CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO GAS ED ENERGIA ELETTRICA
Articolo 1 - Definizioni
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO GAS ED ENERGIA ELETTRICA
ARERA: è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481,
G.U. n. 270 del 18 novembre 1995 (tutte le delibere emanate da ARERA sono consultabili sul sito internet www. xxxxx.xx ).Alta tensione è una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e inferiore a 220 kV. Bassa tensione è una tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kV. Bolletta 2.0: è l’Allegato A alla deliberazione dell’ARERA del 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com come successivamente modificato e integrato; CLIENTE o CLIENTE finale: è la persona fisica che acquista gas naturale per usi domestici, o connessa in bassa tensione che acquista energia elettrica per usi domestici. Codice del Consumo: il Codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti è stato approvato con DLgs del 6 settembre 2005, n. 206; Codice di condotta commerciale: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, come successivamente modificato e integrato; Codice in materia di protezione dei dati personali: è il d.lgs. 196/03, G.U. n. 174 del 29 luglio 2003, come successivamente modificato e integrato dal GDPR (U.E. 2016/679); Condizioni Generali di contratto: indica le Condizioni Generali di Contratto (CGC) che formano parte integrante del presente Contratto. Condizioni Tecnico Economiche: indica le Condizioni Tecnico Economiche (CTE) che formano parte integrante del presente Contratto. Contatore Elettronico (orario e per fasce): è il contatore elettronico in grado di misurare l’energia elettrica consumata ora per ora ovvero per fasce orarie. Contatore Tradizionale: è il contatore non elettronico che non è in grado di misurare l'energia elettrica né per singole fasce né per ora. Contratto: indica la regolamentazione contrattuale della somministrazione costituita dalle presenti Condizioni Generali di Contratto (CGC), dalla modulistica recante le Condizioni Tecnico Economiche (CTE), dalla Proposta di Contratto, dalle informazioni preliminari alla conclusione del contratto, ai sensi dell’Articolo 9, comma 9.1, lettere da a. a g. del Codice di condotta commerciale; nota informativa per il CLIENTE finale, informazioni su livelli specifici e generali di qualità commerciale, modulo per la presentazione dei reclami/richieste scritte per fatturazione di importi anomali, ogni ulteriore modulo o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del contratto. Data di Efficacia: indica la data di attivazione della fornitura di cui all'art.5.1. Distributore gas: il servizio di distribuzione di gas naturale ai sensi dell’art.14 d.lgs.164/00,
G.U. n. 142 del 20 giugno 2000, alla cui rete è connesso il Punto di fornitura del CLIENTE. Distributore energia
elettrica: è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi dell’art. 9 del d.lgs.79/99, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999. Dlg. N 196/2003 Codice privacy: è un testo normativo organico disciplinante il trattamento dei dati personali sensibili delle persone fisiche; Fasce orarie: L'energia elettrica ha un prezzo diverso a seconda del momento in cui la si utilizza. Tutti i contatori elettronici installati saranno programmati per rilevare i consumi del CLIENTE distinguendo la fascia oraria in cui questi avvengono (F1, F2, F3). Fornitore: indica INENERGY - Divisione territoriale di Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (di seguito INENERGY) con sede legale in Piazza E. Duse, 2 20122-Milano e sede operativa in Xxx 00 Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxxxx. Recapiti telefonici tel. +39 0000.000000 – fax +39 0000.000000. Numero Verde 800.188.569 e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xx-xxxxxx.xxx PEC xxxxxxxxxxx-XXXXXXXX@xxx.xx Glossario della bolletta per la fornitura di gas naturale: versione integrata con le modifiche apportate dalla deliberazione 610/2015/R/COM e 463/2016/R/COM in vigore dall’1 gennaio 2017. Glossario della bolletta per la fornitura di energia elettrica: versione integrata con le modifiche apportate dalla deliberazione 610/2015/R/com, 463/2016/R/com, 782/2016/R/eel, 129/2017/R/com e 849/2017/R/com in vigore dall’1 gennaio 2018. Impresa di Trasporto: indica l'impresa di trasporto maggiore ai sensi della normativa vigente. Interessato: Persona fisica, Ditta individuale o professionista il cui dato personale è tutelato dalla vigente normativa in materia di privacy che si indentifica con il Cliente; Media tensione: è una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV. Misuratore: indica lo strumento per la misurazione dei volumi di gas consegnati presso un PDR, munito di totalizzatore numerico. PDR: indica il punto di riconsegna, identificato con il codice identificativo del CLIENTE nelle Condizioni Tecnico-Economiche (CTE), parte della rete di distribuzione dell'Impresa di Distribuzione presso il quale il CLIENTE richiede la consegna del gas naturale oggetto della somministrazione. POD: E' un codice composto da lettere e numeri che identifica in modo certo il punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal CLIENTE finale. Poiché identifica un punto fisico sulla rete di distribuzione, il codice non cambia anche se si cambia fornitore. Potenza disponibile: è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il CLIENTE finale sia disalimentato; la potenza disponibile è la potenza per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, ovvero la potenza richiesta dal titolare del punto di prelievo, ridotta rispetto a quella per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, a condizione che la riduzione di potenza sia stata richiesta dal titolare del punto di prelievo e fissata contrattualmente; Potenza impegnata: E' il livello di potenza indicato nei contratti e reso disponibile dal Fornitore. La potenza impegnata viene definita in base alle esigenze del CLIENTE al momento della conclusione del contratto, in funzione del tipo (e del numero) di apparecchi elettrici normalmente utilizzati. Proposta di contratto: è la proposta volta alla conclusione del Contratto formulata dal CLIENTE al Fornitore. Reg UE 2016/679: Regolamento Europeo sulla tutela della privacy delle persone fisiche e delle ditte individuali; Responsabile del trattamento: Soggetto/Ente pubblico o privato che tratta dati personali su istruzione e per le finalità indicate dal Titolare del trattamento; RQDG: è la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il periodo di regolazione 2014-2019. Servizio di default: è il servizio funzionale a garantire il bilanciamento e la corretta contabilizzazione del gas prelevato senza titolo, fintanto che il Punto di fornitura non sia fisicamente disalimentato o trovi un Fornitore. Servizi di ultima istanza gas: sono i servizi erogati dal fornitore del servizio di default di distribuzione e dal FUI. Servizio di maggior tutela: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all’art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, G.U. n.188 del 14 agosto 2007, riservato ai clienti finali domestici e ai clienti finali non domestici interamente connessi in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro. SII: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U.
n.192 del 18 agosto 2010. Smc: lo Standard metro cubo esprime la quantità di gas contenuta in un metro cubo a
condizioni standard di temperatura (15 C°) e pressione (1.013,25 millibar, cioè la pressione atmosferica). KWh: E' l'unità di misura dell'energia elettrica, rappresenta l'energia assorbita in 1 ora da un apparecchio avente la potenza di 1 kW. Nella bolletta i consumi di energia elettrica sono fatturati in kWh. Terna: è la società Terna S.p.A. che opera come gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.lgs 6 marzo 1999, n. 79, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999; TIC: è il Testo integrato connessioni per il periodo di regolazione 2016-2019. TICO: è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’ARERA per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico. TIF: è il Testo integrato delle disposizioni dell’ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale. TIMOE: è il Testo integrato morosità elettrica. Titolare del trattamento: Soggetto/Ente pubblico o privato che tratta dati personali per finalità commerciali, imprenditoriali, legali, medico sanitarie;TIQE: è il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023. TIQV: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale. TIV: è il Testo integrato delle disposizioni dell’ARERA per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali.
Articolo 2 - Oggetto del Contratto
2.1 INENERGY - Divisione territoriale di Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (di seguito anche "il “Fornitore”), società con sede legale in Piazza E. Duse, 2 20122-Milano e sede operativa in Xxxxx Xxxxxx, 0 00000 Xxxxxx, Capitale Sociale di Euro 1.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 07824790963 - REA 1984186, si impegna a somministrare al CLIENTE l’energia elettrica per uso domestico e/o il gas naturale per uso domestico individuale destinati all’indirizzo di fornitura indicato nella Proposta di Contratto (o nella bolletta allegata) che unitamente alle presenti Condizioni Generali nonché agli allegati (Condizioni Tecniche Economiche di fornitura CTE, Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici, Informazioni aggiuntive per il CLIENTE) costituiscono il “CONTRATTO”. INENERGY e il CLIENTE saranno di seguito denominati singolarmente “PARTE” e congiuntamente “PARTI”. Il CONTRATTO si intende valido anche per l’attivazione di una sola fornitura.
2.2 Il Contratto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica e/o la somministrazione di gas naturale presso i punti di prelievo del CLIENTE (rispettivamente POD e/o PDR) e degli altri servizi accessori alla stessa da parte del Fornitore in conformità alle disposizioni previste da ARERA, dall’Impresa di Trasporto e di Distribuzione e delle presenti CGC, come integrate dalle CTE di volta in volta sottoscritte dal CLIENTE. Resta inteso che in caso di discordanza tra quanto previsto nelle CGC e nelle CTE quest'ultime prevarranno.
2.3 Il CLIENTE, con la sottoscrizione del CONTRATTO, conferisce mandato con rappresentanza a INENERGY perché proceda in suo nome e per suo conto a sottoscrivere la comunicazione di recesso dal precedente fornitore. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.
2.4 Il Fornitore, in modo da poter permettere la corretta esecuzione del Contratto, provvederà a stipulare o a far stipulare i contratti per i servizi di trasmissione e di distribuzione e dispacciamento dell’energia elettrica e/o per il servizio di stoccaggio, trasporto e distribuzione del gas ed a porre in essere tutto quanto necessario od opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti.
2.5 Il Fornitore, si impegna a somministrare al CLIENTE l’energia elettrica e/o il gas naturale destinati all’indirizzo di fornitura indicato nella “Proposta di Contratto per la somministrazione di energia elettrica per clienti finali domestici” e/o nella “Proposta di Contratto per la fornitura di gas naturale per clienti finali domestici” (di seguito denominate “Proposta di Contratto” o “Proposta”), “Condizioni Tecniche Economiche di fornitura” CTE, che unitamente alla Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici e alle presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito “Condizioni Generali”) costituiscono il “CONTRATTO” per la somministrazione di servizi aggiuntivi alla fornitura di energia elettrica/gas naturale.
Articolo 3 - Conclusione del contratto
3.1 Con la sottoscrizione della Proposta di Contratto, delle CTE relative alla specifica somministrazione, nonché delle presenti CGC, il CLIENTE formula al Fornitore una proposta volta alla conclusione del Contratto che sarà irrevocabile per un periodo di 45 giorni solari.
3.2 Il Fornitore si riserva, nel periodo di irrevocabilità della proposta, ovvero 45 giorni solari, la facoltà di comunicare a mezzo raccomandata, tramite PEC, SMS ovvero qualunque altro mezzo idoneo a certificare la ricezione, la propria accettazione a seguito di esito positivo della validazione della documentazione contrattuale fornita dal CLIENTE. In ogni caso, il Fornitore ha comunque la piena facoltà di decidere a suo insindacabile giudizio senza motivare la scelta. Il costo dell’utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto è interamente sostenuto dal Fornitore. Nel caso in cui il CONTRATTO sia concluso telefonicamente sono altresì rese disponibili su supporto durevole, oltre alla registrazione della telefonata relativa all’approvazione delle condizioni contrattuali da parte del CLIENTE, anche la successiva accettazione del CONTRATTO da parte del CLIENTE, previa esplicita richiesta dello stesso di fornire tale conferma mediante registrazione; Le informazioni su supporto durevole sono rese disponibili nell’area privata del sito xxx.xx-xxxxxx.xxx. Nel caso in cui il CONTRATTO sia concluso fuori dai locali commerciali del Fornitore, il CLIENTE ha facoltà di esercitare il diritto di ripensamento dal CONTRATTO entro 10 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione della proposta di contratto,senza alcun onere e senza alcun obbligo di motivazione, mediante la compilazione dell’apposito modulo (da scaricare sul sito internet xxx.xx-xxxxxx.xxx) e da inviarsi al Fornitore a mezzo fax o raccomandata a/r al seguente indirizzo: INENERGY, in Xxx 00 Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxxxx.
3.3 Nel caso in cui il Cliente eserciti il diritto di ripensamento, la fornitura sarà garantita dal precedente fornitore o, per l’energia elettrica, dal fornitore di maggior tutela e per il gas naturale dall’esercente il servizio di ultima istanza, nel caso non fossero state avviate dal Fornitore le attività cui il CLIENTE ha ripensato, o dal Fornitore per il tempo necessario per un nuovo cambio di fornitore o per la chiusura del punto di fornitura. Il Cliente che ripensa al fine di cessare la fornitura dovrà richiedere la disattivazione all’attuale fornitore che provvederà, ai sensi della normativa vigente, anche tramite l’eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l’utente del servizio di distribuzione. Se il CLIENTE non richiede l’esecuzione del contratto prima del termine di ripensamento, le attività necessarie saranno avviate solo dopo tale periodo. Il CLIENTE che effettua tale richiesta potrà comunque esercitare il ripensamento, ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali costi già sostenuti, definiti agli articoli 6 e 7 nonché gli eventuali corrispettivi di fornitura previsti dal contratto. Tale richiesta può comportare un anticipo dell’avvio della fornitura rispetto ai tempi standard, pur non garantendo l’avvio della fornitura entro i termini del ripensamento.
3.4 Il Fornitore in ogni caso, immediatamente dopo la sottoscrizione della proposta e la validazione e accettazione della stessa, deve inviare al CLIENTE una conferma dell’avvenuta conclusione del contratto.
3.5. Il Fornitore si riserva a suo insindacabile giudizio il diritto di non accettare la proposta sottoscritta dal CLIENTE e non dare esecuzione della somministrazione di energia elettrica e/o per gas naturale, ad esempio per le seguenti ipotesi:
a. mancato invio di tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale e i servizi direttamente connessi;
b. inefficacia dei Contratti di Distribuzione, Trasporto o Dispacciamento per cause non imputabili al Fornitore
c. mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell’attivazione dell’addebito diretto su conto corrente;
d. qualora richiesta, mancato rilascio di garanzia bancaria o assicurativa;
e. il Distributore o il SII (Sistema Informativo Integrato) segnali la sussistenza di importi relativi a precedenti interventi di interruzione non ancora pagati;
f. la fornitura non risulti già sospesa per morosità o non sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione relativa allo stesso punto;
g. il punto non risulti oggetto di una richiesta di indennizzo;
h. il punto non sia stato oggetto negli ultimi 12 mesi di altre richieste di attivazione oltre a quella in corso;
i. il punto di Riconsegna non sia accessibile.
Il Fornitore potrà non dare esecuzione della somministrazione di energia elettrica e/o per gas naturale anche con riferimento ad una sola fornitura energia elettrica e/o per gas naturale o di alcuni POD /PDR.
3.6 Il Fornitore si avvarrà della facoltà di esercizio della revoca dell’attivazione anche ai sensi del TIMOE e s.m.i. per le forniture di energia elettrica e del TIMG e s.m.i. per le forniture di Gas naturale; a tal fine il SII (Sistema Informativo Integrato) o il Distributore Locale, comunicheranno al Fornitore le seguenti informazioni:
a. se la fornitura è sospesa per morosità;
b. il mercato di provenienza del PDR/POD distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza;
c. le date di eventuali richieste di sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione;
d. le date di eventuali richieste di attivazione oltre a quella in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione presentata dal Fornitore;
e. l’accessibilità o meno del Punto di Riconsegna gas;
f. sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo (sistema indennitario - CMOR);.
g. le date delle eventuali richieste di accesso alla rete per sostituzione nella fornitura o switching eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso alla rete per sostituzione nella fornitura o switching presentata da INENERGY.
h. In caso di effettivo esercizio della revoca, il Fornitore non darà esecuzione al presente CONTRATTO e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.
3.7 In qualunque momento, il Fornitore su richiesta scritta del CLIENTE può trasmettere copia integrale del Contratto, a spese del CLIENTE stesso.
3.8 Le presenti CGC si applicano integralmente o limitatamente alle parti applicabili in caso di scelta di un’unica fornitura da parte del CLIENTE.
Articolo 4 - Gestione della somministrazione e mandati
4.1 Il CLIENTE con la sottoscrizione della proposta contrattuale conferisce mandato con rappresentanza al Fornitore perché proceda ad inoltrare la comunicazione di recesso dalla precedente somministrazione al relativo fornitore, ove esistente, ai termini ed alle condizioni applicabili, come previsti di volta in volta da ARERA. Inoltre, il CLIENTE accetta, sin da ora, che il mandato venga conferito a società terze con cui INENERGY potrebbe collaborare al fine di meglio ottemperare ai suoi obblighi. Tale conferimento dovrà comunque essere comunicato al CLIENTE in forma scritta.
4.2 Nel caso di somministrazione di gas naturale, il CLIENTE conferisce mandato al Fornitore per procedere alla richiesta di accesso alla rete dell'Impresa di Distribuzione:
i) in caso di sostituzione del precedente fornitore al medesimo PDR ovvero,
ii) in tutti gli altri casi diversi da quelli sub i).
Con il punto ii) ci si riferisce a tutte quelle attività che, nell'ambito della regolamentazione dell'accesso alla rete, siano necessarie affinché il Fornitore si sostituisca alla precedente impresa di vendita nel rapporto con l'Impresa di Distribuzione relativamente al PDR, ai termini ed alle condizioni applicabili, come previsti di volta in volta da ARERA. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito. Il CLIENTE, con la sottoscrizione, dichiara, assumendosi la responsabilità dell’esattezza e della veridicità di quanto dichiarato, che i dati indicati nella modulistica sono completi e corretti, che il PDR non è condiviso con altri utenti del sistema di trasporto e che, qualora fosse in fornitura nell'ambito del servizio di default (così come previsto e definito dal TIVG) non ha alcun debito con il fornitore di default stesso.
4.3 Per la sola fornitura di energia elettrica, le richieste di esecuzione di prestazioni relative alla rete elettrica dovranno essere inoltrate al distributore competente tramite il Fornitore, che opererà in qualità di mandatario. Tali richieste configurano un mandato a titolo gratuito in virtù del quale il CLIENTE riconoscerà al Fornitore per ciascuna richiesta, il rimborso delle spese corrispondenti al contributo in quota fissa previsto dall’art.11 dell’Allegato A della Del. ARERA 156/07 e s.m.i. (TIV). A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra tra i mezzi necessari all’esecuzione del mandato, il pagamento delle seguenti prestazioni: disattivazione della fornitura su richiesta del CLIENTE finale, voltura, subentro, variazione di potenza di un sito già attivo. Il mandato, anche in questo caso, è conferito a titolo gratuito.
4.4 Resta fermo che il CLIENTE dovrà garantire al Fornitore i mezzi necessari per l’esecuzione del suddetto mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il Fornitore contrarrà in proprio nome ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art.1719 c.c. ed in particolare il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti dall’Allegato B della Del. ARERA 348/07 e s.m.i.
Articolo 5 - Attivazione della somministrazione
5.1 L’attivazione della somministrazione avverrà a decorrere dalla data che il Fornitore comunicherà al CLIENTE tramite posta ordinaria, posta elettronica, ovvero secondo altre modalità che saranno messe a disposizione dal Fornitore.
5.2 Resta inteso che l’attivazione della somministrazione sarà in ogni caso subordinata, anche in deroga a quanto eventualmente previsto nelle CTE, al rispetto dei tempi tecnici e degli eventuali termini inderogabili previsti dalla normativa vigente. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo l’attivazione della somministrazione è subordinata all’avvenuto perfezionamento del recesso del CLIENTE da eventuali precedenti forniture e di accesso al servizio di distribuzione e agli altri servizi di rete.
5.3 Il Fornitore non potrà in ogni caso essere ritenuto responsabile del mancato rispetto dei termini massimi per l’attivazione della somministrazione previsti dalla normativa regolamentare quando il ritardo sia dipeso dal mancato rispetto da parte dell’Impresa di Distribuzione delle norme in materia di accesso al PDR/POD e delle tempistiche di attivazione del PDR/POD.
5.4 L’attivazione della somministrazione resta inoltre subordinata a:
a. l’assenza di misure di sospensione del PDR/POD o richieste di sospensione dello stesso, anche per morosità, che siano già pervenute all’Impresa di Distribuzione;
b. per la fornitura di gas, alla positiva verifica da parte dell’Impresa di Distribuzione della compatibilità della richiesta di accesso alla rete per l’attivazione del PDR con la capacità di trasporto dell’impianto di distribuzione e con gli obblighi di servizio pubblico dell’Impresa di Distribuzione;
c. per la fornitura di energia elettrica, all’attivazione da parte dell’Impresa di Distribuzione competente, del servizio di trasmissione e di distribuzione ed all’eventuale completamento dei lavori necessari ad attivare la fornitura (allaccio);
d. la completezza e correttezza dei dati comunicati dal CLIENTE al Fornitore anche in relazione al proprio merito creditizio;
e. qualora risultino pregressi importi rimasti insoluti nei confronti del medesimo Fornitore su altri POD e/o PDR intestati al CLIENTE richiedente la voltura;
f. il CLIENTE non dimostri, anche tramite autocertificazione, di avere titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’immobile presso cui si chiede la fornitura. 5.5 Nel caso di forniture sia di energia elettrica sia di gas, in cui venga attivata solo una delle forniture richieste dal CLIENTE, il Fornitore ne darà comunicazione al CLIENTE e il Contratto avrà esecuzione limitatamente alla fornitura attivata, in conformità alle previsioni alla medesima relative, fatta salva la facoltà del CLIENTE di recedere nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del Fornitore. Il recesso da effettuarsi con le modalità di cui al successivo art.6 delle CGC, sarà efficace del primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della comunicazione di recesso.
Articolo 6 - Durata e recesso
6.1 Per entrambe le forniture il CONTRATTO è a tempo indeterminato, con decorrenza rispettivamente dalle date di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale che possono essere anche distinte. Tale previsione si applica anche in caso di altra durata eventualmente indicata nelle Condizioni Economiche, che sia riferita esclusivamente al periodo di applicabilità delle condizioni economiche stesse. Qualora la data di effettivo inizio della fornitura, limitatamente al singolo Punto di Prelievo/ Punto di Riconsegna, non coincidesse con la data di inizio della somministrazione indicata nella Proposta di Contratto, il Fornitore provvederà ad informare tempestivamente il CLIENTE dell’eventuale nuova data di avvio e delle cause dell’avvenuto ritardo tramite lettera o altro mezzo concordato con il cliente. L’effettivo inizio della somministrazione, nel caso in cui la richiesta di switching venga inviata entro il giorno 10 del mese, avverrà non prima del primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata inviata la richiesta.
6.2 Il Fornitore ha la facoltà di recedere unilateralmente anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al CLIENTE a mezzo raccomandata con termine di preavviso di 6 (sei) mesi.
6.3 Il computo dei mesi di preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.
6.4. Fatto salvo il diritto di ripensamento di cui ai precedenti punti 3.2 e 3.3, il CLIENTE può esercitare il diritto di recesso senza oneri in qualsiasi momento della fornitura, nel rispetto dei seguenti termini di preavviso:
i) entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore nel caso in cui il recesso sia esercitato al fine di cambiare fornitore;
ii) 1 (uno) mese, che decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, se esercitato al fine di cessare la fornitura, ai sensi della Del. 302/2016/R/com e s.m.i. in materia di recesso dai contratti. Il CLIENTE che intenda recedere dal contratto al fine di cambiare fornitore si avvale del nuovo fornitore per l’inoltro della comunicazione di recesso. Qualora, invece, il CLIENTE eserciti il diritto di recesso al fine di cessare la fornitura, inoltra personalmente e direttamente il recesso al proprio fornitore a mezzo fax o raccomandata a/r.
Articolo 7 - Condizioni economiche
7.1 Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo le condizioni economiche di somministrazione sono indicate nelle CTE.
7.2 Nel caso di fornitura di gas naturale, oltre alle condizioni economiche di cui alle CTE, il Fornitore applicherà al CLIENTE gli oneri sostenuti per il servizio di trasporto, distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale, nonché ogni altra componente relativa ad oneri aggiuntivi come definiti da ARERA e come dalla stessa di volta in volta quantificati con proprio provvedimento in relazione a ciascun periodo di somministrazione. Saranno inoltre applicate imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di gas naturale, nonché l’IVA.
7.3 Per la fornitura di energia elettrica, oltre ai corrispettivi di cui alle CTE, al CLIENTE verranno fatturati:
a. i corrispettivi per il servizio di trasmissione e distribuzione e misura nonché le componenti previste per i clienti del mercato libero di importo pari a quelli risultanti dalle relative fatture del distributore competente;
b. i corrispettivi unitari fissati per il servizio di dispacciamento, in conformità a quanto previsto dalle deliberazioni della ARERA; c.uncorrispettivoaremunerazionedelleattivitàcommercialisvoltedalFornitorediimportocommisuratoalvaloredelcorrispettivo PCV (Prezzo Commercializzazione Vendita) previsto dalla Del. ARERA 156/07 e s.m.i. corrispettivi applicati, in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, in conseguenza di morosità del CLIENTE per pregresse forniture di energia elettrica;
d. imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché l’IVA. In ogni caso, tutto quanto precede verrà indicato e integrato in maniera specifica nelle CTE di ciascuna offerta.
7.4 In conformità a quanto previsto dall’art.18 delle CGC qualora nel corso dell’esecuzione del Contratto, i criteri, le componenti, gli elementi e/o i parametri previsti da ARERA dovessero subire delle variazioni ovvero dovessero essere introdotti ulteriori e/o diversi criteri, componenti, elementi, parametri ovvero ulteriori oneri e/o voci tariffarie in genere, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal CLIENTE, nella stessa misura e con la stessa data di efficacia stabilita da ARERA. Di tali variazioni il CLIENTE verrà informato nella prima fattura con cui le variazioni sono applicate.
7.5 (articolo specifico per la sola fornitura di gas naturale) Qualora il CLIENTE sottoscriva un’offerta che prevede il richiamo specifico al presente punto 7.5, il CLIENTE prende atto e accetta espressamente che riconoscerà al Fornitore una fee mensile in quota variabile sui consumi fatturati mensilmente pari a 0,0135 €/Smc per ogni punto di prelievi attivo per il servizio continuativo di consulenza e assistenza, svolto da un consulente dedicato dal Fornitore, in merito alle pratiche che dovessero rendersi necessarie nella gestione della propria fornitura. Tale fee (individuata in fattura come “Onere di gestione CT”, Costo Consulenza) sarà addebitata in fattura su base mensile per tutta la durata del contratto.
7.6 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Qualora il CLIENTE sottoscriva un’offerta che prevede il richiamo specifico al presente punto 7.6., il CLIENTE prende atto e accetta espressamente che per la gestione del Contratto, lo stesso sarà tenuto a corrispondere al Fornitore un corrispet¬tivo in quota variabile sui consumi fatturati mensilmente pari a 0,00235
€/kWh per ogni punto di prelievo. Tale contributo (individuata in fattura come “Onere gestione CC”, Costo Consulenza) sarà addebitata in fattura su base mensile per tutta la durata del contratto.
7.7 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Qualora il cliente sottoscriva un’offerta che riporti in toto o in parte la dicitura “SPECIAL”, nonché il richiamo specifico al presente punto 7.7, il cliente prende atto espressamente che lo stesso riconoscerà al fornitore un contributo mensile in quota fissa pari a € 7,80 per ogni punto attivo, per la gestione della posizione del cliente sul portale SII (Sistema Informativo Integrato). Tale contributo sarà addebitato in fattura su base mensile per tutta la durata del contratto.
7.8 Qualora il cliente sottoscriva un’offerta che preveda il richiamo specifico al presente punto 7.8, lo stesso prende atto espressamente che lo stesso riconoscerà al fornitore un contributo mensile in quota fissa pari a € 5,80, per la gestione della posizione del cliente sul portale SII (Sistema Informativo Integrato). Tale contributo sarà addebitato in fattura su base mensile per tutta la durata del contratto.
7.9 In caso di variazione dei corrispettivi derivanti da clausole di indicizzazione del prezzo o di adeguamento automatico, il Cliente verrà informato nella prima fattura con cui le variazioni sono applicate.
7.10 Salvo che le CTE non prevedano espressamente l’immodificabilità delle condizioni di somministrazione, il Fornitore potrà modificare unilateralmente le condizioni economiche di somministrazione dandone comunicazione scritta al cliente con preavviso non inferiore al termine di volta in volta previsto dalla normativa applicabile, con comunicazione inviata separatamente alle fatture salvo che la modifica delle condizioni economiche sia in riduzione rispetto ai corrispettivi originariamente previsti nelle CTE.
7.11 INENERGY si riserva la facoltà di addebitare un corrispettivo di sbilanciamento che verrà determinato mensilmente dividendo la somma dei costi di sbilanciamento, di ogni singola zona, relativi alle ore in cui INENERGY risulta a debito, per l’energia, comprensiva delle perdite, prelevata e fatturata nel medesimo mese da tutti i punti nella sua titolarità in qualità di utente del dispacciamento; al Cliente sarà addebitato su base mensile il corrispettivo precedentemente calcolato moltiplicato per l’energia prelevata e fatturata, comprensiva delle perdite, nel medesimo mese dal/dai punto/i di prelievo nella sua titolarità.
7.12 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si verificasse una sostituzione e/o modifica, da parte del Distributore, del gruppo di misura del CLIENTE, da misuratore non orario a misuratore trattato orario/trattato per fasce orarie, il Fornitore provvederà automaticamente ad applicare, con riferimento ai prelievi effettuati dal primo mese successivo a quello dell’avvenuta modifica o sostituzione del contatore, i prezzi riportati nelle Condizioni Particolari di Fornitura per i misuratori trattati orari/ trattati per fasce orarie.
7.13 Il CLIENTE è tenuto al pagamento in favore del Fornitore di un contributo per spese di gestione amministrativa delle pratiche nel caso di esecuzione di prestazioni (GAS e/o EE) diverse dalla mera fornitura. Il corrispettivo applicato è commisu¬rato al valore del contributo in quota fissa previsto dal TIV per il servizio di maggior tutela elettrica. Inoltre verrà addebitato qualsiasi altro costo applicato dal distributore locale gas o elettrico per le prestazioni richieste dal CLIENTE. A titolo esem¬plificativo, rientrano le seguenti prestazioni: disattivazione della fornitura su richiesta del CLIENTE, voltura, disattivazione/riattivazione a seguito di morosità, variazione di potenza.
Articolo 8 - Lettura, controllo e verifica dei misuratori (articolo specifico per la sola fornitura di gas naturale)
8.1 Qualora il presente Contratto sia stato sottoscritto in sostituzione di una precedente somministrazione, le rilevazioni dei prelievi presso il Misuratore saranno oggetto di tempestiva autolettura da parte del CLIENTE da effettuarsi in concomitanza con l’attivazione della somministrazione di cui al presente Contratto.
8.2 E’ prevista la possibilità di autolettura degli strumenti di misura da parte del CLIENTE. Il CLIENTE che intenda procedere all’autolettura dovrà comunicare, con le modalità indicate nella fattura, i dati al Fornitore il quale li utilizzerà nei propri rapporti con l’Impresa di Distribuzione. Tali dati potranno essere presi in considerazione ai fini della fatturazione a conguaglio, previa validazione da parte dell’Impresa di Distribuzione e fatte salve eventuali rettifiche a seguito di effettiva lettura da parte dell’Impresa di Distribuzione.
8.3 Nel caso in cui non sia possibile, ovvero non sia agevole, effettuare la lettura del Misuratore per cause imputabili al CLIENTE, il consumo potrà essere stimato secondo i profili tipo indicati dall’ARERA.
8.4 Il CLIENTE deve consentire la verifica tempestiva del proprio impianto e degli apparecchi installati. Le tubazioni, i contatori ed i relativi sigilli non devono essere manomessi od occultati. In caso di irregolarità, il Fornitore, l’Impresa di Distribuzione e/o l’Impresa di Trasporto, nell’esercizio dei rispettivi doveri, così come stabiliti dalle competenti Autorità, potranno far sospendere la somministrazione finché il CLIENTE non abbia ripristinato la situazione. Le eventuali spese di riattivazione saranno esclusivamente a carico del CLIENTE.
8.5 Le parti possono richiedere la verifica, in contraddittorio tra loro, del funzionamento del Misuratore. Se dalla verifica risulterà uno scostamento, le parti concordano di chiedere che la ricostruzione dei prelievi avvenga ad opera dell’Impresa di Distribuzione in conformità alle normative vigenti. Gli eventuali errori di misura, derivanti da qualsiasi causa, in eccesso daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati esclusivamente al momento in cui l’Impresa di Distribuzione definirà i quantitativi dovuti al termine della procedura di revisione, restando inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli.
8.6 Qualora il CLIENTE volesse controllare se il contatore funzioni correttamente deve presentare una richiesta di verifica al Fornitore, secondo le modalità previste dalla Delibera 574/2013/R/gas del 12 dicembre 2013 RQDG), visto che la verifica ha dei costi, il Fornitore li comunica prima al CLIENTE, che dovrà confermargli la richiesta. Il venditore dovrà poi trasmettere la conferma della richiesta al distributore entro 2 giorni lavorativi.
8.7 Il CLIENTE prende atto che tutti i dati di misura sono a disposizione del Fornitore solo subordinatamente alla messa a disposizione degli stessi da parte dell’Impresa di Distribuzione, in quanto responsabile delle letture effettive del Misuratore, con cadenza almeno annuale.
Articolo 9 - Modalità di calcolo dei corrispettivi gas ed energia elettrica
9.1 La fatturazione dei corrispettivi per il gas avviene sulla base dei consumi rilevati a cura dell’Impresa di Distribuzione ovvero con autolettura del CLIENTE ovvero, in assenza di questa, sulla base della stima del Fornitore. I volumi di gas naturale considerati ai fini della fatturazione sono espressi in Smc. In caso di esito negativo del tentativo di lettura da parte dell’Impresa di Distribuzione, verranno utilizzati ai fini della fatturazione i dati storici di quest’ultima.
9.2 I corrispettivi unitari saranno espressi in Euro ed arrotondati con criterio commerciale alla seconda cifra decimale. I corrispettivi vengono applicati ai volumi espressi in Smc determinati ai sensi delle disposizioni dell'ARERA relative alla misurazione ai fini della fatturazione. Gli importi così ottenuti saranno espressi in Euro con arrotondamento con criterio commerciale alla seconda cifra decimale.
9.3 La fatturazione dei corrispettivi per l’energia elettrica fornita avviene sulla base dei dati di prelievo dei siti resi disponibili dall’Impresa di Distribuzione competente, nel rispetto del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione e della relativa normativa vigente. Qualora tali dati non dovessero essere disponibili, la fatturazione può avvenire sulla base di consumi presunti e stimati dal Fornitore in base ai consumi storici del CLIENTE ovvero della potenza indicata in Contratto e delle modalità d’uso dell’energia.
Articolo 10 - Modalità di prelievo e di impiego del gas (articolo specifico per la sola fornitura di gas)
10.1 Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima del PDR in funzione della capacità oraria del misuratore o di qualunque altro parametro tecnico del distributore del gas, in ogni caso il CLIENTE di impegna a comunicare tempestivamente eventuali richieste di maggiori volumi e/o capacità giornaliere nei tempi previsti dalle deliberazioni di ARERA affinché possa eventualmente procedere con le opportune richieste e la riformulazione dei prezzi in vigore.
10.2 La fornitura sarà effettuata alle condizioni tecniche e secondo i livelli di qualità previsti dalla vigente normativa. Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell’energia elettrica quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tensione, frequenza, continuità del servizio, interruzioni programmate o accidentali della fornitura da parte del Distributore locale, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento ecc. rientrano nelle esclusive responsabilità del Distributore locale, pertanto il CLIENTE esonera il Fornitore stesso da ogni responsabilità al riguardo. Le interruzioni temporanee totali o parziali della Fornitura non sono imputabili al Fornitore e pertanto non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.
10.3 Il gas non può essere utilizzato dal CLIENTE in luoghi e per usi diversi da quelli stabiliti nel Contratto, né potrà essere trasferito a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, né comunque ceduto a terzi.
10.4 Il CLIENTE si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore ogni variazione intervenuta nei dati riportati nella Proposta di Contratto ed in particolare nell'uso del gas naturale.
10.5 Il CLIENTE è tenuto ad utilizzare il gas naturale in conformità alle regole di prudenza e sicurezza. Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per qualsiasi incidente occorso al CLIENTE o a terzi in conseguenza dell'uso del gas naturale in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di prudenza e sicurezza o comunque dovuto alla non rispondenza alle norme tecniche degli impianti del CLIENTE stesso.
10.6 Gli impianti e gli apparecchi del CLIENTE dovranno rispondere in ogni momento ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia. Il Fornitore non risponderà dei danni subiti dal CLIENTE per la manutenzione programmata degli elementi di rete ovvero in conseguenza di disservizi.
Articolo 11 - Apparecchiature (articolo specifico per la sola fornitura di gas naturale)
11.1 Sono impianti e apparecchi del CLIENTE quelli situati a valle del Misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del Misuratore stesso.
11.2 Gli impianti e gli apparecchi del CLIENTE debbono risultare conformi alle norme di legge e di sicurezza vigenti ed il loro uso non deve provocare disfunzione alla rete di distribuzione. Il CLIENTE si impegna pertanto a mantenere gli impianti e gli apparecchi in condizioni di sicurezza in conformità alla normativa vigente.
11.3 Il Fornitore può far effettuare in ogni momento verifiche, anche su indicazione dell'Impresa di Distribuzione, e, se risultano irregolarità, può richiedere di sospendere la somministrazione per il tempo occorrente al CLIENTE per l'adeguamento degli impianti. Il Fornitore non è in nessun caso responsabile per i danni che possano derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti, fermo restando quanto previsto dall’art.17.
Articolo 12 - Fatturazioni e pagamenti
12.1 Ai sensi della Del. ARERA 463/2016 e s.m.i, allegato “A” Tabella 1, la fatturazione relativa alla somministrazione di energia elettrica e gas, avverrà di norma su base bimestrale. In assenza di comunicazione dei dati di consumo o di autolettura (solo per il gas), il Fornitore effettuerà la fatturazione, a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, sulla base dei dati ritenuti dal Fornitore più idonei tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non limitativo: consumi storici o stimati, dati indicati dal Distributore o dal CLIENTE.
12.2 La fattura predisposta in formato elettronico ed è consultabile previa ricezione di una mail di avviso della pubblicazione sul portale della fattura. Il CLIENTE potrà chiedere l’invio cartaceo delle fatture. L’attivazione del suddetto servizio può essere richiesto compilando l’apposita sezione presente nella Proposta di Contratto oppure, in qualunque momento, attraverso il sito web o il call center del Fornitore. L’attivazione del servizio può essere revocata in qualunque momento: in tal caso verrà ripristinato l’invio delle fatture in formato elettronico.
12.3 Il pagamento deve aver luogo entro la data di scadenza indicata in ciascuna fattura e comunque nel rispetto dei termini prescritti dall’art.7.1 Del. ARERA 229/01 e s.m.i. Il pagamento potrà essere effettuato attraverso la domiciliazione sul conto corrente bancario o postale del CLIENTE (c.d. “procedura SDD”), bonifico bancario o qualsiasi altro metodo indicato dal Fornitore.
12.4 Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione.
12.5 Sono a carico del CLIENTE e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerenti la somministrazione, salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa a carico del Fornitore. Sono, altresì, a carico del CLIENTE eventuali conguagli dei corrispettivi per i servizi di rete sopportati dal Fornitore. Tali conguagli saranno addebitati al CLIENTE con il primo ciclo di fatturazione utile.
12.6 Il Fornitore si riserva di non emettere fattura per importi inferiori o uguali ad Euro 10,00 e di sommare detti importi a quelli della fattura successiva.
Articolo 13 – Morosità
13.1 In caso di ritardato pagamento di una o più delle fatture emesse dal Fornitore, il CLIENTE dovrà corrispondere, oltre all’ammontare delle fatture, una somma pari agli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di rife- rimento, così come definito ai sensi del D. Lgs. 231/02 e successive modifiche ed integrazioni, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute ivi incluse quelle per la predisposizione e l’invio dei solleciti di pagamento delle fatture.
13.2 In caso di parziale e/o ritardato pagamento, in assenza di precisazioni da parte del CLIENTE, i pagamenti ricevuti si intendono riferiti al credito con data di scadenza più remota, qualsiasi sia la natura del credito, (capitale o interessi); il Fornitore si riserva inoltre, nel rispetto di quanto previsto dall’Art.1194 Codice Civile, il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal CLIENTE, a parità di scadenza, nell’ordine, (i) al capitale (ii) agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso.
13.3 In caso di morosità prolungata oltre 10 (dieci) giorni dal termine di pagamento delle fatture previsto contrattualmente all’art. 12, il Fornitore si riserva la facoltà di attivare le procedure di costituzione in mora previste dalla normativa vigente. A tal proposito, nel caso di punto di prelievo/riconsegna disalimentabile, il Fornitore, mediante apposita comunicazione di costituzione in mora, provvederà ad intimare il pagamento delle fatture scadute, entro un termine di 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora. Tale termine sarà pari a 10 (dieci) giorni solari nel caso in cui sia stata attivata una richiesta di sospensione della fornitura nei 90 giorni precedenti. L’eventuale pagamento da parte del CLIENTE, a seguito del sollecito di cui sopra, dovrà essere comunicato dallo stesso a il Fornitore mediante invio di apposita documentazione attestante il pagamento al numero di fax indicato nella comunicazione di sollecito. Nel caso in cui il Fornitore, alla scadenza del termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, rilevi il permanere dello stato di morosità del CLIENTE, avrà il diritto di chiedere al Distributore locale la sospensione della fornitura di energia elettrica e/o la Chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità decorsi non meno di 3 (tre) giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento. Limitatamente alla fornitura di energia elettrica, il Distributore prima di procede- re alla sospensione della fornitura dovrà comunque effettuare una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile. Tale riduzione è effettuata dal Distributore per i soli punti di prelievo connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di perdurato mancato pagamento da parte del CLIENTE, verrà effettuata la sospensione della fornitura. Resta inteso che, nel caso di impossibilità a procedere con la sospensione della fornitura, il Fornitore potrà richiedere al Distributore l’interruzione fisica con blocco dell’alimentazione del punto di fornitura.
13.4 il Fornitore avrà diritto di richiedere al CLIENTE il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto, oltre al pagamento delle spese relative ai solleciti di pagamento e a tutte le eventuali ulteriori attività connesse al recupero del credito.
13.5 (comma specifico per la sola fornitura di energia elettrica) La procedura di sospensione della fornitura non potrà tro- vare applicazione nei confronti del CLIENTE che rientri nella categoria dei “clienti finali non disalimentabili” prevista dalla Del. ARG/elt 4/08 e successive modifiche ed integrazioni e dalle norme in materia. In tale caso IL FORNITORE, qualora il CLIENTE non provveda al pagamento di quanto dovuto ai sensi del CONTRATTO, potrà risolvere i contratti di dispacciamento e di trasporto relativamente ai Punti di prelievo del CLIENTE interessati dall’inadempimento. A seguito della richiesta di risoluzione dei predetti contratti il Distributore locale provvederà a trasferire i Punti di prelievo del CLIENTE nel contratto di dispacciamento dell’Acquirente unico e quindi a trasferire la titolarità dei Punti di prelievo interessati all’esercente il servizio di Xxxxxxx Xxxxxx.
13.6 La procedura di sospensione della fornitura non potrà trovare altresì applicazione in caso di mancati pagamenti da parte del CLIENTE per importi che singolarmente considerati siano inferiori al valore medio stimato di una fattura e comunque inferiori o uguali al valore della garanzia eventualmente rilasciata dallo stesso CLIENTE ai sensi del CONTRATTO.
13.7 il Fornitore avrà il diritto di applicare la procedura di sospensione della fornitura anche nel caso di mancato pagamento da parte del CLIENTE delle somme relative ai crediti acquistati e derivanti dalle fatture non pagate dal CLIENTE secondo la Delibera ARERA sul sistema indennitario (Del. ARG/elt 191/09 e s.m.i. e Del. 593/2017/R/com e s.m.i.).
13.8 A seguito della chiusura del Punto di Prelievo e/o del Punto di Riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, qualora il Fornitore abbia risolto per inadempimento il Contratto ai sensi dell’art. 11, lo stesso avrà la facoltà di richiedere al Distributore la Cessazione amministrativa per morosità relativa al punto di prelievo/riconsegna in oggetto.
13.9 (comma specifico per la sola fornitura di gas naturale) In caso di cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione della fornitura, IL FORNITORE trasmetterà al Distributore copia della documentazione attestante la morosità del CLIENTE, copia del contratto e della sua risoluzione.
13.10 La procedura di messa in mora è sospesa nel caso in cui il CLIENTE abbia fatto ricorso alla procedura di conciliazione di cui all’art. 19.
Articolo 14 - Cessione del contratto di fornitura
14.1 Il CLIENTE consente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore a terzi ovvero a società in tutto o in parte collegate, controllate o comunque facenti parte del gruppo societario del Fornitore ai sensi dell’art.2359 c.c. La cessione sarà efficace nei confronti del CLIENTE dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore. Il Fornitore potrà effettuare tale comunicazione in forma scritta con qualunque mezzo.
14.2 Il Fornitore si riserva la facoltà di cedere il credito/i crediti derivante/i dal presente Contratto a banche, istituti assicurativi, società di recupero crediti e/o a società di factoring, nonché delegare pagamenti. Il CLIENTE s’impegna sin d’ora ad accettare, come accetta, l’eventuale cessione del credito da parte del Fornitore obbligandosi a fornire ogni documentazione utile e necessaria al corretto perfezionamento ed esecuzione della cessione.
Articolo 15 - Garanzie e deposito cauzionale
15.1 A garanzia degli obblighi assunti, il CLIENTE sarà tenuto, su semplice domanda ed a discrezione del Fornitore, a versare entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, un importo a titolo di deposito cauzionale fruttifero (che verrà restituito con la fattura di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute, maggiorato degli interessi legali maturati) così rispettivamente commisurato:
a. per quanto riguarda la fornitura di gas naturale : pari a Euro 30,00 fino a 500 mc, Euro 90,00 da 501 mc a 1500 mc, pari a Euro 150,00 da 1.501 mc a 2.000 mc e pari ad Euro 300,00 da 2.501 mc a 5.000 mc. Con consumo superiore a 5.000 Smc/anno, il deposito sarà pari al valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al CLIENTE al netto delle imposte; Per i Clienti finali ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai sensi della deliberazione 402/2013/R7com, è previsto un deposito cauzionale ridotto secondo i seguenti importi: pari a Euro 25,00 fino a 500 mc, Euro 77,00 da 501 mc a 5.000 mc, il valore di una mensilità di consumo medio al netto delle imposte per consumi superiori a 5.000 Smc/anno;
b. per la somministrazione di energia elettrica in misura pari ad Euro 12,00 per ciascun KW di potenza impegnata.
15.2 In caso di escussione totale o parziale delle garanzie (deposito cauzionale) eventualmente richieste di cui all’ art.15.1, le stesse dovranno essere ricostituite dal CLIENTE entro 10 (dieci) giorni dalla data di avvenuta escussione. Inoltre, il Fornitore, indipendentemente dal consumo annuo del CLIENTE, avrà facoltà di richiedere ulteriori garanzie, rispetto a quelle già dovute, anche in caso di pagamento ritardato, mancato o parziale. Il CLIENTE sarà pertanto tenuto a provvedere al rilascio delle ulteriori garanzie richieste dal Fornitore entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa richiesta.
Articolo 16 - Responsabilità
16.1 Il Fornitore gestisce esclusivamente il servizio commerciale di vendita gas ed energia elettrica, la sua attività è estranea al servizio di distribuzione del gas e/o dell’energia elettrica, e ai danni o spese derivanti da eventuali disservizi relativi o connessi al servizio svolto dalla Impresa di Distribuzione gas e/o energia elettrica.
16.2 La somministrazione è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali manutenzione, riparazione dei guasti sulla rete di trasporto e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi, nonché per motivi di sicurezza del sistema da parte dell'Impresa di Distribuzione.
16.3 Il Fornitore non risponde dei danni diretti e indiretti conseguenti a problemi tecnici concernenti la consegna dell’energia elettrica o del gas naturale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, interruzioni della continuità della somministrazione o del servizio di distribuzione e trasporto del gas naturale o di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, riduzioni della somministrazione di gas naturale o gas naturale non conforme alle specifiche di qualità e di pressione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del CLIENTE alla rete elettrica.
16.4 Il Fornitore non sarà, altresì, responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di gas naturale o di energia elettrica causati da eventi di Forza Maggiore tra cui si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli eventi naturali avversi compresi fulmini, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, frane, precipitazioni nevose, incendi e inondazioni, esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche, guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla somministrazione oggetto del Contratto, ivi compresa l'ARERA, scioperi, serrate ed ogni altra manifestazione a carattere industriale o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea o meno del servizio di trasporto dell’energia elettrica e del gas naturale a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas naturale o di energia elettrica causate da fatti e/o atti dell'Impresa di Trasporto e/o dell'Impresa di Distribuzione.
16.5 Le interruzioni o limitazioni della somministrazione dovute alle predette cause o comunque non imputabili al Fornitore non comporteranno alcun risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.
16.6 Il CLIENTE si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell’ambito dell’espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del CLIENTE.
Articolo 17 - Risoluzione del contratto
17.1 Il Fornitore può risolvere il Contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, mediante dichiarazione inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero posta certificata, nei seguenti casi:
i) parziale pagamento delle fatture o ritardato pagamento delle stesse superiore a 40 (quaranta) giorni ferma restando l’applicazione degli interessi di mora;
ii) qualora venga revocata la procedura SDD, ove richiesta dal Fornitore ai sensi dell’art.12;
iii) mancata o invalida costituzione o ricostituzione delle eventuali garanzie (deposito cauzionale) da parte del CLIENTE se richieste e dovute ai sensi dell’art.15 delle CGC;
iv) prelievo fraudolento di energia elettrica o gas naturale da parte, o a beneficio, del CLIENTE. In tali casi il Fornitore di riserva la facoltà di adire per vie legali;
v) violazione da parte del CLIENTE degli obblighi a suo carico, con particolare riferimento agli obblighi previsti dai precedenti artt.10 e 11 delle CGC.
17.2 Il Fornitore si riserva di risolvere il contratto a CLIENTE, qualora il CLIENTE risulti moroso per almeno due fatture anche non consecutive.
17.3 Inoltre il Contratto si risolverà automaticamente in seguito alla disattivazione di tutti i PDR/POD di cui al Contratto.
17.4 Il CLIENTE avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. mediante dichiarazione inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno, in caso di impossibilità di procedere alla consegna di gas naturale e/o di energia elettrica in conseguenza di eventi causati da colpa del Fornitore, senza che ciò implichi alcuna responsabilità del Fornitore nei confronti del CLIENTE.
17.5 In caso di risoluzione del Contratto, l'attivazione del servizio di ultima istanza sarà onere dell'Impresa di Distribuzione.
17.6 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Fermo restando quanto previsto dall’art. 17.1 delle Condizioni Generali di Contratto, nel caso in cui il POD oggetto della fornitura di energia elettrica per uso domestico risulti associato in realtà ad un’utenza in BT per altri usi, il CONTRATTO si intenderà risolto di diritto mediante semplice invio al CLIENTE da parte del Fornitore di comunicazione a mezzo raccomandata a/r, fatta salva la possibilità per il CLIENTE di proseguire il rapporto di somministrazione mediante stipula di regolare contratto di fornitura business. In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Economiche di fornitura, il Fornitore applicherà ai prelievi eventualmente già effettuati dal CLIENTE il prezzo corrispondente alla componente PED, come definita dalla Del. 156/07 (TIV) e successivi aggiornamenti e modifiche. Tale prezzo è da intendersi al netto delle componenti indicate all’articolo 7, che saranno applicate e aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti.
Articolo 18 - Integrazioni e modifiche
18.1 Il Contratto si intende modificato di diritto mediante l'inserimento di clausole eventualmente imposte da ARERA. Al CLIENTE verrà data comunicazione in fattura o attraverso apposita informativa.
18.2 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, eventuali modifiche al Contratto dovranno essere proposte ed accettate per iscritto.
18.3 Ai sensi del Codice di Condotta Commerciale durante la vigenza del Contratto e qualora ricorra giustificato motivo, il Fornitore si riserva la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali, tramite comunicazione scritta e/o via PEC - distinta e separata dal documento di fatturazione - inviata con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del CLIENTE stesso, salvo diverso termine previsto da ARERA rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse.
Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte dell’esercente la vendita. La predetta comunicazione, denominata "Proposta di modifica unilaterale del contratto" conterrà:
i) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultanti dalla modifica proposta;
ii) l’illustrazione chiara completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta;
iii) la decorrenza della variazione proposta;
iv) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del CLIENTE dell’eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri in conformità alle previsioni di cui all’art. 13.3 comma d del Codice di Condotta Commerciale;
v) l’illustrazione che il CLIENTE finale di gas naturale, avente diritto al servizio non regolato di tutela, in alternativa alla facoltà di recedere, ha la facoltà di essere fornito dal medesimo esercente alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato.