CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER L’ESECUZIONE DI SCAVI ARCHEOLOGICI PRESSO L’EX CONVENTO DELLA MARTORANA – PALERMO
Firmato digitalmente da:Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Organizzazione:UNIVERSITA' DEG STUDI DI PALERMO/8002373082 Data:03/05/2018 14:23:49
Firmato digitalmente da:Xxxxxxxx Xxxxx
Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825 Data:08/05/2018 14:37:37
Art.1 Oggetto dell'appalto
L’appalto ha per oggetto la realizzazione di “ Scavi archeologici all’interno di alcuni locali dell’ex Convento della Martorana – sito in via Xxxxxxx – Palermo” , consistente nelle seguenti lavorazioni:
• Demolizione di pavimenti
• Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni
• Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, etc…
• Recinzione di rete di protezione
• Collocazione di transenne modulari di tipo prefabbricato
• Esecuzione di scavo archeologico a sezione obbligata eseguito a mano
• Sbatacchiatura degli scavi
• Trasporto a discarica
Le indicazioni del presente Capitolato e di tutti gli elaborati e disegni di cui al successivo art. 9 ne forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione.
2.1 Importo dei lavori
Art.2 Ammontare dell'appalto
L'importo complessivo dei lavori, comprensivo dei costi per la Sicurezza ed esclusa I.V.A., per i lavori compresi nel presente appalto, ammonta a:
Euro 70.326,67……………………………………………. (Euro settantamilatrecentoventisei/67) di cui:
Euro 65.755,44 – per lavori a misura, soggetti a ribasso d’asta (Euro sessantacinquemilasettecentocinquantacin- que/44)
Euro 4.571,23 – per costi della sicurezza (Euro quattromilacinquecentosettantuno/23)
Ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010 (per la parte ancora vigente), le opere prevalenti com- prese nell'appalto rientrano nella categoria classificata come OS25 per il 100,00 % del totale, quindi pari a €. 70.3216,67
Trattandosi di lavori di archeologia esecutiva di importo inferiori a 150.000 euro, gli operatori economici devo- no aver specifici requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori, che si intendono eseguire, pre- sentando l’attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità preposte alla tutela dei beni cui si riferisco- no i lavori eseguiti
2.2 Importo contrattuale
L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall aggiudicatario in sede di gara, aumentato dei costi della sicurezza non soggetti al ribasso d asta ai sensi del D.Lgs. 81/08 All. XV x.xx 4.1.4. Sono compresi nell appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto ese- cutivo con i relativi allegati, dei quali l appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’ appaltatore deve confor- marsi alla massima diligenza nell adempimento dei propri obblighi.
2.3 Variazioni degli importi
L’Amministrazione appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere all’atto esecutivo quelle varianti che riterrà opportune, nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, nel rispetto e nei li- miti stabiliti dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
Per quanto attiene la contabilizzazione a misura detti importi potranno variare tanto in più quanto meno (e ciò sia in vista assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che l'ammi- nistrazione appaltante riterrà necessario ed opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le prescrizioni di cui all'art. 106 comma 12 del Codice.
L'appaltatore può proporre al direttore dei lavori, nei limiti previsti dall'art. 106 del Codice, eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.
3.1 Modalità dell’appalto
Art.3 Modalità dell’appalto
Il presente appalto è dato a misura secondo la definizione di cui all'art. 3 c. 1 lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016.
I lavori in oggetto saranno aggiudicati con procedura negoziata, previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara ai sensi dell'art. 61 e 36 c. 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 , il criterio di selezione dell'offerta sarà quello del minor prezzo (art. 148 c. 6 del D.Lgs. 50/2016) determinato mediante ribasso unico sull elenco prezzi posto a base di gara. Si procederà al calcolo dell anomalia, ai sensi dell art. 97 c. 2 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso di of- ferte ammesse in numero inferiore a dieci non si procederà alla esclusione automatica, ma la stazione appaltante può valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, in base ad elementi specifici, come previsto dall art. 97 c. 6 del D.Lgs. 50/2016..
Art.4 Condizioni di appalto
Nell'accettare l’esecuzione dei lavori sopraindicati, l'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:
(a) Di avere visitato la località interessata e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che li riguardano.
(b) Di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei mezzi d’opera da fornire e dei mate- riali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori.
(c) Di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.
(d) Di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamen- to climatico sfavorevole.
(e) Di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere esegui- ta la fornitura.
L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante i lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvivenza di elementi non valutati o non considerati, tranne che nuovi elementi si configurino come causa di forza maggio- re contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.
Con l'accettazione dell’esecuzione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiorna- ti sistemi costruttivi con le relative congruenti misure di sicurezza e salvaguardia.
Art.5 Variazioni
Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente co- me norma di massima per rendersi ragione dei lavori da eseguire.
L'Amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune per la buona riuscita e l’economia della fornitura, nei limiti prescritti dal Codice e successi- ve modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all’art. 106 dello stesso, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale e dal presente Capitolato Speciale.
Di contro l'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa ai lavori, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione dei Lavori, potrà esse- re ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno dell'Ammini- strazione appaltante.
Art.6 Eccezioni dell'appaltatore
Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi siano più gravosi di quelli previsti nel pre- sente Capitolato Speciale e nel Capitolato Tecnico e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizio, con il quale tale lavorazione è stata disposta, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi e nei termini prescritti dal Codice.
Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabi- lito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi effica- cia.
Art.7 Osservanza delle leggi, del regolamento e del Capitolato Generale
Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'appalto é soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni:
(a) D.Lgs. 18.04.2016 N° 50 – c.d. Codice degli Appalti e sue modifiche e integrazioni;
(b) D.P.R. 5.10.2010 N° 207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006
n. 163, recante «Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle diretti- ve 2004/17 CE e 2004/18 CE», per quanto ancora vigente;
(c) D.Lgs. 9.04.2008 N° 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche e integrazioni;
(d) X.Xxx. 22.01.2004 N° 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
(e) Prassi di riferimento UNI/PdR 16 del 2016 - linee guida per le attività di archeologia
(f) Circolare MIBAC 10/2012
(g) Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, e successive modificazioni, per quanto ancora vigente;
(h) Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari Ministeriali emanate in relazione a lavori servizi e forniture per la Pubblica Amministrazione e vigenti alla data di esecuzione della fornitura, oltre alla legislazione sopra ri- portata e successive modifiche e integrazioni;
(i) Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
Oltre a quanto sopra l’Impresa è tenuta alla osservanza delle leggi e norme in materia di prevenzione degli infor- tuni e delle malattie.
L’Impresa inoltre è tenuta alla osservanza delle norme in materia di TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La tracciabilità dei flussi finanziari è regolata dall’art. 3 della legge 136 del 13/8/2010 e xx.xx. e ii.
I pagamenti alla impresa appaltatrice e alle imprese subappaltatrici verranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente bancario/postale specificamente dedicato ed identificato con coordi- xxxx xxxxxxxx (IBAN) che l’appaltatore avrà comunicato alla stazione appaltante al momento della stipula del contratto.
L’appaltatore e i subappaltatori in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della Legge136/2010, si impegnano a destinare il suddetto conto corrente alla effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale, ferme restando le eccezioni di cui al sopra citato art. 3 comma 3. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza
avvalersi del suddetto conto corrente e/o con strumenti diversi dal bonifico bancario/postale, si procederà alla automatica risoluzione del presente contratto.
L’impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore e quelle che even- tualmente venissero emanate durante l’esecuzione dell’appalto in materia di assunzione della manodopera.
Art.8 Documenti che fanno parte del contratto Costituiscono parte integrante del contratto di appalto per la realizzazione di “ Scavi archeologici all’interno di alcuni locali dell’ex Convento della Martorana – sito in via Xxxxxxx – Palermo”, oltre al presente Capitolato Speciale, il Capitolato Tecnico, la Relazione Tecnica e Documentazione fotografica, la Planimetria dei luoghi oggetto dello scavo, il Compuo metrico, l’Elenco prezzi.
Art.9 Cauzione provvisoria - Termine di stipula del contratto definitivo
Ai sensi di quanto disposto all'art. 93 del Codice e successive modifiche e integrazioni: " L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'im- porto della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al pre- sente articolo ".
Art.10 Cauzione definitiva
Ai sensi dell'art.103 del Codice e successive modifiche e integrazioni, “ L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ri- bassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percen- tuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risul- tanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La ga- ranzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7, per la garanzia provvisoria;
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pa- gamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescri- zioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e si- curezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescri- zioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e si- curezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisi- zione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della sta- zione appaltante.
La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei la- vori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automati- smo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il man- cato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga co- stituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di con- formità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.”
Detta garanzia fidejussoria viene richiesta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal con- tratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.
Pertanto resta convenuto che, anche quando dopo l'approvazione del collaudo finale nulla osti da parte dell'Am- ministrazione alla restituzione della cauzione, questa potrà restare, ad insindacabile giudizio della stessa, in tutto o in parte, vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per i titoli di cui all'art. 360 della Legge 20 Marzo 1865, n° 2248, all. F, ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all'Appaltatore non sarà ritenuta sufficiente allo scopo e fi- no a quando lo stesso non avrà dimostrato di avere esaurito ogni obbligo e tacitato ogni credito.
Art.11 Consegna dei Lavori
1. L'Appaltatore dovrà dare effettivo inizio ai lavori entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo nell'avvio dei lavori sarà applicata una penale giornaliera di € 50,00 (cinquan- ta/00); ove il ritardo dovesse superare 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna l'Amministrazione po- trà procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.
2. É facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more del- la stipulazione formale del contratto; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavo- razioni da iniziare immediatamente.
3. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese. La data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convoca- zione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e in- camerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimen-
to del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di av- venuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cas- sa edile ove dovuta.
Art.12 Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e conse- cutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai sensi e nel rispetto del Codice degli Appalti e relative norme e disposizioni ad esso collegate, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della preve- dibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali.
2. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certi- ficato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Art.13 Sospensioni e proroghe
1. La direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, re- digendo apposito verbale, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze spe- ciali impediscano in via temporanea la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dal Codice degli Appalti e relative norme e disposizioni ad esso collegate, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico inte- resse o necessità.
3. Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal direttore dei lavori con l’intervento dell’appaltatore o di un suo legale rappresentante.
4. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, è indicato il loro stato di avanzamento, l’importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza del- la forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. L’indicazione dell’importo corrispondente ai lavori già eseguiti ma non contabilizzati, è prevista in modo che nel caso in cui la sospensione duri più di novanta giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di so- spensione.
5. Qualora l’appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto.
6. L’appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o del ri- spetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.
7. I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.
Art.14 Penali e premio di accelerazione
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata la penale, nella misura di pari 1 (uno)
per mille dell'importo netto contrattuale.
2. Nei casi di inottemperanza dell’appaltatore alle disposizioni relative ai "Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera", la Stazione Appaltante può decidere di procedere all’applicazione di una penale pari all’importo corrispondente all’inadempienza, sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero sul pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
3. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il Codice degli Appalti e relativa normativa ad essa collegata in materia di risolu- zione del contratto.
Art.15 Anticipazione
Si applica all'articolo 26-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, modificato dall’ art. 8, comma 3, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11;
Art.16 Pagamenti
1. L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di certificato dipaga- mento ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a € 25.000,00 (venticinquemilamila Euro) al netto del ribasso d’asta.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamen- ti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressi- vo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale dopo l'appro- vazione del collaudo provvisorio.
3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il Responsabile del Procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data.
4. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni decorrenti dalla data del certificato stesso, mediante emissione dell’apposito mandato, fatte salve la verifica della regolarità contributiva di cui al successivo comma 6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al primo comma.
5. Ai fini del pagamento di ogni SAL e dello stato finale l’Amministrazione procede alla verifica della regolarità contributiva della ditta esecutrice e subappaltatrici mediante richiesta del documento unico di regolarità contri- butiva "D.U.R.C." presso gli enti preposti.
Art.17 Conto finale e pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro giorni sessanta dalla data del certificato di ultimazione; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è sog- getta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su invito del Responsabile del Procedimen- to, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui de- finitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 16, comma 2, del presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di rego-
lare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi del Codice degli Appalti e rela- tive norme e disposizioni ad esso collegate, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dal Te dal 3° comma dell’art. 124 del D.P.R. n. 207/2010, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.
6. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Art.18 Garanzia
1. Ai sensi del Codice degli Appalti di cui D.Lgs. n° 50/2016, l’appaltatore è obbligato a stipulare, contestual- mente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficien- te progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.
2. Ai sensi del Codice degli Appalti di cui D.Lgs. n° 50/2016, il contraente trasmette alla stazione appaltante co- pia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori; la copertura di tale po- lizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del cer- tificato di regolare esecuzione dei lavori e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:
• la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx- xx nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
• la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecni- che da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile;
per quanto concerne invece i danni causati a terzi:
• la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli in- fortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipen- dente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
• l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante au- torizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
4. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l’Ente Appaltan- te contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa non comporta
l’inefficacia della garanzia.
6. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni cau- sati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concor- renti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dal Codice degli Appalti di cui D.Lgs. n° 50/2016 e relati- ve norme e disposizioni ad esso collegate, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Art.19 Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L’appaltatore è, altre- sì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art.20 - Sicurezza sul luogo di lavoro
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui dell’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008,nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 21 - Piani di sicurezza
Prima della stipula dell’affidamento la ditta aggiudicataria dovrà consegnare a questa Amministrazione i seguenti elaborati:
-Piano Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui Allegato XV del D. Lgs. 81/08..;
-Piano Operativo di Sicurezza ai sensi / D.Lgs. 50/2016
L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano sostitutivo di sicu- rezza che dovrà rispondere alle prescrizioni di cui Allegato XV del D. Lgs. 81/08.
Art. 22 - Piano operativo di sicurezza
1. Ai sensi del Codice degli Appalti e del D. Lgs. 81/08., l'appaltatore, entro 30giorni dall'aggiudicazione e co- munque prima della stipula del contratto, redige un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui al punto 3 dell’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano sostitutivo di sicurezza di cui all'art. 21 del presente capitolato.
3. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa aggiudicataria trasmette il piano sostitutivo di sicurezza alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi; prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al Direttore dei Lavori.
Art. 23 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008,con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e dell’allegato XIII del D.Lgs. n. 81/2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle disposizioni contenute nell’allegato XV di cui al
D.Lgs. n. 81/2008.
3. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008, l'impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono ob- bligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:
• la propria idoneità tecnico - professionale (nonché quella dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affi- dare), anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
• l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavo- ratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infor- tuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
4. L’affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di ren- dere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo.
5. Il piano sostitutivo di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di ap- palto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art.24 Disciplina nei cantieri
L'Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei luoghi dove avverrà la fornitura impegnandosi ad osser- vare ed a fare osservare ai propri agenti ed operai le obbligazioni nascenti dal contratto.
La Direzione della Fornitura potrà esigere il cambiamento di tale personale per insubordinazione, incapacità o grave negligenza, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore per i danni o le inadempienze causati da tali mancanze.
Trattamento dei lavoratori
Art. 25 Trattamento e tutela dei lavoratori
L'Appaltatore e' obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del pre- sente contratto e, se cooperativa, anche dei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolge la for- nitura ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sosti- tuzione.
L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali rela- tivi al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, od a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia aderente alle as- sociazioni stipulanti o recede da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla natura e dimensioni dell'impresa di cui e' titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
Tutela dei lavoratori
L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assun- zione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell'inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali, , assicurativi ed antinfortunistici.
La Stazione appaltante provvederà d’ufficio ad accertare la regolarità contributiva (INPS, INAIL) mediante la richiesta del certificato DURC prima dell’emissione dei certificati di pagamento o in qualunque momento lo rite- nesse opportuno. L’accertamento sarà effettuato nei confronti dell’appaltatore.
L’impresa appaltatrice è tenuta all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei contratto e in particolare:
• nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applica- re integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il contratto;
• i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensio- ni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
• è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto colletti- vo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
• è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 (venti) per cento dei pagamenti, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del sal- do, se il contratto è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in cor- so d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
Per i casi sopra detti l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante a titolo di richiesta di ri- sarcimento danni.
Art. 26 Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore
Nella formazione del prezzo delle lavorazioni sono stati tenuti presenti e quindi sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri generali e particolari previsti nel Capitolato Generale. Sono altresì a carico dell’Appaltatore, oltre agli oneri descritti nel Capitolato Tecnico, gli oneri per gli obblighi seguenti, perché anche di essi si è tenuto conto nella formazione dei prezzi.
1. Sono a carico dell’Impresa tutte le spese e gli oneri relativi alle forniture, ivi comprese le spese di contratto, registrazione e sue consequenziali, oltre naturalmente il trasporto, l’imballo e la collocazione. E ciò perché nei prezzi unitari si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui ai precedenti articoli – tutto inclu- so e nulla escluso – per la completa esecuzione della fornitura e della sua collocazione.
I prezzi unitari predetti sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.
La Ditta aggiudicatrice non avrà quindi diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di al- cun genere per aumento dei costi dei materiali, della manodopera, perdite, eventuali delle quote dei contri- buti assicurativi, e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l’aggiudicazione salvo i casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia..
2. La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali
3. L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione dei Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato
4. L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di solle- vamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate
5. Lo sgombero e la pulizia dei locali entro cinque giorni dall'ultimazione della fornitura, con la rimozione di tutti i materiali residuali, gli imballaggi, i mezzi d'opera e le eventuali attrezzatrure
6. Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari (verbali, atti di sottomissione, certificati, etc.), le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
Art. 27 Esecuzione d'ufficio - Rescissione del contratto
Nel caso in cui l'Appaltatore non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in ge- nerale, in tutti i casi previsti dall’art. 108 del Codice, l’Amministrazione appaltante avrà diritto di procedere all’esecuzione d'ufficio dei lavori od alla rescissione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.
Il contratto relativo al presente capitolato si intende risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di inadempienza della ditta aggiudicataria relativa anche ad una sola delle obbligazioni contrattuali di ségui- to elencate, previa notificazione scritta da inviarsi a cura dell’Università, a mezzo lettera raccomandata con avvi- so di ricevimento, al domicilio della ditta aggiudicataria.
L’Università si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta di risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, nei seguenti casi:
a) frode nell’esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni dell’Università riguardo i tempi di esecuzione;
c) stato di inosservanza della ditta aggiudicataria riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
d) manifesta incapacità nell’esecuzione dei lavori;
e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assi- curazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
f) cessione, anche parziale, del contratto, o subappalto, al di fuori dei casi espressamente consentiti dal presente capitolato e dalla legislazione vigente;
g) sospensione dei lavori da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo;
h) avvenuta applicazione di penali per una somma complessiva pari al 10% dell’importo contrattuale.
In caso di risoluzione del contratto per fatto della ditta aggiudicataria, verranno riconosciuti a quest’ultima solo gli importi corrispondenti alla parte dei lavori eseguiti ed accettati dall’Università.
La ditta aggiudicataria dovrà in ogni caso risarcire l’Università di qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sua inadempienza.
Rimane ferma la facoltà da parte dell’Università di procedere d’ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni conte- stazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d’ufficio, potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l’annullamento del provvedimento adottato dall’Università e non potrà essere invocata dalla ditta aggiudicataria stessa per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo di consegna- re immediatamente la fornitura. Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, l’Università oltre all’applicabilità delle penali previste, procederà all’incameramento della cauzione prestata, all’eventuale escussione in danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni. In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto ovvero di altri fatti che impediscano comunque la stipulazione del contratto, l’Università si riserva la facoltà di procedere nello scorrimento della graduatoria.
L’Università può, inoltre, risolvere il contratto d’appalto in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile.
Composizione bonaria
Art. 28 Definizione delle controversie
In ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 205 e 206 del Codice e successive modifiche ed integrazioni si pre- cisa che:
1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II, e con esclusione dei contratti di cui alla parte IV, titolo III, affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 ai commi da 2 a 6.
2. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedi- mento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non pos- sono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecu- zione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
4. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.
5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del con- tratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In ca- so di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16. La pro- posta è formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.
6. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e infor- mazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interes- si al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordina- rio.
6-bis. L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo xxxxxxx ovvero di inutile decorso del termine per l’accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza
Composizione non bonaria
Si precisa che: “Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al punto precedente non possono essere deferite ad arbi- tri, restando competente, esclusivamente, il Foro di Palermo”.