi, per allenamenti e gare, anche da parte di associazioni, società sportive
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate e da parte di privati.
Con riferimento al pattinodromo:
• l'utilizzo per corsi, allenamenti, manifestazioni e gare da parte di associazioni, società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate e da parte di privati.
Il Concessionario, inoltre, nell'espletamento del servizio di gestione del Centro Sportivo delle Saline, avrà facoltà di realizzare ogni altra attività prevista nella Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione richiamata e, in generale, ogni ulteriore attività compatibile con la destinazione del Centro Sportivo stesso e con le relative strutture, anche per consentire l'erogazione di servizi accessori, inclusi quelli commerciali, finalizzati ad una migliore fruizione da parte degli utenti quali, a mero titolo esemplificativo, il servizio di somministrazione di alimenti e bevande, il servizio di vendita di materiale sportivo oltre che il servizio di accoglienza e reception.
Il Concessionario si riserva la facoltà di modificare, previo l'assenso del Comune, le modalità di erogazione del servizio e della gestione del Centro Sportivo al fine di soddisfare nuovi e sopravvenuti bisogni degli utenti. Nell'espletamento del servizio di gestione del Centro Sportivo delle Saline, in ogni caso, il Concessionario è tenuto alle prestazioni di seguito indicate, nella piena e rigorosa
osservanza della presente Convenzione, dei relativi allegati e dell'offerta presentata nella gara di cui in premessa:
a) programmare e coordinare l'attività sportiva e ludica compresa la promozione del Centro Sportivo e la pubblicizzazione delle attività in esso espletate;
b) curare l'organizzazione tecnico-didattica e la gestione dei corsi sulla base della predetta programmazione;
c) garantire il massimo utilizzo e la massima fruibilità del Centro Sportivo conformemente ai criteri propri dell'uso pubblico;
d) nominare un direttore tecnico qualificato quale responsabile del Centro Sportivo;
e) curare la direzione amministrativa, tecnica e organizzativa del servizio di gestione e delle attività organizzate nell'ambito del Centro Sportivo;
f) curare la custodia e guardiania del Centro Sportivo ;
g) curare la conduzione e la gestione tecnologica degli impianti al fine di garantire, con specifico riferimento alla piscina coperta, un corretto trattamento delle acque delle vasche natatorie e ludiche;
h) sempre con specifico riferimento alla piscina coperta, curare la realizzazione di controlli periodici delle acque delle vasche natatorie e ludiche;
i) curare la pulizia e la sanificazione di tutti i locali del Centro Sportivo;
j) acquistare il materiale per le pulizie ed ogni materiale di consumo, comprese tutte le materie prime, le attrezzature e gli
arredi ove non già presenti, necessari per il servizio di gestione del Centro Sportivo;
k) curare la manutenzione e la pulizia delle aree verdi incluse nelle aree consegnate nell'ambito della concessione;
l) con specifico riferimento alla piscina coperta, curare l'assistenza ai bagnanti ai sensi di Iegge;
m) espletare ogni ulteriore attività, anche commerciale, per il perseguimento di una gestione funzionale ed economica del Centro Sportivo nel suo complesso.
Il Concessionario dovrà garantire il calendario e l'orario minimo di apertura del Centro Sportivo delle Saline come meglio precisato nel documento Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e nel Piano Economico finanziario anch'esso allegato.
Il servizio di gestione del Centro Sportivo delle Saline si considera, ad ogni effetto, servizio complessivamente inteso di pubblico interesse e, pertanto, non potrà essere sospeso o abbandonato, salvo per cause di forza maggiore e salve interferenze con i Iavori accessori anch'essi affidati in concessione che non consentano di garantire la fruibilità dello stesso Centro Sportivo in condizioni di sicurezza per gli utenti e per il personale impiegato.
5.2 Le tariffe convenzionate
Tutti i proventi derivanti daII'introito delle tariffe per l'utilizzo delle strutture spettano al concessionario. In termini generali le tariffe dovranno essere parametrate a quelle praticate nelle zone limitrofe alla Città ed essere comunicate annualmente aII'Amministrazione
Comunale che potrà chiederne la riformulazione. Le stesse dovranno prevedere differenziazioni per fasce orarie ovvero tariffe agevolate per particolari tipi di utenza (minori 14 anni, portatori di handicap) Le tariffe convenzionate da praticarsi da parte del Concessionario sono quelle indicate nell'ambito del Piano Economico-Finanziario allegato.
Le tariffe di cui sopra saranno, soggette a rivalutazione annuale secondo gli indici di aumento dei prezzi al consumo di operai ed impiegati pubblicati dell’lSTAT (indice FOI senza tabacchi), con decorrenza dal secondo anno di durata della Concessione, ferma restando la facoltà del Concessionario di procedere ad un arrotondamento della tariffa così rivalutata fino ad un massimo di 0,10 euro superiore.
Rimane ferma la facoltà del Concessionario di proporre eventuali modificazioni delle tariffe come sopra determinate. Il Concedente, tramite la Direzione competente (RUP), entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione da parte del Concessionario, procederà all'accettazione di eventuali variazioni delle tariffe o motivare il proprio eventuale dissenso. Le tariffe non previste nel citato Piano Economico Finanziario potranno essere stabilite dal Concessionario ferma restando la previa comunicazione al Concedente. Il Concessionario, inoltre, potrà organizzare e promuovere presso il Centro Sportivo attività ulteriori e diverse da quelle con tariffa convenzionata come sopra indicata, comunque compatibilmente con la destinazione del Centro Sportivo stesso,
con facoltà di determinarne le relative tariffe sempre dandone comunicazione al Concedente secondo la procedura sopra evidenziata.
5.3 Personale operativo
Il Concessionario si impegna a disporre di personale munito delle qualifiche e dei brevetti come previsto dalla normativa vigente e, con specifico riguardo alla piscina coperta, ad assicurare la presenza del numero minimo, previsto dalla normativa vigente, di assistenti bagnanti durante le attività natatorie. Il Concessionario dovrà altresì garantire il rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e fornire, ove previsto, i dispositivi di protezione individuale al personale impiegato per lo svolgimento del servizio. È obbligo del personale comportarsi in maniera corretta verso gli utenti. È facoltà del Concedente chiedere la sostituzione e l'allontanamento del personale motivo di lamentele dell'utenza per fatti gravi e comprovati.
5.4 Lavori accessori
Quanto ai Iavori accessori anch'essi affidati al Concessionario, restando inteso che gli interventi da realizzare sono quelli precisamente descritti negli elaborati grafici e discorsivi progettuali che si allegano e negli altri pertinenti elaborati richiamati nella presente Convenzione, salvi rimanendo gli ulteriori elementi progettuali contenuti nei livelli di progettazione ancora da redigere da parte del Concessionario, gli interventi stessi, in termini descrittivi, attengono a quanto indicato al precedente art.2.
5.5 Costi della sicurezza
Il Concessionario dovrà rispettare tutte le leggi e norme vigenti e cogenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di Iavoro per i propri dipendenti e le attrezzature utilizzate e dovrà impegnarsi, altresì, a segnalare aII’Amministrazione eventuali condizioni pregiudizievoli per la sicurezza che si dovessero determinare nel corso dello svolgimento della concessione in oggetto, fornendo tutta la documentazione necessaria alla valutazione dei rischi di interferenza ed in particolare sui rischi che il proprio personale potrà determinare a carico del personale deII’Amministrazione e di altri soggetti presenti nelle aree di servizio. Tali informazioni saranno utilizzate ai fini della valutazione congiunta del rischio, da realizzare ai sensi della normativa vigente. A tale proposito, si rappresenta che l'Amministrazione, valutate le caratteristiche e le modalità della Concessione in oggetto, ha stimato pari a "zero" i costi per oneri relativi alla sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze e, quindi, non ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI). Il Concessionario è obbligato a redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute (DVR) di cui all'art. 28, c. 2, lett. a, del D.Lgs. n. 81/2008, come richiamata all'art. 40 del Capitolato. Il Concessionario designa sin d'ora quale proprio responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008, la Dott.ssa Xxxx – Xxxx Xxxxxxx.
ART. 6 FINANZIAMENTO DELLE OPERE
1. Il Concessionario assicura il finanziamento di tutti gli oneri relativi alla progettazione, ivi compresi quelli relativi alle prestazioni professionali e specialistiche necessarie al fine di svolgere le attività professionali relative al progetto dell’offerta e di procedere alla corretta esecuzione dei Iavori (direzione dei Iavori e coordinamento della sicurezza).
2. Il Concessionario assicura altresì il finanziamento di tutti i servizi, le opere, gli interventi, gli equipaggiamenti, necessari alla realizzazione delle opere nonché alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, nonché alla fornitura di energia, per tutta la durata della concessione e secondo quanto previsto nella presente convenzione e nei relativi allegati.
3. Ai sensi dell’art.3, comma 1, lettera fff) del Codice, si evidenzia che il Concessionario ha elaborato calcoli di equilibrio economico e sostenibilità finanziaria sulla base della propria esperienza e calcoli di convenienza, tenendo conto del prezzo, consistente in un contributo Pubblico, che il Comune erogherà al fine del perseguimento dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione.
ART. 7 CONSEGNA DEGLI IMPIANTI E AVVIO LAVORI
1. La consegna degli impianti avviene tramite specifico verbale redatto in contraddittorio tra le parti.
2. Il verbale di consegna degli impianti, oltre che la dettagliata descrizione degli stessi, conterrà l'elenco dei contatori (idrici, energia elettrica e termica), con le relative letture effettuate in
contraddittorio. Il Concedente si impegna ad effettuare, nel minore tempo possibile, la voltura a favore del Concessionario di tutti i punti di fornitura relativi aIl'impianto.
3. Ottenuta l'approvazione del progetto esecutivo degli interventi di razionalizzazione, adeguamento e potenziamento degli impianti da parte del Concedente, il Concessionario procederà all'avvio dei Iavori, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concedente. Dalla data del verbale decorrerà il termine per l'esecuzione dei Lavori quale previsto dal Cronoprogramma degli stessi che dovrà essere allegato al progetto esecutivo.
4. L'ultimazione dei Lavori dovrà essere accertata dal RUP entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di ultimazione dei Lavori che il Concessionario dovrà trasmettere al Concedente.
ART. 8 RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE
1. Alla scadenza naturale della durata del periodo di Concessione, ovvero in caso di risoluzione o revoca della stessa, il Concessionario dovrà riconsegnare al Concedente gli impianti in buono stato di efficienza e conservazione, fatto salvo il normale deperimento derivante dal corretto utilizzo;
2. All'atto della riconsegna verrà redatto in contraddittorio apposito verbale. Tale verbale, salva ed impregiudicata la responsabilità del concessionario di cui al comma precedente, avrà l'effetto di svincolare tutte le garanzie e fideiussioni dal medesimo prestate.
3. Allo scadere naturale della concessione tutti gli impianti saranno oggetto di devoluzione gratuita a favore del Concedente e con ciò passeranno automaticamente al patrimonio Comunale senza alcuna corresponsione di denaro a favore del concessionario.
ART. 9 PENALI
9.1 Per disattesi obblighi di gestione.
Per l'ipotesi dì inadempimento, da parte del Concessionario, di specifici obblighi inerenti la gestione del Centro Sportivo delle Saline, il Concedente potrà applicare una penale dal minimo di
€/giorno 100,00 al massimo di €/giorno 400,00, in base alla gravità deII'inadempienza.
In particolare, la penale potrà essere applicata nei seguenti specifici casi:
a) per inadempienze in ordine alla pulizia, all'igiene degli impianti, alla conformità alle norme sanitarie delle acque delle vasche della piscina coperta, dal minimo di €/giorno 100,00 al massimo di
€/giorno 400,00, in base alla gravità deIl'inadempienza; per inadempienze relative agli obblighi di manutenzione, dal minimo di
€/200,00 al massimo di €/giorno 400,00, in base alla gravità deII'inadempienza;
b) per l'interruzione delle attività per causa imputabile al Concessionario, dal minimo di €/giorno 100,00 al massimo di
€/giorno 400,00 al giorno, secondo le ore e gli spazi di interruzione;
c) per comportamenti inidonei o scorretti da parte del Concessionario e del personale di quest'ultimo nei confronti
dell'utenza, dal minimo di €/giorno 100, 00 al massimo di €/giorno 400,00 per ogni accertamento, in base alla gravità del comportamento;
d) per il mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di Iavoro, dal minimo di €/giorno 200,00 al massimo di
€/giorno 400,00, in base alla gravità deII' inadempienza.
Ai fini dell'applicazione della penale, il Concedente provvederà ad indirizzare al Concessionario specifica contestazione scritta, da inviarsi a mezzo PEC, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi deII'inadempienza ovvero, se diversa, dalla data in cui il Concedente ne sia venuto a conoscenza.
Il Concessionario potrà formulare le proprie controdeduzioni e giustificazioni entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della suddetta contestazione cosicché la penale potrà essere applicata soltanto ove dette controdeduzioni o giustificazioni non siano ritenute valide.
9.2 per disattesi obblighi di esecuzione Xxxxxx.
I Iavori accessori dedotti nella presente Convenzione dovranno avere inizio entro e non oltre 90 (novanta) giorni dall'approvazione del progetto esecutivo da parte del Concedente e previo ottenimento delle autorizzazioni di legge, salvi eventuali Xxxxxx da realizzarsi con urgenza secondo gli accordi che saranno assunti tra Concedente e Concessionario.
L'inizio dei lavori sarà accertato con verbale da redigere in contraddittorio tra le parti.
Fermo restando che, vista l'esigenza di garantire quanto più possibile la continuità del servizio di gestione del Centro Sportivo delle Saline, i Iavori accessori saranno effettuati preferibilmente nei periodi di interruzione delle attività anche mediante lotti funzionali e salvi eventuali Iavori da eseguirsi con urgenza come sopra previsto, i tempi di esecuzione dei Iavori accessori stessi devono essere contenuti complessivamente entro il termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna ed inizio Iavori, restando inteso che, nel caso in cui siano redatti più verbali di consegna ed inizio Xxxxxx, si avrà riguardo al primo di tali verbali. Resta confermato quanto previsto all’art. 31 del presente atto.
L'ultimazione dei Iavori sarà accertata con apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti e da tale data decorrerà il termine per il collaudo ovvero per l'emissione del certificato di regolare esecuzione.
Nel caso di mancato rispetto del termine finale sopra indicato per l'esecuzione dei Iavori, per ogni giorno di ritardo, verrà applicata al Concessionario la penale pari allo 0,3 per mille del valore delle opere, come risultante dal progetto esecutivo, restando inteso che il termine di cui sopra verrà riadeguato nei casi di sospensione dei Iavori e, in generale, in presenza di cause di ritardo, anche parziale, nella realizzazione delle opere non imputabili a fatto o colpa del Concessionario. Xxxxx rimanendo il termine come sopra stabilito, il Concessionario si obbliga alla elaborazione e sviluppo
della progettazione inerente i suddetti lavori accessori nel rispetto degli elaborati grafici e discorsivi progettuali allegati. La progettazione dovrà essere redatta in maniera tale che l'esecuzione dei Iavori non debba comportare, possibilmente, la sospensione del servizio di gestione del Centro Sportivo delle Saline essendo, tuttavia, convenuto tra le Parti che, nel caso in cui la realizzazione delle opere comporti tale sospensione, nessun indennizzo sia dovuto al Concessionario da parte del Concedente. Il Concessionario, entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula della presente Convenzione, dovrà redigere e sottoporre al Concedente e agli Enti competenti la progettazione esecutiva ai fini del rilascio della concessione edilizia o di titolo abilitativo equipollente, essendo comunque fatta salva la “clausola transitoria” di cui al successivo art. 31.
In caso di ritardo colpevole nella predisposizione del progetto esecutivo rispetto al termine come sopra stabilito, sarà applicata a carico del Concessionario la penale giornaliera pari allo 0,3 per mille del valore di stima delle opere. La progettazione dovrà essere conforme alle norme che si applicano ai Iavori pubblici. Il progetto esecutivo dovrà essere corredato da un programma operativo dei lavori con cronoprogramma che assicuri la riduzione al minimo dei pregiudizi e dei rischi per le persone e i beni pubblici e privati nonché delle interferenze con l'attività di gestione del servizio affidato in Concessione. Xxxxx rimanendo quanto di seguito stabilito in relazione al riequilibrio economico-finanziario degli
investimenti e della connessa gestione, il Concessionario si impegna a introdurre negli elaborati progettuali tutte le modifiche e i perfezionamenti necessari per il conseguimento - con specifico ed esclusivo riguardo ai lavori accessori oggetto di progettazione - dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso, comunque denominati.
Il Concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per l'agibilità delle opere realizzate in forza della presente Convenzione, assumendo ogni relativo onere, purché di sua competenza, e fermo restando che:
√ il Concedente si impegna ad agevolare il coordinamento delle procedure amministrative per l'acquisizione di tali autorizzazioni;
√ l’impianto esistente deve essere già provvisto di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni di Iegge ecc. per la relativa agibilità, con relativi oneri a carico del Concedente.
ART. 10 OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE
Al Concedente compete:
√ la consegna al Concessionario del Centro Sportivo, libero da persone e cose nonché dotato delle necessarie autorizzazioni - incluse certificazioni, pareri e quant'altro necessario affinché il medesimo Centro Sportivo sia agibile secondo quanto previsto dalla normativa vigente - perché sia consentito l'avvio immediato della relativa gestione, per quanto non interessato dai Iavori di riqualificazione da realizzare da parte del Concessionario stesso;
√ la consegna al Concessionario delle aree di intervento per la
realizzazione dei Iavori di riqualificazione da realizzare da parte del Concessionario stesso, libere da persone e cose ed immediatamente fruibili;
√ il rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni, nulla-osta,
permessi, licenze, ecc., richiesti dal Concessionario, nel più breve tempo possibile, mediante anche l'utilizzo delle procedure semplificate previste dalla normativa vigente, ove ricorrano i necessari presupposti di Iegge;
√ la nomina del collaudatore dei Iavori di riqualificazione del Centro Sportivo di competenza del Concessionario;
√ la manutenzione straordinaria delle opere preesistenti e quindi non realizzate dal concessionario, ove la stessa non sia posta a carico del Concessionario in forza di quanto previsto al precedente art. 5, e gli eventuali adeguamenti alle normative sopravvenute;
√ il versamento, a favore del Concessionario, del "prezzo" di cui agli artt. 165, c. 2, e 180, c. 6, D.Lgs. n. 50/2016, pari all'importo di euro 262.000,00 (euro duecentosessantaduemila/00) annui, oltre IVA di Iegge, come di seguito meglio specificato.
√ Le attività di vigilanza e collaudo saranno realizzate a cura del Comune e, limitatamente alle spese di collaudo, poste a carico del Concessionario.
√ Il Comune indica il Responsabile unico della concessione, ai sensi dell’art. 31 del Codice, nella persona dell’Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, nominata con determina dirigenziale n. 1126 del 13/10/2021.
Il RUP provvederà a seguire gli sviluppi del rapporto contrattuale, assolvendo, in particolare, i compiti di vigilanza e controllo specificati nei disciplinari tecnici e nel presente contratto. Il Comune è tenuto a rilasciare al Concessionario i provvedimenti amministrativi relativi all'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche.
√ La consegna al Concessionario del Centro Sportivo delle Saline e
delle aree di intervento per la realizzazione dei Iavori di riqualificazione dello stesso Centro Sportivo dovrà avere luogo entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla sottoscrizione della presente Convenzione con contestuale redazione del relativo verbale in contraddittorio tra le Parti, nel quale saranno segnalati eventuali vizi e/o difetti i cui oneri saranno competenza del Concedente, nonché dell'inventario dei beni mobili, delle attrezzature e degli arredi di proprietà del Concedente, anch'essi oggetto di consegna al Concessionario. AI termine della concessione, tutti i beni mobili ed immobili oggetto della concessione medesima saranno restituiti dal Concessionario nella piena disponibilità del Comune, senza oneri per quest'ultimo e con previsione del Ioro integrale ammortamento, così come previsto nel piano economico-finanziario allegato alla presente concessione.
Art. 11 PROGETTAZIONE, VARIANTI
1. Alla stipula della convenzione è stato redatto ed approvato lo studio di fattibilità posto a base di gara approvato con Delibera di Giunta n. 70 del 17/04/2018.
2. L'approvazione del progetto esecutivo viene eseguita dal Responsabile Unico del Procedimento, previa verifica del rispetto dei documenti contrattuali e della vigente normativa, in contraddittorio con i progettisti. Ove occorrente, il Responsabile Unico del Procedimento convoca apposita Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni per l'acquisizione di eventuali pareri.
3. Il Concessionario si obbliga a redigere, a propria cura e spese, il progetto esecutivo degli interventi ed assicura il finanziamento di tutti gli oneri inerenti alla progettazione, così come risultanti dal piano economico-finanziario, ivi compresi quelli relativi ai piani di sicurezza e coordinamento degli stessi ai sensi del T.U. sulla sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché agli studi e alle ricerche necessarie, compresi gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche. Il Comune si impegna a mettere a disposizione tutti gli impianti oggetto della concessione anche, prima del termine previsto per l'inizio dell'esecuzione dei Iavori, al fine di consentire Io svolgimento di tutti i rilievi, sondaggi e le attività propedeutiche alla progettazione. In fase di approvazione del progetto il Comune potrà proporre modifiche tecniche, purché in coerenza con il progetto preliminare approvato. In tal caso, la stima dei costi di tali varianti, che avverrà in contraddittorio tra le parti, dovrà tener conto anche della conseguente modificazione dei tempi indicati nel cronoprogramma, dei riflessi sul piano economico finanziario ed eventualmente sulla durata della concessione, che
dovranno essere adeguati e tener conto dei tempi e dei costi delle varianti stesse. Più in particolare, al fine di pervenire alle determinazioni previste nel presente comma, le parti provvederanno a redigere il computo metrico estimativo ed il corrispondente quadro economico applicando i prezzi unitari dedotti in progetto, ovvero, in mancanza delle voci corrispondenti, applicando i prezzi contenuti nel Prezziario Ufficiale di riferimento del Provveditorato Regionale delle Opere Pubbliche delle Marche ultimo edito, oltre una percentuale, ove non già prevista, per le spese relative alla sicurezza, spese generali ed utile di impresa con le seguenti modalità: applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato; aggiungendo ulteriormente la percentuale del quindici per cento per spese generali; aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore.
4. Sono ammesse varianti nel corso di esecuzione dei Iavori nei casi previsti dall'art. 149 del Codice espressamente autorizzate dal Concedente.
5. Le modifiche eventuali varianti in corso d'opera devono essere ordinate dal Comune. Gli oneri economici ed i tempi di esecuzione di tali varianti saranno definiti in contraddittorio tra le parti su iniziativa del Concessionario che dovrà a tal fine redigere una
propria stima dei costi della variante e dei tempi di esecuzione da sottoporre al Comune.
Art. 12 AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE
1.Compatibilmente con le indicazioni risultanti dal cronoprogramma e, comunque, previa definizione dei tempi procedurali necessari a norma di Iegge, il Comune s'impegna, senza oneri per il Concessionario, a compiere tutte le attività amministrative di propria competenza necessarie per l'esecuzione della concessione e per assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico- finanziario del servizio, ivi comprese, a titolo esemplificativo, il rilascio delle autorizzazioni all'accesso per l'espletamento di indagini e ricerche, la convocazione di conferenze di servizi per il rilascio di atti o provvedimenti per i quali siano necessari intese, nulla osta, pareri ed assensi di amministrazioni diverse, ovvero l'esame contestuale di vari interessi pubblici.
2. Il Concessionario assume l'impegno di attivarsi per richiedere alle altre amministrazioni competenti le autorizzazioni, i nulla osta e quant'altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzione delle opere e per la gestione dei servizi oggetto della concessione: eventuali ritardi o inadempimenti potranno a lui essere imputati solo nel caso in cui sia dimostrata la colpa grave del Concessionario nel non attivare od attivare tardivamente i relativi procedimenti.
Art. 13 COLLAUDO
1. Entro 30 giorni dall‘inizio dei Iavori di realizzazione delle opere, il Comune designerà un tecnico incaricato del collaudo tecnico
amministrativo e funzionale in corso d'opera. Sono a carico del Concessionario le spese per gli oneri professionali del collaudatore, oneri che saranno versati al Comune il quale provvederà alla remunerazione del professionista incaricato. Saranno altresì a carico del Concessionario gli oneri per il personale e le attrezzature necessarie per eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti che il collaudatore riterrà necessari.
2. Il Concessionario individuerà le parti dei Iavori compiute e comunicherà l'ultimazione di tali parti al Responsabile della concessione, il quale provvederà ad informare il collaudatore. Il Concessionario ha l'obbligo di elaborare la contabilità dei Iavori eseguiti e di fornire al collaudatore, anche in formato digitale editabile, copia dei documenti contabili e disegni del “come costruito".
3. Il collaudatore procederà in corso d'opera alle necessarie constatazioni. Il collaudo degli interventi sarà ultimato entro 180 giorni dalla comunicazione deII'uItimazione dei Iavori da parte del Concessionario .
a. Il Collaudatore verificherà la diligente e corretta esecuzione dei lavori in corso d'opera: durante le fasi delle lavorazioni degli scavi e, in generale, delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione;
b. nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei Iavori rispetto al cronoprogramma.
c. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
ART. 14 PROCEDURE PER CONTESTAZIONI ED AMICHEVOLE COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1.Tutte le contestazioni che le parti intendano formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, debitamente documentata. Le comunicazioni del Concessionario devono essere indirizzate al Responsabile della concessione.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data in cui la parte ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 60 (sessanta) giorni lavorativi successivi.
3. Xxx Xx reputi opportuno al fine di raggiungere un accordo bonario sulla contestazione, il Responsabile della concessione potrà acquisire il parere o la relazione del Direttore dei Lavori e del collaudatore.
4. La parte cui è indirizzata la contestazione comunicherà le sue determinazioni entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma 2.
Art. 15 FORO COMPETENTE
Espletato il procedimento di contestazione indicato nel precedente articolo, ogni controversia insorta nel corso della progettazione,
della costruzione o della gestione delle opere non risolta bonariamente, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Ancona. È escluso il lodo arbitrale.
ART. 16 ALLOCAZIONE DEI RISCHI
La distribuzione dei rischi contrattuali consente di ritenere Eurostat friendly la convenzione ai sensi dell’art.165 del Codice. In ossequio alla decisione Eurostat 11 febbraio 2004, i beni (assets) oggetto della operazione di partenariato Pubblico Privato qui regolamentata, non saranno registrati nei conti del Concedente (off balance) ai fini del calcolo dell'indebitamento. Infatti, le pattuizioni contrattuali attuano un sostanziale trasferimento di rischio dalla parte pubblica alla parte privata.
- IL RISCHIO DI COSTRUZIONE è totalmente in capo al privato Concessionario, esso riguarda eventi connessi alla fase progettuale e di realizzazione degli interventi quali, ad esempio, ritardata consegna, mancato rispetto di standard predeterminati, costi aggiuntivi di importo rilevante, deficienze tecniche, fattori esterni negativi, compreso il rischio ambientale. L'assunzione del rischio da parte del privato implica che non siano ammessi pagamenti pubblici non correlati alle condizioni prestabilite per la realizzazione degli interventi di efficientamento ed adeguamento degli impianti.
- IL RISCHIO Dl DISPONIBILITÀ è totalmente in capo al privato Concessionario, esso attiene alla fase operativa ed è connesso alla eventuale scadente od insufficiente gestione degli impianti, a seguito della quale la qualità del servizio reso risulta inferiore ai
livelli previsti nell'accordo contrattuale. Tale rischio è assegnato in capo al privato considerato che il soggetto pubblico (Concedente) ha il diritto di applicare sanzioni economiche (penali), nel caso in cui i parametri prestabiliti di prestazione non vengano raggiunti.
Oltre a ciò il concessionario assume il rischio, nel caso di danni provocati da terzi, per i quali le relative opere di ripristino saranno a carico dello stesso.
- IL RISCHIO DI DOMANDA è totalmente in capo al privato Concessionario, esso infatti si origina dalla variabilità della domanda, esso non dipendente esclusivamente dalla qualità del servizio prestato dal concessionario dell'infrastruttura ma da altri fattori, quali la presenza di alternative più convenienti per gli utenti, il ciclo di business, nuove tendenze del mercato.
- Il Concessionario, inoltre, assume il RISCHIO DI FINANZIAMENTO, consistente nel rischio di mancato reperimento delle risorse di finanziamento a copertura dei costi come definito in forza delle Linee Guida ANAC n. 9, essendo onerato di dare attuazione alle indicazioni del piano economico – finanziario presentato in sede di offerta mediante l’aumento del capitale sociale della Società di Progetto fino all’importo di € 60.000,00, ove ciò risulti necessario al fine del finanziamento dell’investimento necessario a realizzare le opere dedotte nel presente contratto di concessione.
Alla Iuce di quanto esposto in precedenza si considera, in questo caso di concessione di opera tiepida una ripartizione dei rischi
conforme a quella indicata dalla Decisione Eurostat 11/02/2004 e in particolare con la analitica ripartizione secondo la allegata matrice dei rischi .
ART. 17 CONDIZIONI DI GARANZIA PER L’EQUILIBRIO ECONOMICO- FINANZIARIO
1. L'equilibrio economico-finanziario risultante dal Piano allegato alla presente concessione è assicurato dalla corresponsione da parte del Comune del contributo di gestione del servizio.
2. Il Piano Economico-Finanziario contiene l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico e la sostenibilità finanziaria degli investimenti e della connessa gestione del Concessionario, elencati in premessa. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 165, comma 6 del Codice, le variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella Concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del Piano Economico- Finanziario, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante la rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio anche tramite la proroga del termine di scadenza della Concessione e, in mancanza della predetta revisione od anche in caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. AI concessionario spetta in questo caso il valore delle opere realizzate
e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e degli eventuali contributi pubblici.
ART. 18 REVISIONE DELLA CONCESSIONE – RIEQUILIBRIO
Il Concessionario o il Concedente avranno diritto al Riequilibrio ai sensi del presente articolo nel caso in cui si verifichi una Lesione delI’EquiIibrio determinata da:
(i) Evento Favorevole; o
(ii) Evento Destabilizzante:
Entro 30 giorni dal verificarsi del detto evento o circostanza ovvero, in caso di Evento Favorevole, entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta del Concedente, il Concessionario procederà, di concerto con il Concedente, a un'applicazione del Modello Economico Finanziario (CASO BASE FORNITO IN ALLEGATO) che rilevi:
(iii) i Parametri Economico Finanziari alla data dell'applicazione del Modello Economico Finanziario senza considerare l'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla Lesione deII'EquiIibrio; i Parametri Economico Finanziari alla data dell'applicazione del Modello Economico Finanziario in considerazione dell'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla Lesione deII’EquiIibrio, trasmettendo tempestivamente al Concedente copia dell'applicazione del Modello Economico Finanziario e di ogni ulteriore documentazione comprovante la misura della Lesione dell'EquiIibrio. È inteso che, ove alcuno degli eventi e circostanze elencati al precedente paragrafo dia luogo a
mutamento in senso favorevole al Concessionario, il Riequilibrio ai sensi del presente articolo dovrà essere effettuato a vantaggio del Concedente. Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione dell'applicazione del Modello Economico Finanziario, il Concedente ed il Concessionario procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie del Progetto ed all'esame delle disposizioni della presente Convenzione, e ne concorderanno la revisione, che potrà prevedere a titolo esemplificativo, in via alternativa o congiunta:
(iv) l'incremento o riduzione del Contributo e dei Corrispettivi;
(v) il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo;
(vi) l'anticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione sino a ripristinare l'Equilibrio Economico Finanziario in modo che i Parametri Finanziari vengano ricondotti ai livelli rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi alla Lesione delI’EquiIibrio.
ART. 19 SOGLIA DI RIEQUILIBRIO DEL PEF ( caso base)
Si procederà al riequilibrio come sopra stabilito nel caso in cui il sotto indicato indice finanziario, per effetto di un evento destabilizzante o di un evento favorevole come sopra definiti con riferimento al parametro TIR di progetto: variazione di almeno il 10% rispetto al valore rilevato nel Caso Base corrente alla data dell’evento o circostanza.
ART. 20 AMMONTARE INVESTIMENTI E CORRISPETTIVO DI
CONCESSIONE
L’ammontare complessivo degli investimenti finalizzati alla realizzazione delle opere dedotte nella presente Convenzione è previsto in euro 835.521,60 (euro ottocentotrentacinquemilacinquecentoventuno/60), oltre IVA di Iegge, per un totale complessivo IVA di legge compresa di euro 930.068,35 così come da piano economico-finanziario esibito in sede di offerta .
I crediti dei soggetti finanziatori hanno privilegio generale sui beni mobili del Concessionario ai sensi degli artt. 2745 e seguenti, cod. Civ., nonché in applicazione dell’art.186, del D.Lgs. n. 50 del 2016. Si dà espressamente atto che il corrispettivo spettante al Concessionario, per tutto il periodo della concessione, è rappresentato dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio affidato in concessione e, quindi, di incassare ogni provento derivante dalla gestione del medesimo servizio. A carico del Concedente compete il “prezzo”, ai sensi degli artt. 165, c. 2, e 180, c. 6, D.Lgs. n. 50/2016, pari all’importo di euro 262.000,00 (euro duecentosessantaduemila) annui, oltre IVA di legge, avendo la Società offerto il ribasso del 1,132% ( uno virgola centrotrentadue per cento ) sull’importo di euro 265.000,00 posto a base di gara. Detto prezzo rappresenta la percentuale posta a base di gara del 43.78% del totale dei costi derivanti dalla gestione del centro sportivo.
Tale importo sarà versato dal Concedente al Concessionario, a
fronte di presentazione di regolare fattura, in n. 2 (due) rate semestrali scadenti il novantesimo giorno del semestre al quale la rata si riferisce, ferma restando la relativa rivalutazione a partire dal terzo anno di durata della concessione in base agli indici ISTAT (indice FOI senza tabacchi) – indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) relativi alla variazione dei prezzi verificatasi rispetto alla data di sottoscrizione della presente convenzione. Il Concedente espressamente acconsente fin da ora a che tutti i crediti di qualsiasi natura, anche risarcitoria o restitutoria, del Concessionario verso il Concedente, attualmente in essere e che possano sorgere in futuro, derivanti dalla presente Convenzione e da eventuali atti aggiuntivi alla stessa che potranno nel tempo essere definiti dalle Parti, incluso il credito di cui al “prezzo” come sopra dovuto dal Concedente al Concessionario, possano essere ceduti dal Concessionario stesso in garanzia agli enti finanziatori nel rispetto della legislazione vigente contenuta nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i .
ART. 21 MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO
1. AI Concessionario è affidata la gestione, la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, l’esecuzione delle attività di controllo, di pronto intervento e reperibilità, il pagamento e la gestione delle utenze elettriche e termiche così come meglio specificato nella presente convenzione e nei relativi allegati. L’avvio della gestione avverrà in seguito a verbale di consegna del servizio, previa voltura delle utenze elettriche e termiche.
2. Il Concessionario provvederà alla stipula dei contratti di fornitura di energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica e di combustibile per gli impianti termici oggetto della presente concessione. Il Concessionario procederà al pagamento delle fatture di fornitura, assumendosi il compito di:
a. verificare che le utenze fatturate siano effettivamente quelle oggetto della Concessione;
b verificare la congruità di quanto fatturato sia in termini di volume sia di tariffa applicata
c. provvedere al pagamento delle fatture entro la data di scadenza. In caso di ritardo nei pagamenti, il Concessionario si farà carico del pagamento delle more.
3. Il Concessionario è tenuto ad adottare o a far adottare le misure di sicurezza necessarie, sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività effettuata da terze parti con cui esso organizza la prestazione contrattuale. In quest'ultimo caso, il Concessionario è tenuto ad assicurare che tali dati e tali materiali riceveranno Io stesso grado di protezione che il Concessionario stesso adotta con riferimento a dati, informazioni, software e documentazione inerenti la propria attività.
x. Xx dà atto che il Concessionario, ai sensi dell’art.184 c.1 del Codice, ha costituito una società di progetto che subentra allo stesso nei diritti e negli obblighi previsti dal presente contratto di concessione. La Società di Progetto sarà unica responsabile, nei confronti del Concedente e dei terzi, dell'adempimento degli
obblighi derivanti dalla presente Concessione, assumendosene tutte le obbligazioni ed i diritti. I trasferimenti delle partecipazioni della Società di progetto sono soggette al divieto di trasferibilità ai terzi fino al collaudo tecnico delle opere realizzate, fatta eccezione soltanto per i trasferimenti infragruppo che sono liberi;
b. i trasferimenti a favore di banche, istituti di credito, fondi ed investitori istituzionali in genere per i quali l'ingresso nel capitale sociale della Società di Progetto è Iibero.
ART. 22 RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
2. Il Concessionario è responsabile dei danni e pregiudizi, di qualsiasi natura, causati dalle sue attività al Comune, ai suoi dipendenti e consulenti, ed a terzi, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e, in generale, di chiunque egli si avvalga nell'esecuzione della concessione, tanto nel corso dei lavori di costruzione quanto durante la gestione delle opere.
3. La responsabilità per i sinistri e gli infortuni che dovessero accadere al personale o a cose del Concessionario sarà sempre a carico di quest’uItimo.
Il Concessionario è responsabile dei materiali e delle attrezzature che avesse depositato, durante i lavori di costruzione delle opere, sia all'interno che all'esterno delle aree nelle quali si svolgono detti Iavori.
ART. 23 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Ai fini del corretto dimensionamento delle idonee coperture assicurative e di garanzia, si fa riferimento a precisi dati di progetto e cioè all'importo complessivo degli investimenti in termini di Iavori a carico del Concessionario ed al valore complessivo della concessione. Questi i dati di riferimento:
• Ammontare complessivo dei lavori euro 930.068,35
• Valore della concessione euro 8.895.000,00
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dalla presente convenzione sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o Ioro rappresentanze.
23.1 garanzie in fase di costruzione
Il Concessionario si impegna a presentare, entro dieci giorni dalla comunicazione da parte del Concedente dell’approvazione del/i progetto/i, idonee garanzie fideiussorie secondo ed in conformità a quanto stabilito dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a copertura dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla realizzazione dei Iavori accessori dedotti nella presente Convenzione.
In particolare:
1. Garanzia definitiva di cui al comma 1 del citato articolo 103 (10% di 930.068,35), salva la riduzione di cui al combinato disposto degli artt. 103, c. 1, ultimo periodo, e 97, c. 7, d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Il Concedente potrà attingere dal deposito cauzionale in ogni caso di inadempimento che provochi danni economici o in caso di applicazione di penalità, come stabilito nella presente Convenzione e nei relativi allegati. L'esecutore dei Iavori, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei Iavori stessi, presenterà polizza assicurativa che tenga indenne il Concedente dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari all'importo dei medesimi Iavori. Fermo restando che tale polizza dovrà prevedere una garanzia per responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei Iavori, per l'importo di euro 500.000,00 (cinquecentomiIa/00), la stessa polizza, in conformità all'art. 103, c. 7, del D.Lgs. 50/2016, decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (ovvero del certificato di regolare esecuzione) o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei Iavori risultante dal relativo certificato. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
23.2 Garanzie in fase di gestione – coperture assicurative
1. A garanzia del pagamento delle eventuali penali relative al mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla gestione dei servizi affidati in concessione e, in generale, della puntuale e completa esecuzione degli obblighi dedotti nella presente Convenzione relativi alla gestione, da parte del Concessionario è dovuta una ulteriore Cauzione da prestarsi dalla data di inizio dell'esercizio del servizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, c. 13, D.Lgs. n. 50/2016, nella misura del 10% (dieci per cento) - salva la riduzione di cui al combinato disposto degli artt. 103, c. 1, ultimo periodo, e 97, c. 7, d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - del costo annuo operativo di esercizio — avuto riguardo al suo valore medio — come risultante dal Piano Economico Finanziario allegato e con le modalità di cui all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Il Concessionario dovrà stipulare, anche ai sensi dell'art. 1891 c.c., le seguenti polizze assicurative:
• L'esecutore dei Iavori è obbligato a costituire e consegnare
alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei Iavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo dei Iavori da eseguire e cioè euro 930.000,00
• polizza assicurativa di ogni singolo progettista (c.d. RC professionale) nella Fase di Costruzione fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il massimale di ogni polizza
dovrà essere pari a Euro 1.000.000,00 (unmilione); polizza di copertura dei rischi di gestione (c.d. AII Risks) relativa aII’Opera e agli impianti in esercizio, per tutta la durata della Fase di Gestione, che non escluda eventi quali esplosioni, incendio e furto. Il massimale di tale polizza dovrà essere pari ad euro 3.000.000,00 (tremilioni). Detta polizza dovrà avere durata pari al periodo di concessione senza soluzione di continuità, essa dovrà prevedere espressamente che potrà decadere soltanto al termine naturale della concessione oppure a causa di formale nota di svincolo emessa da Concedente.
ART. 24 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL COMUNE
1. Qualora il Comune si renda gravemente inadempiente agli obblighi previsti nella presente concessione, il Concessionario, esperita la procedura di contestazione di cui al precedente art. 14, potrà risolvere la presente concessione, ai sensi dell'art. 1454 c.c., intimando per iscritto al Responsabile unico della concessione di adempiere nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero entro il più ampio termine indicato nella comunicazione medesima.
2. Decorso il termine di cui al comma precedente senza che il Comune abbia adempiuto, il contratto si intenderà risolto, fatti salvi gli effetti di cui al successivo art. 27.
ART. 25 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO
0.Xx Comune potrà risolvere la presente concessione, ai sensi dell'art. 1454 c.c., qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi previsti nella concessione medesima comunicando per iscritto al Concessionario intimazione all'adempimento entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione ovvero entro il più ampio termine indicato nella comunicazione medesima.
2 Qualora il Concessionario, entro il termine stabilito per l'adempimento nella comunicazione prevista dal precedente comma, non abbia rimosso le cause di risoluzione contestate a soddisfazione del Comune ovvero abbia presentato osservazioni ritenute dal Comune non sufficienti, la concessione si intenderà risolta.
In caso di risoluzione della concessione per inadempimento del Concessionario, il Concessionario è obbligato a compiere tutte le attività necessarie ad evitare l'aggravamento del danno ed a riconsegnare al Comune, su sua richiesta, le opere oggetto della concessione.
Il Comune dovrà comunicare ai finanziatori la contestazione al Concessionario di una causa di risoluzione della concessione, ai fini dell'applicazione del successivo articolo 27 .
ART. 26 REVOCA DELLA CONCESSIONE
1. Il Comune potrà procedere in ogni momento alla revoca della concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, dandone preventiva comunicazione motivata di avvio del procedimento di revoca al Concessionario, cui seguirà eventuale adozione del provvedimento di revoca. In ogni caso, l’efficacia della revoca è sottoposta alla condizione dell’avvenuto pagamento, da parte del Comune, dell’indennità di cui al presente art. 26.
2. In caso di revoca o di risoluzione della concessione per inadempimento del Comune, quest'ultimo è tenuto a versare al Concessionario una somma comprensiva:
a) del valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti già effettuati, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
b) di un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato utile, pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.
c) Le ulteriori somme previste dal|’art. 176 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
3. La quota annuale di ammortamenti degli investimenti è indicata nel piano economico-finanziario allegato .
4. In caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario, l’indennità è dovuta nei limiti delle somme indicate nella Iettera a), ma il Comune ha diritto di ritenere tali somme fino all’accertamento
dell’ammontare del debito del Concessionario per le penali ed i danni, nonché di compensare detto debito con l’eventuale debito del Concessionario nei confronti del Comune.
ART. 27 EFFETTI DELL’ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE
1 I rapporti tra le parti in seguito al recesso, alla revoca od alla risoluzione della concessione per inadempimento del Comune, saranno regolati come segue:
a. qualora il recesso, la revoca o la risoluzione intervengano nel corso della costruzione delle opere, essi diventeranno efficaci alla scadenza del trentesimo giorno dalla comunicazione; da detta scadenza il Concessionario sarà liberato da ogni obbligo di completamento delle opere o da responsabilità e potrà ritenere l’opera fino al pagamento dell’indennità di cui aII’articoIo 26 ;
b. qualora il recesso, la revoca o la risoluzione intervengano nel corso della gestione delle opere, il Concessionario continuerà a gestirle fino al pagamento dell'indennità di cui all'art. 26 e, fino a quel momento, avrà diritto a riscuotere i proventi della gestione.
2. E’ espressamente escluso qualsiasi diritto di ritenzione delle opere oggetto della concessione in caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario.
ART. 28 SPESE PER LA STIPULA DELLA CONCESSIONE
Le spese contrattuali e le conseguenti spese di bollo e registrazione sono a totale carico del Concessionario.
ART. 29 TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il Concessionario e gli altri operatori economici titolari di prestazioni previste dalla concessione, nonché i subappaltatori, devono comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla Ioro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni il Comune sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione per inadempimento del Comune.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore del Concessionario, degli appaltatori, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono Iavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione alla concessione, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità, in ogni caso sui conti dedicati di cui al comma 1;
b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale
dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
1. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, Iettera a), fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa.
2. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, Iettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP ed il CIG identificativi del presente contratto.
3. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi da 1 a 3 comporta la nullità di diritto del contratto; la violazione della prescrizione di cui al comma 4 comporta la nullità del contratto qualora reiterata per più di una volta.
4. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procedono all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
5. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni di cui al Contratto, ai sensi del comma 2, Iettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
6. Si fa presente che in sede di offerta le imprese NASONI COSTRUZIONI s.r.l. e XXXXXXXX s.r.l. hanno dichiarato rispettivamente, ai fini del subappalto di voler subappaltare le seguenti lavorazioni :
- PIPPONZI srl: lavorazioni comprese nella categoria OG11 nei limiti di legge: rimozione, allacci, valvole, tubazioni, punti luce e presa, linea elettrica, pali, montaggi, gruppo elettrogeno, interruttori, collegamenti (lavorazioni che non comprendono attività di cui all’art. 1 comma 53 della legge 190/ 2021);
- NASONI COSTRUZIONI srl: lavorazioni comprese nella categoria OG1 nei limiti di legge ( lavorazioni che non comprendono attività di cui all’art. 1 comma 53 della legge 190/ 2021);
- La UISP ha dichiarato che intende ricorrere al subappalto nei limiti di legge dei seguenti servizi: servizio ristorazione, manutenzioni e lavori, pulizie attività didattiche, sportive, ludiche, sanitarie entro i limiti di legge, specificando che ricorrendo alla categoria di microimprese, piccole e medie imprese ai sensi dell’art. 174 comma 2 del D.Lgs. 50/ 2016 non si è indicato in gara la terna dei subappaltatori .
ART. 30 DURATA
Le Parti, in considerazione dello stato di emergenza determinato dalla pandemia COVID-19 e allo scopo di consentire, nell’ambito della prima stagione sportiva nella quale la concessione stessa avrà esecuzione, di verificare gli effetti della crisi pandemica sul relativo andamento, concordano di prorogare la durata della concessione di un anno (12 mesi), come meglio specificato nella “Clausola Transitoria” di cui al successivo art. 31.
Pertanto, la Concessione avrà durata di 13 (tredici) anni a decorrere dalla data di stipula del presente atto anziché di 12 anni, come indicato negli atti di gara .
ART. 31 CLAUSOLA TRANSITORIA
Le Parti, come previsto in premesse, concordano di rinviare il proseguimento delle analisi e del confronto finalizzato a verificare la eventuale necessità di procedere alla revisione del rapporto di concessione per effetto della crisi pandemica da Covid 19, rimettendo tali analisi e confronto al momento in cui gli effetti della crisi pandemica saranno maggiormente stabilizzati e potranno essere oggettivamente verificabili, momento che si stima possa coincidere con la fine del prossimo anno 2022 (dicembre 2022), successivamente alla prima stagione sportiva nella quale la concessione avrà esecuzione.
Nelle more delle suddette analisi, anche in deroga alle previsioni di cui al Contratto di concessione stipulato tra le Parti in data odierna ed espresse nelle clausole che precedono, si convengono sin da
ora le seguenti misure transitorie:
- come pattuito al precedente art. 30, la proroga della durata della concessione, allo stato convenuta per un solo anno (con durata della concessione pari a 13 anni anziché 12), anche allo scopo di consentire, nell’ambito della prima stagione sportiva nella quale la concessione stessa avrà esecuzione, di verificare gli effetti della crisi pandemica sul relativo andamento;
- la sospensione, fino al raggiungimento di un eventuale accordo di riequilibrio ove risulti necessario sulla base delle suddette analisi, di tutte le attività inerenti la realizzazione dei lavori accessori di riqualificazione del Centro Sportivo delle Saline, come dedotti nel presente contratto di concessione e nei relativi allegati, nonché di tutte le attività propedeutiche alla realizzazione di tali lavori e/o ad essi connesse, compresa l’attività di progettazione nonché la sospensione dell’onere del rilascio delle garanzie relative alla costruzione ed alla progettazione di cui al precedente art. 23;
- la sospensione, fino al raggiungimento di un eventuale accordo di riequilibrio ove risulti necessario sulla base delle suddette analisi, degli oneri di manutenzione straordinaria delle opere realizzate nell’esecuzione dei lavori accessori posti a carico del Concessionario, avuto riguardo a quelli previsti al precedente art. 5, anche con riferimento alle strutture e agli impianti già esistenti alla data della sottoscrizione del presente contratto di concessione;
- nelle more della sospensione di tutte le attività inerenti la realizzazione dei lavori accessori di riqualificazione del Centro
Sportivo delle Saline, assunzione, da parte del Concessionario, delle sole prestazioni di gestione del medesimo Centro Sportivo come previste nel presente contratto di concessione, nel rispetto delle limitazioni derivanti dalle norme anti-contagio.
Ferme restando le misure transitorie come sopra indicate, nel mese di dicembre 2022, il Concessionario procederà a fornire al Concedente un piano economico-finanziario revisionato che evidenzi gli effetti dell’“evento destabilizzante” dato dalla crisi pandemica da Covid-19 allo scopo di definire, ove tali effetti e tale PEF ne rappresentino la necessità in applicazione delle clausole contrattuali – avuto particolare riguardo ai precedenti artt. 18 e 19 - e delle disposizioni di legge richiamate in premesse, un accordo sulla revisione del rapporto di concessione funzionale al riequilibrio economico-finanziario.
Restano fermi i rimedi di legge nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo di riequilibrio economico-finanziario, come previsti dall’art 165, c. 6, del Codice.
ART. 32 VALORE CONTRATTUALE
Ai fini fiscali si dichiara che il valore del presente contratto è pari ad euro 8.895.000,00.
L 'imposta di bollo è assolta, per il contratto originale, mediante versamento su F24, effettuato dalla Tesoreria Comunale e mediante apposizione di contrassegni sulla copia cartacea, dichiarata da me sottoscritto Segretario Comunale, conforme all'originale, ai sensi del D.Lgs.vo n. 82/2005, da consegnare
all'ufficio della Agenzia delle Entrate di Senigallia.
Il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14 del codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016.
E richiesto io Segretario Generale - Ufficiale Rogante - ho ricevuto questo atto che è stato da me letto a video alle parti contraenti, che Io riconoscono conforme alla volontà manifestatami e che rinunciano alla lettura degli allegati per averne già presa conoscenza.
Il presente contratto, redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia mediante l'utilizzo di strumenti informatici su 68 pagine e 18 righe della pagina 69, oltre agli allegati, viene, alla mia presenza e vista, dalle parti con me sottoscritto, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D.Lgs.vo n. 82/2005 con firme digitali, la cui validità è stata da me accertata.
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Dott.ssa Xxxx-Xxxx Xxxxxxx Xxxx.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx