ALLEGATO C
ALLEGATO C
CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA PER L’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN LOCALI UBICATI ALL’INTERNO DELLE AEREE A SERVIZIO DELLA PISCINA “X. XXXXXXXX” DI FIDENZA.
L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno _ ( ) del mese di ( _) in Fidenza (PR), Via n. _, con il presente atto, da valere a tutti gli effetti di Legge, fra i sottoscritti:
……………………, nato a ……………………il , il quale interviene al presente atto nella sua
qualità di Presidente e di Legale Rappresentante di SO.G.I.S. Srl, per il presente atto domiciliato presso la stessa Società, con sede in Fidenza (PR), sede legale in Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 0, Partita I.v.a. e iscrizione del Registro delle Imprese di Parma, n. 02220830349 del REA, munito dei necessari poteri in virtù della delibera del CDA del …………….. , di seguito denominata anche “affittante” e/o “parte concedente” e/o “concedente”;
e
nato a
( ) il
domiciliato in
( ), Via n. _, Codice Fiscale
, il quale interviene al presente atto nella sua qualità
e come tale legale rappresentante della società
_, con sede legale in ( ), Via
_ n. , Codice Fiscale , Partita I.V.A.
e iscrizione del Registro delle Imprese di , n. _
del REA, con capitale sociale interamente versato di Euro , ( _); di
seguito denominata anche “affittuario” e/o “parte affittuaria” e/o “gestore” e/o “aggiudicatario”. PREMESSO
a) che le attività di cui sopra devono esercitarsi obbligatoriamente nei locali ubicati all’interno dell’area di servizio della piscina “X.Xxxxxxxx” di Fidenza, e non possono essere trasferiti in locali diversi;
b) che i locali ove si svolge l’esercizio dell’attività aziendale risultano meglio individuati nelle planimetrie che si allegano con la lettera "1" al presente contratto, sottoscritta ed accettata dalle parti, e costituente parte integrante della presente scrittura;
c) che l’immobile sopra menzionato con gli impianti, gli arredi, le attrezzature di proprietà ed in gestione a SO.G.I.S. SRL e concessi in uso alla parte affittuaria, costituiscono un “unicum” aziendale;
d) L'affidamento della gestione del servizio ha natura e caratteristiche strumentali nell’ambito dell’attività dell’impianto sportivo e comporta l’insediamento per la durata del contratto, di una attività soggetta a SCIA – segnalazione certificata di inizio attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 della L. 241/90 e succ. modif. e dell’art. 4, comma 5 – lett. A) – della L.R. 26 luglio 2003, n. 14, oltre a notifica sanitaria ex determina Xxxxxxx X.X. 0 agosto 2008 n. 9223.
La presentazione della SCIA e della notifica sanitaria sarà effettuata a cura e spese dell’affittuario il quale dovrà essere in possesso dei requisiti professionali nonché di quelli morali prescritti dalla legge (l.r. 14/03 cit. e art. 71 d.lgs. 59/2010). La SCIA dovrà essere inoltrata on-line, utilizzando la piattaforma telematica
SUAPER, accedendo dall’indirizzo xxxx://xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx, ovvero dal sito del Comune di Fidenza: xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx (link dedicato sull’homepage) sul quale si potranno reperire le informazioni necessarie.
e) che i locali ove sarà esercitata la somministrazione sono conformi alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie e di destinazione d’uso degli stessi e dotati di Attestato di Prestazione Energetica.
Tutto ciò premesso,
Tra SO.G.I.S. SRL e la società come sopra rappresentata, si conviene e si stipula quanto segue, tenendo conto che le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:
Art. 1 - Oggetto del contratto
SO.G.I.S. SRL, concede in affitto, al canone annuo previsto al successivo art.3, alla ditta
………………………, che, come sopra meglio generalizzata, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di accettare il ramo d’azienda riferito all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in locali ubicati all’interno dell’area della piscina “X.Xxxxxxxx” di Fidenza (PR).
Il canone sarà soggetto a rivalutazione annuale ISTAT in base all’indice FOI-senza tabacchi a far data dal 20 maggio 2018, a decorrere dalla seconda annualità di gestione.
La parte concedente dichiara che l’affitto di azienda comprende sia i locali in cui l’impresa è esercitata, che risultano in regola con le norme edilizie e urbanistiche, sia l’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande indicate nelle premesse con tutti gli impianti, gli arredi e le attrezzature ivi esistenti, che risultano funzionanti e in regola con le norme di legge, il tutto esistente e noto alle parti senza riserva ed obiezione alcuna in ordine alla loro consistenza e stato di conservazione.
In particolare, le parti dichiarano che la consistenza degli impianti, degli arredi e delle attrezzature è quella risultante da apposito inventario che, sottoscritto dalle parti e, costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto di affitto di ramo d'azienda, viene allegato sub “2".
L’affitto del ramo d’azienda non include debiti e crediti relativi alla precedente gestione anche se scadenti successivamente alla data di stipula del presente contratto e non prevede alcun trasferimento di merce; inoltre la parte affittuaria non subentra in alcun rapporto di lavoro, consulenza e/o collaborazione, poiché non viene trasferito alcun dipendente e/o collaboratore, così come non subentra a SO.G.I.S. SRL alcun contratto di fornitura di merci e/o servizi.
Art. 2 – Durata
La durata della gestione è stabilita in anni 4 (quattro), con decorrenza dal 20.05.2017 e sino al 10.09.2020. Per anno di gestione s’intende il periodo intercorrente tra l’ultima settimana di maggio e la prima settimana di settembre.
Le parti si riconoscono la facoltà di recedere dal presente contratto, senza alcuna penalità e anche prima del previsto termine, comunicando disdetta alla controparte mediante lettera raccomandata a/r da inviarsi, per effetto dall’annualità successiva, entro il 30 novembre dell’anno precedente.
La consegna dei locali e dei beni per l'inizio attività potrà essere effettuata solo ad avvenuto deposito della Garanzia di cui all’art. 12 e di tutti gli altri documenti richiesti.
Al termine del contratto, sia esso naturale od anticipato, la conduttrice non avrà diritto e quindi non le verrà riconosciuto alcun indennizzo a titolo di avviamento commerciale o di buona uscita.
Entro il 31 luglio 2020 le parti reciprocamente si impegnano a procedere ad un eventuale rinnovo per un ugual periodo alle stesse condizioni contrattuali.
Art. 3 - Canone di affitto
Per ognuna delle annualità di gestione intercorrenti tra il 20 maggio ed il 10 settembre di ciascuno dei 4 esercizi di gestione, l’aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere un canone di affitto annuo composto da una parte fissa ed una parte variabile:
PARTE FISSA: pari ad €. ……….. ( ) + IVA
La parte Fissa di canone verrà corrisposta, previa emissione di regolare fattura da parte della concedente, mediante n.2 rate di uguale importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno ed il 30 luglio di ciascuna annualità
PARTE VARIABILE: pari al 13% (tredicipercento) + iva, dei corrispettivi, al netto dell’iva, ritratti dalla gestione del servizio, fino al raggiungimento dell’importo massimo annuo, per la sola parte variabile, di € 20.000 (ventimila) +iva.
Tale Parte variabile dovrà essere corrisposta, sempre al ricevimento di regolare fattura fiscale redatta in contraddittorio tra le parti, entro il 30 settembre di ciascuna annualità.
Art. 4 - Obblighi e divieti a carico dell’affittuario
1. L’aggiudicatario del contratto di affitto di ramo d’azienda è tenuto:
a) a mantenere la denominazione del locale bar attuale ovvero “El chiringuito de Xxxxxx”
b) all’apertura e chiusura degli accessi d’impianto nei giorni ed orari di apertura del bar;
c) somministrare prodotti di buona qualità e conformi alle norme vigenti in materia di alimenti e bevande;
d) esporre il listino prezzi nel locale in modo da consentirne una facile lettura. A fianco di questo dovrà essere esposto anche l’elenco degli ingredienti con la data di scadenza;
e) a somministrare prodotti confezionati con materie fresche di prima qualità e consumati in giornata;
f) a mantenere i locali, i servizi, i vetri, nonchè i mobili e tutto il materiale destinato all'espletamento del servizio in stato decoroso e di perfetta pulizia, rispettando le norme in materia di igiene;
g) a predisporre la zona ad uso pubblico del bar, di contenitori atti alla raccolta differenziata e al conferimento del contenuto negli appositi contenitori per la raccolta differenziata;
h) l’affidatario della gestione sarà inoltre responsabile della chiusura quotidiana dei locali a fine attività lavorativa e di tutti gli accessi presenti all’impianto sportivo per il raggiungimento degli stessi.
i) ad organizzare a proprio carico il servizio di assistenza balneare qualora intenda aprire il servizio di somministrazione in orari diversi da quelli di apertura delle vasche (feriali 10.00/20.00, festivi e prefestivi 10.00/19.00), gestite da SO.G.I.S. s.r.l. e a manlevare da qualsiasi responsabilità il gestore dell’impianto natatorio;
j) ad acquisire specifica autorizzazione del Comune di Fidenza, previo nulla osta di SO.G.I.S. Srl, per effettuare serate di musica dal vivo all'interno del bar e dei locali affidati; in questi casi saranno a carico dell’aggiudicatario le eventuali spese di allestimento della zona bar e i costi inerenti la sicurezza balneare ed anche la redazione di apposita Relazione di impatto acustico eventualmente necessaria per comunicazione di attività rumorosa al Comune di Fidenza;
k) al divieto, altresì, di installare giochi elettronici tipo video-poker o simili;
l) a mantenere efficiente il sistema di video sorveglianza relativo al servizio collocato all’interno della zona bar, a verifica dell’effettiva emissione dei documenti fiscali.
m) qualora interessato ad utilizzare, nel locale bar, musica proveniente da impianto stereo, con regolazione del volume in modo da non arrecare disturbo a terzi, presentando al comune, ai sensi dell’art. 4 del d.p.r. 227/2011, adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ex art. 8.2 della l. 447/1995, ovvero, qualora ritenga non vengano superati i limiti di rumorosità (comma 2 della stessa legge) avrà la facoltà di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 8.5 della l. 447/1995.
2. L’affittuario dovrà gestire direttamente il ramo d’azienda affittato, è quindi vietato il subaffitto, sia totale che parziale, e la cessione anche a titolo gratuito del contratto o comunque concederne a terzi l’uso o il godimento, anche parziale, pena la risoluzione “ipso iure” del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al presente contratto è tassativamente vincolata all’immobile che ne forma oggetto e, dunque, non è trasferibile a terzi nè esercitabile in altri locali.
Il soggetto gestore non potrà altresì cedere in tutto o in parte a qualsiasi titolo l’attività di gestione oggetto del presente contratto.
In caso di cessazione a qualsiasi titolo dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dell’affittuario, il ramo d’azienda tornerà nell’immediata disponibilità di SO.G.I.S. Srl.
Tutte le spese, imposte tasse e contributi relativi all’esercizio e decorrenti dall’inizio del presente contratto sono a carico della parte affittuaria, così come tutti i crediti e i debiti per rapporti sorti nel corso dell’affitto stesso, sono rispettivamente a vantaggio e carico dell’affittuario.
SO.G.I.S. Srl resterà estranea a tutti i rapporti del “gestore” con i conduttori dei servizi e fornitori in genere, poiché tali rapporti saranno da intendersi di esclusiva competenza del “gestore”.
Art. 5 - Autorizzazioni e condizioni di esercizio dell’attività
L’affittuario si impegna a svolgere tutte le attività occorrenti affinché possa essere iniziata l’attività e vengano ad esso intestate e volturate le autorizzazioni igienico-sanitarie e quant’altro necessario all’esercizio dell’attività stessa.
L’orario di apertura e chiusura del pubblico esercizio dovrà obbligatoriamente essere organizzato in modo da garantire l’accesso e l’uso dello stesso da parte di tutti i soggetti che svolgono attività nell’ambito dell’impianto natatorio.
La gestione del bar dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti orari:
Periodo di apertura di ogni anno: dall’ultima settimana di maggio alla prima di settembre Orari di apertura:
- Ordinario
Feriali | Dalle ore 10.00 alle ore 20.00 |
Festivi e Prefestivi | Dalle ore 10.00 alle ore 19.00 |
- Occasionale
Feriali | Dalle ore 10.00 alle ore 23.00 |
Festivi e Prefestivi | Dalle ore 10.00 alle ore 23.00 |
In occasione di manifestazioni sportive o ricreative organizzate dalla stessa SO.G.I.S. s.r.l., ovvero da parte delle associazioni operanti sul territorio comunale, da effettuarsi in orari
diversi da quelli di apertura sopra citati, l’aggiudicatario si impegna ad assicurare la piena disponibilità del bar, previa comunicazione del giorno programmato.
In ogni caso le parti si riservano di modificare tali orari in base all'effettiva richiesta del servizio.
Art. 6 - Consegna dei locali
L’affittuario si impegna a conservare i locali nelle attuali condizioni ed a gestirli con ogni cura e diligenza, mantenendoli in buono stato di conservazione ed obbligandosi alle riparazioni di piccola ed ordinaria manutenzione, ai sensi dell’art. 8 che segue.
Tutti gli impianti, gli arredi e le attrezzature dovranno al termine dell’affitto essere restituiti alla parte affittante in buono stato di conservazione e ottimale pulizia, dovendo provvedere l’affittuario alla loro sostituzione in caso di rotture, fatta salva la normale usura.
L’affittuario non potrà apportare ai beni oggetto del contratto di affitto d’azienda alcuna innovazione, addizione e/o miglioria senza il consenso scritto della parte concedente, fermo restando che, anche se autorizzati, gli eventuali lavori, opere, accessioni, aggiunte o altro, eseguiti previo ottenimento delle certificazioni ed autorizzazioni di legge a carico del gestore, durante il corso del presente contratto, resteranno a vantaggio della parte concedente, senza che l’affittuario possa vantare diritto, pretesa di rimborso e/o indennità di alcun genere.
Qualora, invece, al termine del contratto, il locatore richiedesse la riduzione in pristino dei locali, l’affittuario si impegna a provvedervi a proprie spese secondo il disposto dell’art. 1590 c.c.
Nel caso che le opere siano state eseguite senza la preventiva autorizzazione scritta da parte di SO.G.I.S. Srl esse si intendono acquisite senza compenso alcuno da parte di SO.G.I.S. Srl. L’affittuario è tenuto, invece, a rimuoverle immediatamente a proprie spese, qualora la parte concedente lo richieda.
La parte concedente potrà, durante il normale orario di apertura, previo appuntamento da concordare tra le parti, ispezionare o far ispezionare dai suoi incaricati i locali concessi in affitto per constatare le modalità d’uso o per la verifica degli impianti.
Art. 7 - Avviamento
La parte affittuaria non potrà pretendere alcun indennizzo al termine dell’affittanza per eventuali migliorie e incrementi nella produttività del ramo d’azienda. In ogni caso la parte affittuaria rinuncia espressamente alla pretesa di alcun indennizzo a titolo di indennità di avviamento.
Art. 8 - Oneri e manutenzione dei locali ed impianti
La manutenzione ordinaria e la pulizia del bar e dei locali di pertinenza come i plateatici, compresi i relativi servizi, l'area a verde ed i piazzali antistanti, sono a carico dell'affittuario.
Tutte le spese di esercizio, imposte e tasse comunali, canoni per fognatura, tassa asporto rifiuti e luce, canone RAI, tassa SIAE, le spese di manutenzione e riparazione ordinaria sono a carico dell'affittuario. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si precisa che rientrano tra le manutenzioni ordinarie: la tinteggiatura dei locali, interventi al banco, idraulico, elettricista, falegname, muratore vetraio.
Le spese di consumo dell'energia elettrica e di acqua sono a carico del gestore e verranno imputate allo stesso mediante appositi contatori di misura installati sulle linee di adduzione di energia elettrica e di acqua di rete entrambi intestate all'affittuario dell’impianto. A seguito del rilievo dei consumi delle utenze citate il concedente addebiterà le stesse all’affittuario con cadenza mensile.
SO.G.I.S. s.r.l. si impegna alla manutenzione straordinaria del locale bar, servizi e pertinenze qualora il Comune di Fidenza, in qualità di proprietario, non vi ottemperi.
Art. 9 - Arredi, attrezzature e beni concessi in uso
Compete alla parte affittuaria dotarsi di tutti quegli arredi, attrezzature, impianti e ogni altra dotazione necessari per il funzionamento dell’attività oggetto del presente contratto e non inclusi nell’inventario allegato sub "2".
Le parti concordano che gli arredi e le attrezzature di proprietà di SO.G.I.S. Srl, diversi da quelli di cui agli articoli che precedono, concessi in uso all’affittuario, vengano dallo stesso tenuti e gestiti con la diligenza del “buon padre di famiglia”. Tutti i beni anzidetti dovranno essere restituiti a SO.G.I.S. Srl nello stato in cui sono stati consegnati, fatte salve le condizioni di degrado imputabili all’uso ed al tempo.
Alla scadenza del contratto, i locali dovranno essere liberati da tutti i beni di proprietà dell'affittuario, mentre dovrà lasciare nelle disponibilità di SO.G.I.S. s.r.l. gli arredi fissi e gli abbellimenti che non sono asportabili. Nel caso in cui l'affittuario non proceda alla rimozione degli ulteriori arredi e attrezzature mobili, al termine della gestione, questi rientreranno di diritto nella proprietà di SO.G.I.S Srl senza alcun onere derivante.
La manutenzione ordinaria e straordinaria relative a tutti gli arredi e attrezzature di proprietà della parte concedente e concessi in uso sono a carico della parte affittuaria.
Fermo restando il disposto di cui al comma 2° dell'articolo 2561 del codice civile, le parti pattuiscono, espressamente in deroga al disposto di cui all'art. 67, comma 9, ed all'articolo 68, comma 4, del DPR 22 dicembre 1986 n. 917, che la conduttrice non potrà usufruire delle deducibilità fiscale delle quote di ammortamento dei beni della locatrice.
Art. 10 - Responsabilità – Polizze assicurative
L’affittuario solleva la parte concedente da ogni e qualsiasi responsabilità diretta od indiretta che possa derivare alle persone, animali o cose, conseguente e/o connessa allo svolgimento dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, all’interno e all’esterno del locale affidato; in particolare, l’affittuario assume ogni più ampia responsabilità civile e penale in caso di sinistro sia al personale addetto all’attività sia a terzi, che possa derivare per fatto proprio o di propri dipendenti o collaboratori, nonché per ogni danno arrecato a beni pubblici e privati, intendendo la stessa parte concedente escludere ogni propria responsabilità in merito.
L’affittuario produce alla parte concedente copia della quietanza delle seguenti polizze assicurative della durata pari a quella del presente contratto:
a. polizza a copertura del rischio locativo del fabbricato ad uso bar e del suo contenuto limitatamente al
rischio di incendio, esplosione, fenomeno elettrico, furto e atti vandalici per un massimale, rispettivamente di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) ed Euro 60.000,00 (sessantamila/00);
b. polizza responsabilità civile verso terzi il cui massimale non dovrà essere inferiore ad €. 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per ciascun sinistro e comunque per persona; la predetta copertura assicurativa dovrà essere estesa anche all’eventuale area di parcheggio riservata.
Le polizze di cui sopra dovranno essere indicizzate e l’affittuario oggi ne fornisce copia, unitamente alla quietanza di pagamento, alla parte concedente, con l'obbligo di produrre la quietanza di pagamento per il secondo anno entro l'………… (……….) …………… (…………..), di ogni anno di gestione, pena la risoluzione del contratto.
Art. 11 – Rispetto delle normative vigenti
L’affittuario è tenuto ad attuare e garantire congiuntamente all’inizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande presso i locali oggetto del contratto l’osservanza di tutte le normative vigenti, quali:
a) prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) normativa antincendio, provvedendo a definire il piano di evacuazione ed apporre idonea cartellonistica;
c) normativa concernente l’igiene dei prodotti alimentari;
d) norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relative all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle norme previdenziali e assistenziali.
Art. 12 – Garanzia
L’affittuario deve prestare, a favore di SO.G.I.S. Srl, una cauzione pari al doppio del canone offerto, nella quale dovrà essere chiaramente indicato l’oggetto del contratto ed il richiamo al presente articolo.
La garanzia deve essere costituita, esclusivamente, mediante deposito cauzionale, fidejussione solidale bancaria o assicurativa a prima richiesta, emessa da primario istituto bancario o compagnia d’assicurazioni, nella quale dovrà essere chiaramente indicato l’oggetto del contratto; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della parte concedente. Tale garanzia si intende costituita per l’esatto adempimento di ogni obbligazione contrattuale, il puntuale e regolare pagamento dei canoni ed oneri accessori convenuti, danni all’azienda, il pagamento di penali ed indennizzi ed il risarcimento dei danni tutti, ivi compresi i danni arrecati ai locali, impianti, arredi, attrezzature e beni in genere avuti in dotazione e per l’eventuale indennità di occupazione.
Resta salvo per SO.G.I.S. Srl l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
La cauzione dovrà avere validità annuale, per l’intero importo garantito di cui al presente articolo, da rinnovarsi di anno in anno per l’intero periodo contrattuale ad ogni scadenza.
La mancata costituzione e/o il mancato rinnovo della stessa di anno in anno determinerà la risoluzione del presente contratto.
La cauzione resterà a disposizione di SO.G.I.S. Srl non solo per tutto il periodo di durata del contratto di affitto, bensì fino all’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti e/o aventi causa dal contratto medesimo, nel caso che la parte concedente dovesse farvi ricorso anche dopo la conclusione del rapporto contrattuale, integralmente o parzialmente.
Art. 13 - Cause di risoluzione
Il mancato pagamento puntuale del canone, così come la mancata emissione dei previsti documenti fiscali valevoli ai fini della determinazione del corrispettivo variabile (13%) di cui all’art. 3 del contratto, potrà determinare, a insindacabile giudizio della parte concedente, la risoluzione “ipso iure” del presente contratto per fatto e colpa dell’affittuario ai sensi dell’art. 1456 c.c., ed il contestuale incameramento della garanzia dell’art. 12 del presente contratto salva l’eventuale azione per risarcimento dei maggiori danni.
Ferme le ipotesi di risoluzione previste, il presente contratto potrà risolversi di diritto ai sensi dell’art. 1456
c.c. anche nelle seguenti ipotesi:
a) decadenza dal titolo abilitativo, in caso di mancata attivazione dell’attività entro il termine di legge dalla data del suo rilascio;
b) utilizzazione di locali affidati per un uso differente da quello oggetto del presente contratto;
c) subaffitto, cessione anche parziale dell’attività.
In ogni caso è fatta salva ogni eventuale azione per il risarcimento dei maggiori danni patiti.
Art. 14 – Revoca
Indipendentemente dai casi previsti dall’ art.13, SO.G.I.S. s.r.l., ha diritto di promuovere, nei modi o nelle forme di legge, la revoca unilaterale del contratto anche per motivi di pubblico interesse, dando preavviso, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima, senza che la parte affittuaria possa sollevare eccezione alcuna ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo salvo la restituzione della quota parte di canone corrisposto a titolo di locazione non goduta. I casi previsti, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa per danni sono:
• gravi inadempienze degli obblighi dell’aggiudicatario;
• abbandono dell’impianto gestito, salvo che per casi di forza maggiore;
• nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
• cessione del contratto e subappalto non espressamente autorizzata da SO.G.I.S. s.r.l., ovvero realizzato oltre i limiti di legge;
• contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge relative al servizio, che dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, delle inadempienze contrattuali, qualora l’aggiudicatario non provveda, entro e non oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire (anche via fax), a sanare le medesime, SO.G.I.S. s.r.l., provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1454 del Codice Civile.
• contegno abitualmente scorretto verso l'utenza da parte dell’aggiudicatario o del personale adibito al servizio;
• quando l’aggiudicatario si renda colpevole di frode;
• quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al presente capitolato;
• mancata stipula delle previste assicurazioni di cui all’art. 10;
• mancata trasmissione annua del rinnovo della Garanzia di cui all’art.12 da produrre entro i termini previsti;
• mancato pagamento reiterato del corrispettivo nei termini previsti;
• mancato pagamento delle imposte e delle tasse relative all’attività di gestione del servizio affidato;
• ogni altra inadempienza qui non contemplata e ogni altro fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto.
Art. 15 - Acquisto di materiale aggiuntivo rispetto a quello dato in dotazione
La parte concedente si riserva la facoltà di acquistare dal gestore quella parte di arredi e attrezzature specifiche che lo stesso, per far fronte a proprie esigenze di gestione, dovesse aver acquistato direttamente
in aggiunta a quelle date in uso alla parte concedente a esclusivo utilizzo dell’esercizio o preventivamente autorizzate in forma scritta.
Per tale acquisto la parte concedente, oltre che riservarsene la più ampia facoltà, dovrà fare riferimento al prezzo di costo, documentato dalla fattura originaria di acquisto intestata all’affittuario, diminuito del 20% (venti per cento) per ogni anno di utilizzo.
Art. 16 - Norme regolatrici
Il presente contratto è regolato, oltre che dalle norme in esso espressamente contenute, dalle norme di Legge e regolamento vigenti, nonché dalle disposizioni dettate dal Codice Civile in materia di affitto di azienda.
Ai sensi dell’art. 2561 del Codice Civile e ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 04/02/1988, n. 42, le parti decidono, in relazione all’obbligo di conservazione ed efficienza dei beni ammortizzabili, la non applicabilità al presente contratto delle disposizioni del Testo Unico imposte sui redditi (art. 102, comma 8, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917), restando inteso e, da ambo le parti accettato, che eventuali quote di ammortamento dei beni strumentali costituenti il ramo d’azienda concesso in affitto saranno eventualmente deducibili nella determinazione del reddito della parte concedente.
A tal proposito le parti si danno reciprocamente atto che nel canone di affitto pattuito è compreso anche il normale deperimento d’uso dei beni aziendali per cui nessun rimborso dovrà essere corrisposto dall’affittuario al momento di riconsegna del ramo d’azienda, derogando pertanto alla previsione dell’art. 2561, comma 4, del Codice Civile.
Art. 17 - Spese
Tutte le spese per l’imposta di bollo, autorizzazioni e qualsiasi altra inerente e/o conseguente al presente contratto sono a carico della parte affittuaria.
Art. 18 – Domicilio
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, l’affittuario elegge domicilio nei locali a lui affittati, e ove egli non li occupi più o comunque detenga, presso la propria sede legale o il domicilio del Legale Rappresentante.
Art. 19 - Controversie
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere a causa del presente atto, sarà deferita al Tribunale di Parma.
Art. 20 - Autorizzazione trattamento dati personali
Con riferimento al Codice della Privacy, Decreto Legislativo del 30/06/2003 n. 196, l’affittuario autorizza il trattamento dei propri dati personali ed in particolare dei dati sensibili, con l’intesa che gli stessi siano raccolti, detenuti, trattati e comunicati dalla parte concedente in base agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, dalla Legge, dai regolamenti e negli altri casi previsti dalla legge.
APPROVAZIONE SPECIFICA
Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, di comune accordo, previa lettura delle norme contenute nel presente contratto, dichiarano di approvare, reietta sin d’ora ogni reciproca eccezione, le clausole contenute nei patti:
Art. 1– Oggetto del contratto
Art. 2 – Durata
Art. 3 – Canone di affitto
Art. 4 – Obblighi e divieti dell’affittuario
Art. 5 – Autorizzazioni e condizioni di esercizio dell’attività Art. 6 – Consegna dei locali
Art. 7 – Avviamento
Art. 8 – Oneri e manutenzioni dei locali ed impianti Art. 9 – Arredi, attrezzature e beni concessi in uso Art. 10 – Responsabilità – Polizze assicurative Art. 11 – Rispetto delle normative vigenti
Art. 12 – Garanzia
Art. 13 – Cause di risoluzione Art. 14 – Revoca
Art. 15 – Acquisto di materiale aggiuntivo rispetto a quello dato in dotazione Art. 16 – Norme regolatrici
Art. 17 – Spese. Art. 18 – Domicilio
Art. 19 – Controversie
"I sottoscritti consentono il trattamento e la conservazione dei loro dati personali ex D.Lgs. n. 196/2003, gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici per fini inerenti alla presente scrittura dipendenti da formalità ed effetti connessi e quindi trasmessi, per gli scopi previsti, a tutte le P.A. competenti a riceverli."
FIDENZA, lì …………..
Per SO.G.I.S. S.r.l.
Il Presidente Dott. ……………………………
Per ………………………………………………
Il Presidente ...................………….................