ACCORDO
per la regolazione
ACCORDO
dei rapporti tra l’Ufficio
d’Ambito di Bergamo e la società Cogeide
S.p.A.
Delibera di Consiglio Provinciale n° 57 del 13/12/2019
Ufficio d’Ambito di Bergamo
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI 7
Articolo 3 Regime giuridico della gestione del s.i.i. nei Comuni di riferimento 11
Articolo 4 Perimetro delle attività gestite 11
Articolo 5 Durata delle gestioni conformi 12
Articolo 6 Contenuto del Piano d’Ambito 13
Articolo 7 Aggiornamento del Piano d’ambito 14
Titolo III STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO -FINANZIARIO 15
Articolo 8 Raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario 15
Articolo 9 Istanza di riequilibrio economico-finanziario 15
Articolo 11 Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio 16
Articolo 12 Responsabilità della Società 16
Titolo V CESSAZIONE E SUBENTRO 17
Articolo 13 Subentro del gestore d’Ambito Uniacque S.p.A. nelle gestioni conformi provviste di
provvedimento di salvaguardia e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente 17
Articolo 14 Procedura di subentro nella gestione non conforme operata da Cogeide S.p.A nel Comune di Castel Rozzone e corresponsione del valore di rimborso 19
Articolo 15 - Accordi di Programma Quadro 20
Titolo VI OBBLIGHI TRA LE PARTI 21
Articolo 16 - Obiettivi strutturali e relativi indicatori 21
Articolo 17 Realizzazione opere ed interventi, modalità, obiettivi e indicatori 21
Articolo 18 Varianti al Programma degli Interventi 24
Articolo 19 Obiettivi di qualità e relativi indicatori 25
Articolo 20 Ulteriori Attività 25
Articolo 21 Controlli da parte della Società 25
Articolo 22 Controllo da parte dell’Ufficio d’Ambito 26
Articolo 23 Comunicazione dati sui servizi 27
Articolo 24 Ulteriori comunicazioni alla Regione Lombardia 28
Articolo 25 Regolamenti all’utenza 28
Articolo 26 Carta dei servizi 28
Articolo 27 Piano di ricerca e riduzione delle perdite 29
Articolo 28 Piano di gestione delle emergenze e pronto intervento 29
Articolo 29 Ulteriori obblighi dell’Ufficio d’Ambito 29
Articolo 30 Ulteriori obblighi della Società 29
Articolo 31 Rapporti tra Grossista, Ufficio d’Ambito, Gestore d’Ambito e Cogeide S.p.A 30
Titolo VII PENALI, PENALIZZAZIONI E SANZIONI 31
Titolo VIII GARANZIE E ASSICURAZIONI 33
Articolo 35 Cauzione a garanzia delle penali di cui all’art. 33 33
Articolo 38 Continuità del servizio dopo la scadenza 34
Articolo 39 Modalità di aggiornamento dell’Accordo 34
Articolo 40 Clausole di tutela per i Finanziatori 34
Articolo 41 Composizione bonaria e Foro competente 34
Articolo 42 Imposte, tasse, canoni 35
Articolo 43 Spese contrattuali 35
Articolo 44 Elezione di domicilio 35
L’anno 2020, il giorno 17 del mese di giugno, in Bergamo nella sede dell’Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo, sita in via Xxxxxx Xxxxxxx n. 34, sono intervenuti per la stipula della presente Convenzione:
1. L’Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo (di seguito l’“Ufficio”), rappresentata dal sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Milano il 13/07/1963, c.f. BRTPNG63L13F205V il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio, domiciliato per la carica in Bergamo, via Xxxxxx Xxxxxxx n. 11 all’uopo autorizzato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 10/12/2019;
2. Cogeide S.p.A. (di seguito anche la “Società” o anche solo “Cogeide”) rappresentata dal sig. Xxxxxx Xxxxxx, nato a Lovere (BG) il 15/11/1971 , c.f. ZNDDNL71S15E704V il quale interviene nella sua qualità di Legale Rappresentante di Cogeide S.p.A., con sede in Mozzanica (BG), via Crema snc (c.f. 02200370167 n. di iscrizione Registro imprese 02200370167) munito dei necessari poteri come da Delibere del consiglio di Amministrazione del 30/11/2019 e 13/12/2019;
(congiuntamente anche “Parti”) i quali convengono e stipulano quanto segue.
PREMESSE
1. Con delibera di Conferenza d’Ambito n. 9 del 28.10.2004 l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo, costituitasi l’11.12.2001, ha approvato il Piano d’Ambito;
2. Con la delibera n. 4 del 20.03.2006 l’Autorità d’Ambito ha provveduto all’affidamento della gestione del servizio idrico integrato (s.i.i.) in favore di Uniacque S.p.A., società a totale partecipazione pubblica degli enti locali compresi nell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO), costituita secondo il modello in house providing;
3. Il 1° agosto 2006 tra l’Autorità e Uniacque S.p.A. è stato sottoscritto il contratto di servizio per la gestione del s.i.i. per la durata di anni 30, il cui testo rivisto e aggiornato ai sensi della delibera ARERA n. 656/2015, è stato approvato con la delibera di Consiglio provinciale n. 41 del 22.07.2016;
4. Con la delibera n. 4 del 18.06.2008 la Conferenza d’Ambito ha disposto la trasformazione dell’Autorità sino ad allora operante su base convenzionale ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 in Consorzio istituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del medesimo d.lgs. n. 267/2000;
5. Con proprie Deliberazioni del dicembre 2008 l’Autorità d’Ambito ha definito la verifica delle gestioni esistenti, disposte dai competenti enti locali anteriormente alla riorganizzazione del servizio ad opera dell’Autorità medesima, secondo le previsioni della normativa pro tempore vigente e, in particolare, ai sensi dell’art. 113, comma 15 bis d.lgs. n. 267/2000, dell’art. 172 d.lgs. 152/2006 e art. 23 bis l. n. 133/2008; in particolare, per quanto espressamente riferito a
Cogeide S.p.A., l’Autorità d’Ambito con delibera di Conferenza n. 20 dell’11.12.2008 ha espressamente opposto il proprio diniego in ordine all’istanza proposta dalla Società al fine del riconoscimento dell’ammissione alla continuazione in deroga ai termini di legge dei servizi idrici da essa operati per i seguenti 16 comuni: Arzago D’Adda, Bariano, Brignano Gera D’Adda, Calvenzano, Canonica D’Adda, Xxxxxxxxxx, Casirate D’Adda, Castel Rozzone, Fara Gera D’Adda, Fornovo X. Xxxxxxxx, Xxxxxx di Gera D’Adda, Morengo, Mozzanica, Pagazzano, Pontirolo Nuovo e Treviglio;
6. In esito all’impugnazione della delibera di Conferenza d’Ambito n. 20 dell’11.12.2008 e degli atti conseguenti, proposta da Cogeide S.p.A., il Tar Lombardia sezione distaccata di Brescia si è pronunciato, in favore della ricorrente, con la sentenza n. 242/2014 e la decisione è stata appellata dall’Ufficio d’Ambito avanti al Consiglio di Stato il quale ha confermato gli esiti del primo grado di giudizio, emettendo la sentenza n. 5236 del 13.12.2016;
7. considerati gli esiti delle vertenze di cui alla premessa che precede, l’Ufficio d’Ambito con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 4 del 22.03.2017, ha approvato la riapertura dell’istruttoria volta all’esecuzione del giudicato, la cui relazione e le cui conclusioni sono state approvate con delibera di Consiglio Provinciale n. 13 del 20.07.2017 e comunicate alla società con il provvedimento di cui alla nota dell’Ufficio d’Ambito n. prot.2993 del 27/07/2017;
8. mediante provvedimento dell’Ufficio d’Ambito è stato comunicato alla società che: “in esito all’istruttoria avviata in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito n. 4 del 22.03.2017, tenuto conto dei limiti negativi e conformativi del giudicato intervenuto sulle sentenze del TAR Lombardia, sezione distaccata di Brescia n. 242/2014 e n. 5236/2016 del Consiglio di Stato e considerato, altresì, il consolidamento degli effetti dell’organizzazione gestionale, che nel tempo ha garantito standard adeguati nello svolgimento dei servizi idrici affidati, in applicazione delle previsioni di cui all’art. 172, comma 2 del d.lgs n. 152/2006, si ritiene che Cogeide S.p.A. debba essere ammessa alla continuazione delle gestioni in essere sino alla scadenza individuata nelle convenzioni stipulate dai Comuni relativamente alla gestione dei servizi di Acquedotto, Fognatura e Depurazione nei comuni di: Arzago D’Adda, Bariano, Brignano Gera D’Adda, Calvenzano, Canonica D’Adda, Caravaggio, Casirate D’Adda, Fara Gera D’Adda, Fornovo S. Xxxxxxxx, Misano di Gera D’Adda, Morengo, Mozzanica, Pagazzano, Pontirolo Nuovo e Treviglio.
Di seguito si riportano le scadenze emerse dalla documentazione esaminata, con riferimento alla gestione dei servizi idrici operati da Cogeide S.p.A. per 15 Comuni:
Comune | Scadenza Acquedotto | Scadenza Fognatura | Scadenza Depurazione | |
1 | Arzago D’Adda | 31.12.2021 | 31.12.2031 | 31.12.20.2030 |
2 | Bariano | 31.12.2020 | 31.12.2034 | 31.12.20.2030 |
3 | Brignano Gera D’Adda | 31.12.2021 | 31.12.2031 | 31.12.20.2030 |
4 | Calvenzano | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.20.2030 |
5 | Canonica d’Adda | 31.12.2019 | 31.12.2031 | 31.12.20.2030 |
6 | Caravaggio | 31.12.2028 | 31.08.2031 | 31.12.20.2030 |
7 | Casirate d’Adda | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.20.2030 |
8 | Fara Gera d’Adda | 31.12.2019 | 31.12.2031 | 31.12.20.2030 |
9 | Fornovo San Xxxxxxxx | 31.10.2020 | 31.12.2031 | 31.12.20.2030 |
10 | Misano Gera D’Adda | 31.12.2021 | 31.12.2031 | 31.12.20.2030 |
11 | Morengo | 31.12.2021 | 31.12.2031 | 31.12.20.2030 |
12 | Mozzanica | 31.07.2020 | 31.12.2031 | 31.12.20.2030 |
13 | Pagazzano | 31.01.2023 | 31.12.2031 | 31.12.20.2030 |
14 | Pontirolo Nuovo | 31.01.2031 | 31.01.2031 | 31.12.20.2030 |
15 | Treviglio | 31.12.2031 | 31.12.2031 | 31.12.20.2030 |
Cogeide S.p.A. dovrà consentire l’immediato subentro del gestore d’Ambito Uniacque S.p.A., alle scadenza indicata dalle convenzioni per ciascuna delle fasi rientranti nel s.i.i., da essa operata nei comuni elencati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Ai sensi dell’art. 172 d.lgs. n. 152/2006, deve invece intendersi decaduta ex lege la gestione dei servizi di Fognatura e Depurazione nel comune di Castel Rozzone, dove Cogeide Spa non opera il s.i.i. completo di tutte le fasi, atteso che il servizio di Xxxxxxxxxx è già attualmente gestito dal gestore d’Ambito Uniacque S.p.A., così come statuito dal Tar Brescia con la sentenza n. 246/2014 e confermato successivamente dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5236/2016. Secondo i giudici aditi, infatti, la gestione dei servizi idrici in forma integrata è presupposto indefettibile per sottrarsi al meccanismo di decadenza automatica; pertanto lo svolgimento di talune soltanto delle funzioni non rende configurabile nella fattispecie concreta relativa al Comune di Castel Rozzone la continuazione della gestione dei servizi di Fognatura e Depurazione sino alle date di scadenza previste nelle rispettive convenzioni.
In esecuzione di quanto statuito giudizialmente, con le sentenze del Tar Lombardia, Brescia n. 246/2014 e n. 5236/20216 del Consiglio di Stato Cogeide Spa, Cogeide S.p.A. e il comune di Castel Rozzone dovranno quindi consentire l’immediato subentro di Uniacque S.p.A. nella gestione dei servizi di Fognatura e Depurazione, nel rispetto e secondo le modalità di cui alle previsioni normative e regolamentari di riferimento.”
9. l’art. 148, c. 1, d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che “L’Autorità di Ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse
idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all’art. 143, comma 1.”
10. l’art. 149 bis afferma il principio di unitarietà della gestione a livello d’ambito e la L.R. n. 26/2003 stabilisce che la Provincia, quale ente di governo d’Ambito esercita, tramite l’Ufficio d’Ambito le funzioni individuate dall’art. 48, c. 2, organizzando il servizio idrico integrato a livello di ambito territoriale ottimale nel rispetto del Piano d’Ambito;
11. le attività di gestione del servizio idrico in forma integrata sono state affidate a Cogeide
S.p.A. dai 15 Comuni di riferimento e sono regolate da apposite convenzioni / contratti di Servizio intercorrenti con i Comuni di riferimento originariamente affidanti;
12. la normativa nazionale e regionale riconoscono all’Ente di governo dell’Ambito e per esso all’Ufficio d’Ambito il ruolo di soggetto istituzionalmente preposto alla funzione di programmazione, regolazione e controllo del s.i.i. svolto dalla società Cogeide S.p.A. nei territori dei 15 comuni di riferimento e che si rende pertanto necessario assicurare all’Ufficio d’Ambito lo svolgimento delle funzioni di legge e regolamentari nel rispetto del principio di unitarietà della gestione e di parità di trattamento degli utenti dei gestori del s.i.i.;
13. Cogeide S.p.A. e i Comuni di riferimento da essa serviti convengono sull’assegnazione ex lege all’Ufficio d’Ambito di tutte le funzioni ad essa attribuite dalla normativa e dalla regolamentazione vigenti in materia di s.i.i. e, in particolare, sulla funzione di programmazione, regolazione e controllo del s.i.i. relativamente ai territori dei Comuni di riferimento;
14 La presente scrittura non sostituisce le convenzioni in essere con i Comuni di riferimento, in quanto legittimi affidanti dei servizi idrici in essi operati da Cogeide S.p.A e non costituisce affidamento da parte dell’Ufficio d’Ambito della gestione dei servizi idrici, limitandosi a regolare, secondo la normativa di settore, gli aspetti attinenti ai rapporti necessari tra l’Ufficio d’Ambito e Cogeide S.p.A. relativamente ai servizi idrici dalla stessa operati all’interno dell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Bergamo;
15 l’art. 172 comma 2, d.lgs. n. 152/2006 , come modificato dalla l. n. 164/2014, prevede che: “2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.”;
16. l’art. 172, comma 5, d.lgs. n. 152/2006 , come modificato dalla l. n. 164/2014, prevede che: “5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione.”;
17. La presente scrittura viene sottoscritta per quanto di competenza, presa d’atto e approvazione, dai 15 Comuni di riferimento in favore dei quali Cogeide S.p.A gestisce il s.i.i.
Tutto ciò premesso, al fine di provvedere ad una proficua collaborazione e alla regolazione dei rapporti tra l’Ufficio d’Ambito e Cogeide S.p.A e tenuto altresì conto delle direttive emesse dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e i servizi idrici (di seguito: “ARERA”) a disciplina del settore, le Parti con il presente Accordo (anche solo: “scrittura”) convengono e stipulano quanto segue.
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Definizioni
1.1 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione, si applicano le seguenti definizioni:
Acquedotto è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;
Adduzione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell’Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l’acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti
ADSCR (Average Debt Service Cover Ratio) è l’indice finanziario determinato con i dati desunti dal Piano Economico Finanziario come grandezza unica data dalla media dei rapporti annuali tra (a) il Flusso di Cassa Disponibile per Rimborsi (b) e il Totale Servizio del Debito per tutti i periodi sino alla scadenza della concessione;
Altre attività idriche è l’insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:
a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l’installazione e gestione di “case dell’acqua”, l’installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di xxxxx xxxx, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
c) l’esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all’interno dei condomini, l’istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l’istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico
di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l’engineering e altri lavori e servizi similari;
e) la riscossione;
Attività diverse è l’insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all’Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;
Captazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l’approvvigionamento diretto d’acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento,
Depurazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi ;
Fognatura è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l’allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;
Comuni di riferimento sono le 15 realtà municipali dove Cogeide S.p.A. gestisce il s.i.i. , sino alla scadenza delle convenzioni di affidamento stipulate da ciascun Comune con la Società per lo svolgimento delle attività di Acquedotto, Fognatura e Depurazione; i Comuni di riferimento globalmente intesi sono da identificarsi con i Comuni di: 1. Arzago D’Adda, 2. Bariano, 3. Brignano Gera D’Adda, 4. Calvenzano, 5. Canonica D’Adda, 6. Caravaggio, 7. Casirate D’Adda, 8. Fara Gera D’Adda, 9. Fornovo S. Xxxxxxxx, 10. Misano di Gera D’Adda, 11. Morengo, 12. Mozzanica, 13. Pagazzano, 14. Pontirolo Nuovo e 15. Treviglio
Distribuzione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l’acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l’utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;
DSCR (Debt Service Cover Ratio) è l’indice finanziario determinato con i dati desunti dal Piano Economico Finanziario ovvero dal bilancio di esercizio come rapporto annuale tra (a) il Flusso di Cassa Disponibile per Rimborsi (b) e il Totale Servizio del Debito per ogni periodo sino alla scadenza della concessione;
LLCR (Loan Life Cover Ratio) è l’indice finanziario determinato con i dati desunti dal Piano Economico Finanziario come grandezza annuale data dal rapporto tra (a) la somma attualizzata del Flusso di Cassa Disponibile per Rimborsi compresi tra l’istante di valutazione e l’ultimo anno previsto per il rimborso dei finanziamenti a medio/lungo termine in essere all’istante di valutazione, e (b) il debito residuo considerato allo stesso istante di valutazione. Il tasso di attualizzazione sarà determinato come tasso di interesse medio, ponderato sull’ammontare residuo dei finanziamenti a
medio/lungo termine in essere all’istante di valutazione, dei tassi di interesse applicabili ai suddetti finanziamenti allo stesso istante di valutazione;
Potabilizzazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l’acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all’acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;
Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;
Vendita all’ingrosso è l’attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;
Gestore d’Ambito è il gestore del servizio idrico integrato (s.i.i.) per l’ambito territoriale ottimale della provincia di Bergamo, cui l’Ente d’Ambito ha affidato la gestione dei servizi idrici in fora integrata ai sensi e per gli effetti dell’art. 149 bis e seguenti del d.lgs. n. 152/2006; nell’Ambito bergamasco alla data di redazione della presente scrittura, che è attualmente identificato in Uniacque S.p.A., come indicato nelle premesse, con cui l’Autorità d’Ambito il 1° agosto 2006 ha stipulato il relativo contratto di servizio per la gestione del s.i.i per l’A.T.O. della Provincia di Bergamo, da ultimo aggiornato ai sensi della delibera ARERA n. 656/2015, con la delibera di Consiglio provinciale n. 41 del 22/07/2016;
Grossista è un gestore del SII o un gestore conforme, operante anche in ambiti territoriali diversi, che esercita l’attività di cessione di acqua, potabile e non e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII o gestori conformi, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;
Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;
Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all’ Ufficio d’Ambito e previa verifica da parte di quest’ultimo;
Gestore conforme / Gestione conforme soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall’ Ufficio d’Ambito;
Gestione non conforme / Gestore non conforme soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento non assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e dichiarato cessato ex lege, come individuati dall’ Ufficio d’Ambito;
1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla legge, dalla normativa di settore e, in subordine, dai provvedimenti di regolazione emessi dall’ARERA ratione temporis vigente.
Articolo 2 Oggetto
2.1 Le parti sono consapevoli e accettano che la presente scrittura non costituisce affidamento della gestione del s.i.i. ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 000 xxx x xx. xxx x.xxx. x. 000/0000, xx quanto come rappresentato nelle premesse la gestione del s.i.i. per l’ambito territoriale ottimale
della provincia di Bergamo è stato disposto dalla Conferenza d’Ambito con la delibera n. 4 del 20/03/2006, in attuazione delle disposizioni di legge pro tempore vigenti, in favore di Uniacque
S.p.A. e la relativa convenzione di affidamento del servizio è stata sottoscritta tra l’Autorità d’Ambito e il gestore Uniacque S.p.A. il 1° agosto 2006 e da ultimo aggiornata, ai sensi della delibera ARERA n. 656/2015, con delibera di Consiglio provinciale n.41 del 22.07.2016.
Con la presente scrittura le Parti intendono quindi limitarsi a regolare e disciplinare gli ambiti di cooperazione necessaria tra Ufficio d’Ambito e la Società, ai sensi di legge, al fine di perseguire l’attuazione delle previsioni del Piano d’Ambito oltre alle disposizioni di settore emesse dall’ARERA e alle norme vigenti, con espresso riferimento alle aree attualmente gestite da Cogeide S.p.A., di cui al successivo articolo 4 “ Perimetro del servizio” per effetto degli affidamenti disposti dai comuni di 1. Arzago D’Adda, 2. Bariano, 3. Brignano Gera D’Adda, 4. Calvenzano, 5. Canonica D’Adda, 6. Caravaggio, 7. Casirate D’Adda, 8. Fara Gera D’Adda, 9. Fornovo S. Xxxxxxxx, 10. Misano di Gera D’Adda, 11. Morengo, 12. Mozzanica, 13. Pagazzano, 14. Pontirolo Nuovo e 15. Treviglio, la cui durata coincide con la scadenza prevista nelle rispettive convenzioni di cui al successivo art. 5 “Durata”, secondo i termini e le condizioni indicate negli articoli seguenti.
2.2 Le Parti, nel rispetto del Piano d'Ambito oltre che del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, si impegnano con la presente scrittura a realizzare le attività necessarie alla gestione del s.i.i., per le aree territoriali ricomprese nei Comuni di Riferimento, attualmente gestite da Cogeide S.p.A. fino alla scadenza delle convenzioni di affidamento in essere intercorrenti tra Cogeide S.p.A. e i Comuni di riferimento, secondo le tempistiche dettagliate nella premessa n. 8 e all’art. 5 della presente scrittura, fatto salvo quanto previsto all’art. 14 che segue con riferimento alla gestione dei servizi di Fognatura e Depurazione operati in favore del Comune di Castel Rozzone, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l’Ufficio d’Ambito si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente Scrittura, tra cui:
a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente scrittura
2.4 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.2, Cogeide S.p.A. si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente scrittura, tra cui:
a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall’ Ufficio d’Ambito in attuazione della normativa vigente;
b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del presente Accordo;
e) assumere specifici accordi di cooperazione con il Gestore d’Ambito Uniacque S.p.A., ove richiesto dal Gestore medesimo ovvero dall’Ufficio d’Ambito, per le attività a quest’ultimi riservate ex lege, nonché al fine di assicurare affidabilità, omogeneità, coerenza e adeguatezza dei livelli di gestione del s.i.i. riferiti complessivamente all’Ambito Territoriale Ottimale coincidente con l’intera provincia di Bergamo;
2.5 Cogeide S.p.A esercita i servizi affidatigli dai Comuni di riferimento secondo quanto previsto nei rispettivi contatti di servizio e/o nelle Convenzioni stipulate, impegnandosi ad eseguire la gestione dei servizi affidati in conformità alle previsioni della presente scrittura ed al Piano d’Ambito aggiornato da ultimo con la delibera di Consiglio provinciale n. 98 del 16.12.2015, nonché al Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente, per tutta la durata della gestioni di competenza della stessa Società.
2.6 Cogeide S.p.A è autorizzato in ciascuna delle Convenzioni / Contratti di servizio stipulati con i Comuni di riferimento a percepire e a riscuotere dagli utenti, come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico, la tariffa ed i corrispettivi individuati secondo quanto prescritto dalla legge e dalla pertinente normativa regolatoria ratione temporis vigente.
2.7 L’Ufficio d’Xxxxxx propone all’ARERA la Tariffa da praticare all’utenza dei 15 Comuni di Riferimento, in attuazione delle disposizioni vigenti, per ciascun periodo regolatorio. Al fine di ottemperare alle disposizioni impartite dall’ARERA, Cogeide S.p.A si impegna a comunicare, trasmettere ed eventualmente elaborare i dati necessari alla predisposizione della proposta tariffaria, nel rispetto delle previsioni e dei termini individuati di volta in volta dalla stessa ARERA.
Articolo 3 Regime giuridico della gestione del s.i.i. nei Comuni di riferimento
3.1 Cogeide S.p.A. è società a capitale misto pubblico / privato, il cui socio è stato selezionato mediante l’espletamento di idonea procedura ad evidenza pubblica, come giudicato dalle sentenza
n. 242/2014 del Tar Lombardia di Brescia e n. 5236/2016 del Consiglio di Stato.
Con provvedimento di cui alla nota prot. n. 2993 del 27/07/2017 l’Ufficio d’Ambito ha riconosciuto a Cogeide S.p.A. come Gestore conforme, ovvero - come da definizioni di cui all’art. 1 e dell’art. 172, comma 2 d.lgs. n. 152/2006 - operatore avente il diritto alla continuazione, sino alla scadenza delle originarie convenzioni di affidamento disposte dai Comuni interessati, della gestione dei servizi idrici in forma integrata in favore dei seguenti 15 Comuni ricadenti nell’ambito territoriale ottimale della provincia di Bergamo: Arzago D’Adda, Bariano, Brignano Gera D’Adda, Calvenzano, Canonica D’Adda, Caravaggio, Casirate D’Adda, Fara Gera D’Adda, Fornovo S. Xxxxxxxx, Misano di Gera D’Adda, Morengo, Mozzanica, Pagazzano, Pontirolo Nuovo e Treviglio. Con lo stesso provvedimento l’Ufficio d’Ambito ha altresì dichiarato non conforme la gestione dei servizi di Fognatura e Depurazione operati dalla società in favore del comune di Castel Rozzone.
Articolo 4 Perimetro delle attività gestite
4.1 I servizi idrici operati da Coeide S.p.A. sono costituiti, ai sensi di legge e secondo quanto previsto dalle Convenzioni/ Contratti di Servizio in essere alla data della sottoscrizione tra Cogeide
S.p.A e i Comuni di riferimento.
4.2 La gestione affidata alla società dai Comuni di Riferimento include altresì l’espletamento di tutte le attività e servizi di cui alle Definizioni e alle previsioni della presente scrittura, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dagli articoli 8,9,10 e 11 della presente scrittura.
4.3 L'esercizio del Servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei seguenti 15 Comuni di Riferimento ricadenti all’interno dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO), individuato come corrispondente ai confini della Provincia di Bergamo in forza dell’art. 3 l.r. Lombardia 20.10.1998, n. 21: 1. Arzago D’Adda, 2. Bariano, 3. Brignano Gera D’Adda, 4. Calvenzano, 5. Canonica D’Adda, 6. Caravaggio, 7. Casirate D’Adda, 8. Fara Gera D’Adda, 9. Fornovo S. Xxxxxxxx, 10. Misano di Gera D’Adda, 11. Morengo, 12. Mozzanica, 13. Pagazzano, 14. Pontirolo Nuovo e 15. Treviglio.
Articolo 5 Durata delle gestioni conformi
5.1 Le parti danno atto dell’esistenza di puntuali contratti di servizio / convenzioni di affidamento che recano le scadenze delle gestioni dei servizi di Acquedotto Fognatura e Depurazione, stipulate, per la gestione dei servizi di Acquedotto, Fognatura e Depurazione, tra Cogeide S.p.A. e i Comuni di Arzago D’Adda, Bariano, Brignano Gera D’Adda, Calvenzano, Canonica D’Adda, Xxxxxxxxxx, Casirate D’Adda, Fara Gera D’Adda, Xxxxxxx S. Xxxxxxxx, Xxxxxx di Gera D’Adda, Morengo, Mozzanica, Pagazzano, Pontirolo Nuovo e Treviglio [ALL. c].
Cogeide S.p.A. si impegna a provvedere a consentire il subentro del gestore d’Ambito Uniacque
S.p.A. nella gestione dei servizi idrici attualmente operati, secondo le scadenze riportate nei rispettivi contratti di servizio, per ciascuna fase (Acquedotto, Fognatura e Depurazione).
Pertanto, il presente Accordo produrrà i suoi effetti, con riferimento a ciascuna delle realtà municipali gestite, fino alla data di effettivo subentro del gestore d’Ambito Uniacque S.p.A. che dovrà avvenire in corrispondenza delle scadenze previste nelle Convenzioni/contratti di servizio stipulati con i Comuni di riferimento originari affidanti e precisamente:
Comune | Scadenza della gestione del servizio di Acquedotto | Scadenza della gestione del servizio di Fognatura | Scadenza della gestione del servizio di Depurazione | |
1 | Arzago D’Adda | 31.12.2021 | 31.12.2031 | 31.12.20.2030 |
2 | Bariano | 31.12.2020 | 31.12.2034 | 31.12.20.2030 |
3 | Brignano Gera D’Adda | 31.12.2021 | 31.12.2031 | 31.12.20.2030 |
4 | Calvenzano | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.20.2030 |
5 | Canonica d’Adda | 31.12.2019 | 31.12.2031 | 31.12.20.2030 |
6 | Caravaggio | 31.12.2028 | 31.08.2031 | 31.12.20.2030 |
7 | Casirate d’Adda | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.20.2030 |
8 | Fara Gera d’Adda | 31.12.2019 | 31.12.2031 | 31.12.20.2030 |
9 | Fornovo San Xxxxxxxx | 31.10.2020 | 31.12.2031 | 31.12.20.2030 |
10 | Misano Gera D’Adda | 31.12.2021 | 31.12.2031 | 31.12.20.2030 |
11 | Morengo | 31.12.2021 | 31.12.2031 | 31.12.20.2030 |
12 | Mozzanica | 31.07.2020 | 31.12.2031 | 31.12.20.2030 |
13 | Pagazzano | 31.01.2023 | 31.12.2031 | 31.12.20.2030 |
14 | Pontirolo Nuovo | 31.01.2031 | 31.01.2031 | 31.12.20.2030 |
15 | Treviglio | 31.12.2031 | 31.12.2031 | 31.12.20.2030 |
Cogeide S.p.A. si impegna a informare tempestivamente l’Ufficio d’Ambito fornendo adeguata comunicazione e documentazione attestante il progressivo subentro del Gestore d’Ambito Uniacque
S.p.A. nella gestione dei servizi idrici secondo le scadenze di cui alla presente tabella.
5.2 E’ fatta salva la facoltà di Cogeide S.p.A. e Uniacque S.p.A. di addivenire ad accordi per il subentro anticipato di quest’ultimo nella gestione dei servizi operati da Cogeide S.p.A. nei comuni di riferimento. In tale evenienza, Uniacque S.p.A. e Cogeide S.p.A, prima della sottoscrizione delle scritture a disciplina di detto subentro, informeranno l’Ufficio d’Ambito circa i termini, i tempi e i modi del subentro definiti negli accordi assunti, onde consentire le verifiche e i controlli di competenza dell’Ufficio d’Ambito e dell’ARERA, con particolare riferimento al Valore Residuo (VR) dovuto dal gestore subentrante in favore del gestore uscente. (art. 13.2 della presente scrittura)
5.3 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata delle gestioni operate da Cogeide S.p.A., nell’ambito dei Comuni di riferimento, può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, oltre che in caso di mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione di ARERA e secondo quanto previsto al successivo art. 13.
5.4 Nel caso di cui al paragrafo 5.3, la Società presenta motivata istanza all'Ufficio d’Ambito, specificando altresì l’estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e ne dà comunicazione all'ARERA. L'Ufficio d’Xxxxxx decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'ARERA la propria determinazione - unitamente al presente Accordo eventualmente aggiornato ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi 90 (novanta giorni), decorsi i quali in caso di silenzio l’istanza si avrà per approvata. I termini appena indicati potranno essere sospesi in caso di necessità di integrazioni e chiarimenti che dovranno essere rese dal gestore nei tempi e modi specificati dall’Ufficio d’Ambito o dall’ARERA e ricominceranno a decorrere successivamente all’adempimento delle richieste da parte del Gestore.
Titolo II PIANO D’AMBITO
Articolo 6 Contenuto del Piano d’Ambito
6.1 Il Piano d’Ambito, allegato alla presente scrittura (Allegato a)), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è formato, ai sensi dell’articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:
a) la Ricognizione delle infrastrutture, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture impiegate per la gestione del s.i.i., precisandone lo stato di funzionamento;
b) il Programma degli Interventi (PdI), che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di
infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall’ARERA, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
c) il Modello gestionale ed organizzativo, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;
d) il Piano Economico-Finanziario (PEF), che - nell’ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall’ARERA - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall’applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall’ARERA. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell’equilibrio economico- finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso e iscritte nell’albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.
e) L’Ufficio d’Ambito assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l’approvazione del Piano d’Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.
6.2 L' Ufficio d’Ambito assicura che le previsioni della presente scrittura consentano nel loro complesso di perseguire l’obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.
Articolo 7 Aggiornamento del Piano d’ambito
7.1 Ai fini dell’applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall’ARERA, l' Ufficio d’Ambito - all’inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall’ARERA - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo “specifico schema regolatorio” composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:
a) l’aggiornamento del Programma degli Interventi (PdI), che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all’orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall’ARERA, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
b) l’aggiornamento del Piano Economico-Finanziario (PEF), che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall’ARERA - l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
c) la Convenzione di gestione con il soggetto affidatario per l’Ufficio d’Ambito della gestione del s.i.i, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall’ARERA (Uniacque S.p.A., premesse n. 2 e 3 e art. 2.1) e la scrittura per la regolazione dei rapporti tra l’Ufficio d’Ambito e il gestore dei servizi idrici in forma integrata gestore dei servizi idrici ritenuto “conforme” dall’Ufficio d’Ambito (ovvero il presente accordo con Cogeide S.p.A., premesse n. 8 e 13)
7.2 L’Ufficio d’Ambito assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l’approvazione della predisposizione tariffaria da applicarsi all’utenza servita da Cogeide S.p.A., i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.
7.3 L'Ufficio d’Ambito assicura che l’aggiornamento del Piano d’Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l’obiettivo di mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.
Titolo III STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Articolo 8 Raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario
8.1 Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'ARERA e a quanto precisato nella presente Scrittura.
Articolo 9 Istanza di riequilibrio economico-finanziario
9.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all' Ufficio d’Ambito istanza di riequilibrio.
9.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
9.3 È obbligo di Cogeide S.p.A. comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.
9.4 La Società può provvedere alla presentazione di ulteriori istanze di riequilibrio anche nell’eventualità in cui, approvata una misura di riequilibrio, i soggetti Finanziatori rappresentino elementi nuovi e sopravvenuti che ostacolino l’accesso al credito del Gestore medesimo.
Articolo 10 Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario
10.1 Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:
a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'ARERA, con particolare riferimento a:
- trattamento dei costi di morosità;
- allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell’articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda
dell’utenza;
c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dal presente Accordo;
d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'ARERA, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti o previste da leggi e da normativa di settore.
10.2 Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.
Articolo 11 Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio
11.1 L'Ufficio d’Xxxxxx decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l' Ufficio d’Ambito, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
11.2 L'ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall' Ufficio d’Ambito nei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre 180 (centottanta) giorni dalla ricezione dell’istanza. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA può disporre misure cautelari.
11.3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.
Titolo IV TRASFERIMENTO DI RETI, IMPIANTI E INFRASTRUTTURE ATTINENTI ALLA GESTIONE DEI SERVIZI IDRICI
Articolo 12 Responsabilità della Società
12.1 Cogeide S.p.A è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni delle concessioni amministrative e delle convenzioni e/o contratti di servizio in essere con i Comuni affidanti, nonché della presente scrittura e dei relativi allegati.
12.2 Grava sulla Società la responsabilità derivante dalla gestione delle opere di cui risulta proprietario e in uguale misura grava su di essa la responsabilità delle opere di terzi affidate al medesimo, pur restando nella proprietà dei terzi, nonché di quelle opere affidate o realizzate direttamente dalla società successivamente all’avvio della gestione e alla sottoscrizione della presente scrittura.
12.3 La società ove, all’atto di presa in carico dei beni da enti locali o da terzi ovvero successivamente. rilevi elementi di non conformità di quegli stessi beni, pone in essere tutte le misure necessarie alla messa in pristino nel più breve tempo possibile, eventualmente disponendo,
se non sono realizzabili soluzioni tecniche alternative, anche la chiusura temporanea ovvero l’interruzione del funzionamento del bene, informando tempestivamente l’Ufficio d’ambito ed il soggetto proprietario del bene.
La Società, per quanto concerne le infrastrutture idriche prese in carico da soggetti terzi, enti locali e/o società, e con particolare riferimento a quelle della depurazione, fermi restando gli oneri di buon funzionamento che impongono di predisporre le misure necessarie alla messa in pristino ovvero all’adeguamento tecnico, definisce unitamente all’Ufficio d’Ambito i tempi, incluse eventuali proroghe, necessari all’adeguamento e all’adozione di tutti gli accorgimenti e/o opere utili alla messa a norma di detti impianti.
12.4 L’Ufficio d’Ambito si impegna ad informare tempestivamente i competenti uffici della Provincia dei tempi concordati con la Società per la messa in pristino, l’adeguamento tecnico e comunque la messa a norma di impianti per i quali sussiste la competenza della Provincia all’irrogazione di sanzioni.
12.5 La società terrà sollevati e indenni l’Ufficio d’Ambito, nonché il personale da esso dipendente, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con i servizi stessi, salvo nei casi in cui sia ravvisabile il dolo o la colpa dei predetti e salvo quanto previsto ai paragrafi seguenti.
Titolo V CESSAZIONE E SUBENTRO
Articolo 13 Subentro del gestore d’Ambito Uniacque S.p.A. nelle gestioni conformi provviste di provvedimento di salvaguardia e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente
13.1 L’art. 172 comma 2 del d.lgs. n. 152/2006 prevede espressamente che: “2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.”.
Il successivo comma 5 dispone: “5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione.”.
La Società, in attuazione delle previsioni di legge provvederà ad agevolare il tempestivo subentro del Gestore d’Ambito Uniacque S.p.A. in corrispondenza della scadenza delle attività idriche gestite per i Comuni di riferimento, come indicata nelle Convenzioni in essere e alla premessa 8 e all’art. 5 della presente scrittura.
13.2 L’Ufficio d’Ambito e la Società danno atto che il subentro nelle gestioni può essere anticipato per effetto dell’assunzione di accordi, tra la Società medesima e il Gestore d’Ambito, che devono soggiacere all’approvazione dell’Ufficio d’Ambito e dell’ARERA come previsto nella Convenzione in essere con il Gestore d’Ambito, i cui contenuti minimi obbligatori sono stati definiti dall’ARERA con delibera n. 656/2015 e recepiti nel testo della Convenzione approvato con Delibera di Consiglio provinciale n. 41 del 22.07.2016.
13.3 L’Ufficio d’Ambito almeno 8 mesi prima delle scadenze indicate all’art. 5, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d’ambito.
13.4 L’Ufficio d’Ambito, individua, con propria deliberazione da sottoporre all’approvazione di ARERA, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione ARERA, fissando altresì l’obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantesimo giorno antecedente all’avvio del nuovo affidamento, prevedendone l’obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all’avvio del nuovo affidamento. A Tal fine, il Gestore uscente formula la propria proposta entro sessanta giorni dall’avvio della procedura; l’Ufficio d’Ambito delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette ad ARERA la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
13.5 In caso di disaccordo del Gestore uscente in ordine alla determinazione del valore di subentro dovuto dal gestore entrante, effettuata dall'Ufficio d’Ambito, Cogeide Spa può presentare le proprie osservazioni all'ARERA entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'Ufficio d’Ambito. L'ARERA tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica ed approvazione.
13.6 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Gestore trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d’intesa con l’Ufficio d’Ambito.
13.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato
13.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro da parte del gestore entrante, come approvato dall'ARERA il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall’Ufficio d’Ambito unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della gestione comunque entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti.
L’Ufficio d’Ambito si impegna, dopo l’approvazione da parte di ARERA del valore di subentro, a far depositare al Gestore entrante una garanzia fidejussoria come previsto dall’ARERA.
13.9 Cogeide S.p.A accetta l’eventualità della proroga delle gestioni alle scadenze indicate all’art. 5 nel caso e alle condizioni individuate nel periodo precedente oltre a eventuali ulteriori condizioni attinenti alla gestione dei servizi, eventualmente utili o necessarie, che saranno definite dall’Ufficio d’Ambito per tutti gli aspetti di competenza ex lege.
13.10 In data 10.12.2019 Cogeide ha depositato presso il TAR Brescia atto di rinuncia al ricorso n. 1264/2016, e il TAR Brescia si è pronunciato con Decreto n. 127 del 08/06/2020. Le parti danno quindi atto che deve ritenersi conclusa la vertenza connessa a tutte le questioni sottese al ricorso rinunciato.
Le parti convengono che in ogni caso il valore di rimborso degli impianti dovuto a Cogeide S.p.a. dal Gestore d’Ambito in vista del subentro sia determinato applicando i criteri della vigente regolazione di ARERA o dell’eventuale disciplina normativa sopravvenuta.
13.11 Le parti convengono che all’atto di subentro alle scadenze individuate all’art. 5 che precede, il gestore d’Ambito corrisponderà a Cogeide Spa il valore risultante dall’applicazione dei criteri di cui alla regolazione ARERA vigente .
Le parti danno atto che i criteri di determinazione del valore di rimborso di cui al presente articolo operano esclusivamente nei rapporti tra Cogeide S.p.a., Ufficio d’Ambito e Gestore entrante ai soli fini del subentro del Gestore d’ambito. È fatto salvo il diritto di Cogeide S.p.a. di agire nei confronti di soggetti diversi dall’Ufficio d’Ambito o dal Gestore d’Ambito, per il riconoscimento
dell’eventuale maggior valore degli impianti determinato facendo riferimento a parametri diversi da quelli ARERA qui utilizzati per la definizione del valore di subentro che sarà corrisposto dal Gestore d’Ambito.
Articolo 14 Procedura di subentro nella gestione non conforme operata da Cogeide S.p.A nel Comune di Castel Rozzone e corresponsione del valore di rimborso
14.1 Considerato quanto rappresentato al Capitolo 5 e 6 del Piano d’Ambito (All. a e b) alla Premessa 8 e del presente Accordo, le Parti prendono atto che la gestione dei servizi idrici di Fognatura e Depurazione operati da Cogeide S.p.A. nel Comune di Castel Rozzone è stata dichiarata gestione non conforme, decaduta ex lege con la delibera di Consiglio provinciale n. 13 del 20.07.2017 e con provvedimento dell’Ufficio d’Ambito prot. n. 2993 del 27/07/2017 in quanto affidamento non assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente, ai sensi dell’art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/2006.
14.2 Con la sottoscrizione del presente Accordo il gestore uscente Cogeide S.p.A. si impegna a porre in essere nell’immediato tutte le iniziative necessarie secondo legge volte alla realizzazione del processo di subentro nella gestione dei servizi idrici di Fognatura e Depurazione in favore del comune di Castel Rozzone del gestore d’Ambito entrante Uniacque S.p.A., in ottemperanza al principio di unicità e accorpamento della gestione di cui al d.lgs. n. 152/2006
14.3 L’art. 15 della Convenzione in essere tra l’Ufficio d’Ambito e Uniacque S.p.A., approvata con Delibera di Consiglio provinciale n. 41 del 22.07.2016, prevede che al fine di accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, è sempre fatta salva la facoltà per il Gestore d’Ambito Uniacque S.p.A. di raggiungere specifici accordi con i gestori non conformi e che in detti casi il Gestore subentrante (Uniacque S.p.A.), unitamente al Gestore non conforme uscente (in questo caso, Cogeide S.p.A) sentiti i soggetti Finanziatori, individuano l’eventuale valore di rimborso spettante all’uscente, in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'ARERA espressamente individuata o comunque compatibile con la posizione di Gestore uscente non conforme, definendo altresì i termini e le modalità per la relativa corresponsione. In ogni caso, ivi inclusa l’ipotesi di carenza di criteri definiti dall’ARERA, i Gestori subentrante e uscente al fine di definire l’anzidetto valore di rimborso dovranno tenere conto delle previsioni di cui al d.lgs. n. 152/2006, della regolamentazione tariffaria pro tempore vigente, oltre che delle eventuali indicazioni in proposito contenute in sentenze passate in giudicato ovvero in sentenze di primo grado non sospese in via cautelare in appello, che siano intervenute in esito a contenziosi tra il Gestore subentrante e/o l’Ufficio d’Ambito e il Gestore non conforme uscente, definendo altresì i termini e le modalità per la corresponsione del valore di rimborso medesimo.
14.4 L’art. 15 della Convenzione con Uniacque prevede altresì che il Gestore subentrante Uniacque S.p.A. unitamente al Gestore uscente trasmettano la proposta di valore di rimborso di cui al paragrafo che precede all’Ufficio d’Ambito il quale delibera entro 60 giorni dal ricevimento della proposta medesima e la sottopone alla verifica e approvazione dell’ARERA che dovrà intervenire nei successivi sessanta giorni.
14.5 L’art. 15 della Convenzione con Uniacque dispone inoltre che a seguito dell’invio all’ARERA della proposta i Gestori possono presentare eventuali ulteriori osservazioni all’XXXXX xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla deliberazione dell’Ufficio d’Ambito, di cui l’ARERA tiene conto nell’ambito del procedimento di verifica e approvazione.
14.6 Il Gestore non conforme uscente trasferirà, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio nei tempi e nei modi individuati e convenuti nella proposta formulata dai Gestori medesimi.
Le parti danno atto che i criteri di determinazione del valore di rimborso di cui al presente articolo operano esclusivamente nei rapporti tra Cogeide S.p.a., Ufficio d’Ambito e Gestore entrante, ai soli
fini del subentro del Gestore d’ambito. È fatto salvo il diritto di Cogeide Spa di agire nei confronti di soggetti diversi dall’Ufficio d’Ambito o dal Gestore d’Ambito, per il riconoscimento dell’eventuale maggior valore degli impianti determinato facendo riferimento a parametri diversi da quelli ARERA qui utilizzati per la definizione del valore di subentro che sarà corrisposto dal Gestore d’Ambito.
14.7 Con la sottoscrizione della presente scrittura Cogeide accetta e condivide il percorso delineato ai paragrafi che precedono, impegnandosi a consentire nell’immediato il subentro di Uniacque nella gestione dei servizi idrici nel Comune di Castel Rozzone.
Articolo 15 - Accordi di Programma Quadro
15.1 Al fine di regolare i rapporti economici pregressi, la Società dichiara di essere a conoscenza dell’Accordo intervenuto tra l’Ufficio d’Ambito e il Gestore Uniacque S.p.A. in data 19.06.2013 di cui all’allegato d), notificato a Cogeide S.p.A a cura del Gestore - secondo quanto in esso previsto all’art. 8, comma2-, con cui è stata data attuazione alle previsioni di cui alla delibera AEEG n. 585 del 28.12.2012 recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013”. In base a detto Accordo sono stati ceduti dall’Ufficio d’Ambito ad Uniacque S.p.A. i crediti vantati dal primo nei confronti dei gestori presenti sul territorio, tra cui Cogeide S.p.A., maturati in attuazione delle previsioni di cui all’art. 141, c. 4 della l. n. 388/2002, nonché delle delibere CIPE nn. 23 e 25 del 2001 e della Delibera di Giunta Provinciale n. 729 del 29.12.2001.
15.2 In particolare, l’art. 4 dell’Accordo prevedeva che: “Art. 4. - Cessione dei crediti. - 1. L’Ufficio d’Ambito, inoltre, sempre ai fini esposti all'art. 2, si impegna a cedere, così come cede, al gestore unico, ai sensi dell'art. 1260 cod. civ., i diritti di credito maturati nei confronti di tutti i soggetti che, a vario titolo, hanno riscosso la tariffa del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo con riferimento all'addizionale disposta ai sensi della L. 388/2000 e dovuta per gli anni dal 2002 al 2011 compresi, così come risultanti dal relativo allegato alla delibera del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito n. 13 del 25 ottobre 2012, nonché tutti i crediti per il medesimo titolo che matureranno anche successivamente al 2012 (…)”.
15.3 La Delibera di Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito n. 13/2012 aveva stimato in euro 3.900.000 (€ tremilioninovecentomila/00) il credito maturato nei confronti di Cogeide S.p.A., assumendo quale parametro di riferimento per ciascuno degli anni dal 2007 al 2012 inclusi la somma pari a euro 650.000 (€ seicentocinquantamila/00) versata da Cogeide a S.p.A ll’Ufficio d’Ambito ogni anno dal 2001 fino all’anno 2006 incluso, in attuazione delle disposizioni richiamate sopra, ovvero quale quota del 20% prelevata all’utenza al fine preciso di finanziare gli interventi realizzati nell’Ambito della Provincia di Bergamo mediante la stipula di 101 Accordi di Programma Quadro.
15.4 La Società con nota prot- n. 5404/19 del 10.10.2019 ha dichiarato che, per effetto dell’applicazione della Delibera di Giunta Provinciale n. 729/2001, mediante l’applicazione della tariffa praticata all’utenza e individuata secondo le modalità previste dalle convenzioni in essere con i Comuni di riferimento, per gli anni dal 2007 al 2011 è stata introitata una somma complessivamente pari a € 3.706.780.
15.5 La Società dichiara che detta somma è stata interamente utilizzata al fine di realizzare le seguenti opere idriche, di cui al file allegato g), attualmente nella disponibilità di Cogeide S.p.A. e da essa gestite.
Titolo VI OBBLIGHI TRA LE PARTI
Articolo 16 - Obiettivi strutturali e relativi indicatori
16.1 Le modalità e i termini per l’adempimento agli obiettivi strutturali connessi alla realizzazione del Programma degli Interventi contenuto nel Piano d’Ambito ed i relativi indicatori e standard tecnici sono indicate nel successivo articolo 17.
16.2 Eventuali variazioni al Programma degli Interventi sono disciplinate ai sensi del successivo art. 18.
16.3 Il Programma degli Interventi di cui all’orizzonte temporale 2018 – 2022, dovrà comunque recepire tutte le evoluzioni e modifiche che si dovessero evidenziare come necessarie nel controllo periodico consuntivo che effettuerà l’Ufficio d’Ambito, come previsto dal successivo art. 17.
16.4 Il Programma degli Interventi riferito all’orizzonte temporale 2023 - 2031, stabilisce gli obblighi minimi di investimento del Gestore nell’arco temporale di affidamento costituendo una base di programmazione per una successiva analitica previsione periodica di aggiornamento che dovrà essere svolta congiuntamente fra Gestore e Ufficio d’Ambito.
16.5 La Società è tenuta a raggiungere gli obiettivi strutturali nei tempi e nei modi prescritti dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente, attraverso la realizzazione dei progetti di intervento indicati nel medesimo Piano.
16.6 In difetto si applicano le penalizzazioni previste dal successivo articolo 33 (“Penalizzazioni”).
Articolo 17 Realizzazione opere ed interventi, modalità, obiettivi e indicatori
17.1 La realizzazione del Piano degli Interventi, con le sue modifiche e aggiornamenti, è alla base della strategia d'intervento che informa tutta l'azione della Gestione per il periodo di riferimento della gestione. Esso si pone come documento fondamentale sulla base del quale operare per il raggiungimento della efficienza, efficacia ed economicità che rimane l'obbiettivo fondamentale del servizio.
17.2 All’Ufficio d’Ambito sarà garantita la possibilità di accedere al sistema informativo territoriale in consultazione.
17.3 Cogeide Spa trasmetterà le informazioni sull’andamento del Programma degli Interventi tramite PEC attraverso una Relazione semestrale entro il 30 settembre di ogni anno e entro il 31 marzo dell’anno successivo, compilando le informazioni specifiche previste da un report in formato Excel predisposto dall’Ufficio d’Ambito.
17.4. Si rimanda all’art. 18 che segue per la definizione di variante al Piano e per la procedura di approvazione delle stesse ad opera dell’Ufficio d’Ambito.
17.5 Cogeide Spa è obbligato a realizzare il Programma degli Interventi approvato con il Piano d’Ambito secondo le regole meglio specificate nella presente scrittura.
17.6 Il Programma degli Interventi si distingue nei seguenti periodi:
a) Orizzonte Temporale 1 di BREVE periodo: dall’anno 2018 all’anno 2022;
b) Orizzonte Temporale 2 di MEDIO LUNGO periodo: dall’anno 2023 all’anno 2031 - fine scadenza della gestione della società.
17.7 Date le premesse di cui ai paragrafi che precedono, si ravvisano le seguenti modalità d'intervento per le quali sono indicate le procedure:
a) Interventi operati direttamente da Cogeide S.p.A che impegna i capitali necessari agli interventi previsti dal Programma degli Interventi. Tali capitali possono essere reperiti da Cogeide S.p.A con qualsiasi mezzo finanziario, nel rispetto delle procedure di legge.
b) Le procedure per la realizzazione dei lavori e il loro affidamento sono quelle previste dalla normativa vigente;
c) Interventi con fondi pubblici: le procedure sono le medesime citate al punto precedente;
d) Esecuzione diretta da parte degli Enti Locali interessati: vige quanto stabilito dall'articolo 157 del D. Lgs. 152/06 e Cogeide Spa avrà diritto a esprimere il suo parere vincolante sugli atti progettuali e a esprimersi in sede di collaudo.
17.8 Sono obiettivi strutturali e indicatori connessi alla realizzazione del Programma interventi contenuto nel Piano d'Ambito i seguenti:
NUMERO | OBIETTIVO | INDICATORE |
1 | PREDISPOSIZIONE PIANO DI RICERCA PERDITE IDRICHE E FOGNARIE : Raccolta dei i dati disponibili sulla stima delle perdite; Contenimento delle perdite; | Entro 12 mesi dall’approvazione |
2 | PREDISPOSIZIONE PIANO DI GESTIONE E PREVENZIONE DELLE EMERGENZE IDRICHE | Entro 12 mesi dall’approvazione |
3 | COMPLETAMENTO DEL CENSIMENTO SCARICHI INDUSTRIALI: integrare il sistema Geodatabase GIS dell’U.ATO attraverso la determinazione puntuale e georeferenziata di tutti gli scarichi industriali in fognatura con i dati di portata e di qualità dello scarico e la codifica della rete fognaria e del bacino di depurazione di appartenenza; valutare i dati di composizione e qualità degli scarichi industriali mettendoli in relazione con la conformità degli scarichi degli impianti di depurazione in particolar modo nei casi in cui lo scarico dell’impianto registri una non conformità, per stabilire le problematiche da affrontare e le strategie di intervento; | Entro 12 mesi dall’approvazione |
valutare l’incidenza degli scarichi industriali e delle sostanze in essi contenute sui diversi impianti e individuare quegli impianti per i quali si ritiene significativo ampliare il set di sostanze da tenere sotto osservazione nei controlli. | ||
4 | COMPLETAMENTO DEL RILIEVO DELLE RETI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO rendendolo compatibile con il GIS dell’Ufficio d’Ambito per le analisi dell’ufficio stesso o consentendo l’accesso al webgis aziendale. | Entro 12 mesi dall’approvazione |
5 | COMPLETAMENTO DATA BASE INFORMATICO I dati cartografici georeferenziati dovranno contenere anche, oltre al rilievo delle reti vere e proprie, le rogge ed i canali tombinati e collettati, che generano un apporto significativo di acque parassite e che implicano l’assenza di tratti fognari, per quanto di competenza del gestore. | Entro 12 mesi dall’approvazione |
6 | VERIFICA DI AREE NON FOGNATE FUORI AGGLOMERATO: dovrà essere analizzata la situazione de aree limitrofe ai confini dell’agglomerato e altamente urbanizzate nelle quali è necessario realizzare estensioni di rete fognaria. | Entro 12 mesi dall’approvazione |
7 | RILIEVO SFIORATORI: effettuare il rilievo degli sfioratori di tutte le reti fognarie e la valutazione tecnica del loro stato di conservazione e del loro funzionamento per poter determinare quale sia l’impatto di tali manufatti sulla qualità dei corpi idrici ricettori e programmarne di conseguenza eventuali ottimizzazioni. | Entro 12 mesi dall’approvazione |
8 | CENSIMENTO PUNTI DI APPROVVIGGIONAMENTO: verificare puntualmente e con adeguato dettaglio tutti i punti di approvvigionamento; Verificare se per tutti i punti di approvvigionamento | Entro 12 mesi dall’approvazione |
sussistono delle concessioni vigenti; Verificare che per tutti i punti di approvvigionamento i comuni nel cui territorio sono situati tali punti, dispongano i necessari provvedimenti urbanistici sulle aree di tutela. | ||
9 | ANDAMENTO PIANO DI INTERVENTI | Rispetto dei tempi inseriti nel Piano d’Ambito o loro motivate variazioni risultanti dai report di cui sopra |
Articolo 18 Varianti al Programma degli Interventi
18.1 L’ufficio d’Ambito si riserva il diritto di proporre la variazione del Programma degli interventi per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti del servizio medesimo. In tal caso, l’Ufficio sottopone al Gestore la proposta di variante, con le conseguenti correzioni al Piano economico – Finanziario e alla Tariffa, nonché con le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi e le tempistiche di attuazione della variante al Programma degli Interventi.
18.2 La Società, nell’accettare la variante di cui al paragrafo che precede si impegna a produrre i piani esecutivi dettagliati entro i termini individuati unitamente all’Ufficio d’Ambito.
18.3 La Società a sua volta può presentare all’Ufficio domanda di variante al Programma degli Interventi per ottemperare a nuove e motivate esigenze, obblighi di legge o di regolamento, inerente l’utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata circa le conseguenze sul piano tecnico-economico e in particolare sulla tariffa, oltre a contenere la precisa indicazione dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi proposti, nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi a nuovi obiettivi.
18.4 Nel caso in cui la domanda di variante proposta dalla Società corrisponda a nuovi obblighi di legge o di regolamento, essa non potrà essere respinta dall’Ufficio d’Ambito che comunque potrà apporre prescrizioni vincolanti alla variante proposta dal Gestore.
18.5 Le eventuali domande di variante proposte dalla Società che non corrispondono a nuovi obblighi di legge o di regolamento, a prescindere dal momento della loro presentazione, devono essere esaminate dall’Ufficio in sede di revisione del Piano d’Ambito.
18.6 L’Ufficio è tenuto a pronunciarsi entro 90 (novanta) giorni decorrenti dal momento della proposizione della domanda di variante.
18.7 Il decorso del termine suddetto senza un provvedimento espresso da parte dell’Ufficio d’Ambito equivarrà ad accettazione della proposta. Il termine potrà essere sospeso per 60 giorni e per una sola volta, in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte dell’Ufficio che la Società dovrà rendere in forma completa e coerente con la richiesta rivolta dall’Ufficio stesso e ricomincerà a decorrere con l’esatto adempimento alla richiesta di integrazione.
18.8 Per Varianti, di cui al presente articolo, si intendono un nuovo intervento non previsto dal Programma degli interventi o la maggiorazione del costo di un intervento già previsto, ovvero lo stralcio di un intervento previsto e non più ritenuto necessario o da sostituirsi con un altro.
18.9 Non sono considerate varianti da autorizzarsi preventivamente la variazione in diminuzione del costo di un intervento già previsto. Non sono inoltre considerate varianti oggetto di autorizzazione preventiva da parte dell’Ufficio d’Ambito, la realizzazione di opere che la Società esegue in esecuzione di piani di urbanizzazione con oneri completamente a carico di terzi richiedenti. Queste variazioni, non soggette ad autorizzazione preventiva, dovranno comunque essere comunicate all’Ufficio d’Ambito nei tempi previsti dal precedente art. 17.
Articolo 19 Obiettivi di qualità e relativi indicatori
19.1 All’art. 18 che precede sono stabiliti gli obiettivi di qualità dei servizi ed i relativi indicatori e standard organizzativi;
19.2 La Società è tenuta a rispettare gli indicatori e a raggiungere i livelli di qualità dei servizi nei tempi e nei modi prescritti dall’art. 18. In difetto si applicano le penalizzazioni previste dal successivo art. 33.
19.3 La Società sottopone all’Ufficio d’Ambito la Carta del servizio applicata all’utenza all’atto della sottoscrizione della presente scrittura, affinché l’Ufficio d’Ambito ne verifichi l’intervenuto adeguamento alle prescrizioni ARERA. In caso di necessità di adeguamento, della Carta del servizio attualmente in vigore, alle prescrizioni attualmente impartite dall’ARERA gli stessi dovranno essere sottoposti all’Ufficio d’Ambito per la preventiva autorizzazione all’applicazione all’utenza.
I necessari adeguamenti della Carta dei Servizio alle prescrizioni in emesse dall’ARERA successivamente alla sottoscrizione della presente scrittura, dovranno del pari essere sottoposti all’Ufficio d’Ambito per la preventiva autorizzazione all’applicazione all’utenza.
Articolo 20 Ulteriori Attività
20.1 La Società si impegna a coadiuvare l’Ufficio d’Ambito nello svolgimento di attività anche di carattere amministrativo, accettando sin da ora eventuali deleghe di funzioni, consentite dall’ordinamento pro tempore vigente, che l’Ufficio riterrà necessario e opportuno istituire o delegare al fine di ottimizzare lo svolgimento dell’attività di competenza, nei territori dei Comuni di riferimento, per il raggiungimento di obiettivi individuati da norme e regolamenti nazionali e regionali, in particolare, ma non in via esclusiva, con riferimento: ai sensi e per gli effetti dell’art. 128 d.lgs. n. 152/2006, alle attività legate all’effettuazione dei controlli tecnici sugli scarichi in rete fognaria e i prelievi prescritti da piani di controllo puntualmente definiti dalla stesso Ufficio d’Ambito, secondo le modalità indicate dallo stesso Ufficio d’Ambito; alle procedure espropriative di cui all’art. 158 bis d.lgs. n. 152/2006 e art. 48, comma 2, lettera j), l.r. 26/2003.
Articolo 21 Controlli da parte della Società
21.1 L’Ufficio d’Ambito prende atto che la Società dichiara di disporre di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi in grado di assicurare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 128 e 165 del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 7 del d.lgs. n. 31/2001, un periodico, diffuso, effettivo e imparziale sistema di controlli preventivi e successivi sulla qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e distribuzione, nei potabilizzatori, negli scarichi di pubblica fognatura e nei depuratori, questi ultimi anche in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. n. IX/4621 del 28.12.2012 “Approvazione della «Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi dell’allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e
successive modifiche e integrazioni» e revoca della deliberazione di giunta regionale 2 marzo 2011,
n. 1393.”. A tal fine, la Società può avvalersi di laboratori esterni accreditati, individuati in ottemperanza alle previsioni di cui al quadro normativo pro tempore vigente.
21.2 La Società deve comunicare all’Ufficio d’Ambito le necessarie informazioni in merito ai controlli di cui all’art. 128, c. 2 d.lgs. n. 152/2006:
- su base annua i contenuti afferenti al servizio di controllo, con particolare riferimento ai punti di campionamento e ai parametri di emissione prescritti per lo scarico nella rete fognaria;
- su base annua l’insieme dei risultati dei controlli e delle azioni intraprese nel caso di non conformità.
21.3 Secondo quanto previsto dall’art. 20 che precede, Cogeide Spa su richiesta dell’Ufficio d’Ambito potrà provvedere all’espletamento di funzioni espressamente delegate, tra cui l’effettuazione di controlli tecnici sugli scarichi in rete fognaria e i prelievi previsti nel Programma di Controllo predisposto dall’Ufficio d’Ambito in sede di delega delle funzioni, con riferimento anche agli insediamenti produttivi.
21.4 Con l’atto di delega delle funzioni di cui all’art. 20 che precede l’Ufficio d’Ambito regolerà i rapporti tra Cogeide Spa e l’Ufficio d’Ambito definendo il numero complessivo dei controlli da effettuare sulla base del Programma che dovrà comprendere i controlli di verifica conseguenti a emergenza e superamento dei valori limite di emissione ed i controlli su segnalazione/richiesta di altre autorità/soggetti.
21.5 Il provvedimento di delega delle funzioni di cui all’art. 20 dovrà regolare altresì le modalità di esercizio e di rendicontazione dell’attività tra Cogeide Spa e l’Ufficio d’Ambito, nonché i costi riconosciuti a Cogeide Spa per lo svolgimento delle attività ivi previste.
21.6 Cogeide Spa dichiara di disporre di adeguati laboratori di analisi, per controllare il rispetto dei limiti imposti alla qualità dell'acqua potabile erogata e dell'acqua scaricata dagli impianti di depurazione e la corretta gestione degli impianti e di tutte le fasi del ciclo del Servizio Idrico Integrato. A tal fine, la Società può avvalersi di laboratori esterni accreditati, individuati in ottemperanza alle previsioni di cui al quadro normativo pro tempore vigente.
21.7 Per quanto riguarda le analisi delle acque reflue, Cogeide Spa provvederà a mantenere costantemente aggiornato con l’esito dei controlli effettuati, il sistema informativo SIRE Acque della Regione Lombardia.
21.7 Entro il 31 gennaio di ogni anno Cogeide S.p.A comunicherà all’Ufficio d’Ambito il programma dei controlli sulle acque reflue e potabili.
Articolo 22 Controllo da parte dell’Ufficio d’Ambito
22.1 L’Ufficio d’Ambito controlla l’attività della Società e il livello dei servizi erogati al fine di:
a) verificare la corretta e puntuale attuazione della presente Scrittura e delle previsioni del Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente, con riguardo alle aree dei Comuni di riferimento;
b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dal Piano d’Ambito, con riguardo alle aree dei Comuni di riferimento;
c) valutare l’andamento economico finanziario della gestione dei servizi svolti per i Comuni di riferimento;
d) assicurare la corretta applicazione della Tariffa del s.i.i., calcolata per Cogeide S.p.A secondo quanto detto agli articoli. 2.5, 2.6 e 2.7 che precedono e dal presente articolo, da applicarsi all’utenza dei Comuni di riferimento.
22.2 Per il soddisfacimento delle finalità di cui al paragrafo che precede, la Società deve trasmettere tutta la documentazione di volta in volta richiesta dall’Ufficio d’Ambito e dalle disposizioni ARERA.
22.3 La Società consente l’effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che l’Ufficio d’Ambito ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, progetti, opere ed impianti, purché attinenti ai servizi di competenza per effetto dell’affidamento intercorso con i Comuni di riferimento. Gli accertamenti e le verifiche ispettive potranno essere effettuati in ogni momento con un preavviso scritto di almeno 5 giorni, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i luoghi o le circostanze oggetto di accertamento o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso.
L’attività di controllo potrà essere effettuata dall’Ufficio d’Ambito anche mediante esame e verifiche di ogni aspetto concernente la progettazione, la direzione lavori, il collaudo e la gestione delle opere previste dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente.
I controlli saranno effettuati da personale dipendente dell’Ufficio d’Ambito, ovvero da personale a ciò incaricato i cui estremi identificativi verranno previamente comunicati alla Società nel preavviso scritto di cui al paragrafo che precede.
22.4 La Società e gli eventuali soggetti ad esso collegati e/o per esso operanti in relazione alla gestione del s.i.i. dovranno adottare il cosiddetto “Unbundling” secondo le direttive imposte dall’ARERA.
22.5 La Società si obbliga a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio.
Articolo 23 Comunicazione dati sui servizi
23.1 La Società, oltre alle comunicazioni ed informazioni dovute periodicamente ai sensi di legge agli organismi tecnici competenti a livello nazionale e regionale, si impegna a trasmettere all’Ufficio d’Ambito entro due mesi dall’approvazione del bilancio di esercizio:
a) i dati relativi al rispetto degli obiettivi e dei livelli di servizio, mettendo in evidenza l’entità e le cause dell’eventuale mancato rispetto (in adempimento alle delibere dell’XXXXX, x. 000/0000 XXXXX e n. 917/2017 RQTI;
b) i dati dimensionali, tecnici e finanziari tipici della gestione, con riferimento a:
1. quantitativi annui prodotti per ogni impianto di produzione e complessivamente;
2. quantitativi annui prodotti immessi in rete per ogni per ogni settore separato della rete di distribuzione;
3. quantitativi annui erogati, distinti per classe tipologica di consumo (uso domestico, uso pubblico, uso industriale ed uso commerciale);
4. quantitativi di acqua non contabilizzata;
5. quantitativi annui di energia elettrica consumata;
6. caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue espresse secondo i valori minimi, medi e massimi dei parametri previsti dalle normative vigenti;
7. dati relativi agli investimenti, ai tempi di realizzazione ed ai cespiti ammortizzabili, nonché indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente e relative motivazioni;
c) i bilanci;
d) i dati relativi al grado di soddisfazione dell’utenza rilevati ai sensi del successivo paragrafo
26.1 dell’articolo 26 (“Carta dei Servizi”);
e) il piano industriale completo degli investimenti e relative fonti di copertura;
23.2 Ferma restando la periodicità annuale di cui al precedente paragrafo, l’Ufficio d’Ambito può chiedere in ogni tempo alla Società la comunicazione dei dati di cui al paragrafo precedente; la Società è tenuta a fornire tali dati entro 30 (trenta) giorni dalla domanda, salvo motivata richiesta scritta di proroga in relazione alla tipologia e quantità dei dati richiesti.
23.3 Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi di cui ai paragrafi precedenti l’Ufficio d’Ambito applicherà alla Società le penalizzazioni previste dalla presente scrittura di cui all’art. 33.
23.4 La Società si obbliga a trasmettere all’Ufficio d’Ambito tutti i dati e le informazioni, necessarie all’adempimento di obblighi definiti da delibere o comunicazioni dell’ARERA, secondo i tempi individuati dall’Ufficio d’Ambito e utili allo stesso Ufficio d’Ambito per il rispetto dei termini imposti dall’ARERA.
23.5 Nel caso di mancata ottemperanza all’obbligo di cui al paragrafo che precede che determini il mancato rispetto del termine di consegna imposto dall’ARERA dal quale discenda il posizionamento in tariffa delle spese di funzionamento dell’Ufficio d’Ambito per un valore pari a zero, quest’ultimo applicherà alla Società le penalizzazioni previste dalla presente scrittura, di cui all’art. 33 paragrafo 33.3.
Articolo 24 Ulteriori comunicazioni alla Regione Lombardia
24.1 La Società, ai sensi della DGR n. X/3461 del 24/04/2015 è tenuta a trasmettere alla Regione Lombardia nel sistema SIRE Acque i dati e le informazioni relativi alla ricognizione delle reti e alla georeferenziazione delle reti e all’attività svolta per il perseguimento delle finalità istituzionali di raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla qualità dei servizi resi all’utente finale. In particolare, il Gestore è tenuto a trasmettere agli Enti Competenti i dati sulla qualità dei servizi resi e quelli relativi al grado di soddisfazione dell’utenza rilevati ai sensi dell’articolo 26 (“Carta dei servizi”).
Articolo 25 Regolamenti all’utenza
25.1 Il rapporto tra la Società e gli utenti è disciplinato dai regolamenti all’utenza del Servizio Idrico predisposti dalla Società medesima e i Comuni di Riferimento e attualmente in vigore.
Articolo 26 Carta dei servizi
26.1 La tutela degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta dei servizi (di seguito la “Carta”), predisposta e adeguata dalla Società conformemente alle disposizioni pro tempore vigenti. La Carta è sottoposta alla preventiva verifica e autorizzazione mediante approvazione da parte dell’Ufficio d’Ambito. In sede di prima applicazione della presente scrittura, L’ufficio d’Ambito provvederà alla tempestiva verifica della carta dei servizi attualmente in vigore.
26.2 Nel Piano d’Ambito sono indicati gli interventi necessari a conseguire gli obiettivi di qualità dei servizi previsti dalla Carta.
26.3 La Società, ai sensi dell’articolo 2, comma 9, lettera h) della Legge Regionale, in caso di prestazione qualitativamente inferiore rispetto allo standard minimo garantito nella Carta, indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o pregiudizio occorso all’utente imputabile a dolo o colpa della Società medesima, sarà tenuta al pagamento, nei confronti degli utenti interessati dal disservizio, di un rimborso automatico forfetario; l’ammontare e le modalità di pagamento del suddetto rimborso sono indicate nella Carta.
26.4 La Società provvede alla distribuzione della Carta agli utenti.
26.5 La Società trasmette la Carta ai soggetti competenti e, in caso di osservazioni da essi formulate, la Società, si impegna a concordare con l’Ufficio d’Ambito le modifiche della Carta volte a recepire tali osservazioni. Le modifiche della Carta che possono avere riflessi sulle tariffe devono essere in ogni caso concordate, fra l’ufficio d’Ambito e la Società, in sede di revisione del Piano d’Ambito.
Articolo 27 Piano di ricerca e riduzione delle perdite
27.1 Entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione della presente scrittura, la Società sottopone alla approvazione entro i successivi 90 (novanta) giorni dell’Ufficio d’Ambito, e lo applica entro i successivi 90 (novanta) giorni, il Piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche e fognarie coerenti con gli obiettivi di miglioramento fissati dagli standard ARERA.
Articolo 28 Piano di gestione delle emergenze e pronto intervento
28.1 Entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione della presente scrittura, la Società produrrà un piano di emergenza che conterrà tutte le attività necessarie a far fronte ad eventuali episodi di emergenza nella fornitura di acqua potabile e di emergenza ambientale derivante dagli impianti di fognatura e depurazione.
28.2 Il piano sarà redatto anche sulla base di eventuali linee guida regionali e nazionali in materia di protezione civile e dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione dell’Ufficio d’Ambito e la Società provvederà a darne immediata applicazione.
28.3 Il piano potrà essere oggetto di successive modifiche ed integrazioni di volta in volta oggetto di approvazione da parte dell’Ufficio d’Ambito.
Articolo 29 Ulteriori obblighi dell’Ufficio d’Ambito
29.1 L' Ufficio d’Ambito è obbligato a:
a) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli Ufficio d’Ambito dalla regolazione dell'ARERA, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall’ARERA medesima;
b) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
c) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla presente scrittura al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
d) controllare le attività della Società, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dalla Società medesima, anche nell’ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell’ARERA.
e) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei termini previsti dal presente accordo.
Articolo 30 Ulteriori obblighi della Società
30.1 La società è obbligata a:
a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'ARERA e assunti dalla presente scrittura;
b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall' Ufficio d’Ambito in base alla regolazione dell'ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
c) adottare la Carta di Servizio di cui all’art. 26, in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'ARERA;
d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi, di cui al Piano d’Ambito, secondo le previsioni di cui agli articoli 6, 17 e 18 di cui alla presente scrittura;
e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall’art. 21 della presente scrittura e dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
f) trasmettere all' Ufficio d’Ambito e all’ARERA le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell’ARERA, oltre che delle previsioni di cui alla presente scrittura;
g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Ufficio d’Ambito ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di gestione operata da Cogeide S.p.A.;
h) dare tempestiva comunicazione all' Ufficio d’Ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Ufficio d’Ambito medesimo;
i) restituire ai legittimi proprietari, alla scadenza dell'affidamento in essere con i Comuni di riferimento, secondo quanto indicato alla premessa 8 e all’art. 5 della presente scrittura, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla presente scrittura e dalla legge, in particolare quelle di cui agli articoli 35, 36 e 37;
k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni, previste dalla presente scrittura agli articoli 32 “Penali”, 33 “Penalizzazioni”, 34 “Sanzioni”;
l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente e nella presente scrittura
m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione delle infrastrutture
n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del Gestore d’Ambito, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente scrittura;
o) rispettare gli obblighi di rendicontazione e di comunicazione previsti dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente scrittura.
Articolo 31 Rapporti tra Grossista, Ufficio d’Ambito, Gestore d’Ambito e Cogeide S.p.A.
31.1 L' Ufficio d’Ambito provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai Grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'ARERA, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al Grossista e all' Ufficio d’Ambito.
31.2 Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall' Ufficio d’Ambito in attuazione dei provvedimenti dell'ARERA e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima, oltre che delle previsioni di cui alla presente scrittura.
31.3 Laddove un Grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l’Ufficio d’Ambito nel cui territorio è localizzato l’impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell’Ufficio d’Ambito competente per il gestore servito. Decorsi 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l’Ufficio d’Ambito competente procede.
31.4 Alla data di sottoscrizione della presente scrittura, l’Ufficio d’Ambito prende atto che Cogeide S.p.A. opera il servizio di fognatura e depurazione (quest’ultimo attraverso il depuratore di Mozzanica) in favore di alcuni utenti delle frazioni X.xx Taranta e Cascina S.Xxxxxx del Comune di Cassano d’Adda (ricompreso nell’ATO della Città Metropolitana di Milano) ubicati in sponda orografica sx del fiume Adda, e che provvederà tempestivamente a prendere contatti con il suddetto ATO e con il gestore del SII dello stesso Comune per definire, per quanto di competenza le tariffe da applicare relativamente ai servizi resi oltre che per l’eventuale ridefinizione del perimento gestionale dei suddetti servizi.
Titolo VII PENALI, PENALIZZAZIONI E SANZIONI
Articolo 32 Penali
32.1 L’ Ufficio d’Ambito, in caso di mancato raggiungimento da parte della Società degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo Ufficio d’Ambito, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall’ARERA, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.
32.2 L’ Ufficio d’Ambito comunica all’ARERA le penali applicate alla Società ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.
Articolo 33 Penalizzazioni
33.1 Alla Società saranno applicate le penalizzazioni previste dal presente articolo:
a) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali entro i tempi previsti dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente, una sanzione compresa fra € 10.000 e € 30.000 determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore medesimo, calcolata se non viene rispettato il 90% delle tempistiche relative alla realizzazione delle opere indicate nel Piano quinquennale degli interventi alla scadenza del piano quinquennale stesso, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore e di mancato ottenimento dei permessi, nulla osta, autorizzazioni e concessioni. Il Piano quinquennale corrisponde ai periodi temporali indicati all’art. 17 della presente scrittura;
b) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità dei servizi entro i tempi previsti dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente, una sanzione compresa fra € 10.000 e
€ 20.000 determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore medesimo, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore;
c) in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dalla Società con la Carta dei Servizi, una sanzione compresa fra 5.000 € (cinquemila Euro) e 10.000 € (diecimila Euro) determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore medesimo, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera a) della L.R. n. 26/2003.
33.2 In caso di mancata, tardiva, mendace o incompleta trasmissione di dati ed informazioni alla Regione Lombardia, l’Ufficio d’Ambito applica alla Società una sanzione compresa fra 5.000 € (cinquemila Euro) e 10.000 € (diecimila Euro) determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore medesimo, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera b) della L.R. n. 26/2003. L’Ufficio d’Ambito devolve le somme incassate alla Regione ai sensi dell’articolo 54, comma 3, lettera a) della L.R. n. 26/2003.
33.3 In caso di mancata, tardiva, mendace o incompleta comunicazione dei dati di cui all’articolo
23 (“Comunicazione dati sui servizi”) e di cui all’art. 22.2 ovvero in caso di diniego o di impedimento all’accesso da parte della Società ai sensi del paragrafo 23.3 dell’articolo 23 (“Controllo da parte dell’Ufficio d’Ambito”), l’Ufficio d’Ambito applica alla Società medesima una sanzione compresa fra il € 10.000 € e € 20.000 determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile alla Società, salvo i casi di caso fortuito o forza maggiore. Nel caso indicato al paragrafo
23.5 l’Ufficio d’Ambito applica alla Società medesima una sanzione corrispondente ai costi di funzionamento dell’ufficio stesso riferiti al bilancio di previsione dell’anno in cui si verifica l’inadempimento.
33.4 In caso di mancato versamento entro il 30 giugno di ogni anno per l’anno in corso della quota tariffaria prelevata all’utenza a copertura dei costi di funzionamento dell’Ufficio d’Ambito, così come approvato dal Consiglio provinciale nel bilancio di previsione annuale dell’Ufficio d’Ambito e da quest’ultimo comunicata entro il 31 gennaio di ogni anno, si prevede l’applicazione di una penale di importo pari alle spese di funzionamento non corrisposte che si aggiunge quindi alle spese di funzionamento da corrispondere.
33.5 Per tutti gli obblighi non ottemperati previsti nella presente scrittura e nei suoi allegati si applicano le penalità appresso elencate a far data dal 30° (trentesimo) giorno successivo al termine indicato nella diffida ad adempiere. L'importo delle penalità, come determinato ai punti successivi, sarà corrisposto attraverso la escussione parziale o totale della/e fidejussione/i o deposito di cui all’art. 35 della presente scrittura:
1. mancato rispetto degli indicatori di uno degli obiettivi elencati all’articolo 17 (da n. 1 a n. 8), quinto comma entro i termini fissati, comporterà una penale di euro 10.000,00 per ogni indicatore ad esclusione dell’indicatore 9 relativi al Piano degli Interventi che sono disciplinati all’art. 33 del presente Accordo;
2. mancata effettuazione delle analisi di laboratorio. Qualora venga accertata la mancata effettuazione delle analisi chimico fisico biologiche di controllo in una percentuale superiore al 5%, del totale comunicato ad inizio anno all’Ufficio d’Ambito, verrà applicata una penale di 10.000,00 euro. Verrà inoltre addebitato il costo delle analisi secondo le tariffe di mercato.
3. mancata trasmissione all’Ufficio d’Ambito delle informazioni obbligatorie previste dalla presente scrittura. La mancata trasmissione all’Ufficio d’Ambito delle informazioni obbligatorie, in forma completa ed esaustiva, previste dal presente Disciplinare comporterà, previa contestazione e diffida ad adempiere da inviare al Direttore Generale, l'applicazione di una penale pari a € 3.000 al giorno per ogni giorno di ritardo. In particolare, ci si riferisce alla consegna semestrale del programma degli interventi di cui all’art. 17.3
33.6 Le penali sono dovute tutte in favore dell’Ufficio d’Ambito e non escludono in nessun caso, il diritto a ogni eventuale pretesa risarcitoria.
Articolo 34 Sanzioni
34.1 L’ Ufficio d’Ambito è tenuto a segnalare all’ARERA, dandone comunicazione alla Società, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.
Titolo VIII GARANZIE E ASSICURAZIONI
Articolo 35 Cauzione a garanzia delle penali di cui all’art. 33
35.1 Le Parti prendono atto che la Società contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura costituisce in favore dell’Ufficio d’Ambito una cauzione mediante la costituzione di deposito vincolato istituito a bilancio Ufficio d’Ambito, per l’importo di € 180.000 (centoottantamila/00 Euro).
35.2 L’Ufficio d’Ambito, in caso di persistente inadempimento e scaduto il termine intimato con apposita diffida trasmessa dallo stesso Ufficio d’Xxxxxx, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore, potrà prelevare dalla cauzione di cui al paragrafo precedente l’ammontare delle penalizzazioni dovute dal Gestore ai sensi del precedente articolo 33 (“Penalizzazioni”).
35.3 La Società dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di apposita comunicazione scritta da parte dell’Ufficio d’Ambito, pena l’incameramento di una penale pari a 1.800,00 euro (milleottocento/00 euro) euro per ogni semestre di ritardo nell’integrazione dell’anzidetta cauzione.
Articolo 36 Fideiussioni
36.1 In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente scrittura.
36.2 A garanzia della realizzazione degli interventi previsti nel quinquennio 2018-2022, individuati nella delibera di CdA dell’Ufficio d’Ambito n. 19 del 10/12/2019 la Società presta idonea garanzia sotto forma di fideiussione assicurativa, con esclusione della preventiva escussione della Società medesima ai sensi dell’art. 1944 c.c., che deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli investimenti da realizzare nei successivi 5 anni.
36.3 La Società si impegna a dare comunicazione all' Ufficio d’Ambito del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.
36.4 La Società ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla fideiussione in caso di escussione totale o parziale da parte dell'Ufficio d’Ambito entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'Ufficio d’Ambito, pena l’incameramento dalla cauzione di cui all’art. 35 di un importo pari a 20.000 euro (€ ventimila/00) per ogni trimestre di ritardo, decorrenti dalla prima messa in mora senza esito.
36.5 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo della Società di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati anche a terzi, in base alle norme di legge.
Articolo 37 Assicurazioni
37.1 L’Ufficio d’Ambito prende atto del fatto che la Società ha contratto polizze assicurative con istituti o compagnie di primaria importanza per:
a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di 10.000.000,00 € (diecimilioni/00 di Euro);
b) Protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per il massimale di 15.000.000,00 € (quindicimilioni/00 di Euro).
Titolo IX DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 38 Continuità del servizio dopo la scadenza
38.1 La Società, in ogni caso, riconosce e accetta sin da ora la facoltà dell’Ufficio d’Ambito di prolungare la durata delle gestioni dei servizi nei Comuni gestiti di un anno e, comunque, del tempo utile per l’esperimento delle procedure di legge atte al subentro e/o, del caso, all’individuazione del nuovo gestore d’Ambito, ove l’affidatario per l’Ambito non coincidesse più, in allora, con Uniacque S.p.A., tenuto alla gestione del s.i.i. per l’intero Ambito Territoriale Ottimale, garantendo la continuità del servizio senza che da ciò derivi alcun diritto a indennità aggiuntive per la società medesima, fatta salva la riscossione della tariffa all’utenza per i servizi resi.
Articolo 39 Modalità di aggiornamento dell’Accordo
39.1 L’Ufficio d’Ambito provvede all’aggiornamento del testo del presente Accordo, ove necessario, almeno all’inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall’ARERA per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 della presente scrittura.
39.2 Indipendentemente da quanto previsto nel comma precedente, nel caso in cui, in corso di esecuzione presente Accordo, si determinino esigenze anche di mera correzione, pure connessi ad aspetti, fatti, elementi o disposizioni normative che non dovessero essere stati considerati all’atto della stipula della presente scrittura ovvero intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale o nelle disposizioni dell’ARERA concernente il settore dei servizi pubblici in generale e del Servizio idrico in particolare, l’Ufficio d’Ambito si riserva la facoltà, fatti salvi gli obblighi di legge, e sentita la Società, di adeguare il contenuto delle disposizioni di cui alla presente scrittura apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa vigente.
Articolo 40 Clausole di tutela per i Finanziatori
40.1 In sede di aggiornamento del presente Accordo l’Ufficio si impegna a valutare secondo buona fede eventuali clausole o altre modifiche alle pattuizioni di cui al presente Accordo proposte dai Finanziatori e sottoposte dalla Società, al fine di favorire la bancabilità dei contratti di finanziamento, per la realizzazione di opere idriche, in favore della Società stessa, nel rispetto delle norme di legge o di regolamento e senza oneri aggiuntivi a carico dell’utenza ove non previsti o non consentiti da disposizioni di legge o regolamento, dando comunque la priorità in sede di valutazione delle modifiche proposte alla continuità, qualità, efficacia ed efficienza del servizio.
40.2 L’Ufficio d’Ambito si impegna altresì a tenere conto, in sede di approvazione delle proposte per il subentro nelle gestioni di cui agli articoli 13 e 14 del presente Accordo, delle osservazioni svolte dai soggetti Finanziatori.
Articolo 41 Composizione bonaria e Foro competente
41.1 Ogni eventuale controversia inerente l’interpretazione, l’applicazione, la validità ed esecuzione del presente Accordo e di ogni eventuale successivo suo atto integrativo o modificativo sarà risolta prioritariamente e in buona fede dalle Parti attraverso la composizione bonaria della stessa da parte dei legali rappresentanti dell’Ufficio d’Ambito e della Società.
41.2 La richiesta di composizione bonaria sarà avviata da una delle Parti mediante espressa comunicazione trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, o strumento equivalente. E’ riconosciuta alle parti la facoltà di farsi assistere da propri avvocati o consulenti di fiducia. Decorsi infruttuosamente 90 (novanta) giorni dall’invio dell’anzidetta comunicazione il tentativo di composizione si intenderà assolto e le Parti potranno liberamente adire il foro competente secondo quanto previsto qui di seguito.
41.3 Il tentativo di composizione bonaria non comprometterà la possibilità per le Parti di adire le autorità competenti per il rilascio di provvedimenti cautelari e d’urgenza, il cui ottenimento possa essere compromesso dal decorso dei termini utili nelle more dello svolgimento della procedura di cui al precedente paragrafo.
41.4 Esperito il tentativo di composizione di cui ai paragrafi precedenti, qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito alla validità ed esecuzione della presente Scrittura e di ogni eventuale successivo atto integrativo o modificativo, sarà demandata all’Autorità giudiziaria competente per materia e territorio.
41.5 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l’Ufficio d’Ambito e la Società, in dipendenza del presente Accordo, non sospende le obbligazioni qui assunte.
Articolo 42 Imposte, tasse, canoni
42.1 La Società si impegna al rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamento in materia di assolvimento di tasse e oneri, comunque denominati connessi con la gestione, manutenzione e realizzazione di reti e impianti afferenti il s.i.i., ivi incluso l’assolvimento, ove dovuto, di eventuali canoni patrimoniali non ricognitori istituiti dalle amministrazioni comunali ai sensi dell’art. 27 del d.lgs n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni.
Articolo 43 Spese contrattuali
43.1 Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico della Società.
Articolo 44 Elezione di domicilio
44.1 La società elegge il proprio domicilio in Xxxxxxxxx (XX) xxx xxxxx xxx
Articolo 45 Rinvio
45.1 I rapporti tra le Parti attinenti all’esecuzione del presente Accordo sono regolati dalle norme vigenti al momento della sua sottoscrizione e per quanto non espressamente previsto nella presente, le Parti fanno rinvio alle leggi nazionali e regionali, oltre che alle disposizioni normative e regolatorie emesse dalle competenti autorità di settore e in materia di servizi pubblici.
Articolo 46 Allegati
46.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente scrittura:
a) Piano d’Ambito;
b) Delibera di Conferenza d’Ambito n. 4 del 20.03.2006 (affidamento del servizio al gestore d’Ambito Uniacque S.p.A.);
c) Convenzioni per l’affidamento della gestione dei servizi di Acquedotto Fognatura e depurazione, relativi ai seguenti comuni (affidamento diretto a società mista il cui socio è stato selezionato con procedura ad evidenza pubblica):
1. Arzago D’Adda,
2. Bariano,
3. Brignano Gera D’Adda,
4. Calvenzano,
5. Canonica D’Adda,
6. Caravaggio,
7. Casirate D’Adda,
8. Fara Gera D’Adda,
9. Fornovo X. Xxxxxxxx,
10. Misano di Gera D’Adda,
11. Morengo,
12. Mozzanica,
13. Pagazzano,
14. Pontirolo Nuovo,
15. Treviglio,
d) “Accordo” sottoscritto il 19.06.2013 tra Uniacque S.p.A. e Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamo;
e) Carta del Servizio di Cogeide S.p.A.;
f) “Convenzione per la regolazione dei rapporti tra l’Ufficio d’Ambito provincia di Bergamo e la società Uniacque S.p.A. affidataria della gestione delle reti e dell’erogazione dei servizi idrici in forma di Servizio Idrico Integrato.”, approvata con delibera di Consiglio Provinciale n. 55 del 18/12/2018;
g) Elenco opere realizzate con introito del 20% addizionale fognatura e depurazione di cui all’art. 15.
Bergamo il 17 giugno 2020, sottoscrivono il presente Accordo:
Cogeide Spa Ufficio d’Ambito di Bergamo
il legale rappresentante il Presidente Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Per quanto di competenza e per accettazione I Comuni di
1. Arzago D’Adda,
2. Bariano,
3. Brignano Gera D’Adda,
4. Calvenzano,
5. Canonica D’Adda,
6. Caravaggio,
7. Casirate D’Adda,
8. Fara Gera D’Adda,
9. Fornovo X. Xxxxxxxx,
10. Misano di Gera D’Adda,
11. Morengo,
12. Mozzanica,
13. Pagazzano,
14. Pontirolo Nuovo,
15. Treviglio,