COMUNE DI LETOJANNI
COMUNE DI LETOJANNI
IMPOSTA UNICA COMUNALE
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
Approvato con Delibera Consiliare n.22 del 25/08/2014
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall’art. 52 D.Lgs. 446/1997 e dalla L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l’istituzione e l’applicazione, nel Comune di Letojanni , della Tassa sui rifiuti (TARI), costituente, ai sensi dell’art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell’Imposta unica comunale riferita ai servizi.
2. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.
Art. 2. Istituzione della TARI
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell’ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L’applicazione della TARI è disciplinata dall’art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti
1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxx x'xxxxx;
i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
i rifiuti da lavorazioni industriali; i rifiuti da lavorazioni artigianali;
i rifiuti da alcune attività commerciali; i rifiuti da attività di servizio;
i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
Art. 4. Rifiuti assimilati agli urbani
1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell’allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, attività sanitarie e di alcune attività commerciali.
Art. 5. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall’articolo 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
i rifiuti radioattivi;
i materiali esplosivi in disuso;
le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
le acque di scarico;
i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
Art. 6. Soggetto attivo
1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall’istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione
PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI
Art. 7. Presupposto per l’applicazione del tributo
1. Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato [alternativa: su tre lati] verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione e superfici pertinenziali;
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l’esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l’uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.
6. Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani, con l’eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
8. Ai fini dell’applicazione del tributo e dell’individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell’immobile e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione d’uso complessiva e/o prevalente dell’immobile o dell’area1.
9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all’abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate.
10. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
Art. 8. Soggetti passivi
1. La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all’occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell’obbligato in via principale, si considera obbligato l’intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all’anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall’articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall’art. 4, comma 1, lett.
g) D. Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Art. 9. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione;
e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio
1 Comma specifico per i Comuni che differenziano le tariffe dei diversi locali di un unico compendio in base alla loro effettiva destinazione d’uso (es. abitazione e garage; locali produttivi, uffici e magazzini).
degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
Art. 10. Esclusione dall’obbligo di conferimento
1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 9.
Art. 11. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
a) le superfici adibite all’allevamento di animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all’articolo 3, comma 3.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:
TIPO DI ATTIVITA’ | % |
Lavorazioni meccaniche in genere (industriali, artigianali: xxxxxx - tomitori - carpentieri) | 20% |
Autocarrozzerie, impianti di verniciatura in genere, gommisti, vulcanizzatori, produzione materie plastiche e gomma | 20% |
Autofficine in genere, elettrauto, idraulici, tipolitografie e simili | 20% |
Falegnamerie, restauratore mobili e corniciai, vetrerie, lavorazione vimini e giunco, produzione imballaggi (legno e cartone), materiali di recupero non ferrosi | 10% |
Riparazione installazione radio – TV elettrodomestici, elettricisti, frigoristi | 10% |
Produzione abbigliamento in genere (maglifici, pelletterie, pelliccerie, sartorie), tomaifici, calzolai, arrotini, tappezzieri | 10% |
Medici, Odontotecnici, dentisti, veterinari | 10% |
Produzioni alimentari in genere (panifici, pastifici) cucine di: ristoranti, rosticcerie, fast food | 10% |
Xxxxxxxx, parrucchieri, estetiste, laboratori di toelettatura animali | 10% |
Lavanderie, tintorie, stirerie | 10% |
Autosilos pubblici | 10% |
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b) comunicare entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
Art. 12. Superficie degli immobili
1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all’articolo 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,00
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di
0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a mq 50 per colonnina di erogazione.
TARIFFE
Art. 13. Costo di gestione
1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell’anno precedente e le relative motivazioni.
4. E’ riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
Art. 14. Determinazione della tariffa
1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l’anno precedente.
Art. 15. Articolazione della tariffa
1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E’ assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell’articolo 14, comma 17, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dell’articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all’incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all’anno precedente, con un minimo del 10 % e un massimo del 20%;
Art. 16. Periodi di applicazione del tributo
1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
Art. 17. Tariffa per le utenze domestiche
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
Art. 18. Occupanti le utenze domestiche
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, quello di:
- una unità fino ad una superficie di mq 28;
- due unità da mq 29 a mq 38;
- tre unità da mq 39 a mq 48;
- quattro unità da mq. 49 a mq 58;
- cinque unità da mq. 59 a mq. 68;
- sei unità oltre i mq. 69 .
Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
.
Art. 19. Tariffa per le utenze non domestiche
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.
Art. 20. Classificazione delle utenze non domestiche
1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato B.
2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relativi all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso alle superfici con un’autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 20 mq.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
Art. 21. Scuole statali
1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall’articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
Art. 22. Tributo giornaliero e Tributo sui rifiuti prodotti dai Campeggi
1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all’articolo 24 e per le utenze non stabilmente attive di cui all’articolo 25.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
7. Il tributo sui rifiuti è dovuto anche sulle superfici operative adibite a piazzole dei campeggi e di analoghe strutture ricettive autorizzate.
8. La superficie assoggettabile al tributo è individuata in quella massima effettivamente utilizzabile per lo stazionamento dei veicoli ricreativi ovvero delle diverse strutture amovibili utilizzate dai campeggiatori, da indicarsi da parte del gestore del campeggio nella propria denuncia con specifico riferimento ad ogni singola piazzola.
9. In ogni caso, la superficie tassabile di ogni piazzola non potrà essere inferiore a 20 mq per le piazzole adibite allo stazionamento di camper, roulottes ed auto-caran ed a 10 mq per le piazzole adibite allo stazionamento di tende.
10.I locali coperti, al pari di tutte le strutture fisse turistiche e di servizio e delle aree scoperte operative posti all’interno dei campeggi sono assoggettabili al tributo sulla base della superficie calpestabile, sulla base della corrispondente tariffa.
11.Non sono soggette al pagamento del tributo le strade interne di comunicazione dei campeggi, al pari delle aree scoperte destinate al carico e scarico dei liquami dei veicoli ricreativi.
12.Le aree ricreative poste sia all’interno che all’esterno dei campeggi, con particolare riferimento alle aree pic-nic ed alle aree gioco attrezzate, sono a loro volta assoggettabili al tributo sulla base della superficie calpestabile, sulla base della corrispondente tariffa, con esclusione delle strade interne di comunicazione.
13.L’applicazione del tributo giornaliero sui rifiuti è estesa anche alle superfici operative dei campeggi adibite a piazzole a verde, esclusivamente ove le stesse formino oggetto di uso temporaneo secondo i criteri previsti dal presente articolo, con applicazione di una tariffa forfettaria, a copertura sia dei costi fissi che dei costi variabili del servizio di igiene urbana, da determinarsi in base ai costi effettivi del servizio, stabilita dal competente organo comunale per ogni giornata di occupazione di ogni piazzola.
00.Xx fine del conteggio del tributo dovuto per tali occupazioni, il gestore del campeggio dovrà provvedere a denunciare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, il numero di giornate di occupazione poste in essere nell’anno precedente.
00.Xx mancanza di tale denuncia, ovvero in caso di presentazione di denuncia infedele, il Comune procederà ad applicare a tutte le superfici adibite a piazzole a verde del campeggio la medesima tariffa prevista per le aree scoperte operative delle attività.
00.Xx fine del conteggio del tributo dovuto per tali occupazioni, in caso di riscossione del tributo dovuto già in corso d’anno, il Comune provvederà ad applicare in via provvisoria per ogni anno d’imposta la medesima imposizione applicata per l’anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi dopo il 31 gennaio dell’anno successivo, a fronte della presentazione della eventuale denuncia da parte del gestore del campeggio, ovvero del computo del tributo dovuto su tutte le superfici adibite a piazzole a verde del campeggio a seguito dell’applicazione della medesima tariffa prevista per le aree scoperte operative delle attività.
23. Tributo provinciale
1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
Art. 24. Riduzioni per le utenze domestiche
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale,o altro uso limitato o discontinuo non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 10%;
b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero regolarmente iscritti nell’elenco AIRE del comune di Letojanni : riduzione del 10 %;
c) fabbricati rurali : riduzione del 10 %.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 25%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 dicembre dell’anno precedente, di apposita istanza di autocertificazione con l’apposito modulo allegato.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo sono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di tassabilità verificatesi nel corso dell’anno, decorrono dall’anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.
6. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell’applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti commi, in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l’omessa denuncia di variazione di cui all’art 34 del presente regolamento
Art. 25. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 60 % ai locali adibiti a stabilimenti balneare,per la parte di area derivante da concessione demaniale destinata alla posa di sdraio, tavoli e ombrelloni, utilizzabile per inferiori all’anno, a condizione che, nel corso dell’anno, dette aree siano utilizzate per un periodo che complessivamente non siano superiori a giorni 180.
2. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 60 % ai locali adibiti a stabilimenti balneare,per la parte di area derivante da concessione demaniale destinata alla posa di sdraio, tavoli e ombrelloni, utilizzabile per inferiori all’anno, a condizione che, nel corso dell’anno, dette aree siano utilizzate per un periodo che complessivamente siano superiori a giorni 180.
3. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali ed aree scoperte destinati a parcheggi auto, solo nell’ipotesi in cui il titolare dell’impresa sia coincidente con azienda municipalizzata o nella cui gestione l’Ente Comune detiene una diretta quota di partecipazione che comporti la diretta condizione di azienda controllata.
4. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 10 % ai locali ed aree scoperte destinati a deposito e/o esposizione di beni oggetto della propria attività .
5. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui ai sopra citati commi risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
6. Si applicano il secondo e il quarto comma dell’articolo 24.
Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal contenitore.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
Art. 27. Cumulo di riduzioni .
1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni , sarà scelta la riduzione più favorevole al contribuente avente diritto.
DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Art. 28. Obbligo di dichiarazione
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:
- l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
- la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
- per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo;
- per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge;
- per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione
1. La dichiarazione deve essere presentata entro il mese successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l’obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.
Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
- per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia;
- per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l’utenza;
- l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree;
- la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale);
- i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto xxxxxx.
Art. 30. Poteri del Comune
1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.
4. Ai fini dell’attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all’attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
Art. 31. Funzionario responsabile
1. L’Amministrazione designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi);
Art. 32. Accertamento
1. L’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica.
2. L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 500,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 8 rate mensili, bimestrali o trimestrali, oltre agli interessi di cui all’articolo 35. L’utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.
Art. 33. Sanzioni
1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. La sanzione è ridotta, sempre ché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.
Art. 34. Riscossione
1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
2. Il tributo comunale per l’anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero in deroga all’art. 52 D. Lgs. n° 446/1997, il versamento del tributo va effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 33, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell’articolo 33.
Art. 35. Interessi
1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 3 punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Art. 36. Rimborsi
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall’articolo 35, a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
Art. 37. Somme di modesto ammontare
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, il Comune non procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 10,33 con riferimento ad ogni periodo d’imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 10,33 euro per anno d’imposta.
Art. 38. Contenzioso
1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l’istituto dell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all’estensione e all’uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.
Disposizioni finali e transitorie Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni
1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Ai sensi dell’articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a patire dal 1° gennaio 2014, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
Art. 40. Clausola di adeguamento
1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
Art. 41. Disposizioni transitorie
1. Il Comune o l’ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell’entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
ALLEGATO A
Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:
- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e xxxxxxx,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l’informatica.
Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:
- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e xxxxxxxx xxxxxxx;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.
ALLEGATO B
Categorie di utenze non domestiche.
Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.
Comuni con più di 5.000 abitanti | Comuni fino a 5.000 abitanti |
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 02. Cinematografi, teatri 03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 05. Stabilimenti balneari 06. Autosaloni, esposizioni 07. Alberghi con ristorante 08. Alberghi senza ristorante 09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 10. Ospedali 11. Agenzie, studi professionali, uffici 12. Banche e istituti di credito 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 16. Banchi di mercato beni durevoli 17. Barbiere, estetista, parrucchiere 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 20. Attività industriali con capannoni di produzione 21. Attività artigianali di produzione beni specifici 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 23. Birrerie, hamburgherie, mense 24. Bar, caffè, pasticceria 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 26. Plurilicenze alimentari e miste 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 28. Ipermercati di generi misti 29. Banchi di mercato generi alimentari 30. Discoteche, night club | 01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 02. Campeggi, distributori carburanti 03. Stabilimenti balneari 04. Esposizioni, autosaloni 05. Alberghi con ristorante 06. Alberghi senza ristorante 07. Case di cura e riposo 08. Uffici, agenzie, studi professionali 09. Banche ed istituti di credito 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 14. Attività industriali con capannoni di produzione 15. Attività artigianali di produzione beni specifici 16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 17. Bar, caffè, pasticceria 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 19. Plurilicenze alimentari e/o miste 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 21. Discoteche, night club |
INDICE
Num. Articolo. | Descrizione articolo | Pag. |
DISPOSIZIONI GENERALI | ||
Art. 1 | – Oggetto del regolamento. | 2 |
Art. 2 | – Istituzione della TARI. | 2 |
Art. 3 | – Gestione e classificazione dei rifiuti. | 2 |
Art. 4 | – Rifiuti assimilati agli urbani. | 3 |
Art. 5 | – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti. | 3 |
Art. 6 | – Soggetto attivo. | 4 |
PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI | ||
Art. 7 | – Presupposto per l’applicazione del tributo. | 4 |
Art. 8 | – Soggetti passivi. | 5 |
Art. 9 | – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti. | 5 |
Art. 10 | – Esclusione dall’obbligo di conferimento. | 6 |
Art. 11 | – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio. | 6 |
Art. 12 | – Superficie degli immobili. | 7 |
TARIFFE | ||
Art. 13 | – Costo di gestione. | 7 |
Art. 14 | – Determinazione della tariffa. | 7 |
Art. 15 | – Articolazione della tariffa. | 8 |
Art. 16 | – Periodi di applicazione del tributo. | 8 |
Art. 17 | – Tariffa per utenze domestiche. | 8 |
Art. 18 | – Occupanti per utenze domestiche. | 9 |
Art. 19 | – Tariffa per utenze non domestiche. | 9 |
Art. 20 | – Classificazione delle utenze non domestiche. | 10 |
Art. 21 | – Scuole statali. | 10 |
Art. 22 | – Tributo giornaliero e Tributo sui rifiuti prodotti dai Campeggi | 10 |
Art. 23 | - Tributo provinciale. | 11 |
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI | ||
Art. 24 | - Riduzioni per le utenze domestiche. | 12 |
Art. 25 | - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive. | 12 |
Art. 26 | - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio. | 13 |
Art. 27 | - Cumulo di riduzioni . | 13 |
DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | ||
Art. 28 | - Obbligo di dichiarazione. | 13 |
Art. 29 | - Contenuto e presentazione della dichiarazione. | 13 |
Art. 30 | - Poteri del Comune. | 14 |
Art. 31 | - Funzionario responsabile. | 15 |
Art. 32 | - Accertamento. | 15 |
Art. 33 | - Sanzioni. | 15 |
Art. 34 | - Riscossione. | 16 |
Art. 35 | - Interessi. | 16 |
Art. 36 | - Rimborsi. | 16 |
Art. 37 | - Somme di modesto ammontare. | 16 |
Art. 38 | - Contenzioso. | 17 |
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE | ||
Art. 39 | - Entrata in vigore e abrogazione. | 17 |
Art. 40 | - Clausola di adeguamento. | 17 |
Art. 41 | - Disposizioni transitorie. | 17 |
Allegati: | ||
all. A | Sostanze assimilate ai rifiuti urbani | 18 |
all. B | Categorie di utenze non domestiche | 20 |
COMUNE DI LETOJANNI
IMPOSTA UNICA COMUNALE
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
Approvato con Delibera Consiliare n.22 del 25/08/2014
INDICE
DISPOSIZIONI GENERALI 25
Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento 25
ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA TASI 25
ART. 3 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO DELLA TASI 25
ART. 4 – BASE IMPONIBILE DELLA TASI 26
ART. 5 – ALIQUOTE DELLA TASI 26
Art. 6 – Soggetto attivo del tributo 26
Art. 7 – Soggetto passivo del tributo 26
ART. 8 – DECORRENZA DELLA TASI 27
Art. 9 – Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune 27
ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI 27
Art. 10 – Esenzioni 27
Art. 11 – Esclusioni, riduzioni e agevolazioni 28
DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI 28
Art. 12 – Dichiarazione 28
ART. 13 – RISCOSSIONE DELLA TASI 29
Art. 14 – Modalità di versamento 30
Art. 15 – Funzionario responsabile 30
Art. 16 – Accertamento 31
Art. 17 – Attività di controllo e rimborsi 31
Art. 18 – Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune 31
DISPOSIZIONI FINALI 32
Art. 19 – Normativa di rinvio 32
Art. 20 – Efficacia del Regolamento 32
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dall’art. 52 D.Lgs. 446/1997 e dalla L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l’istituzione e l’applicazione, nel Comune di Letojanni, del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell’art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell’Imposta unica comunale riferita ai servizi.
2. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale e le relative norme di applicazione ed il vigente Statuto comunale.
Art. 2 – Istituzione della TASI
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, come individuati dal presente Regolamento e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.
2. L’applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall’art. 1, commi 669 - 700 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell’Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
Art. 3 – Presupposto impositivo
1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’Imposta municipale propria (IMU), di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
2. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. La TASI non si applica ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all’attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall’IMU, in quanto interamente compresi nelle aree montane delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell’elenco dei Comuni predisposto dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 9, comma 8 D. Lgs. 23/2011.
4. Anche ai fini TASI, costituisce presupposto per l’individuazione dei fabbricati strumentali all’attività agricola l’annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell’Ufficio del territorio.
5. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d’imposta per tutti gli anni d’imposta ancora suscettibili di accertamento.
Art. 4 – Base Imponibile
1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’IMU, da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a Catasto, nel reddito dominicale per i terreni e nel valore di mercato per le aree edificabili.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all’effettiva consistenza dell’immobile, ove sussistano i presupposti per l’imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull’immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell’immobile, in attesa dell’iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.
3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all’immobile in relazione all’effettiva consistenza e destinazione d’uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l’imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.
Art. 5 – Aliquote
1. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille, che il Comune può aumentare fino al 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.
2. nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria:
a). L’occupante versa la TASI nella misura pari al 30 percento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677;
b). il titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, versa la TASI nella misura del restante 70 percento.
3. Il Comune, con deliberazione dell’organo competente, deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
Art. 6 – Soggetto attivo
1. Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
Art. 7 – Soggetto passivo
1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Nell’ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell’immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.
2. Nel caso in cui l’unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell’occupante è definita dall’organo competente nell’ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. All’unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto
diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare non si applica l’eventuale detrazione accordata dal Comune alle abitazioni principali.
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Art. 8 – Decorrenza del tributo
1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Per quanto riguarda l’utilizzatore dell’immobile, l’obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell’occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d’imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.
Art. 9 – Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune
1. Con deliberazione dell’organo competente saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
2. Nell’ambito della deliberazione di definizione delle aliquote della TASI, sono specificati i costi di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della quantificazione del tributo da riscuotere da parte del Comune e della eventuale differenziazione delle aliquote del tributo con riferimento alle diverse tipologie di immobili ed alla loro ubicazione sul territorio comunale.
ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI
Art. 10 – Esenzioni
1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) dall’art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente non commerciale utilizzatore.
Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell’occupante.
Art. 11 – Esclusioni, riduzioni e agevolazioni
1. La TASI va ridotta in misura percentuale per le seguenti tipologia di immobili:
a) 10% per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
b) 10% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) 50% per gli immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU;
d) 20% per i fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato svolgimento del servizio o perché esterni alla perimetrazione del servizio di igiene urbana.
DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI
Art. 12 – Dichiarazione
1. I soggetti passivi d’imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente.
3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
4. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
5. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l’Ufficio del territorio.
6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’I.C.I. e dell’IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
7. Le denunce presentate ai fini dell’applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell’applicazione della quota d’imposta dovuta dall’occupante.
8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l’Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d’imposta.
9. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell’IMU, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l’unica eccezione dell’abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l’Ufficio anagrafe del Comune. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l’applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall’art. 7bis D.Lgs. 267/2000, che va da 25,00 a 500,00 euro.
00.Xx tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini dell’applicazione della TASI e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall’anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.
Art. 13 – Riscossione della TASI
1. La riscossione della TASI è effettuata direttamente dal Comune, mediante auto versamento da parte del contribuente, per quanto riguarda la quota del tributo dovuta dal possessore, ed a seguito dell’emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l’indicazione del tributo dovuto, per quanto riguarda la quota dovuta dall’occupante, che viene quantificata nell’ambito del provvedimento di riscossione della TARI.
2. Il Comune può, in deroga all’art. 52 D.Lgs. 446/1997, affidare la riscossione della TASI ai soggetti ai quali risultava attribuito nell’anno 2013 il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU, ovvero della TARES per quanto riguarda la quota del tributo dovuta dall’occupante.
3. In deroga all’art. 52 D. Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 D. Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 17 D. Lgs. 241/1997, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
4. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell’ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe e della aliquote annue, gli importi dovuti sono riscossi alle scadenze fissate per l’IMU per quanto riguarda il tributo per i servizi indivisibili dovuto dal possessore dell’immobile ed alle scadenze fissate per il pagamento della TARI per quanto riguarda la quota dovuta dall’occupante. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
5. ln mancanza dell’adozione delle aliquote e delle detrazioni da parte del Comune, il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell’aliquota minima di legge. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell’economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso
anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
6. L’importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad € 10,33, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell’immobile che dall’eventuale occupante, ovvero come quota dovuta dal solo occupante, in presenza di una pluralità di possessori non tenuti al versamento della TASI in quanto l’importo dovuto da ciascun possessore sia inferiore al minimo Se l’ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l’importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l’importo dovuto a saldo.
7. Ai sensi dell’art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
Art. 14 – Modalità di versamento
1. L’imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo in due rate, secondo le modalità seguenti:
a) Versamento in acconto, pari al 50% del tributo dovuto, entro la scadenza del 16 giugno dell’esercizio di riferimento;
b) Versamento, pari alla differenza dovuta a saldo, entro la scadenza del 16 dicembre dell’esercizio di riferimento.
2. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
a) l’imposta sia stata completamente assolta per l’anno di riferimento;
b) venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all’atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all’articolo precedente, l’immobile a cui i versamenti si riferiscono;
c) vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
3. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.
4. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
5. In caso di decesso del soggetto passivo d’imposta, il versamento per l’anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l’intera annualità. Nella determinazione dell’imposta, in particolare per l’eventuale applicazione della detrazione per l’abitazione principale, si dovrà tenere conto dell’effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.
Art. 15 – Funzionario responsabile
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 692 L. 147/2013, il funzionario cui conferire i compiti ed tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TASI è individuato nel funzionario responsabile per l’applicazione dell’IMU.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.
Art. 16 – Accertamento
1. Ai sensi dell’art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d’ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU.
4. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.
5. Ai sensi dell’art. 1, comma 693 L. 147/2013, ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L’ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
6. Ai sensi dell’art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.
Art. 17 – Attività di controllo e rimborsi
1. L’Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell’Ufficio tributi.
2. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell’attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all’evasione proponendo all’Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI per l’anno successivo, di IMU o, infine, di TARI, per quanto riguarda la quota versata dall’occupante.
Art. 18 – Riscossione forzata
1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di TASI viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del X.X. 000/0000 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei casi di persistenza dell’inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l’esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell’ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva del tributo venga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principî di evidenza pubblica, all’agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19 – Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013, di cui all’art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.
Art. 20 – Efficacia del Regolamento
1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all’art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2014, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013, in osservanza della disposizione contenuta nell’art. 53, comma 16 l. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall’art. 27, comma 8 l. 28 dicembre 2001 n. 448.
COMUNE DI LETOJANNI
IMPOSTA UNICA COMUNALE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Approvato con Delibera Consiliare n.22 del 25/08/2014
Num. Articolo. | Descrizione articolo | Pag. |
Art. 1 | – Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione. | 35 |
Art. 2 | – Presupposto Impositivo | 35 |
Art. 3 | – Definizione di abitazione principale ed aree fabbricabili. | 36 |
Art. 4 | – Definizione di fabbricato ed aree fabbricabili. | 37 |
Art. 5 | – Soggetti passivi. | 37 |
Art. 6 | – Soggetto attivo. | 37 |
Art. 7 | – Base imponibile. | 38 |
Art. 8 | – Determinazione dell’aliquota e dell’imposta. | 39 |
Art. 9 | – Detrazione per l’abitazione principale. | 39 |
Art. 10 | – Assimilazioni. | 40 |
Art. 11 | – Esenzioni. | 40 |
Art. 12 | – Immobili merce. | 41 |
Art. 13 | – Immobili di edilizia residenziale pubblica. | 41 |
Art. 14 | – Quota riservata allo Stato. | 41 |
Art. 15 | – Versamenti. | 42 |
Art. 16 | – Dichiarazione. | 42 |
Art. 17 | – Funzionario responsabile. | 42 |
Art. 18 | – Accertamento. | 42 |
Art. 19 | – Riscossione coattiva. | 43 |
Art. 20 | – Sanzioni ed interessi. | 43 |
Art. 21 | – Rimborsi. | 44 |
Art. 22 | – Contenzioso. | 44 |
Art. 23 | - Disposizioni finali ed efficacia. | 44 |
Art. 1 – Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento rappresenta un atto amministrativo a carattere generale che disciplina l’applicazione dell’Imposta Municipale sugli Immobili nel Comune di Letojanni e viene adattato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli art. 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento la disciplina dell’Imposta Municipale propria si trova nelle disposizioni dettate:
- dall’art. 13 D.L. n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall’art. 1, commi 707 – 721 della L. n° 147/2013;
- compatibilmente con le disposizione di cui agli art. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
- dal D. Lgs. n° 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
3. Per una regolare individuazione degli elementi dell’obbligazione tributaria è necessaria l’individuazione di ulteriori atti amministrativi ed in particolare le deliberazioni annuali relative alla determinazione delle aliquote del tributo, con la quale sarà possibile diversificare le aliquote del tributo con riferimento alle varie tipologie oggetto di utilizzazione degli immobili;
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l’applicazione dell’imposta IMU e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.
Art. 2 – Presupposto impositivo
1. Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall’art. 2 D. Lgs. n° 504/1992, come espressamente richiamati dall’art. 13, comma 2 del D. L. n° 201/2011, convertito in L. n° 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, nonchè i terreni incolti.
2. L’imposta municipale propria non si applica al possessore dell’abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione:
a. Dei possessori degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
e relative pertinenze;
b. degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in applicazione dell’art. 93 del D.P.R. n° 616 del 24 luglio 1977;
per le unità di cui alle lettere a) e b), comma 2 del presente articolo continuano ad applicarsi l’aliquota agevolata e la detrazione relativa all’abitazione principale, nei limiti espressamente definiti nel presente regolamento.
3. L’imposta municipale propria non si applica altresì alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all’abitazione principale:
a. Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b. Alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L’assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d’imposta in relazione a tali
immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
c. A decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’imposta municipale propria relativa ai terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all’art. 13, comma 5, di cui all’art. 13 del D. L. n° 201 del 06 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n°
214 del 22 dicembre 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
d. A decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D. L. n° 201 del 06 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n° 214 del 22 dicembre 2011, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13 del D. L. n° 201/2011;
Art. 3 - Definizione di abitazione principale
1. Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1 del presente regolamento:
a) Per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.
b) Per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
c) L’Imposta Municipale propria sull’abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
d) L’Imposta Municipale propria sull’abitazione principale risulta dovuta esclusivamente sugli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in applicazione dell’art. 93 del D.P.R. n° 616 del 24 luglio 1977;
e) Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, e sugli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in applicazione dell’art. 93 del D.P.R. n° 616 del 24 luglio 1977,si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso;
Art. 4 - Definizione fabbricati e aree fabbricabili.
1. Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1 del presente regolamento:
a. Per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
b. Per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricati i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo n° 99 del 29 marzo 2004, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghi- cultura e all’allevamento di animali. L’agevolazione di cui al successivo art. 7, è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
c. Per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività:
coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Art. 5 – Soggetti passivi
1. Soggetti passivi dell’imposta sono:
a) Il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
b) Il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
c) Il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
d) Il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
e) L’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.
Art. 6 – Soggetto attivo
1. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Letojanni relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
Art. 7 - Base imponibile
1. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai senso dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. N° 504 del 30 dicembre 1992, e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D. Legge n° 201/2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell’art. 3, comma 48, della Legge n° 662 del 23 dicembre 1996, i seguenti moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali
C/3, C/4 e C/5;
c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
3. Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell’art. 5 del D. Lgs. n° 504/92, ai sensi del quale fino all’anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze n° 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa, in mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i terreni agricoli e i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del redito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell’art. 3, comma 51, della Legge n° 662/96, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per i terreni agricoli e i terreni non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.
6. Per le aree fabbricabili e per i fabbricati in costruzione il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica n° 380 del 06 giugno 2001, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’art. 2 del D. Lgs. n° 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione del fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D. Lgs. n° 42 del 22 gennaio 2004;
b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale dette considerazioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del
D. P. R. n° 445 del 28 dicembre 2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
c) Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:
- fabbricati che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n° 380 del 2001, che risultino, comunque, pericolanti, diroccati e fatiscenti;
- fabbricati con strutture orizzontali (solai e tetti di copertura) e strutture verticali (muri perimetrali e di confine) che possano costituire pericolo per persone o cose, con rischio di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
Ai fini del controllo, il servizio tributi, trasmetterà al competente Ufficio Tecnico Comunale le sopraccitate comunicazioni per le verifiche del caso.
Non sono considerati, comunque, inagibili o inabitabili i fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualificazione tipo diretti alla conservazione, all’ammodernamento o al miglioramento degli edifici.
L’eliminazione della causa ostativa deve essere comunicata al Comune attraverso la dichiarazione.
Art. 8 - Determinazione dell’aliquota e dell’imposta
1. Ai sensi del comma 12 bis dell’art. 13 del D. Legge n° 201/2011, per l’anno 2012, e successive modifiche ed integrazioni, le aliquote stabilite dalla Legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il termine utile previsto per l’approvazione del relativo bilancio di previsione, che ha effetto dal 1° gennaio.
2. Ai sensi del comma 13 bis del D.L. n° 201/2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n° 360 del 28 settembre 1998, e i suoi effetti retro agiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.
Art. 9 - Detrazione per l’abitazione principale e agevolazioni
1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta.
2. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Il Comune, con la deliberazione di cui all’art. 8 del presente regolamento, può disporre l’elevazione dell’importo della sola detrazione base di € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta.
4. La detrazione è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica,
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in applicazione dell’art. 93 del D.P.R. n° 616 del 24 luglio 1977.
5. Immobili concessi in comodato d’uso gratuito registrato a parenti entro il primo grado,i quali stabiliscono nell’immobile stesso la residenza anagrafica e la dimora abituale,e che se non vedovo/a abbiano il nucleo familiare con almeno due componenti,anche nel caso di conviventi,hanno diritto all’applicazione di un’aliquota agevolata,comunque inferiore a quella deliberata per le abitazioni diverse da quella principale.
Art. 10 - Assimilazioni
In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all’abitazione principale, ai fini dell’esenzione dall’imposta prevista dall’art. 1 comma 707, numero 3), L. n° 147 del 27 dicembre
2013:
1. l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la propria dimora in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. l’unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
3. Il Comune per quanto non previsto ai punti 1 e 2 in materia di assimilazione si riconduce alle previsioni della Circolare n° 3/DF del 18. 05. 2012 punto 6,2 del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 9485/2012.
Art. 11 - Esenzioni
1. Sono esenti dall’imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati nelle categorie E/1 e E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5 bis del D.P.R. n° 601 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibili con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli xxx.xx 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Xxxxx n° 810 del 27 maggio 1929;
f) i fabbricati appartenenti a Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge n° 984 del 27 dicembre 1977,e quelli ricompresi nell’elenco di cui alla circolare n° 9 del 14 giugno 1993;
h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, coma 1, lettera c), del D.P.R. n° 917 del 22 dicembre 1986, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a), della Legge n° 222 del 20 maggio 1985;
i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del D. L. n° 557 del 30 dicembre 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 133 del 26 febbraio 1994;
j) gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS. L’esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune;
k) gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. L’esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune;
l) gli immobili ed i fabbricati relativi ad istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato. L’esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune.
Art. 12 - Immobili merce
1. L’imposta municipale propria non è dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati;
2. Entro il 30 giugno del successivo esercizio all’applicazione dell’esenzione di cui al comma precedente, la ditta costruttrice dovrà presentare dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.
3. Nell’ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una comunicazione preventiva all’utilizzo dell’immobile che ne comporti l’esenzione dall’applicazione dell’imposta, che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata;
Art. 13 - Immobili di edilizia residenziale pubblica
1. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in applicazione dell’art. 93 del D.P.R. n° 616 del 24 luglio 1977, sono imponibili ai fini dell’imposta municipale propria sulla base dell’aliquota ordinaria, fatta salva l’applicazione di una specifica aliquota agevolata da parte del Comune, con applicazione della detrazione principale, nei limiti di legge, ovvero in quelli fissati dal Comune.
Art. 14 - Quota riservata allo Stato
1. Ai sensi dell’art.1, comma 380, lettera f), della L. n° 228 del 24 dicembre 2012, è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale propria di cui all’art. 13 del D. L. n° 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13;
2. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal comune insistenti nel proprio territorio;
3. Ai sensi dell’art.1, comma 380, lettera g, della L. n° 228 del 24 dicembre 2012,è consentito ai comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13 del D. L. n° 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuata direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all’art. 15 del presente regolamento.
5. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
Art. 15 - Versamenti
1. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il
16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell’art. 17 del D. Lgs. n° 241 del 9 luglio 1997, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 è possibile versare con apposito bollettino postale.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri,
6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori a euro 10,33 (dieci/33).
7. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 166, della Legge n° 296 del 27 dicembre 2006.
Art. 16 - Dichiarazione
1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’art. 9, comma 6, del D. Lgs. n° 23/2011, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’IMU.
Art. 17- Funzionario responsabile
1. L’Amministrazione designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi);
Art. 18 - Accertamento
1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il Comune ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D. Lgs. n° 504/92, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3, dell’art. 11 del D. Lgs. n° 504/92, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, inoltre, l’Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D. Lgs. n° 504/92, con delibera di Giunta Municipale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste , gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli xxx.xx 16 e 17 del D. Lgs. n° 472 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conoscitivo né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termini di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
Art. 19 - Riscossione coattiva
1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione , coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Reggio Decreto n° 639 del 14 aprile 1910, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all’art. 53 del D. Lgs. n° 446/97, ovvero mediante le diverse forme previste dall’ordinamento vigente.
2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei casi di persistenza dell’inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l’esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell’ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva dell’imposta venga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. n° 602 del 29 Settembre 1973, come modificato dal D. Lgs. n° 46 del 26 febbraio 1999 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei comuni.
3. Non si procede all’accertamento e alla riscossione qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 10,33 (euro dieci/33), con riferimento ad ogni periodo d’imposta.
Art. 20 - Sanzioni ed interessi
1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 52,00 a euro 258,00. La
stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli xxx.xx 16 e 17 del D. Lgs. n° 472/97 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall’art. 13 del D. Lgs, n° 471/97.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata, si applica una sanzione stabilita dall’art. 15 del D. Lgs. n° 471/97.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di cui al D. Lgs. n° 472/97.
9. Sulle somme dovute per imposte non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso del 1,50%, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Art. 21 - Rimborsi
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero di quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall’art. 20, comma 9, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui è stata presentata l’istanza.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall’art. 15, comma 6, del presente regolamento.
Art. 22 - Contenzioso
1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. n° 546 del 31 dicembre 1992, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D. Lgs. n° 218 del 19 giugno 1997, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.
Art. 23 - Disposizioni finali ed efficacia
1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014 e si applica dal 1° gennaio 2014.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento ed in fatto di chiarimenti, quest’ultimi, devono essere ricondotti alla circolare n° 3/DF del 18/05/2012 – del Ministro dell’Economia e delle Finanze prot. n° 9485/2012.
4. Nel caso che le previsioni del presente Regolamento siano in contrasto con eventuali “evoluzioni legislative” Nazionali e Regionali, in attesa che il Consiglio Comunale si faccia carico degli opportuni emendamenti modificativi, prevarranno le norme di Legge.